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mercoledì 31 dicembre 2014

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 16 dicembre 2014 Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada, ai sensi dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (14A10133) (GU n.302 del 31-12-2014)



         MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 16 dicembre 2014 
Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative  pecuniarie
conseguenti  a  violazioni  al  codice   della   strada,   ai   sensi
dell'articolo 195 del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285.
(14A10133) 
(GU n.302 del 31-12-2014)

 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
                           di concerto con 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'articolo 195, commi 3 e 3-bis, del decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo Codice della strada; 
  Visto il decreto del Ministro della giustizia del 19 dicembre 2012; 
  Ritenuto  di  dover  provvedere,   in   conformita'   alla   citata
disposizione   legislativa,    all'aggiornamento    delle    sanzioni
amministrative pecuniarie previste  dal  citato  Nuovo  Codice  della
strada, in misura pari all'intera variazione dell'indice  dei  prezzi
al consumo per le famiglie di operai e  impiegati,  media  nazionale,
verificatasi nel biennio dal 1°dicembre 2012 al 30 novembre 2014; 
  Ritenuto di dover escludere dal  predetto  aggiornamento  l'importo
delle sanzioni di cui all'art.115, comma 3, 2° periodo e comma  4,  e
degli articoli 116, 124, 125, 126,  135  e  136-bis,  introdotte  nel
Nuovo Codice  della  strada  e  norme  correlate  per  effetto  delle
disposizioni del decreto legislativo 18  aprile  2011,  n.  59,  come
modificate con decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, non essendo
decorso il previsto biennio dalla loro entrata in vigore; 
  Considerato che l'indice di variazione percentuale  dei  prezzi  al
consumo per le  famiglie  di  operai  e  impiegati  verificatosi  nel
biennio  dal  1°  dicembre  2012  al  30  novembre  2014,   calcolato
dall'Istituto Nazionale di Statistica, e' dello 0.8%; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste  dal
decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, recante  il  Nuovo  Codice
della strada e successive modifiche  e  integrazioni,  e'  aggiornata
secondo la tabella I figurante in allegato al presente decreto. 
  2. Dall'adeguamento di cui al comma  1  sono  escluse  le  sanzioni
amministrative pecuniarie previste dall'art.115, comma 3, 2°  periodo
e comma 4, e degli artt. 116,  124,  125,  126,  135  e  136-bis  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e  norme  correlate,  come
introdotte o modificate dalle disposizioni del decreto legislativo 18
aprile 2011, n.  59,  come  modificate  con  decreto  legislativo  16
gennaio 2013, n.2, riportate nella tabella II in allegato al presente
decreto. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e avra' effetto a decorrere dal 1° gennaio 2015. 
     Roma, 16 dicembre 2014 
 
                     Il Ministro della giustizia 
                               Orlando 
 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                               Padoan 
 
 
          Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
                                Lupi 
 

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2014 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  Affari  esteri,
reg.ne - Prev. n. 3412 
 
