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venerdì 29 agosto 2014

Consiglio di Stato: Il sig. (Lpd) Maresciallo aiutante del ruolo Ispettori della Guardia di Finanza partecipava al concorso per titoli ed esami, riservato agli ispettori in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, per il reclutamento di n.4 sottotenenti in spe del ruolo speciale della G d. F. , indetto ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.8 comma 1 lett. a) punto 3 e 53 comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 69 del 2001.






CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI   -   IMPIEGO PUBBLICO
Cons. Stato Sez. IV, Sent., 27-06-2014, n. 3241
CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI
Impugnativa in sede giurisdizionale

IMPIEGO PUBBLICO
Carriera
inquadramento


Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1676 del 2008, proposto da:
-
contro
Comando Generale della Guardia di Finanza, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
A.V. e altri;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II n. 00042/2007, resa tra le parti, concernente mancata nomina al grado di tenente
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comando Generale della Guardia di Finanza e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2014 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti l'avv. Alessandra Mari e l'Avvocato dello Stato Giulio Bacosi;
Svolgimento del processo
Il sig. (Lpd) Maresciallo aiutante del ruolo Ispettori della Guardia di Finanza partecipava al concorso per titoli ed esami, riservato agli ispettori in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, per il reclutamento di n.4 sottotenenti in spe del ruolo speciale della G d. F. , indetto ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.8 comma 1 lett. a) punto 3 e 53 comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 69 del 2001.
All'esito vittorioso della predetta procedura selettiva il predetto veniva ammesso a frequentare il corso di formazione, al termine del quale era nominato sottotenente in spe. con decorrenza 13 novembre 2003.
Nondimeno l'interessato ha impugnato innanzi al Tar del Lazio i seguenti atti :
a) il D.P.R. 3 luglio 2004 con cui il B. è stato nominato sottotenente in servizio permanente effettivo anziché tenente e con decorrenza 13/11/2003 anzichè dalla data di approvazione della graduatoria del concorso de quo;
b) il provvedimento di cui al radiomessaggio n.3948525/114/2 del 26/11/2003 con cui il Comando Generale della Guardia di Finanza ha disposto che il ricorrente fosse inquadrato nel ruolo speciale con il grado di sottotenente anziché con quello di tenente e con decorrenza dalla data di conclusione del corso di formazione anziché da quella di approvazione della graduatoria di merito del concorso;
c) il bando di concorso di cui al decreto del Comandante Generale della Guardia di Finanza del 18/4/2002 ( foglio d'ordini 15/2002) nella parte in cui sarebbe stato precluso al ricorrente di partecipare al concorso a n.38 tenenti del ruolo speciale e di conseguire la nomina a tenente ;
d) bando di concorso del Comando Generale della GDF nella parte in cui ha disposto che il ricorrente fosse nominato sottotenente anziché tenente e con decorrenza dalla data di conclusione del corso di formazione anziché da quella di approvazione della graduatoria di merito del concorso;
d) i decreti del Comandante Generale della Guardia di Finanza di approvazione delle graduatorie di merito dei suindicati concorsi nella parte in cui hanno fatto sì che il ricorrente fosse nominato sottotenente anziché tenente con decorrenza dalla data di conclusione del corso anziché dalla data di approvazione delle graduatorie
Con il proposto ricorso il B. chiedeva altresì che fosse accertato il proprio diritto ad essere nominato tenente del ruolo speciale dalla data di approvazione del concorso e in via subordinata che fosse nominato sottotenente con decorrenza dalla data di approvazione del concorso anzichè da quella di conclusione del corso di formazione.
L'adito Tribunale amministrativo con sentenza n.42/2007 rigettava il ricorso, giudicandolo infondato e avverso tale decisum, ritenuto errato ed ingiusto è insorto il sig. B. con l'appello all'esame a sostegno del quale sono stati dedotti i seguenti motivi:
1) erroneo rifiuto di esercizio della giurisdizione amministrativa- errata applicazione del principio della pregiudizialità amministrativa- violazione delle norme e dei principi generali regolanti la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e le domande di risarcimento del danno desumibili dagli art.7 della L. n. 1034 del 1971 e 35 de D.Lgs. n. 38 del 1998, laddove tela mezzo d'impugnazione viene rivolto, come specificatamente precisato nel proposto gravame avverso qui capi della sentenza con cui :
a) è stata dichiarata la irricevibilità delle censure avverso i bandi di concorso in questione ;
