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venerdì 11 luglio 2014

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 1 luglio 2014 Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attivita' di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m². (14A05209) (GU n.159 del 11-7-2014)



         MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 1 luglio 2014 
Regola  tecnica  di  prevenzione  incendi   per   la   progettazione,
costruzione ed esercizio delle attivita' di demolizioni di veicoli  e
simili, con relativi depositi, di superficie  superiore  a  3000  m².
(14A05209) 
(GU n.159 del 11-7-2014)

 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro»  e
successive modificazioni; 
  Visto il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio  del  9
marzo  2011,  n.  305,  che  fissa  condizioni  armonizzate  per   la
commercializzazione dei prodotti  da  costruzione  e  che  abroga  la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151 e successive modificazioni, concernente  il  Regolamento  recante
«Semplificazione della  disciplina  dei  procedimenti  relativi  alla
prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del  10  marzo  1998,
pubblicato nel supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana  n.  81  del  7  aprile  1998,  recante  «Criteri
generali di sicurezza antincendio e per  la  gestione  dell'emergenza
nei luoghi di lavoro»; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  16  febbraio  2007,
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante «Classificazione
di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi  di  opere
da costruzione»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007, pubblicato
nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante «Prestazioni di  resistenza
al fuoco delle costruzioni nelle attivita' soggette al controllo  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  9   maggio   2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  117
del   22   maggio   2007,   recante   «Direttive   per   l'attuazione
dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  del  7  agosto  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  201
del 29 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalita'  di
presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione
incendi e alla documentazione da  allegare,  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto  2011,
n. 151»; 
  Visto il decreto  del  Ministero  dell'interno  20  dicembre  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  3
del 4 gennaio 2013, recante «Regola tecnica  di  prevenzione  incendi
per gli impianti di protezione attiva  contro  l'incendio  installati
nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi»; 
  Ravvisata la  necessita'  di  emanare  specifiche  disposizioni  di
prevenzione incendi per le attivita'  di  demolizioni  di  veicoli  e
simili con relativi depositi di superficie superiore a 3000 m²; 
  Sentito il Comitato Centrale Tecnico-Scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.
139; 
  Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva  n.
98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano  per
la  progettazione,  la  costruzioneel'esercizio  delle  attivita'  di
demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie
superiore a 3000 m², cosi' come definiti nella regola tecnica di  cui
all'art. 3. 
                               Art. 2 
 
 
                              Obiettivi 
 
  1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di  raggiungere  i
primari obiettivi  di  sicurezza  relativi  alla  salvaguardia  delle
persone e alla tutela dei  beni  contro  i  rischi  di  incendio,  le
attivita' di cui all'art. 1 del presente decreto, sono  realizzate  e
gestite in modo da: 
    a) minimizzare le cause di incendio; 
    b) garantire la stabilita' delle strutture portanti  al  fine  di
assicurare il soccorso agli occupanti; 
    c) limitare la  produzione  e  la  propagazione  di  un  incendio
all'interno dei locali o edifici; 
    d) limitare la propagazione di un incendio  ad  edifici,  localio
aree limitrofe; 
    e) assicurare la possibilita' che gli occupanti lascino i locali,
gli edifici e le aree indenni o che  gli  stessi  siano  soccorsi  in
altro modo; 
    f) garantire la  possibilita'  per  le  squadre  di  soccorso  di
operare in condizioni di sicurezza. 
                               Art. 3 
 
 
                        Disposizioni tecniche 
 
  1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, e'
approvata  laregola  tecnica  di  prevenzione  incendi  allegata   al
presente decreto. 
                               Art. 4 
 
 
              Applicazione delle disposizioni tecniche 
 
  1. Le disposizioni riportate nel titolo  I,  capo  I  della  regola
tecnica allegata al presente decreto, si applicanoalle  attivita'  di
demolizione veicoli di cui all'art. 1 di  nuova  realizzazione  ed  a
quelle esistenti nel caso siano oggetto di interventi comportanti  la
loro completa ristrutturazione. 
  2. Se gli interventi effettuati su attivita'  esistenti  comportano
la  sostituzione  o  modifica  di  impianti  di   protezione   attiva
antincendio, la modifica parziale del sistema  di  vie  di  uscita  o
ampliamenti e realizzazioni di nuove strutture,  le  disposizioni  di
cui al titolo I, capo I, della regola tecnica  allegata  al  presente
decreto, si applicano solo agli impianti ed alle parti dell'attivita'
oggetto di intervento di modifica ovvero di ampliamento. Se l'aumento
di superficie da destinare ad attivita' di demolizione autoveicoli e'
superiore al 50% di quella esistente, fermi restando gli  adeguamenti
sopra prescritti, gli impianti di protezione attiva antincendio  sono
adeguati, per l'intera attivita', alle disposizioni stabilite per  le
nuove attivita'. 
  3. Per gli interventi di cui al comma 2, in  alternativa  a  quanto
ivi previsto, si possono adottare le disposizioni di cui al titolo II
della  regola  tecnica  allegata  al  presente   decreto,   applicate
all'intera attivita'. 
  4. Le attivita' di cui all'art. 1, esistenti alla data  di  entrata
in vigore del  presente  decreto,  sono  adeguate  alle  disposizioni
riportate nel titolo I, capo II  della  regola  tecnica  allegata  al
presente decreto o, in  alternativa,  alle  disposizioni  di  cui  al
titolo II, della medesima regola tecnica, secondo le disposizioni  di
cui all'art. 6, salvo nei seguenti casi: 
    a) siano in possesso di atti  abilitativi  riguardanti  anche  la
sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati  dalle
competenti  autorita',  cosi'  come   previsto   dall'art.   38   del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni urgenti per il
rilancio dell'economia; 
    b)  siano  stati  pianificati  o  siano  in   corso   lavori   di
realizzazione, modifica, adeguamento, ristrutturazione o  ampliamento
sulla  base  di  un  progetto  approvato   dal   competente   Comando
provinciale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art.  3  del  decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. 
                               Art. 5 
 
