Translate

domenica 11 maggio 2014

I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro) Circ. 7-5-2014 n. 25 Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128, L. n. 147 del 2013. Misura della riduzione per il 2014 e modalità applicative



I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro)
Circ. 7-5-2014 n. 25
Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128, L. n. 147 del 2013. Misura della riduzione per il 2014 e modalità applicative.
Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione generale, Direzione centrale rischi, Direzione centrale servizi istituzionali settore navigazione.
Circ. 7 maggio 2014, n. 25 (1).
Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128, L. n. 147 del 2013. Misura della riduzione per il 2014 e modalità applicative.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione generale, Direzione centrale rischi, Direzione centrale servizi istituzionali settore navigazione.



Al
Direttore generale vicario

Ai
Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali
e, p.c.:
a
Organi istituzionali


Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo


Organismo indipendente di valutazione delle performance


Comitati consultivi provinciali





Quadro normativo
- L. 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)". Art. 1, comma 128;
- Decreto-L. 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2014, n. 50 "Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi". Art. 2, comma 3 concernente il differimento al 16 maggio 2014 dei termini per il pagamento dei premi assicurativi;
- Determina del Presidente dell'Inail n. 67 dell'11 marzo 2014 "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128 L. 27 dicembre 2013, n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). Misura della riduzione per il 2014 e modalità applicative";
- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e successive modificazioni;
- D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144" e successive modificazioni;
- Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica del 12 dicembre 2000 "Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni industria, artigianato, terziario, altre attività e relative modalità di applicazione";
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni;
- Delib. n. 155 del 9 ottobre 2006 del Consiglio di amministrazione dell'ex Istituto di previdenza per il Settore marittimo, con cui è stato approvato il piano delle aliquote contributive della relativa gestione assicurativa;
- Determina del Presidente Inail n. 62 del 10 marzo 2014 "Adeguamento del Piano Tariffario del Settore navigazione".

Premessa
L'art. 1, comma 128, della L. n. 147 del 2013 [1] ha disposto che con effetto dal 1° gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Inail, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
La stessa legge ha inoltre stabilito che la riduzione è applicata nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e che detto aggiornamento dovrà essere operato distintamente per singola gestione assicurativa, tenuto conto dell'andamento economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo.
A fronte delle minori entrate derivanti dall'applicazione della riduzione in discorso, la legge ha disposto un trasferimento all'Inail da parte del bilancio dello Stato pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, da computare anche ai fini del calcolo dei coefficienti di capitalizzazione di cui all'articolo 39, primo comma, del D.P.R. n. 1124 del 1965 [2]. In ogni caso é stabilito che a decorrere dal 2016 l'Inail effettui una verifica di sostenibilità economica, finanziaria e attuariale, asseverata dai ministeri vigilanti.
In attuazione delle predette disposizioni, l'Istituto ha adottato la determina presidenziale 67/2014 [3], con cui sono state definite le modalità applicative della riduzione percentuale dei premi e contributi assicurativi nonché la misura per l'anno 2014.
Con la presente circolare si illustrano i criteri e le modalità operative per l'applicazione della riduzione.

[1] Allegato 1.


[2] Secondo cui: L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le casse di cui all'art. 127 (alle quali é subentrato l'Ipsema nel 1994 e poi l'inail dal 31.15.2010) debbono sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale le tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti. Dette tabelle sono soggette a revisione almeno ogni quinquennio.


[3] Allegato 2. La determina è stata approvata con decreto 22 aprile 2014 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in corso di registrazione.


1. Premi e contributi oggetto della riduzione.
La riduzione si applica a tutte le tipologie di premi e contributi dovuti per l'anno 2014 e per gli anni seguenti fino alla revisione delle tariffe e precisamente:
A. ai premi della gestione industria di cui al titolo I del D.P.R. n. 1124 del 1965 determinati ai sensi dell'art. 41 in base ai tassi previsti dalle Tariffe approvate con il D.M. 12 dicembre 2000 (cd. premi ordinari);
B. ai premi della gestione navigazione di cui al citato titolo I determinati in base al piano tariffario vigente;
C. ai premi speciali di cui al citato titolo I determinati ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. n. 1124 del 1965 e ai premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla L. n. 93 del 1958;
D. ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del citato D.P.R. n. 1124 del 1965, riscossi in forma unificata dall'Inps.
Per espressa previsione di legge sono invece esclusi dalla riduzione:
- i premi per l'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico [4];
- i contributi per fini assicurativi contro gli infortuni per il lavoro occasionale accessorio [5];
- i contributi per l'assicurazione degli apprendisti [6], riscossi dall'Inps in forma unificata;
- i contributi dovuti per l'assicurazione degli addetti ai servizi domestici e familiari [7], anch'essi riscossi in modalità unificata dall'Inps.

[4] Articolo 8 della L. 3 dicembre 1999, n. 493 e successive modifiche e D.M. del 15 settembre 2000.


[5] Articolo 72 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche ed integrazioni.


[6] Articolo 1, comma 773, della L. 29 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni.


[7] Articolo 5 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403 e successive modifiche e integrazioni.


2. Riduzione percentuale per il 2014 e modalità di applicazione
Per il 2014, sulla base delle elaborazioni della Consulenza statistico attuariale dell'Inail e del limite di 1 miliardo di euro stabilito dalla legge di stabilità 2014, la misura della riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi é pari al 14,17%.
La percentuale del 14,17% si applica in uguale misura a tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, in presenza dei criteri generali illustrati al successivo paragrafo 3. che, nelle more della revisione tariffaria, valgono per il triennio 2014-2016.
La riduzione si cumula alle altre riduzioni e/o agevolazioni già previste dalla normativa vigente ad altro titolo per specifici settori [8] o per incentivare l'occupazione di determinate categorie di lavoratori e si applica al premio finale dovuto al netto di tutti gli altri "sconti" ed agevolazioni.
Sull'importo del premio o contributo determinato a seguito della riduzione si applicano infine le eventuali addizionali stabilite dalle vigenti disposizioni [9].
La percentuale di riduzione fissata per ciascun anno si applica ai premi/contributi di competenza di detto anno. Per i premi di autoliquidazione la percentuale di riduzione stabilita per un determinato anno si applica quindi alla rata anticipata dovuta per l'anno in questione e alla regolazione o conguaglio dovuto per il medesimo anno, da versare con l'autoliquidazione dell'anno successivo.
La suddetta percentuale è aggiornata per ciascuno degli esercizi successivi al 2014, con determina del Presidente dell'Inail sulla base delle elaborazioni della Consulenza statistico attuariale dell'Istituto, comunicata entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello di riferimento, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione tramite decreto direttoriale da emanarsi entro la fine dell'anno precedente quello di riferimento.

[8] Per le modalità di calcolo si rinvia alla Guida autoliquidazione 2013/2014 pubblicata in www.inail.it dove sono riportati tutti gli esempi.


[9] Addizionale ex Anmil e addizionale Fondo vittime amianto, ove dovuta.


