IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE DELLE POLITICHE
PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE
Visto l'art. 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico agli incrementi della speranza di vita;
Visto l'art. 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico da effettuarsi con decreto direttoriale del Ministero
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della
data di decorrenza di ogni aggiornamento;
Visto l'art. 12, comma 12-quater, del citato decreto-legge 30
luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, che prevede che con il medesimo decreto
direttoriale siano adeguati i requisiti vigenti nei regimi
pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall' art. 2, commi
22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonche' negli altri
regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti
requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale
obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all' art. 78, comma
23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e di cui alla legge 27
dicembre 1941, n. 1570, nonche' i rispettivi dirigenti;
Visto l'art. 24, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, che prevede che gli adeguamenti dei requisiti, previsti con
cadenza triennale fino al 1° gennaio 2019, siano effettuati a
decorrere dalla predetta data con cadenza biennale;
Visto l'art. 12, comma 12-ter, del citato decreto-legge 30 luglio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, come modificato dall'art. 18, comma 4, lettera b), del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevede che, a decorrere
dall'anno 2011, l'ISTAT renda annualmente disponibile entro il 31
dicembre, il dato relativo alla variazione nel triennio precedente
della speranza di vita all'eta' corrispondente a 65 anni in
riferimento alla media della popolazione residente in Italia;
Visto l'art. 12, comma 12-ter, lettera a) del citato decreto-legge
30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, che prevede che in caso di frazione di mese,
l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale piu'
prossimo, e il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte
decimale dell'incremento della speranza di vita per dodici, con
arrotondamento all'unita';
Visto il decreto direttoriale del Ragioniere Generale dello Stato,
di concerto con il Direttore Generale delle Politiche Previdenziali e
Assicurative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 6
dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie Generale - n. 289 del 13 dicembre 2011, relativo
all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli
incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013;
Vista la nota del Presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica
(ISTAT) n. SP/792.2014 del 21 novembre 2014, con cui si comunica che
la variazione della speranza di vita all'eta' di 65 anni e relativa
alla media della popolazione residente in Italia, tra l'anno 2010 e
l'anno 2013, e' pari a 0,3 decimi di anno; il predetto dato,
trasformato in dodicesimi di anno, equivale ad una variazione di 0,4
che, a sua volta arrotondato in mesi, corrisponde ad una variazione
pari a 4 mesi;
Visto l'art. 12, comma 12-ter, lettera b) del citato decreto-legge
30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, che prevede che i valori di somma di eta'
anagrafica e di anzianita' contributiva di cui alla Tabella B
allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni, siano incrementati in misura pari al valore
dell'aggiornamento rapportato ad anno dei requisiti di eta', con
arrotondamento, in caso di frazione di unita', al primo decimale;
Decreta:
1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i requisiti di accesso ai
trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e
12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del
predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni e integrazioni, sono ulteriormente
incrementati di 4 mesi e i valori di somma di eta' anagrafica e di
anzianita' contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23
agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono ulteriormente
incrementati di 0,3 unita'.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 16 dicembre 2014
Il Ragioniere generale
dello Stato
Franco
Il direttore generale
delle politiche previdenziali
e assicurative
Ferrari
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