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martedì 22 luglio 2014

Dec. 9-7-2014 n. 2014/447/PESC DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2013/354/PESC, sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS). Pubblicata nella G.U.U.E. 10 luglio 2014, n. L 201.



Consiglio
Dec. 9-7-2014 n. 2014/447/PESC
DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2013/354/PESC, sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS).
Pubblicata nella G.U.U.E. 10 luglio 2014, n. L 201.

Dec. 9 luglio 2014, n. 2014/447/PESC   (1).

DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2013/354/PESC, sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS).

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 10 luglio 2014, n. L 201.



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 3 luglio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/354/PESC (2), sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS), che ha prolungato l'EUPOL COPPS a decorrere dal 1° luglio 2013. Tale decisione scade il 30 giugno 2014. L'importo di riferimento finanziario copre il periodo dal 1o luglio 2013 al 30 giugno 2014.

(2) L'EUPOL COPPS dovrebbe essere prorogata per un ulteriore periodo di 12 mesi fino al 30 giugno 2015.

(3) La decisione 2013/354/PESC dovrebbe essere modificata per estendere di conseguenza il periodo coperto dall'importo di riferimento finanziario.

(4) L'EUPOL COPPS sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(2)  Decisione 2013/354/PESC del Consiglio, del 3 luglio 2013, sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (GU L 185 del 4.7.2013, pag. 12).



Articolo 1

La decisione 2013/354/PESC del Consiglio è così modificata:
1)  l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Articolo 2
Mandato
L'EUPOL COPPS contribuisce all'istituzione di un apparato di polizia e giudiziario penale in senso lato efficace e duraturo sotto la direzione palestinese, conforme ai migliori standard internazionali, in cooperazione con i programmi di costruzione istituzionale dell'Unione e altre iniziative internazionali nel più ampio contesto della riforma del settore della sicurezza e della giustizia penale.
A tal fine, l'EUPOL COPPS:
- assiste la polizia civile palestinese (PCP), conformemente alla strategia per il settore della sicurezza, nell'attuazione del piano strategico della PCP fornendo consulenza e sostegno, in particolare, ai funzionari superiori a livello di distretto, comando e ministero,
- assiste, fornendo consulenza e sostegno anche a livello ministeriale, le istituzioni della giustizia penale e l'ordine degli avvocati palestinese nell'attuazione della strategia per il settore della giustizia e dei vari piani istituzionali ivi connessi,
- coordina, agevola e fornisce consulenza, ove opportuno, con riguardo all'assistenza e ai progetti attuati dall'Unione, dagli Stati membri e da Stati terzi in relazione alla PCP e alle istituzioni della giustizia penale e individua e attua propri progetti, in settori pertinenti all'EUPOL COPPS e a sostegno dei suoi obiettivi.»;
2)  all'articolo 11, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il capomissione assicura la protezione delle informazioni classificate dell'UE conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio (*).
(*) Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).»;
3)  è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 11 bis
Disposizioni giuridiche
L'EUPOL COPPS ha la capacità di procurarsi servizi e forniture, stipulare contratti e concludere accordi amministrativi, assumere personale, detenere conti bancari, acquisire beni e disporne nonché liquidare il suo passivo e stare in giudizio, nella misura necessaria per l'attuazione della presente decisione.»;
4)  l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Articolo 12
Disposizioni finanziarie
1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL COPPS per il periodo dal 1o luglio 2013 al 30 giugno 2014 è pari a 9.570.000 EUR.
L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL COPPS per il periodo dal 1o luglio 2014 al 30 giugno 2015 è pari a 9.820.000 EUR.
2. Tutte le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione europea. I cittadini di paesi terzi possono partecipare alle gare d'appalto. Con l'approvazione della Commissione l'EUPOL COPPS può concludere accordi tecnici con gli Stati membri, le parti ospitanti, gli Stati terzi partecipanti e altri attori internazionali per quanto riguarda la fornitura di attrezzature, servizi e locali all'EUPOL COPPS.
3. L'EUPOL COPPS è responsabile dell'esecuzione del proprio bilancio. A tal fine l'EUPOL COPPS firma un accordo con la Commissione.
4. L'EUPOL COPPS è competente per eventuali richieste di indennizzo e gli obblighi derivanti dall'attuazione del mandato a decorrere dal 1o luglio 2014, fatta eccezione per eventuali richieste di indennizzo in relazione a una colpa grave del capomissione, di cui quest'ultimo si assume la responsabilità.
5. L'attuazione delle disposizioni finanziarie lascia impregiudicata la catena di comando di cui agli articoli 4, 5 e 6 e le esigenze operative dell'EUPOL COPPS, comprese la compatibilità delle attrezzature e l'interoperabilità delle sue squadre.
6. Le spese sono ammissibili a decorrere dal 9 luglio 2014.»;
5)  all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, le parole «decisione 2011/292/UE» sono sostituite dalle parole «decisione 2013/488/UE».



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° luglio 2014.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2014
Per il Consiglio
Il presidente
S. GOZI 

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