3. Criteri generali - Individuazione dei destinatari
Sono stati previsti criteri differenziati per l'individuazione dei destinatari della riduzione, sulla base dei seguenti parametri:
A. Inizio delle lavorazioni [10];
A.1. Lavorazioni iniziate da oltre un biennio;
A.2. Lavorazioni iniziate da non oltre un biennio;
B. gestione assicurativa (gestione industria articolata a fini tariffari in industria, artigianato, terziario e altre attività, gestione navigazione, gestione assicurazione medici RX, gestione agricoltura) e tipologia di premio/contributo (ordinario, speciale, ad aliquota fissa).
La legge di stabilità 2014 ha fissato il principio dell'andamento infortunistico aziendale quale criterio guida per l'individuazione dei beneficiari della riduzione, in linea con le politiche assicurative in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali dell'Inail e con le vigenti modalità di determinazione dei premi assicurativi ordinari, soggetti appunto all'oscillazione dei tassi per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività [11].
L'andamento infortunistico per le attività iniziate da oltre un biennio é osservato con riferimento ai primi tre anni del quadriennio precedente l'anno di decorrenza del provvedimento di oscillazione stesso [12], fermo restando che nell'ipotesi di attività iniziata da meno di quattro anni, occorre comunque almeno un anno completo di attività [13].
La verifica del possesso del requisito dell'andamento infortunistico aziendale è operata mediante il confronto dell'andamento infortunistico di ogni singola lavorazione svolta dall'azienda con quello medio nazionale previsto per ciascuna delle lavorazione in questione, ritenendo sussistente il requisito ai fini della riduzione qualora l'andamento infortunistico registrato nella singola lavorazione aziendale risulti inferiore o uguale a quello rilevato a livello medio nazionale e viceversa nel caso in cui risulti superiore.
Relativamente alle lavorazioni iniziate da oltre un biennio assicurate con il sistema dei premi ordinari della gestione industria, determinati ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. n. 1124 del 1965, é stato pertanto adottato il criterio del confronto tra il tasso applicabile (TA) e il tasso medio di tariffa (TM), ai fini dell'individuazione dei destinatari della riduzione.
Sempre relativamente alle lavorazioni iniziate da oltre un biennio, per tutti gli altri premi e contributi assicurativi - vale a dire per i premi del settore marittimo, per i premi speciali determinati ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. n. 1124 del 1965, per i premi per l'assicurazione contro l'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive e per i contributi della gestione agricoltura riscossi dall'Inps - è stato utilizzato, ai fini dell'individuazione dei soggetti destinatari della riduzione, il criterio del confronto tra l'indice di gravità medio (IGM) e l'indice di gravità aziendale (IGA), che consente di tenere conto dell'andamento infortunistico.
L'indice di gravità esprime, infatti, il numero di giornate di lavoro perse mediamente da ciascun addetto - anno a seguito di un infortunio in ambiente di lavoro o di malattia professionale, inclusi i postumi permanenti e gli eventi mortali, quantificate sulla base delle convenzioni internazionali recepite dall'Ente nazionale italiano di unificazione (Uni) attraverso la norma n. 7249 del 2007.
Analogamente a quanto avviene per la determinazione del tasso applicabile, sono esclusi dall'indice di gravità gli infortuni in itinere [14], in quanto non correlati strettamente al rischio della specifica attività lavorativa svolta dall'infortunato.
Per tutte le gestioni assicurative con premi diversi da quelli ordinari, la Consulenza statistico attuariale dell'Inail ha calcolato gli indici di gravità medi (IGM) [15], come da tabella 1 allegata alla determina n. 67 del 2014, con riferimento al triennio 2010 - 2012 e sulla base degli stessi parametri è prevista annualmente l'elaborazione dell'indice di gravità aziendale (IGA). Gli IGM indicati sono validi per tutto il triennio 2014 - 2016.
Per le imprese/soggetti che hanno iniziato l'attività da non oltre un biennio, la legge ha correlato l'applicazione della riduzione al rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto agli articoli 19 [16] e 20 [17] delle modalità per l'applicazione delle tariffe approvate con il D.M. 12 dicembre 2000.
L'applicazione della riduzione, riconosciuta a seguito di istanza presentata con modalità telematica, è regolamentata dalle disposizioni contenute negli articoli 19 e 20 delle modalità per l'applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi, di cui al D.M. 12 dicembre 2000, anche ai fini della durata massima del beneficio.
Per le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio, qualunque sia la gestione assicurativa e il sistema di determinazione del premio/contributo, quindi la riduzione è riconosciuta a seguito di istanza presentata con modalità telematica.
Ai fini dell'applicazione della riduzione per l'anno 2014 le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio sono quelle iniziate dal 3 gennaio 2012 [18].
Si riepilogano di seguito le condizioni in presenza delle quali si applica la riduzione, a seconda che le lavorazioni siano iniziate da oltre un biennio oppure da non oltre un biennio, per ciascuna tipologia di premio/gestione.


3.1 Lavorazioni iniziate da oltre un biennio


A. Premi ordinari industria
I premi della gestione industria di cui al titolo I del D.P.R. n. 1124 del 1965 sono determinati ai sensi dell'articolo 41 in base ai tassi previsti dalle vigenti tariffe dei premi di cui al D.M. 12 dicembre 2000, differenziati a seconda dell'inquadramento del datore di lavoro, ai fini tariffari, nelle quattro gestioni industria, artigianato, terziario e altre attività.


A.1 Premi determinati ai sensi delle Tariffe approvate con decreto 12 dicembre 2000.
Per le lavorazioni iniziate da oltre un biennio la riduzione si applica se per l'anno di competenza il tasso applicabile è inferiore o almeno pari al tasso medio di tariffa.
Il tasso applicabile è comunicato ogni anno dall'Inail a ciascun soggetto tenuto al versamento dei premi ordinari con il modello 20SM [19], con indicazione dei relativi criteri di calcolo e dei dati di sintesi del periodo di osservazione (triennio o minor periodo). In www.inail.it [20] sono comunque pubblicati il facsimile del modello 20SM e la guida alla lettura del modello stesso.


A.2 Premi determinati con il tasso medio ponderato
Per i premi relativi alle posizioni assicurative istituite prima del D.M. 12 dicembre 2000 con più lavorazioni in ponderazione, la riduzione si applica se il tasso medio ponderato applicabile è inferiore o almeno pari al tasso medio ponderato [21].


A.3 Premi per somministrazione di lavoro
La riduzione si applica sempre ai premi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori con contratto di somministrazione, in relazione alla specificità delle modalità di calcolo del premio ed alla circostanza che i tassi applicabili in tali fattispecie sono uguali ai tassi medi di tariffa.
La normativa vigente [22] stabilisce infatti che i premi sono determinati in relazione al tasso medio, o medio ponderato, stabilito per l'attività svolta dall'impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei, oppure in base al tasso medio, o medio ponderato, della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione effettivamente prestata dal lavoratore temporaneo, nel caso in cui presso l'impresa utilizzatrice la stessa non sia già assicurata.


A.4 Premi supplementari per silicosi
Se la riduzione spetta sul premio ordinario, in quanto il tasso applicabile è inferiore o almeno pari al tasso medio di tariffa, si applica anche, nella stessa misura percentuale, al premio supplementare [23].


B. Premi industria gestione navigazione
I premi a carico degli armatori delle navi o di coloro che sono ritenuti tali dalla legge, nei confronti degli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima [24], nonché dei radiotelegrafisti di bordo, sono determinati in base al piano tariffario in vigore dal 1° gennaio 2006, approvato con delibera dell'ex Ipsema n. 155 del 2006 [25].
I predetti premi hanno la particolarità di non essere soggetti all'oscillazione del tasso per andamento infortunistico, ancorché esulino dalla categoria di quelli "speciali" ai sensi dell'art. 42 D.P.R. n. 1124 del 1965; di conseguenza ai fini dell'individuazione dei destinatari della riduzione si fa ricorso al criterio del confronto tra l'IGM e l'IGA.
A tal fine, per ciascuna delle nove categorie di naviglio del vigente piano tariffario sono stati calcolati gli indici di gravità medi (IGM), indicati nella tabella 1 allegata alla determina Inail n. 67 del 2014.
La riduzione si applica se per la nave l'IGA elaborato per l'anno di riferimento é inferiore o uguale all'IGM.


