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martedì 22 luglio 2014

Reg. (CE) 14-7-2014 Regolamento di procedura del tribunale della funzione pubblica dell'unione europea. Pubblicato nella G.U.U.E. 14 luglio 2014, n. L 206.




Reg. (CE) 14-7-2014
Regolamento di procedura del tribunale della funzione pubblica dell'unione europea.
Pubblicato nella G.U.U.E. 14 luglio 2014, n. L 206.

Reg. (CE) 14 luglio 2014   (1) (2).

Regolamento di procedura del tribunale della funzione pubblica dell'unione europea.

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 14 luglio 2014, n. L 206.

(2)  Il presente regolamento è entrato in vigore il 1° ottobre 2014.



IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 257, quinto comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e, in particolare, l'articolo 106 bis, paragrafo 1,

visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (3) e, in particolare, l'articolo 62 quater nonché l'articolo 7, paragrafo 1, dell'allegato I,

considerando quanto segue:

(1) Occorre tener conto della novellazione del regolamento di procedura della Corte, adottata il 25 settembre 2012 (4), tenendo in considerazione nel contempo la natura specifica delle cause promosse dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

(2) Inoltre, l'applicazione del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, adottato il 25 luglio 2007 (5), ha evidenziato la necessità di adeguare un certo numero delle sue disposizioni.

(3) In particolare, alla luce dell'esperienza acquisita, appare peraltro necessario integrare o precisare alcune norme applicabili, segnatamente, in materia di riservatezza e anonimato.

(4) Al fine di preservare la capacità dell'organo giurisdizionale, che deve far fronte a un contenzioso in aumento, di decidere le cause di cui è investito entro termini ragionevoli, è parimenti necessario proseguire gli sforzi intrapresi per ridurre la durata dei giudizi pendenti dinanzi a esso, segnatamente limitando, quando ciò risulti necessario, la lunghezza degli atti di causa, salvo deroghe giustificate dalla specificità delle cause, e rendendo più rigoroso il dispositivo in materia di rimborso delle spese sostenute dal Tribunale in caso di ricorso manifestamente abusivo.

(5) Per soddisfare le esigenze di una migliore leggibilità delle norme applicate dal Tribunale, è infine necessario rivedere la struttura del regolamento di procedura, chiarire alcune norme o la loro applicabilità, segnatamente per quanto concerne le misure di organizzazione del procedimento, i mezzi istruttori, l'opposizione e l'opposizione di terzo, e abrogare alcune norme desuete o disapplicate.

Con l'accordo della Corte di giustizia,

Con l'approvazione del Consiglio, in data 14 aprile 2014,

ADOTTA IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(3)  Come modificato, in ultimo, dal regolamento (UE/Euratom) n. 741/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 agosto 2012 (GU L 228 del 23.8.2012, pag. 1).

(4)  GU L 265 del 29.9.2012, pag. 1.

(5)  GU L 225 del 29.8.2007, pag. 1, con rettifiche in GU L 69 del 13.3.2008, pag. 37, e in GU L 162 del 22.6.2011, pag. 20, e con successive modifiche del 14 gennaio 2009, pubblicate in GU L 24 del 28.1.2009, pag. 10, del 17 marzo 2010, pubblicate in GU L 92 del 13.4.2010, pag. 17, e del 18 maggio 2011, pubblicate in GU L 162 del 22.6.2011, pag. 19.



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DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1  Definizioni

1.  Nel presente regolamento:
a)  le disposizioni del trattato sull'Unione europea sono designate con il numero dell'articolo cui si fa riferimento, seguito dalla sigla «TUE»;
b)  le disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sono designate con il numero dell'articolo cui si fa riferimento, seguito dalla sigla «TFUE»;
c) le disposizioni del trattato che istituisce laComunità europea dell'energia atomica sono designate con il numero dell'articolo cui si fa riferimento, seguito dalla sigla «TCEEA»;
d)  il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea è denominato «statuto»;
e)  il regolamento che istituisce lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione è denominato «statuto dei funzionari».

2.  Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:
a)  il termine «Tribunale» designa il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea o, per le cause trattate da una sezione o da un giudice unico, tale sezione o tale giudice;
b)  il termine «presidente del Tribunale» designa esclusivamente il presidente dell'organo giurisdizionale, mentre il termine «presidente» designa il presidente del collegio giudicante;
c)  il termine «riunione plenaria» designa l'organo collegiale composto dai giudici del Tribunale, competente a pronunciarsi su qualsiasi questione amministrativa nonché su questioni giurisdizionali relative all'assegnazione delle cause ai vari collegi giudicanti o di natura trasversale, senza che, in quest'ultimo caso, detti collegi ne siano vincolati;
d)  il termine «istituzioni» designa le istituzioni dell'Unione previste dall'articolo 13, paragrafo 1, TUE, e gli organi o organismi creati dai trattati o da un atto emanato per la loro attuazione e che possono essere parti in giudizio dinanzi al Tribunale.



TITOLO PRIMO

DELL'ORDINAMENTO DEL TRIBUNALE

CAPO I

PRESIDENZA E MEMBRI DEL TRIBUNALE

Articolo 2  Decorrenza del mandato dei giudici

1.  Il mandato di un giudice decorre dalla data a tale scopo stabilita nell'atto di nomina.

2.  Qualora l'atto suddetto non precisi la data, il periodo decorre dalla data di pubblicazione dell'atto stesso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.



Articolo 3  Prestazione del giuramento

Prima di assumere le loro funzioni, i giudici prestano dinanzi alla Corte di giustizia il seguente giuramento, previsto dall'articolo 2 dello statuto:
«Giuro di esercitare le mie funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni».



Articolo 4  Impegno solenne

Subito dopo aver prestato giuramento, i giudici sottoscrivono una dichiarazione con la quale assumono l'impegno solenne previsto dall'articolo 4, terzo comma, dello statuto.



Articolo 5  Rimozione di un giudice dalle funzioni

1.  Quando la Corte di giustizia è chiamata a decidere, ai sensi dell'articolo 6 dello statuto, dopo aver consultato il Tribunale, se un giudice del Tribunale non sia più in possesso dei requisiti prescritti ovvero non soddisfi più agli obblighi derivanti dalla sua carica, il presidente del Tribunale invita l'interessato a presentare le sue osservazioni.

2.  Il Tribunale si pronuncia senza l'assistenza del cancelliere.
La votazione ha luogo a scrutinio segreto; l'interessato non partecipa alla deliberazione.

3.  Il parere del Tribunale è motivato.
Il parere in cui si constati che un giudice non è più in possesso dei requisiti prescritti ovvero non soddisfa più agli obblighi derivanti dalla sua carica deve essere adottato con i voti, almeno, della maggioranza dei giudici del Tribunale. In questo caso, la ripartizione dei voti è comunicata alla Corte di giustizia.



Articolo 6  Ordine di precedenza

1.  L'ordine di precedenza dei giudici è il seguente:
-  il presidente del Tribunale,
-  i presidenti di sezione in base alla loro anzianità di nomina quali membri del Tribunale,
-  gli altri giudici, in base a detta anzianità.

2.  Se l'anzianità è pari, si tiene conto dell'età.

3.  I giudici il cui mandato venga rinnovato conservano la loro anzianità.



Articolo 7  Elezione del presidente del Tribunale

1.  Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, dell'allegato I allo statuto, i giudici eleggono tra loro, per la durata di tre anni, il presidente del Tribunale. Il suo mandato è rinnovabile.

2.  Se il presidente del Tribunale cessa dal mandato prima della scadenza normale, si procede alla sua sostituzione per il periodo restante.

3.  Le elezioni contemplate dal presente articolo si svolgono a scrutinio segreto. È eletto il giudice che ottiene i voti di oltre la metà dei giudici che compongono il Tribunale. Se nessun giudice ottiene tale maggioranza, si procede ad altri scrutini sino a che essa non sia raggiunta.

4.  Il nome del presidente del Tribunale viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.



Articolo 8  Attribuzioni del presidente del Tribunale

1.  Il presidente del Tribunale presiede le udienze e le deliberazioni:
-  della seduta plenaria,
-  della sezione di cinque giudici,
-  di ciascuna sezione di tre giudici alla quale venga assegnato.

2.  Il presidente del Tribunale dirige le attività e vigila sul corretto funzionamento dei servizi del Tribunale. Esso presiede la riunione plenaria.

3.  Il presidente del Tribunale rappresenta il Tribunale.



Articolo 9  Sostituzione del presidente del Tribunale

In caso di assenza o d'impedimento del presidente del Tribunale o in caso di vacanza della presidenza, questa viene assunta secondo l'ordine stabilito in applicazione dell'articolo 6.



CAPO II

COLLEGI GIUDICANTI

Articolo 10  Collegi giudicanti

In applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'allegato I allo statuto, il Tribunale statuisce in seduta plenaria, in sezioni di cinque giudici, in sezioni di tre giudici o nella persona di un giudice unico.



Articolo 11  Costituzione delle sezioni

1.  Il Tribunale costituisce al suo interno sezioni di tre giudici. Esso può costituire una sezione di cinque giudici.

2.  Il Tribunale decide in merito all'assegnazione dei giudici alle sezioni. Qualora il numero dei giudici assegnati a una sezione sia superiore al numero dei membri del collegio giudicante, esso decide relativamente alla modalità di designazione dei giudici partecipanti al collegio giudicante.

3.  Le decisioni adottate in conformità al presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.



Articolo 12  Presidenti di sezione

1.  Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato I allo statuto, i giudici eleggono tra loro, per tre anni, i presidenti delle sezioni di tre giudici. Il loro mandato può essere rinnovato.

2.  Si applica l'articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4.

3.  I presidenti di sezione dirigono i lavori della loro sezione e ne presiedono le udienze nonché le deliberazioni.

4.  In caso di assenza o d'impedimento del presidente di una sezione o in caso di vacanza della presidenza, la sezione è presieduta da un suo membro secondo l'ordine stabilito in applicazione dell'articolo 6.

5.  Se il presidente del Tribunale, in via eccezionale, deve integrare il collegio giudicante, egli lo presiede.



Articolo 13  Collegio giudicante ordinario - Assegnazione delle cause alle sezioni

1.  Fatti salvi gli articoli 14 e 15, il Tribunale si riunisce in sezioni di tre giudici.

2.  Il Tribunale fissa i criteri secondo i quali le cause sono assegnate o riassegnate alle suddette sezioni, segnatamente per ragioni di connessione o per assicurare una ripartizione equilibrata e coerente del carico di lavoro tra le medesime.

3.  La decisione prevista al paragrafo precedente è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.



Articolo 14  Rimessione di una causa alla sezione plenaria o alla sezione di cinque giudici

1.  Qualora la difficoltà delle questioni di diritto sollevate o l'importanza della causa o circostanze particolari lo giustifichino, la causa può essere rimessa al Tribunale in seduta plenaria o alla sezione di cinque giudici.

2.  La decisione di rimessione è adottata dal Tribunale in seduta plenaria su proposta della sezione investita della causa o di qualsiasi membro del Tribunale. Detta decisione può essere adottata in qualsiasi fase del procedimento.



Articolo 15  Rimessione di una causa a un giudice unico

1.  Le cause attribuite a una sezione di tre giudici possono essere giudicate dal giudice relatore in veste di giudice unico quando vi si prestano, tenuto conto dell'insussistenza di difficoltà delle questioni di diritto o di fatto sollevate, dell'importanza limitata della causa e dell'insussistenza di altre circostanze particolari.
La rimessione al giudice unico è esclusa per le cause che sollevano questioni relative alla validità di un atto di portata generale, a meno che la Corte, il Tribunale dell'Unione europea o il Tribunale non abbiano già statuito su tali questioni.

2.  La decisione di rimessione è adottata all'unanimità, sentite le parti, dalla sezione dinanzi alla quale pende la causa. Detta decisione può essere adottata in qualsiasi fase del procedimento.

3.  In caso di assenza o di impedimento del giudice unico al quale la causa è stata rimessa, il presidente designa un altro giudice per sostituirlo.

4.  Il giudice unico rinvia la causa alla sezione se constata che non ricorrono più le condizioni di cui al paragrafo 1.

5.  Per le cause trattate da un giudice unico, i poteri del presidente sono esercitati da tale giudice.



CAPO III

LA CANCELLERIA E I SERVIZI

SEZIONE PRIMA

LA CANCELLERIA

Articolo 16  Nomina del cancelliere

1.  Il Tribunale nomina il cancelliere.

2.  In caso di vacanza del posto di cancelliere, è pubblicato un annuncio nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Gli interessati sono invitati a presentare la loro candidatura, entro un termine non inferiore alle tre settimane, corredata di tutte le informazioni relative ai loro titoli universitari, alle loro conoscenze linguistiche, ai loro incarichi professionali attuali e precedenti, all'eventuale esperienza giudiziaria ed internazionale in loro possesso, nonché alla loro cittadinanza.

3.  Il presidente del Tribunale informa i giudici, due settimane prima della data stabilita per la nomina, delle candidature che sono state presentate.

4.  Si procede alla votazione con le modalità previste dall'articolo 7, paragrafo 3.

5.  Il cancelliere è nominato per un periodo di sei anni. Il suo mandato è rinnovabile. Il Tribunale può decidere di rinnovare il mandato del cancelliere in carica senza ricorrere alla procedura prevista dai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. In questo caso, si applica la procedura prevista nel paragrafo 4.

6.  Prima di assumere le sue funzioni, il cancelliere presta dinanzi al Tribunale il giuramento previsto dall'articolo 3 e sottoscrive la dichiarazione prevista dall'articolo 4.

7.  Il nome del cancelliere viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.



Articolo 17  Cessazione dalle funzioni del cancelliere

1.  Il cancelliere può essere rimosso dalle funzioni soltanto se non sia più in possesso dei requisiti prescritti ovvero non soddisfi più agli obblighi derivanti dalla sua carica. Il Tribunale decide, dopo aver posto il cancelliere in grado di presentare le proprie osservazioni.

2.  Se il cancelliere cessa dalle funzioni prima del termine del suo mandato, il Tribunale nomina un nuovo cancelliere per un periodo di sei anni.



Articolo 18  Cancelliere aggiunto

Il Tribunale può nominare, seguendo la procedura prevista per la nomina del cancelliere, un cancelliere aggiunto incaricato di assistere il cancelliere e di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.



Articolo 19  Assenza o impedimento del cancelliere

1.  Il presidente del Tribunale designa i funzionari o agenti incaricati di svolgere le funzioni di cancelliere in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo e, eventualmente, del cancelliere aggiunto o in caso di vacanza dei loro posti.

2.  Quando è riunito senza l'assistenza del cancelliere, il Tribunale incarica un giudice, designato seguendo l'ordine inverso rispetto a quello previsto dall'articolo 6, di redigere, se del caso, il verbale, che viene sottoscritto dal presidente e da tale giudice.



Articolo 20  Attribuzioni del cancelliere

1.  Sotto l'autorità del presidente del Tribunale, il cancelliere è responsabile della cancelleria; in particolare, egli riceve, trasmette e conserva tutti i documenti e provvede alle notifiche previste dal presente regolamento.

2.  Il cancelliere assiste i membri del Tribunale nello svolgimento delle loro funzioni. Con riserva di quanto disposto dagli articoli 5, 17, paragrafo 1, e 29, il cancelliere assiste alle sedute del Tribunale e ne redige verbale.

3.  Il cancelliere custodisce i sigilli ed è responsabile degli archivi. Egli provvede alle pubblicazioni del Tribunale e, in particolare, della raccolta della giurisprudenza.

4.  Con la collaborazione dei servizi dell'istituzione e sotto l'autorità del presidente del Tribunale, il cancelliere garantisce il buon andamento dell'amministrazione del Tribunale e vigila sull'esecuzione delle entrate e delle spese corrispondenti.



Articolo 21  Tenuta del registro

1.  La cancelleria tiene, sotto la responsabilità del cancelliere, un registro in cui sono iscritti cronologicamente tutti gli atti processuali, nell'ordine di produzione degli stessi. Le iscrizioni nel registro e le annotazioni apposte dal cancelliere sugli originali o sulle copie presentate a tal fine hanno valore di atti pubblici.

2.  I documenti redatti ai fini di una composizione amichevole ai sensi dell'articolo 90 sono registrati separatamente dalla cancelleria.



Articolo 22  Consultazione del fascicolo e del registro

1.  Salvo quanto altrimenti disposto dagli articoli 44, paragrafo 3, 47 e 87, paragrafo 3, qualsiasi parte in causa può:
-  consultare presso la cancelleria il fascicolo di causa e gli estratti del registro concernenti la sua causa,
-  ottenere, in base alla tariffa della cancelleria, fissata dal Tribunale su proposta del cancelliere, copie supplementari degli atti processuali, dei loro allegati, delle ordinanze e delle sentenze, nonché copie degli altri documenti del fascicolo e degli estratti del registro; se del caso, queste copie sono autenticate.

2.  Nessun terzo, persona privata o pubblica, può consultare il fascicolo di causa senza espressa autorizzazione del presidente del Tribunale, sentite le parti. Tale autorizzazione può essere concessa, in tutto o in parte, soltanto su domanda scritta, corredata di elementi che comprovino dettagliatamente il legittimo interesse alla consultazione del fascicolo. La consultazione avviene presso la cancelleria.
Qualsiasi terzo può ottenere il rilascio, in base alla tariffa della cancelleria, di copie delle sentenze e ordinanze. Queste copie sono autenticate, qualora ciò sia giustificato da un interesse legittimo.
Chiunque abbia un interesse comprovato può essere autorizzato dal presidente del Tribunale a consultare il registro presso la cancelleria e a ottenerne copie o estratti in base alla tariffa della cancelleria.
All'atto del rilascio di copie di sentenze o di ordinanze, nonché all'atto della concessione dell'autorizzazione di cui ai commi primo o terzo del presente paragrafo, si tiene conto, se necessario, del disposto degli articoli 44, paragrafo 3, 47, 48 e 87, paragrafo 3, nonché delle decisioni adottate sul loro fondamento.



SEZIONE SECONDA

GLI UFFICI

Articolo 23  Funzionari e altri agenti

I funzionari e altri agenti, incaricati di assistere direttamente il presidente del Tribunale, i giudici e il cancelliere sono nominati secondo le modalità stabilite nello statuto dei funzionari. Essi dipendono dal cancelliere sotto l'autorità del presidente del Tribunale.



CAPO IV

FUNZIONAMENTO DEL TRIBUNALE

Articolo 24  Giorno, ora e luogo delle riunioni del Tribunale

1.  Il giorno e l'ora delle riunioni del Tribunale vengono stabiliti dal presidente.

2.  Per tenere una o più riunioni determinate, il Tribunale può scegliere un luogo diverso dalla sede del Tribunale.



Articolo 25  Calendario dei lavori del Tribunale

1.  L'anno giudiziario comincia il 1° ottobre di ogni anno e si conclude il 30 settembre dell'anno successivo.

2.  Le date delle ferie giudiziarie e l'elenco delle festività legalmente riconosciute, fissati dalla Corte di giustizia e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, valgono anche per il Tribunale.

3.  Durante le ferie giudiziarie, all'ufficio di presidenza, nel luogo in cui il Tribunale ha sede, provvede o il presidente del Tribunale, o un presidente di sezione od un altro giudice che egli inviti a sostituirlo. Il presidente del Tribunale può, in caso d'urgenza, convocare i giudici.

4.  Il Tribunale può accordare congedi ai giudici per giustificati motivi.



Articolo 26  Quorum

Il Tribunale può validamente riunirsi solo qualora il seguente quorum sia rispettato:
-  cinque giudici per la seduta plenaria,
-  tre giudici per la sezione di cinque giudici e per le sezioni di tre giudici, conformemente all'articolo 17, secondo comma, dello statuto.



Articolo 27  Assenza o impedimento di un giudice

1.  Se, a seguito dell'assenza o dell'impedimento di un giudice, il quorum non viene raggiunto, il presidente rinvia la seduta fino a che l'assenza o l'impedimento non sia cessato.

2.  Al fine di raggiungere il quorum nell'ambito di una sezione, il presidente, qualora lo esiga la corretta amministrazione della giustizia, può anche completare il collegio giudicante con un altro giudice della stessa sezione o, in mancanza, proporre al presidente del Tribunale di designare un giudice di un'altra sezione. Il giudice sostituto è designato a turno, seguendo l'ordine inverso rispetto a quello previsto dall'articolo 6.

3.  Se il collegio giudicante è integrato in applicazione del paragrafo precedente dopo l'udienza, la fase orale del procedimento è riaperta, a meno che il Tribunale non decida, con l'accordo delle parti e al fine di poter decidere sulla causa in tempi ragionevoli, di non organizzare una nuova udienza. La riapertura della fase orale del procedimento è obbligatoria quando l'assenza o l'impedimento riguarda più di un giudice fra quelli che hanno partecipato all'udienza di discussione.



Articolo 28  Assenza o impedimento, anteriormente all'udienza, di un giudice della sezione di cinque giudici

Qualora, nella sezione di cinque giudici, un giudice sia assente o impedito anteriormente all'udienza, il presidente del Tribunale designa un altro giudice, seguendo, a turno, l'ordine inverso rispetto a quello stabilito dall'articolo 6. Se il numero di cinque giudici non può essere ripristinato, l'udienza può tuttavia tenersi, purché il quorum sia raggiunto.



Articolo 29  Modalità delle deliberazioni

1.  Le deliberazioni del Tribunale sono e restano segrete.

2.  Fatto salvo l'articolo 27, paragrafo 3, quando sia stata tenuta un'udienza di discussione, solo i giudici che hanno partecipato a quest'ultima prendono parte alle deliberazioni.

3.  Ogni giudice che prende parte alle deliberazioni esprime il suo parere motivandolo.

4.  Le conclusioni adottate dalla maggioranza dei giudici in esito alla discussione finale determinano la decisione del Tribunale.

5.  Quando le deliberazioni del Tribunale vertono su questioni amministrative, il cancelliere vi assiste, salvo diversa decisione del Tribunale.



Articolo 30  Numero di giudici partecipanti alle deliberazioni

Conformemente agli articoli 17, primo comma, dello statuto, e 5, primo comma, dell'allegato I a detto statuto, qualora, nella sezione di cinque giudici o in seno alla seduta plenaria, i giudici, a seguito di assenza o impedimento, siano in numero pari, il giudice che risulti al primo posto nell'ordine inverso rispetto a quello previsto dall'articolo 6 si astiene dal partecipare alla deliberazione, a meno che non si tratti del giudice relatore. In quest'ultima ipotesi, spetta al giudice che lo segue immediatamente in detto ordine inverso astenersi dal partecipare alla deliberazione.



TITOLO SECONDO

NORME DI PROCEDURA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE PRIMA

AGENTI, CONSULENTI E AVVOCATI

Articolo 31  Qualità di agente, consulente o avvocato

1.  In applicazione dell'articolo 19, primo comma, dello statuto, gli agenti, i consulenti e gli avvocati che agiscono per conto di uno Stato membro o di un'istituzione sono tenuti a giustificare la loro qualità mediante deposito, presso la cancelleria, di un documento ufficiale o di un mandato rilasciato dalla parte che essi rappresentano o assistono.

2.  In applicazione dell'articolo 19, primo, terzo e quarto comma, dello statuto, gli avvocati sono tenuti a giustificare la loro qualità mediante deposito, presso la cancelleria, di un certificato da cui risulti che essi sono abilitati a patrocinare dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo.



Articolo 32  Privilegi, immunità e agevolazioni

1.  Gli agenti, i consulenti e gli avvocati che intervengono dinanzi al Tribunale, ovvero dinanzi a un'autorità giudiziaria da esso delegata mediante rogatoria, godono dell'immunità per le parole pronunziate e gli scritti prodotti relativi alla causa o alle parti.

2.  Gli agenti, i consulenti e gli avvocati fruiscono inoltre dei seguenti privilegi e agevolazioni:
a)  tutti gli atti e documenti relativi alla causa sono esenti da perquisizione ed insequestrabili; in caso di contestazione, le autorità doganali e di polizia possono apporre i sigilli agli atti e ai documenti di cui trattasi, trasmettendoli senza ritardo al Tribunale per la loro verifica in presenza del cancelliere e dell'interessato;
b)  gli agenti, i consulenti e gli avvocati fruiscono della libertà di spostamento nei limiti necessari all'espletamento del loro incarico.

3.  Il godimento dei privilegi, immunità e agevolazioni menzionati nei paragrafi 1 e 2 è riconosciuto agli agenti, consulenti e avvocati fermo restando il previo rispetto delle formalità previste dall'articolo 31. In caso di necessità, il cancelliere del Tribunale rilascia loro un'attestazione. La validità di tale attestazione è limitata ad un termine prefisso; può tuttavia venir prorogata o ridotta a seconda della durata del procedimento.



Articolo 33  Revoca dell'immunità

1.  I privilegi, le immunità e le agevolazioni di cui è fatta menzione nell'articolo 32 sono accordati esclusivamente nell'interesse della causa.

2.  Il Tribunale può revocare l'immunità qualora ritenga che ciò non pregiudichi l'interesse della causa.
Il Tribunale decide dopo aver sentito l'agente, il consulente o l'avvocato interessato.



Articolo 34  Esclusione dal procedimento

1.  Se il Tribunale ritiene che il comportamento di un agente, di un consulente o di un avvocato dinanzi al Tribunale sia incompatibile con il decoro del Tribunale o con quanto richiesto da una corretta amministrazione della giustizia, o che tale agente, consulente o avvocato faccia uso dei diritti inerenti alle sue funzioni per scopi diversi da quelli per i quali tali diritti gli sono stati riconosciuti, esso ne informa l'interessato. Il presidente del Tribunale può informare in merito le autorità competenti da cui dipende l'interessato; copia della lettera inviata a tali autorità è trasmessa a quest'ultimo.

2.  Per gli stessi motivi, il Tribunale, in qualsiasi momento, sentito l'interessato, può escludere, mediante ordinanza motivata, un agente, un consulente o un avvocato dal procedimento. Tale ordinanza è immediatamente esecutiva.

3.  Quando un agente, un consulente o un avvocato è escluso dal procedimento, quest'ultimo è sospeso fino alla scadenza del termine assegnato dal presidente alla parte interessata per designare un altro agente, consulente o avvocato.

4.  Le decisioni adottate in esecuzione del presente articolo possono essere revocate.



Articolo 35  Professori

Le disposizioni della presente sezione si applicano ai professori autorizzati a patrocinare dinanzi al Tribunale ai sensi dell'articolo 19 dello statuto.



SEZIONE SECONDA

NOTIFICHE

Articolo 36  Notifiche

1.  Le notifiche previste dal presente regolamento sono fatte, a cura del cancelliere, al domicilio eletto dal destinatario o con invio mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno, o con consegna contro ricevuta. Le copie dell'atto da notificare sono estratte ed autenticate dal cancelliere, salvo quando trattasi di atti provenienti dalle parti stesse, in conformità all'articolo 45, paragrafo 2, secondo comma.

