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martedì 22 luglio 2014

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DELIBERA 9 luglio 2014 Provvedimento di blocco e prescrittivo nei confronti degli organi di informazione a tutela dei minori. (Delibera n. 351). (14A05709) (GU n.168 del 22-7-2014)



         GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERA 9 luglio 2014 
Provvedimento di blocco e prescrittivo nei confronti degli organi  di
informazione a tutela dei minori. (Delibera n. 351). (14A05709) 
(GU n.168 del 22-7-2014)

 
 
 
           IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
  Nella riunione odierna,  in  presenza  del  dott.  Antonello  Soro,
presidente, della dott.ssa  Augusta  Iannini,  vicepresidente,  della
dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della  prof.ssa  Licia  Califano,
componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 
  Rilevato che in data odierna, 9  luglio  2014,  diversi  organi  di
informazione hanno diffuso la notizia  relativa  ad  un'ordinanza  di
custodia cautelare disposta nei confronti di un fotografo accusato di
aver compiuto  reati  di  natura  sessuale  ai  danni  di  minorenni,
approfittando  della  sua  attivita'  professionale;   rilevato   che
l'ordinanza   contiene   le   trascrizioni   delle    intercettazioni
telefoniche disposte nell'ambito delle predette indagini,  contenenti
anche le conversazioni tra l'indagato e le vittime; 
  Rilevato che, in particolare, il quotidiano Il Tempo ha  pubblicato
anche ampi stralci  delle  citate  trascrizioni  contenenti  numerosi
particolari relativi agli atti compiuti dall'indagato con le minori; 
  Rilevato che altri organi di informazione, sempre in data  odierna,
hanno diffuso altri particolari  sulla  vicenda,  fornendo  ulteriori
notizie sugli ambienti e sulle scuole frequentate dalle vittime; 
  Considerato  che   l'insieme   delle   informazioni   che   vengono
progressivamente fornite dai mezzi di comunicazione,  tradizionali  e
on line, unitamente ai dati gia' pubblicati,  rendono  via  via  piu'
agevole l'identificazione delle vittime; 
  Visto l'art. 114, comma 6, c.p.p.  che  vieta  la  divulgazione  di
elementi   che   anche   indirettamente    possono    portare    alla
identificazione di minori danneggiati da un reato (cfr. anche art. 13
del D.P.R n. 448/1988); 
  Visto l'art. 734-bis che sanziona penalmente la divulgazione  delle
generalita' o dell'immagine di persona offesa  da  atti  di  violenza
sessuale; 
  Visto l'art. 137 del Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il  quale  dispone  che  in
caso di diffusione o di comunicazione di dati personali per finalita'
giornalistiche restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela
dei  diritti  di  cui  all'art.  2  del  medesimo  Codice  (dignita',
riservatezza, identita' personale e protezione dei dati personali) e,
in  particolare,  il  limite   dell'essenzialita'   dell'informazione
riguardo a fatti di interesse pubblico. 
  Visto l'art.  7  del  citato  codice  di  deontologia  relativo  al
trattamento  dei   dati   personali   nell'esercizio   dell'attivita'
giornalistica, il quale - anche attraverso il richiamo alla Carta  di
Treviso - considera sempre prevalente  il  diritto  del  minore  alla
riservatezza  rispetto  al  diritto   di   cronaca   precludendo   al
giornalista la diffusione  di  dati  idonei  ad  identificare,  anche
indirettamente, minori comunque coinvolti in fatti di cronaca; 
  Rilevato che in presenza di un fatto di interesse pubblico -  quale
risulta essere quello alla base della vicenda - il  giornalista,  nel
diffondere notizie e  informazioni  personali,  e'  dunque  tenuto  a
rispettare il parametro dell'essenzialita' dell'informazione rispetto
alla rilevanza dei fatti riferiti; 
  Considerato che, con  specifico  riferimento  alla  fattispecie  in
esame e in considerazione di una possibile  ulteriore  diffusione  di
notizie relative alla stessa vicenda, la  corretta  applicazione  del
principio dell'essenzialita' dell'informazione impone ai  giornalisti
di effettuare un attento vaglio sulle notizie acquisite, evitando  di
diffondere informazioni idonee, anche indirettamente, ad identificare
le vittime e che potrebbero incidere gravemente sulla loro dignita'; 
  Considerato che, sempre in base alle  predette  disposizioni,  tali
garanzie operano a maggior ragione con riferimento a  minori  vittime
di violenze di natura sessuale e che tali principi  sono  stati  piu'
volte richiamati dall'Autorita' (provvedimenti del 10 marzo e  del  6
aprile 2004, nonche' provvedimenti del 10 luglio e del 2 ottobre 2008
e 16 settembre 2010, rispettivamente in  www.garanteprivacy.it,  doc.
web  nn.  1090071,  1091956,  1536583,  1557470,  1753383),  che   ha
ricordato  come,  anche  quando  la  vittima  non  viene  individuata
nominativamente, la diffusione di altre dettagliate informazioni  che
la riguardano puo' comunque renderla riconoscibile; 
  Considerata la  gravita'  della  vicenda  e  l'urgenza  di  fornire
adeguata tutela alle minori coinvolte  che  rischiano  di  subire  un
nuovo  pregiudizio  a  causa  della  possibile   ulteriore   illecita
diffusione di informazioni che ne consentano l'identificazione; 
  Rilevato, inoltre, che l'articolo pubblicato in data odierna da  Il
Tempo  contiene  ampie  citazioni,  virgolettate,  dell'ordinanza  di
custodia  cautelare  le  quali  possono  configurare   altresi'   una
violazione degli articoli 114 e 329 del codice di procedura penale; 
  Considerato che il Garante ha il compito di vietare anche d'ufficio
il trattamento, in tutto o in parte, o di disporre il blocco dei dati
personali se il trattamento risulta illecito o non corretto o quando,
in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle  modalita'
del trattamento o degli effetti che esso puo' determinare, vi  e'  il
concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per  uno
o piu' interessati (artt. 154, comma 1, lett.  d)  e  143,  comma  1,
lett. c) del Codice); 
  Ritenuta, pertanto, la necessita' di disporre in via d'urgenza,  ai
sensi  delle  predette  disposizioni  e  nei  confronti  di  Societa'
Editrice Il Tempo S.p.a., la misura temporanea  del  blocco  di  ogni
ulteriore diffusione, con qualsiasi mezzo effettuata, degli  articoli
relativi alla vicenda descritta pubblicati, anche on  line,  in  data
odierna contenenti le trascrizioni di intercettazioni  sopra  citate;
ritenuto di disporre il  predetto  blocco  con  effetto  immediato  a
decorrere  dalla  data  di  ricezione  del  presente   provvedimento,
riservandosi ogni altra determinazione  all'esito  della  definizione
dell'istruttoria avviata sul caso; 
  Rilevato che, in caso di inosservanza del blocco  disposto  con  il
presente provvedimento nei confronti di Societa'  Editrice  Il  Tempo
S.p.a., si rendera' applicabile la sanzione penale  di  cui  all'art.
170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa  di  cui  all'art.
162, comma 2-ter, del Codice; 
  Considerato che il Garante ha il compito altresi'  di  prescrivere,
anche d'ufficio, ai titolari del trattamento le misure  necessarie  o
opportune  al  fine  di  rendere   il   trattamento   conforme   alle
disposizioni vigenti (artt. 154, comma 1, lett. c) e  143,  comma  1,
lett. b) del Codice); 
  Ritenuto, pertanto, necessario prescrivere a tutti i  titolari  del
trattamento in ambito giornalistico  -  fermo  restando  il  rispetto
degli articoli 114  e  329  del  codice  di  procedura  penale  -  di
conformare l'utilizzo delle informazioni riguardanti  la  vicenda  di
cronaca in esame alle disposizioni citate nel presente  provvedimento
a garanzia della riservatezza e della dignita' delle minori,  vittime
della vicenda medesima,  e  di  procedere  ad  una  valutazione  piu'
attenta ed approfondita circa l'oggettiva essenzialita' di dettagli e
informazioni   attinenti   ad   aspetti   intimi,   omettendone    la
pubblicazione quando non rispondono ad  un'esigenza  di  giustificata
informazione su vicende di interesse pubblico; 
  Considerato che in caso di inosservanza delle suddette prescrizioni
si rendera' applicabile la sanzione amministrativa  di  cui  all'art.
162, comma 2-ter, del Codice; 
  Ritenuto di disporre l'invio di copia  del  presente  provvedimento
alla competente Procura della Repubblica  e  al  Consiglio  regionale
dell'Ordine dei giornalisti del Lazio per le valutazioni di  relativa
competenza; 
  Vista la documentazione in atti; 
  Viste le osservazioni formulate dal segretario  generale  ai  sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; 
  Relatore la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici; 
 
