IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
In data odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente,
della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa
Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti,
e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito
"Codice");
Visto l'art. 4, comma 1, lettera e) del Codice, il quale individua
i dati giudiziari;
Visti, in particolare, gli articoli 21, comma 1, e 27 del Codice,
che consentono il trattamento di dati giudiziari, rispettivamente, da
parte di soggetti pubblici e di privati o di enti pubblici economici,
soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o
provvedimento del Garante che specifichino le finalita' di rilevante
interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le
precise operazioni eseguibili;
Visti gli articoli 21, comma 2, e 20, commi 2 e 4, e le
disposizioni relative a specifici settori di cui alla Parte II del
Codice e, in particolare, i Capi III e IV del Titolo IV, nel quale
sono indicate finalita' di rilevante interesse pubblico che rendono
ammissibile il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti
pubblici;
Visto l'art. 22 del Codice, che enuncia i principi applicabili al
trattamento di dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti
pubblici;
Considerato che il trattamento dei dati in questione puo' essere
autorizzato dal Garante anche d'ufficio con provvedimenti di
carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di
trattamenti (art. 40 del Codice);
Considerato che le autorizzazioni di carattere generale sinora
rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure
uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresi' superflua la
richiesta di singoli provvedimenti di autorizzazione da parte di
numerosi titolari del trattamento;
Ritenuto opportuno rilasciare nuove autorizzazioni in sostituzione
di quelle in scadenza il 31 dicembre 2014, armonizzando le
prescrizioni gia' impartite alla luce dell'esperienza maturata;
Ritenuto opportuno che anche tali nuove autorizzazioni siano
provvisorie e a tempo determinato, ai sensi dell'art. 41, comma 5,
del Codice, e, in particolare, efficaci per il periodo di dodici
mesi;
Visto il d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, recante "Attuazione dell'art.
60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, aggiornato dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione
delle controversie civili e commerciali" e il Regolamento di cui al
d.m. 18 ottobre 2010, n. 180, emanato ai sensi dell'art. 16 del
citato decreto legislativo, i quali prevedono che gli organismi di
mediazione, gli enti di formazione e il Ministero della giustizia
trattino i dati giudiziari per l'accertamento dei requisiti di
onorabilita' dei mediatori nonche' dei soci, associati,
amministratori e rappresentanti dei predetti enti di natura privata e
attribuiscono al Ministero della giustizia l'esercizio di poteri di
vigilanza e controllo in merito a tali requisiti;
Visti gli articoli 51 e 52 del Codice in materia di informatica
giuridica e ritenuta la necessita' di favorire la prosecuzione
dell'attivita' di documentazione, studio e ricerca in campo
giuridico, in particolare per quanto riguarda la diffusione di dati
relativi a precedenti giurisprudenziali, in ragione anche
dell'affinita' che tali attivita' presentano con quelle di
manifestazione del pensiero disciplinate dall'art. 137 del Codice;
Considerata la necessita' di garantire il rispetto di alcuni
principi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo
che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le liberta'
fondamentali, nonche' per la dignita' delle persone, e in
particolare, per il diritto alla protezione dei dati personali
sancito dall'art. 1 del Codice;
Visto l'art. 11, comma 2, del Codice, il quale stabilisce che i
dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di
trattamento di dati personali non possono essere utilizzati;
Visti gli articoli 31 e seguenti del Codice e il disciplinare
tecnico di cui all'Allegato B) al medesimo Codice, recanti norme e
regole sulle misure di sicurezza;
Visto l'art. 41 del Codice;
Visti gli articoli 42 e seguenti del Codice in materia di
trasferimento di dati personali all'estero;
Visto l'art. 167 del Codice;
Visti gli atti d'ufficio;
Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;
Autorizza
il trattamento dei dati giudiziari di cui all'art. 4, comma 1,
lettera e), del Codice, per le finalita' di rilevante interesse
pubblico di seguito specificate ai sensi degli articoli 21 e 27 del
Codice, secondo le prescrizioni di seguito indicate.
Prima di iniziare o proseguire il trattamento, i sistemi
informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al
minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in
modo da escluderne il trattamento quando le finalita' perseguite nei
singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente,
dati anonimi od opportune modalita' che permettano di identificare
l'interessato solo in caso di necessita', in conformita' all'art. 3
del Codice.
Capo I
RAPPORTI DI LAVORO
1) Ambito di applicazione e finalita' del trattamento.
L'autorizzazione e' rilasciata, anche senza richiesta, a persone
fisiche e giuridiche, enti, associazioni ed organismi che:
a) sono parte di un rapporto di lavoro;
b) utilizzano prestazioni lavorative anche atipiche, parziali o
temporanee;
c) conferiscono un incarico professionale a consulenti, liberi
professionisti, agenti, rappresentanti e mandatari.
