T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 19-08-2014, n. 9174
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7006 del 2004, proposto da-
contro
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero della Difesa, il Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- per l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla corresponsione del trattamento economico previsto dalla L. 29 marzo 2001, n. 86 e il conseguente ordine alle amministrazioni di erogare l'indennità ivi contemplata a favore del personale trasferito;
- per la condanna delle amministrazioni alla liquidazione e alla corresponsione degli arretrati dal giorno dell'ordine di trasferimento;
- nonché per il risarcimento del danno derivante dal diminuito potere d'acquisto dell'Euro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Interno;
Vista la costituzione di nuovo procuratore in data 23 dicembre 2005;
Visto l'atto di rinuncia di (Lpd) (Lpd);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2014 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri sull'assunto dell'essere stati trasferiti, previa loro espressa dichiarazione di gradimento, in date diverse a diverse Sezioni di Polizia Giudiziaria, hanno chiesto la corresponsione del trattamento economico di cui alla L. 29 marzo 2001, n. 86.
L'amministrazione non ha dato corso a tale richiesta.
Gli istanti hanno pertanto proposto ricorso al TAR chiedendo l'accertamento del diritto alla corresponsione delle somme a loro dire dovute in virtù del trasferimento operato ai sensi della L. n. 100 del 1987, rilevando l'illegittimità del comportamento negatorio dell'amministrazione sotto vari profili.
Si sono costituiti i Ministeri evocati in giudizio, controdeducendo, con memorie, alle argomentazioni dei ricorrenti.
La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 20 maggio 2014.
Motivi della decisione
Preliminarmente occorre dare atto che uno dei ricorrenti, (Lpd) (Lpd) ha rinunciato al giudizio. Tale rinuncia rende palese l'estinzione del ricorso del Maresciallo (Lpd) di cui pertanto si dà atto.
Quanto agli altri ricorrenti, il ricorso è infondato e conseguentemente da respingere.
Va premesso che l'art. 1, comma 1, della citata L. n. 86 del 2001, nel prevedere che, ai dipendenti pubblici appartenenti al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia "trasferiti d'autorità" ad altra sede di servizio in comune diverso, è attribuita una particolare indennità per 24 mesi, aveva ingenerato qualche dubbio interpretativo in ordine alla latitudine del concetto di "trasferimento d'autorità", specie con riferimento alle ipotesi in cui il soggetto interessato abbia preliminarmente manifestato la propria accettazione al riguardo.
In particolare erano sorti dubbi per le ipotesi previste dal già ricordato art. 8 del D.Lgs. n. 271 del 1989, riguardante le assegnazioni di personale alle sezioni di polizia giudiziaria presso gli organi giurisdizionali, atteso che pur essendo prevista dal precedente art. 7 la presentazione della domanda (per tre sedi di preferenza) da parte degli interessati, si era tuttavia sostenuto che una simile istanza, nel quadro di un movimento di personale da gestire con atti autoritativi, sarebbe correttamente configurabile come una mera dichiarazione di disponibilità o di assenso preventivo all'eventuale trasferimento che conserverebbe, dunque, la sua natura di assegnazione "d'autorità".
Proprio in relazione a tali dubbi è stata quindi emanata la succitata norma di interpretazione autentica che, come si è accennato, stabilisce che la domanda presentata nell'ambito delle anzidette procedure "è da considerare, ai fini dell'applicazione della L. 10 marzo 1987, n. 100, come domanda di trasferimento di sede".
Stante il carattere interpretativo della norma, alla stessa non può che essere riconosciuto effetto retroattivo non sussistendo ragioni di affidamento in senso contrario dei consociati che, come affermato dalla Corte Costituzionale in relazione ad un caso diverso - in presenza di obiettive incertezze interpretative in sede dottrinale e di orientamenti giurisprudenziali difformi - si fossero ragionevolmente formati una diversa aspettativa nel senso di una più favorevole applicazione della legge nei loro confronti (v. Corte Cost. 22 novembre 2000, n. 525).
Nel caso in discorso, invece, assume preminente rilievo la circostanza che, espressamente, in base alle disposizioni contenute nei primi due commi del ripetuto art. 8 del D.Lgs. n. 271 del 1989, le previste assegnazioni alle sezioni di polizia giudiziaria sono subordinate alla presentazione di un'apposita domanda e, come sottolineato dalla difesa del Ministero, le assegnazioni sono effettuate con procedimento di natura selettiva che priva l'Amministrazione di un effettivo potere discrezionale, in quanto essa deve limitarsi a svolgere la necessaria attività istruttoria delle istanze da trasmettere al Procuratore generale.
Non poteva, quindi, ragionevolmente ammettersi che anche nel periodo antecedente alla norma interpretativa si fosse formato un vero e proprio "diritto quesito" a percepire l'indennità di trasferimento, come postulato dai ricorrenti atteso che nessuna posizione giuridica soggettiva può ritenersi consolidata in mancanza del presupposto di legge costituito dal provvedimento di trasferimento autoritativo ed in presenza, invece, di una espressa ed impegnativa manifestazione di acquiescenza al trasferimento, come avvenuto nel caso in esame (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 31 luglio 2008, n. 3867).
Va ancora aggiunto che, trattandosi di determinazioni di natura vincolata, non è comunque configurabile il vizio di disparità di trattamento prospettato dai ricorrenti.
In conclusione il ricorso deve essere respinto, in quanto infondato.
Tenuto conto di incertezze giurisprudenziali in passato verificatesi, ritiene il Collegio che sussistano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dichiara l'estinzione del giudizio quanto al ricorrente (Lpd) (Lpd).
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Taglienti, Presidente
Rita Tricarico, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere, Estensore
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