b) è stata dichiarata la inammissibilità delle domande di accertamento del diritto del ricorrente ad essere nominato tenente anziché sottotenente;
c) sono stati rigettati i motivi aggiunti avverso il DPR di nomina.
Secondo parte appellante erronee sui punti sopra indicati si rivelano le statuizioni rese dal Tar, posto che avrebbe dovuto conoscere della domanda di accertamento, del diritto alla condanna in forma specifica dell'amministrazione e della illegittimità degli atti amministrativi coinvolti , rimanendo irrilevante la presunta tardività delle censure verso il bando e la presunta natura giuridica di interesse legittimo;
2) erronea e contraddittoria motivazione- travisamento degli atti processuali, posto che sarebbe errata la sentenza nella parte in cui ha respinto le censure con cui era stata dedotta la illegittimità della nomina a sottotenente anziché a tenente sul presupposto dello svolgimento di un unico corso;
3) violazione degli artt.8 e 53 del D.Lgs. n. 69 del 2991, art.4 L. n. 78 del 2000, del D.Lgs. n. 490 del 1997, degli artt.3,4,35,36,52,76,97 Costituzione , eccesso di potere per contraddittorietà, perplessità, carenza di istruttoria, errata valutazione e travisamento dei presupposti e di diritto , disparità di trattamento, manifesta ingiustizia , illogicità , mancanza di motivazione : possedendo il ricorrente i requisiti previsti dalla legge , costituiti dall'essere maresciallo ordinario del ruolo ispettori, dall'essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, di avere compiuto 34 anni di età e di aver riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "superiore alla media", l'Amministrazione avrebbe dovuto applicare al B. la norma relativa alla nomina a Tenente ;
4) violazione art.53 D.Lgs. n. 69 del 2001, art.4 L. n. 78 del 2000, del D.Lgs. n. 490 del 1997;degli artt.3,4,35,36,52,76 e97 Costituzione sotto altro profili; eccesso di potere per carenza di istruttoria, errata valutazione e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto , disparità di trattamento, manifesta ingiustizia, illogicità ed irrazionalità , mancanza di motivazione, stante il diritto dell'appellante di vedersi riconosciuta la nomina a tenente o in via subordinata sottotenente decorrere dalla data di approvazione della graduatoria del concorso di merito anziché da quella di conclusione del corso di formazione.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze- Comando generale della Guardia di finanza che contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone la reiezione.
All'odierna udienza pubblica la causa è stata introitata per la decisione.
Motivi della decisione
L'appello all'esame si appalesa infondato, meritando l'impugnata sentenza integrale conferma.
Le censure di cui al primo motivo d'impugnazione sono destituite di giuridico fondamento.
Il Tar come in fatto descritto ha dichiarato irricevibili perché tardive le censure rivolte dall'allora ricorrente :
a) avverso il bando di concorso a n.38 posti di tenente( foglio d'ordini n.15/2002) fatto oggetto tardivamente di gravame nella parte in cui non avrebbe consentito al De Luca la partecipazione alla procedura selettiva de qua;
b) avverso il bando di concorso ( foglio d'ordini n.16/2002) e i provvedimenti di nomina impugnati anch'essi tardivamente nella parte in cui è stata disposta la nomina a sottotenente anziché a tenente con data coincidente con quella di conclusione del corso di formazione
Ebbene, ineccepibile si rivela la statuizione di irricevibiltà assunta sul punto dal primo giudice, alla luce dei noti e consolidati principi sia dottrinari sia giurisprudenziali dettati in subiecta materia.
Parte appellante si duole in primo luogo del fatto che non gli sarebbe stato ( illegittimamente) consentito, pur avendone i requisiti, di partecipare al concorso a 38 posti di tenente e tanto in violazione delle disposizioni di cui alla normativa recata dal D.Lgs. n. 69 del 2001 dettata in tema di armonizzazione dei ruoli.
Parimenti denuncia la illegittimità dell'altro bando, quello di reclutamento dei posti di sottotenente ( in parte qua ) e i relativi provvedimenti attuativi in quanto in contrasto con le disposizioni legislative pure denunciate.
Ora avuto riguardo al petitum e alla causa petendi le relative doglianze avrebbero dovuto essere tempestivamente fatte valere nei confronti dei relativi bandi di concorso in questione, il che non è avvenuto, essendo intervenuta la impugnativa degli atti de quibus disciplinanti l'accesso alle procedure selettive oltrechè le modalità e le decorrenze della nomina ai posti in questione solo successivamente alla scadenza del termine decadenziale entro cui proporre contestazione giudiziale.
Invero, i bandi di concorso se contenenti clausole immediatamente lesive delle aspirazioni dei candidati ( come nella specie ) in quanto impongono determinati requisiti di partecipazione anziché altri, vanno tempestivamente ed autonomamente impugnati proprio perché essi costituiscono la lex specialis del concorso ed è nei confronti degli stessi che vanno subito sollevati i dubbi di legittimità in ordine alla disciplina della procedura selettiva dagli stessi recata ( Cons. Stato Ad. Pl n.1 del 4/12/1998; idem Ad. Pl. 29/1/2003; Cons. Stato Sez. IV 6/7/2004 n.5012).