 
             Commercializzazione ed impiego dei prodotti 
 
  1. Possono essere impiegati nel campo di applicazione  disciplinato
nel presente decreto  i  prodotti  regolamentati  dalle  disposizioni
comunitarie applicabili, a queste conformi e rispondenti ai requisiti
di prestazione previsti dal presente decreto. 
  2. Gli estintori portatili, gli  estintori  carrellati,  i  liquidi
schiumogeni, i prodotti per i quali  e'  richiesto  il  requisito  di
reazione al fuoco diversi da quelli di cui al comma  precedente,  gli
elementi di chiusura  per  i  quali  e'  richiesto  il  requisito  di
resistenza al fuoco, disciplinati in Italia da apposite  disposizioni
nazionali, gia' sottoposte  con  esito  positivo  alla  procedura  di
informazione di cui alla direttiva 98/34/CE,  come  modificata  dalla
direttiva  98/48/CE,  che  prevedono  apposita  omologazione  per  la
commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il  mutuo
riconoscimento,  sono  impiegabili  nel  campo  di  applicazione  del
presente decreto se conformi alle suddette disposizioni. 
  3. Ai fini della sicurezza antincendio, le  tipologie  di  prodotti
non contemplati dai commi 1 e  2,  purche'  legalmente  fabbricati  o
commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea  o  in
Turchia, in virtu' di specifici accordi internazionali stipulati  con
l'Unione europea, ovvero legalmente fabbricati  in  uno  degli  Stati
firmatari dell'Associazione europea di libero scambio  (EFTA),  parte
contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), possono
essere impiegati nel campo di applicazione del  presente  decreto  se
utilizzati nelle stesse condizioni che  permettono  di  garantire  un
livello di protezione equivalente a  quello  prescritto  dal  decreto
stesso. 
                               Art. 6 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti  nella  vigente  legislazione
tecnica  in  materia  di  sicurezza  e  di  prevenzione  incendi,  le
attivita' esistenti di cui all'art. 4, comma 4,  sono  adeguate  alle
disposizioni del titolo I, capo II della regola tecnica  allegata  al
presente decreto, entro i seguenti termini: 
    a) tre anni dal termine  previsto  dall'art.  11,  comma  4,  del
decreto del Presidente della Repubblica 1°  agosto  2011,  n.  151  e
successive modificazioni, per quanto riguarda  i  punti  11,  12,  15
(salva la  predisposizione,  nel  termine  previsto  alla  successiva
lettera b), di idoneo sistema provvisorio, anche di tipo  mobile,  di
illuminazione di emergenza a copertura delle vie di esodo interne  ai
locali e dei punti di raccolta), 16 (limitatamente alla rete di naspi
ed idranti) e 17; 
    b) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151  e  successive
modificazioni,  per  quanto  riguarda  l'adeguamento  alle   restanti
disposizioni. 
  2. In caso di applicazione delle disposizioni del titolo II,  della
regola tecnica allegata al presente decreto, fatti salvi gli obblighi
stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di  sicurezza
e di prevenzione incendi, le attivita' esistenti di cui  all'art.  4,
comma 4, sono adeguate entro i termini di seguito indicati: 
    a) tre anni dal termine  previsto  dall'art.  11,  comma  4,  del
decreto del Presidente della Repubblica 1°  agosto  2011,  n.  151  e
successive modificazioni, per quanto riguarda le  misure  di  cui  ai
punti  B.3,  B.4  (limitatamente  all'illuminazione  di  emergenza  a
copertura delle vie di  esodo  interne  ai  locali  e  dei  punti  di
raccolta), B.5, salvo la predisposizione, nel termine  previsto  alla
successiva lettera b), di quanto previsto ai punti: 
      B.3.1, relativamente al presidio fisso; 
      B.5.1; 
    b) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151  e  successive
modificazioni,  per  quanto  riguarda  l'adeguamento  alle   restanti
prescrizioni nonche' per la  predisposizione  di  un  idoneo  sistema
provvisorio, anche di tipo mobile, di illuminazione  di  emergenza  a
copertura delle vie di  esodo  interne  ai  locali  e  dei  punti  di
raccolta. 
  3. Il progetto di cui all'art. 3 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 1°  agosto  2011,  n.  151,  deve  indicare  le  opere  di
adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui alle lettere a) e b) dei
commi 1 e 2. 
  4. Al termine degli adeguamenti previsti alle lettere a) e  b)  dei
commi 1 e 2 e, comunque alla scadenza dei rispettivi termini previsti
deve  essere  presentata  la  segnalazione  certificata   di   inizio
attivita' ai sensi dell'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. 
  5. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  trentesimo  giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 1° luglio 2014 
 
                                                  Il Ministro: Alfano 
                                                             Allegato 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

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