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giovedì 16 aprile 2015

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 18 febbraio 2015, n. 41 Regolamento concernente l'individuazione delle finalita', degli obiettivi, dell'organizzazione, nonche' delle modalita' concorsuali per l'accesso al corso superiore di polizia tributaria. (15G00055) (GU n.88 del 16-4-2015) Vigente al: 1-5-2015



         MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 febbraio 2015, n. 41 
Regolamento  concernente  l'individuazione  delle  finalita',   degli
obiettivi, dell'organizzazione, nonche' delle  modalita'  concorsuali
per l'accesso al corso superiore di polizia tributaria. (15G00055) 
(GU n.88 del 16-4-2015)

 
 Vigente al: 1-5-2015  
 
Titolo I

Finalita' e obiettivi del corso superiore di polizia tributaria

 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 23 aprile 1959, n.  189,  recante  «Ordinamento  del
Corpo della Guardia di finanza»; 
  Visto l'articolo 5 della  legge  24  ottobre  1966,  n.  887,  come
sostituito dall'articolo 57 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n.
69, e in particolare il comma 5, nella parte in cui  prevede  che  le
finalita', gli obiettivi e l'organizzazione del  corso  superiore  di
polizia tributaria del Corpo della Guardia  di  finanza,  nonche'  le
modalita' concorsuali per l'accesso sono stabilite  con  decreto  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanarsi  ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 4, secondo comma, della legge 3  maggio  1971,  n.
320,  recante  «Modifiche  alla  legge  24  ottobre  1966,  n.   887,
sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza»,
ai sensi del quale l'ammissione alla frequenza di uno dei  corsi  tra
il corso superiore di polizia tributaria  e  il  corso  superiore  di
stato maggiore esclude la possibilita' dell'ammissione alla frequenza
dell'altro; 
  Visto  il  decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  68,  recante
«Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a  norma
dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  69,  recante
«Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e  dell'avanzamento
degli  ufficiali  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza,  a   norma
dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e, in particolare,
gli articoli 19, comma 2 e 57; 
  Visto l'articolo 751, comma 1, del  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», ai sensi del
quale presso l'Istituto superiore di  stato  maggiore  interforze  e'
svolto il corso superiore di stato maggiore  interforze  cui  possono
partecipare anche gli ufficiali del Corpo della  guardia  di  finanza
nonche' ufficiali delle Forze armate estere; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29  gennaio  1999,
n. 34, concernente «Regolamento recante norme per  la  determinazione
della struttura ordinativa del Corpo della  Guardia  di  finanza,  ai
sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n.
449»; 
  Visto il proprio decreto 1°  aprile  2004,  n.  125,  e  successive
modificazioni,  recante  «Regolamento  concernente   l'individuazione
delle finalita', degli obiettivi, dell'organizzazione, nonche'  delle
modalita' concorsuali per l'accesso al  corso  superiore  di  polizia
tributaria»; 
  Ritenuto di modificare le disposizioni regolamentari vigenti,  allo
scopo di rendere maggiormente selettivo il concorso per l'accesso  al
corso  superiore  di  polizia   tributaria,   nonche'   di   adeguare
l'attivita'  didattica  alle  piu'  moderne  tecniche  di  formazione
dirigenziale; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 marzo 2014; 
  Considerato pero', in ordine alle osservazioni formulate  dall'Alto
Consesso, che il corso rivolto ai  capitani  in  avanzamento  non  ha
natura valutativa ai fini della promozione al grado di maggiore e  ha
subito,  nel  tempo,  una  contrazione  nella  durata  tale  da   non
suggerirne   la   valorizzazione   nell'ambito   del   concorso   per
l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria; 
  Ritenuto, inoltre, che le modalita' di valutazione del profitto dei
frequentatori del  corso  superiore  di  polizia  tributaria  debbano
ispirarsi ai moderni canoni della formazione dirigenziale, creando un
clima   piu'   favorevole   all'apprendimento   e    alla    crescita
professionale; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con nota n. 3-5899/UCL del 23 giugno 2014; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
         Finalita' del corso superiore di polizia tributaria 
 
