DECRETO-LEGGE 22 agosto 2014, n. 119
Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di
illegalita' e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di
riconoscimento della protezione internazionale, nonche' per
assicurare la funzionalita' del Ministero dell'interno. (14G00137)
(GU n.194 del 22-8-2014)
Vigente al: 23-8-2014
Capo I
Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di
illegalita' e violenza in occasione di manifestazioni sportive
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuto che il ripetersi di gravi episodi di violenza e turbativa
dell'ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonche'
di reati finalizzati ad alterare i risultati delle medesime
manifestazioni rende necessario, anche in vista dell'avvio della
prossima stagione calcistica, adottare interventi urgenti finalizzati
a rafforzare la prevenzione di tali fatti e a inasprire il
trattamento punitivo di coloro che se ne rendono responsabili;
Ravvisata, altresi', la necessita' di adottare misure urgenti per
fare fronte alle crescenti esigenze, determinate anche dalle crisi
internazionali in atto in Paesi del bacino del Mediterraneo, connesse
agli interventi di assistenza ai richiedenti la protezione
internazionale;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di assicurare al
Ministero dell'interno la disponibilita' di risorse finanziarie
indispensabili per salvaguardare le capacita' operative della Polizia
di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attraverso un
ammodernamento delle relative dotazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione dell'8 agosto 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Misure per il contrasto della frode
in competizioni sportive
1. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e' punito con la reclusione da un mese
ad un anno e con la multa da euro 258 a euro 1.032. Nei casi di lieve
entita' si applica la sola pena della multa.» sono sostituite dalle
seguenti: «e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la
multa da euro 1.000 a euro 4.000.»;
b) al comma 3, le parole: «i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono
puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da
euro 2.582 a euro 25.822.» sono sostituite dalle seguenti: «per i
fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione e' aumentata
fino alla meta' e si applica la multa da euro 10.000 a euro
100.000.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 2
Modifiche in materia di divieto di accesso
ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive
1. All'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, dopo le parole: «e all'articolo 6-ter
della presente legge,» sono inserite le seguenti: «nonche' per il
reato di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, e
per uno dei delitti contro l'ordine pubblico e dei delitti di comune
pericolo mediante violenza, di cui al libro II, titolo V e titolo VI,
capo I, del codice penale, nonche' per i delitti di cui all'articolo
380, comma 2, lettere f) ed h) del codice di procedura penale»;
2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Il divieto di
cui al presente comma puo' essere, altresi', disposto nei confronti
di chi, sulla base di elementi di fatto, risulta avere tenuto, anche
all'estero, una condotta, sia singola che di gruppo, finalizzata alla
partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di
intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o a
creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di
cui al primo periodo.»;
b) al comma 5, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
«In caso di condotta di gruppo di cui al comma 1, la durata non puo'
essere inferiore a tre anni nei confronti di coloro che ne assumono
la direzione. Nei confronti della persona gia' destinataria del
divieto di cui al primo periodo e' sempre disposta la prescrizione di
cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non
puo' essere inferiore a cinque anni e superiore a otto anni.»;
c) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: «8-bis. Decorsi
almeno tre anni dalla cessazione del divieto di cui al comma 1,
l'interessato puo' chiedere la cessazione degli ulteriori effetti
pregiudizievoli derivanti dall'applicazione del medesimo divieto. La
cessazione e' richiesta al questore che ha disposto il divieto o, nel
caso in cui l'interessato sia stato destinatario di piu' divieti, al
questore che ha disposto l'ultimo di tali divieti ed e' concessa se
il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta,
anche in occasione di manifestazioni sportive.».
Art. 3
Disposizioni in materia di divieto di agevolazioni nei confronti di
soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della
legge 13 dicembre 1989, n. 401 ed ulteriori prescrizioni per le
societa' organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del
calcio
1. Al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2-bis, comma 1, dopo le parole «l'introduzione o
l'esposizione di striscioni e cartelli» sono inserite le seguenti:
«ovvero altre scritte o immagini»;
b) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole «per reati commessi in
occasione o a causa di manifestazioni sportive,» sono inserite le
seguenti «ovvero per reati in materia di contraffazione di prodotti o
di vendita abusiva degli stessi,» e dopo le parole: «sovvenzioni,
contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa
l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti
o titoli di viaggio» sono inserite le seguenti: «, nonche' stipulare
contratti con soggetti destinatari dei provvedimenti di cui
all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, aventi ad
oggetto la concessione dei diritti di cui all'articolo 20, commi 1 e
2, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30»;
c) all'articolo 9, comma 1, le parole: «di emettere, vendere o
distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari
di provvedimenti di cui all'articolo 6» sono sostituite dalle
seguenti: «di emettere, vendere o distribuire, con qualsiasi
modalita', titoli di accesso a soggetti che siano destinatari di
provvedimenti di cui all'articolo 6» e dopo le parole: «ovvero a
soggetti che siano stati, comunque, condannati» sono inserite le
seguenti: «, nel corso degli ultimi cinque anni,».
