T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 31-07-2014, n. 8434
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 527 del 2007, proposto da:
..
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege presso gli uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
del verbale recante il giudizio di non idoneità all'avanzamento ad anzianità al grado di Maresciallo Capo del ricorrente (matr. mecc. 802162Z -matr. mil. 4138/36), "con riferimento all'anno 2005 - aliquota determinata al 31 dicembre", notificato l'8.11.2006;
del relativo giudizio di non idoneità all'avanzamento;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comando Generale Guardia di Finanza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2014 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
Il ricorrente, Maresciallo della Guardia di Finanza, nell'atto di porre in essere un'operazione antisofisticazione, veniva denunciato per i reati di cui agli artt. 110 e 317 c.p. e, successivamente, interveniva la condanna con la sentenza della Corte di Appello di Napoli dell'1.3.1994, divenuta irrevocabile il successivo 1.12.1994.
Sottoposto in data 6.4.1990 a sospensione cautelativa dal servizio, con il decreto del 13.1.1996 è stato dichiarato cessato dal servizio permanente per la perdita del grado; provvedimento, quest'ultimo, che è stato impugnato innanzi al T.A.R. Campania, il quale, con la sentenza n. 1012/2001, passata in giudicato, lo ha annullato, ordinando all'amministrazione di uniformarsi.
Con il decreto del Comandante Generale del 3.8.2001 il Maresciallo (Lpd) è stato riammesso in servizio. E, quindi, in data 22.2.2002, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha concesso la riabilitazione.
I giudizi ampiamente positivi resi sullo stesso non sarebbero stati, inspiegabilmente e in assenza di alcuna valida motivazione al riguardo, ritenuti rilevanti ai fini dell'avanzamento di carriera, in quanto la Commissione istituzionalmente preposta, prescindendo da una valutazione complessiva della carriera e ancor prima dall'intervenuta riabilitazione e, soprattutto, senza operare un concreto ed attuale esame del profilo, in aperta contraddizione con quanto evidenziato nei rapporti informativi, avrebbe ritenuto che, stante la risalente condanna intercorsa per fatti risalenti al 1990, solo per questo motivo, non avrebbe "bene assolto le funzioni interenti al proprio grado" e non possiederebbe "i requisiti morali, di carattere e professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore".
Il ricorrente, con il ricorso in trattazione, ha impugnato il verbale recante il giudizio di non idoneità all'avanzamento ad anzianità al grado di Maresciallo Capo del ricorrente "con riferimento all'anno 2005 - aliquota determinata al 31 dicembre", deducendone l'illegittimità per violazione e falsa applicazione dell'art. 57 D.Lg(Lpd) n. 199 del 1995 (Lpd)m.i. e per eccesso di potere per carenza di istruttoria e per difetto dei presupposti nonché per carenza di motivazione.
