IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e
successive modificazioni;
Visto il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 9
marzo 2011, n. 305, che fissa condizioni armonizzate per la
commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151 e successive modificazioni, concernente il Regolamento recante
«Semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 10 marzo 1998,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998, recante «Criteri
generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza
nei luoghi di lavoro»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 2007,
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante «Classificazione
di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere
da costruzione»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007, pubblicato
nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante «Prestazioni di resistenza
al fuoco delle costruzioni nelle attivita' soggette al controllo del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117
del 22 maggio 2007, recante «Direttive per l'attuazione
dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201
del 29 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalita' di
presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione
incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,
n. 151»;
Visto il decreto del Ministero dell'interno 20 dicembre 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3
del 4 gennaio 2013, recante «Regola tecnica di prevenzione incendi
per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati
nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi»;
Ravvisata la necessita' di emanare specifiche disposizioni di
prevenzione incendi per le attivita' di demolizioni di veicoli e
simili con relativi depositi di superficie superiore a 3000 m²;
Sentito il Comitato Centrale Tecnico-Scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n.
98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per
la progettazione, la costruzioneel'esercizio delle attivita' di
demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie
superiore a 3000 m², cosi' come definiti nella regola tecnica di cui
all'art. 3.
Art. 2
Obiettivi
1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i
primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle
persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le
attivita' di cui all'art. 1 del presente decreto, sono realizzate e
gestite in modo da:
a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilita' delle strutture portanti al fine di
assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio
all'interno dei locali o edifici;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici, localio
aree limitrofe;
e) assicurare la possibilita' che gli occupanti lascino i locali,
gli edifici e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in
altro modo;
f) garantire la possibilita' per le squadre di soccorso di
operare in condizioni di sicurezza.
Art. 3
Disposizioni tecniche
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, e'
approvata laregola tecnica di prevenzione incendi allegata al
presente decreto.
Art. 4
Applicazione delle disposizioni tecniche
1. Le disposizioni riportate nel titolo I, capo I della regola
tecnica allegata al presente decreto, si applicanoalle attivita' di
demolizione veicoli di cui all'art. 1 di nuova realizzazione ed a
quelle esistenti nel caso siano oggetto di interventi comportanti la
loro completa ristrutturazione.
2. Se gli interventi effettuati su attivita' esistenti comportano
la sostituzione o modifica di impianti di protezione attiva
antincendio, la modifica parziale del sistema di vie di uscita o
ampliamenti e realizzazioni di nuove strutture, le disposizioni di
cui al titolo I, capo I, della regola tecnica allegata al presente
decreto, si applicano solo agli impianti ed alle parti dell'attivita'
oggetto di intervento di modifica ovvero di ampliamento. Se l'aumento
di superficie da destinare ad attivita' di demolizione autoveicoli e'
superiore al 50% di quella esistente, fermi restando gli adeguamenti
sopra prescritti, gli impianti di protezione attiva antincendio sono
adeguati, per l'intera attivita', alle disposizioni stabilite per le
nuove attivita'.
3. Per gli interventi di cui al comma 2, in alternativa a quanto
ivi previsto, si possono adottare le disposizioni di cui al titolo II
della regola tecnica allegata al presente decreto, applicate
all'intera attivita'.
4. Le attivita' di cui all'art. 1, esistenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono adeguate alle disposizioni
riportate nel titolo I, capo II della regola tecnica allegata al
presente decreto o, in alternativa, alle disposizioni di cui al
titolo II, della medesima regola tecnica, secondo le disposizioni di
cui all'art. 6, salvo nei seguenti casi:
a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la
sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle
competenti autorita', cosi' come previsto dall'art. 38 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni urgenti per il
rilancio dell'economia;
b) siano stati pianificati o siano in corso lavori di
realizzazione, modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento
sulla base di un progetto approvato dal competente Comando
provinciale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
Art. 5
Commercializzazione ed impiego dei prodotti
1. Possono essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato
nel presente decreto i prodotti regolamentati dalle disposizioni
comunitarie applicabili, a queste conformi e rispondenti ai requisiti
di prestazione previsti dal presente decreto.
2. Gli estintori portatili, gli estintori carrellati, i liquidi
schiumogeni, i prodotti per i quali e' richiesto il requisito di
reazione al fuoco diversi da quelli di cui al comma precedente, gli
elementi di chiusura per i quali e' richiesto il requisito di
resistenza al fuoco, disciplinati in Italia da apposite disposizioni
nazionali, gia' sottoposte con esito positivo alla procedura di
informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla
direttiva 98/48/CE, che prevedono apposita omologazione per la
commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il mutuo
riconoscimento, sono impiegabili nel campo di applicazione del
presente decreto se conformi alle suddette disposizioni.
3. Ai fini della sicurezza antincendio, le tipologie di prodotti
non contemplati dai commi 1 e 2, purche' legalmente fabbricati o
commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in
Turchia, in virtu' di specifici accordi internazionali stipulati con
l'Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati
firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte
contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), possono
essere impiegati nel campo di applicazione del presente decreto se
utilizzati nelle stesse condizioni che permettono di garantire un
livello di protezione equivalente a quello prescritto dal decreto
stesso.
Art. 6
Disposizioni transitorie e finali
1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione
tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, le
attivita' esistenti di cui all'art. 4, comma 4, sono adeguate alle
disposizioni del titolo I, capo II della regola tecnica allegata al
presente decreto, entro i seguenti termini:
a) tre anni dal termine previsto dall'art. 11, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e
successive modificazioni, per quanto riguarda i punti 11, 12, 15
(salva la predisposizione, nel termine previsto alla successiva
lettera b), di idoneo sistema provvisorio, anche di tipo mobile, di
illuminazione di emergenza a copertura delle vie di esodo interne ai
locali e dei punti di raccolta), 16 (limitatamente alla rete di naspi
ed idranti) e 17;
b) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive
modificazioni, per quanto riguarda l'adeguamento alle restanti
disposizioni.
2. In caso di applicazione delle disposizioni del titolo II, della
regola tecnica allegata al presente decreto, fatti salvi gli obblighi
stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza
e di prevenzione incendi, le attivita' esistenti di cui all'art. 4,
comma 4, sono adeguate entro i termini di seguito indicati:
a) tre anni dal termine previsto dall'art. 11, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e
successive modificazioni, per quanto riguarda le misure di cui ai
punti B.3, B.4 (limitatamente all'illuminazione di emergenza a
copertura delle vie di esodo interne ai locali e dei punti di
raccolta), B.5, salvo la predisposizione, nel termine previsto alla
successiva lettera b), di quanto previsto ai punti:
B.3.1, relativamente al presidio fisso;
B.5.1;
b) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive
modificazioni, per quanto riguarda l'adeguamento alle restanti
prescrizioni nonche' per la predisposizione di un idoneo sistema
provvisorio, anche di tipo mobile, di illuminazione di emergenza a
copertura delle vie di esodo interne ai locali e dei punti di
raccolta.
3. Il progetto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve indicare le opere di
adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui alle lettere a) e b) dei
commi 1 e 2.
4. Al termine degli adeguamenti previsti alle lettere a) e b) dei
commi 1 e 2 e, comunque alla scadenza dei rispettivi termini previsti
deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio
attivita' ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
5. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 1° luglio 2014
Il Ministro: Alfano
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
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