Il trattamento deve essere indispensabile per:
A. adempiere o esigere l'adempimento di specifici obblighi o
eseguire specifici compiti previsti da leggi, dalla normativa
comunitaria, da regolamenti o da contratti collettivi, anche
aziendali, e ai soli fini della gestione del rapporto di lavoro,
anche autonomo o non retribuito od onorario;
B. verificare, limitatamente ai dati strettamente necessari, i
requisiti di onorabilita' dei dipendenti di societa' operanti nel
settore del rating.
L'autorizzazione e' altresi' rilasciata a soggetti che in relazione
ad un'attivita' di composizione di controversie esercitata in
conformita' alla legge svolgono un trattamento indispensabile al
medesimo fine.
2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.
Il trattamento puo' riguardare dati attinenti a soggetti che hanno
assunto o intendono assumere la qualita' di:
a) lavoratori subordinati, anche se parti di un contratto di
apprendistato, o di formazione e lavoro, o di inserimento, o di
lavoro ripartito, o di lavoro intermittente o a chiamata, ovvero
prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione,
o in rapporto di tirocinio, ovvero di associati anche in
compartecipazione o di titolari di borse di lavoro e di rapporti
analoghi e, con riferimento a quanto previsto al punto 1), lettera
B), limitatamente ai soli lavoratori effettivamente impiegati in
attivita' di rating;
b) amministratori o membri di organi esecutivi o di controllo;
c) consulenti e liberi professionisti, agenti, rappresentanti e
mandatari.
Capo II
ORGANISMI DI TIPO ASSOCIATIVO
E FONDAZIONI
1) Ambito di applicazione e finalita' del trattamento.
L'autorizzazione e' rilasciata anche senza richiesta:
a) ad associazioni anche non riconosciute, ivi compresi partiti e
movimenti politici, associazioni ed organizzazioni sindacali,
patronati, associazioni a scopo assistenziale o di volontariato, a
fondazioni, comitati e ad ogni altro ente, consorzio od organismo
senza scopo di lucro, dotati o meno di personalita' giuridica,
nonche' a cooperative sociali e societa' di mutuo soccorso di cui,
rispettivamente, alle leggi 8 novembre 1991, n. 381 e 15 aprile 1886,
n. 3818;
b) ad enti ed associazioni anche non riconosciute che curano il
patrocinio, il recupero, l'istruzione, la formazione professionale,
l'assistenza socio-sanitaria, la beneficenza e la tutela di diritti
in favore dei soggetti cui si riferiscono i dati o dei relativi
familiari e conviventi.
Il trattamento deve essere indispensabile per perseguire scopi
determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo
statuto o da un contratto collettivo.
2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.
Il trattamento puo' riguardare dati attinenti:
a) ad associati, soci e aderenti, nonche', nei casi in cui
l'utilizzazione dei dati sia prevista dall'atto costitutivo o dallo
statuto, a soggetti che presentano richiesta di ammissione o di
adesione;
b) a beneficiari, assistiti e fruitori delle attivita' o dei
servizi prestati dall'associazione, dall'ente o dal diverso
organismo.
Capo III
LIBERI PROFESSIONISTI
1) Ambito di applicazione e finalita' del trattamento.
L'autorizzazione e' rilasciata anche senza richiesta ai:
a) liberi professionisti tenuti ad iscriversi in albi o elenchi
per l'esercizio di un'attivita' professionale, in forma individuale,
associata o societaria, anche in conformita' al decreto legislativo 2
febbraio 2001, n. 96 e all'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n.
183;
b) soggetti iscritti nei corrispondenti albi o elenchi speciali,
istituiti anche ai sensi dell'art. 34 del regio decreto-legge 27
novembre 1933, n. 1578 e successive modificazioni e integrazioni,
recante l'ordinamento della professione di avvocato;
c) sostituti e ausiliari che collaborano con il libero
professionista ai sensi dell'art. 2232 del codice civile, praticanti
e tirocinanti, qualora tali soggetti siano titolari di un autonomo
trattamento o siano contitolari del trattamento effettuato dal libero
professionista.
2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.
Il trattamento puo' riguardare dati attinenti ai clienti.
I dati relativi a terzi possono essere trattati solo ove cio' sia
strettamente indispensabile per eseguire specifiche prestazioni
professionali richieste dai clienti per scopi determinati e
legittimi.
