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lunedì 2 giugno 2014

MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE CONCORSO Bando di reclutamento, per l'anno 2014, di 7.000 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) nell'Esercito. (GU n.39 del 20-5-2014)



         MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

CONCORSO
Bando di reclutamento, per l'anno 2014, di 7.000 volontari  in  ferma
  prefissata di un anno (VFP1) nell'Esercito. 
(GU n.39 del 20-5-2014)

 
 
                     IL VICE DIRETTORE GENERALE 
 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  concernente
"codice  dell'ordinamento  militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  "testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento   militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto  dirigenziale  n.  211  del  19  settembre  2013
emanato dalla Direzione Generale per il  Personale  Militare  (DGPM),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n.  78  del
1° ottobre 2013, successivamente modificato con decreto  dirigenziale
n. 44 del 20 febbraio 2014, con il quale e'  stato  indetto,  per  il
2014, un bando di reclutamento di 7.000 volontari in ferma prefissata
di un anno (VFP 1) nell'Esercito; 
    Visto il foglio n. 885 Cod.id. RESTAV3 Ind.cl.  5.2.11/6  del  26
febbraio 2014, con cui lo Stato Maggiore dell'Esercito ha chiesto  di
modificare,  nei  termini   ivi   indicati,   la   tabella   relativa
all'attribuzione del punteggio per la conoscenza di lingue straniere,
di cui all'allegato A al bando; 
    Visto il foglio n. 1347 Cod.id. RESTAV3 Ind.cl. 5.2.11/6  del  20
marzo 2014, con cui lo Stato Maggiore  dell'Esercito  ha  chiesto  di
modificare  il   bando,   eliminando   ogni   previsione   circa   il
riconoscimento  delle   attestazioni   informatiche   possedute   dai
candidati e l'attribuzione dei relativi punteggi; 
    Visto il foglio n. M_D E0012000 0841294 dell'11 aprile 2014,  con
cui lo Stato Maggiore  dell'Esercito  ha  chiesto  di  modificare  il
bando, aumentando di 600 unita' il numero di aspiranti  da  convocare
agli accertamenti psico-fisici e attitudinali per il 2° blocco; 
    Ritenute condivisibili le proposte  di  modifica  avanzate  dallo
Stato Maggiore dell'Esercito; 
    Tenuto  conto  che  l'art.  1,  comma  5   del   citato   decreto
dirigenziale n. 211 del 19 settembre 2013 prevede la possibilita'  di
apportare modifiche al bando di reclutamento; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
DGPM; 
    Visto l'art. 1  del  decreto  dirigenziale  del  31  maggio  2013
emanato dalla DGPM, con cui al dirigente dr.  Concezio  BERARDINELLI,
quale Vice Direttore Generale  della  DGPM,  e'  stata  conferita  la
delega all'adozione di taluni  atti  di  gestione  amministrativa  in
materia di reclutamento del personale delle Forze Armate e  dell'Arma
dei Carabinieri; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    L'art. 10, comma  1  del  decreto  dirigenziale  n.  211  del  19
settembre 2013, per l'attribuzione del  punteggio  per  i  titoli  di
merito posseduti dai candidati per il 4° blocco, e' cosi' sostituito: 
    "Per  ogni  blocco,  la   commissione   valutatrice   redige   la
graduatoria  di  merito  dei  candidati  utilmente  collocati   nella
graduatoria prevista dall'art. 9, provvedendo a sommare il precedente
punteggio con quello dei seguenti titoli di merito: 
    a) titoli previsti dall'art. 8, comma 2, lettera b)  del  decreto
del Ministro della difesa 
    1° settembre 2004: 
    1) brevetto di paracadutista militare o civile: punti 2; 
    2) patente di guida civile categoria B: punti 1; 
    3) porto d'armi: punti 1; 
    b) titoli previsti dal presente bando di reclutamento: 
    1) diploma di laurea magistrale/specialistica: punti 12; 
    2) diploma di laurea (triennale), non cumulabile con il punteggio
di cui al precedente punto 1) della lettera b): punti 10; 
    3)  diploma   di   istruzione   secondaria   di   secondo   grado
(quinquennale), non cumulabile con il punteggio di cui ai  precedenti
punti 1) e 2) della lettera b): 
    con votazione da 60/100 a 69/100: punti 6; 
    con votazione da 70/100 a 79/100: punti 7; 
    con votazione da 80/100 a 89/100: punti 8; 
    con votazione da 90/100 a 100/100: punti 9; 
    4)  diploma   di   istruzione   secondaria   di   secondo   grado
(quadriennale,  esclusivamente  per  il  liceo  artistico   indirizzo
architettura), non cumulabile con il punteggio di cui  ai  precedenti
punti 1), 2) e 3) della lettera b): 
    con votazione da 60/100 a 69/100: punti 5; 
    con votazione da 70/100 a 79/100: punti 6; 
    con votazione da 80/100 a 89/100: punti 7; 
    con votazione da 90/100 a 100/100: punti 8; 
    5) diploma di istruzione  secondaria/qualifica  (triennale),  non
cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2),  3)  e
4) della lettera b): 
    con votazione da 60/100 a 69/100: punti 1; 
    con votazione da 70/100 a 79/100: punti 2; 
    con votazione da 80/100 a 89/100: punti 3; 
    con votazione da 90/100 a 100/100: punti 4; 
    6) attestato  di  formazione  professionale  rilasciato  da  Enti
statali o regionali legalmente riconosciuti: punti 1,5; 
    7) maestro di sci: punti 4; 
    8) guida alpina, non  cumulabile  con  il  punteggio  di  cui  al
precedente punto 7) della lettera b): punti 4; 
    9) aspirante guida alpina, non cumulabile con il punteggio di cui
ai precedenti punti 7) e 8) della lettera b): punti 2,5; 
    10) istruttore o aiuto istruttore del Club alpino italiano: punti
2; 
    11) brevetto di assistente bagnanti o di bagnino di salvataggio o
di  nuoto   per   salvamento,   rilasciato   da   Enti   riconosciuti
dall'Amministrazione della Difesa: punti 1,5; 
    12) patente di guida civile, cumulabile con il punteggio  di  cui
al precedente punto 2 della lettera a): 
    categoria BE: punti 0,5; 
    categoria C1/C: punti 1; 
    categoria C1E/CE: punti 1,5; 
    categoria D1/D: punti 2; 
    categoria D1E/DE: punti 2,5; 
    13) patente nautica: punti 1; 
    14)  brevetto  di  equitazione  per  sport  olimpici  -  da   non
confondere con la patente A ludica, che invece non costituisce titolo
di merito - rilasciato dalla  Federazione  italiana  sport  equestri:
punti 1; 
    15) aver svolto per almeno un anno servizio militare, a qualunque
titolo e senza demerito, nell'Esercito: punti 1; 
    16) corsi di abilitazione basic life support (BLS) e  basic  life
support-defibrillation (BLSD), non cumulabile con il punteggio di cui
al precedente punto 11) della lettera b): 
    punti 0,5; 
    17) conoscenza di lingue straniere: punteggio attribuibile a  una
sola lingua, come indicato nell'allegato A al presente bando; 
    18) conseguimento di risultati in competizioni sportive nazionali
assolute, europee o mondiali, riconosciuti dalle Federazioni sportive
nazionali ovvero dal CONI,  negli  ultimi  tre  anni  dalla  data  di
scadenza del termine di presentazione delle domande: punti 1,5; 
    19) iscrizione alle Federazioni sportive  nazionali  riconosciute
dal CONI, a decorrere  dal  compimento  del  14°  anno  di  eta'  del
candidato: punti 0,5 per ogni anno di iscrizione, escluso  il  primo,
fino a un massimo di punti 2,5.". 
                               Art. 2 
 
 
    L'art. 11, comma  1  del  decreto  dirigenziale  n.  211  del  19
settembre 2013, sostituito con decreto  dirigenziale  n.  44  del  20
febbraio 2014, e' cosi' ulteriormente sostituito: 
    " Il CSRNE e' delegato dalla DGPM a convocare presso i Centri  di
Selezione indicati dalla Forza Armata i candidati per  l'accertamento
dei  requisiti  psico-fisici   e   attitudinali,   attingendo   dalla
graduatoria di cui al precedente art. 10 entro i  limiti  di  seguito
indicati: per il 1° blocco: 7.500; per il 2° blocco: 6.550; per il 3°
blocco: 5.950; per il 4° blocco: 5.250. 
    I candidati che non si presenteranno nei  tempi  stabiliti  dalla
comunicazione di convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti
anche  nei  giorni   successivi   al   primo,   saranno   considerati
rinunciatari.". 
                               Art. 3 
 
 
    L'allegato A al decreto dirigenziale  n.  221  del  19  settembre
2013, per l'attribuzione del punteggio per la  conoscenza  di  lingue
straniere ai candidati per il 4° blocco,  e'  sostituito  con  quello
accluso al presente decreto. 
    Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi  della
normativa  vigente  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
      Roma, 18 aprile 2014 
 
                             Il vice direttore generale: Berardinelli 

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