A tutte le amministrazioni pubbliche
di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001
A tutte le amministrazioni pubbliche
di cui all'elenco ISTAT (art. 1,
comma 2, legge n. 196 del 2009)
1. Introduzione.
La presente circolare fornisce indicazioni e chiarimenti relativi
all'applicazione delle disposizioni in materia di limiti alle
retribuzioni e ai trattamenti pensionistici introdotte dalla legge di
stabilita' per il 2014, ad integrazione di quanto gia' precisato, con
riferimento alle precedenti disposizioni in materia, nella circolare
n. 8 del 2012 del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione.
La circolare, in particolare, fa riferimento, oltre che alle nuove
disposizioni della citata legge di stabilita', all'art. 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 23 marzo 2012. Essa richiama altresi' alcune
ulteriori disposizioni relative al contenimento dei trattamenti
economici nel settore pubblico, che continuano a trovare
applicazione.
2. Le precedenti disposizioni in materia di limiti retributivi.
A fini di equita' e di contenimento della spesa nel settore
pubblico, l'art. 23-ter, comma 1, del citato decreto-legge n. 201 del
2011, che detta disposizioni in materia di trattamenti economici,
impone un limite al trattamento economico annuo onnicomprensivo di
chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o
retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo
con le pubbliche amministrazioni, stabilendo come parametro massimo
di riferimento il trattamento economico del primo presidente della
Corte di cassazione. Per l'anno 2014, questo trattamento e' pari a
€ 311.658,53, come indicato dalla nota del Ministero della giustizia
n. 6651 del 23 gennaio 2014.
In attuazione di quanto previsto dal citato art. 23-ter, il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012 ha definito
il livello remunerativo massimo onnicomprensivo annuo degli
emolumenti, prevedendo che, ai fini del raggiungimento del limite,
rilevano gli emolumenti percepiti nell'ambito di rapporti di lavoro
subordinato o autonomo e, quindi, gli stipendi e le altre voci di
trattamento fondamentale, le indennita' e le voci accessorie, nonche'
le eventuali remunerazioni per consulenze, collaborazioni o incarichi
aggiuntivi conferiti da amministrazioni pubbliche, anche diverse da
quelle di appartenenza.
Se il trattamento retributivo onnicomprensivo percepito annualmente
e' superiore al compenso spettante per la carica di primo presidente
della Corte di cassazione, la retribuzione complessiva si riduce al
limite indicato, secondo le modalita' applicative individuate dal
paragrafo 1.3 della circolare n. 8 del 2012.
3. Le disposizioni introdotte dalla legge di stabilita' per il 2014.
3.1. L'ambito di applicazione.
L'art. 1, comma 471, della legge di stabilita' per il 2014
interviene sull'ambito di applicazione dell'art. 23-ter del
decreto-legge n. 201 del 2011, precisandolo. La disposizione
chiarisce che il limite retributivo ivi previsto si applica, a
decorrere dal 1° gennaio 2014, a chiunque riceva, a carico delle
finanze pubbliche, retribuzioni o emolumenti «comunque denominati»,
in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti
con le autorita' indipendenti e con le pubbliche amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Rispetto alla formulazione del citato art. 23-ter, dunque, viene
chiarito che il limite riguarda anche il personale delle autorita'
amministrative indipendenti, nonche' delle amministrazioni diverse da
quelle statali.
Il successivo comma 472 dello stesso art. 1 della legge di
stabilita' per il 2014 chiarisce che sono soggetti al suddetto limite
anche gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione,
direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche di cui al
citato art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Per quanto riguarda le amministrazioni regionali, l'art. 1, comma
475, della legge di stabilita' per il 2014 prevede che le regioni,
nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa,
adeguino i propri ordinamenti alle nuove norme entro sei mesi dalla
loro entrata in vigore, quindi entro il 1° luglio 2014. Nelle more
del suddetto adeguamento, alle amministrazioni regionali continua ad
applicarsi la disciplina generale dei limiti retributivi in virtu'
della loro inclusione nell'elenco di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, al quale fa riferimento il
suddetto art. 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011.
L'estensione dell'ambito di applicazione riguarda l'intero art.
23-ter del citato decreto-legge e, quindi, anche la normativa
limitativa dei trattamenti nel caso di incarichi per l'esercizio di
funzioni direttive, dirigenziali o equiparate presso ministeri, enti
pubblici nazionali e autorita' amministrative indipendenti, contenuta
nel comma 2 dell'articolo in questione.
Rimane fermo quanto specificamente previsto all'art. 7 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012 per i
presidenti e i componenti delle autorita' amministrative indipendenti
ivi menzionate, salva l'applicazione anche nei confronti di questi
soggetti del tetto e del vincolo posto dal comma 2 del citato art.
23-ter.
Fermo restando quanto precisato nel paragrafo 3.3 della presente
circolare in relazione alle amministrazioni incluse nell'elenco
ISTAT, per le societa' controllate dalle pubbliche amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 si
applicano le disposizioni di cui all'art. 23-bis del medesimo
decreto-legge n. 201 del 2011. Per tutte le altre societa'
partecipate dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali, si
segnala alle pubbliche amministrazioni l'opportunita' di esercitare i
propri poteri di azionista in modo da estendere alle suddette
societa' gli stessi principi.
3.2. Le prestazioni occasionali.
L'art. 1, comma 473, della legge di stabilita' per il 2014
stabilisce che, ai fini dell'applicazione della disciplina di cui ai
commi 471 e 472, sono computate in modo cumulativo le somme comunque
erogate all'interessato a carico di uno o piu' organismi o
amministrazioni «fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni
occasionali». E' bene ricordare, al riguardo, che, ai sensi dell'art.
61, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per
prestazioni occasionali si intendono i rapporti di durata complessiva
non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo
stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito
nel medesimo anno solare sia superiore a 5.000 euro. Di conseguenza,
ove lo stesso organismo o amministrazione eroghi allo stesso
soggetto, nello stesso anno solare, compensi per rapporti di durata
complessivamente superiore a trenta giorni, ovvero compensi superiori
a 5.000 euro, i relativi importi sono computati ai fini
dell'applicazione della suddetta disciplina.
3.3. I redditi pensionistici.
Per i soggetti gia' titolari di trattamenti pensionistici erogati
da gestioni previdenziali pubbliche, l'art. 1, comma 489, della legge
di stabilita' per il 2014 prevede, ai fini del raggiungimento del
limite di cui al citato art. 23-ter del decreto-legge n. 201 del
2011, la concorrenza di tali trattamenti con i trattamenti economici
onnicomprensivi erogati dalle amministrazioni comprese nell'elenco
ISTAT di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Poiche' questo elenco e' piu' ampio di quello di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'ambito soggettivo
di applicazione della disposizione e' piu' esteso di quello del primo
comma del citato art. 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011 e dei
commi 471 e 472 precedentemente esaminati. Si segnala, in
particolare, che vi rientrano anche soggetti ai quali, ad altri fini,
l'ordinamento giuridico attribuisce natura privata, come alcuni di
quelli che, nel suddetto elenco ISTAT, sono inclusi tra gli enti
produttori di servizi economici, tra gli enti a struttura associativa
e tra le altre amministrazioni locali.
Per gli organi costituzionali, la legge prevede che essi applichino
i principi di cui al citato comma 489 nel rispetto dei propri
ordinamenti.
Ai fini dell'applicazione della disposizione in esame, per
trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche
devono intendersi tutte le pensioni erogate nell'ambito di gestioni
previdenziali obbligatorie, rimanendo pertanto escluse solo le forme
di previdenza complementare e integrativa; nella definizione di
trattamento pensionistico sono compresi anche i vitalizi, quali
quelli derivanti da funzioni pubbliche elettive. Per trattamento
economico onnicomprensivo, che si cumula con il trattamento
pensionistico, devono intendersi gli stipendi e le altre voci di
trattamento fondamentale, le indennita' e le voci accessorie, nonche'
le eventuali remunerazioni per consulenze, incarichi o collaborazioni
a qualsiasi titolo conferiti a carico di uno o piu' organismi o
amministrazioni comprese nel suddetto elenco ISTAT.
Ai fini della verifica del raggiungimento del limite, le
amministrazioni devono operare secondo il criterio di competenza per
i trattamenti economici, verificando quanto dovuto al dipendente
complessivamente in ragione d'anno, sia a titolo di trattamento per
rapporto di lavoro subordinato, sia a titolo di corrispettivo per
collaborazioni autonome e per incarichi (secondo quanto indicato
nella circolare n. 8 del 2012), e secondo il criterio della cassa per
i trattamenti pensionistici.
Come gia' precisato nella circolare n. 8 del 2012, la retribuzione
di risultato per il personale dirigenziale ed altri analoghi
emolumenti, la cui corresponsione e' subordinata alla verifica
successiva del raggiungimento degli obiettivi assegnati nell'anno
precedente, seguono il criterio della cassa. Per esempio, sono
assoggettati al regime limitativo dell'anno 2014 i trattamenti
retributivi di risultato erogati nell'anno stesso pur se riferiti
all'attivita' svolta nell'anno 2013. Per l'anno in corso, quindi,
tali trattamenti si cumulano con i trattamenti di competenza del
medesimo anno ai fini del raggiungimento del tetto.
Qualora concorrano trattamenti pensionistici e altri trattamenti
economici, nel caso di superamento del limite, la riduzione dovra'
essere operata dall'amministrazione che eroga il trattamento
economico e non da quella che gestisce il trattamento previdenziale.
In presenza di una pluralita' di incarichi e connessi trattamenti
economici, che si cumulano al trattamento pensionistico,
l'amministrazione che assume o che conferisce l'incarico prevalente
in termini economici dovra' agire come soggetto di coordinamento nei
confronti delle altre amministrazioni coinvolte, operare la riduzione
e curare le necessarie comunicazioni alle altre amministrazioni
coinvolte, anche ai fini delle eventuali ulteriori riduzioni.
A tal fine, all'atto dell'assunzione o del conferimento
dell'incarico, ciascuna amministrazione avra' cura di far
sottoscrivere all'interessato una dichiarazione che indichi
l'eventuale trattamento pensionistico in godimento, al netto
dell'eventuale decurtazione per il contributo di solidarieta' di cui
all'art. 1, comma 486, della legge di stabilita' per il 2014,
specificandone l'importo annuo e il tipo, nonche' gli altri
trattamenti economici in godimento, rientranti nell'ambito di
applicazione della disciplina in esame. Sulla base della suddetta
dichiarazione, ove riscontri il superamento del limite,
l'amministrazione procedera' come sopra indicato o segnalera' il
superamento all'amministrazione che assume o che conferisce
l'incarico prevalente in termini economici. In assenza di tale
dichiarazione, l'incarico non potra' essere perfezionato. Per gli
incarichi eventualmente gia' conferiti o rinnovati a partire dal 1°
gennaio 2014 (data di entrata in vigore della legge di stabilita'),
la suddetta dichiarazione sara' raccolta dall'amministrazione con
immediatezza.
Se il trattamento pensionistico interviene in costanza di rapporto
al quale si riferisce il trattamento economico, l'interessato dovra'
comunicarlo tempestivamente all'amministrazione. A tale scopo, la
suddetta dichiarazione, sottoscritta all'atto dell'assunzione o del
conferimento dell'incarico, dovra' contenere un impegno in tal senso.
Allo scopo di garantire il rispetto del limite previsto dalla
normativa, l'amministrazione avra' cura di operare verifiche con gli
enti previdenziali sulle dichiarazioni ricevute dagli interessati, in
percentuale congrua rispetto al numero di soggetti ai quali eroga
trattamenti economici. Le verifiche riguarderanno sia i soggetti che
hanno dichiarato di avere trattamenti pensionistici, sia i soggetti
che non lo hanno dichiarato. Allo stesso scopo, l'amministrazione
potra' verificare la corrispondenza dei dati relativi agli eventuali
ulteriori incarichi del soggetto beneficiario con quelli pubblicati
sui siti istituzionali delle amministrazioni che li hanno conferiti,
ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e
prendere contatto con il Dipartimento della funzione pubblica per
eventuali riscontri con le informazioni contenute nella banca dati
PERlaPA mediante i dati identificativi dei soggetti interessati.
3.4. Il versamento delle somme non corrisposte.
Pare opportuno ricordare che, in base a quanto previsto dall'art.
1, comma 474, della legge di stabilita' per il 2014, le
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
n. 165 del 2001 dovranno versare annualmente le somme rivenienti
dall'applicazione dell'art. 1, commi 472 e 473, al Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato. Le altre amministrazioni, non
tenute al versamento obbligatorio al Fondo, potranno acquisire le
somme per migliorare i saldi dei propri bilanci, secondo quanto
stabilito dalla stessa legge di stabilita'.
4. Ulteriori disposizioni rilevanti in materia di trattamenti
economici.
L'intervento normativo contenuto nella legge di stabilita' per il
2014 si pone in linea di continuita' con precedenti disposizioni in
materia di contenimento dei trattamenti economici nel settore
pubblico. Tra queste rientrano, in particolare, quelle prevista dalla
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 3, commi 44 e seguenti), dal
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (art. 1) e dal gia' citato
decreto-legge n. 201 del 2011 (articoli 23-bis e 23-ter).
A tali interventi si aggiunge il decreto del Presidente della
Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, con il quale e' stata prorogata
sino al 31 dicembre 2014 l'efficacia delle misure limitative di cui
al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (art. 9). Tali
norme riguardano, in particolare, la c.d. cristallizzazione dei
trattamenti economici (art. 9, commi 1 e 2, nella parte vigente a
seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012),
nonche' i fondi per il trattamento accessorio (art. 9, comma 2-bis),
il blocco dei rinnovi contrattuali per gli aspetti economici, il
blocco degli automatismi retributivi e della progressione automatica
degli stipendi, la valenza a fini esclusivamente giuridici delle
progressioni di carriera (art. 9, comma 21). Con il medesimo decreto
del Presidente della Repubblica, infine, sono state introdotte
limitazioni, a valere anche per il 2014, agli incrementi
dell'indennita' di vacanza contrattuale (art. 1, comma 1, lettera d).
Sulla disciplina dell'indennita' e' altresi' intervenuta la legge di
stabilita' per il 2014 (art. 1, comma 452), ponendo ulteriori vincoli
per il triennio 2015-2017.
Per quanto riguarda i soggetti titolari di trattamento
pensionistico, interessati dall'art. 1, comma 489, della legge di
stabilita', e' utile ricordare le preclusioni al conferimento di
incarichi nei confronti di soggetti collocati in quiescenza o
dimissionari, derivanti dall'art. 25 della legge 23 dicembre 1994, n.
724, dall'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
dall'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Infine, come ricordato nel paragrafo 3.1, alle societa' controllate
dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001 si applicano le disposizioni di
cui al citato art. 23-bis del citato decreto-legge n. 201 del 2011.
Roma, 18 marzo 2014
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia
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