Capo IV
MEDIAZIONE FINALIZZATA
ALLA CONCILIAZIONE
DELLE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI
1) Soggetti ai quali e' rilasciata l'autorizzazione e finalita' del
trattamento.
a) Per il perseguimento della finalita' di rilevante interesse
pubblico individuata dall'art. 69 del Codice (Onorificenze,
ricompense e riconoscimenti) sono autorizzati, anche senza richiesta,
a trattare i dati giudiziari di cui all'art. 4, comma 1, lettera e),
del Codice per adempiere ad obblighi previsti da disposizioni di
legge e regolamento in materia di mediazione finalizzata alla
conciliazione delle controversie civili e commerciali:
1. gli organismi di mediazione costituiti da enti privati di cui
all'art. 1, comma 1, lettera d), del d.lgs. 28/2010 e successive
modificazioni e integrazioni, con riferimento ai dati dei soci,
associati, amministratori e rappresentanti, nonche' dei mediatori
iscritti;
2. gli organismi di mediazione costituiti da enti pubblici di cui
all'art. 1, comma 1, lettera d), del d.lgs. 28/2010 e successive
modificazioni e integrazioni, con riferimento ai dati dei mediatori
iscritti;
3. gli enti di formazione di cui all'art. 16, comma 5, del d.lgs.
28/2010 e successive modificazioni e integrazioni, e art. 1, comma 1,
lettera n) del d.m. n. 180/2010 con riferimento ai dati dei soci,
associati, amministratori e rappresentanti;
b) Per il perseguimento delle finalita' di rilevante interesse
pubblico individuate dall'art. 69 del Codice (Onorificenze,
ricompense e riconoscimenti), nonche' dall'art. 67 del Codice
(Attivita' di controllo e ispettive) il Ministero della giustizia e'
autorizzato a trattare i dati giudiziari di cui all'art. 4, comma 1,
lettera e), del Codice ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 28/2010 e
successive modificazioni e integrazioni, nonche' relative
disposizioni attuative, per la gestione del registro degli organismi
di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione e per la
verifica dei requisiti di onorabilita' di cui al d.m. n. 180/2010 di
soci, associati, amministratori e rappresentanti degli organismi di
mediazione e degli enti di formazione di natura privata, nonche' dei
singoli mediatori.
2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.
Il trattamento puo' riguardare i soli dati giudiziari relativi ai
requisiti di onorabilita' previsti dal d.m. n. 180/2010 previsti per
soci, associati, amministratori e rappresentanti degli organismi di
mediazione e degli enti di formazione di natura privata, nonche' dei
singoli mediatori ("non avere riportato condanne definitive per
delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa; non essere
incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza" -
art. 4, d.m. n. 180/2010).
3) Categorie di dati e operazioni di trattamento.
Il trattamento puo' riguardare i soli dati giudiziari e le sole
operazioni che risultino indispensabili, pertinenti e non eccedenti
in relazione alla specifica finalita' perseguita, nei limiti
stabiliti dalle norme di legge e regolamento.
4) Comunicazione dei dati.
Il Ministero della giustizia, nell'ambito dei poteri di vigilanza e
controllo attribuitigli dalla normativa di settore puo' comunicare i
dati giudiziari di cui all'art. 4, comma 1, lettera e) del Codice:
agli organismi di mediazione e agli enti di formazione di natura
privata in relazione ai requisiti di onorabilita' previsti dagli
articoli 4, comma 2, lettera c) e 18, comma 2, lettera b), del d.m.
n. 180/2010 per i propri soci, associati, amministratori e
rappresentanti;
agli organismi di mediazione di natura pubblica e privata in
relazione ai requisiti di onorabilita' previsti dall'art. 4, comma 3,
lettera c), del d.m. 180/2010 per i mediatori individuati nei propri
elenchi.
Capo V
IMPRESE BANCARIE ED ASSICURATIVE
ED ALTRI TITOLARI DEI TRATTAMENTI
1) Ambito di applicazione e finalita' del trattamento.
L'autorizzazione e' rilasciata, anche senza richiesta:
a) ad imprese autorizzate o che intendono essere autorizzate
all'esercizio dell'attivita' bancaria e creditizia, assicurativa o
dei fondi pensione, anche se in stato di liquidazione coatta
amministrativa, ai fini:
1) dell'accertamento, nei casi previsti dalle leggi e dai
regolamenti, del requisito di onorabilita' nei confronti di soci e
titolari di cariche direttive o elettive;
2) dell'accertamento, nei soli casi espressamente previsti
dalla legge, di requisiti soggettivi e di presupposti interdittivi;
3) dell'accertamento di responsabilita' in relazione a sinistri
o eventi attinenti alla vita umana;
4) dell'accertamento di situazioni di concreto rischio per il
corretto esercizio dell'attivita' assicurativa, in relazione ad
illeciti direttamente connessi con la medesima attivita'. Per questi
ultimi casi, limitatamente ai trattamenti di dati registrati in una
specifica banca di dati ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera p),
del Codice, il titolare deve inviare al Garante una dettagliata
relazione sulle modalita' del trattamento;
b) a soggetti titolari di un trattamento di dati svolto
nell'ambito di un'attivita' di richiesta, acquisizione e consegna di
atti e documenti presso i competenti uffici pubblici, effettuata su
incarico degli interessati;
c) alle societa' di intermediazione mobiliare, alle societa' di
investimento a capitale variabile, alle societa' di gestione del
risparmio e dei fondi pensione e alle societa' di gestione dei
mercati regolamentati o alle societa' di gestione accentrata di
strumenti finanziari ai fini dell'accertamento dei requisiti di
onorabilita' in applicazione della normativa in materia di
intermediazione finanziaria e di previdenza o di forme pensionistiche
complementari, e di eventuali altre norme di legge o di regolamento;
d) alle societa' operanti nel settore del rating, limitatamente
alle informazioni strettamente indispensabili a verificare la
sussistenza o meno dei requisiti di onorabilita' in capo ai soli soci
responsabili di incarichi di revisione presso societa' italiane che
abbiano emesso strumenti finanziari quotati su mercati finanziari non
nazionali, in relazione ai comportamenti penalmente rilevanti
individuati dalla normativa nazionale e al fine di consentire la
registrazione della societa' (e degli stessi soci) presso le
organizzazioni governative responsabili della stabilita' e
trasparenza dei mercati finanziari di riferimento.
2) Ulteriori trattamenti.
L'autorizzazione e' rilasciata altresi':
a) a chiunque, per far valere o difendere un diritto anche da
parte di un terzo in sede giudiziaria, nonche' in sede amministrativa
o nelle procedure di arbitrato, di mediazione e di conciliazione nei
casi previsti dalle leggi, dalla normativa comunitaria, dai
regolamenti o dai contratti collettivi, sempre che il diritto da far
valere o difendere sia di rango pari a quello dell'interessato e i
dati siano trattati esclusivamente per tale finalita' e per il
periodo strettamente necessario per il suo perseguimento;
b) a chiunque, per l'esercizio del diritto di accesso ai
documenti amministrativi, nei limiti di quanto previsto dalle leggi e
dai regolamenti in materia;
c) a persone fisiche e giuridiche, istituti, enti ed organismi
che esercitano un'attivita' di investigazione privata autorizzata con
licenza prefettizia (art. 134 del regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni e integrazioni).
Il trattamento deve essere necessario:
1. per permettere a chi conferisce uno specifico incarico di far
valere o difendere in sede giudiziaria un proprio diritto di rango
pari a quello del soggetto al quale si riferiscono i dati, ovvero un
diritto della personalita' o un altro diritto fondamentale ed
inviolabile;
2. su incarico di un difensore in riferimento ad un procedimento
penale, per ricercare e individuare elementi a favore del relativo
assistito da utilizzare ai soli fini dell'esercizio del diritto alla
prova (art. 190 del codice di procedura penale e legge 7 dicembre
2000, n. 397) e nel rispetto delle regole di comportamento dettate
dal "Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di
dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive"
(deliberazione del Garante n. 60 del 6 novembre 2008, G.U. 24
novembre 2008, n. 275) che costituiscono condizione essenziale per la
liceita' e la correttezza dei trattamenti di dati personali
effettuati anche da avvocati, nell'ambito dello svolgimento del
proprio incarico professionale ai sensi dell'art. 12, comma 3 del
Codice;
d) a chiunque, per adempiere ad obblighi previsti da disposizioni
di legge in materia di comunicazioni e certificazioni antimafia o in
materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre
gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale, contenute
anche nella legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed
integrazioni, e nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
recante il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010,
n. 136", e successive modificazioni ed integrazioni, o per poter
produrre la documentazione prescritta dalla legge per partecipare a
gare d'appalto;
e) a chiunque, ai fini dell'accertamento del requisito di idoneita'
morale di coloro che intendono partecipare a gare d'appalto, in
adempimento di quanto previsto dalla normativa in materia di appalti.
Capo VI
DOCUMENTAZIONE GIURIDICA
1) Ambito di applicazione e finalita' del trattamento.