                                                            Tabella I 
    Gli importi delle sanzioni amministrative del  pagamento  di  una
somma, previste dal codice della strada, devono intendersi sostituiti
come segue: 
    Ove era prevista la sanzione da  € 24  a  €  97  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 24 a € 98. 
    Ove era prevista la sanzione da  € 25  a  €  99  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 25 a € 100. 
    Ove era prevista la sanzione da € 38  a  €  155  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 38 a € 156. 
    Ove era prevista la sanzione da € 39  a  €  159  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 39 a € 160. 
    Ove era prevista la sanzione da € 40  a  €  160  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 40 a € 161. 
    Ove era prevista la sanzione da € 40  a  €  162  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 40 a € 163. 
    Ove era prevista la sanzione da € 40  a  €  163  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 40 a € 164. 
    Ove era prevista la sanzione da € 41  a  €  168  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 41 a € 169. 
    Ove era prevista la sanzione da  € 51  a  €  99  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 51 a € 100. 
    Ove era prevista la sanzione da € 76  a  €  308  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 77 a € 310. 
    Ove era prevista la sanzione da € 80  a  €  318  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 81 a € 321. 
    Ove era prevista la sanzione da € 80  a  €  323  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 81 a € 326. 
    Ove era prevista la sanzione da € 82  a  €  328  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 83 a € 331. 
    Ove era prevista la sanzione da € 83  a  €  329  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 84 a € 332. 
    Ove era prevista la sanzione da € 84  a  €  335  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 85 a € 338. 
    Ove era prevista la sanzione da € 99  a  €  201  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 100 a € 203. 
    Ove era prevista la sanzione da € 105 a  €  422  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 106 a € 425. 
    Ove era prevista la sanzione da € 126 a  €  252  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 127 a € 254. 
    Ove era prevista la sanzione da € 154 a  €  616  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 155 a € 621. 
    Ove era prevista la sanzione da € 155 a  €  622  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 156 a € 627. 
    Ove era prevista la sanzione da € 156 a  €  626  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 157 a € 631. 
    Ove era prevista la sanzione da € 159 a  €  639  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 160 a € 644. 
    Ove era prevista la sanzione da € 160 a  €  641  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 161 a € 646. 
    Ove era prevista la sanzione da € 162 a  €  646  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 163 a € 651. 
    Ove era prevista la sanzione da € 163 a  €  653  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 164 a € 658. 
    Ove era prevista la sanzione da € 163 a  €  658  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 164 a € 663. 
    Ove era prevista la sanzione da € 168 a  €  674  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 169 a € 679. 
    Ove era prevista la sanzione da € 211 a  €  843  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 213 a € 850. 
    Ove era prevista la sanzione da € 216 a  €  432  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 218 a € 435. 
    Ove era prevista la sanzione da € 264 a € 1.054  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 266 a € 1.062. 
    Ove era prevista la sanzione da € 284 a € 1.133  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 286 a € 1.142. 
    Ove era prevista la sanzione da € 294 a € 1.174  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 296 a € 1.183. 
    Ove era prevista la sanzione da € 316 a € 1.265  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 319 a € 1.275. 
    Ove era prevista la sanzione da € 318 a € 1.272  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 321 a € 1.282. 
    Ove era prevista la sanzione da € 324 a € 1.294  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 327 a € 1.304. 
    Ove era prevista la sanzione da € 331 a € 1.324  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 334 a € 1.335. 
    Ove era prevista la sanzione da € 353 a € 1.762  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 356 a € 1.776. 
    Ove era prevista la sanzione da € 369 a € 1.476  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 372 a € 1.488. 
    Ove era prevista la sanzione da € 385 a € 1.539  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 388 a € 1.551. 
    Ove era prevista la sanzione da € 398 a € 1.596  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 401 a € 1.609. 
    Ove era prevista la sanzione da € 403 a € 1.617  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 406 a € 1.630. 
    Ove era prevista la sanzione da € 410 a € 1.643  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 413 a € 1.656. 
    Ove era prevista la sanzione da € 419 a € 1.682  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 422 a € 1.695. 
    Ove era prevista la sanzione da € 422 a € 1.686  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 425 a € 1.699. 
    Ove era prevista la sanzione da € 527 a € 2.108  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 531 a € 2.125. 
    Ove era prevista la sanzione da € 662 a € 2.650  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 667 a € 2.671. 
    Ove era prevista la sanzione da € 705 a € 3.526  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 711 a € 3.554. 
    Ove era prevista la sanzione da € 765 a € 3.076  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 771 a € 3.101. 
    Ove era prevista la sanzione da € 769 a € 3.079  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 775 a € 3.104. 
    Ove era prevista la sanzione da € 770 a € 3.086  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 776 a € 3.111. 
    Ove era prevista la sanzione da € 772 a € 3.115  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 778 a € 3.140. 
    Ove era prevista la sanzione da € 802 a € 3.212  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 808 a € 3.238. 
    Ove era prevista la sanzione da € 808 a € 3.234  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 814 a € 3.260. 
    Ove era prevista la sanzione da € 821 a € 3.287  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 828 a € 3.313. 
    Ove era prevista la sanzione da € 841 a € 3.366  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 848 a € 3.393. 
    Ove era prevista la sanzione da € 895 a € 3.578  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 902 a € 3.607. 
    Ove era prevista la sanzione da € 939 a € 3.758  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 947 a € 3.788. 
    Ove era prevista la sanzione da € 1.054 a € 3.162 la stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 1.062 a € 3.187. 
    Ove era prevista la sanzione da € 1.054 a € 4.216 la stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 1.062 a € 4.250. 
    Ove era prevista la sanzione da € 1.174 a € 11.741 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 1.183 a € 11.835. 
    Ove era prevista la sanzione da € 1.324 a € 5.302 la stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 1.335 a € 5.344. 
    Ove era prevista la sanzione  da  € 1.376,55  a  €  13.765,50  la
stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.388 a € 13.876. 
    Ove era prevista la sanzione da € 1.761 a € 7.045 a  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 1775 a € 7.101. 
    Ove era prevista la sanzione da € 1.818 a € 7.276 la stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 1.833 a € 7.334. 
    Ove era prevista la sanzione da € 1.865 a € 7.460 la stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 1.880 a € 7.520. 
    Ove era prevista la sanzione da € 1.941 a € 7.767 la stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 1.957 a € 7.829. 
    Ove era prevista la sanzione da € 1.988 a € 7.953 la stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 2.004 a € 8.017. 
    Ove era prevista la sanzione da € 2.650 a € 10.604 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 2.671 a € 10.689. 
    Ove era prevista la sanzione da € 4.696 a € 18.785 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 4.734 a € 18.935. 
    Ove era prevista la sanzione da € 10.793 a  €  16.189  la  stessa
deve intendersi sostituita con quella da € 10.879 a € 16.319. 
 
                             ---------- 
 
                                                           Tabella II 
    Disposizioni previste dal codice della strada e  norme  correlate
che sono escluse dall'aggiornamento dell'importo delle sanzioni: 
    Articolo 115, comma 3, secondo periodo, e comma 4; 
    Articolo 116; 
    Articolo 124; 
    Articolo 125; 
    Articolo 126; 
    Articolo 135; 
    Articolo 136-bis. 

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