                   Tutto cio' premesso il Garante: 
 
  a) ai sensi degli artt. 139, comma 5, 154, comma 1, lett. d) e 143,
comma 1, lett. c) del  Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), dispone in via  d'urgenza,
nei  confronti  di  Societa'  Editrice  Il  Tempo  S.p.a.  la  misura
temporanea del blocco di ogni ulteriore  diffusione,  degli  articoli
relativi alla vicenda descritta pubblicati, anche on  line,  in  data
odierna contenenti le trascrizioni di intercettazioni  sopra  citate;
ritenuto di disporre il  predetto  blocco  con  effetto  immediato  a
decorrere  dalla  data  di  ricezione  del  presente   provvedimento,
riservandosi ogni altra determinazione  all'esito  della  definizione
dell'istruttoria avviata sul caso; in caso di  inosservanza  di  tale
divieto si rendera' applicabile la sanzione penale  di  cui  all'art.
170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa  di  cui  all'art.
162, comma 2-ter, del Codice; 
  b) ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett.  c)  e  143,  comma  1,
lett. b) del Codice in materia di protezione  dei  dati  personali  e
fermo restando il rispetto degli articoli 114 e  329  del  codice  di
procedura penale, prescrive a tutti i  titolari  del  trattamento  in
ambito giornalistico  di  conformare  l'utilizzo  delle  informazioni
riguardanti la vicenda di cronaca in esame alle  disposizioni  citate
nel presente provvedimento a  garanzia  della  riservatezza  e  della
dignita' delle minori, vittime della vicenda medesima e di  procedere
ad una valutazione piu' attenta  ed  approfondita  circa  l'oggettiva
essenzialita' di dettagli e informazioni attinenti ad aspetti intimi,
omettendone la pubblicazione quando non rispondono ad un'esigenza  di
giustificata informazione su vicende di interesse pubblico;  in  caso
di inosservanza di  tali  prescrizioni  si  rendera'  applicabile  la
sanzione amministrativa di cui all'art. 162, comma 2-ter, del Codice; 
  c) dispone  l'invio  del  presente  provvedimento  alla  competente
Procura della Repubblica e al  Consiglio  regionale  dell'Ordine  dei
giornalisti del Lazio per le valutazioni di relativa competenza; 
  d) dispone che copia del presente provvedimento  sia  trasmessa  al
Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione  leggi  e  decreti,
per la sua pubblicazione sulla Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice. 
  Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del  d.lgs.  n.  150/2011,
avverso il presente provvedimento puo'  essere  proposta  opposizione
all'autorita'  giudiziaria  ordinaria,  con  ricorso  depositato   al
tribunale ordinario del luogo ove ha la  residenza  il  titolare  del
trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di
comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni  se
il ricorrente risiede all'estero. 
    Roma, 9 luglio 2014 
 
                         Il presidente: Soro 
 
 
                    Il relatore: Bianchi Clerici 
 
 
                    Il segretario generale: Busia 
 

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