  1. Il corso superiore di polizia tributaria, della  durata  di  due
anni, ha la finalita' di  preparare  gli  ufficiali  frequentatori  a
ricoprire incarichi connotati da elevata  complessita'  gestionale  e
organizzativa,  in  relazione  alla   particolarita'   del   contesto
istituzionale, alla  dimensione  della  struttura  e  al  livello  di
responsabilita'. 
  2. Il  superamento  del  corso  superiore  costituisce  titolo  per
l'avanzamento in carriera con preferenza rispetto ad  altri  corsi  o
titoli acquisiti, ai sensi dell'articolo 19,  comma  2,  del  decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 69. 
                               Art. 2 
 
 
         Obiettivi del corso superiore di polizia tributaria 
 
  1. Per la realizzazione delle finalita' di cui all'articolo  1,  il
corso superiore di polizia tributaria si pone gli obiettivi di: 
  a) sostenere ciascun frequentatore  nello  sviluppo  delle  proprie
potenzialita',  attraverso  un  percorso  di   studi,   ricerche   ed
esperienze   tesi   ad   arricchire   le   capacita'   professionali,
comportamentali  e  gestionali  necessarie  per  l'assunzione   degli
incarichi di destinazione; 
  b) affermare e consolidare i valori e la cultura della  Guardia  di
finanza, rafforzando nei partecipanti il patto con  l'istituzione  ed
il senso di appartenenza e fedelta'; 
  c)  elevare  la  capacita'   di   attivazione   dei   processi   di
miglioramento  ed  innovazione  delle  strategie  e  delle   tecniche
utilizzate per il perseguimento delle finalita'  istituzionali  della
Guardia di finanza. A tale fine, nell'ambito del corso  superiore  di
polizia tributaria sono realizzate iniziative di generazione di nuove
conoscenze  e  l'apertura  nei  confronti  del   mondo   scientifico,
accademico e militare, nonche' della societa' civile, sia  a  livello
nazionale che internazionale. A seguito di apposite  convenzioni  con
atenei stipulate ai  sensi  della  normativa  vigente,  le  attivita'
didattiche seguite  durante  la  frequenza  del  corso  superiore  di
polizia tributaria possono dare titolo al riconoscimento  di  crediti
formativi al fine del conseguimento di master universitari. 
Titolo II

Modalita' di ammissione al corso superiore di polizia tributaria

                               Art. 3 
 
 
                          Bando di concorso 
 
  1. Al corso superiore di polizia tributaria accedono i vincitori di
un  concorso  per  titoli   ed   esami,   indetto   annualmente   con
determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza ed al
quale possono partecipare gli ufficiali in possesso dei requisiti  di
cui all'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966,  n.  887  e  che,  ai
sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge 3 maggio  1971,  n.
320,  non  siano  titolati  «Istituto  superiore  di  stato  maggiore
interforze»  ovvero  frequentatori  del  corso  superiore  di   stato
maggiore interforze di cui all'articolo 751 del  decreto  legislativo
15 marzo 2010, n. 66. Il  bando,  che  viene  pubblicato  sul  foglio
d'ordini della Guardia di finanza, stabilisce il numero dei  posti  a
disposizione, i singoli titoli valutabili e  il  relativo  punteggio,
definiti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, i programmi di esame,  le
modalita'  di  svolgimento  delle  prove  di  esame  e  le  cause  di
esclusione dal concorso per  motivi  verificatisi  dopo  l'ammissione
ovvero di revoca del giudizio  di  idoneita'  prima  dell'inizio  del
corso. 
  2. Al corso superiore di polizia  tributaria  possono  partecipare,
previe intese con le amministrazioni interessate, ufficiali di  altre
Forze armate e di polizia, nonche' rappresentanti di altre  pubbliche
amministrazioni,  anche  internazionali,  sulla  base  di   modalita'
stabilite con determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza. 
                               Art. 4 
 