C. Premi speciali industria
Ai sensi dell'articolo 42 del D.P.R. n. 1124 del 1965 per quelle lavorazioni, rispetto alle quali esistano, in dipendenza della loro natura o delle modalità di svolgimento o di altre circostanze, difficoltà per la determinazione del premio di assicurazione con le modalità ordinarie, sono previsti premi speciali unitari in base ad altri elementi idonei quali il numero delle persone, la durata della lavorazione, il numero delle macchine, e così via.


C.1 Premi speciali unitari per gli artigiani
Per l'assicurazione dei titolari di aziende artigiane, dei soci artigiani, dei familiari coadiuvanti del titolare artigiano e degli associati in partecipazione ad imprenditore artigiano sono stabiliti premi speciali unitari, in relazione alla retribuzione annua non inferiore al minimale previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti ed alla classe di rischio in cui è compresa l'attività svolta.
Per ciascuna delle nove classi di rischio della vigente Tariffa artigiani di cui al D.M. 1 febbraio 2001 sono stati calcolati gli indici di gravità medi (IGM), indicati nella tabella 1 allegata alla determina Inail n. 67 del 2014.
La riduzione si applica se per la classe di rischio presente nella polizza autonomi artigiani l'IGA elaborato per l'anno di riferimento é inferiore o uguale all'IGM.


C.2 Premi speciali facchini e vetturini, barrocciai, ippotrasportatori
Per queste tipologie di polizze è stato calcolato un unico IGM pari a 4,53; la riduzione si applica se per la polizza di interesse l'IGA elaborato per l'anno di riferimento è inferiore o uguale all'IGM.


C.3 Premi speciali alunni e studenti delle scuole o istituti di qualsiasi ordine e grado non statali
Per queste polizze [26] l'IGM è pari 0,03; la riduzione si applica se per la polizza speciale scuola l'IGA elaborato per l'anno di riferimento é inferiore o uguale all'IGM.


C.4 Premi speciali per la piccola pesca
Il sistema dei premi speciali unitari si applica ai pescatori autonomi e ai pescatori associati in cooperative o compagnie della piccola pesca marittima e delle acque interne [27].
Per queste polizze l'IGM è pari a 4,22; la riduzione si applica se per la polizza speciale pescatori l'IGA elaborato per l'anno di riferimento è inferiore o uguale all'IGM.


C.5 Premi speciali per i frantoi
Per queste polizze è stato calcolato un IGM pari a 17,14; la riduzione si applica se per la polizza frantoi l'IGA elaborato per l'anno di riferimento è inferiore o uguale all'IGM.


C.6 Premi speciali per l'assicurazione dei medici e degli altri soggetti esposti all'azione dei raggi X
Per queste polizze [28] l'IGM è pari a 0,17; la riduzione si applica se per la polizza speciale RX l'IGA elaborato per l'anno di riferimento è inferiore o uguale all'IGM.


C.7 Premi speciali per l'assicurazione dei medici e degli altri soggetti esposti all'azione delle sostanze radioattive
Per queste polizze l'IGM è pari a 6,00; la riduzione si applica se per la polizza speciale istituita per l'esposizione alle sostanze radioattive l'IGA elaborato per l'anno di riferimento è inferiore o uguale all'IGM.


D. Contributi assicurativi gestione agricoltura
I contributi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali in agricoltura dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi, ai sensi del titolo II del D.P.R. n. 1124 del 1965 [29], sono accertati e riscossi dall'Inps, che ne dispone la ripartizione tra l'Inail e le gestioni di pertinenza.
Per gli operai agricoli dipendenti l'IGM è pari a 8,32 mentre per i soggetti autonomi l'IGM è pari 12,84.
Per entrambe le categorie è prevista annualmente l'elaborazione dell'IGA e la riduzione si applica se l'IGA è inferiore o uguale all'IGM.
L'Inail comunicherà pertanto all'Inps l'elenco dei soggetti destinatari della riduzione del 14,17%, da applicarsi ai contributi dovuti a partire dal primo trimestre 2014.
Sul punto, si fa rinvio alle ulteriori istruzioni operative per la concreta applicazione della riduzione che saranno successivamente emanate dall'Inail e dall'Inps.


3.2 Lavorazioni iniziate da non oltre un biennio
Come già illustrato, ai fini dell'applicazione della riduzione per l'anno 2014 le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio sono quelle iniziate dal 3 gennaio 2012, sempre che sussista il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto dai citati articoli 19 e 20 delle modalità per l'applicazione delle tariffe approvate con il D.M. 12 dicembre 2000.


A. Premi ordinari industria
Per quanto riguarda i premi ordinari della gestione industria, la riduzione del 14,17% é applicata se è presentata e accettata dall'Inail l'istanza per la riduzione del tasso medio di tariffa nel primo biennio di attività ai sensi dell'articolo 20 del D.M. 12 dicembre 2000, tramite l'apposito servizio telematico e si cumula con quest'ultimo beneficio.
Il modulo di domanda "20 MAT" infatti consente al datore di lavoro di dichiarare che nel luogo di lavoro sono rispettate le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di sicurezza - requisito previsto dalla legge anche per l'applicazione della riduzione in esame - ed all'Istituto di attivare le opportune verifiche.
Oltre che all'atto delle denuncia dei lavori, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.M. 12 dicembre 2000, l'istanza per la riduzione del tasso medio nei primi due anni di attività può essere presentata dal datore di lavoro in qualsiasi momento, ma non oltre la scadenza del biennio di attività.
Relativamente al 2014 per i soggetti che hanno già presentato ed è stata accettata nel corso del biennio di riferimento l'istanza ex art. 20 delle M.A.T., in relazione alle lavorazioni interessate dalla polizza ordinaria dipendenti e per le quali è stata riconosciuta per l'anno in esame la riduzione del tasso medio di tariffa prevista dall'art. 19 delle M.A.T., sarà automaticamente applicata, per il medesimo anno, senza presentazione di una nuova istanza, anche l'ulteriore riduzione del 14,17% prevista dalla L. n. 147 del 2013, sempre in relazione a ciascuna lavorazione iniziata da non oltre un biennio.
Per consentire di usufruire della riduzione, qualora il primo biennio scada nel periodo tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2014, il termine per la presentazione dell'istanza é stato differito al 30 giugno 2014.
Il differimento vale anche ai fini del riconoscimento della riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa del 15 %, ai sensi dell'articolo 19 MAT, che ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state adottate le misure di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e resta in vigore sino al 31 dicembre dell'anno in cui si completa il predetto biennio.
La riduzione del 14,17% si applica al premio relativo al periodo per il quale é riconosciuta la riduzione del 15 % del tasso medio per l'anno 2014.
Si ricorda che per fruire dell'oscillazione del tasso in riduzione ai sensi degli articoli 19 e 20 MAT, il soggetto deve essere in possesso dei requisiti di regolarità contributiva.
Si precisa infine che il biennio si considera sempre per singola voce di lavorazione/tariffa.