2.  Quando il destinatario ha prestato il proprio consenso all'invio di notifiche mediante telefax, la notifica di tutti gli atti processuali, ivi comprese le sentenze e ordinanze del Tribunale, può essere effettuata trasmettendo una copia del documento con tale mezzo.

3.  Se, per ragioni di ordine tecnico o a causa della natura o del volume dell'atto, detta trasmissione non può aver luogo, l'atto è notificato, in mancanza di elezione di domicilio del destinatario, al recapito di quest'ultimo secondo le modalità previste nel paragrafo 1. Il destinatario ne è avvisato mediante telefax. In tal caso una lettera raccomandata si considera consegnata al destinatario il decimo giorno successivo al suo deposito presso l'ufficio postale del luogo in cui ha sede il Tribunale, a meno che la ricevuta di ritorno non attesti che la ricezione è avvenuta in data diversa o a meno che il destinatario non comunichi al cancelliere, entro tre settimane dall'avviso mediante telefax, che la notifica non gli è pervenuta.

4.  Il Tribunale può stabilire, mediante decisione, le condizioni alle quali un atto processuale può essere notificato per via elettronica. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.



SEZIONE TERZA

TERMINI

Articolo 37  Computo dei termini

1.  I termini processuali previsti dai trattati, dallo statuto, dallo statuto dei funzionari e dal presente regolamento si computano nel modo seguente:
a)  se un termine espresso in giorni, in settimane, in mesi o in anni è calcolato dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, il giorno nel quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è incluso nel termine;
b)  un termine espresso in settimane, in mesi o in anni scade con lo spirare del giorno che, nell'ultima settimana, nell'ultimo mese o nell'ultimo anno, ha lo stesso nome o lo stesso numero del giorno in cui si è verificato l'evento o è stato compiuto l'atto a partire dal quale il termine dev'essere calcolato. Se in un termine espresso in mesi o in anni il giorno determinato per la sua scadenza manca nell'ultimo mese, il termine scade con lo spirare dell'ultimo giorno di detto mese;
c)  quando un termine è espresso in mesi e in giorni, si tiene conto dapprima dei mesi interi e poi dei giorni;
d)  i termini comprendono i sabati, le domeniche e le festività legalmente riconosciute menzionate dall'articolo 25, paragrafo 2;
e)  i termini non sono sospesi durante le ferie giudiziarie.

2.  Se il giorno di scadenza del termine, prolungato conformemente all'articolo 38, è un sabato, una domenica o una festività legalmente riconosciuta, la scadenza è prorogata sino alla fine del successivo giorno lavorativo.



Articolo 38  Termine fissato in ragione della distanza

I termini processuali sono prorogati di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni.



Articolo 39  Fissazione e proroga dei termini

1.  Le date o i termini per la presentazione degli atti processuali che non siano stabiliti dallo statuto dei funzionari o dal presente regolamento sono decretati dal presidente, il quale può parimenti prorogarli.
In deroga al primo comma, le date o i termini per la presentazione delle risposte alle misure di organizzazione del procedimento decisi dal giudice relatore ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 2, sono stabiliti e, se del caso, prorogati da quest'ultimo.

2.  Il presidente o il giudice relatore, nel caso previsto dal paragrafo 1, secondo comma, può conferire delega al cancelliere per stabilire o prorogare determinati termini che egli è competente a stabilire o a prorogare ai sensi del presente regolamento.

3.  Il Tribunale decide, sentite le parti, se l'inosservanza delle date o dei termini che non sono stabiliti dallo statuto dei funzionari o dal presente regolamento comporti l'irricevibilità dell'atto o della risposta in questione.
Il primo comma è applicabile all'inosservanza del termine previsto dall'articolo 88, paragrafo 3, primo comma, per la presentazione della memoria di intervento.



SEZIONE QUARTA

MODALITÀ DI TRATTAZIONE DELLE CAUSE

Articolo 40  Modalità di trattazione delle cause

1.  Salvo quanto altrimenti disposto da norme specifiche contenute nello statuto o nel presente regolamento, la procedura dinanzi al Tribunale implica una fase scritta e una fase orale.

2.  In deroga al paragrafo 1, una causa può essere trattata applicando uno dei procedimenti previsti dal capo IV del presente titolo. Il Tribunale può parimenti, in qualsiasi momento, tentare di agevolare la composizione amichevole della causa.



Articolo 41  Ordine di trattazione delle cause

1.  Il Tribunale tratta le cause per le quali è stato adito secondo l'ordine in cui si trovano istruite.

2.  Il presidente può disporre, a motivo di circostanze particolari, sentite le parti, che una causa venga trattata con priorità, segnatamente quando quest'ultima può essere trattata come causa pilota nell'ambito di un gruppo di cause che sollevano, in un contesto di fatto analogo, una o più questioni di diritto identiche.
Il presidente, se necessario, rimette la questione al presidente del Tribunale.

3.  Il presidente, sentite le parti, può disporre che, a motivo di circostanze particolari, segnatamente per facilitare la composizione amichevole della controversia, d'ufficio o su domanda di una parte, la trattazione di una causa venga differita.



Articolo 42  Casi di sospensione e procedimento

1.  Salvo quanto altrimenti disposto dagli articoli 125, paragrafo 5, 126, paragrafo 4, e 127, paragrafo 6, un procedimento pendente può essere sospeso:
a)  quando il Tribunale e, rispettivamente, il Tribunale dell'Unione europea o la Corte di giustizia siano investiti di cause che sollevino lo stesso problema d'interpretazione o mettano in questione la validità dello stesso atto;
b)  quando dinanzi al Tribunale dell'Unione europea sia proposta impugnazione contro una pronuncia del Tribunale che decida parzialmente una controversia nel merito, che ponga termine a un incidente processuale relativo a un'eccezione di incompetenza o di irricevibilità o che respinga un'istanza d'intervento;
c)  quando il Tribunale è investito di cause che sollevano, in un contesto di fatto analogo, una o più questioni di diritto identiche e una o più di esse possono essere trattate come cause pilota;
d)  su richiesta delle parti o di una di esse;
e)  in altri casi particolari, qualora lo richieda la corretta amministrazione della giustizia.

2.  Il presidente decide dopo aver ascoltato le parti. Egli può rimettere la questione al Tribunale. In caso di obiezione, sulla sospensione del procedimento si decide con ordinanza motivata.

3.  Ogni decisione di ripresa del procedimento prima del termine della sospensione o prevista dall'articolo 43, paragrafo 3, è adottata secondo le stesse modalità.



Articolo 43  Durata ed effetti della sospensione

1.  La sospensione del procedimento decorre dalla data indicata nella decisione o nell'ordinanza di sospensione o, in mancanza di tale indicazione, dalla data della decisione o dell'ordinanza.

2.  Durante il periodo di sospensione non scade nessun termine processuale, ad eccezione del termine d'intervento previsto dall'articolo 86, paragrafo 1.

3.  Quando la decisione o l'ordinanza di sospensione non ne ha fissato il termine, la sospensione cessa alla data indicata nell'ordinanza o nella decisione di prosecuzione del procedimento o, in mancanza di tale indicazione, alla data di questa decisione o ordinanza.

4.  A partire dalla data di prosecuzione del procedimento dopo una sospensione, i termini processuali interrotti sono sostituiti da nuovi termini, che cominciano a decorrere dalla data di detta prosecuzione.



Articolo 44  Riunione, separazione e stralcio

1.  Due o più cause possono essere riunite, per ragioni di connessione, ai fini della fase scritta od orale del procedimento o ai fini della decisione che pone fine al giudizio.
La riunione è disposta in qualsiasi momento dal presidente, dopo aver ascoltato le parti. Essa assume le forme di un'ordinanza motivata in caso di obiezione. Il presidente può rimettere tale questione al Tribunale.

2.  Alle condizioni previste dal paragrafo 1, secondo comma, il presidente può separare le cause precedentemente riunite o disporre lo stralcio della posizione di uno o più ricorrenti che, insieme ad altri, abbiano proposto un ricorso collettivo.

3.  I rappresentanti delle parti nelle cause riunite possono consultare presso la cancelleria gli atti processuali notificati alle parti nelle altre cause interessate. Su domanda di una parte, il presidente, salvo quanto altrimenti disposto dall'articolo 47, paragrafi 1 e 2, può tuttavia escludere da tale consultazione gli atti segreti o riservati.



SEZIONE QUINTA

ATTI PROCESSUALI, DOCUMENTI E ALTRI ATTI

Articolo 45  Deposito degli atti processuali

1.  Tutti gli atti processuali devono essere datati. Ai fini dell'osservanza dei termini processuali, si terrà conto soltanto della data e dell'ora di deposito dell'originale in cancelleria.
Ad ogni atto processuale dev'essere allegato un fascicolo degli atti e documenti invocati a sostegno, corredato di un indice di tali atti e documenti.
Qualora, a causa della mole di un atto o documento, ne siano esibiti soltanto degli estratti, l'intero documento, o copia completa di esso, dev'essere depositato in cancelleria.
Le istituzioni producono inoltre, nei termini stabiliti dal Tribunale, le traduzioni degli atti processuali di cui esse sono autrici, nelle altre lingue indicate dall'articolo 1 del regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea.

2.  L'originale in versione cartacea di qualsiasi atto processuale deve recare la firma autografa dell'agente o dell'avvocato della parte.
L'atto, corredato di tutti gli allegati in esso menzionati, è depositato con cinque copie per il Tribunale e tante copie in più quante sono le parti in causa. Le copie devono essere autenticate dalla parte che le deposita.
In deroga a quanto disposto dal paragrafo 1, primo comma, seconda frase, la data e l'ora in cui una copia dell'originale firmato di un atto processuale, compreso l'indice degli atti e documenti menzionato nel paragrafo 1, secondo comma, perviene alla cancelleria mediante telefax sono prese in considerazione ai fini dell'osservanza dei termini processuali, purché l'originale firmato dell'atto, corredato degli allegati e delle copie menzionati nel paragrafo 1, secondo comma, sia depositato in cancelleria entro dieci giorni dal ricevimento della copia dell'originale. L'articolo 38 non si applica a detto termine di dieci giorni.

3.  Il Tribunale, mediante decisione, può stabilire a quali condizioni un atto processuale trasmesso alla cancelleria per via elettronica è considerato l'originale di tale atto. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.



Articolo 46  Lunghezza degli atti processuali

Salvo quanto altrimenti disposto da norme specifiche del presente regolamento, il Tribunale, mediante decisione adottata conformemente all'articolo 132, può stabilire la lunghezza massima degli atti processuali depositati dinanzi ad esso. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.



Articolo 47  Riservatezza dei documenti e degli atti

1.  Salvo quanto altrimenti disposto dall'articolo 44, paragrafo 3, e dall'articolo 87, paragrafo 3, il Tribunale prende in considerazione solo documenti e atti dei quali gli agenti, consulenti o avvocati delle parti hanno potuto avere conoscenza e sui quali essi hanno potuto pronunciarsi.

2.  Quando il Tribunale è chiamato a verificare il carattere riservato, nei confronti di una o più parti, di un documento che può risultare pertinente ai fini della pronuncia su una controversia, tale documento non è comunicato alle parti prima della fine della suddetta verifica.

3.  Quando un documento al quale sia stato negato l'accesso da un'istituzione è stato prodotto dinanzi al Tribunale nell'ambito di un ricorso relativo alla legittimità di tale diniego, il documento in questione non è comunicato alle altre parti.



Articolo 48  Anonimato

1.  Sin dal momento della presentazione del ricorso, il ricorrente è informato del fatto che le decisioni del Tribunale costituiscono oggetto di pubblicazione su Internet. Su domanda motivata o d'ufficio, il Tribunale omette il nome del ricorrente e, se necessario, altri dati nelle pubblicazioni del Tribunale, qualora motivi legittimi giustifichino tale anonimato.
Il primo comma è applicabile alle parti intervenienti, persone fisiche.

2.  Su domanda motivata o d'ufficio, il Tribunale può omettere, nei documenti provenienti dal Tribunale, il nome di altre persone o enti, menzionati nell'ambito del procedimento, o anche taluni dati concernenti i medesimi, se sussiste un interesse legittimo tale da giustificare che l'identità di tali persone o enti o il contenuto di tali dati sia tenuto riservato.



CAPO II

PROCEDURA ORDINARIA

SEZIONE PRIMA

FASE SCRITTA DEL PROCEDIMENTO

Articolo 49  Norma generale

La fase scritta del procedimento comprende la presentazione del ricorso e del controricorso, nonché, alle condizioni previste dall'articolo 55, la presentazione di una replica e di una controreplica.



Articolo 50  Ricorso

1.  Il ricorso previsto dall'articolo 21 dello statuto contiene:
a)  il nome e il domicilio del ricorrente;
b)  l'indicazione della qualità e dell'indirizzo del firmatario;
c)  la designazione della parte contro cui il ricorso è proposto;
d)  l'oggetto della controversia e le conclusioni del ricorrente;
e)  un'esposizione chiara dei fatti rilevanti presentati in ordine cronologico, nonché un'esposizione separata, precisa e strutturata, dei motivi e argomenti di diritto invocati;
f)  se del caso, le offerte di prova.

2.  Al ricorso devono essere allegati, se del caso:
a)  l'atto di cui è richiesto l'annullamento;
b)  il reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari e la decisione con cui viene presa posizione sul reclamo con indicazione delle date di presentazione e di notifica.

