Translate

giovedì 4 dicembre 2014

Atto Camera Ordine del Giorno 9/02679-bis-A/199 presentato da D'ALIA Gianpiero testo di Domenica 30 novembre 2014, seduta n. 342   La Camera,    premesso che:     l'ausiliaria è una posizione di stato nella quale il personale militare di ogni ordine e grado può transitare all'atto del congedamento per limiti di età e permanere al massimo per cinque anni, a condizione che resti in possesso della prevista idoneità fisica, fornisca disponibilità al richiamo presso qualunque pubblica amministrazione nella provincia di residenza e si impegni a non assumere impieghi o cariche presso imprese che hanno rapporti con l'amministrazione militare; ...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02679-bis-A/199
presentato da
D'ALIA Gianpiero
testo di
Domenica 30 novembre 2014, seduta n. 342
La Camera,
   premesso che:
    l'ausiliaria è una posizione di stato nella quale il personale militare di ogni ordine e grado può transitare all'atto del congedamento per limiti di età e permanere al massimo per cinque anni, a condizione che resti in possesso della prevista idoneità fisica, fornisca disponibilità al richiamo presso qualunque pubblica amministrazione nella provincia di residenza e si impegni a non assumere impieghi o cariche presso imprese che hanno rapporti con l'amministrazione militare;
    a titolo di controprestazione per i citati obblighi, la vigente normativa prevede la corresponsione, come «accessorio» della pensione maturata, dell'indennità di ausiliaria, fin qui pari al 70 per cento della differenza tra la pensione stessa e la retribuzione spettante al pari grado in servizio;
    il trattamento complessivo percepito durante il periodo di ausiliaria è gravato dalle ritenute previdenziali e assistenziali, a carico del datore di lavoro e dell'interessato, in misura identica a quelle applicate sui trattamenti del personale in servizio e, all'atto della fuoriuscita dall'ausiliaria, il trattamento globale di quiescenza viene conseguentemente ridefinito;
    la ratio dell'ausiliaria è duplice: costituire un bacino di personale già addestrato e quindi prontamente disponibile per esigenze straordinarie e compensare i limiti di età previsti per il personale militare che, in relazione alle peculiari condizioni d impiego e agli standard di efficienza psico-fisica richiesti, sono mediamente meno elevati di cinque anni rispetto a quelli propri della generalità del personale civile; diversamente, stante il rapporto di proporzionalità diretta tra la durata del periodo di servizio e la misura del trattamento di quiescenza, i militari subirebbero, non per propria colpa, pesanti penalizzazioni sulla misura delle pensioni, specie in relazione alla quota calcolata con il sistema contributivo;
    l'articolo 2, comma 24 del disegno di legge di stabilità 2015 riduce dal 70 al 50 per cento la misura dell'indennità di ausiliaria;
    al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare la cui pensione è calcolata in tutto o in parte con il sistema contributivo la normativa vigente (articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997) consente di optare, in luogo dell'ausiliaria, per l'istituto corrispondente (non connotato però dai medesimi obblighi) previsto per le Forze di polizia ad ordinamento civile, ossia il cosiddetto «moltiplicatore», in base al quale, all'atto del congedamento, il montante individuale dei contributi è determinato incrementando di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione stessa;
    il «moltiplicatore» è applicabile anche alle Forze armate, ma solo per quanti non abbiano i requisiti psico-fisici richiesti per il collocamento in ausiliaria ovvero li perdano durante la permanenza in tale posizione di stato,
impegna il Governo

allo scopo di consentire l'indispensabile omogeneità di trattamento nell'ambito del comparto difesa e sicurezza, a valutare la possibilità di modificare la vigente normativa, nel senso di prevedere l'opzione, in luogo dell'ausiliaria, per l'istituto di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997, nei termini già previsti per le forze di polizia ad ordinamento militare, anche per il personale delle Forze armate.
9/2679-bis-A/199D'Alia.

Nessun commento: