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domenica 24 agosto 2014

DECRETO-LEGGE 22 agosto 2014, n. 119 Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalita' e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonche' per assicurare la funzionalita' del Ministero dell'interno. (14G00137) (GU n.194 del 22-8-2014)





DECRETO-LEGGE 22 agosto 2014, n. 119

Disposizioni  urgenti  in  materia  di  contrasto   a   fenomeni   di
illegalita' e violenza in occasione di  manifestazioni  sportive,  di
riconoscimento   della   protezione   internazionale,   nonche'   per
assicurare la funzionalita' del Ministero dell'interno. (14G00137)

(GU n.194 del 22-8-2014)


 Vigente al: 23-8-2014



Capo I

Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di
illegalita' e violenza in occasione di manifestazioni sportive




                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuto che il ripetersi di gravi episodi di violenza e  turbativa
dell'ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonche'
di  reati  finalizzati  ad  alterare  i  risultati   delle   medesime
manifestazioni rende necessario,  anche  in  vista  dell'avvio  della
prossima stagione calcistica, adottare interventi urgenti finalizzati
a  rafforzare  la  prevenzione  di  tali  fatti  e  a  inasprire   il
trattamento punitivo di coloro che se ne rendono responsabili;
  Ravvisata, altresi', la necessita' di adottare misure  urgenti  per
fare fronte alle crescenti esigenze, determinate  anche  dalle  crisi
internazionali in atto in Paesi del bacino del Mediterraneo, connesse
agli  interventi  di  assistenza   ai   richiedenti   la   protezione
internazionale;
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  assicurare  al
Ministero  dell'interno  la  disponibilita'  di  risorse  finanziarie
indispensabili per salvaguardare le capacita' operative della Polizia
di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  attraverso  un
ammodernamento delle relative dotazioni;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 agosto 2014;
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze;

                                Emana


                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1


                 Misure per il contrasto della frode
                      in competizioni sportive

  1. All'articolo 1 della  legge  13  dicembre  1989,  n.  401,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: «e' punito con la reclusione da un mese
ad un anno e con la multa da euro 258 a euro 1.032. Nei casi di lieve
entita' si applica la sola pena della multa.» sono  sostituite  dalle
seguenti: «e' punito con la reclusione da due a sei  anni  e  con  la
multa da euro 1.000 a euro 4.000.»;
    b) al comma 3, le parole: «i fatti di cui ai commi  1  e  2  sono
puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e  con  la  multa  da
euro 2.582 a euro 25.822.» sono sostituite  dalle  seguenti:  «per  i
fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della  reclusione  e'  aumentata
fino alla meta'  e  si  applica  la  multa  da  euro  10.000  a  euro
100.000.».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia dalla data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

                               Art. 2


             Modifiche in materia di divieto di accesso
         ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive

  1. All'articolo 6 della  legge  13  dicembre  1989,  n.  401,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1:
      1) al primo periodo, dopo  le  parole:  «e  all'articolo  6-ter
della presente legge,» sono inserite le  seguenti:  «nonche'  per  il
reato di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, e
per uno dei delitti contro l'ordine pubblico e dei delitti di  comune
pericolo mediante violenza, di cui al libro II, titolo V e titolo VI,
capo I, del codice penale, nonche' per i delitti di cui  all'articolo
380, comma 2, lettere f) ed h) del codice di procedura penale»;
      2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Il divieto  di
cui al presente comma puo' essere, altresi', disposto  nei  confronti
di chi, sulla base di elementi di fatto, risulta avere tenuto,  anche
all'estero, una condotta, sia singola che di gruppo, finalizzata alla
partecipazione attiva ad  episodi  di  violenza,  di  minaccia  o  di
intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza  pubblica  o  a
creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze  di
cui al primo periodo.»;
    b) al comma 5, dopo il primo periodo sono  inseriti  i  seguenti:
«In caso di condotta di gruppo di cui al comma 1, la durata non  puo'
essere inferiore a tre anni nei confronti di coloro che  ne  assumono
la direzione. Nei  confronti  della  persona  gia'  destinataria  del
divieto di cui al primo periodo e' sempre disposta la prescrizione di
cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non
puo' essere inferiore a cinque anni e superiore a otto anni.»;
    c) dopo il comma 8, e'  aggiunto  il  seguente:  «8-bis.  Decorsi
almeno tre anni dalla cessazione del  divieto  di  cui  al  comma  1,
l'interessato puo' chiedere la  cessazione  degli  ulteriori  effetti
pregiudizievoli derivanti dall'applicazione del medesimo divieto.  La
cessazione e' richiesta al questore che ha disposto il divieto o, nel
caso in cui l'interessato sia stato destinatario di piu' divieti,  al
questore che ha disposto l'ultimo di tali divieti ed e'  concessa  se
il soggetto ha dato prova costante ed effettiva  di  buona  condotta,
anche in occasione di manifestazioni sportive.».