Art. 4
Ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione
di competizioni sportive
1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo l'articolo 7-bis e' inserito il seguente:
«Articolo 7-bis.1 (Divieto di trasferta). - 1 Fuori dai casi di
adozione da parte del Prefetto di provvedimenti di propria
competenza, in caso di gravi episodi di violenza commessi in
occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio, il
Ministro dell'interno, quale autorita' nazionale di pubblica
sicurezza, puo' disporre, con proprio decreto, il divieto, per una
durata non superiore a due anni, di apertura del settore ospiti degli
impianti sportivi in cui si svolgono gli incontri di calcio
individuati in relazione al pericolo di turbativa dell'ordine
pubblico. Con lo stesso decreto, e' altresi' disposto il divieto di
vendita di titoli di accesso ai medesimi impianti sportivi nei
confronti dei residenti della provincia delle squadre ospiti
interessate.»;
b) all'articolo 8, comma 1-bis, dopo le parole: «anche nel caso
di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del
medesimo articolo 6» sono inserite le seguenti: «, nonche' del reato
di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n.
122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n.
205,».
2. All'articolo 4, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «che hanno preso parte
attiva, in piu' occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui
all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401» sono aggiunte le
seguenti: «, nonche' alle persone che, per il loro comportamento,
debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione in piu'
occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata
applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso
articolo, che sono dediti alla commissione di reati che mettono in
pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l'incolumita' delle
persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni
sportive».
3. Al decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1-quater:
1) al comma 5, le parole: «di cui ai commi 1, 2, 3 e 4» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5-bis e
5-ter»;
2) dopo il comma 5-bis, e' inserito il seguente: «5-ter. Le
disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano anche per
l'adeguamento degli impianti necessario alla loro riqualificazione,
nonche' alla segmentazione dei settori e all'abbattimento delle
barriere, anche in via sperimentale, in attuazione degli obblighi
imposti dai competenti organismi calcistici, anche internazionali,
ovvero definiti in sede di Osservatorio nazionale sulle
manifestazioni sportive, ferme restando le competenze della
Commissione tecnica di cui all'articolo 80 del regio decreto 18
giugno 1931, n. 773.»;
b) all'articolo 1-septies, comma 2, le parole: «per una durata
non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni» sono sostituite
dalle seguenti: «per una durata non inferiore a un anno e non
superiore a tre anni».
Capo II
Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale
Art. 5
Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 1, le parole: «, e si avvalgono del supporto
organizzativo e logistico del Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione del Ministero dell'interno.» sono sostituite dalle
seguenti: «. Le Commissioni territoriali sono insediate presso le
prefetture che forniscono il necessario supporto organizzativo e
logistico, con il coordinamento del Dipartimento per le liberta'
civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.»;
2) al comma 2, le parole «nel numero massimo di dieci.» sono
sostituite dalle seguenti: «nel numero massimo di venti.»;
3) al comma 2-bis, il secondo e il terzo periodo sono
sostituiti dal seguente: «Le sezioni possono essere istituite fino a
un numero massimo complessivo di trenta per l'intero territorio
nazionale e operano in base alle disposizioni che regolano
l'attivita' delle Commissioni territoriali.»;
4) al comma 3, primo periodo, le parole: «rappresentante
dell'ACNUR» sono sostituite dalle seguenti: «rappresentante designato
dall'ACNUR»;
5) al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel
caso in cui nel corso della procedura si rende necessario il
trasferimento del richiedente ad un centro diverso da quello in cui
e' accolto o trattenuto, la competenza all'esame della domanda e'
assunta dalla commissione nella cui circoscrizione territoriale e'
collocato il centro di nuova destinazione. Se prima del trasferimento
il richiedente ha sostenuto il colloquio, la competenza rimane in
capo alla commissione territoriale innanzi alla quale si e' svolto il
colloquio.»;
6) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. Fermo restando in ogni caso la competenza della commissione
territoriale innanzi alla quale si e' svolto il colloquio, la
competenza all'esame delle domande di protezione internazionale puo'
essere individuata, con provvedimento del Presidente della
Commissione nazionale per il diritto di asilo in deroga al comma 5,
tenendo conto del numero dei procedimenti assegnati a ciascuna
Commissione nonche' dei mutamenti di residenza o domicilio comunicati
dall'interessato ai sensi dell'articolo 11, comma 2.»;
b) all'articolo 12:
1) al comma 1, il secondo periodo e' soppresso;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il colloquio si svolge di norma alla presenza di uno solo
dei componenti della Commissione, con specifica formazione e, ove
possibile, dello stesso sesso del richiedente. Il componente che
effettua il colloquio sottopone la proposta di deliberazione alla
Commissione che decide ai sensi dell'articolo 4, comma 4. Su
determinazione del Presidente, o su richiesta dell'interessato,
preventivamente informato, il colloquio si svolge innanzi alla
Commissione.».
2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera a), numeri 2) e 3),
e' autorizzata la spesa di euro 9.149.430, per l'anno 2014, e di euro
10.683.060, a decorrere dall'anno 2015.
Art. 6
Misure di finanziamento del sistema di accoglienza dei richiedenti la
protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati
1. Al fine di favorire l'ampliamento del Sistema di protezione
finalizzato all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei
rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione
umanitaria, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39, e' incrementato di euro 50.850.570 per l'anno
2014.
2. Al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse
all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale e'
istituito per le esigenze del Ministero dell'interno nel relativo
stato di previsione un Fondo con una dotazione finanziaria di euro
62.700.000 per l'anno 2014, la cui ripartizione e' effettuata con
decreto del Ministro dell'interno, previa intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto delle finalita'
previste dall'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286.
3. All'articolo 1, comma 203, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
le parole: « e all'articolo 12 della legge 12 novembre 2001, n. 183,
che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate al citato fondo di cui all'articolo 23, comma 11,
del decreto-legge n. 15 del 2012, iscritto nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle
seguenti: «e all'articolo 12 della legge 12 novembre 2011, n. 183,
che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate al citato fondo di cui all'articolo 23, comma 11,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, iscritto nello
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali».
Art. 7
Riduzione degli obiettivi del patto di stabilita' interno
per i comuni interessati da flussi migratori
1. Nell'anno 2014, per i comuni di Agrigento, Augusta,
Caltanissetta, Catania, Lampedusa, Mineo, Palermo, Porto Empedocle,
Pozzallo, Ragusa, Siculiana, Siracusa e Trapani, maggiormente
interessati dalla pressione migratoria, le spese connesse alla
predetta pressione migratoria sono escluse dal patto di stabilita'
interno nei limiti complessivi dell'importo commisurato al 50 per
cento degli effetti finanziari determinati dall'applicazione della
sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge
12 novembre 2011, n. 183. La riduzione degli obiettivi 2014 dei
comuni di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre
2010, n. 220, e' conseguentemente rideterminata. Entro il 15 ottobre
2014, con decreto del Ministero dell'interno e' definito per ciascun
comune interessato l'importo della esclusione di cui al primo
periodo, tenuto conto delle spese sostenute e delle dimensioni
demografiche dei comuni in rapporto alla popolazione straniera delle
cui esigenze di accoglienza si sono fatti rispettivamente carico.
Capo III
Disposizioni per assicurare la funzionalita' del Ministero
dell'interno
Art. 8
Misure per l'ammodernamento di mezzi, attrezzature e strutture della
Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze connesse
all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attraverso l'ammodernamento
dei relativi mezzi, attrezzature e strutture, a favore del Ministero
dell'interno e' autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di
euro per l'anno 2014, di 40 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, da
destinare:
a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2014, a 36 milioni di
euro per l'anno 2015 e a 44 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2016 al 2021, alla Polizia di Stato, per l'acquisto di automezzi
e di equipaggiamenti, anche speciali, nonche' per interventi di
manutenzione straordinaria e adattamento di strutture e impianti;
b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2014, a 4 milioni di
euro per l'anno 2015 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2016 al 2021, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per
l'acquisto di automezzi per il soccorso urgente.
2. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti:
«30 giugno 2015».
Art. 9
Misure urgenti in materia di disciplina
dei materiali esplodenti
1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni consultive in materia di
sostanze esplodenti previste dalla legislazione vigente, opera presso
il Ministero dell'interno una Commissione consultiva centrale.
Operano, altresi', a livello territoriale, Commissioni tecniche che
esercitano le funzioni anche prescrittive previste in materia. Con
decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' stabilita la
composizione delle predette Commissioni.
2. Ai componenti delle Commissioni di cui al comma 1 non spettano
compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese e le attivita'
delle predette Commissioni sono svolte con le risorse umane,
strumentali e logistiche disponibili a legislazione vigente.
Capo IV
Disposizioni finali
Art. 10
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 2, e dall'articolo
6, commi 1 e 2, pari a euro 122.700.000 per l'anno 2014 e euro
10.683.060 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante
corrispondente utilizzo di quota parte degli introiti di cui
all'articolo 14-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
che, affluiti all'entrata del bilancio dello Stato, restano acquisiti
all'Erario.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8, comma 1,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2014, allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento relativo al
Ministero dell'interno.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 11
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 22 agosto 2014
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Alfano, Ministro dell'interno
Orlando, Ministro della giustizia
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
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