IL CAPO DIPARTIMENTO
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78,
recante il «Regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica,
psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per
l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217» e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica dell'art.
635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante il «Regolamento in materia di parametri fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2»;
Visto il decreto in data 11 marzo 2016 con il quale il Dirigente
generale Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha approvato
la direttiva tecnica concernente le modalita' per l'accertamento e la
verifica dei parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per
l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n.
163, concernente il «Regolamento recante la disciplina del concorso
pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Vigili
del fuoco. Art. 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217», cosi' come modificato dal decreto del Ministro dell'interno
1° agosto 2016, n. 180;
Visto l'art. 1, comma 2 lettera a) del decreto del Ministro
dell'interno 8 ottobre 2012, n. 197, concernente il «Regolamento
recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per
l'ammissione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62,
88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato» ed il relativo
regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, in tema di
semplificazione per la partecipazione a concorsi e prove selettive;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche» e, in
particolare l'art. 1, comma 1, lettera d), ai sensi del quale non
puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana per
l'accesso nei ruoli del Ministero dell'interno;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, recante
«Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di
organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure
di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi
d'istituto» convertito nella legge 28 novembre 1996, n. 609;
Visto l'art. 13 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77,
recante «Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2
della legge 6 marzo 2001, n. 64»;
Visto l'art. 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
recante «Codice dell'ordinamento militare»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale» e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione» e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4
dicembre 2015, con il quale il Ministero dell'interno - Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile -
e' stato autorizzato ad avviare la procedura concorsuale pubblica per
il reclutamento di 250 unita' nella qualifica di vigile del fuoco del
ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti
nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.
Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217:
il 45% dei posti e' riservato ai volontari in ferma prefissata
delle forze armate;
il 25% dei posti e' riservato al personale volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di indizione del bando,
sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni ed abbia
effettuato non meno di centoventi giorni di servizio;
il 20% dei posti e' riservato a coloro che abbiano svolto per
almeno dodici mesi il servizio civile nelle attivita' istituzionali
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
I posti riservati, non coperti, sono conferiti, secondo l'ordine
della graduatoria, agli altri candidati idonei.
Coloro che intendano avvalersi di una delle suddette riserve
devono dichiararlo nella domanda di partecipazione al concorso.
Art. 2
Requisiti di ammissione
Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti politici;
c) non aver compiuto 30 anni di eta'; gli iscritti da almeno un
anno negli elenchi del personale volontario del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco in possesso degli altri requisiti non devono aver
compiuto 37 anni di eta';
d) possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui al
decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78 e successive
modifiche ed integrazioni;
e) possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo;
f) possesso delle qualita' morali e di condotta di cui all'art.
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 nonche' all'art. 35, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle
forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano
riportato una condanna a pena detentiva per delitti non colposi
ovvero siano stati sottoposti a misura di prevenzione nonche' coloro
che siano stati destituiti da pubblici uffici o dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da un
impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente bando per la
presentazione delle domande di partecipazione, ad eccezione dei
requisiti di idoneita' fisica e psichica, che devono essere posseduti
al momento degli accertamenti effettuati dalla commissione medica.
Art. 3
Esclusione dal concorso
Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli
aspiranti sono ammessi con riserva alle prove concorsuali.
L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con motivato
provvedimento, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori
stabiliti nel presente bando.
Art. 4
Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile all'indirizzo https://concorsi.vigilfuoco.it seguendo
le istruzioni ivi specificate.
La procedura di compilazione ed invio on line della domanda deve
essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni che
decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami».
Qualora l'ultimo giorno per la presentazione telematica della
domanda coincida con un giorno festivo, il termine e' prorogato al
giorno successivo non festivo.
La data di presentazione on line della domanda di partecipazione
al concorso e' certificata dal sistema informatico che, alle ore
24.00 del termine utile, non permettera' piu' l'invio del modulo
elettronico.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle
domande di partecipazione al concorso. Le domande di partecipazione
inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso da quello
sopraindicato non saranno prese in considerazione.
