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martedì 13 gennaio 2015

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 2014 Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per l'anno scolastico 2014/2015, all'assunzione di 15.439 unita' di personale docente ed educativo, 4.599 unita' di personale ATA, comprensive delle unita' di personale interessato alla procedura di statalizzazione dell'Istituto tecnico «Aldini Valeriani Siriani» di Bologna e del Liceo linguistico «A. Lincoln» di Enna, 13.342 unita' di personale docente da destinare al sostegno degli alunni con disabilita' e 620 dirigenti scolastici. (15A00132) (GU n.9 del 13-1-2015)



     DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 2014 
Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, per l'anno scolastico 2014/2015,  all'assunzione  di  15.439
unita' di personale docente ed educativo, 4.599 unita'  di  personale
ATA, comprensive delle unita' di personale interessato alla procedura
di statalizzazione dell'Istituto tecnico «Aldini  Valeriani  Siriani»
di Bologna e del Liceo  linguistico  «A.  Lincoln»  di  Enna,  13.342
unita' di personale docente da destinare al sostegno degli alunni con
disabilita' e 620 dirigenti scolastici. (15A00132) 
(GU n.9 del 13-1-2015)

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997,  n.
449, recante misure per la stabilizzazione  della  finanza  pubblica,
che disciplina le procedure di  autorizzazione  ad  assumere  per  le
amministrazioni dello Stato; 
  Visto il decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, concernente misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari e,  in  particolare,  l'art.  3,
comma  1,  che  nell'ambito  della  disciplina  delle   facolta'   di
assunzione   da   parte   di   alcune   amministrazioni,    ribadisce
l'applicazione della normativa di settore per il comparto scuola; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2008); 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,   recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,  la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione  tributaria,  e  in  particolare  l'art.  64,  che  reca
disposizioni in materia di organizzazione scolastica; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  concernente
disposizioni  urgenti  per  la  stabilizzazione  finanziaria   e   in
particolare l'art. 19, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
che reca disposizioni in materia  di  razionalizzazione  della  spesa
relativa all'organizzazione scolastica; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128,  recante  misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca; 
  Visto l'art. 15, comma 1, del predetto  decreto-legge  n.  104  del
2013 che prevede, in esito a specifica sessione negoziale in  materia
contrattuale  del  personale  scuola,  la  definizione  di  un  piano
triennale  per  l'assunzione  a  tempo  indeterminato  di   personale
docente, educativo e ATA per gli anni  2014/2016,  tenuto  conto  dei
posti  vacanti  e  disponibili  in  ciascun  anno,   delle   relative
cessazioni e degli effetti  del  processo  di  riforma  previsto  dal
richiamato art. 64 del decreto-legge n. 112  del  2008,  fatto  salvo
quanto previsto in relazione all'art. 2, comma 414, della  menzionata
legge n. 244 del 2007 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 2, comma 414, della richiamata legge n. 244 del  2007,
come modificato dall'art. 15, comma 2, del  citato  decreto-legge  n.
104  del  2013,  che  prevede  la  rideterminazione  della  dotazione
organica di diritto relativa ai docenti di sostegno, incrementando la
percentuale della  consistenza,  rispetto  al  numero  dei  posti  di
sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007, in
misura pari al 75% per l'anno scolastico 2013/2014, al 90% per l'anno
scolastico 2014/2015 e  al  100%  a  decorrere  dall'anno  scolastico
2015/2016; 
  Visto l'art. 15, comma 3, del medesimo  decreto-legge  n.  104  del
2013 che prevede l'autorizzazione, a decorrere  dall'anno  scolastico
2013/2104, ad assumere a tempo indeterminato docenti  di  sostegno  a
copertura di tutti i posti vacanti  e  disponibili  nell'organico  di
diritto di cui al citato art. 2, comma 414, della legge  24  dicembre
2007, n. 244, ferma  restando  la  procedura  autorizzatoria  di  cui
all'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 
  Visto l'art. 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135,  concernente
disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini, e in particolare  il  comma  14,