3.  Ai fini del procedimento il ricorso deve contenere:
-  l'elezione di domicilio, con indicazione del nome della persona autorizzata a ricevere tutte le notifiche,
-  ovvero il consenso dell'avvocato del ricorrente a ricevere le notifiche mediante la modalità elettronica indicata dall'articolo 36, paragrafo 4, o mediante telefax,
-  ovvero le tre summenzionate modalità di trasmissione delle notifiche.

4.  Se il ricorso non è conforme a quanto prescritto al paragrafo 3, tutte le notifiche alla parte interessata relative al procedimento sono effettuate, fino a che tale vizio non sia stato sanato, mediante lettera raccomandata indirizzata al rappresentante della parte. In tal caso, in deroga all'articolo 36, paragrafo 1, la notifica si considera avvenuta regolarmente col deposito della lettera raccomandata presso l'ufficio postale del luogo in cui ha sede il Tribunale.

5.  L'avvocato del ricorrente è tenuto ad allegare al ricorso i documenti indicati dall'articolo 31, paragrafo 2.

6.  Se il ricorso non è conforme a quanto prescritto dall'articolo 45, paragrafo 1, secondo e terzo comma, dall'articolo 45, paragrafo 2, secondo comma, dall'articolo 46 o dai paragrafi 1, lettere a), b) e c), 2, ovvero 5, del presente articolo, il cancelliere assegna al ricorrente un termine per procedere alla sua regolarizzazione. In difetto di detta regolarizzazione alla scadenza del termine impartito, il Tribunale decide se l'inosservanza delle summenzionate prescrizioni comporti l'irricevibilità del ricorso per vizio di forma.



Articolo 51  Notifica del ricorso e avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale

1.  Il ricorso è notificato al convenuto. Nelle ipotesi previste dall'articolo 50, paragrafo 6, la notifica è effettuata dopo la regolarizzazione del ricorso o, in mancanza, dopo che il Tribunale ne abbia riconosciuta la ricevibilità.

2.  Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è pubblicato un avviso indicante la data del deposito del ricorso, il convenuto, l'oggetto e la descrizione della controversia e le conclusioni del ricorso.



Articolo 52  Assegnazione iniziale di una causa a un collegio giudicante

Non appena è stato depositato il ricorso, il presidente del Tribunale assegna la causa ad una sezione di tre giudici, conformemente ai criteri previsti dall'articolo 13, paragrafo 2.

Il presidente di tale sezione propone al presidente del Tribunale, per ogni causa attribuita, la designazione di un giudice relatore. Il presidente del Tribunale statuisce al riguardo.



Articolo 53  Controricorso

1.  Nel termine di due mesi dalla notifica del ricorso, il convenuto deve presentare un controricorso contenente:
a)  il nome e il domicilio del convenuto;
b)  l'indicazione della qualità e dell'indirizzo del firmatario;
c)  le conclusioni del convenuto;
d)  il contesto giuridico della causa, un'esposizione chiara dei fatti rilevanti presentati in ordine cronologico, nonché un'esposizione separata, precisa e strutturata, dei motivi e argomenti di diritto invocati;
e)  se del caso, le offerte di prova.

2.  Si applica l'articolo 50, paragrafi 3 e 4.

3.  L'agente che rappresenta il convenuto, nonché il consulente o l'avvocato che lo assistono sono tenuti a depositare, al più tardi unitamente al controricorso, i documenti indicati dall'articolo 31.
Al controricorso vanno allegati i testi non pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e che costituiscono il contesto giuridico della causa, con indicazione delle date della loro adozione, della loro entrata in vigore e, eventualmente, della loro abrogazione.

4.  Se il controricorso non è conforme a quanto prescritto dall'articolo 45, paragrafo 1, secondo, terzo e quarto comma, dall'articolo 45, paragrafo 2, secondo comma, dall'articolo 46 o dal paragrafo 3 del presente articolo, il cancelliere assegna al convenuto un termine per procedere alla sua regolarizzazione. In difetto di detta regolarizzazione alla scadenza del termine suddetto, il Tribunale decide se l'inosservanza delle summenzionate prescrizioni comporti l'irricevibilità del controricorso per vizio di forma.

5.  In presenza di circostanze eccezionali, il termine previsto dal paragrafo 1 può essere prorogato dal presidente su richiesta debitamente motivata del convenuto ovvero d'ufficio nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia.



Articolo 54  Trasmissione di documenti

Il Tribunale trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio o alla Commissione europea, quando non sono parti in causa, copia del ricorso e del controricorso, esclusi i relativi allegati, affinché essi possano accertare se sia invocata l'inapplicabilità di un loro atto ai sensi dell'articolo 277 TFUE.



Articolo 55  Secondo scambio di memorie

1.  In applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'allegato I allo statuto, il Tribunale può decidere, d'ufficio o su domanda motivata del ricorrente, che è necessario un secondo scambio di memorie scritte per integrare il fascicolo.

2.  Il Tribunale può limitare il secondo scambio di memorie alle questioni di diritto o di fatto da esso specificate.

3.  Se la memoria non è conforme a quanto prescritto dall'articolo 45, paragrafo 1, secondo, terzo e quarto comma, dall'articolo 45, paragrafo 2, secondo comma, dall'articolo 46 o dal paragrafo 2 del presente articolo, il cancelliere assegna alla parte interessata un termine per procedere alla sua regolarizzazione. In difetto della regolarizzazione alla scadenza del termine impartito, il Tribunale decide se l'inosservanza delle summenzionate prescrizioni comporti l'irricevibilità della memoria per vizio di forma.



SEZIONE SECONDA

MOTIVI E PROVE IN CORSO DI CAUSA

Articolo 56  Motivi nuovi

1.  È vietata la deduzione di motivi nuovi dopo il primo scambio di memorie, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.

2.  Se, durante il procedimento, una delle parti deduce motivi nuovi, il presidente, dopo la scadenza dei normali termini processuali, su relazione del giudice relatore, può impartire alla controparte un termine per controdedurre su tali motivi.

3.  Il giudizio sulla ricevibilità dei motivi nuovi è riservato alla decisione che pone fine al giudizio.



Articolo 57  Nuove prove e offerte di prova

Le parti possono ancora produrre prove o offerte di prova a sostegno delle loro argomentazioni sino alla chiusura dell'udienza, purché il ritardo nella presentazione di queste ultime sia debitamente giustificato. Le altre parti sono poste in condizione di controdedurre su tali elementi.



SEZIONE TERZA

RELAZIONE PRELIMINARE

Articolo 58  Relazione preliminare

1.  Una volta chiusa la fase scritta del procedimento, il presidente fissa la data per la presentazione al Tribunale della relazione preliminare del giudice relatore.

2.  La relazione preliminare contiene proposte sull'opportunità di misure di organizzazione del procedimento o di mezzi istruttori, sull'eventuale omissione dell'udienza, sulle possibilità di una composizione amichevole della controversia, nonché sull'eventuale rimessione della causa dinanzi alla seduta plenaria, alla sezione di cinque giudici o al giudice relatore che statuisce in qualità di giudice unico.

3.  Il Tribunale decide in merito alle proposte del giudice relatore.



SEZIONE QUARTA

FASE ORALE DEL PROCEDIMENTO

Articolo 59  Udienza di discussione

1.  Fatte salve le disposizioni specifiche del presente regolamento che consentono al Tribunale di decidere con ordinanza e fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, il procedimento dinanzi al Tribunale prevede un'udienza.

2.  Qualora abbia avuto luogo un secondo scambio di memorie e il Tribunale reputi che non sia necessario lo svolgimento di un'udienza, esso può decidere, con il consenso delle parti, di statuire senza udienza.



Articolo 60  Data dell'udienza

Il presidente fissa la data dell'udienza.



Articolo 61  Udienza comune di discussione

Qualora lo consentano le somiglianze esistenti tra più cause, il Tribunale può decidere di organizzare un'udienza di discussione comune a tali cause.



Articolo 62  Assenza delle parti all'udienza

1.  I rappresentanti delle parti, debitamente convocati all'udienza, sono tenuti ad informare il Tribunale tempestivamente della loro assenza.
L'assenza ingiustificata del rappresentante di una parte debitamente convocato non osta allo svolgimento dell'udienza.

2.  Qualora i rappresentanti di tutte le parti abbiano comunicato che non interverranno all'udienza, il Tribunale può decidere la chiusura della fase orale del procedimento.



Articolo 63  Svolgimento dell'udienza

1.  Il presidente apre e dirige il dibattimento ed esercita la polizia dell'udienza.

2.  La decisione di procedere a porte chiuse, prevista dall'articolo 31 dello statuto, comporta il divieto di pubblicare le discussioni.

3.  Le parti possono partecipare alla discussione orale solo per il tramite dei loro agenti o avvocati.

4.  Il presidente e ciascun giudice, nel corso del dibattimento, possono:
a)  porre domande agli agenti, consulenti o avvocati delle parti;
b)  invitare le parti stesse a pronunciarsi su taluni aspetti della controversia.



Articolo 64  Chiusura e riapertura della fase orale

1.  Il presidente dichiara chiusa la fase orale del procedimento alla fine del dibattimento.

2.  Il Tribunale può ordinare la riapertura della fase orale del procedimento.



Articolo 65  Verbale dell'udienza

Il cancelliere redige verbale di ogni udienza. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal cancelliere, ha valore di atto pubblico ed è notificato alle parti.



Articolo 66  Registrazione dell'udienza

Il presidente, su domanda debitamente motivata, può autorizzare una parte ad ascoltare, nei locali del Tribunale, la registrazione sonora dell'udienza nella lingua utilizzata dall'oratore nel corso della medesima.



CAPO III

MISURE DI ORGANIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO E MEZZI ISTRUTTORI

SEZIONE PRIMA

OBIETTIVI

Articolo 67  Obiettivi

Le misure di organizzazione del procedimento e i mezzi istruttori mirano a garantire l'istruzione delle cause nelle migliori condizioni, il corretto svolgimento della fase scritta o orale del procedimento, nonché ad agevolare l'assunzione delle prove e la composizione delle liti.



SEZIONE SECONDA

MISURE DI ORGANIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO

Articolo 68  Oggetto

Le misure di organizzazione del procedimento possono consistere in particolare:
a)  nell'interrogazione delle parti;
b)  nell'invitare le parti a pronunciarsi, per iscritto o oralmente, su taluni aspetti della controversia e, in particolare, a precisare la portata delle loro conclusioni, motivi e argomenti o a chiarire i punti controversi;
c)  nel chiedere informazioni o ragguagli alle parti;
d)  nel chiedere alle parti la presentazione di documenti o di qualsiasi prova concernente la causa;
e)  nell'invitare i partecipanti all'udienza a incentrare in particolare le loro osservazioni su uno o più aspetti specifici;
f)  nel convocare a riunioni le parti.



Articolo 69  Procedura

1.  Le misure di organizzazione del procedimento possono essere adottate o modificate in qualsiasi fase del procedimento. Esse sono disposte eventualmente d'ufficio.

2.  Le misure di organizzazione del procedimento sono disposte dal giudice relatore, a meno che quest'ultimo non deferisca la questione al Tribunale a causa della portata delle misure previste o della loro importanza per la composizione della lite.

3.  Ciascuna parte può proporre l'adozione o la modifica di misure di organizzazione del procedimento.

4.  Le misure di organizzazione del procedimento sono portate a conoscenza delle parti a cura del cancelliere.

5.  Qualora le osservazioni scritte delle parti non siano conformi ai requisiti elencati dall'articolo 45, paragrafo 1, secondo, terzo e quarto comma, dall'articolo 45, paragrafo 2, secondo comma, o dall'articolo 46, il cancelliere fissa alla parte interessata un termine ai fini di una loro regolarizzazione. In difetto di tale regolarizzazione alla scadenza del termine impartito, il Tribunale decide se l'inosservanza di dette prescrizioni comporti l'irricevibilità delle osservazioni in questione per vizio di forma.



SEZIONE TERZA

MEZZI ISTRUTTORI

Articolo 70  Oggetto

Salvo quanto altrimenti disposto dagli articoli 24 e 25 dello statuto, i mezzi istruttori comprendono:
a)  la comparizione delle parti stesse;
b)  la richiesta di informazioni o di ragguagli a terzi;
c)  la richiesta a terzi di presentare determinati documenti o qualsiasi prova concernente la causa;
d)  la prova testimoniale;
e)  la perizia;
f)  il sopralluogo;
g)  la domanda rivolta a una parte di produrre documenti o qualsiasi elemento di prova relativo alla causa, quando detta parte si rifiuta di ottemperare a una misura di organizzazione del procedimento adottata a tal fine.



Articolo 71  Procedura

1.  I mezzi istruttori necessari alla soluzione delle controversie possono essere adottati o modificati in qualsiasi fase del procedimento. Essi sono decisi, eventualmente d'ufficio, dal Tribunale.

2.  Ciascuna parte può proporre l'adozione o la modifica di mezzi istruttori, indicando con precisione il loro oggetto e le ragioni idonee a giustificarli. Le altre parti sono sentite prima che tali misure possano essere disposte.

3.  Quando lo impongono le circostanze del procedimento, le parti sono invitate a presentare le loro osservazioni sui mezzi preordinati dal Tribunale e previsti dall'articolo 70, lettere a), b), c) e g).

4.  La decisione relativa:
-  ai mezzi previsti dall'articolo 70, lettere a), b) e c), è portata a conoscenza delle parti a cura del cancelliere,
-  ai mezzi previsti dall'articolo 70, lettere d), e) ed f), è adottata mediante ordinanza, che specifica i fatti da provare, sentite le parti,
-  al mezzo previsto dall'articolo 70, lettera g), è adottata mediante ordinanza.