                               Art. 3

Disposizioni in materia di divieto di agevolazioni nei  confronti  di
  soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6  della
  legge 13 dicembre 1989, n. 401 ed  ulteriori  prescrizioni  per  le
  societa' organizzatrici di competizioni riguardanti  il  gioco  del
  calcio
  1.  Al  decreto-legge  8  febbraio  2007,  n.  8,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 2-bis, comma 1, dopo le parole «l'introduzione  o
l'esposizione di striscioni e cartelli» sono  inserite  le  seguenti:
«ovvero altre scritte o immagini»;
    b) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole «per reati commessi in
occasione o a causa di manifestazioni  sportive,»  sono  inserite  le
seguenti «ovvero per reati in materia di contraffazione di prodotti o
di vendita abusiva degli stessi,» e  dopo  le  parole:  «sovvenzioni,
contributi  e  facilitazioni  di  qualsiasi   natura,   ivi   inclusa
l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti
o titoli di viaggio» sono inserite le seguenti: «, nonche'  stipulare
contratti  con  soggetti  destinatari  dei   provvedimenti   di   cui
all'articolo 6 della legge  13  dicembre  1989,  n.  401,  aventi  ad
oggetto la concessione dei diritti di cui all'articolo 20, commi 1  e
2, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30»;
    c) all'articolo 9, comma 1, le parole: «di  emettere,  vendere  o
distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati  destinatari
di  provvedimenti  di  cui  all'articolo  6»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «di  emettere,  vendere  o  distribuire,   con   qualsiasi
modalita', titoli di accesso a  soggetti  che  siano  destinatari  di
provvedimenti di cui all'articolo 6» e  dopo  le  parole:  «ovvero  a
soggetti che siano stati,  comunque,  condannati»  sono  inserite  le
seguenti: «, nel corso degli ultimi cinque anni,».

                               Art. 4


Ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in  occasione
                      di competizioni sportive

  1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le  seguenti
modificazioni:
    a) dopo l'articolo 7-bis e' inserito il seguente:
  «Articolo 7-bis.1 (Divieto di trasferta). - 1  Fuori  dai  casi  di
adozione  da  parte  del  Prefetto  di   provvedimenti   di   propria
competenza,  in  caso  di  gravi  episodi  di  violenza  commessi  in
occasione  di  competizioni  riguardanti  il  gioco  del  calcio,  il
Ministro  dell'interno,  quale  autorita'   nazionale   di   pubblica
sicurezza, puo' disporre, con proprio decreto, il  divieto,  per  una
durata non superiore a due anni, di apertura del settore ospiti degli
impianti  sportivi  in  cui  si  svolgono  gli  incontri  di   calcio
individuati  in  relazione  al  pericolo  di  turbativa   dell'ordine
pubblico. Con lo stesso decreto, e' altresi' disposto il  divieto  di
vendita di titoli  di  accesso  ai  medesimi  impianti  sportivi  nei
confronti  dei  residenti  della  provincia  delle   squadre   ospiti
interessate.»;
    b) all'articolo 8, comma 1-bis, dopo le parole: «anche  nel  caso
di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2  del
medesimo articolo 6» sono inserite le seguenti: «, nonche' del  reato
di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993,  n.
122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  giugno  1993,  n.
205,».
  2. All'articolo 4, comma 1, lettera i), del decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159,  dopo  le  parole:  «che  hanno  preso  parte
attiva, in piu' occasioni, alle manifestazioni  di  violenza  di  cui
all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401» sono aggiunte le
seguenti: «, nonche' alle persone che,  per  il  loro  comportamento,
debba ritenersi,  anche  sulla  base  della  partecipazione  in  piu'
occasioni  alle  medesime  manifestazioni,  ovvero  della   reiterata
applicazione nei loro confronti del  divieto  previsto  dallo  stesso
articolo, che sono dediti alla commissione di reati  che  mettono  in
pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l'incolumita' delle
persone in occasione o a causa dello  svolgimento  di  manifestazioni
sportive».
  3. Al decreto-legge  24  febbraio  2003,  n.  28,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 1-quater:
      1) al comma 5, le parole: «di cui ai commi 1, 2, 3  e  4»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi  1,  2,  3,  4,  5-bis  e
5-ter»;
      2) dopo il comma 5-bis, e' inserito  il  seguente:  «5-ter.  Le
disposizioni  di  cui  al  comma  5-bis  si   applicano   anche   per
l'adeguamento degli impianti necessario alla  loro  riqualificazione,
nonche' alla  segmentazione  dei  settori  e  all'abbattimento  delle
barriere, anche in via sperimentale,  in  attuazione  degli  obblighi
imposti dai competenti organismi  calcistici,  anche  internazionali,
ovvero   definiti   in   sede   di   Osservatorio   nazionale   sulle
manifestazioni  sportive,  ferme   restando   le   competenze   della
Commissione tecnica di cui  all'articolo  80  del  regio  decreto  18
giugno 1931, n. 773.»;
    b) all'articolo 1-septies, comma 2, le parole:  «per  una  durata
non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni» sono  sostituite
dalle seguenti: «per una  durata  non  inferiore  a  un  anno  e  non
superiore a tre anni».