B. Premi diversi da quelli ordinari
La riduzione del 14,17% per le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio é applicata se è presentata e accettata dall'Inail apposita istanza telematica anche per i premi speciali determinati ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. n. 1124 del 1965, per i premi per l'assicurazione contro l'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive. A tal fine, tenuto conto del rinvio [30] per l'applicazione della riduzione agli articoli 19 e 20 MAT nonché per esigenze di semplificazione, è stato predisposto il nuovo modulo OT/20 MAT [31] opportunamente aggiornato per i titolari di polizze artigiani e/o speciali, con cui poter chiedere [32] l'applicazione della riduzione prevista dalla L. n. 147 del 2013.
Sul punto, si fa rinvio alle ulteriori istruzioni operative che saranno successivamente emanate dall'Istituto.
Per i soggetti che nell'ambito della stessa posizione assicurativa territoriale siano titolari sia di una polizza ordinaria dipendenti che di una polizza artigiana e/o speciale, deve essere presentata un'unica istanza per l'applicazione contestuale della riduzione del 14,17% ad entrambe le polizze, oltre all'agevolazione prevista dall'articolo 20 MAT con riferimento esclusivo alla polizza ordinaria dipendenti.
Per i premi speciali unitari artigiani, il parametro del biennio é applicato alle classi di rischio e rilevano quindi quelle con data inizio dal 3 gennaio 2012 [33].
Analoga riduzione è applicata ai premi del settore marittimo, previa presentazione ed accettazione di apposita istanza telematica tramite il nuovo modulo [34] da inviare utilizzando il nuovo servizio presentazione istanza riduzione premio legge stabilità disponibile sul portale dell'Istituto [35].
Sul punto, si fa rinvio alle ulteriori istruzioni operative che saranno successivamente emanate dall'Istituto.
Anche per il settore marittimo le navi con inizio attività da non oltre un biennio sono quelle armate a decorrere dal 3 gennaio 2012.
Per consentire di usufruire della riduzione, qualora il primo biennio scada nel periodo tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2014, il termine per la presentazione dell'istanza è stato fissato al 30 giugno 2014.
Nel caso di premi speciali frazionabili, la riduzione del 14,17% per l'anno 2014 si applica al premio afferente il periodo dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state adottate le misure di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro al 31 dicembre dello stesso anno. Per i premi non frazionabili, la riduzione si applica all'intero premio dovuto per l'anno 2014.
Relativamente al 2014, per i soggetti che nell'ambito della stessa posizione assicurativa territoriale siano titolari sia di una polizza ordinaria dipendenti che di una polizza speciale, qualora abbiano già presentato ed è stata accettata nel corso del biennio di riferimento l'istanza ex art. 20 M.A.T. in relazione alle lavorazioni classificate nella polizza ordinaria dipendenti, l'applicazione per l'anno in questione della riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa del 15% per le predette lavorazioni, comporta l'automatico riconoscimento anche della riduzione del 14,17% per i premi dell'anno 2014 relativi sia alla polizza ordinaria che a quella speciale, sempre in relazione a ciascuna lavorazione iniziata da non oltre un biennio.


C. Contributi assicurativi gestione agricoltura
Anche ai soggetti assicurati nella gestione agricoltura la riduzione contributiva del 14,17% prevista per le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio è applicata a seguito di presentazione ed accoglimento di analoga istanza a quella prevista dall'art. 20 delle M.A.T. che attesti l'osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni ed igiene nei luoghi di lavoro.
La riduzione può essere richiesta sia per i contributi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori dipendenti, sia per i contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi.
A tal fine gli interessati devono presentare le istanze in parola entro il 30 giugno 2014, tramite apposito servizio telematico, attualmente in corso di realizzazione.
A seguito dell'istruttoria sulle istanze pervenute l'Inail comunicherà all'Inps l'elenco dei soggetti beneficiari della riduzione del 14,17%, da applicarsi ai contributi dovuti per il 2014.
Sul punto, si fa rinvio alle ulteriori istruzioni operative per la concreta applicazione della riduzione che saranno successivamente emanate dall'Inail e dall'Inps.

[10] D.M. 12 dicembre 2000, articolo 4 "Lavorazioni":
1. Agli effetti delle tariffe, per lavorazione si intende il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in esse descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie purché svolte dallo stesso datore di lavoro ed in connessione operativa con l'attività principale, ancorché siano effettuate in luoghi diversi.


[11] In proposito, l'articolo 22 del D.M. 12 dicembre 2000 stabilisce che trascorsi i primi due anni dalla data di inizio dell'attività, il tasso medio di tariffa è ogni anno suscettibile di una oscillazione in riduzione o in aumento determinata in relazione all'andamento degli infortuni e delle malattie professionali dell'azienda, tenuto conto del tasso specifico aziendale e del numero dei lavoratori - anno del periodo


[12] Ad esempio per i tassi 2014, deve essere osservato l'andamento infortunistico relativo al triennio 2010-2012.


[13] Ad esempio per i tassi 2014, deve essere osservato l'andamento infortunistico relativo all'intero anno 2012.


[14] Articolo 2, comma 3, articolo 6 e articolo 210, comma 5, del D.P.R. n. 1124 del 1965.


[15] L'Indice di Gravità Medio è elaborato sulla base della seguente formula:





Dove:
- Inabilita temporanea (T): giornate effettivamente perdute, compresi i giorni di carenza;
- Inabilità permanente (P): 75 giornate perdute per ogni grado di inabilità;
- Morte (M): 7500 giornate perdute per ciascun evento mortale.
- E: esposti, sono rappresentati dagli addetti-anno ossia quelli equivalenti ad una esposizione annua di rischio.


[16] D.M. 12 dicembre 2000, articolo 19 "Oscillazione del tasso medio nei primi due anni di attività":
1. Nei primi due anni dalla data di inizio dell'attività può essere applicata una riduzione o un aumento del tasso medio di tariffa in misura fissa del quindici per cento, in relazione alla situazione dell'azienda per quanto riguarda il rispetto delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, ai sensi degli articoli 20 e 21.
2. La misura dell'oscillazione resta in vigore sino al 31 dicembre dell'anno in cui si completa il predetto biennio.


[17] D.M. 12 dicembre 2000, articolo 20 "Riduzione del tasso medio nei primi due anni di attività":
1. Il datore di lavoro, per ottenere la riduzione di cui all'articolo 19, deve presentare, all'atto della denuncia dei lavori, motivata istanza corredata degli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine dall'Inail; qualora da tali elementi risulti l'osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, l'Inail applica la riduzione del tasso medio nella misura fissa del quindici per cento a decorrere dalla data di inizio dei lavori se denunciati nei termini di legge.
2. Il datore di lavoro può, comunque, chiedere in qualsiasi momento, ma non oltre la scadenza del biennio di attività, la riduzione di cui all'articolo 19, con istanza motivata - da spedire alla competente Sede territoriale dell'Inail con lettera raccomandata con avviso di ricevimento - e corredata degli elementi, delle notizie e delle indicazioni di cui al comma 1. In caso di accoglimento, la riduzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state adottate le misure di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro. Analoga decorrenza si applica nel caso di tardiva presentazione della denuncia dei lavori.


[18] Ai fini del computo del biennio cfr. Circ. n. 2 del 1989: per i lavori iniziati dal 2 gennaio (compreso) il biennio di attività deve ritenersi maturato al 31 dicembre dell'anno successivo, in considerazione della festività del primo giorno dell'anno.


[19] D.M. 12 dicembre 2000, articolo 23 "Comunicazione dell'oscillazione dei tassi medi per andamento infortunistico":
L'Inail comunica al datore di lavoro per ogni anno il tasso da applicare in base ai criteri di cui all'articolo 22. Il relativo provvedimento, motivato con l'indicazione delle retribuzioni, del numero dei casi di inabilità temporanea, di inabilità permanete e di morte, nonché dei relativi oneri, compresa la riserva sinistri, del numero dei lavoratori - anno e del tasso specifico aziendale di ciascun anno e del trienni o del minor periodo interessato, è spedito al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di spedizione.