5.  Se il Tribunale dispone di adottare un mezzo istruttorio e non vi provvede esso stesso, ne incarica il giudice relatore.

6.  Le parti possono assistere all'assunzione dei mezzi istruttori.

7.  Una parte può sempre fornire la prova contraria o presentare un ampliamento delle proposte di mezzi di prova.



Articolo 72  Citazione dei testimoni

I testimoni di cui è ritenuta necessaria l'audizione sono citati dal Tribunale. L'ordinanza prevista dall'articolo 71, paragrafo 4, secondo trattino, contiene:
a)  il cognome, il nome, la professione e il domicilio dei testimoni;
b)  la data e il luogo dell'audizione;
c)  l'indicazione dei fatti sui quali i testimoni debbono essere sentiti;
d)  eventualmente, la menzione delle disposizioni adottate conformemente all'articolo 78 dal Tribunale per il rimborso delle spese sostenute dai testimoni e delle sanzioni applicabili in caso di mancata comparizione ai sensi dell'articolo 74.



Articolo 73  Audizione dei testimoni

1.  Accertata l'identità dei testimoni, il presidente o il giudice relatore incaricato dal Tribunale di procedere all'audizione ingiunge ai testimoni di dire la verità e richiama la loro attenzione sulle conseguenze previste dalla loro normativa nazionale in caso di violazione di quest'obbligo.

2.  Tranne nei casi in cui, sentite le parti, ne siano dispensati, prima di rendere la loro deposizione i testimoni prestano il seguente giuramento:
«Giuro di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità».

3.  I testimoni depongono dinanzi al Tribunale o al giudice relatore, previa convocazione delle parti. Dopo la deposizione, il Tribunale o il giudice relatore può, su richiesta delle parti o d'ufficio, porre domande ai testimoni.
Il presidente o il giudice relatore può consentire agli agenti, consulenti o avvocati delle parti di porre domande ai testimoni.

4.  Il cancelliere redige il verbale in cui sono riprodotte le deposizioni dei testimoni.
Il verbale è sottoscritto dal presidente o dal giudice relatore nonché dal cancelliere. Prima di queste firme, i testimoni devono poter verificare il contenuto del verbale e firmarlo.
Il verbale ha valore di atto pubblico ed è notificato alle parti.



Articolo 74  Obblighi dei testimoni

1.  I testimoni regolarmente citati sono tenuti ad ottemperare alla citazione ed a presentarsi all'udienza.

2.  Quando, senza un legittimo motivo, un testimone regolarmente citato non si presenta dinanzi al Tribunale, questo può infliggergli una sanzione pecuniaria non superiore, al massimo, a 5.000 EUR e ordinare una nuova citazione del testimone a spese di quest'ultimo.

3.  La stessa sanzione può essere inflitta a un testimone che, senza un legittimo motivo, si rifiuti di deporre o di prestare giuramento.

4.  La sanzione pecuniaria inflitta può essere revocata qualora il testimone dimostri al Tribunale di essere stato legittimamente impedito e di essersi trovato nell'impossibilità di comunicarlo anticipatamente. La sanzione pecuniaria può essere ridotta su richiesta del testimone qualora questi dimostri che essa è sproporzionata rispetto ai suoi redditi.



Articolo 75  Perizia

1.  L'ordinanza con la quale il Tribunale nomina il perito ne precisa l'incarico e fissa il termine per la presentazione della sua relazione.

2.  Il perito riceve copia dell'ordinanza e di tutti gli altri documenti necessari all'espletamento del suo incarico. Egli viene ammonito a dire la verità e ad eseguire il suo incarico con coscienza e assoluta imparzialità e la sua attenzione viene richiamata sulle conseguenze previste dal suo diritto nazionale in caso di violazione di questi obblighi.

3.  Il perito è sottoposto al controllo del giudice relatore, il quale può assistere alle operazioni peritali ed è tenuto al corrente dello svolgimento dell'incarico affidato al perito.

4.  Su richiesta del perito, il Tribunale può disporre di procedere all'audizione di testimoni, che sono sentiti in conformità a quanto disposto dall'articolo 73.

5.  Il perito può esprimere il suo parere soltanto sui quesiti che gli sono stati espressamente sottoposti.

6.  Tranne nel caso in cui, sentite le parti, ne sia dispensato dal Tribunale, il perito presta, all'atto di depositare la sua relazione, il seguente giuramento:
«Giuro di aver eseguito il mio incarico con coscienza e assoluta imparzialità».

7.  Dopo il deposito della relazione e la sua notifica alle parti, il Tribunale può ordinare che il perito venga sentito, previa convocazione delle parti.

8.  Il presidente e ciascun giudice possono porre domande al perito. Il presidente può consentire ai rappresentanti delle parti di porre domande al perito.

9.  Il cancelliere redige il verbale in cui è riprodotta la deposizione del perito. Il verbale è sottoscritto dal presidente o dal giudice relatore incaricato di procedere all'audizione nonché dal cancelliere. Prima di queste firme, il perito deve poter verificare il contenuto del verbale e firmarlo. Il verbale ha valore di atto pubblico ed è notificato alle parti.



Articolo 76  Spergiuro e violazione dei giuramenti

1.  Conformemente all'articolo 30 dello statuto, il Tribunale può decidere di denunciare qualsiasi falsa testimonianza o qualsiasi falsa dichiarazione di perito commessa sotto giuramento, dinanzi ad esso, all'autorità competente, di cui al regolamento integrativo del regolamento di procedura della Corte di giustizia, dello Stato membro le cui autorità giudiziarie sono competenti a procedere penalmente al riguardo.

2.  La decisione del Tribunale è trasmessa a cura del cancelliere. Nella decisione sono esposti i fatti e le circostanze sui quali è basata la denuncia.



Articolo 77  Ricusazione di un testimone o di un perito

1.  Se una parte ricusa un testimone o un perito per incapacità, indegnità o per ogni altro motivo, o se un testimone o un perito si rifiuta di deporre o di prestare giuramento, il Tribunale provvede con ordinanza motivata.

2.  La ricusazione di un testimone o di un perito deve essere effettuata dalla parte nel termine di due settimane decorrenti dalla notifica dell'ordinanza che cita il testimone o che nomina il perito, mediante un atto indicante i motivi della ricusazione e le prove offerte.



Articolo 78  Spese dei testimoni e dei periti

1.  Quando il Tribunale dispone l'audizione dei testimoni o una perizia, esso può chiedere alle parti o a una di esse il versamento, presso la cassa del Tribunale, di una provvisionale che garantisca il rimborso delle spese dei testimoni o dei periti, fissandone l'importo.

2.  I testimoni e i periti hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Può essere loro concesso un anticipo su queste spese dalla cassa del Tribunale.

3.  I testimoni hanno inoltre diritto a un'indennità compensativa di mancato guadagno e i periti a un onorario per le loro prestazioni. Le indennità suddette sono pagate dalla cassa del Tribunale ai testimoni e ai periti dopo che essi hanno adempiuto i loro doveri o il loro incarico.



Articolo 79  Rogatoria

1.  Il Tribunale, su richiesta delle parti o d'ufficio, può disporre rogatorie per l'audizione di testimoni o di periti.

2.  La rogatoria è disposta mediante ordinanza; questa deve indicare: il cognome, il nome, la professione e il domicilio dei testimoni o dei periti, i fatti sui quali i testimoni o i periti saranno sentiti, il nome delle parti, dei loro agenti, consulenti o avvocati nonché il loro domicilio ed altresì, sommariamente, l'oggetto della causa.

3.  Il cancelliere trasmette l'ordinanza all'autorità competente, di cui al regolamento integrativo del regolamento di procedura della Corte di giustizia, dello Stato membro nel cui territorio dovranno essere sentiti i testimoni o i periti. Se necessario, l'ordinanza viene tradotta nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario. La traduzione viene allegata al testo originale.
L'autorità designata a norma del primo comma trasmette l'ordinanza all'autorità giudiziaria competente secondo il suo diritto interno.
L'autorità giudiziaria competente provvede all'esecuzione della rogatoria in conformità alle disposizioni del proprio diritto interno. Dopo l'esecuzione, l'autorità giudiziaria competente trasmette all'autorità di cui al primo comma l'ordinanza che ha disposto la rogatoria, gli atti relativi all'esecuzione e una distinta delle spese. Tali documenti vengono trasmessi al cancelliere.

4.  Il cancelliere provvede alla traduzione degli atti nella lingua processuale.

5.  Quando il Tribunale dispone una rogatoria, esso può chiedere alle parti o a una di esse di depositare, presso la cassa del Tribunale, una provvisionale a garanzia del rimborso delle spese di detta rogatoria, fissandone l'importo.



CAPO IV

ECCEZIONI E INCIDENTI

Articolo 80  Declinazione di competenza

1.  Conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato I allo statuto, quando il Tribunale constata che il ricorso di cui è investito rientra nella competenza della Corte di giustizia o del Tribunale dell'Unione europea, lo rinvia alla Corte di giustizia o al Tribunale dell'Unione europea.

2.  Il Tribunale statuisce con ordinanza motivata.



Articolo 81  Ricorso manifestamente destinato al rigetto

Quando il Tribunale è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso o di alcune sue conclusioni o quando il ricorso è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale, in qualsiasi momento e senza proseguire il procedimento, può statuire con ordinanza motivata.



Articolo 82  Motivi di irricevibilità di ordine pubblico

Il Tribunale, sentite le parti, può pronunciarsi d'ufficio, in qualsiasi momento, sui motivi di irricevibilità di ordine pubblico. Se ritiene di essere sufficientemente edotto, il Tribunale, senza proseguire il procedimento, può statuire con ordinanza motivata.



Articolo 83  Domanda di statuire senza avviare la discussione nel merito

1.  Se una parte chiede al Tribunale di statuire sull'irricevibilità, sull'incompetenza o su un incidente senza avviare la discussione nel merito, essa deve proporre la sua domanda con atto separato.
La domanda deve esporre le ragioni di fatto e di diritto su cui è basata, enunciare le conclusioni ed essere corredata dei documenti richiamati a sostegno.

2.  Depositato l'atto introduttivo della domanda, il presidente fissa alla controparte un termine per presentare per iscritto le sue conclusioni ed i suoi argomenti in fatto e in diritto.
Salvo contraria decisione del Tribunale, il procedimento sulla domanda incidentale prosegue oralmente.

3.  Il Tribunale statuisce con ordinanza motivata e tempestivamente sulla domanda oppure rinvia l'esame di quest'ultima al merito, qualora circostanze particolari lo giustifichino.
Se il Tribunale respinge la domanda o rinvia al merito, il presidente fissa un nuovo termine per la prosecuzione della causa.
Quando la causa rientra nella competenza della Corte di giustizia o del Tribunale dell'Unione europea, il Tribunale rinvia la causa all'organo giurisdizionale competente, conformemente all'articolo 80.



Articolo 84  Rinuncia agli atti

Se il ricorrente comunica al Tribunale, per iscritto o in udienza, che intende rinunciare agli atti, il presidente, sentite le altre parti, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e provvede sulle spese conformemente all'articolo 103, paragrafo 5.



Articolo 85  Non luogo a statuire

1.  Se il Tribunale constata che il ricorso è diventato privo di oggetto e che non vi è più luogo a statuire, esso, su domanda o d'ufficio, sentite le parti, può porre fine al giudizio in qualsiasi momento, con ordinanza motivata.

2.  Se il ricorrente cessa di rispondere agli inviti del Tribunale, quest'ultimo può constatare, su domanda o d'ufficio, sentite le parti, che non vi è più luogo a statuire e porre fine al giudizio con ordinanza motivata.



CAPO V

INTERVENTO

Articolo 86  Istanza d'intervento

1.  Ogni istanza d'intervento deve essere proposta entro sei settimane dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 51, paragrafo 2.

2.  L'istanza di intervento deve contenere:
a)  l'indicazione della causa di cui trattasi;
b)  il nome delle parti della causa;
c)  il nome e il domicilio dell'interveniente;
d)  l'indicazione della qualità e dell'indirizzo del firmatario;
e)  l'elezione di domicilio dell'interveniente ovvero il consenso del suo rappresentante a ricevere le notifiche mediante la modalità elettronica indicata dall'articolo 36, paragrafo 4, o mediante telefax;
f)  le conclusioni dell'interveniente dirette al sostegno o al rigetto delle conclusioni del ricorrente;
g)  l'esposizione delle circostanze che comprovano il diritto di intervenire ai sensi dell'articolo 40, secondo comma, dello statuto o sul fondamento di una disposizione specifica.

3.  Se l'istanza non è conforme a quanto prescritto al paragrafo 2, lettera e), tutte le notifiche alla parte interessata relative al procedimento sono effettuate, fino a che tale difetto non sia stato sanato, mediante lettera raccomandata indirizzata al rappresentante dell'interveniente. In tal caso, in deroga all'articolo 36, paragrafo 1, la notifica si considera regolarmente avvenuta col deposito della lettera raccomandata presso l'ufficio postale del luogo in cui ha sede il Tribunale.

4.  L'interveniente è rappresentato a norma dell'articolo 19 dello statuto.

5.  L'agente, il consulente o l'avvocato dell'interveniente è tenuto ad allegare all'istanza i documenti previsti dall'articolo 31.