 
                          Fasi concorsuali 
 
  1. Il concorso di cui all'articolo 3  si  articola  nelle  seguenti
fasi: 
  a) valutazione dei titoli; 
  b) prove di esame. 
                               Art. 5 
 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
  1. I titoli da valutare ai fini del concorso  per  l'ammissione  al
corso superiore di polizia  tributaria,  per  un  massimo  di  trenta
punti, calcolati sino al  centesimo,  sono  le  qualita'  morali,  di
carattere, fisiche e professionali  e  le  doti  intellettuali  e  di
cultura dell'ufficiale emergenti dal libretto personale. 
  2. Nella determinazione dei punteggi da assegnare alle  qualita'  e
doti di cui al comma 1 vengono valorizzati: 
  a)   i   giudizi   complessivi   espressi   nella    documentazione
caratteristica, fino a un massimo di 10 punti; 
  b) l'esito del corso di formazione o del concorso di ammissione  al
servizio permanente, fino a un massimo di 5 punti; 
  c) l'esito dell'avanzamento al grado di maggiore, fino a un massimo
di 5 punti; 
  d) le qualita'  fisiche,  morali,  di  carattere  e  professionali,
nonche' le doti intellettuali e di cultura, risultanti  dal  libretto
personale dell'ufficiale, fino a un massimo di 10 punti. 
                               Art. 6 
 
 
                           Prove di esame 
 
  1. Gli esami di concorso per l'ammissione  al  corso  superiore  di
polizia tributaria consistono in: 
  a) una prova scritta in materia di diritto tributario; 
  b) una prova scritta in materia di tecnica professionale; 
  c) una prova orale in materia di diritto tributario; 
  d) una prova orale in materia di tecnica professionale; 
  e) una prova di lingua inglese. 
  2. La prova scritta di cui al comma 1, lettera b),  consiste  nella
redazione di atti relativi ad  un  caso  pratico  di  esecuzione  dei
compiti di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza. 
  3. Ogni membro con diritto di voto della  commissione  giudicatrice
di cui all'articolo 7 attribuisce a  ciascun  candidato,  per  ognuna
delle prove di cui al comma 1, un punteggio in trentesimi. 
  4. Il punteggio conseguito da ciascun candidato  per  ognuna  delle
prove di esame di cui al comma 1 e' determinato  calcolando  sino  al
centesimo la media aritmetica dei punteggi di cui al comma 3. 
  5. Ciascuna delle prove di esame di cui al comma 1 e' superata  dal
candidato che  abbia  conseguito  almeno  diciotto  trentesimi.  Sono
ammessi alle prove orali e di lingua inglese i candidati che  abbiano
superato entrambe le prove scritte. 
  6.  Al  termine  delle  prove  di  esame  la  commissione  di   cui
all'articolo 7, dopo aver espletato le procedure di cui ai commi 3  e
4, calcola per ogni candidato, sino al centesimo: 
  a) il punteggio complessivo delle prove scritte,  costituito  dalla
media aritmetica dei punteggi conseguiti nelle prove di cui al  comma
1, lettere a) e b); 
  b) il punteggio complessivo delle ulteriori prove, costituito dalla
media aritmetica dei punteggi conseguiti nelle prove di cui al  comma
1, lettere c), d) ed e). 
                               Art. 7 
 
 
               Commissione giudicatrice e graduatoria 
 
  1. La commissione giudicatrice per  la  valutazione  dei  titoli  e
delle prove di esame, di  cui  agli  articoli  5  e  6,  e'  nominata
annualmente con determinazione del Comandante Generale della  Guardia
di finanza. La stessa e' presieduta dal Comandante in  Seconda  della
Guardia di finanza e composta da due ufficiali generali della Guardia
di  finanza,  da  un  colonnello  del  Corpo  e  da   un   professore
universitario in diritto tributario. Per lo svolgimento  della  prova
di cui all'articolo  6,  comma  1,  lettera  e),  la  commissione  e'
integrata da un esperto di lingua inglese. Le funzioni di segretario,
senza voto, sono esercitate da un ufficiale superiore  della  Guardia
di finanza. 
  2. Prima di procedere all'esame dei titoli posseduti dai  candidati
e  alla  somministrazione  delle  prove  di  esame,  la   commissione
giudicatrice definisce, in appositi verbali, i criteri cui  attenersi
nelle valutazioni di cui agli articoli 5 e 6. 
  3. Ultimati gli esami, la commissione procede alla formazione della
graduatoria generale dei candidati sulla base dei punteggi di  merito
attribuiti con le modalita' di cui agli articoli 5 e 6. 
  4. La graduatoria generale di merito del  concorso  e'  formata  in
base alla media aritmetica,  calcolata  sino  al  centesimo,  tra  il
punteggio  conseguito  nella   valutazione   dei   titoli,   di   cui
all'articolo 5, il punteggio complessivo di cui all'articolo 6, comma
6, lettera a) e il punteggio complessivo di cui all'articolo 6, comma
6, lettera b). E' data precedenza in graduatoria, a parita' di  voto,
al concorrente piu' elevato in grado. In caso  di  ulteriore  parita'
prevale il candidato con maggiore anzianita' relativa. 
  5. La graduatoria generale  e'  approvata  con  determinazione  del
Comandante Generale della Guardia di finanza e pubblicata sul  foglio
d'ordini del Corpo. 

Capo I

Programmazione didattica

                               Art. 8 
 
 
                                Sede 
 
  1. Il corso superiore di polizia tributaria  si  svolge  presso  la
Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza. 
  2.  Ciascun  corso  e'  contraddistinto  da  un   numero   d'ordine
progressivo. 
                               Art. 9 
 
 
                         Programma didattico 
 
  1. Il corso superiore di polizia tributaria si  svolge  secondo  il
calendario e  le  prescrizioni  contenute  nel  programma  didattico,
approvato con determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza. 
  2. Il programma didattico si  articola  in  specifici  ed  autonomi
moduli formativi e in esperienze applicative esterne,  tendenti  allo
sviluppo dei contenuti delle aree di cui all'articolo 10. Per ciascun
modulo formativo e esperienza applicativa  esterna  sono  indicati  i
relativi obiettivi didattici, i contenuti, le  modalita'  didattiche,
la durata e la tipologia di docenza. 
                               Art. 10 
 
 
                           Aree didattiche 
 
  1. Per la realizzazione delle finalita' e degli obiettivi di cui al
Titolo I, il corso superiore di  polizia  tributaria  e'  strutturato
secondo  una  combinazione  equilibrata  di   competenze,   capacita'
gestionali e manageriali che attengono alla sfera istituzionale della
Guardia di finanza. 
  2. A tale scopo, il  programma  didattico  di  cui  all'articolo  9
prevede le seguenti aree didattiche: 
  a) competenze di base, tra  le  quali  rientrano  l'approfondimento
delle lingue straniere e delle capacita'  informatiche,  destinate  a
completare il bagaglio di conoscenze  e  abilita'  funzionali  a  una
proficua frequenza del corso; 
  b) comportamenti organizzativi,  con  il  fine  di  sviluppare  nei
partecipanti atteggiamenti  e  capacita'  individuali  necessari  per
affrontare problematiche o situazioni organizzative complesse; 
  c) competenze manageriali, destinate a dotare i frequentatori delle
conoscenze,   capacita'   ed   abilita'   di    natura    gestionale,
organizzativa, relazionale e strategica necessarie per ricoprire  con
successo un ruolo di gestore di risorse di qualsiasi natura; 
  d) competenze professionali, destinate ad arricchire le  conoscenze
e le esperienze conseguite dagli ufficiali nel corso della  carriera,
con riferimento ai settori di intervento istituzionale della  Guardia
di finanza. 
                               Art. 11 
 
 
                       Metodologie didattiche 
 
  1. Per la realizzazione del programma didattico di cui all'articolo
9 vengono utilizzate  metodologie  basate  sulla  valorizzazione  del
discente come soggetto attivo del processo di apprendimento, al  fine
di stimolarne partecipazione e coinvolgimento e facilitare lo scambio
di  esperienze  e  l'interazione  linguistica,  anche   mediante   lo
svolgimento di attivita' didattiche in lingua straniera. 
  2. Nello sviluppo dei  moduli  formativi  sono  previste  modalita'
articolate su: 
  a) lezioni tradizionali in aula; 
  b) testimonianze di esperti; 
  c)  riflessioni   guidate,   discussioni   di   casi   di   studio,
sperimentazione, esercitazioni e simulazioni; 
  d) studio e ricerca individuale e di gruppo. 
  3. Nel programma didattico sono previsti anche moduli dedicati allo
sviluppo di esperienze applicative esterne, quali: 
  a) progetti di studio e approfondimento sul  campo,  su  specifiche
tematiche afferenti alle aree  didattiche  di  cui  all'articolo  10,
presso  strutture  della  Guardia  di  finanza  od  altri   organismi
nazionali ed internazionali; 
  b) stage presso lo Stato Maggiore del Comando Generale; 
  c)  viaggi  di  studio  internazionali  per  l'approfondimento   di
specifiche tematiche afferenti ad un ambito applicativo. 
Capo II

Soggetti

                               Art. 12 
 
 
                         Direttore del corso 
 
  1. Direttore del corso e' il comandante  della  Scuola  di  polizia
tributaria. 
  2. Al direttore del corso e' affidato il compito di: 
  a) garantire la rispondenza del corso alle finalita' e obiettivi di
cui al Titolo I; 
  b) assicurare l'integrazione  didattica  ed  organizzativa  tra  il
corso superiore di  polizia  tributaria,  le  altre  attivita'  della
scuola e della  Guardia  di  finanza,  le  istituzioni  nazionali  ed
internazionali; 
  c) contribuire all'affermazione dell'immagine e del ruolo del corso
come istituzione di alta formazione e laboratorio di sviluppo di know
how; 
  d) garantire elevati standard di qualita' del programma formativo; 
  e) formulare, per ciascun corso, la proposta di programma didattico
e quella relativa al corpo docente. 
  3. Il direttore del corso, avvalendosi  anche  del  comandante  del
corso di cui all'articolo 13, o di altro ufficiale  della  Scuola  di
polizia tributaria, garantisce il coordinamento  della  progettazione
didattica di  dettaglio  elaborata  da  ciascun  docente  nell'ambito
dell'area didattica di competenza. 
                               Art. 13 
 
 
                        Comandante del corso 
 
  1. Il comandante del corso, sulla base degli indirizzi espressi dal
direttore, ha il compito di garantire: 
  a) la corretta gestione del percorso formativo pianificato, sia dal
punto di  vista  della  didattica,  che  da  quello  dei  servizi  di
supporto; 
  b) la realizzazione di iniziative tese a migliorare la qualita' del
servizio formativo in ogni suo aspetto,  con  riferimento  a  ciascun
modulo didattico ed esperienza applicativa esterna; 
  c)  il  monitoraggio  costante  del  funzionamento   del   servizio
formativo e della efficacia dei processi di apprendimento; 
  d) l'orientamento ed il sostegno professionale ai  partecipanti  al
corso, attraverso attivita' di indirizzo e tutoraggio; 
  e) il funzionamento dei servizi e sussidi didattici  di  pertinenza
del corso. 
                               Art. 14 
 
 
                               Docenti 
 
  1. Il corpo docente del corso superiore di  polizia  tributaria  e'
approvato dal Comandante Generale della  Guardia  di  finanza  ed  e'
costituito da  figure,  sia  interne  alla  Guardia  di  finanza  che
esterne,  selezionate  sulla  base  della  rilevanza  dell'esperienza
maturata  sia  sotto  l'aspetto  professionale  che   formativo.   In
particolare, i docenti devono possedere sperimentata padronanza nella
gestione dei  processi  di  apprendimento,  nell'uso  di  metodologie
didattiche attive, nel governo delle dinamiche di gruppo. 
  2. Di norma, l'incarico  viene  affidato  a  docenti  universitari,
ufficiali in servizio permanente effettivo nella Guardia  di  finanza
ed in altre Forze armate con grado non inferiore a colonnello e gradi
equiparati, dirigenti delle Forze di polizia ad  ordinamento  civile,
magistrati, dirigenti  delle  amministrazioni  dello  Stato,  esperti
esterni alle amministrazioni dello Stato particolarmente qualificati. 
  3.  Per  ciascun  modulo  formativo  viene  incaricato  un  docente
titolare, il quale puo' avvalersi, per una  parte  del  programma  da
svolgere, di non piu' di  due  docenti  aggiunti,  designati  su  sua
indicazione. Per la trattazione di argomenti  specifici  e'  altresi'
possibile fare ricorso a testimonianze qualificate. 
Capo III