L'autorizzazione e' rilasciata per il trattamento, ivi compresa la
diffusione, di dati relativi a sentenze e altri provvedimenti
giurisdizionali, per finalita' di informazione giuridica, ovvero di
documentazione, di studio e di ricerca in campo giuridico. Il
trattamento, disciplinato dagli articoli 51 e 52 del Codice, deve
essere effettuato nel rispetto delle indicazioni fornite nelle "Linee
guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione
di provvedimenti giurisdizionali per finalita' di informazione
giuridica" (deliberazione del Garante del 2 dicembre 2010, Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2011, n. 2).
Capo VII
PRESCRIZIONI COMUNI
A TUTTI I TRATTAMENTI
Per quanto non previsto dai capi che precedono, ai trattamenti ivi
indicati si applicano, altresi', le seguenti prescrizioni:
1) Dati trattati.
Possono essere trattati i soli dati essenziali per le finalita' per
le quali e' ammesso il trattamento e che non possano essere
adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o
di dati personali di natura diversa.
2) Modalita' di trattamento.
Il trattamento dei dati deve essere effettuato unicamente con
operazioni, nonche' con logiche e mediante forme di organizzazione
dei dati strettamente indispensabili in rapporto agli obblighi, ai
compiti o alle finalita' precedentemente indicati. Fuori dei casi
previsti dai Capi V, punto 2 e VI, o nei quali la notizia e'
acquisita da fonti accessibili a chiunque, i dati devono essere
forniti dagli interessati nel rispetto della disciplina prevista dal
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 e
successive modificazioni.
3) Conservazione dei dati.
Con riferimento all'obbligo previsto dall'art. 11, comma 1, lettera
e) del Codice, i dati possono essere conservati per il periodo di
tempo previsto da leggi o regolamenti e, comunque, per un periodo non
superiore a quello strettamente necessario per le finalita'
perseguite.
Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c), d) ed e) del Codice, i
soggetti autorizzati verificano periodicamente l'esattezza e
l'aggiornamento dei dati, nonche' la loro pertinenza, completezza,
non eccedenza e necessita' rispetto alle finalita' perseguite nei
singoli casi. Al fine di assicurare che i dati siano strettamente
pertinenti, non eccedenti e indispensabili rispetto alle finalita'
medesime, i soggetti autorizzati valutano specificamente il rapporto
tra i dati e i singoli obblighi, compiti e prestazioni. I dati che,
anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti
o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per
l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del
documento che li contiene. Specifica attenzione e' prestata per la
verifica dell'essenzialita' dei dati riferiti a soggetti diversi da
quelli cui si riferiscono direttamente gli obblighi, i compiti e le
prestazioni.
4) Comunicazione e diffusione.
I dati possono essere comunicati e, ove previsto dalla legge,
diffusi, a soggetti pubblici o privati nei limiti strettamente
indispensabili per le finalita' perseguite e nel rispetto, in ogni
caso, del segreto professionale e delle altre prescrizioni
sopraindicate.
5) Richieste di autorizzazione.
I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di
applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a
presentare una richiesta di autorizzazione al Garante, qualora il
trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni
suddette.
Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche
successivamente alla data di adozione del presente provvedimento,
devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento
medesimo.
Il Garante si riserva l'adozione di ogni altro provvedimento per i
trattamenti non considerati nella presente autorizzazione.
Per quanto riguarda invece i trattamenti disciplinati nel presente
provvedimento, il Garante non prendera' in considerazione richieste
di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformita' alle
relative prescrizioni, salvo che, ai sensi dell'art. 41 del Codice,
il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto
particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella
presente autorizzazione.
6) Norme finali.
Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di
regolamento o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti o
limiti piu' restrittivi in materia di trattamento di dati personali
e, in particolare, dalle disposizioni contenute nell'art. 8 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, fatto salvo dall'art. 113 del Codice,
che vieta al datore di lavoro ai fini dell'assunzione e nello
svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a
mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del
lavoratore, nonche' su fatti non rilevanti ai fini della valutazione
dell'attitudine professionale del lavoratore e dall'art. 10 del
d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, che vieta alle agenzie per il
lavoro e agli altri soggetti privati autorizzati o accreditati di
effettuare determinate indagini o comunque trattamenti di dati ovvero
di preselezione di lavoratori.
Restano fermi, altresi', gli obblighi di legge che vietano la
rivelazione senza giusta causa e l'impiego a proprio o altrui
profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, nonche' gli
obblighi deontologici o di buona condotta relativi alle singole
figure professionali.
7) Efficacia temporale.
La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio
2015 fino al 31 dicembre 2016, salve eventuali modifiche che il
Garante ritenga di dover apportare in conseguenza di eventuali
novita' normative rilevanti in materia.
La presente autorizzazione sara' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 dicembre 2014
Il Presidente: Soro
Il relatore: Iannini
Il segretario generale: Busia
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