[20] http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Gestionerapportoassicurativo/Pagareilprem ioassicurativoinautoliquidazione/Consultareitassiapplicabili/index.html.


[21] D.M. 18 giugno 1988, articolo 8 "Tasso medio ponderato":
Se un datore di lavoro esercita un'attività complessa articolata in più lavorazioni e qualora queste non costituiscano un complesso unitario previsto da una specifica voce di tariffa e non sia possibile stabilire una netta demarcazione tra le stesse - pur individuabili nei loro elementi tecnici e classificabili, quindi, con appropriata voce di tariffa - e tra le corrispondenti masse di retribuzioni, è applicato un tasso unico, risultante dalla ponderazione dei tassi attribuibili alle singole lavorazioni in ragione delle premibili retribuzioni afferenti a ciascuna di esse.


[22] Articolo 25, comma 3, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche.


[23] Articoli 153 e 154 del D.P.R. n. 1124 del 1965.


[24] Articolo 4, comma 5, articolo 9, comma 2, terzo alinea e articolo 127 del D.P.R. n. 1124 del 1965.


[25] Il Piano tariffario del Settore navigazione è stato, da ultimo, adeguato con determina del Presidente Inail n. 62 del 10 marzo 2014.


[26] Vedi articolo 1, comma 3, articolo 4, commi 1 e 5, e articolo 9 del D.P.R. n. 1124 del 1965.


[27] I familiari dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne e cioè il coniuge, figli, gli altri parenti, ecc., sono invece assicurati con le modalità ordinarie.


[28] L. 20 febbraio 1958, n. 93 e L. 4 agosto 1965, n. 1103.


[29] Articoli 205 e seguenti.


[30] Art. 1, comma 128, secondo periodo della L. n. 147 del 2013.


[31] www.inail.it→Modulistica→Gestione rapporto assicurativo→Datore di lavoro→Oscillazione del tasso → Mod. OT/20 →Domanda → istruzioni per la compilazione.


[32] www.inail.it→Servizi online→denunce→modulo ot20.


[33] Vedi nota 17.


[34] www.inail.it → Naviganti→Vai alla modulistica→settore navigazione→domanda riduzione premio nei primi due ani di attività.


[35] www.inail.it →naviganti→accedi ai Servizi on line→presentazione istanza riduzione premio legge stabilità.


4. Istruzioni operative per i premi 2014
Si ricorda che per consentire l'applicazione della riduzione già dal corrente anno, l'articolo 2, comma 3, del D.L. 28 gennaio 2014, n. 4 [36], ha differito al 16 maggio 2014 [37] i termini per i versamenti e gli adempimenti relativi all'autoliquidazione 2013/2014 dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani, nonché i termini per il pagamento, antecedenti al 16 maggio 2014, degli altri premi speciali anticipati dovuti per il 2014 che non erano ancora scaduti alla data del citato decreto legge.


4.A. Autoliquidazione 2013/2014 per i soggetti titolari di codici ditta/PAT
Come noto l'Inail elabora ogni anno le basi di calcolo per l'autoliquidazione nelle quali sono indicati tutti gli elementi necessari per il conteggio dei premi ordinari e dei premi artigiani, e provvede a inviarle ai soggetti assicuranti [38].
Sono inoltre disponibili in www.inail.it i servizi telematici visualizza e ricerca basi di calcolo con cui le imprese e i loro intermediari possono consultare ed estrarre i dati.
Per l'autoliquidazione 2013/2014, in sostituzione di quelle già predisposte entro la fine del 2013, sono state elaborate nuove basi di calcolo nelle quali, in aggiunta ai dati già previsti finora, sono indicati ulteriori elementi funzionali all'applicazione della riduzione disposta dalla L. n. 147 del 2013.
Per le polizze dipendenti le nuove basi di calcolo comprendono i seguenti campi:
- tasso medio di tariffa
- tasso applicabile
- tasso applicato
- oscillazione OT 20 MAT
- riduzione L. n. 147 del 2013
Per le polizze autonomi artigiani sono stati previsti i seguenti nuovi campi:
- classe di rischio
- IGM della classe di rischio
- IGA della classe di rischio
- istanza I/P L. n. 147 del 2013
- riduzione L. n. 147 del 2013.
Se sussistono i requisiti per l'applicazione della riduzione L. n. 147 del 2013 alla rata 2014 il campo riduzione L. n. 147 del 2013 è valorizzato con l'indicazione della misura percentuale del 14,17%. Se non sussistono i requisiti il campo non è valorizzato.
Per ulteriori informazioni si rinvia al paragrafo Basi di calcolo premi della Guida autoliquidazione 2013/2014, già pubblicata in www.inail.it.
Per quanto riguarda il pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione ai sensi delle L. n. 449 del 1997 e L. n. 144 del 1999, quest'anno il versamento delle prime due rate pari al 50% del premio annuale deve essere effettuato entro il 16 maggio 2014 senza maggiorazione di interessi [39].
Le rate successive alla prima, ognuna pari al 25% del premio annuale, devono essere versate entro il 20 agosto 2014 (data alla quale è differito di diritto [40] il termine originario del 16 agosto) e entro il 17 novembre 2014, maggiorate degli interessi calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato nel 2013, pari al 2,08% [41].
Per quanto riguarda i premi speciali artigiani si ribadisce [42] che l'autoliquidazione per la rata 2014 deve essere effettuata sugli importi della retribuzione minima, giornaliera ed annuale e dei corrispondenti premi annuali aggiornati per l'anno 2014. Ad integrazione di quanto indicato nella Circ. n. 21 del 2014 si precisa infatti che il differimento al 16 maggio 2014 consente di provvedere regolarmente all'autoliquidazione del premio di rata anticipata 2014 sulla base dei minimali vigenti per il predetto anno.
Con riguardo agli altri aggiornamenti, si ricorda che quest'anno è stata modificata la dichiarazioni delle retribuzioni [43] e sono stati aggiornati i codici delle riduzioni delle retribuzioni parzialmente o totalmente esenti.
Per l'illustrazione più dettagliata di tutte le novità si rinvia alla Guida autoliquidazione 2013/2014, dove sono inseriti anche gli esempi di calcolo con le riduzioni previste dalla normativa vigente, nonché alle istruzioni operative [44] già pubblicate in www.inail.it.
Si ricorda infine che i servizi AL.P.I. online, Invio telematico dichiarazioni salari, Visualizza basi di calcolo e Ricerca basi di calcolo sono già stati resi disponibili dal 4 aprile scorso, mentre il servizio Riduzione presunto é attivo già da gennaio 2014.


4.B. Autoliquidazione 2013/2014 per il settore marittimo
Dal l°gennaio 2014 per il settore marittimo è in vigore il nuovo piano tariffario approvato, con la determina 62/2014 del Presidente dell'Inail, per adeguarlo alle modifiche introdotte dalla L. n. 99 del 2013.
Pertanto gli applicativi e le procedure on line sono stati aggiornati per consentire il calcolo del premio provvisorio anticipato per l'anno 2014, con le nuove tariffe e per consentire l'applicazione automatica della riduzione del premio previsto dalla Legge di stabilità per il 2014.
Per il settore marittimo l'IGA è riferito alla singola nave e cioè al singolo certificato.
Ciascuna impresa di armamento accedendo agli applicativi on line del settore navigazione, per il calcolo del suddetto premio, vedrà indicato l'IGA riferito alla nave e l'IGM che è l'indice di gravità assicurativo della categoria cui appartiene la nave stessa. Se l'IGA è uguale o inferiore all'IGM l'applicativo calcola automaticamente il premio anticipato con la riduzione del 14,17%.
Per l'illustrazione più dettagliata si rinvia alle istruzioni operative sull'autoliquidazione 2013/2014 per il settore marittimo che saranno successivamente emanate.


