Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
D.M. 29-8-2014
Disposizioni per il rilascio dei passaporti diplomatici e di servizio.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 settembre 2014, n. 205.
Art. 5. Passaporto diplomatico
1. Il passaporto diplomatico è rilasciato al Presidente della Repubblica per la durata del mandato.
2. Il passaporto diplomatico è rilasciato per la durata dell'incarico, se predeterminata, altrimenti per tre anni:
a) ai Presidenti e vice Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;
b) al Presidente del Consiglio dei ministri, ai vice Presidenti del Consiglio dei ministri, ai Ministri, ai vice Ministri, ai Sottosegretari di Stato;
c) al presidente e ai giudici della Corte Costituzionale;
d) al Presidente o ai vice Presidenti del Parlamento europeo, se di cittadinanza italiana;
e) al vice presidente del Consiglio superiore della magistratura;
f) al primo presidente della Corte di Cassazione;
g) al presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
h) ai presidenti delle commissioni affari esteri del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, nonché ai presidenti delle commissioni interparlamentari permanenti che abbiano particolare rilevanza nell'ambito delle relazioni internazionali;
i) al presidente del Consiglio di Stato;
j) al presidente della Corte dei Conti;
k) al governatore e al direttore generale della Banca d'Italia;
l) all'avvocato generale dello Stato;
m) ai capi di stato maggiore della Difesa, dell'Esercito, della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare;
n) al segretario generale della Presidenza della Repubblica e al segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
o) al capo della Polizia, al comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, al comandante generale della Guardia di finanza;
p) al direttore generale del DIS e ai direttori dell'AISE e dell'AISI;
q) al presidente dell'ICE.
3. Il passaporto diplomatico è altresì rilasciato, per la durata dell'incarico, se predeterminata, altrimenti per la durata di sei anni:
a) al personale della carriera diplomatica e di quella dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
b) al personale della terza area funzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che deve recarsi all'estero in missione o è destinato all'estero ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
c) agli addetti militari e agli addetti militari aggiunti presso le rappresentanze diplomatiche;
d) agli esperti di cui all'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18, impiegati presso le rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari e accreditati presso le autorità del Paese in cui prestano servizio;
e) a cittadini italiani che ricoprano posizioni apicali in organi e istituzioni dell'Unione Europea e in organi delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro.
4. Se il possesso del passaporto diplomatico è condizione posta dalle autorità del Paese di accreditamento per la notifica ai sensi delle Convenzioni di Vienna, esso è rilasciato anche:
a) al personale della prima e seconda area funzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18, destinato all'estero o in missione all'estero, per la durata di sei anni;
b) alle persone di cui al terzo comma dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18, per la durata dell'incarico, se predeterminata, altrimenti per sei anni.
5. Il passaporto diplomatico è mantenuto dopo la fine dell'incarico e rilasciato con validità decennale a chi è stato Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, del Consiglio dei Ministri o della Corte Costituzionale, o Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
6. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può disporre che il passaporto diplomatico sia mantenuto con validità decennale:
a) al termine del servizio, ai funzionari della carriera diplomatica che hanno raggiunto il grado di ministro plenipotenziario o hanno svolto le funzioni di capo di rappresentanza diplomatica;
b) al termine del servizio, ai dirigenti di prima fascia del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
c) al coniuge, anche superstite, dei funzionari di cui alle lettere a) e b);
d) al coniuge superstite dei funzionari della carriera diplomatica deceduti in servizio.
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