Valutazione

                               Art. 15 
 
 
             Valutazione durante la frequenza del corso 
 
  1. Nel corso di ciascun anno accademico, i frequentatori effettuano
e illustrano oralmente o con relazione scritta: 
  a)  studi  e  ricerche  sulle  materie  oggetto  di   insegnamento,
assegnati e valutati dal docente titolare  della  disciplina  su  cui
vertono; 
  b) lavori monografici inerenti a specifiche tematiche, da  svolgere
singolarmente o in gruppo, assegnati e  valutati  dal  direttore  del
corso. 
  2. A ognuno dei lavori di cui al comma  1,  lettere  a)  e  b),  e'
attribuito uno dei seguenti giudizi, sinteticamente motivato: ottimo,
molto buono, buono, sufficiente, insufficiente. 
                               Art. 16 
 
 
                             Prova orale 
 
  1. Al termine del ciclo di lezioni di  ciascun  anno  di  corso  ha
luogo un esame finale orale,  a  carattere  interdisciplinare,  sulle
materie indicate,  annualmente,  con  determinazione  del  Comandante
Generale tra quelle oggetto di insegnamento. 
                               Art. 17 
 
 
                        Commissione di esame 
 
  1. La commissione giudicatrice per la valutazione dell'esame di cui
all'articolo  16  e'  nominata  annualmente  con  determinazione  del
Generale ispettore per gli istituti di istruzione  della  Guardia  di
finanza. La stessa e' presieduta dal direttore del corso  e  composta
dal comandante del corso e dagli insegnanti  titolari  delle  materie
oggetto di  esame.  Le  funzioni  di  segretario,  senza  voto,  sono
esercitate  da  un  ufficiale  superiore  della  Scuola  di   polizia
tributaria. 
  2.  In  caso  di  impedimento  dei  membri  titolari,  il  Generale
ispettore  per  gli  istituti  di  istruzione  nomina,  con   propria
determinazione, i sostituti, che sono scelti: 
  a) per gli ufficiali della Guardia di finanza, tra i  parigrado  in
servizio permanente effettivo; 
  b)  per  gli  insegnanti  titolari,  tra  i  rispettivi  insegnanti
aggiunti. 
                               Art. 18 
 
 
                 Valutazione dell'esame finale orale 
 
  1. Al termine della prova  di  esame  di  cui  all'articolo  16  la
commissione attribuisce  a  ciascun  frequentatore  uno  dei  giudizi
indicati all'articolo 15, comma 2. 
  2. Al termine di ogni seduta la commissione  di  esame  compila  il
verbale con l'elenco dei frequentatori esaminati e l'indicazione  del
giudizio da ciascuno riportato, che viene  immediatamente  comunicato
agli interessati. 
  3. La prova di esame e' superata qualora il  frequentatore  riporti
un giudizio non inferiore a sufficiente. 
                               Art. 19 
 
 
            Commissione giudicatrice e valutazione finale 
 
  1.  Al  termine  di  ciascun  anno  di   corso,   una   commissione
giudicatrice presieduta dal Generale ispettore per  gli  istituti  di
istruzione della Guardia di finanza e composta dal  direttore  e  dal
comandante del corso,  tenendo  conto  degli  esiti  delle  attivita'
didattiche di cui all'articolo 15 e  della  prova  di  esame  di  cui
all'articolo  16,  attribuisce  a  ogni  frequentatore  un   giudizio
complessivo. 
  2. Al termine del biennio, la commissione giudicatrice  di  cui  al
comma 1, tenendo conto dei giudizi complessivi espressi al termine di
ciascun anno, attribuisce a ogni frequentatore un giudizio finale. 
  3. Ai fini di cui ai  commi  1  e  2  viene  attribuito  a  ciascun
frequentatore uno dei  giudizi  di  cui  all'articolo  15,  comma  2,
sinteticamente motivato. E' dichiarato idoneo  il  frequentatore  che
abbia riportato un giudizio non inferiore a sufficiente. 
  4. Ai componenti della commissione giudicatrice di cui al  comma  1
non spettano emolumenti, compensi, indennita' o rimborsi spese. 
                               Art. 20 
 