4.C. Premi per somministrazione di lavoro
La riduzione del 14,17% si applica ai versamenti da effettuare:
- entro il 16 maggio 2014 per il trimestre gennaio-marzo 2014
- entro il 20 agosto 2014 (data alla quale è differito di diritto [45] il termine originario del 16 agosto) per il trimestre aprile-giugno 2014
- entro il 17 novembre 2014 per il trimestre luglio-settembre 2014
- entro il 16 febbraio 2015 per il trimestre ottobre-dicembre 2014.
Come già illustrato la riduzione deve essere applicata con le stesse modalità anche al premio supplementare silicosi.
Nel caso in cui siano applicabili le riduzioni contributive previste dalla vigente normativa per incentivare l'occupazione, il conteggio per il calcolo del premio [46] dovrà essere effettuato sulla quota di retribuzione non esente, inserita nell'applicativo per il contratto di prestazione di interesse e relativa al lavoratore per il quale si fruisce del beneficio contributivo, che peraltro deve essere indicato con il relativo codice di agevolazione nel modello unificato som.


4.D. Determinazione dei premi speciali di rata 2014 diversi da quelli artigiani
Si é provveduto a calcolare i premi anticipati dovuti per il 2014 e sono in corso di spedizione le richieste di pagamento.
In presenza di IGA uguale o almeno inferiore all'IGM é stata applicata la riduzione del 14,17%.
Nelle comunicazioni in corso di spedizione sono indicati gli IGA e gli IGM ed é specificato se è stata applicata o non è stata applicata la riduzione al premio da versare entro il 16 maggio 2014.
Per le scuole che hanno già versato al 16 dicembre 2013 la rata anticipata di premio per il 2014 in base alle richieste di pagamento ricevute a novembre, sono in corso di ricalcolo gli importi dovuti con applicazione della riduzione ove spettante. L'eventuale maggior importo pagato potrà essere utilizzato in compensazione con F24 per effettuare altri pagamenti.
Anche per le scuole saranno predisposte ed inviate apposite comunicazioni, nelle quali si da atto dell'applicazione o meno della riduzione.


4.E. Rettifica degli IGA
Nel caso in cui l'IGA risulti superiore all'IGM a causa di infortuni o malattie professionali erroneamente attribuiti, gli interessati devono segnalare i casi alla sede Inail competente, che provvederà a ridefinire l'evento nell'applicativo GRAI.
Una volta effettuato il suddetto aggiornamento l'IGA sarà elaborato nuovamente e qualora pari o inferiore all'IGM di riferimento sarà rideterminato il premio dovuto per il 2014 con applicazione della riduzione del 14,17%.


4.F. Revoca della riduzione prevista dalla L. n. 147 del 2013
Come già illustrato, l'applicazione della riduzione dei premi e contributi assicurativi per i soggetti con lavorazioni iniziate da non oltre un biennio è connessa al rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, espressamente dichiarato dal datore di lavoro nell'apposita istanza telematica OT 20 MAT e dagli altri soggetti assicuranti negli analoghi modelli appositamente predisposti per il settore navigazione e per la gestione agricoltura. Se la domanda è accettata, sui premi e contributi assicurativi dovuti per il 2014 deve essere applicata la riduzione del 14,17%, secondo le decorrenze già indicate.
L'articolo 21 delle MAT prevede poi che l'Inail, qualora risulti da provvedimenti degli Organismi pubblici competenti in materia la mancata osservanza da parte del datore di lavoro delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, applica d'ufficio l'aumento del tasso medio di tariffa nella misura fissa del quindici per cento. Il relativo provvedimento motivato è comunicato dall'Inail al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e decorre dalla data di inizio dei lavori.
Fermo restando quindi che la revoca dell'oscillazione del tasso medio di tariffa nel primo biennio di attività per la polizza dipendenti determina l'applicazione del tasso oscillato in aumento e la revoca della riduzione ex L. n. 147 del 2013, per la polizza artigiani e per le altre polizze speciali l'effetto della mancata applicazione delle norme di igiene e prevenzione determina la sola revoca della predetta riduzione.
Del pari, per i premi del Settore navigazione e per i contributi assicurativi della gestione agricoltura, in caso di mancata osservanza delle norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, sempre risultante da provvedimenti adottati dagli organismi pubblici competenti in materia, si dovrà procedere alla revoca della riduzione già applicata.
È appena il caso di soggiungere che in tutte le ipotesi di revoca della riduzione occorrerà procedere al recupero degli importi non versati, con relativi oneri accessori di legge.

[36] Convertito, con modificazioni, nella L. 28 marzo 2014, n. 50


[37] Vedi note D.c. rischi Prot. n. 495 del 23 gennaio 2014 e prot. n. 816 del 3 febbraio 2014.


[38] Come previsto dall'articolo 28, comma 3, secondo periodo, D.P.R. n. 1124 del 1965.


[39] Vedi nota D.c. rischi Prot. n. 495 del 23 gennaio 2014.


[40] L'articolo 3-quater, comma 1, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 ha disposto che All'articolo 37 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11-bis. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione".


[41] Vedi nota D.c. rischi prot. n. 2580 del 7 aprile 2014 con cui sono stati comunicati i coefficienti da applicare alle ultime due rate.


[42] Vedi nota D.c. rischi prot. n. 2721 dell'11 aprile 2014.


[43] Vedi Circ. n. 60 del 2013.


[44] Vedi note Prot. n. 495 del 23 gennaio 2014, prot. n. 816 del 3 febbraio 2014, prot. 2576 e prot. n. 2580 del 7 aprile 2014.


[45] L'articolo 3-quater, comma 1, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 ha disposto che All'articolo 37 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11-bis. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione".


[46] Per le modalità di calcolo del premio dovuto per i lavoratori in somministrazione con applicazione della riduzione del 14,17% prevista dalla L. n. 147 del 2013 vedasi la nota di istruzioni operative della D.c rischi prot. n. 2899 del 18 aprile 2014.



Il Direttore generale
Giuseppe Lucibello

Allegato 1- L. 27 dicembre 2013, n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).
Allegato 1


L. 27 dicembre 2013, n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).


Art. 1.


Omissis
128. Con effetto dal 1° gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Il predetto decreto definisce anche le modalità di applicazione della riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato l'attività da non oltre un biennio, nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto agli articoli 19 e 20 delle modalità per l'applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2001. Sono comunque esclusi dalla riduzione i premi e i contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previsti dalle seguenti disposizioni: articolo 8 della L. 3 dicembre 1999, n. 493; articolo 72 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni; decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 marzo 2007, in attuazione dell'articolo 1, comma 773, della L. 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 5 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni. In considerazione dei risultati gestionali dell'ente e dei relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo è riconosciuto allo stesso ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, da computare anche ai fini del calcolo dei coefficienti di capitalizzazione di cui all'articolo 39, primo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. La riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo del presente comma è applicata nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'aggiornamento dei premi e contributi è operato distintamente per singola gestione assicurativa, tenuto conto dell'andamento economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38. Alle predette finalità e alle iniziative di cui ai commi 129 e 130 si fa fronte con le somme sopra indicate, nonché con quota parte delle risorse programmate dall'INAIL per il triennio 2013-2015 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nei limiti dell'importo di 120 milioni di euro per ciascuno degli esercizi interessati. La programmazione delle predette risorse per gli anni successivi al 2015 tiene conto del predetto onere di cui ai commi 129 e 130, fermo restando l'equilibrio del bilancio dell'ente. A decorrere dall'anno 2016, l'INAIL effettua una verifica di sostenibilità economica, finanziaria e attuariale, asseverata dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Allegato 2


Detpres dell'11 marzo 2014, n. 67


Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128, L. 27 dicembre 2013, n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). Misura della riduzione per il 2014 e modalità applicative.