Nella sostanza ha dedotto che:
- senza dare alcuna dimostrazione di una concreta, attuale ed effettiva istruttoria, la Commissione ha giudicato il ricorrente "non idoneo" all'avanzamento ad anzianità al grado di Maresciallo Capo poiché "non possiede i requisiti morali, di carattere e professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni dei grado superiore";
- le dette conclusioni sarebbero errate, in quanto muoverebbero da un'erronea impostazione logica, che individuerebbe nella risalente condanna penale una macchia indelebile in grado di ingenerare un immutabile e assoluto giudizio di valore sulla persona, prescindendo anche da ogni valutazione successiva in merito alla persona;
- nel giudizio censurato non verrebbe individuata alcuna ulteriore ragione a fondamento della valutazione negativa se non quello della risalente condanna penale unitamente a fatti, valutazioni e atti ricompresi in un arco temporale risalente ad oltre vent'anni prima, senza effettuare una valutazione attualizzata, comparativa e motivatamente ragionata del comportamento sul servizio tenuto medio tempore dal ricorrente né tanto meno considerare l'intervenuta riabilitazione con l'ordinanza n. 505/2002 53 del Tribunale di Sorveglianza di Roma;
- la Commissione giudicatrice concluderebbe apoditticamente che il ricorrente "non possiede i requisiti morali di carattere e professionali per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore" solamente in considerazione di una specifica e risalente circostanza di fatto che, peraltro non sarebbe ancora chiara nel suo divenire e sarebbe comunque controversa, prescindendo da una valutazione complessiva della personalità del militare che tenesse conto anche di tutte le fasi successive alla reintegrazione in servizio;
- la Commissione, nella motivazione del provvedimento, dà atto del conseguimento di giudizi positivi nelle valutazioni caratteristiche, e, tuttavia, su tali elementi positivi verrebbero immotivatamente ritenuti prevalenti gli unici elementi negativi, costituiti dalla condanna inflitta e dal provvedimento disciplinare, successivamente, annullato in sede giurisdizionale, senza che rileverebbe minimamente l'intervenuta riabilitazione e, comunque, il lungo tempo trascorso dall'episodio, cui avrebbero fatto seguito, di converso, nel corso degli anni encomi, valutazioni caratteristiche altamente positive e ricompense di ordine morale, alla stregua di evenienze significative che confermerebbero l'esistenza di elementi soggettivi che avrebbero, quanto meno, dovuto formare oggetto di valutazione "comparata" nell'ambito di un giudizio complessivo e attuale e soprattutto scevro da profili di illogicità manifesta.
- la giurisprudenza in materia (cfr. TAR Lazio, III ter, 26 gennaio 2004 n. 713) avrebbe già in passato espresso il principio dell' "insufficienza del richiamo, da parte dell'ente intimato, ad un precedente penale per dedurre automaticamente e senza una seria comparazione con il comportamento del ricorrente, precedente e successivo a siffatta vicenda, l'insussistenza della buona condotta, segnatamente se non sono stati considerati il lasso di tempo intercorso e la riabilitazione intervenuta".
L'amministrazione si è costituita in giudizio depositando memoria difensiva con la quale ha argomentatamente dedotto l'infondatezza nel merito del ricorso del quale ha chiesto il rigetto.
Alla pubblica udienza del 2.7.2014 il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa.
Motivi della decisione
Si premette, in punto di fatto, che, come risulta dalla memoria dell'amministrazione, il ricorrente è stato, infine, giudicato idoneo per l'avanzamento di cui trattasi per l'anno 2011 nel corso della riunione del 22.3.2013.
Si premette, ancora, che con il provvedimento impugnato il ricorrente è stato valutato "non idoneo" in quanto si è ritenuto che lo stesso "non possiede i requisiti morale e di carattere necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore" sulla base delle seguenti considerazioni:
"Preso atto che l'ispettore è stato giudicato non idoneo all'avanzamento a scelta, con riferimento alle aliquote determinate per gli anni dal 1995 al 2001 e non idoneo all'avanzamento ad anzianità, con riferimento alle aliquote determinate per gli anni dal 2002 al 2004, per avere riportato una condanna penale ad anni 1 e mesi 10 di reclusione per concorso in concussione;
Considerata la gravità della condanna subita e il motivo per cui è stata inflitta (comportamento assolutamente contrario alla deontologia professionale) dai quali emergono gravi connotazioni negative concernenti l'affidabilità del valutando;
Tenuto conto che il militare è stato oggetto di un provvedimento disciplinare di stato della "cessazione dal servizio permanente con la perdita di grado per rimozione", e che la sua riammissione in servizio è unicamente frutto di un mero vizio di forma del procedimento espulsivo;
Ritenuti tali elementi negativi tuttora prevalenti sugli elementi positivi (giudizi positivi nelle valutazioni caratteristiche ...".
