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venerdì 29 agosto 2014

TAR: ..Il ricorrente, maresciallo ordinario dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso il Comando Stazione Carabinieri di (Lpd) ((Lpd)), ha chiesto al Comando di appartenenza di essere trasferito in (Lpd), ai sensi dell'art. 33, comma 5 della L. n. 104 del 1982, per poter assistere la madre e la nonna della propria consorte, affette da gravi disabilità e residenti a (Lpd)...








T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, Sent., 29-07-2014, n. 1315
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 474 del 2014, proposto da:
(Lpd), rappresentato e difeso dagli avv.-
contro
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;
per l'annullamento
- della Det. n. 349764/C2-T-2 di protocollo del 10 marzo 2014 (notificata il 13 marzo 2014), con la quale il Capo ufficio personale marescialli - SM - I Reparto del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri ha rigettato in parte la richiesta di accesso agli atti;
- della nota n. 141/2 di protocollo del 12 marzo 2014;
- dell'art. 1049, comma 2, lett b) del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti a detti provvedimenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2014 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e udito l'avvocato dello Stato Prinzivalli per il Ministero resistente, nessuno presente per la parte ricorrente;
Svolgimento del processo
1. Il ricorrente, maresciallo ordinario dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso il Comando Stazione Carabinieri di (Lpd) ((Lpd)), ha chiesto al Comando di appartenenza di essere trasferito in (Lpd), ai sensi dell'art. 33, comma 5 della L. n. 104 del 1982, per poter assistere la madre e la nonna della propria consorte, affette da gravi disabilità e residenti a (Lpd).
2. Con atto del 20 febbraio 2014, il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri ha comunicato al richiedente, ai sensi dell'art. 10 bis L. n. 241 del 1990, l'esistenza di motivi ostativi al trasferimento, correlati in particolare:
- alla deficitaria condizione organica del Comando di Corpo e del Comando Provinciale e di Compagnia di appartenenza;
- all'esuberante condizione organica, nel ruolo, della Legione (Lpd) e del Comando Provinciale di (Lpd);
- alla presenza nel Comune di (Lpd) di altri parenti in grado di prendersi cura delle due persone disabili.
3. Il ricorrente ha presentato le proprie osservazioni in sede procedimentale, e nel contesto di queste ha chiesto inoltre di poter prendere visione ed estrarre copia, ai sensi dell'art. 22 L. n. 241 del 1990, dei seguenti documenti:
a) pareri intermedi espressi dalle Autorità competenti sull'istanza di trasferimento;
b) piante-tabelle organiche dei reparti interessati dal trasferimento: Comando di Corpo e Comando Provinciale e di Compagnia di appartenenza; Legione (Lpd) e Comando Provinciale di (Lpd);
c) atti concernenti tutti i trasferimenti "in uscita" (ordinari o straordinari) concessi dall'Amministrazione ai colleghi in servizio in Piemonte, nel periodo dal 10 gennaio 2014 al 20 febbraio 2014;
d) atti concernenti tutti i trasferimenti "in entrata" (ordinari e straordinari) concessi dall'Amministrazione verso la Legione Carabinieri (Lpd), nel periodo dal 10 gennaio 2014 al 20 febbraio.
4. Con Provv. del 10 marzo 2014, il Comando Generale dei Carabinieri ha accolto in parte la richiesta di accesso del richiedente, limitatamente ai pareri resi nel corso del procedimento amministrativo, mentre ha respinto l'istanza con riferimento agli ulteriori documenti richiesti, rilevando, in sintesi:
- che le tabelle organiche sono sottratte all'accesso ai sensi dell'art. 1049 comma 2 lett. b) del D.P.R. n. 90 del 2010;
- che la richiesta relativa all'ulteriore documentazione non è sorretta da un interesse qualificato del ricorrente; mira a realizzare un controllo generalizzato sull'operato della P.A., non ammesso dall'art. 24 L. n. 241 del 1990; ed inoltre implica un'attività di elaborazione dei dati da parte dell'Amministrazione, anch'essa non ammessa dall'ordinamento vigente.
5. Con ricorso ex art. 116 c.p.a. ritualmente proposto, l'interessato ha impugnato il diniego parziale di accesso opposto dall'Amministrazione e ne ha chiesto l'annullamento, con conseguente accertamento del proprio diritto di accedere alla documentazione richiesta. Ha osservato il ricorrente che la propria richiesta di accesso ha ad oggetto atti e documenti esistenti e detenuti dall'Amministrazione; non ha ad oggetto atti sottratti all'accesso dall'art. 24 L. n. 241 del 1990; quand'anche avesse ad oggetto atti secretati, dovrebbe comunque essere soddisfatta perchè motivata dall'esigenza del ricorrente di curare e difendere i propri interessi giuridici nell'ambito del procedimento amministrativo di trasferimento ex art. 33 L. n. 104 del 1982; è quindi sorretta da un interesse qualificato di tipo "difensivo"; non ha finalità meramente esplorativa, essendo stato chiarito l'oggetto e lo scopo perseguito; non implica alcuna attività di elaborazione dati da parte dell'Amministrazione, avendo ad oggetto atti e documenti già formati ed esistenti.