Il Presidente


visto il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;
visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 367;
visto l'art. 7 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come convertito nella L. n. 122 del 30 luglio 2010;
visto il D.P.R. del 12 maggio 2012 di nomina a Presidente dell'Istituto;
visto l'art. 1, comma 128, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" che ha stabilito, con effetto dal 1° gennaio 2014, la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016;
visto il terzo periodo del citato comma 128 che individua le tipologie di premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali espressamente esclusi dalla riduzione;
visto il D.L. 28 gennaio 2014, n. 4 "Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi" ed, in particolare, l'art. 2, comma 3 concernente il differimento al 16 maggio 2014 dei termini per il pagamento dei premi assicurativi;
vista la L. 20 febbraio 1958, n. 93 e successive modificazioni "Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive";
vista la L. 13 marzo 1958, n. 250 e successive modificazioni "Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne";
visto il D.P.R. 4 agosto 1960, n. 1055 "Norme di attuazione della L. 20 febbraio 1958, n. 93, sull'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive" e successive modificazioni;
visto il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e successive modificazioni;
visto il D.M. 1° agosto 1969 "Approvazione della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Inail in data 7 maggio 1969, relativa all'adozione di premi speciali unitari per alunni, studenti e insegnanti di scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado non statali" e successive modificazioni;
visto il D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403 e successive modificazioni ed, in particolare, l'art. 5 concernente i contributi dovuti per l'assicurazione degli addetti ai servizi domestici e familiari;
vista la L. 27 dicembre 1973, n. 852 e successive modificazioni "Proroga della L. 5 marzo 1963, n. 322, recante norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni, previdenziali ed assistenziali";
visto il D.M. 15 luglio 1987 "Premi speciali unitari per l'assicurazione delle persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive";
visto il D.M. del 20 giugno 1988 "Nuova tabella dei tassi di premio supplementare per l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi, e relative modalità di applicazione";
vista la L. 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" ed, in particolare, l'art. 19 in materia di "soppressione dello SCAU e trasferimento delle relative funzioni all'INPS" e successive modificazioni;
vista la L. n. 493 del 3 dicembre 1999 "Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici" e successive modificazioni ed, in particolare, l'art. 8 riguardante il premio unitario dovuto per tale assicurazione;
visto D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144" e successive modificazioni;
visto il Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del Tesoro del bilancio e della programmazione economica del 12 dicembre 2000 "Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni industria, artigianato, terziario, altre attività e relative modalità di applicazione" e successive modificazioni;
visto il Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 1° febbraio 2001 "Nuova tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei relativi familiari coadiuvanti ed associati in partecipazione";
vista la L. 3 aprile 2001, n. 142 "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore" e successive modificazioni;
visto D.Lgs. 6 novembre 2001, n. 423 e successive modificazioni, in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale per i soci di cooperative di cui al D.P.R. n. 602 del 1970, a norma dell'articolo 4, comma 3, della L. n. 142 del 2001;
visto il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30" e successive modificazioni, ed in particolare gli artt. 20 e ss. in materia di somministrazione di lavoro e l'art. 72 in materia di contributi dovuti nel caso di lavoro occasionale accessorio;
vista la Delib. n. 155 del 9 ottobre 2006 del Consiglio di Amministrazione dell'ex Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo, con cui è stato approvato il piano delle aliquote contributive della relativa gestione assicurativa;
visto il D.M. 28 marzo 2007, reso noto con il comunicato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 104168 del 13 luglio 2007, pubblicato in G.U. n. 161 del 13 luglio 2007, in attuazione dell'art. 1, comma 773, L. 29 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, in materia di contributi previsti per l'assicurazione degli apprendisti;
visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni;
visto il D.M. 2 aprile 2012, di approvazione della determina del Commissario Straordinario dell'Inail del 6 dicembre 2011, n. 23 "Adozione premio ordinario per gli insegnanti delle scuole o istituti di qualsiasi ordine e grado non statali e conferma del premio speciale unitario per gli alunni e studenti delle medesime";
considerato che, in attuazione di quanto disposto dal citato art. 1, comma 128, primo e secondo periodo, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, su proposta dell'Inail vanno definite la riduzione percentuale, per l'anno 2014, dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché le modalità applicative della predetta riduzione, anche con riferimento alle imprese che abbiano iniziato l'attività da non oltre un biennio;
viste la relazione del Direttore Generale in data 10 marzo 2014 e la nota tecnica della Consulenza Statistico Attuariale ivi allegata,


Determina


1. Premi e contributi oggetto della riduzione.
La riduzione percentuale prevista dall'art. 1, comma 128, primo periodo, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, si applica a tutte le tipologie di premi e contributi previsti dal Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: premi dovuti per la Gestione Industria, ivi compresa l'assicurazione per i marittimi e contributi dovuti per la Gestione Agricoltura. La riduzione si applica altresì ai premi relativi all'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, previsti dalla L. 20 febbraio 1958, n. 93 e successive modificazioni. Sono esclusi dalla riduzione le tipologie di premi e contributi espressamente indicati al terzo periodo, comma 128, dell'art. 1 della citata L. 27 dicembre 2013, n. 147.


2. Modalità applicative della riduzione.
2.1 Soggetti con lavorazioni iniziate da oltre un biennio, tenuti al calcolo dei premi assicurativi con la modalità prevista dall'art. 41 T.U. n. 1124 del 1965.
I soggetti con lavorazioni iniziate da oltre un biennio e che provvedono al calcolo del premio assicurativo con la modalità prevista dall'art. 41 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al citato D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, ed inquadrati nelle gestioni tariffarie previste dall'articolo 1 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, beneficiano della riduzione per quelle lavorazioni per le quali nell'anno di riferimento l'Inail ha comunicato, ai sensi dell'art. 28, comma 3, secondo periodo, del citato Testo Unico e dell'articolo 23 delle Modalità per l'Applicazione delle Tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi (M.A.T.), di cui al D.M. del 12 dicembre 2000, tassi applicabili di tariffa inferiori o almeno pari rispetto ai tassi medi delle Tariffe vigenti.
I soggetti tenuti al pagamento del premio supplementare per la silicosi e l'asbestosi, beneficiano anche della riduzione sul premio supplementare, qualora siano destinatari della riduzione sul premio ordinario connesso al premio supplementare e nella stessa misura fissata per il predetto premio ordinario.