Altresì immune da censure si appalesa la statuizione del primo giudice di dichiarare inammissibile l'azione di accertamento pure avanzata dall'appellante e volta a far dichiarare il proprio diritto alla nomina a tenente o a sottotenente con la decorrenza di cui sopra.
Parte appellante come già in primo grado erra completamente ad impostare la sua difesa come un'azione di rivendicazione: gli atti di inquadramento in un determinato status hanno un contenuto autoritativo a fronte dei quali non è minimamente configurabile una posizione di diritto soggettivo, di guisa che nei confronti degli stessi è possibile unicamente una contestazione giudiziale nella forma della impugnativa( ex plurimis Cons. Stato Sez. IV n.387/2004).
Si rivela pure inammissibile la richiesta di risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma specifica formulata dall'appellante: a prescindere dalla sua genericità, una siffatta domanda è radicalmente improponibile vuoi perché non si è in presenza di una condotta della P.A. contra legem suscettibile di una situazione risarcitoria sia pure sub specie di reintegrazione specifica vuoi perché in ogni caso, al giudice non è permesso sostituirsi alla Pubblica Amministrazione cui solo compete ad ogni modo l'adozione di determinazioni inerenti l'attribuzione di un grado militare o di una nomina.
I motivi sub 2), 3) e 4) possono essere trattati congiuntamente in ragione della intima connessione intercorrente fra gli stessi.
Essi sono infondati.
Con detti mezzi d'impugnazione parte appellante per una parte denuncia a carico dell'operato dall'Amministrazione militare censure di violazione di legge ( in ispecie dell'art.53 del D.Lgs. n. 69 del 2001 ) e di eccesso di potere, laddove l'Amministrazione avrebbe illegittimamente precluso al medesimo di conseguire la nomina a Tenente : in concreto, però le doglianze si risolvono in vizi di legittimità di cui sarebbero affetti i bandi di concorso sopra illustrati, quali atti direttamente applicativi della normativa della cui pretesa violazione parte appellante si duole, ma se così è, non può non valere quanto già precisato e cioè che i profili di invalidità sono stati tardivamente dedotti e perciò stesso sono irricevibili.
Quanto alla restante parte delle doglianze, due sono le questioni che l'interessato fa valere:
a ) l'atto di nomina al grado di sottotenente ( anziché di tenente ) sarebbe illegittimo sul rilievo che il B. ha frequentato lo stesso corso di formazione dei vincitori del concorso a n.38 tenenti;
b) la data di decorrenza della nomina a sottotenente , ma anche quella a tenente deve essere agganciata al momento in cui è stata approvata la relativa graduatoria di merito del concorso e non già a quella di conclusione del corso di formazione.
Anche in ordine alle suindicate questioni, l'assunto interpretativo reso dalla parte appellante non appare condivisibile.
Invero, quanto alla prima vicenda, è accaduto che l'Amministrazione ha previsto e posto in essere unicamente un unico ciclo didattico di lezioni, ma i corsi sono rimasti distinti per quanto riguarda le prove d'esame come previste dai relativi bandi e gli stessi si sono conclusi con separate graduatorie : è evidente che una parziale comunanza di programmi didattici non comporta una commistione tra i ruoli e i gradi di ufficiale in questione ( tenenti e sottotenenti ) che rimangono perciò distinti e il parametro di " unificazione" invocato dall'appellante non può certo produrre effetti diversi da quelli inerenti un aspetto esclusivamente organizzativo- logistico, senza che possa minimamente condurre a configurare unicità di conferimento di gradi che sono e rimangono separati.
Relativamente poi alla seconda vicenda , è sufficiente dare una organica, ancorchè rapida scorsa alla normativa, anche di tipo regolamentare dettata in materia per rendersi conto che lo status di ufficiale ( tenente o sottotenente ) si consegue solo alla fine del corso di formazione , laddove la procedura concorsuale è finalizzata unicamente alla individuazione dei soggetti meritevoli di frequentare il corso professionale di ufficiale in questione all'esito del quale il relativo grado militare per cui è causa viene conferito, sicchè la decorrenza ai fini giuridici della relativa nomina non può non coincidere con la data di fine - corso.
In forza delle suestese considerazioni, l'appello, in quanto infondato, va respinto.
Nella peculiarità della vicenda all'esame si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo Rigetta
Compensa tra le parti le spese e competenze del giudizio
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Marzio Branca, Presidente FF
Sandro Aureli, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore

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