Capo II

Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale

                               Art. 5


       Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25

  1. Al decreto legislativo 28 gennaio  2008,  n.  25,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 4:
      1) al comma 1, le  parole:  «,  e  si  avvalgono  del  supporto
organizzativo e logistico del Dipartimento per le liberta'  civili  e
l'immigrazione del Ministero  dell'interno.»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «. Le Commissioni territoriali  sono  insediate  presso  le
prefetture che forniscono  il  necessario  supporto  organizzativo  e
logistico, con il coordinamento  del  Dipartimento  per  le  liberta'
civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.»;
      2) al comma 2, le parole «nel numero massimo  di  dieci.»  sono
sostituite dalle seguenti: «nel numero massimo di venti.»;
      3)  al  comma  2-bis,  il  secondo  e  il  terzo  periodo  sono
sostituiti dal seguente: «Le sezioni possono essere istituite fino  a
un numero massimo  complessivo  di  trenta  per  l'intero  territorio
nazionale  e  operano  in  base  alle   disposizioni   che   regolano
l'attivita' delle Commissioni territoriali.»;
      4) al  comma  3,  primo  periodo,  le  parole:  «rappresentante
dell'ACNUR» sono sostituite dalle seguenti: «rappresentante designato
dall'ACNUR»;
      5) al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel
caso in  cui  nel  corso  della  procedura  si  rende  necessario  il
trasferimento del richiedente ad un centro diverso da quello  in  cui
e' accolto o trattenuto, la competenza  all'esame  della  domanda  e'
assunta dalla commissione nella cui  circoscrizione  territoriale  e'
collocato il centro di nuova destinazione. Se prima del trasferimento
il richiedente ha sostenuto il colloquio,  la  competenza  rimane  in
capo alla commissione territoriale innanzi alla quale si e' svolto il
colloquio.»;
      6) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
  «5-bis. Fermo restando in ogni caso la competenza della commissione
territoriale innanzi  alla  quale  si  e'  svolto  il  colloquio,  la
competenza all'esame delle domande di protezione internazionale  puo'
essere  individuata,   con   provvedimento   del   Presidente   della
Commissione nazionale per il diritto di asilo in deroga al  comma  5,
tenendo conto  del  numero  dei  procedimenti  assegnati  a  ciascuna
Commissione nonche' dei mutamenti di residenza o domicilio comunicati
dall'interessato ai sensi dell'articolo 11, comma 2.»;
    b) all'articolo 12:
      1) al comma 1, il secondo periodo e' soppresso;
      2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
  «1-bis. Il colloquio si svolge di norma alla presenza di  uno  solo
dei componenti della Commissione, con  specifica  formazione  e,  ove
possibile, dello stesso sesso  del  richiedente.  Il  componente  che
effettua il colloquio sottopone la  proposta  di  deliberazione  alla
Commissione  che  decide  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  4.  Su
determinazione  del  Presidente,  o  su  richiesta  dell'interessato,
preventivamente  informato,  il  colloquio  si  svolge  innanzi  alla
Commissione.».
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera a), numeri 2) e  3),
e' autorizzata la spesa di euro 9.149.430, per l'anno 2014, e di euro
10.683.060, a decorrere dall'anno 2015.

                               Art. 6

Misure di finanziamento del sistema di accoglienza dei richiedenti la
  protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati
  1. Al fine di favorire  l'ampliamento  del  Sistema  di  protezione
finalizzato all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla  tutela  dei
rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di  protezione
umanitaria,  il  Fondo  nazionale  per  le  politiche  e  i   servizi
dell'asilo  di  cui  all'articolo  1-septies  del  decreto-legge   30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 1990, n. 39, e' incrementato di euro 50.850.570  per  l'anno
2014.
  2. Al fine  di  fronteggiare  le  esigenze  straordinarie  connesse
all'eccezionale afflusso di stranieri  sul  territorio  nazionale  e'
istituito per le esigenze del  Ministero  dell'interno  nel  relativo
stato di previsione un Fondo con una dotazione  finanziaria  di  euro
62.700.000 per l'anno 2014, la cui  ripartizione  e'  effettuata  con
decreto del Ministro dell'interno,  previa  intesa  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, anche tenendo  conto  delle  finalita'
previste dall'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286.
  3. All'articolo 1, comma 203, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
le parole: « e all'articolo 12 della legge 12 novembre 2001, n.  183,
che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato  per
essere riassegnate al citato fondo di cui all'articolo 23, comma  11,
del decreto-legge n. 15 del 2012, iscritto nello stato di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e all'articolo 12 della legge 12 novembre  2011,  n.  183,
che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato  per
essere riassegnate al citato fondo di cui all'articolo 23, comma  11,
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135,  iscritto  nello
stato di previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali».

                               Art. 7


      Riduzione degli obiettivi del patto di stabilita' interno
            per i comuni interessati da flussi migratori

  1.  Nell'anno  2014,  per   i   comuni   di   Agrigento,   Augusta,
Caltanissetta, Catania, Lampedusa, Mineo, Palermo,  Porto  Empedocle,
Pozzallo,  Ragusa,  Siculiana,  Siracusa  e   Trapani,   maggiormente
interessati  dalla  pressione  migratoria,  le  spese  connesse  alla
predetta pressione migratoria sono escluse dal  patto  di  stabilita'
interno nei limiti complessivi dell'importo  commisurato  al  50  per
cento degli effetti finanziari  determinati  dall'applicazione  della
sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge
12 novembre 2011, n. 183.  La  riduzione  degli  obiettivi  2014  dei
comuni di cui all'articolo 1, comma  122,  della  legge  13  dicembre
2010, n. 220, e' conseguentemente rideterminata. Entro il 15  ottobre
2014, con decreto del Ministero dell'interno e' definito per  ciascun
comune  interessato  l'importo  della  esclusione  di  cui  al  primo
periodo, tenuto  conto  delle  spese  sostenute  e  delle  dimensioni
demografiche dei comuni in rapporto alla popolazione straniera  delle
cui esigenze di accoglienza si sono fatti rispettivamente carico.

Capo III

Disposizioni per assicurare la funzionalita' del Ministero
dell'interno

                               Art. 8

Misure per l'ammodernamento di mezzi, attrezzature e strutture  della
  Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
  1. Al fine di  corrispondere  alle  contingenti  esigenze  connesse
all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di  Stato  e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attraverso l'ammodernamento
dei relativi mezzi, attrezzature e strutture, a favore del  Ministero
dell'interno e' autorizzata la spesa complessiva  di  10  milioni  di
euro per l'anno 2014, di 40 milioni di euro per l'anno 2015 e  di  50
milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  dal  2016  al  2021,  da
destinare:
    a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2014, a  36  milioni  di
euro per l'anno 2015 e a 44 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
dal 2016 al 2021, alla Polizia di Stato, per l'acquisto di  automezzi
e di equipaggiamenti,  anche  speciali,  nonche'  per  interventi  di
manutenzione straordinaria e adattamento di strutture e impianti;
    b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2014,  a  4  milioni  di
euro per l'anno 2015 e a 6 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
dal 2016 al 2021,  al  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  per
l'acquisto di automezzi per il soccorso urgente.
  2. All'articolo 17, comma 4-quater, del  decreto-legge  9  febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, le parole: «30 giugno 2014» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«30 giugno 2015».

                               Art. 9


               Misure urgenti in materia di disciplina
                      dei materiali esplodenti

  1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni consultive in  materia  di
sostanze esplodenti previste dalla legislazione vigente, opera presso
il  Ministero  dell'interno  una  Commissione  consultiva   centrale.
Operano, altresi', a livello territoriale, Commissioni  tecniche  che
esercitano le funzioni anche prescrittive previste  in  materia.  Con
decreto del Ministro dell'interno, da adottare  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' stabilita la
composizione delle predette Commissioni.
  2. Ai componenti delle Commissioni di cui al comma 1  non  spettano
compensi, gettoni di presenza o rimborsi  di  spese  e  le  attivita'
delle  predette  Commissioni  sono  svolte  con  le  risorse   umane,
strumentali e logistiche disponibili a legislazione vigente.

Capo IV

Disposizioni finali

                               Art. 10


                        Copertura finanziaria

  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 2,  e  dall'articolo
6, commi 1 e 2, pari a  euro  122.700.000  per  l'anno  2014  e  euro
10.683.060  a  decorrere  dall'anno  2015,   si   provvede   mediante
corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  degli  introiti  di   cui
all'articolo 14-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,
che, affluiti all'entrata del bilancio dello Stato, restano acquisiti
all'Erario.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8,  comma  1,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del
fondo speciale di conto  capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2014, allo scopo utilizzando l'apposito  accantonamento  relativo  al
Ministero dell'interno.
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

                               Art. 11


                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 22 agosto 2014

                             NAPOLITANO


                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri

                                Alfano, Ministro dell'interno

                                Orlando, Ministro della giustizia

                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

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