2.2. Soggetti che assolvono all'obbligo assicurativo tramite premi speciali unitari, imprese del Settore Navigazione, assicurati nella Gestione Agricoltura e assicurati nella Gestione medici radiologi e soggetti esposti alle sostanze radioattive, con lavorazioni iniziate da oltre un biennio.
I soggetti che assolvono all'obbligo assicurativo tramite premi speciali unitari ex art. 42 del citato Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, le imprese del Settore Navigazione, gli assicurati nella gestione Agricoltura, nonché i soggetti assicurati nella Gestione medici radiologi e soggetti esposti alle sostanze radioattive, con lavorazioni iniziate da oltre un biennio, beneficiano nell'anno di riferimento della riduzione se per l'attività svolta l'Indice di Gravità Aziendale (IGA), calcolato annualmente dall'Inail e reso disponibile agli interessati, risulti inferiore o uguale all'Indice di Gravità Medio (IGM) della categoria, Gestione assicurativa, polizza speciale/classe di rischio di riferimento.
L'Indice di Gravità Medio che esprime il numero di giornate di lavoro perse mediamente da ciascun addetto-anno a seguito di un infortunio in ambiente di lavoro o di una malattia professionale, quantificate sulla base di convenzioni internazionali recepite dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), attraverso la norma n. 7249 del 2007, è elaborato sulla base della seguente formula:





- Inabilita temporanea (T): giornate effettivamente perdute, compresi i giorni di carenza;
- Inabilità permanente (P): 75 giornate perdute per ogni grado di inabilità;
- Morte (M): 7500 giornate perdute per ciascun evento mortale.
Gli esposti (E) sono rappresentati dagli addetti-anno ossia quelli equivalenti ad una esposizione annua di rischio.
Gli Indici di Gravità Medi, calcolati per ciascuna delle categorie, Gestione assicurativa, polizza speciale/classe di rischio di riferimento, sono fissati nell'allegata tabella 1 - parte integrante della presente determina - e rimangono in vigore per tutto il triennio 2014-2016.
Gli Indici di Gravità Aziendale sono elaborati annualmente dall'Istituto sulla base degli stessi parametri utilizzati per gli Indici di Gravità Medi.


2.3. Soggetti che abbiano iniziato l'attività da non oltre un biennio.
La riduzione per i premi e contributi di cui al punto 1 della presente determina si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2014 anche a favore dei soggetti tenuti all'obbligo assicurativo per le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio, che dimostrino l'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
L'applicazione della riduzione, riconosciuta a seguito di istanza presentata con modalità telematica, è regolamentata dalle disposizioni contenute negli articoli 19 e 20 delle Modalità per l'applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi (M.A.T.), di cui al D.M. 12 dicembre 2000, anche ai fini della durata massima del beneficio.
La percentuale di riduzione sui premi e contributi da applicare per il 2014 ai soggetti che abbiano iniziato un'attività da non oltre un biennio è la stessa di quella fissata al successivo punto 3 della presente determina e verrà automaticamente aggiornata come previsto al successivo punto 4.
Ai soggetti tenuti al calcolo dei premi assicurativi con la modalità prevista dall'art. 41 del citato Testo Unico, inquadrati nelle gestioni tariffarie previste dall'articolo 1 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, che presentano nel 2014 o hanno già presentato nel corso del biennio di riferimento l'istanza ex art. 20 delle M.A.T. in relazione alle lavorazioni interessate dalla polizza ordinaria dipendenti ed alle quali si applica per l'anno 2014 la riduzione del tasso medio di tariffa prevista dall'art. 19 delle M.A.T., è automaticamente riconosciuta per il medesimo anno, senza presentazione di un'ulteriore istanza, anche la riduzione prevista al primo periodo del presente punto in relazione a ciascuna lavorazione iniziata da non oltre un biennio. Analogamente, per i soggetti che nell'ambito della stessa posizione assicurativa territoriale siano titolari di polizza ordinaria dipendenti e polizza speciale, l'accoglimento per il 2014 della riduzione ex art. 19 delle M.A.T., con riferimento alle lavorazioni interessate dalla polizza ordinaria dipendenti, comporta l'automatico riconoscimento, per il medesimo anno, della riduzione prevista dal primo periodo del presente punto sulla polizza ordinaria dipendenti nonché sulla polizza speciale/classe di rischio attivata da non oltre un biennio.
Per consentire di usufruire della riduzione ed ai soli fini di presentazione dell'istanza prevista dal secondo periodo del presente punto, qualora il primo biennio dell'avvio dell'attività scada nel periodo tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2014, il termine per la presentazione della stessa viene differito alla predetta data del 30 giugno 2014. Tale differimento vale anche ai fini dell'istanza ordinaria per ottenere l'oscillazione ex artt. 19 e 20 delle M.A.T., ferma restando la decorrenza dal 1° gennaio 2014 della riduzione prevista dal primo periodo del presente punto.


2.4. Modalità operative dell'applicazione della riduzione.
La riduzione si applica in uguale misura a tutte le fattispecie di premi e contributi di competenza dell'Istituto, come individuati al punto 1 della presente determina.
La riduzione opera sul premio finale dovuto al netto di tutti gli altri sconti ed agevolazioni di cui il soggetto già beneficia e si cumula alle altre riduzioni e/o agevolazioni già previste dalla normativa vigente per specifici settori. Sull'importo del premio o contributo determinato, a seguito della riduzione, operano infine le eventuali addizionali stabilite dalle vigenti disposizioni.
La percentuale di riduzione fissata per ciascun anno si applica nella stessa misura sia alla rata anticipata che alla relativa regolazione o conguaglio dovuto in relazione all'anno di riferimento.


2.5. Modifica dei criteri e delle modalità di applicazione della riduzione dei premi e contributi assicurativi.
La individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione della riduzione, così come fissati ai precedenti punti 2.1, 2.2., 2.3 e 2.4 della presente determina, valgono, nelle more della revisione tariffaria, per il triennio 2014-2016, salvo gli esiti della verifica di sostenibilità economico-finanziaria ed attuariale prevista dall'art. 1, comma 128, ultimo periodo, della L. 27 dicembre 2013, n. 147.
Le modifiche ai criteri ed alle modalità applicative sono effettuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Inail, ai sensi dell'art. 1, primo periodo, comma 128, della citata L. 27 dicembre 2013, n. 147.


3. Misura della riduzione.
Alla quantificazione della percentuale di riduzione si perviene rapportando le risorse finanziarie complessive disponibili annualmente per l'intervento all'ammontare del gettito per premi e contributi stimato per l'anno di riferimento, in relazione alla platea dei beneficiari.
La misura della riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro, per l'anno 2014, sulla base delle elaborazioni della Consulenza Statistico Attuariale dell'Istituto, è pari al 14,17 %.


4. Determinazione della percentuale di riduzione per gli anni successivi al 2014.
La percentuale di riduzione dei premi e contributi di cui al punto 3 è aggiornata sulla base delle elaborazioni della Consulenza Statistico Attuariale dell'Istituto, per ciascuno degli esercizi successivi al 2014, con determina del Presidente dell'Inail comunicata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la successiva approvazione.


La presente determina sarà inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'adozione del provvedimento di competenza, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


Prof. Massimo De Felice


Tabella 1. Indici di gravità medi per il triennio 2014 - 2016

Gestione
classe di rischio
IGM
Industria Commercio e Servizi
Tariffa Artigiani Autonomi
1
1,38

2
1,72

3
2,61

4
4,98

5
5,95

6
6,27

7
7,90

8
10,11

9
13,41
Tariffa Speciale Facchini e Barrocciai

4,53
Tariffa Speciale Studenti

0,03
Tariffa Speciale Piccola Pesca

4,22
Tariffa Speciale Frantoi

17,14

Medici esposti a radiazioni ionizzanti
Tariffa Speciale Medici Radiologi

0,17
Tariffa Speciale Sostanze Radioattive

6,00

Agricoltura
Dipendenti

8,32
Autonomi

12,84





Gestione
Codici
IGM
Navigazione
Trasporto passeggeri
11, 12, 13, 16, 20, 21
14,27
Trasporto merci
30, 31
9,37
Pesca costiera
73
7,28
Pesca mediterranea e oltre gli stretti
71, 72
10,88
Rimorchiatori
40
10,80
Naviglio ausiliario
50
8,54
Diporto
80, 81
3,06
Diporto a noleggio
82
6,32
Traffico locale
60, 61
4,19






Nessun commento: