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martedì 22 luglio 2014

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA CIRCOLARE 18 marzo 2014, n. 3/2014 Nuove disposizioni in materia di limiti alle retribuzioni e ai trattamenti pensionistici - Articolo 1, commi 471 ss., della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' per il 2014). (14A05676) (GU n.168 del 22-7-2014)



         PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 18 marzo 2014, n. 3/2014 
Nuove disposizioni in  materia  di  limiti  alle  retribuzioni  e  ai
trattamenti pensionistici - Articolo 1, commi 471 ss., della legge 27
dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' per il 2014). (14A05676) 
(GU n.168 del 22-7-2014)

 
 Vigente al: 22-7-2014  
 
 
 
                                A tutte le amministrazioni  pubbliche
                                di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del
                                decreto legislativo n. 165 del 2001 
                                A tutte le amministrazioni  pubbliche
                                di  cui  all'elenco  ISTAT  (art.  1,
                                comma 2, legge n. 196 del 2009) 
 
 
1. Introduzione. 
  La presente circolare fornisce indicazioni e  chiarimenti  relativi
all'applicazione  delle  disposizioni  in  materia  di  limiti   alle
retribuzioni e ai trattamenti pensionistici introdotte dalla legge di
stabilita' per il 2014, ad integrazione di quanto gia' precisato, con
riferimento alle precedenti disposizioni in materia, nella  circolare
n. 8 del 2012 del Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione. 
  La circolare, in particolare, fa riferimento, oltre che alle  nuove
disposizioni della citata legge di stabilita',  all'art.  23-ter  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 23 marzo 2012. Essa richiama  altresi'  alcune
ulteriori  disposizioni  relative  al  contenimento  dei  trattamenti
economici  nel   settore   pubblico,   che   continuano   a   trovare
applicazione. 
2. Le precedenti disposizioni in materia di limiti retributivi. 
  A fini di  equita'  e  di  contenimento  della  spesa  nel  settore
pubblico, l'art. 23-ter, comma 1, del citato decreto-legge n. 201 del
2011, che detta disposizioni in  materia  di  trattamenti  economici,
impone un limite al trattamento economico  annuo  onnicomprensivo  di
chiunque  riceva  a  carico  delle  finanze  pubbliche  emolumenti  o
retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o  autonomo
con le pubbliche amministrazioni, stabilendo come  parametro  massimo
di riferimento il trattamento economico del  primo  presidente  della
Corte di cassazione. Per l'anno 2014, questo trattamento  e'  pari  a
€ 311.658,53, come indicato dalla nota del Ministero della  giustizia
n. 6651 del 23 gennaio 2014. 
  In attuazione di quanto previsto dal citato art. 23-ter, il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012  ha  definito
il  livello  remunerativo   massimo   onnicomprensivo   annuo   degli
emolumenti, prevedendo che, ai fini del  raggiungimento  del  limite,
rilevano gli emolumenti percepiti nell'ambito di rapporti  di  lavoro
subordinato o autonomo e, quindi, gli stipendi e  le  altre  voci  di
trattamento fondamentale, le indennita' e le voci accessorie, nonche'
le eventuali remunerazioni per consulenze, collaborazioni o incarichi
aggiuntivi conferiti da amministrazioni pubbliche, anche  diverse  da
quelle di appartenenza. 
  Se il trattamento retributivo onnicomprensivo percepito annualmente
e' superiore al compenso spettante per la carica di primo  presidente
della Corte di cassazione, la retribuzione complessiva si  riduce  al
limite indicato, secondo le  modalita'  applicative  individuate  dal
paragrafo 1.3 della circolare n. 8 del 2012. 
3. Le disposizioni introdotte dalla legge di stabilita' per il 2014. 
3.1. L'ambito di applicazione. 
  L'art. 1,  comma  471,  della  legge  di  stabilita'  per  il  2014
interviene  sull'ambito  di   applicazione   dell'art.   23-ter   del
decreto-legge  n.  201  del  2011,  precisandolo.   La   disposizione
chiarisce che il  limite  retributivo  ivi  previsto  si  applica,  a
decorrere dal 1° gennaio 2014, a  chiunque  riceva,  a  carico  delle
finanze pubbliche, retribuzioni o emolumenti  «comunque  denominati»,
in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti
con le autorita' indipendenti e con le pubbliche  amministrazioni  di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165. Rispetto alla formulazione del citato art. 23-ter, dunque, viene
chiarito che il limite riguarda anche il  personale  delle  autorita'