6. Si è costituito il Ministero della Difesa, con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, depositando documentazione e memoria di costituzione e opponendosi al ricorso con articolate argomentazioni.
7. All'udienza in camera di consiglio del 26 giugno 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato sotto tutti i profili dedotti e va respinto.
1. Le tabelle relative alla struttura ordinativa e alle dotazioni organiche di personale dei reparti dell'Arma dei Carabinieri sono atti espressamente "sottratti all'accesso" per la durata di 50 anni dalla loro formazione, ai sensi dell'art. 1049 comma 2 lettera b) del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare).
1.1. La predetta norma ha dato concreta attuazione all'art. 24 comma 6 lett. c) della L. n. 241 del 1990, secondo cui il Governo può prevedere con regolamento i casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi "quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini".
Correttamente, pertanto, l'Amministrazione ha negato al ricorrente l'accesso ai predetti documenti.
1.2. Non induce a diverse conclusioni la circostanza che il ricorrente abbia chiesto di esercitare l'accesso per finalità difensive, ai sensi dell'art. 24 comma 7 della L. n. 241 del 1990 (norma secondo cui "Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici").
L'accesso difensivo è tutelato dall'ordinamento e può eventualmente anche prevalere su interessi configgenti solo qualora - e nella misura in cui - esso sia necessario al richiedente per curare e difendere i propri interessi giuridici.
La prescrizione della necessarietà dell'accesso ai fini della prevalenza di quest'ultimo su eventuali interessi contrapposti implica la necessità di operare, di volta in volta, un contemperamento tra i diversi e confliggenti interessi, tanto più quando vengano in rilievo interessi pubblici di rilievo essenziale, quali quelli correlati alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.
Ritiene il collegio che nel caso di specie tale contemperamento sia stato effettuato dall'Amministrazione secondo canoni di ragionevolezza e di buona amministrazione, tenuto conto che al ricorrente, se da un lato è stato negato l'accesso alle tabelle del personale, è stato comunque consegnato l'"Appunto" elaborato in sede procedimentale dal Comando Generale dell'Arma, il quale riporta una scheda sintetica dei saldi di personale presso la sede di appartenenza del ricorrente (Legione Piemonte e V.A.) e presso quella oggetto dell'istanza di trasferimento (Legione (Lpd)).
Nel prospetto è chiaramente evidenziata la situazione organica deficitaria, nel ruolo marescialli, presso la legione di appartenenza (-18 unità) a fronte della sovrabbondanza di organico presso la legione (Lpd) (+ 24).
Reputa il collegio che l'ostensione del predetto documento abbia realizzato un ragionevole bilanciamento tra i due contrapposti interessi: quello del ricorrente ad ottenere che l'Amministrazione desse maggiore concretezza (anche numerica) alle ragioni ostative al trasferimento; quello dell'Amministrazione a non divulgare informazioni e notizie attinenti alla dislocazione sul territorio delle dotazioni di personale impiegate nella difesa della sicurezza e dell'ordine pubblico, con pregiudizio per la sicurezza dello Stato e per l'efficacia dell'azione di repressione della criminalità.
2. Quanto agli ulteriori atti oggetto della richiesta di accesso del ricorrente (piante organiche dei reparti interessati dal trasferimento e atti concernenti tutti i trasferimenti "in entrata" e "in uscita" presso i medesimi reparti), ritiene il collegio che le ragioni addotte dall'Amministrazione a fondamento del diniego di accesso siano fondate e debbano essere condivise.
2.1. L'art. 24 comma 3, L. n. 241 del 1990 esclude, infatti, che siano ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni, sicchè l'accesso non può avere un contenuto meramente esplorativo ed essere finalizzato a conoscere qualsiasi provvedimento formato o detenuto dall'Amministrazione in relazione all'interesse dedotto dal richiedente, quand'anche la richiesta sia circoscritta, come nel caso di specie, ad un determinato arco temporale.
2.2. Inoltre, l'accesso non può riguardare dati ed informazioni che per essere forniti richiedono un'attività di indagine e di elaborazione dei dati da parte della Pubblica Amministrazione, sicché l'oggetto dell'accesso va necessariamente circoscritto mediante la puntuale indicazione di atti determinati. Nel caso di specie, invece, l'istanza del ricorrente è stata formulata in termini del tutto generici e indeterminati, demandando interamente all'Amministrazione sia il compito di indagare quali e quanti trasferimenti di personale siano stati autorizzati nel periodo richiesto dall'interessato presso i reparti indicati, sia di valutare il contenuto di tali provvedimenti al fine di verificarne l'eventuale corrispondenza con la posizione sostanziale dedotta dal richiedente.
3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va respinto.
4. Le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti attesa la peculiarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani, Presidente
Paola Malanetto, Primo Referendario
Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario, Estensore

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