Si premette che, ai sensi dell'articolo 57, rubricato "Avanzamento "ad anzianità"", "1. L'avanzamento "ad anzianità" avviene secondo le modalità di cui all'articolo 34 della L. 10 maggio 1983, n. 212, attraverso la formulazione dei giudizi di idoneità o di non idoneità ivi specificati, espressi con riferimento al possesso, da parte del valutando, dei seguenti requisiti:
a) aver bene assolto le funzioni inerenti il proprio grado;
b) fisici, intellettuali, di cultura, morali e di carattere, professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore.
2. Il giudizio di non idoneità all'avanzamento deve essere motivato indicando quali requisiti di cui al comma 1 facciano difetto. ...".
E, gli elementi negativi sui quali può trovare fondamento un giudizio di inidoneità del militare all'avanzamento di cui al D.Lg(Lpd) n. 199 del 1995 articolo 57, possono non solo concretarsi in eventuali giudizi finali di insufficienza nelle valutazioni caratteristiche, ma anche ravvisarsi in eventuali condanne penali riportate dall'interessato; la circostanza che il militare, pur vantando elementi positivi contenuti nella documentazione personale, risulti di fatto destinatario di una condanna ad una pena detentiva non può, infatti, essere circostanza della quale l'amministrazione possa legittimamente non tenere conto.
In particolare, si è già avuto modo di esprimere il principio secondo cui la Commissione di avanzamento deve tener conto di tutti i fatti commessi dall'ufficiale, accertati in sede penale e disciplinare quale che sia la formula utilizzata (condanna, proscioglimento, assoluzione) e la data della pronuncia, purché riferibili agli anni di scrutinio ed elencati nello stato matricolare (cfr., da ultimo, Con(Lpd) Stato Sez. IV, 17-5-2012, n. 2850).
E, peraltro, la sanzione penale di cui risulta essere destinatario il militare costituisce sicura base logica oggettiva del giudizio di non idoneità all'avanzamento di cui all'art. 57, la cui prevalenza sugli elementi positivi contenuti nella documentazione personale del valutando è frutto di un apprezzamento ampiamente discrezionale della Commissione di avanzamento (Con(Lpd) Stato Sez. IV, 15-9-2010, n. 6924; Con(Lpd) Stato Sez. IV, 22-12-2007, n. 6600).
Sulla base della testuale motivazione di cui in precedenza emerge che:
- si è tenuto espressamente conto non solo del negativo giudizio di "Inferiore alla media" relativamente al periodo dal 3/10/1989 all' 1/3/1990 ma anche dei giudizi positivi nelle rimanenti valutazioni caratteristiche e, nella predetta circostanza, non si ravvisa alcuna contraddittorietà proprio in quanto, in sede di avanzamento, deve essere valutata per intero la carriera dell'interessato;
- il giudizio negativo è fondato espressamente sulla valutazione resa in sede di bilanciamento secondo cui gli elementi negativi sono stati ritenuti tuttora prevalenti sugli elementi positivi;
- gli elementi negativi sono essenzialmente ricondotti, da un lato, all'assoluta gravità della condanna subita e del motivo per cui è stata inflitta, ritenuto comportamento assolutamente contrario alla deontologia professionale e, dall'altro, dei giudizio di inferiore alla media dal quale emerge, per il periodo di riferimento, un generale scadimento di tutte le qualità e doti del candidato.
Per quanto attiene al primo profilo, l'attenzione da parte dell'amministrazione è stata incentrata non tanto sull'esistenza di una condanna penale ma soprattutto sulla specifica condotta penale sulla base della quale è stata emessa la sentenza richiamata, atteso che si tratta appunto del reato di concussione ai sensi dell'articolo 317 c.p., rilevando, altresì, che l'interessato è stato oggetto di un provvedimento disciplinare di stato e che il relativo annullamento giurisdizionale con conseguente riammissione in servizio si fonda esclusivamente su di un mero vizio procedurale rilevato in sede giurisdizionale.
Il reato di concussione, nel testo in vigore alla data di interesse prevedeva che "Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni."; è evidente che il disfavore ritenuto dall'amministrazione si fonda proprio nella circostanza specifica che trattasi di un reato contro la pubblica amministrazione e che trattasi di condotta criminosa posta in essere nell'esercizio delle proprie funzioni e, sulla base delle predette considerazioni, non appare contestabile, nei limiti in cui ciò è ammesso nel presente giudizio, la scelta effettuata.
Nella fattispecie, non essendo in discussione né l'esistenza del fatto storico materiale valutato negativamente, poiché destinatario il militare di una condanna ad una pena detentiva per il reato predetto, né la mancata considerazione degli elementi positivi, il giudizio della Commissione non risulta essere viziato da manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti, né da insufficienza della relativa motivazione.
Né compete al giudice amministrativo il potere di entrare nel merito delle valutazioni espresse dalla Commissione medesima, in quanto il giudizio deve rimanere limitato ad una generale verifica della logicità e razionalità dei criteri seguiti in sede di scrutinio, con conseguente esclusione di ogni sindacato di merito sui giudizi di avanzamento, altresì soggetti al sindacato di legittimità entro limiti assai ristretti, segnati dalla esigenza primaria di rispettare la sottile linea posta tra il giudizio di legittimità e la valutazione discrezionale demandata istituzionalmente alla Commissione di avanzamento.
Peraltro, rientra nelle predette prerogative discrezionali della Commissione di avanzamento, che sono sottratte al sindacato giurisdizionale, a meno di valutazioni aberranti al riguardo, stabilire fino a quando un fatto verificatosi nel passato debba continuare ad essere preso in considerazione e quando, invece, si possa ritenere che l'accumularsi di giudizi positivi negli anni a seguire abbia neutralizzatola valenza negativa del predetto fatto; nel caso di specie, è comprovato in atti che suddetta circostanza si è verificata in effetti, da ultimo, essendo stato il ricorrente giudicato idoneo per l'anno 2011 nel corso della riunione del 22.3.2013.
Per quanto attiene, poi, nello specifico, il precedente citato a supporto delle proprie tesi, non ci si può esimere dal rilevare, oltre che la risalenza della predetta decisione, anche la specificità del caso concreto in cui il ricorrente, il quale era imputato del reato ex art. 341 c.p. per aver offeso l'onore ed il prestigio di un vigile urbano di Iesolo, aveva successivamente patteggiato la pena e, per l'effetto, condannato a tre mesi di reclusione, trasformati nell'applicazione in una sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 53 della L. 24 novembre 1981, n. 689.
Infine, non si ritiene che la riabilitazione - il cui solo effetto è quello di estinguere le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna - dovesse essere necessariamente valutata in termini positivi nell'ambito del bilanciamento che interessa, considerata la sua inidoneità a cancellare comunque il fatto materiale di cui trattasi, che è connotato, come rilevato in precedenza, da particolare gravità e disfavore.
E, infatti, ai sensi dell'articolo 683 c.p.p. "1. Il tribunale di sorveglianza, su richiesta dell'interessato, decide sulla riabilitazione ... 2. Nella richiesta sono indicati gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 179 del codice penale. Il tribunale acquisisce la documentazione necessaria. ..." e il richiamato articolo 179 dispone, a sua volta, che "La riabilitazione è conceduta quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta c.p. 171 , e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta ...".
Ne consegue che la buona condotta è presupposto indispensabile e deve essere comprovato in atti e, tuttavia, come in precedenza rilevato, la predetta circostanza, è inidonea a sottrarre rilevanza alla condotta penale.
Né, ancora, ai fini del predetto bilanciamento il ricorrente porta, in concreto, gli elementi sulla base dei quali la predetta valutazione doveva essere effettuata, se non genericamente il richiamo ai giudizi positivi ricevuti negli anni successivi, che sono stati documentati nel corso del giudizio ma non commentati e argomentati ai fini che interessano, non ravvisandosi, di conseguenza, nel caso di specie, il dedotto vizio di istruttoria e di motivazione.
Conclusivamente il ricorso deve essere respinto siccome infondato nel merito.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore
Silvia Martino, Consigliere
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