IL VICE DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
"codice dell'ordinamento militare" e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante "testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare" e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto dirigenziale n. 211 del 19 settembre 2013
emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 78 del
1° ottobre 2013, successivamente modificato con decreto dirigenziale
n. 44 del 20 febbraio 2014, con il quale e' stato indetto, per il
2014, un bando di reclutamento di 7.000 volontari in ferma prefissata
di un anno (VFP 1) nell'Esercito;
Visto il foglio n. 885 Cod.id. RESTAV3 Ind.cl. 5.2.11/6 del 26
febbraio 2014, con cui lo Stato Maggiore dell'Esercito ha chiesto di
modificare, nei termini ivi indicati, la tabella relativa
all'attribuzione del punteggio per la conoscenza di lingue straniere,
di cui all'allegato A al bando;
Visto il foglio n. 1347 Cod.id. RESTAV3 Ind.cl. 5.2.11/6 del 20
marzo 2014, con cui lo Stato Maggiore dell'Esercito ha chiesto di
modificare il bando, eliminando ogni previsione circa il
riconoscimento delle attestazioni informatiche possedute dai
candidati e l'attribuzione dei relativi punteggi;
Visto il foglio n. M_D E0012000 0841294 dell'11 aprile 2014, con
cui lo Stato Maggiore dell'Esercito ha chiesto di modificare il
bando, aumentando di 600 unita' il numero di aspiranti da convocare
agli accertamenti psico-fisici e attitudinali per il 2° blocco;
Ritenute condivisibili le proposte di modifica avanzate dallo
Stato Maggiore dell'Esercito;
Tenuto conto che l'art. 1, comma 5 del citato decreto
dirigenziale n. 211 del 19 settembre 2013 prevede la possibilita' di
apportare modifiche al bando di reclutamento;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 -
concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
DGPM;
Visto l'art. 1 del decreto dirigenziale del 31 maggio 2013
emanato dalla DGPM, con cui al dirigente dr. Concezio BERARDINELLI,
quale Vice Direttore Generale della DGPM, e' stata conferita la
delega all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in
materia di reclutamento del personale delle Forze Armate e dell'Arma
dei Carabinieri;
Decreta:
Art. 1
L'art. 10, comma 1 del decreto dirigenziale n. 211 del 19
settembre 2013, per l'attribuzione del punteggio per i titoli di
merito posseduti dai candidati per il 4° blocco, e' cosi' sostituito:
"Per ogni blocco, la commissione valutatrice redige la
graduatoria di merito dei candidati utilmente collocati nella
graduatoria prevista dall'art. 9, provvedendo a sommare il precedente
punteggio con quello dei seguenti titoli di merito:
a) titoli previsti dall'art. 8, comma 2, lettera b) del decreto
del Ministro della difesa
1° settembre 2004:
1) brevetto di paracadutista militare o civile: punti 2;
2) patente di guida civile categoria B: punti 1;
3) porto d'armi: punti 1;
b) titoli previsti dal presente bando di reclutamento:
1) diploma di laurea magistrale/specialistica: punti 12;
2) diploma di laurea (triennale), non cumulabile con il punteggio
di cui al precedente punto 1) della lettera b): punti 10;
3) diploma di istruzione secondaria di secondo grado
(quinquennale), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti
punti 1) e 2) della lettera b):
con votazione da 60/100 a 69/100: punti 6;
con votazione da 70/100 a 79/100: punti 7;
con votazione da 80/100 a 89/100: punti 8;
con votazione da 90/100 a 100/100: punti 9;
4) diploma di istruzione secondaria di secondo grado
(quadriennale, esclusivamente per il liceo artistico indirizzo
architettura), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti
punti 1), 2) e 3) della lettera b):
con votazione da 60/100 a 69/100: punti 5;
con votazione da 70/100 a 79/100: punti 6;
con votazione da 80/100 a 89/100: punti 7;
con votazione da 90/100 a 100/100: punti 8;
5) diploma di istruzione secondaria/qualifica (triennale), non
cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e
4) della lettera b):
con votazione da 60/100 a 69/100: punti 1;
con votazione da 70/100 a 79/100: punti 2;
con votazione da 80/100 a 89/100: punti 3;
con votazione da 90/100 a 100/100: punti 4;
6) attestato di formazione professionale rilasciato da Enti
statali o regionali legalmente riconosciuti: punti 1,5;
7) maestro di sci: punti 4;
8) guida alpina, non cumulabile con il punteggio di cui al
precedente punto 7) della lettera b): punti 4;
9) aspirante guida alpina, non cumulabile con il punteggio di cui
ai precedenti punti 7) e 8) della lettera b): punti 2,5;
10) istruttore o aiuto istruttore del Club alpino italiano: punti
2;
11) brevetto di assistente bagnanti o di bagnino di salvataggio o
di nuoto per salvamento, rilasciato da Enti riconosciuti
dall'Amministrazione della Difesa: punti 1,5;
12) patente di guida civile, cumulabile con il punteggio di cui
al precedente punto 2 della lettera a):
categoria BE: punti 0,5;
categoria C1/C: punti 1;
categoria C1E/CE: punti 1,5;
categoria D1/D: punti 2;
categoria D1E/DE: punti 2,5;
13) patente nautica: punti 1;
14) brevetto di equitazione per sport olimpici - da non
confondere con la patente A ludica, che invece non costituisce titolo
di merito - rilasciato dalla Federazione italiana sport equestri:
punti 1;
15) aver svolto per almeno un anno servizio militare, a qualunque
titolo e senza demerito, nell'Esercito: punti 1;
16) corsi di abilitazione basic life support (BLS) e basic life
support-defibrillation (BLSD), non cumulabile con il punteggio di cui
al precedente punto 11) della lettera b):
punti 0,5;
17) conoscenza di lingue straniere: punteggio attribuibile a una
sola lingua, come indicato nell'allegato A al presente bando;
18) conseguimento di risultati in competizioni sportive nazionali
assolute, europee o mondiali, riconosciuti dalle Federazioni sportive
nazionali ovvero dal CONI, negli ultimi tre anni dalla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande: punti 1,5;
19) iscrizione alle Federazioni sportive nazionali riconosciute
dal CONI, a decorrere dal compimento del 14° anno di eta' del
candidato: punti 0,5 per ogni anno di iscrizione, escluso il primo,
fino a un massimo di punti 2,5.".
Art. 2
L'art. 11, comma 1 del decreto dirigenziale n. 211 del 19
settembre 2013, sostituito con decreto dirigenziale n. 44 del 20
febbraio 2014, e' cosi' ulteriormente sostituito:
" Il CSRNE e' delegato dalla DGPM a convocare presso i Centri di
Selezione indicati dalla Forza Armata i candidati per l'accertamento
dei requisiti psico-fisici e attitudinali, attingendo dalla
graduatoria di cui al precedente art. 10 entro i limiti di seguito
indicati: per il 1° blocco: 7.500; per il 2° blocco: 6.550; per il 3°
blocco: 5.950; per il 4° blocco: 5.250.
I candidati che non si presenteranno nei tempi stabiliti dalla
comunicazione di convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti
anche nei giorni successivi al primo, saranno considerati
rinunciatari.".
Art. 3
L'allegato A al decreto dirigenziale n. 221 del 19 settembre
2013, per l'attribuzione del punteggio per la conoscenza di lingue
straniere ai candidati per il 4° blocco, e' sostituito con quello
accluso al presente decreto.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 aprile 2014
Il vice direttore generale: Berardinelli
- Allegati
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