amministrative indipendenti, nonche' delle amministrazioni diverse da
quelle statali. 
  Il successivo  comma  472  dello  stesso  art.  1  della  legge  di
stabilita' per il 2014 chiarisce che sono soggetti al suddetto limite
anche gli emolumenti dei componenti degli organi di  amministrazione,
direzione e controllo  delle  amministrazioni  pubbliche  di  cui  al
citato art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
  Per quanto riguarda le amministrazioni regionali, l'art.  1,  comma
475, della legge di stabilita' per il 2014 prevede  che  le  regioni,
nell'ambito  della  propria  autonomia  statutaria   e   legislativa,
adeguino i propri ordinamenti alle nuove norme entro sei  mesi  dalla
loro entrata in vigore, quindi entro il 1° luglio  2014.  Nelle  more
del suddetto adeguamento, alle amministrazioni regionali continua  ad
applicarsi la disciplina generale dei limiti  retributivi  in  virtu'
della loro inclusione nell'elenco di cui all'art.  1,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 165 del  2001,  al  quale  fa  riferimento  il
suddetto art. 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011. 
  L'estensione dell'ambito di  applicazione  riguarda  l'intero  art.
23-ter  del  citato  decreto-legge  e,  quindi,  anche  la  normativa
limitativa dei trattamenti nel caso di incarichi per  l'esercizio  di
funzioni direttive, dirigenziali o equiparate presso ministeri,  enti
pubblici nazionali e autorita' amministrative indipendenti, contenuta
nel comma 2 dell'articolo in questione. 
  Rimane fermo quanto specificamente previsto all'art. 7 del  decreto
del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  23  marzo  2012  per  i
presidenti e i componenti delle autorita' amministrative indipendenti
ivi menzionate, salva l'applicazione anche nei  confronti  di  questi
soggetti del tetto e del vincolo posto dal comma 2  del  citato  art.
23-ter. 
  Fermo restando quanto precisato nel paragrafo  3.3  della  presente
circolare  in  relazione  alle  amministrazioni  incluse  nell'elenco
ISTAT, per le societa' controllate dalle pubbliche amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del  2001  si
applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art.  23-bis  del  medesimo
decreto-legge  n.  201  del  2011.  Per  tutte  le   altre   societa'
partecipate dalle pubbliche amministrazioni  centrali  e  locali,  si
segnala alle pubbliche amministrazioni l'opportunita' di esercitare i
propri poteri  di  azionista  in  modo  da  estendere  alle  suddette
societa' gli stessi principi. 
3.2. Le prestazioni occasionali. 
  L'art. 1,  comma  473,  della  legge  di  stabilita'  per  il  2014
stabilisce che, ai fini dell'applicazione della disciplina di cui  ai
commi 471 e 472, sono computate in modo cumulativo le somme  comunque
erogate  all'interessato  a  carico  di  uno  o  piu'   organismi   o
amministrazioni «fatti salvi i  compensi  percepiti  per  prestazioni
occasionali». E' bene ricordare, al riguardo, che, ai sensi dell'art.
61, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276,  per
prestazioni occasionali si intendono i rapporti di durata complessiva
non superiore a trenta giorni  nel  corso  dell'anno  solare  con  lo
stesso committente, salvo che il compenso complessivamente  percepito
nel medesimo anno solare sia superiore a 5.000 euro. Di  conseguenza,
ove  lo  stesso  organismo  o  amministrazione  eroghi  allo   stesso
soggetto, nello stesso anno solare, compensi per rapporti  di  durata
complessivamente superiore a trenta giorni, ovvero compensi superiori
a  5.000  euro,  i  relativi   importi   sono   computati   ai   fini
dell'applicazione della suddetta disciplina. 
3.3. I redditi pensionistici. 
  Per i soggetti gia' titolari di trattamenti  pensionistici  erogati
da gestioni previdenziali pubbliche, l'art. 1, comma 489, della legge
di stabilita' per il 2014 prevede, ai  fini  del  raggiungimento  del
limite di cui al citato art. 23-ter  del  decreto-legge  n.  201  del
2011, la concorrenza di tali trattamenti con i trattamenti  economici
onnicomprensivi erogati dalle  amministrazioni  comprese  nell'elenco
ISTAT di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31  dicembre  2009,  n.
196. Poiche' questo elenco e' piu' ampio di quello di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'ambito soggettivo
di applicazione della disposizione e' piu' esteso di quello del primo
comma del citato art. 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011 e  dei
commi  471  e  472  precedentemente   esaminati.   Si   segnala,   in
particolare, che vi rientrano anche soggetti ai quali, ad altri fini,