6.  Se l'istanza non è conforme a quanto prescritto dall'articolo 45, paragrafo 1, secondo, terzo e quarto comma, dall'articolo 45, paragrafo 2, secondo comma, o dal paragrafo 5 del presente articolo, il cancelliere assegna all'interveniente un termine per procedere alla sua regolarizzazione. In difetto di detta regolarizzazione alla scadenza del termine impartito, il Tribunale decide se l'inosservanza delle summenzionate prescrizioni comporti l'irricevibilità dell'istanza per vizio di forma.



Articolo 87  Decisione sull'istanza di intervento

1.  L'istanza d'intervento è notificata alle parti principali, al fine di consentire loro di presentare le proprie osservazioni scritte o orali e di indicare, eventualmente, i documenti che esse reputano segreti o riservati e che, di conseguenza, non intendono veder comunicati agli intervenienti.

2.  Quando le parti principali non hanno formulato obiezioni sull'istanza di intervento nel termine impartito oppure non hanno indicato, nello stesso termine, atti o documenti segreti o riservati la cui comunicazione all'interveniente potrebbe danneggiarli, l'intervento è autorizzato con decisione del presidente.

3.  Nelle altre ipotesi, il presidente statuisce con ordinanza motivata sull'istanza di intervento e, eventualmente, sulla comunicazione degli atti e documenti che si sostiene abbiano carattere segreto o riservato. Egli può inoltre deferire tali questioni al Tribunale, che statuisce nelle medesime forme.



Articolo 88  Presentazione delle memorie e delle osservazioni a queste relative

1.  Se l'intervento è autorizzato, l'interveniente accetta di assumere la causa nello stato in cui essa si trova all'atto del suo intervento.

2.  L'interveniente riceve comunicazione di tutti gli atti processuali notificati alle parti principali, fatta eccezione per gli atti o documenti riconosciuti segreti o riservati in applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3.

3.  L'interveniente può presentare una memoria di intervento nel termine di un mese decorrente dalla comunicazione degli atti processuali menzionati nel paragrafo 2. Detto termine può essere prorogato dal presidente su domanda debitamente motivata dell'interveniente.
La memoria d'intervento deve contenere:
a)  le conclusioni dell'interveniente;
b)  un'esposizione chiara dei fatti rilevanti presentati in ordine cronologico, nonché una distinta esposizione, precisa e ben strutturata, dei motivi e argomenti di diritto invocati dall'interveniente;
c)  eventualmente, le offerte di prova.

4.  Le conclusioni dell'interveniente sono ricevibili solo qualora mirino al sostegno, totale o parziale, delle conclusioni di una delle parti principali.

5.  Dopo il deposito della memoria d'intervento il presidente fissa un termine entro il quale le parti principali possono rispondere per iscritto a tale memoria o le invita a presentare la loro risposta nel corso della fase orale del procedimento.

6.  Se la memoria di intervento o le osservazioni scritte delle parti non sono conformi a quanto prescritto dall'articolo 45, paragrafo 1, secondo, terzo e quarto comma, dall'articolo 45, paragrafo 2, secondo comma, o dall'articolo 46, il cancelliere assegna alla parte interessata un termine per procedere alla sua regolarizzazione. In difetto di detta regolarizzazione alla scadenza del termine impartito, il Tribunale decide se l'inosservanza delle summenzionate prescrizioni comporti l'irricevibilità di detti documenti per vizio di forma.



Articolo 89  Invito a intervenire

1.  In qualsiasi fase del procedimento il presidente, sentite le parti, può invitare ogni persona, ogni istituzione o ogni Stato membro interessato alla soluzione della controversia a render noto al Tribunale, nel termine da egli stabilito, se intende intervenire nel procedimento. Nell'invito è menzionato l'avviso previsto dall'articolo 51, paragrafo 2.

2.  La persona, l'istituzione o lo Stato membro che desidera intervenire presenta un'istanza in tal senso al Tribunale nel termine stabilito ai sensi del paragrafo 1. Si applica a tale istanza l'articolo 86, paragrafi 2, lettere da a) ad f), e da 3 a 6.

3.  L'istanza d'intervento è notificata alle parti principali, al fine di consentire loro di indicare, eventualmente, i documenti che esse reputano segreti o riservati e che, di conseguenza, non intendono veder comunicati agli intervenienti.
Quando le parti principali non hanno indicato, nel termine impartito, atti o documenti segreti o riservati la cui comunicazione all'interveniente potrebbe danneggiarli, l'intervento è autorizzato con decisione del presidente.
Nelle altre ipotesi, il presidente statuisce con ordinanza motivata sull'istanza di intervento e, eventualmente, sulla comunicazione degli atti o documenti che si sostiene abbiano carattere segreto o riservato. Egli può inoltre deferire tali questioni al Tribunale, che statuisce nelle medesime forme.

4.  Si applica l'articolo 88.



CAPO VI

COMPOSIZIONE AMICHEVOLE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 90  Modalità

1.  In ogni fase del procedimento il Tribunale può esaminare le possibilità di una composizione amichevole di tutta o parte della controversia tra il ricorrente e il convenuto.
Il Tribunale incarica il giudice relatore, assistito dal cancelliere, di esperire un tentativo di composizione amichevole della controversia.

2.  Il giudice relatore può proporre una o più soluzioni tali da porre fine alla controversia, adottare le misure necessarie allo scopo di agevolare una siffatta soluzione e dare esecuzione alle misure decise a tal fine.
Egli può, in particolare:
-  invitare le parti a fornire informazioni o ragguagli,
-  invitare le parti a produrre documenti,
-  convocare a riunioni i rappresentanti delle parti, le parti stesse o qualsiasi funzionario o agente dell'istituzione autorizzato a trattare un eventuale accordo,
-  in occasione delle riunioni previste dal terzo trattino, avere colloqui separati con ciascuna delle parti, qualora esse vi consentano,
-  proporre alle parti la designazione di un Mediatore.

3.  I paragrafi 1 e 2 si applicano anche nell'ambito di un procedimento sommario.



Articolo 91  Accordo delle parti

1.  Se il ricorrente e il convenuto si accordano, dinanzi al giudice relatore, sulla soluzione che pone fine alla controversia, i termini di tale accordo possono essere accertati in un atto firmato dal giudice relatore, nonché dal cancelliere. Quest'atto è notificato alle parti ed ha valore di atto pubblico.
La causa è cancellata dal ruolo con ordinanza motivata del presidente.
Il presidente constata, su richiesta del ricorrente e del convenuto, i termini dell'accordo nell'ordinanza di cancellazione dal ruolo.

2.  Se il ricorrente e il convenuto informano il Tribunale di aver raggiunto un accordo, in una sede diversa dal Tribunale, sulla soluzione da dare alla controversia e precisano che rinunciano a ogni pretesa, il presidente ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

3.  Il presidente statuisce sulle spese secondo l'accordo o, in mancanza, secondo il suo libero apprezzamento.



Articolo 92  Composizione amichevole e procedimento giurisdizionale

Nell'ambito del procedimento giurisdizionale il Tribunale e le parti non possono utilizzare i pareri espressi, i suggerimenti formulati, le proposte presentate, le concessioni effettuate o i documenti predisposti ai fini della composizione amichevole.



CAPO VII

SENTENZE E ORDINANZE

Articolo 93  Data di pronuncia della sentenza

Le parti sono informate della data di pronuncia della sentenza.



Articolo 94  Contenuto della sentenza

La sentenza contiene:
-  l'indicazione che essa è pronunciata dal Tribunale,
-  l'indicazione del collegio giudicante,
-  la data in cui è pronunciata,
-  il nome del presidente e dei giudici che hanno partecipato alla deliberazione, con indicazione del giudice relatore,
-  il nome del cancelliere,
-  l'indicazione delle parti,
-  i nomi degli agenti, consulenti o avvocati delle parti,
-  le conclusioni delle parti,
-  la data dell'eventuale udienza di discussione,
-  l'esposizione sommaria dei fatti,
-  la motivazione,
-  il dispositivo, ivi compresa la decisione relativa alle spese.



Articolo 95  Pronuncia e notifica della sentenza

1.  La sentenza è pronunciata in pubblica udienza.

2.  L'originale della sentenza, sottoscritto dal presidente, dai giudici che hanno partecipato alla deliberazione e dal cancelliere, è munito del sigillo e depositato in cancelleria; la sentenza è notificata in copia autentica a ciascuna delle parti a cura del cancelliere.



Articolo 96  Contenuto dell'ordinanza

1.  Ogni ordinanza contiene:
-  l'indicazione che essa è pronunciata dal Tribunale, dal presidente del Tribunale o dal presidente,
-  la data della sua adozione,
-  l'indicazione della base giuridica su cui essa si fonda,
-  il nome del presidente e, se del caso, dei giudici che hanno partecipato alla sua adozione, con indicazione del giudice relatore,
-  il nome del cancelliere,
-  l'indicazione delle parti,
-  i nomi degli agenti, consulenti o avvocati delle parti,
-  il dispositivo, ivi compresa, eventualmente, la decisione relativa alle spese.

2.  Nei casi in cui il presente regolamento prevede che un'ordinanza debba essere motivata, essa contiene inoltre:
-  le conclusioni delle parti,
-  l'esposizione sommaria dei fatti,
-  la motivazione.



Articolo 97  Firma e notifica dell'ordinanza

L'originale dell'ordinanza, sottoscritto dal presidente, è munito del sigillo e depositato in cancelleria; una copia dell'ordinanza è notificata a ciascuna delle parti a cura del cancelliere.



Articolo 98  Effetti vincolanti delle sentenze e delle ordinanze

1.  La sentenza ha forza vincolante dal giorno in cui è pronunciata, con riserva di quanto disposto dall'articolo 12, paragrafo 1, dell'allegato I allo statuto.

2.  Le ordinanze hanno forza vincolante dal giorno della loro notifica, con riserva di quanto disposto dall'articolo 12, paragrafo 1, dell'allegato I allo statuto.



Articolo 99  Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Le decisioni definitive del Tribunale costituiscono oggetto di una comunicazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.



CAPO VIII

SPESE

Articolo 100  Decisione sulle spese

Si provvede sulle spese con la sentenza o l'ordinanza che pone fine al giudizio.



Articolo 101  Regola generale sulla ripartizione delle spese

Fatte salve le altre disposizioni del presente capo, la parte soccombente sopporta le proprie spese ed è condannata alle spese sostenute dalla controparte se ne è stata fatta domanda. Essa è parimenti condannata alle spese eventualmente dovute in forza dell'articolo 105, lettere a) o b).



Articolo 102  Equità e spese superflue o defatigatorie

1.  Per ragioni di equità, il Tribunale può decidere che una parte soccombente sopporti le proprie spese, ma sia condannata solo parzialmente alle spese sostenute dalla controparte, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

2.  Una parte vincitrice può essere condannata a sostenere le proprie spese e a farsi carico, parzialmente o totalmente, delle spese sostenute dalla controparte, qualora ciò appaia giustificato in ragione del suo comportamento, compreso quello precedente alla presentazione del ricorso, in particolare qualora essa abbia causato alla controparte spese che siano riconosciute superflue o defatigatorie.

3.  Nelle ipotesi previste dai paragrafi 1 e 2, il Tribunale può anche decidere di ripartire le spese eventualmente dovute in forza dell'articolo 105, lettere a) o b), o addirittura di condannare la parte vincente a sostenerle integralmente.



Articolo 103  Norme speciali sulla ripartizione delle spese

1.  Quando vi siano più parti soccombenti, il Tribunale decide sulla ripartizione delle spese.

2.  Se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate. Tuttavia, qualora ciò appaia giustificato alla luce delle circostanze del caso di specie, il Tribunale può decidere che una parte, oltre a sostenere le proprie spese, sia condannata a farsi carico di una quota delle spese della controparte.

3.  In mancanza di conclusioni sulle spese, si dispone la compensazione delle medesime.

4.  Le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico. Le altre parti intervenienti sostengono le proprie spese, a meno che il Tribunale non decida diversamente.

5.  La parte che rinuncia agli atti sopporta le proprie spese ed è condannata alle spese sostenute dalla controparte, così come alle spese eventualmente dovute in forza dell'articolo 105, lettere a) o b), se quest'ultima ne ha fatto domanda nelle sue osservazioni sulla rinuncia agli atti. Tuttavia, su domanda della parte che rinuncia agli atti, le spese sono poste a carico della controparte se ciò appare giustificato dal comportamento di quest'ultima.

6.  In caso di non luogo a statuire, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa.

7.  In caso di accordo tra le parti sulle spese, si provvede secondo l'accordo.



Articolo 104  Spese di esecuzione forzata

Le spese che una parte ha dovuto sostenere per l'esecuzione forzata devono essere rimborsate dalla parte avversa secondo la tariffa vigente nello Stato nel cui territorio l'esecuzione forzata viene effettuata.



Articolo 105  Spese ripetibili

Salvo quanto altrimenti disposto dagli articoli 108 e 109, sono considerate spese ripetibili:
a)  le somme dovute ai testimoni e ai periti ai sensi dell'articolo 78;
b)  le spese di una rogatoria disposta dal Tribunale in forza dell'articolo 79;
c)  le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno e il compenso di un agente, consulente o avvocato.



Articolo 106  Contestazione sulle spese ripetibili

1.  Se vi è contestazione sulle spese ripetibili, il Tribunale statuisce mediante ordinanza motivata su domanda della parte interessata, sentite le osservazioni della controparte.
Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato I allo statuto, detta ordinanza non è impugnabile.

