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venerdì 29 agosto 2014

TAR: ..Il ricorrente, Maresciallo Ordinario in servizio presso il Comando Sezione Navale di (Lpd), in data 13 settembre 2004, formulava domanda di trasferimento ai sensi della circolare n.255000/1240/05 del 2 agosto 2004.."






T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 01-08-2014, n. 1350
Fatto - Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 848 del 2005, proposto da:
..contro
Ministero della Economia e Finanze; Comando Generale Guardia di Finanza, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;
per l'annullamento della nota n.99319/P/5 datata 24 marzo 2005 con cui il Comando Generale della Guardia di Finanza-Ufficio Personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri-V Sez- rigettava la domanda di trasferimento presentata dal ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comando Generale Guardia di Finanza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2014 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il ricorrente, Maresciallo Ordinario in servizio presso il Comando Sezione Navale di (Lpd),
in data 13 settembre 2004, formulava domanda di trasferimento ai sensi della circolare n.255000/1240/05 del 2 agosto 2004.
In data 1 febbraio 2005 riceveva la Croce per anzianità di servizio in cui si dava atto che il maresciallo (Lpd) aveva maturato 16 anni di servizio.
Con la nota n. 99319/P/5, datata 24 marzo 2005, il Comando Generale della Guardia di Finanza-Ufficio Personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri-V Sez- rigettava la domanda di trasferimento con la seguente motivazione "non è in possesso del requisito della permanenza minima di cui alla circolare n.255000/04. L'interessato, infatti, alla data del 1 settembre 2004, risulta aver prestato anni cinque e mesi cinque di servizio presso l'attuale sede appartenenza".
Avverso tale provvedimento insorgeva il ricorrente chiedendone l'annullamento.
Si costituiva in giudizio l'amministrazione resistente chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza pubblica del 20 giugno 2014 la causa veniva trattenuta in decisione.
Con un unico motivo di ricorso il ricorrente deduce la falsa ed erronea interpretazione della L. n. 627 dell'11 dicembre 1975 art. 2 e seg. nonchè della circolare n.255000/1240/05 del 2 agosto 2004 come sarebbe dimostrato dalla considerazione di due distinti profili entrambi attinenti alla permanenza minima nella sede di servizio.
Il ricorrente, in particolare, osserva che la citata circolare al punto 2, nel paragrafo " permanenza minima", effettivamente prevede la possibilità di produrre domanda di trasferimento per il personale che al 1 settembre abbia già maturato una permanenza minima di sei anni presso il comando di corpo di appartenenza. Nella successiva parte, riservata alle deroghe, tuttavia, prevede il dimezzamento della permanenza a tre anni per il personale in possesso di un'anzianità di servizio uguale o superiore a 15 anni. Il ricorrente ritiene di essere in possesso di un'anzianità di servizio pari a 16 anni e tanto emerge dalla Croce per anzianità di servizio ricevuta dove si dà atto che egli aveva compiuto 16 anni di servizio.
Il motivo è infondato.
Dalla data di arruolamento nel corpo, avvenuto in data 7 ottobre 1989, al giorno d'inizio della procedura in oggetto, avviata il 1 settembre 2004, il ricorrente aveva maturato una anzianità di servizio pari a 14 anni e 11 mesi.
Nel computo del termine per anzianità di servizio ai fini dell'ottenimento della Croce, richiamata dal ricorrente a sostegno della sua tesi, si tiene conto anche nel servizio prestato nelle forze armate e nelle altre forze di polizia e, a tal fine, nel calcolo complessivo una frazione di anno viene calcolata come anno intero. Il ricorrente pertanto non rientrava nella deroga di cui al punto B della circolare in quanto egli non aveva maturato una anzianità di servizio uguale o superiore ai 15 anni
Con il secondo profilo, il ricorrente richiama un'ulteriore deroga alla permanenza minima sessennale prevista della circolare che, al punto B, prevede una riduzione da sei a quattro anni per i militari assegnati al termine dei corsi di formazione a seguito di concorsi interno per ispettori o sovrintendenti. Il ricorrente, infatti, risulterebbe essere stato assegnato al reparto al termine del corso di formazione a seguito di concorso interno per ispettore motorista navale avendo egli partecipato ad un concorso pubblico per il reclutamento di sottufficiali della Guardia di Finanza laddove era prevista espressamente una riserva ai graduati finanzieri.
Il motivo è infondato.
La circolare n. 255000/1240/05 prevede espressamente la riduzione del termine di permanenza per i militari assegnati al termine dei corsi di formazione a seguito di concorso interno. Viceversa il concorso cui ha partecipato il ricorrente, pur prevedendo una riserva di posti, è indubbiamente qualificabile quale pubblico concorso aperto agli esterni.
La giurisprudenza richiamata dal ricorrente che assimila il personale ammesso al grado superiore a seguito di concorso riservato (concorso interno) con il personale militare ammesso al grado superiore a seguito di concorso parzialmente riservato (concorso misto) in realtà riguarda esclusivamente l'assegnazione dell'indennità di trasferimento e, pertanto, non è conferente al caso di specie.
Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente FF
Emiliano Raganella, Referendario, Estensore
Raffaele Tuccillo, Referendario

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