l'ordinamento giuridico attribuisce natura privata,  come  alcuni  di
quelli che, nel suddetto elenco ISTAT,  sono  inclusi  tra  gli  enti
produttori di servizi economici, tra gli enti a struttura associativa
e tra le altre amministrazioni locali. 
  Per gli organi costituzionali, la legge prevede che essi applichino
i principi di cui  al  citato  comma  489  nel  rispetto  dei  propri
ordinamenti. 
  Ai  fini  dell'applicazione  della  disposizione  in   esame,   per
trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche
devono intendersi tutte le pensioni erogate nell'ambito  di  gestioni
previdenziali obbligatorie, rimanendo pertanto escluse solo le  forme
di previdenza  complementare  e  integrativa;  nella  definizione  di
trattamento pensionistico  sono  compresi  anche  i  vitalizi,  quali
quelli derivanti da  funzioni  pubbliche  elettive.  Per  trattamento
economico  onnicomprensivo,  che  si  cumula   con   il   trattamento
pensionistico, devono intendersi gli stipendi  e  le  altre  voci  di
trattamento fondamentale, le indennita' e le voci accessorie, nonche'
le eventuali remunerazioni per consulenze, incarichi o collaborazioni
a qualsiasi titolo conferiti a carico  di  uno  o  piu'  organismi  o
amministrazioni comprese nel suddetto elenco ISTAT. 
  Ai  fini  della  verifica  del  raggiungimento   del   limite,   le
amministrazioni devono operare secondo il criterio di competenza  per
i trattamenti economici,  verificando  quanto  dovuto  al  dipendente
complessivamente in ragione d'anno, sia a titolo di  trattamento  per
rapporto di lavoro subordinato, sia a  titolo  di  corrispettivo  per
collaborazioni autonome e  per  incarichi  (secondo  quanto  indicato
nella circolare n. 8 del 2012), e secondo il criterio della cassa per
i trattamenti pensionistici. 
  Come gia' precisato nella circolare n. 8 del 2012, la  retribuzione
di  risultato  per  il  personale  dirigenziale  ed  altri   analoghi
emolumenti,  la  cui  corresponsione  e'  subordinata  alla  verifica
successiva del raggiungimento  degli  obiettivi  assegnati  nell'anno
precedente, seguono  il  criterio  della  cassa.  Per  esempio,  sono
assoggettati  al  regime  limitativo  dell'anno  2014  i  trattamenti
retributivi di risultato erogati nell'anno  stesso  pur  se  riferiti
all'attivita' svolta nell'anno 2013. Per  l'anno  in  corso,  quindi,
tali trattamenti si cumulano con  i  trattamenti  di  competenza  del
medesimo anno ai fini del raggiungimento del tetto. 
  Qualora concorrano trattamenti pensionistici  e  altri  trattamenti
economici, nel caso di superamento del limite,  la  riduzione  dovra'
essere  operata  dall'amministrazione  che   eroga   il   trattamento
economico e non da quella che gestisce il trattamento  previdenziale.
In presenza di una pluralita' di  incarichi  e  connessi  trattamenti
economici,   che   si   cumulano   al   trattamento    pensionistico,
l'amministrazione che assume o che conferisce  l'incarico  prevalente
in termini economici dovra' agire come soggetto di coordinamento  nei
confronti delle altre amministrazioni coinvolte, operare la riduzione
e curare  le  necessarie  comunicazioni  alle  altre  amministrazioni
coinvolte, anche ai fini delle eventuali ulteriori riduzioni. 
  A  tal  fine,   all'atto   dell'assunzione   o   del   conferimento
dell'incarico,   ciascuna   amministrazione   avra'   cura   di   far
sottoscrivere   all'interessato   una   dichiarazione   che   indichi
l'eventuale  trattamento  pensionistico  in   godimento,   al   netto
dell'eventuale decurtazione per il contributo di solidarieta' di  cui
all'art. 1, comma  486,  della  legge  di  stabilita'  per  il  2014,
specificandone  l'importo  annuo  e  il  tipo,  nonche'   gli   altri
trattamenti  economici  in  godimento,  rientranti   nell'ambito   di
applicazione della disciplina in esame.  Sulla  base  della  suddetta
dichiarazione,   ove   riscontri   il   superamento    del    limite,
l'amministrazione procedera' come  sopra  indicato  o  segnalera'  il
superamento  all'amministrazione  che   assume   o   che   conferisce
l'incarico prevalente  in  termini  economici.  In  assenza  di  tale
dichiarazione, l'incarico non potra'  essere  perfezionato.  Per  gli
incarichi eventualmente gia' conferiti o rinnovati a partire  dal  1°
gennaio 2014 (data di entrata in vigore della legge  di  stabilita'),
la suddetta dichiarazione  sara'  raccolta  dall'amministrazione  con
immediatezza. 
  Se il trattamento pensionistico interviene in costanza di  rapporto
al quale si riferisce il trattamento economico, l'interessato  dovra'
comunicarlo tempestivamente all'amministrazione.  A  tale  scopo,  la