che prevede che  il  personale  docente  attualmente  titolare  delle
classi di concorso C999 e C555  (docenti  tecnico-pratici)  transiti,
con decreto del direttore generale del competente ufficio  scolastico
regionale, nei ruoli del personale non docente con  la  qualifica  di
assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico in base
al titolo di studio posseduto; 
  Visto l'art. 19, commi 12, 13 e  14,  del  citato  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98 e  l'art.  15,  commi  6,  7  e  8,  del  predetto
decreto-legge n. 104 del 2013, che dettano una  specifica  disciplina
in tema di mobilita' del personale docente dichiarato inidoneo; 
  Visto l'art. 17,  relativo  ai  dirigenti  scolastici,  del  citato
decreto-legge n. 104 del 2013 e, in particolare, il comma 1-bis,  che
ha trasformato in graduatorie ad esaurimento le graduatorie di merito
regionali del concorso indetto con decreto del Direttore generale del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 13 luglio
2011, disciplinando la permanenza della validita' delle  stesse  fino
all'assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse  inseriti,
fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'art. 39, commi  3
e  3-bis,  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 1 del citato decreto-legge n.  90  del  2014  che,  al
comma 1, a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  dello  stesso
decreto-legge, abroga: l'art. 16, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503; l'art. 72, commi 8, 9, 10, del decreto-legge 25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133; l'art. 9, comma 31, del decreto-legge 31  maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122, e al comma 3-bis,  prevede  che  al  fine  di  salvaguardare  la
continuita' didattica, i  trattenimenti  in  servizio  del  personale
della scuola sono fatti salvi fino al 31  agosto  2014  o  fino  alla
scadenza se prevista in data anteriore; 
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante approvazione del  testo  unico
delle disposizioni legislative  vigenti  in  materia  di  istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
  Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni  urgenti
in materia di personale scolastico; 
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli
atti  amministrativi  da  adottarsi  nella  forma  del  decreto   del
Presidente della Repubblica, e in  particolare  l'art.  1,  comma  1,
lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e'  intervenuta
la deliberazione del Consiglio dei ministri; 
  Vista la nota  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, del 19 giugno 2014, n. AOOUFGAB15991,  concernente  la
richiesta di autorizzazione, per l'anno  scolastico  2014/2015,  alle
nomine in ruolo di personale della scuola, per un contingente  totale
di 52.010, composto da: a) 43.094  unita'  di  personale  docente  ed
educativo, di cui 15.439 corrispondenti alle cessazioni dal  servizio
a decorrere dal 1° settembre 2014, 14.313 riferite ai posti vacanti e
disponibili dopo le nomine in ruolo dell'anno scolastico 2013/2014  e
13.342 unita' di personale docente da  destinare  al  sostegno  degli
alunni con disabilita'; b) 8.916 unita' di personale ATA, delle quali
4.599 corrispondenti alle cessazioni dal servizio a decorrere dal  1°
settembre 2014 e 4.317 ai posti vacanti e disponibili dopo le  nomine
in ruolo dell'anno scolastico 2013/2014; 
  Vista  la  sopra  richiamata  nota  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del 19 giugno 2014, con la quale si
comunica che nel contingente dei posti  vacanti  e  disponibili  sono
comprese le posizioni di esubero, in quanto solo in minima parte tali
posizioni (che risultano essere n. 8.191 per il personale docente  ed
educativo e n. 655 per il personale ATA) possono  essere  riassorbite
dalle classi  di  concorso  per  le  quali  esistono  disponibilita',
essendo l'esubero riferito, nella quasi  totalita',  agli  Insegnanti
Tecnico Pratici; 
  Vista la nota del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, Direzione generale per il personale scolastico, del 20
giugno  2014,  n.   AOODGPER6279,   concernente   la   procedura   di
statalizzazione del personale dell'Istituto tecnico «Aldini Valeriani
Siriani» di Bologna e del Liceo linguistico «Lincoln» di Enna,  nella
quale il Ministero precisa che, nelle more  della  definizione  della
sessione negoziale di cui all'art. 15, comma 1, del decreto-legge  n.