 
                   Impedimento a sostenere l'esame 
 
  1. I  frequentatori  che,  per  giustificato  motivo,  non  possono
sostenere la prova di esame di cui all'articolo 16 sono  ammessi  dal
presidente  della  commissione  di  esame  a  effettuarla   in   data
successiva, ma non oltre trenta giorni rispetto a quella stabilita. 
                               Art. 21 
 
 
                    Assenza dalla prova di esame 
 
  1. Ai frequentatori che si ritirano durante la prova  di  esame  di
cui all'articolo 16  o  che  non  si  presentano  alla  stessa  senza
giustificato motivo e' attribuito il giudizio di insufficiente. 
                               Art. 22 
 
 
                          Rinvio dal corso 
 
  1. Sono rinviati dal corso gli ufficiali che: 
  a) presentano dichiarazione scritta di rinuncia al corso; 
  b) sono «non idonei» ai sensi degli articoli 18, comma 3, 19, comma
3, e 21; 
  c) nel caso di cui all'articolo 20, non sostengono l'esame entro il
termine di trenta giorni; 
  d)  in  sede  di  documentazione  caratteristica  redatta  per   la
frequenza del corso non riportano un giudizio almeno  pari  a  «nella
media» o equivalente; 
  e) non frequentano, in ciascun anno di corso,  per  un  periodo  di
tempo superiore a novanta giorni complessivi. 
  2. Il provvedimento di rinvio e' adottato dal  Comandante  Generale
della Guardia di Finanza ed e' notificato all'ufficiale interessato. 
  3. Nei casi previsti dalle  lettere  c)  ed  e)  del  comma  1,  se
l'impedimento o  l'assenza  e'  dovuto  a  giustificati  motivi,  gli
ufficiali  possono  chiedere  con  documentata  istanza  diretta   al
Comandante Generale  della  Guardia  di  Finanza,  che  provvede  con
propria determinazione, di essere ammessi, per una sola  volta,  alla
frequenza del corso immediatamente successivo. 
  4. Gli ufficiali rinviati dal  corso  non  possono  partecipare  ai
successivi concorsi per l'ammissione al corso  superiore  di  polizia
tributaria. 
                               Art. 23 
 
 
                        Esclusione dal corso 
 
  1. Sono esclusi dal  corso  superiore  di  polizia  tributaria  gli
ufficiali ai quali, durante la frequenza del corso, e'  irrogata  una
sanzione disciplinare di stato ovvero una  sanzione  disciplinare  di
corpo non inferiore alla consegna di rigore. 
  2. Il provvedimento e' adottato, con  propria  determinazione,  dal
Comandante Generale della Guardia di finanza. 
  3. Gli ufficiali esclusi  non  possono  partecipare  ai  successivi
concorsi per l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria. 
Titolo IV

Disposizioni varie

                               Art. 24 
 
 
                          Titoli e brevetti 
 
  1. Agli ufficiali che hanno superato il corso superiore di  polizia
tributaria a norma dell'articolo 19, comma 3: 
  a) e' conferito  il  titolo  «Scuola  di  polizia  tributaria»  con
autorizzazione a fregiarsi dello speciale  distintivo  approvato  con
determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza; 
  b)  e'  rilasciato  uno  speciale  diploma  a  firma  del  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
                               Art. 25 
 
 
                    Documentazione caratteristica 
 
  1. La documentazione caratteristica nei confronti dei frequentatori
dei corsi e' compilata  in  ossequio  alle  disposizioni  vigenti  in
materia. 
                               Art. 26 
 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. E' abrogato  il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  1°  aprile  2004,  n.  125,  fatto  salvo  quanto  stabilito
dall'articolo 27 del presente regolamento. 
                               Art. 27 
 
 
                             Decorrenza 
 
  1. Le disposizioni del Titolo III si applicano a partire dal  corso
superiore che avra' inizio nell'anno accademico di entrata in  vigore
del presente regolamento.  Per  i  corsi  precedenti,  continuano  ad
applicarsi le disposizioni di cui  al  Titolo  III  del  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 26. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 18 febbraio 2015 
 
                                                  Il Ministro: Padoan 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2015 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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