suddetta dichiarazione, sottoscritta all'atto dell'assunzione  o  del
conferimento dell'incarico, dovra' contenere un impegno in tal senso. 
  Allo scopo di garantire  il  rispetto  del  limite  previsto  dalla
normativa, l'amministrazione avra' cura di operare verifiche con  gli
enti previdenziali sulle dichiarazioni ricevute dagli interessati, in
percentuale congrua rispetto al numero di  soggetti  ai  quali  eroga
trattamenti economici. Le verifiche riguarderanno sia i soggetti  che
hanno dichiarato di avere trattamenti pensionistici, sia  i  soggetti
che non lo hanno dichiarato.  Allo  stesso  scopo,  l'amministrazione
potra' verificare la corrispondenza dei dati relativi agli  eventuali
ulteriori incarichi del soggetto beneficiario con  quelli  pubblicati
sui siti istituzionali delle amministrazioni che li hanno  conferiti,
ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e
prendere contatto con il Dipartimento  della  funzione  pubblica  per
eventuali riscontri con le informazioni contenute  nella  banca  dati
PERlaPA mediante i dati identificativi dei soggetti interessati. 
3.4. Il versamento delle somme non corrisposte. 
  Pare opportuno ricordare che, in base a quanto  previsto  dall'art.
1,  comma  474,  della  legge  di  stabilita'   per   il   2014,   le
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
n. 165 del 2001 dovranno  versare  annualmente  le  somme  rivenienti
dall'applicazione  dell'art.  1,  commi  472  e  473,  al  Fondo  per
l'ammortamento dei titoli di Stato.  Le  altre  amministrazioni,  non
tenute al versamento obbligatorio al  Fondo,  potranno  acquisire  le
somme per migliorare i  saldi  dei  propri  bilanci,  secondo  quanto
stabilito dalla stessa legge di stabilita'. 
4. Ulteriori  disposizioni  rilevanti  in  materia   di   trattamenti
  economici. 
  L'intervento normativo contenuto nella legge di stabilita'  per  il
2014 si pone in linea di continuita' con precedenti  disposizioni  in
materia  di  contenimento  dei  trattamenti  economici  nel   settore
pubblico. Tra queste rientrano, in particolare, quelle prevista dalla
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 3, commi  44  e  seguenti),  dal
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111  (art.  1)  e  dal  gia'  citato
decreto-legge n. 201 del 2011 (articoli 23-bis e 23-ter). 
  A tali interventi si  aggiunge  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, con il quale e' stata  prorogata
sino al 31 dicembre 2014 l'efficacia delle misure limitative  di  cui
al  decreto-legge  31   maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122  (art.  9).  Tali
norme riguardano,  in  particolare,  la  c.d.  cristallizzazione  dei
trattamenti economici (art. 9, commi 1 e 2,  nella  parte  vigente  a
seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 223  del  2012),
nonche' i fondi per il trattamento accessorio (art. 9, comma  2-bis),
il blocco dei rinnovi contrattuali  per  gli  aspetti  economici,  il
blocco degli automatismi retributivi e della progressione  automatica
degli stipendi, la valenza  a  fini  esclusivamente  giuridici  delle
progressioni di carriera (art. 9, comma 21). Con il medesimo  decreto
del  Presidente  della  Repubblica,  infine,  sono  state  introdotte
limitazioni,  a  valere  anche   per   il   2014,   agli   incrementi
dell'indennita' di vacanza contrattuale (art. 1, comma 1, lettera d).
Sulla disciplina dell'indennita' e' altresi' intervenuta la legge  di
stabilita' per il 2014 (art. 1, comma 452), ponendo ulteriori vincoli
per il triennio 2015-2017. 
  Per  quanto   riguarda   i   soggetti   titolari   di   trattamento
pensionistico, interessati dall'art. 1, comma  489,  della  legge  di
stabilita', e' utile ricordare  le  preclusioni  al  conferimento  di
incarichi  nei  confronti  di  soggetti  collocati  in  quiescenza  o
dimissionari, derivanti dall'art. 25 della legge 23 dicembre 1994, n.
724, dall'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  e
dall'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
  Infine, come ricordato nel paragrafo 3.1, alle societa' controllate
dalle pubbliche amministrazioni di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 165 del 2001 si applicano le  disposizioni  di
cui al citato art. 23-bis del citato decreto-legge n. 201 del 2011. 
    Roma, 18 marzo 2014 
 
                                   Il Ministro per la semplificazione 
                                      e la pubblica amministrazione   
                                                  Madia               
 

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