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martedì 22 luglio 2014

Dec. 21-7-2014 n. 2014/480/PESC DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran. Pubblicata nella G.U.U.E. 21 luglio 2014, n. L 215.


Consiglio
Dec. 21-7-2014 n. 2014/480/PESC
DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.
Pubblicata nella G.U.U.E. 21 luglio 2014, n. L 215.

Dec. 21 luglio 2014, n. 2014/480/PESC   (1) (2).

DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 21 luglio 2014, n. L 215.

(2)  La presente decisione è entrata in vigore il 21 luglio 2014.

 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1) Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC , concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.

(2) Il 24 novembre 2013 la Cina, la Francia, la Germania, la Federazione russa, il Regno Unito e gli Stati Uniti, con il sostegno dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, hanno raggiunto un accordo con l'Iran su un piano d'azione congiunto che definisce un approccio per il raggiungimento di una soluzione globale a lungo termine della questione nucleare iraniana. È stato convenuto che il processo che porterà a tale soluzione globale comprenderà, in una prima fase, l'adozione ad opera di entrambe le parti, per un periodo di sei mesi, di misure iniziali reciprocamente concordate e rinnovabili di comune accordo.

(3) Nel quadro di tale prima fase, l'Iran adotterà una serie di misure volontarie specificate nel piano d'azione congiunto. In cambio, si adotterà una serie di misure volontarie comprendenti, per quanto concerne l'Unione, la sospensione delle misure restrittive relative al divieto di prestare servizi di assicurazione e riassicurazione nonché trasporto per il petrolio greggio iraniano, al divieto di importare, acquistare o trasportare prodotti petrolchimici iraniani e di prestare servizi connessi e al divieto di commerciare in oro e metalli preziosi con il governo iraniano, i suoi enti pubblici e la Banca centrale dell'Iran o le persone ed entità che agiscono per loro conto. La sospensione di tali misure restrittive dovrebbe avere una durata di sei mesi, durante i quali i pertinenti contratti dovranno essere eseguiti.

(4) Il piano d'azione congiunto prevede inoltre di aumentare di dieci volte le soglie di autorizzazione in relazione ai trasferimenti di fondi da e verso l'Iran.

(5) Il 20 gennaio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/21/PESC (3), che modifica la decisione 2010/413/PESC al fine di attuare le disposizioni relative alle misure restrittive dell'Unione contenute nel piano d'azione congiunto.

(6) Il 19 luglio 2014 la Cina, la Francia, la Germania, la Federazione russa, il Regno Unito e gli Stati Uniti, con il sostegno dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, hanno convenuto con l'Iran di prorogare l'attuazione delle misure del piano d'azione congiunto fino al 24 novembre 2014.

(7) La sospensione delle misure restrittive dell'Unione specificate nel piano d'azione congiunto dovrebbe pertanto essere prorogata fino al 24 novembre 2014. I pertinenti contratti dovrebbero essere eseguiti entro tale data.

(8) È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza la decisione 2010/413/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(3)  Decisione 2014/21/PESC del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che modifica la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 15 del 20.1.2014, pag. 22).

 

Articolo 1

L'articolo 26 bis della decisione 2010/413/PESC è sostituito dal seguente:
«Articolo 26 bis
1. Il divieto di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 1, è sospeso fino al 24 novembre 2014 per quanto riguarda il trasporto di petrolio greggio iraniano.
2. Il divieto di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 2, è sospeso fino al 24 novembre 2014 per quanto riguarda la fornitura di assicurazione e riassicurazione relativa all'importazione, all'acquisto o al trasporto di petrolio greggio iraniano.
3. Il divieto di cui all'articolo 3 ter è sospeso fino al 24 novembre 2014.
4. Il divieto di cui all'articolo 4 quater è sospeso fino al 24 novembre 2014 per quanto riguarda l'oro e i metalli preziosi.
5. All'articolo 10, paragrafo 3, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti fino al 24 novembre 2014:
“a) i trasferimenti connessi a operazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari inferiori a 1.000.000 EUR e i trasferimenti relativi a rimesse personali di importo inferiore a 400.000 EUR sono effettuati senza autorizzazione preliminare; il trasferimento è notificato all'autorità competente dello Stato membro interessato se di importo superiore a 10.000 EUR;
b) i trasferimenti connessi a operazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari superiori a 1.000.000 EUR e i trasferimenti relativi a rimesse personali di importo superiore a 400.000 EUR necessitano dell'autorizzazione preliminare da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri delle autorizzazioni concesse;
c) altri trasferimenti di importo superiore a 100.000 EUR necessitano dell'autorizzazione preliminare da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri delle autorizzazioni concesse.”
6. All'articolo 10, paragrafo 4, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti fino al 24 novembre 2014:
“b) altri trasferimenti di importo inferiore a 400.000 EUR sono effettuati senza autorizzazione preliminare; il trasferimento è notificato all'autorità competente dello Stato membro interessato se di importo superiore a 10.000 EUR;
c) altri trasferimenti di importo superiore a 400.000 EUR necessitano dell'autorizzazione preliminare da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato. L'autorizzazione è considerata come concessa entro quattro settimane, a meno che l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia sollevato obiezioni entro tale termine. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri delle autorizzazioni respinte.”.
7. I divieti di cui all'articolo 18 ter sono sospesi fino al 24 novembre 2014.
8. I divieti di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 20, paragrafo 2, al Ministero del petrolio di cui all'allegato II sono sospesi fino al 24 novembre 2014, nella misura necessaria all'esecuzione, fino al 24 novembre 2014, dei contratti per l'importazione o l'acquisto di prodotti petrolchimici iraniani.».

 

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 21 luglio 2014
Per il Consiglio
Il presidente
S. GOZI 

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