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martedì 22 luglio 2014

Reg. (CE) 10-7-2014 n. 750/2014 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE recante misure di protezione in relazione alla diarrea epidemica del suino per quanto riguarda le prescrizioni di polizia sanitaria per l'introduzione nell'Unione di animali della specie suina (Testo rilevante ai fini del SEE). Pubblicato nella G.U.U.E. 11 luglio 2014, n. L 203.



Commissione
Reg. (CE) 10-7-2014 n. 750/2014
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE recante misure di protezione in relazione alla diarrea epidemica del suino per quanto riguarda le prescrizioni di polizia sanitaria per l'introduzione nell'Unione di animali della specie suina (Testo rilevante ai fini del SEE).
Pubblicato nella G.U.U.E. 11 luglio 2014, n. L 203.

Reg. (CE) 10 luglio 2014, n. 750/2014   (1) (2).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE recante misure di protezione in relazione alla diarrea epidemica del suino per quanto riguarda le prescrizioni di polizia sanitaria per l'introduzione nell'Unione di animali della specie suina (Testo rilevante ai fini del SEE).

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 11 luglio 2014, n. L 203.

(2)  Il presente regolamento è entrato in vigore il 12 luglio 2014.



LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE , in particolare l'articolo 18, paragrafi 1 e 7,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 91/496/CEE prevede tra l'altro che, qualora una malattia o qualsiasi altro fenomeno atto a costituire una grave minaccia per la salute umana o degli animali si manifesti o si diffonda sul territorio di un paese terzo, o qualora qualsiasi altro motivo grave di polizia sanitaria lo giustifichi, la Commissione, agendo di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, può adottare senza indugio misure nonché stabilire condizioni particolari per gli animali provenienti dal territorio o parte del territorio del paese terzo interessato.

(2) Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (3) stabilisce, tra l'altro, le condizioni di certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione di determinate partite di animali vivi. Esso dispone che le partite di ungulati possano essere introdotte nell'Unione solo se rispettano determinati requisiti e sono corredate dell'idoneo certificato veterinario redatto secondo il pertinente modello di cui alla parte 2 dell'allegato I di tale regolamento.

(3) Le prescrizioni di polizia sanitaria specificate nei modelli di certificati veterinari forniscono garanzie per quanto riguarda le malattie animali che possono compromettere la situazione zoosanitaria dell'Unione. Il rispetto di tali prescrizioni è pertanto essenziale al fine di proteggere l'Unione dalla comparsa di focolai di malattie esotiche.

(4) Da una notifica effettuata dagli Stati Uniti all'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) (4) risulta che nel Nordamerica è emersa una nuova malattia enterica suina da coronavirus causata da alfacoronavirus suini emergenti, tra cui il virus della diarrea epidemica del suino ed un nuovo deltacoronavirus suino. Il Canada ha informato la Commissione circa i risultati positivi dei test atti a rilevare la presenza sia dell'alfa- che del deltacoronavirus effettuati in aziende suinicole canadesi.

(5) La diarrea epidemica del suino causata dagli alfacoronavirus emergenti e il nuovo deltacoronavirus suino possono costituire un rischio per la situazione zoosanitaria nell'Unione. La diarrea epidemica del suino colpisce i suini ed è più evidente nei suinetti, nei quali ha causato un'elevata percentuale di mortalità.

(6) Pertanto è necessario rivedere le prescrizioni di polizia sanitaria per l'ingresso nell'Unione di partite di animali della specie suina provenienti dalle zone in cui la malattia causata da questi virus è presente, al fine di fornire le necessarie garanzie presso l'azienda di origine e di evitare l'introduzione nell'Unione della diarrea epidemica del suino causata da tali virus.

(7) Considerata la necessità di proteggere la salute animale nell'Unione e la grave minaccia connessa all'introduzione nell'Unione di suini vivi destinati all'allevamento e/o alla produzione, la Commissione dovrebbe adottare misure provvisorie di salvaguardia per le partite di tali animali provenienti dai paesi terzi interessati elencati nell'allegato I del presente regolamento. Di conseguenza è opportuno che le partite di tali animali siano accompagnate da un certificato sanitario redatto secondo il modello di cui all'allegato II del presente regolamento, che prevede in particolare specifiche garanzie in materia di diarrea epidemica del suino causata dall'alfacoronavirus emergente e dal nuovo deltacoronavirus suino.

(8) Considerati i gravi rischi per la salute degli animali derivanti da tali partite, le misure di salvaguardia provvisorie dovrebbero entrare in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente regolamento e applicarsi per un periodo di 6 mesi.

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(3)  Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).

(4)  http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=15133



Articolo 1

In deroga all'articolo 3, punto b) e all'allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 206/2010, le partite di suini vivi destinati all'allevamento e/o alla produzione coperte dal modello di certificato veterinario «POR-X» figurante in tale allegato, provenienti dai paesi terzi elencati nell'allegato I del presente regolamento, sono accompagnate da un certificato veterinario conforme al modello di cui all'allegato II del presente regolamento.



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica fino al 12 gennaio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO



Allegato I

CA - Canada

US - Stati Uniti

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