2.  Le parti possono richiedere, ai fini dell'esecuzione, una copia conforme dell'ordinanza.



Articolo 107  Modalità di pagamento

1.  La cassa del Tribunale e i suoi debitori effettuano i loro pagamenti in euro.

2.  Quando le spese ripetibili sono state sostenute in una valuta diversa dall'euro o gli atti che danno luogo a rifusione sono stati compiuti in un paese la cui valuta non è l'euro, la conversione viene effettuata al tasso di cambio di riferimento fissato dalla Banca centrale europea per il giorno del pagamento.



Articolo 108  Spese giudiziarie

Il procedimento dinanzi al Tribunale è gratuito, fatte salve le disposizioni seguenti:
a)  se talune spese sostenute dal Tribunale a causa del trattamento di un ricorso o di un qualsiasi altro atto processuale o a causa del comportamento di una parte nel corso del giudizio erano evitabili, segnatamente a causa del carattere manifestamente abusivo di tale ricorso, atto o comportamento, il Tribunale può condannare la parte che le ha provocate a rimborsarle integralmente o in parte, senza che l'ammontare di tale rimborso possa eccedere la somma di 8.000 EUR;
b)  le spese di ogni lavoro di copia e traduzione effettuato su richiesta di una parte, e che il cancelliere considera come straordinarie, devono essere rimborsate dalla parte in base alla tariffa della cancelleria prevista dall'articolo 22.



Articolo 109  Cauzione per ricorso abusivo

1.  Il presidente del Tribunale può ingiungere eccezionalmente al ricorrente che abbia già proposto diversi ricorsi o istanze ai sensi dell'articolo 115, il cui carattere manifestamente abusivo sia stato accertato nelle relative decisioni definitive, qualora il suo nuovo ricorso o la sua nuova istanza sembri avere carattere manifestamente abusivo, di depositare, presso la cassa del Tribunale, una cauzione non superiore a 8.000 EUR a copertura dell'importo di un'eventuale condanna ai sensi dell'articolo 108.
La decisione che dispone la cauzione è debitamente motivata e stabilisce l'importo a concorrenza del quale detta cauzione è richiesta.

2.  In attesa del versamento della cauzione, il procedimento è sospeso.
L'importo versato a titolo di cauzione, maggiorato degli interessi prodotti dal medesimo, è restituito qualora la decisione che pone fine all'istanza non disponga la condanna del ricorrente ai sensi dell'articolo 108, o per la parte eccedente l'importo di detta condanna.

3.  Nel caso in cui la cauzione non venga depositata nel termine stabilito dal presidente del Tribunale, si pone fine al giudizio conformemente all'articolo 85, paragrafo 2.

4.  Il presidente del Tribunale che ha adottato la decisione menzionata nel paragrafo 1 si astiene dal partecipare alla decisione del ricorso.



CAPO IX

GRATUITO PATROCINIO

Articolo 110  Requisiti sostanziali

1.  Ogni persona che, in ragione della propria situazione economica, si trovi nell'incapacità totale o parziale di far fronte alle spese di giudizio ha diritto di beneficiare del gratuito patrocinio.
La situazione economica viene valutata tenendo conto di elementi oggettivi quali il reddito, il patrimonio posseduto e la situazione familiare.

2.  Il gratuito patrocinio viene negato qualora l'azione per la quale venga richiesto appaia manifestamente irricevibile o manifestamente infondata oppure qualora il Tribunale sia manifestamente incompetente in merito.
Nel caso in cui il Tribunale accerti che la controversia rientra nella competenza del Tribunale dell'Unione europea, la domanda di gratuito patrocinio è rinviata a quest'ultimo.



Articolo 111  Requisiti formali

1.  Il gratuito patrocinio può essere richiesto anteriormente alla presentazione del ricorso o fintantoché quest'ultimo è pendente.
Per la presentazione della relativa domanda non è prescritta l'assistenza di un avvocato.

2.  La domanda di gratuito patrocinio dev'essere presentata conformemente al formulario predisposto in base all'articolo 132 e disponibile sul sito Internet del Tribunale. Essa dev'essere sottoscritta dal richiedente o, quando quest'ultimo è rappresentato, da un avvocato.

3.  La domanda di gratuito patrocinio dev'essere corredata di tutte le informazioni e di tutti i documenti giustificativi che consentano di valutare la situazione economica del richiedente, quale un certificato rilasciato da un'autorità nazionale competente attestante tale situazione economica.
Qualora la domanda venga presentata anteriormente alla proposizione del ricorso, il richiedente deve esporre sommariamente l'oggetto del ricorso previsto, i fatti e gli argomenti a sostegno dello stesso. I relativi documenti giustificativi devono essere allegati alla domanda.
Se il richiedente è rappresentato da un avvocato, la domanda di gratuito patrocinio è corredata del documento previsto dall'articolo 31, paragrafo 2.



Articolo 112  Procedura e decisione

1.  Prima di pronunciarsi sulla domanda di gratuito patrocinio, il Tribunale invita l'altra parte a presentare osservazioni scritte, salvo che, alla luce degli elementi forniti, essa non debba essere respinta in base all'articolo 110, paragrafo 1, primo comma, o al paragrafo 2 dello stesso articolo.

2.  La decisione sulla domanda di gratuito patrocinio è adottata mediante ordinanza dal presidente del Tribunale o, se la causa è stata già assegnata a una sezione, dal presidente della stessa. La decisione può essere deferita alla sezione. Il deferimento è obbligatorio quando si prevede di respingere la domanda in base all'articolo 110, paragrafo 2, primo comma.
L'ordinanza di diniego del gratuito patrocinio è motivata.

3.  Nell'ordinanza con cui viene concesso il gratuito patrocinio, un avvocato è designato per rappresentare l'interessato.
Ove l'interessato non abbia egli stesso proposto un avvocato o qualora la sua scelta non sia approvata, il cancelliere trasmette l'ordinanza di concessione del gratuito patrocinio e copia della domanda all'autorità nazionale competente indicata nel regolamento integrativo del regolamento di procedura della Corte di giustizia. L'avvocato incaricato di rappresentare il richiedente è designato sulla base delle proposte trasmesse da detta autorità.

4.  L'ordinanza di concessione del gratuito patrocinio può stabilire un importo da versare all'avvocato incaricato di rappresentare l'interessato o fissare un limite massimo che le spese e gli onorari dell'avvocato non debbono, in via di principio, superare. Nell'ordinanza può essere previsto un contributo dell'interessato alle spese di causa, in considerazione delle sue condizioni economiche.

5.  La presentazione della domanda di gratuito patrocinio sospende il termine previsto per la presentazione del ricorso sino alla data di notificazione dell'ordinanza che decide su tale domanda ovvero, nell'ipotesi prevista al paragrafo 3, secondo comma, dell'ordinanza che designa l'avvocato incaricato di rappresentare il richiedente.

6.  Le ordinanze emesse ai sensi del presente articolo non sono impugnabili.



Articolo 113  Anticipi e assunzione delle spese

1.  In caso di ammissione al gratuito patrocinio, la cassa del Tribunale si fa carico, eventualmente nei limiti stabiliti dall'ordinanza di cui all'articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, delle spese collegate alla rappresentanza del richiedente dinanzi al Tribunale.
Il presidente può decidere che sia versato un anticipo all'avvocato designato in osservanza dell'articolo 112, paragrafo 3, su domanda di quest'ultimo.

2.  Nel caso in cui, per effetto della decisione che conclude il procedimento, il beneficiario del gratuito patrocinio debba sopportare le proprie spese, il presidente fissa, con ordinanza motivata non impugnabile, le spese e gli onorari dell'avvocato che sono a carico della cassa del Tribunale. Il presidente può deferire la questione al Tribunale.

3.  Nel caso in cui, nella decisione che conclude il procedimento, il Tribunale abbia condannato un'altra parte a farsi carico delle spese del beneficiario del gratuito patrocinio, la parte medesima è tenuta a rimborsare alla cassa del Tribunale le somme anticipate per effetto del beneficio concesso.
In caso di contestazione ovvero nel caso in cui la parte medesima non dia seguito alla domanda del cancelliere di rimborso di tali somme, il presidente statuisce con ordinanza motivata non impugnabile. Il presidente può deferire la questione al Tribunale.

4.  In caso di soccombenza del beneficiario del gratuito patrocinio, il Tribunale, pronunciandosi sulle spese nella decisione che conclude il procedimento, può disporre, per ragioni di equità, che una o più altre parti sopportino le proprie spese ovvero che queste siano sopportate, in tutto o in parte, dalla cassa del Tribunale a titolo di gratuito patrocinio.



Articolo 114  Revoca del gratuito patrocinio

1.  In caso di mutamento, in corso di giudizio, dei presupposti in considerazione dei quali il gratuito patrocinio è stato concesso, il presidente può, sentito l'interessato, revocare il beneficio o d'ufficio o su domanda. Il presidente può deferire la questione al Tribunale.

2.  L'ordinanza di revoca del gratuito patrocinio è motivata e non è impugnabile.



CAPO X

PROCEDIMENTI SPECIALI

SEZIONE PRIMA

SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE E ALTRI PROVVEDIMENTI PROVVISORI MEDIANTE PROCEDIMENTO SOMMARIO

Articolo 115  Domanda di sospensione dell'esecuzione o di altri provvedimenti provvisori

1.  La domanda diretta alla sospensione dell'esecuzione di un atto di un'istituzione, ai sensi degli articoli 278 TFUE e 157 TCEEA, è ricevibile solo se il richiedente ha impugnato tale atto in un ricorso dinanzi al Tribunale.
La domanda relativa agli altri provvedimenti provvisori contemplati dall'articolo 279 TFUE è ricevibile solo se è proposta da chi è parte in una causa per la quale il Tribunale è adito e se si riferisce alla causa stessa.
Le domande di cui ai commi primo e secondo possono essere presentate dal momento del deposito del reclamo previsto dall'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari, alle condizioni previste dall'articolo 91, paragrafo 4, di detto statuto.

2.  Le domande previste dal paragrafo 1 debbono precisare l'oggetto della causa, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto.
Esse sono presentate con atto separato e nei modi previsti dagli articoli 45 e 50.



Articolo 116  Procedura

1.  La domanda è notificata alla controparte, cui il presidente del Tribunale fissa un breve termine per presentare le sue osservazioni scritte o orali.

2.  Il presidente del Tribunale statuisce sulle domande presentate in applicazione dell'articolo 115, paragrafo 1.
Il presidente del Tribunale può accogliere la domanda anche prima che la controparte abbia presentato le sue osservazioni. Tale provvedimento può essere successivamente modificato o revocato, anche d'ufficio.
Il presidente del Tribunale decide, se del caso, in merito alle misure di organizzazione del procedimento e ai mezzi istruttori.

3.  I documenti e le osservazioni presentati al di fuori della procedura prevista nei paragrafi 1 e 2 non sono versati agli atti, salvo decisione contraria del presidente del Tribunale alla luce di circostanze particolari.



Articolo 117  Decisione sulla domanda

1.  Sulla domanda si provvede mediante ordinanza motivata, immediatamente notificata alle parti.

2.  L'esecuzione dell'ordinanza può essere subordinata alla prestazione da parte del richiedente di una cauzione, il cui l'ammontare e le cui modalità sono determinate tenuto conto delle circostanze.

3.  L'ordinanza può fissare la data di cessazione di efficacia del provvedimento. In difetto di tale indicazione, il provvedimento cessa di avere efficacia dalla pronuncia della sentenza definitiva.

4.  L'ordinanza ha solo carattere provvisorio e lascia impregiudicata la pronuncia del Tribunale nel merito.



Articolo 118  Mutamento delle circostanze

Su richiesta di una delle parti, l'ordinanza può essere modificata o revocata in qualsiasi momento, in seguito a un mutamento delle circostanze.



Articolo 119  Nuova domanda

Il rigetto della domanda relativa a provvedimenti provvisori non impedisce alla parte richiedente di presentare una nuova domanda basata su fatti nuovi.



Articolo 120  Sospensione dell'esecuzione forzata

1.  Le disposizioni della presente sezione si applicano alla domanda di sospensione dell'esecuzione forzata di una decisione di un organo giurisdizionale della Corte di giustizia dell'Unione europea o di un atto del Consiglio, della Commissione europea o della Banca centrale europea, proposta ai sensi degli articoli 280 e 299 TFUE e 164 TCEEA.

2.  L'ordinanza che accoglie la domanda fissa, se del caso, la data in cui il provvedimento provvisorio cessa d'aver efficacia.



SEZIONE SECONDA

SENTENZE IN CONTUMACIA

Articolo 121  Sentenze in contumacia

1.  Se il convenuto, avuta regolare notifica del ricorso, non vi risponde nelle forme e nei termini prescritti, il ricorrente può chiedere al Tribunale di accogliere le sue conclusioni.
La suddetta domanda è notificata al convenuto. Il Tribunale può decidere di aprire la fase orale del procedimento sulla domanda.

2.  Prima di emettere la sentenza in contumacia, il Tribunale accerta se il ricorso è ricevibile, se sono state regolarmente adempiute le formalità prescritte e se le conclusioni del ricorrente appaiono fondate. Esso può adottare misure di organizzazione del procedimento o disporre l'assunzione di mezzi istruttori.

3.  La sentenza in contumacia è esecutiva.
Tuttavia il Tribunale può sospenderne l'esecuzione fino a che esso non abbia statuito sull'opposizione proposta ai sensi dell'articolo 41 dello statuto, o subordinarne l'esecuzione alla prestazione di una cauzione, il cui ammontare e le cui modalità sono determinati tenuto conto delle circostanze; tale cauzione è svincolata in mancanza di opposizione o in caso di rigetto di quest'ultima.



CAPO XI

DOMANDE E RICORSI RELATIVI ALLE SENTENZE E ALLE ORDINANZE

SEZIONE PRIMA

RETTIFICA

Articolo 122  Rettifica di decisioni

1.  Gli errori materiali o di calcolo o altre evidenti inesattezze possono essere rettificati con ordinanza del Tribunale, d'ufficio o su richiesta di una delle parti proposta nel termine di due settimane a decorrere dalla notifica della decisione da rettificare.

2.  Quando la rettifica concerne il dispositivo o un passo della motivazione che costituisce un supporto indispensabile del dispositivo, le parti, debitamente informate, possono presentare osservazioni scritte entro un termine stabilito dal Tribunale.

3.  L'originale dell'ordinanza che prescrive la rettifica è allegato all'originale della decisione rettificata. A margine dell'originale della decisione rettificata è fatta annotazione dell'ordinanza.



SEZIONE SECONDA

OMESSA PRONUNCIA

Articolo 123  Omessa decisione sulle spese

1.  Se il Tribunale ha omesso di statuire sulle spese, la parte che intende dolersene deve adirlo mediante ricorso nel termine di un mese a decorrere dalla notifica della decisione.

2.  Il suddetto ricorso è notificato alla controparte, cui il presidente fissa un termine per la presentazione di osservazioni scritte.

3.  Dopo la presentazione delle suddette osservazioni il Tribunale statuisce contemporaneamente sulla ricevibilità e sul merito della domanda.



SEZIONE TERZA

OPPOSIZIONE

Articolo 124  Opposizione

1.  Conformemente all'articolo 41 dello statuto, avverso la sentenza in contumacia è ammessa opposizione.

2.  L'opposizione va proposta nel termine di un mese a decorrere dalla notifica della sentenza. Essa va presentata nelle forme prescritte dagli articoli 45 e 50.

3.  L'opposizione è assegnata al collegio giudicante che ha pronunciato la decisione impugnata.

4.  Avvenuta la notifica dell'opposizione, il presidente assegna alla controparte un termine per la presentazione di osservazioni scritte.

5.  La procedura prosegue in osservanza degli articoli da 36 a 48, da 56 a 85 e da 90 a 114.
Se l'opposizione non è conforme a quanto prescritto dall'articolo 45, paragrafo 1, secondo, terzo e quarto comma, dall'articolo 45, paragrafo 2, secondo comma, o dall'articolo 46, il cancelliere assegna alla parte interessata un termine per procedere alla sua regolarizzazione. In difetto di detta regolarizzazione alla scadenza del termine impartito, il Tribunale decide se l'inosservanza delle summenzionate prescrizioni comporti l'irricevibilità dell'opposizione per vizio di forma. Le stesse disposizioni si applicano alle osservazioni scritte previste dal presente articolo.

6.  Il Tribunale statuisce con sentenza contro la quale non è ammessa opposizione. L'originale della sentenza è allegato a quello della sentenza in contumacia. A margine dell'originale della sentenza in contumacia viene fatta annotazione della sentenza pronunciata sull'opposizione.



SEZIONE QUARTA

OPPOSIZIONE DI TERZO

Articolo 125  Opposizione di terzo

1.  Conformemente all'articolo 42 dello statuto, può essere proposta opposizione di terzo contro una decisione pronunciata senza che il terzo opponente sia stato chiamato in causa, qualora tale decisione leda i suoi diritti.
L'opposizione va proposta nel termine di due mesi dalla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.  Gli articoli 45 e 50 si applicano all'opposizione di terzo; l'atto di opposizione deve inoltre:
a)  specificare la decisione oggetto di opposizione;
b)  indicare per quali motivi la decisione oggetto di opposizione lede i diritti del terzo opponente;
c)  indicare per quali motivi il terzo opponente non ha potuto partecipare alla causa dinanzi al Tribunale.

3.  L'opposizione è proposta contro tutte le parti in causa ed è assegnata al collegio giudicante che ha pronunciato la decisione oggetto di opposizione.
Avvenuta la notifica dell'opposizione di terzo, il presidente assegna alle altre parti un termine per la presentazione di osservazioni scritte.
La procedura prosegue in osservanza degli articoli da 36 a 48, da 56 a 85 e da 90 a 114.
Se l'opposizione di terzo non è conforme a quanto prescritto dall'articolo 45, paragrafo 1, secondo, terzo e quarto comma, dall'articolo 45, paragrafo 2, secondo comma, o dall'articolo 46, il cancelliere assegna alla parte interessata un termine per procedere alla sua regolarizzazione. In difetto di detta regolarizzazione alla scadenza del termine impartito, il Tribunale decide se l'inosservanza delle summenzionate prescrizioni comporti l'irricevibilità dell'opposizione di terzo per vizio di forma. Le stesse disposizioni si applicano alle osservazioni scritte previste dal presente articolo.

4.  La decisione opposta è modificata nei limiti in cui l'opposizione di terzo è accolta.
L'originale della sentenza pronunciata sull'opposizione di terzo è allegato all'originale della decisione opposta. A margine dell'originale della decisione opposta viene fatta annotazione della sentenza pronunciata sull'opposizione di terzo.

5.  Quando l'impugnazione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea e l'opposizione di terzo dinanzi al Tribunale sono dirette contro la stessa decisione del Tribunale, quest'ultimo, sentite le parti, può sospendere il procedimento.

6.  Su istanza del terzo opponente può essere ordinata la sospensione dell'esecuzione della decisione oggetto di opposizione. Si applicano le disposizioni del presente titolo, capo X, sezione prima.



SEZIONE QUINTA

INTERPRETAZIONE DELLE DECISIONI DEL TRIBUNALE

Articolo 126  Interpretazione delle decisioni del Tribunale

1.  Conformemente all'articolo 43 dello Statuto, in caso di difficoltà sul senso e sulla portata di una sentenza, spetta al Tribunale interpretarla, su domanda di una parte o di un'istituzione che dimostri di avervi interesse.
La domanda di interpretazione è proposta entro due anni dalla data di pronuncia della sentenza o di notifica dell'ordinanza.

2.  Gli articoli 45 e 50 si applicano alla domanda d'interpretazione; questa deve inoltre:
a)  precisare la decisione di cui trattasi;
b)  indicare i passaggi di cui si chiede l'interpretazione.
La domanda di interpretazione va proposta contro tutte le parti nei confronti delle quali fu presa la decisione di cui si chiede l'interpretazione. Essa è assegnata al collegio giudicante che ha pronunciato la decisione oggetto di detta domanda.

3.  Il Tribunale, dopo aver posto le parti in grado di presentare le loro osservazioni, statuisce mediante sentenza.
L'originale della sentenza interpretativa è allegato all'originale della decisione interpretata. A margine dell'originale della decisione interpretata viene fatta annotazione della sentenza interpretativa.

4.  Quando un'impugnazione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea e la domanda di interpretazione dinanzi al Tribunale sono dirette contro la stessa decisione del Tribunale, quest'ultimo, sentite le parti, può sospendere il procedimento.



SEZIONE SESTA

REVOCAZIONE

Articolo 127  Revocazione

1.  La revocazione di una decisione del Tribunale può essere chiesta, conformemente all'articolo 44 dello statuto, solo in seguito alla scoperta di un fatto di natura tale da avere un'influenza decisiva e che, prima della pronuncia della decisione, era ignoto al Tribunale e alla parte che domanda la revocazione.
Fermo restando il termine decennale previsto dall'articolo 44, terzo comma, dello statuto, la revocazione va proposta entro il termine di tre mesi dal giorno in cui il proponente ha avuto notizia del fatto su cui la domanda di revocazione si basa.

2.  Gli articoli 45 e 50 si applicano alla domanda di revocazione; questa deve inoltre:
a)  specificare la decisione impugnata;
b)  indicare i punti della decisione oggetto di impugnazione;
c)  specificare i fatti su cui la domanda è basata;
d)  indicare i mezzi di prova tendenti a dimostrare l'esistenza di fatti che legittimano la revocazione e l'osservanza del termine previsto dal paragrafo 1 del presente articolo.

La domanda di revocazione va proposta contro tutte le parti nei confronti delle quali fu pronunciata la decisione impugnata.

Essa è assegnata al collegio giudicante che ha pronunciato la decisione impugnata.

3.  Lasciando impregiudicata la decisione nel merito, il Tribunale, viste le osservazioni scritte delle parti, statuisce con ordinanza sulla ricevibilità della domanda.

4.  Se il Tribunale dichiara la domanda ricevibile, il procedimento prosegue in forma orale, salvo contraria decisione del Tribunale.
Quando il Tribunale autorizza il deposito di memorie, la procedura prosegue in osservanza degli articoli da 36 a 48, da 56 a 85 e da 90 a 114.
Se la domanda di revocazione non è conforme a quanto prescritto dall'articolo 45, paragrafo 1, secondo, terzo e quarto comma, dall'articolo 45, paragrafo 2, secondo comma, o dall'articolo 46, il cancelliere assegna alla parte interessata un termine per procedere alla sua regolarizzazione. In difetto di detta regolarizzazione alla scadenza del termine impartito, il Tribunale decide se l'inosservanza delle summenzionate prescrizioni comporti l'irricevibilità della domanda per vizio di forma. Le stesse disposizioni si applicano alle osservazioni scritte e alle memorie previste dal presente articolo.

5.  Il Tribunale statuisce mediante sentenza.
L'originale della sentenza di revocazione è allegato all'originale della decisione revocata. A margine di quest'ultima è fatta annotazione della sentenza di revocazione.

6.  Quando un'impugnazione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea e la domanda di revocazione dinanzi al Tribunale sono dirette contro la stessa decisione del Tribunale, quest'ultimo, sentite le parti, può sospendere il procedimento.



SEZIONE SETTIMA

CAUSE RINVIATE DINANZI AL TRIBUNALE A SEGUITO DI ANNULLAMENTO

Articolo 128  Rinvio a seguito di annullamento

Quando il Tribunale dell'Unione europea annulla una sentenza o un'ordinanza del Tribunale e decide di rinviare la causa dinanzi a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 13 dell'allegato I allo statuto, il Tribunale è investito della causa con la sentenza di rinvio.



Articolo 129  Assegnazione della causa rinviata

1.  Il presidente del Tribunale assegna la causa al collegio giudicante che ha pronunciato la decisione annullata o a un altro collegio giudicante, e designa come giudice relatore un giudice diverso da quello incaricato di tale funzione nella causa che ha dato luogo all'impugnazione.

2.  Qualora la decisione annullata sia stata pronunciata da un giudice unico, il presidente del Tribunale assegna la causa a una sezione di tre giudici, della quale non faccia parte tale giudice.



Articolo 130  Procedura di esame della causa rinviata

1.  Entro due mesi dalla notifica della sentenza del Tribunale dell'Unione europea al ricorrente, quest'ultimo può presentare una memoria riguardante i punti in diritto che hanno giustificato l'annullamento e il rinvio.

2.  La memoria del ricorrente o una comunicazione del Tribunale che informi il convenuto che una memoria siffatta non è stata depositata nel termine impartito è notificata a quest'ultimo. Entro il mese successivo a tale notifica, il convenuto può depositare una memoria. Il termine assegnato al convenuto per il deposito di tale memoria non può in nessun caso essere inferiore al termine di due mesi dalla notifica nei suoi confronti della sentenza del Tribunale dell'Unione europea.

3.  Le memorie del ricorrente e del convenuto o una comunicazione del Tribunale che segnali la mancanza di memorie delle due parti o di una di esse sono notificate contemporaneamente all'interveniente. Entro il mese successivo a tale notifica, l'interveniente può depositare una memoria.

4.  In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, quando, dinanzi al Tribunale, la fase scritta del procedimento non si era conclusa al momento della pronuncia della sentenza di rinvio, essa è ripresa nello stato in cui si trovava, in forza delle misure di organizzazione del procedimento che il Tribunale adotta.

5.  Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale può autorizzare il deposito di memorie integrative.

6.  La procedura prosegue in osservanza degli articoli da 36 a 48, da 56 a 85 e da 90 a 114.

7.  Se una memoria prevista dal presente articolo non è conforme a quanto prescritto dall'articolo 45, paragrafo 1, secondo, terzo e quarto comma, dall'articolo 45, paragrafo 2, secondo comma, o dall'articolo 46, il cancelliere assegna alla parte interessata un termine per procedere alla sua regolarizzazione. In difetto di detta regolarizzazione alla scadenza del termine impartito, il Tribunale decide se l'inosservanza delle summenzionate prescrizioni comporti l'irricevibilità della memoria per vizio di forma.

8.  In deroga al paragrafo 6, il Tribunale può decidere, con l'accordo delle parti, di statuire senza udienza.



Articolo 131  Spese a seguito di un rinvio

Il Tribunale statuisce sulle spese relative, da una parte, ai procedimenti instaurati dinanzi ad esso e, dall'altra, al procedimento d'impugnazione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.



TITOLO TERZO

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 132  Norme di esecuzione

Il Tribunale può adottare, con atto separato, norme pratiche di esecuzione del presente regolamento.



Articolo 133  Abrogazione

Il presente regolamento sostituisce il regolamento di procedura del Tribunale del 25 luglio 2007, modificato da ultimo il 18 maggio 2011 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 162, del 22 giugno 2011, pag. 19).



Articolo 134  Pubblicazione ed entrata in vigore del regolamento di procedura

Il presente regolamento, autentico nelle lingue processuali di cui al regolamento di procedura del Tribunale dell'Unione europea, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla sua pubblicazione.
Fatto a Lussemburgo, il 21 maggio 2014
Il cancelliere
W. HAKENBERG
Il presidente
S. VAN RAEPENBUSCH

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