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domenica 21 dicembre 2014

Ministero dell'economia e delle finanze D.M. 24-10-2014 n. 177 Regolamento di modifica dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 ottobre 1996, n. 603, in materia di documenti sottratti al diritto di accesso. Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 dicembre 2014, n. 281.



Ministero dell'economia e delle finanze
D.M. 24-10-2014 n. 177
Regolamento di modifica dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 ottobre 1996, n. 603, in materia di documenti sottratti al diritto di accesso.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 dicembre 2014, n. 281.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza»;

Visto l'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e in particolare il comma 1, che disciplina l'esclusione del diritto di accesso e di divulgazione dei documenti coperti da segreto di Stato, e il comma 2, che consente alle amministrazioni pubbliche di individuare le categorie di documenti nella loro disponibilità da sottrarre al diritto di accesso di cui al menzionato comma 1;

Visto l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, contenente: «Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi in attuazione dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241»;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1996, n. 603, il quale all'articolo 2 individua le categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale e alle relazioni internazionali e all'articolo 6 prevede che, almeno ogni due anni dall'entrata in vigore del decreto medesimo, l'Amministrazione finanziaria verifica la congruità delle categorie di documenti sottratti all'accesso e apporta le integrazioni e le modificazioni ritenute necessarie, con le medesime modalità e forme del regolamento stesso;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, gli articoli 2 e 23;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, e, in particolare, l'articolo 10, il quale prevede che «i casi di esclusione dell'accesso sono stabiliti con il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 24 della legge, nonché con gli atti adottati dalle singole amministrazioni ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 24»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 1° settembre 2011, recante «Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate», ed in particolare l'articolo 38 che disciplina l'accesso agli atti relativi al Nulla osta di sicurezza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;

Ritenuto di individuare ulteriori documenti, formati o comunque rientranti nell'ambito delle attribuzioni del Corpo della guardia di finanza, sottratti all'accesso in relazione al comma 2 dell'articolo 24 della legge n. 241 del 1990, e quindi di aggiornare l'elenco delle «Categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale e alle relazioni internazionali» di cui articolo 2 del citato decreto del Ministro delle finanze n. 603 del 1996;

Acquisito il parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, istituita ai sensi dell'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, espresso il 9 aprile 2014;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 luglio 2014;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 3-8180 del 5 settembre 2014;

ADOTTA

il seguente regolamento:
Ministero dell'economia e delle finanze
D.M. 24-10-2014 n. 177
Regolamento di modifica dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 ottobre 1996, n. 603, in materia di documenti sottratti al diritto di accesso.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 dicembre 2014, n. 281.

Art. 1.

All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1996, n. 603, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) documenti concernenti le procedure di rilascio, diniego, limitazione, sospensione, revoca e proroga relative ai Nulla osta di sicurezza, all'autorizzazione all'Accesso Cifra, all'accesso ai sistemi per l'elaborazione automatica di dati classificati, nonché le informazioni e autorizzazioni relative al personale esperto nella trattazione e nella gestione di documenti classificati, agli operatori di apparati cifranti e alle “appendici riservate” di atti contrattuali che prevedono la trattazione di informazioni classificate.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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