DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
8 gennaio 2015
Trasferimento di funzioni in materia di tenuta degli Albi provinciali degli autotrasportatori dalle province agli uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1, comma 94, della legge n. 147/2013 (legge di stabilita' 2014). (15A03326)(GU n.101 del 4-5-2015)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, recante "Istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merce su strada", e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", e in particolare l'art. 105, comma 3, lettera h); Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, recante "Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori", e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e in particolare in particolare l'art. 12, comma 83; Visto l'art. 1, commi 92 e 93, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014), che, novellando l'art. 10 del decreto legislativo n. 284 del 2005, attribuisce, tra l'altro, al Comitato centrale nella sua attuale configurazione giuridica di articolazione dell'Amministrazione, funzioni di consulenza e di supporto ai fini della definizione dell'indirizzo politico-amministrativo del settore, funzioni di controllo delle imprese iscritte e sulla regolarita' dell'esercizio dell'attivita' economica, nonche' rilevanti modifiche ai requisiti di rappresentativita' che le Associazioni devono dimostrare per ottenere il diritto di poter designare i propri rappresentanti in seno al Comitato centrale; Visto l'art. 1, comma 94, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014), a norma del quale le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi sono svolte dagli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135", e il decreto ministeriale 4 agosto 2014, recante l'individuazione e la definizione degli uffici dirigenziali del Ministero stesso; Visto l'Accordo tra Stato, regioni ed enti locali, sancito in sede di Conferenza unificata nella seduta del 14 febbraio 2002, recante "Modalita' organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"; Considerata la necessita' di procedere all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo al trasferimento delle funzioni di cui al citato comma 94 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 febbraio 2014, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri dott. Graziano Delrio e' stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri; Decreta: Art. 1 Funzioni trasferite 1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, sono attribuite agli uffici periferici della Motorizzazione civile, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, le funzioni gia' trasferite alle amministrazioni provinciali ai sensi dell'art. 105, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di tenuta degli Albi provinciali, quali articolazioni dell'Albo nazionale degli autotrasportatori, ivi compresa la verifica della sussistenza dei requisiti per l'esercizio della professione di autotrasportatore relativi all'onorabilita', alla capacita' professionale, alla capacita' finanziaria e allo stabilimento, come definiti dal Regolamento CE 1071/2009.
Art. 2 Attribuzioni degli uffici della Motorizzazione civile 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1 compete agli uffici della Motorizzazione civile, oltre alle attribuzioni gia' esercitate in base alla legislazione vigente: a) ricevere e istruire le domande delle imprese per l'iscrizione nell'Albo e decidere sul loro accoglimento; b) redigere l'elenco di tutti gli iscritti della provincia nell'Albo, eseguire tutte le variazioni e curarne la pubblicazione; c) accertare se permangono i requisiti per l'iscrizione nell'Albo; d) deliberare le sospensioni, le cancellazioni e i provvedimenti disciplinari previsti dalla normativa; e) curare l'osservanza, da parte dei propri iscritti, delle norme in materia di autotrasporto di cose per conto di terzi, ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla legge; f) promuovere, nell'ambito locale, anche d'intesa con le associazioni della categoria, lo sviluppo e il miglioramento del settore dell'autotrasporto di cose; g) esercitare ogni altro ufficio ad essi delegato dal Comitato centrale; h) curare la tenuta e l'aggiornamento del registro elettronico nazionale, sulla base delle disposizioni dettate dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. La Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede con propri decreti a dettare le opportune disposizioni attuative.
Art. 3 Comitati interprovinciali 1. In seno ad ogni Direzione generale territoriale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti opera, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato interprovinciale per l'Albo degli autotrasportatori, con funzioni consultive, che esprime pareri, non obbligatori ne' vincolanti, in ordine alle materie relative all'esercizio dell'attivita' di trasporto su strada. 2. Ogni Comitato e' composto: a) dal Direttore generale dell'ufficio, in qualita' di presidente; b) da quattro funzionari preposti alle funzioni in materia di autotrasporto e in servizio presso gli uffici della Motorizzazione civile ricompresi nella circoscrizione territoriale cui si riferisce la Direzione territoriale, di cui uno in funzione di vice presidente; c) da cinque rappresentanti delle associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali di categoria accreditate presso il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. 3. I componenti di ciascun Comitato interprovinciale sono nominati con decreto del Direttore della Direzione generale territoriale interessata, durano in carica cinque anni e possono essere confermati per una sola volta. 4. Ai Comitati interprovinciali per l'Albo sono attribuite funzioni consultive e di studio nelle materie di cui al presente decreto, ed in particolare: a) istruttoria delle domande delle imprese per l'iscrizione nell'Albo e determinazione sul loro accoglimento; b) redazione dell'elenco di tutti gli iscritti della provincia nell'Albo, esecuzione delle variazioni e cura della pubblicazione; c) accertamento circa la permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'Albo; d) deliberazione di sospensioni, cancellazioni e provvedimenti disciplinari; e) cura dell'osservanza delle norme in materia di autotrasporto di cose per conto di terzi; f) promozione, nell'ambito locale, dello sviluppo e del miglioramento dell'autotrasporto di cose. 5. La partecipazione ai Comitati interprovinciali non puo' dare luogo all'erogazione di compensi, indennita' o gettoni di presenza.
Art. 4 Risorse umane e finanziarie 1. Fatte salve eventuali procedure di mobilita' attivate su base volontaria dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, gli uffici della Motorizzazione civile esercitano le funzioni trasferite utilizzando il contingente di personale gia' assegnato ai rispettivi uffici. 2. Le funzioni amministrative di cui agli articoli precedenti sono trasferite senza oneri a carico della finanza pubblica e pertanto sono esercitate con le risorse finanziarie previste a legislazione vigente, costituite dalle risorse a suo tempo assegnate alle Amministrazioni provinciali ai sensi dell'art. 105, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, da iscrivere, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le spese di funzionamento degli uffici della Motorizzazione civile. Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza. Roma, 8 gennaio 2015 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri, il Sottosegretario di Stato Delrio Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2015 Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne - Prev. n. 927
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