IL VICE DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante «Norme per l'accesso agli
impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
generali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'Ordinamento Militare» e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare, e
l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non
regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della Difesa, dello Stato
Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata e del
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emanati in attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla
loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo Unico delle disposizioni regolamentari in
materia di Ordinamento Militare», e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto dirigenziale n. 224/1D del 14 ottobre 2015, con
il quale e' stato indetto il concorso, per titoli ed esami, per il
reclutamento di 26 Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo
speciale dell'Arma dei Carabinieri;
Constatata la presenza di un refuso nell'art. 9, comma 4 e
nell'art. 10, comma 2 lett. d), del sopracitato decreto dirigenziale
n. 224/1D del 14 ottobre 2015 tale da renderne necessaria la
rettifica;
Visto l'art. 1 del decreto dirigenziale 18 settembre 2015, con il
quale al Dirigente dr. Concezio Berardinelli, quale Vice Direttore
Generale della Direzione Generale per il Personale Militare, e'
attribuita la delega all'adozione di taluni atti di gestione
amministrativa in materia - tra le altre - di reclutamento del
personale delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri, tra cui i
decreti integrativi e modificativi dei bandi di concorso,
Decreta:
Art. 1
Modifica dell'art. 9, comma 4
per i motivi indicati nelle premesse l'art. 9, comma 4 del
decreto dirigenziale n. 224/1D del 14 ottobre 2015, viene cosi'
modificato:
«4. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti convocati
dovranno presentarsi indossando una tenuta ginnica (si consiglia di
portare al seguito anche una giacca a vento tipo k-way, in caso di
pioggia), muniti di un documento d'identita' in corso di validita'
(oltre all'originale dovra' essere portata al seguito una fotocopia
del documento) e produrre il certificato di idoneita' ad attivita'
sportiva agonistica di tipo B, in corso di validita', rilasciato da
medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero
a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio
Sanitario Nazionale (SSN), che esercitano in tali ambiti la
professione di medico specializzato in medicina dello sport (oltre al
certificato in originale o copia conforme dovra' essere portata al
seguito una fotocopia dello stesso). La mancata presentazione di tale
certificato comportera' l'esclusione dalle prove e, quindi, dal
concorso. I concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre,
presentarsi muniti di referto attestante l'esito del test di
gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il SSN, entro i cinque giorni antecedenti alla data di
presentazione alle prove medesime, per lo svolgimento in piena
sicurezza delle prove di efficienza fisica e per le finalita'
indicate nel successivo art. 10, comma 8.»
Art. 2
Modifica dell'art. 10, comma 2, lett. d)
per i motivi indicati nelle premesse l'art. 10, comma 2, lett. d)
del medesimo decreto dirigenziale n. 224/1D del 14 ottobre 2015,
viene cosi' modificato:
«d) per i concorrenti di sesso femminile: ecografia pelvica con
relativo referto;
referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o urine), effettuato entro i cinque giorni
precedenti la data di presentazione. In caso di positivita' del test
di gravidanza, la commissione non potra' in nessun caso procedere
agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del
giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di
gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare».
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 novembre 2015
Il dirig.: dr. Concezio Berardinelli
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