104 del 2013  e  dell'adozione  del  piano  triennale  di  assunzione
riferito a tutti i posti vacanti e disponibili, al fine di consentire
il corretto avvio dell'anno scolastico, il  medesimo  Ministero  puo'
essere autorizzato, per l'anno scolastico  2014/2015,  all'assunzione
di un numero di posti corrispondente alle cessazioni  definitive  dal
servizio del personale docente  ed  educativo  e  del  personale  ATA
relative all'anno  scolastico  precedente,  unitamente  al  personale
docente da destinare al sostegno. Con la predetta nota si richiede di
comprendere nel contingente  relativo  alle  facolta'  di  assunzione
relative all'anno scolastico  2014/2015  il  personale  dei  predetti
Istituti scolastici interessati alla procedura di statalizzazione; 
  Vista la  nota  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica del 25 luglio  2014,  n.  41912,
con la quale, nel segnalare che in assenza dell'esito della specifica
sessione   negoziale   e   dell'adozione   del   prescritto   decreto
interministeriale relativo al  piano  triennale  per  l'assunzione  a
tempo indeterminato di personale docente, educativo  e  ATA  per  gli
anni  2014-2016,  non  ricorrono  i   presupposti   per   autorizzare
assunzioni a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili per  il
corrente  anno,  si  specifica  che  nulla  osta   all'adozione   del
provvedimento di autorizzazione ad assumere per n. 15.439 unita'  di'
personale docente ed educativo, n. 13.342 unita' di personale docente
da destinare al sostegno  degli  alunni  con  disabilita',  n.  4.599
unita' di personale ATA; 
  Viste le  note  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica del 25 luglio 2014, n.  41920  e
del Gabinetto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  del  12
agosto 2014, n. 17994, entrambe aventi ad oggetto la bozza di accordo
finalizzata  alla  statalizzazione  dell'Istituto   tecnico   «Aldini
Valeriani Siriani» di Bologna e del Liceo  linguistico  «Lincoln»  di
Enna; 
  Vista la nota del Gabinetto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del 12 agosto 2014, n. 17994, con la quale  si  trasmette  la
nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale  dello  Stato  del  17  luglio  2014,  n.  60192,
contenente il parere favorevole all'immissione in ruolo di n.  15.439
unita' di' personale  docente  ed  educativo,  n.  13.342  unita'  di
personale  docente  da  destinare  al  sostegno  degli   alunni   con
disabilita', n. 4.599 unita' di personale ATA; 
  Considerato che, come esplicitato  nella  richiamata  nota  del  17
luglio 2014, il Ministero dell'economia e  finanze,  nell'ambito  del
computo dei posti vacanti e disponibili,  ha  invitato  il  Ministero
dell'istruzione,  universita'   e   ricerca   a   tener   conto   dei
provvedimenti,   in   corso   di   definizione,   di    riallocazione
professionale degli insegnanti Tecnico Pratici e i docenti inidonei; 
  Vista la nota  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca del 1° agosto 2014, n. 21553, concernente la  richiesta
di autorizzazione per l'anno  scolastico  2014/2015  alle  nomine  in
ruolo di 620 dirigenti scolastici a fronte di un numero di  posti  di
dirigente scolastico vacanti  al  1°  settembre  2014  pari  a  1.027
unita', tenuto conto dei trattenimenti  in  servizio  precedentemente
concessi e terminati ai sensi del richiamato art. 1, comma 3-bis, del
decreto-legge n. 90 del 2014; 
  Vista la nota del Gabinetto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del 26 agosto 2014, n. 18345, con la quale  si  trasmette  la
nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale  dello  Stato  dell'11  agosto  2014,  n.  66931,
contenente il parere favorevole all'immissione in ruolo di 620 unita'
di dirigente scolastico; 
  Ritenuto    di    accordare    al    Ministero     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca l'autorizzazione  ad  assumere,  per
l'anno scolastico 2014/2015, 15.439 unita' di  personale  docente  ed
educativo,  13.342  unita'  di  personale  docente  da  destinare  al
sostegno degli alunni con disabilita', 4.599 unita' di personale  ATA
e  620  unita'   di   dirigente   scolastico,   ferma   restando   la
disponibilita' in organico dei posti interessati alle  immissioni  in
ruolo al fine di evitare la creazione di situazioni di sovrannumero; 
  Vista la proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 settembre 2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  e'
autorizzato, per l'anno scolastico 2014/2015,  ad  assumere  a  tempo
indeterminato, sui posti effettivamente  vacanti  e  disponibili,  un
numero di unita' pari a: 
    a) 15.439 per il personale docente ed educativo e  4.599  per  il
personale ATA. Il contingente di cui alla presente lettera  comprende
le unita' di personale interessato alla procedura di  statalizzazione
dell'Istituto tecnico «Aldini Valeriani Siriani»  di  Bologna  e  del
Liceo linguistico «A. Lincoln» di Enna; 
    b) 13.342 per il personale docente da destinare al sostegno degli
alunni con disabilita'; 
    c) 620 dirigenti scolastici. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Dato a Roma, addi' 12 novembre 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Madia,      Ministro      per      la
                                semplificazione   e    la    pubblica
                                amministrazione 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2014 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
Reg.ne Prev. n. 3208 

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