In caso di avaria temporanea del sistema informatico di
acquisizione delle domande, l'Amministrazione si riserva di
posticipare il termine per il solo invio on line delle stesse, fermo
restando il termine di scadenza previsto nel presente bando per il
possesso dei requisiti e dei titoli. Dell'avvenuto ripristino e
dell'eventuale proroga verra' data notizia con avviso sul sito del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile http://www.vigilfuoco.it nonche' all'indirizzo
https://concorsi.vigilfuoco.it Tale pubblicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
Dopo aver effettuato la registrazione ed aver inserito i dati
richiesti, il candidato deve effettuare la stampa della domanda da
sottoscrivere e consegnare il giorno stabilito per la prova
preselettiva.
Le dichiarazioni sono rese dai candidati nella domanda ai sensi
degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. I
candidati dichiarano nella domanda di essere a conoscenza delle
sanzioni penali cui possono andare incontro in caso di falsita' in
atti e dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del predetto
decreto.
L'Amministrazione procedera' ai controlli previsti dall'art. 71
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
e successive modifiche ed integrazioni sulla veridicita' delle
dichiarazioni sostitutive, anche per gli effetti dell'art. 75 del
citato decreto del Presidente della Repubblica.
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) l'esatta indicazione della residenza anagrafica;
d) il codice fiscale;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) il godimento dei diritti politici;
g) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, primo
comma, punto e) del presente bando, precisando l'istituto, il luogo e
la data di conseguimento;
h) di non essere stati espulsi dalle forze armate e dai corpi
militarmente organizzati, di non essere stati destituiti da pubblici
uffici o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, di non essere stati
dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127,
comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3;
i) di non avere riportato condanne a pena detentiva per delitti
non colposi;
j) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
k) la lingua straniera prescelta per il colloquio tra inglese,
francese, spagnolo e tedesco;
l) l'eventuale possesso di titoli preferenziali di cui all'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modifiche ed integrazioni;
m) l'eventuale diritto alle riserve dei posti di cui all'art. 1
del presente bando;
n) di essere a conoscenza del testo integrale del bando di
concorso.
Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare le successive
eventuali variazioni di indirizzo a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento indirizzata al Ministero dell'interno - Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile -
Direzione centrale per gli affari generali - Ufficio II - Affari
concorsuali e contenzioso - Ufficio per la gestione dei concorsi
d'accesso - via Cavour, 5 - 00184 Roma, o attraverso l'utilizzo della
posta elettronica certificata da inviare al seguente indirizzo
ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete
indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, ne' per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice sara' nominata con decreto del Capo
del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro
dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, cosi' come modificato dal
decreto del Ministro dell'interno 1° agosto 2016, n. 180.
La commissione e' presieduta da un dirigente di qualifica non
inferiore a quella di Dirigente superiore del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco ed e' composta da un numero di componenti esperti
nelle materie oggetto delle prove d'esame, non inferiore a tre, in
servizio nel Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile ed appartenenti alla carriera
direttivo-dirigenziale, al ruolo ginnico-sportivo del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco ed alla carriera prefettizia.
Per le prove di lingua straniera e di informatica il giudizio e'
espresso dalla commissione con l'integrazione, ove occorra, di un
esperto delle lingue straniere previste per il colloquio dall'art. 7
del presente bando e di un esperto di informatica.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un
appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero da un appartenente ai
ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica
equiparata in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile.
In relazione al numero di candidati, la commissione, fermo
restando un unico presidente, puo' essere suddivisa in
sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari
a quello della commissione originaria.
Per le ipotesi di assenza o impedimento del Presidente, di uno o
piu' componenti e del Segretario della commissione, i relativi
supplenti sono nominati con il decreto di nomina della commissione o
con successivo provvedimento con le stesse modalita' di cui al comma
1.
Art. 6
Prova preselettiva
Le prove d'esame sono subordinate allo svolgimento di una prova
preselettiva.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami» - del 31 gennaio 2017, nonche' sul sito
del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile http://www.vigilfuoco.it sara' data comunicazione della
sede, della data, dell'ora e delle modalita' della prova
preselettiva.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e
nei confronti di tutti i candidati.
La mancata presentazione alla prova preselettiva e' considerata
rinuncia al concorso, quale ne sia stata la causa che l'ha
determinata.
Per essere ammessi a sostenere la prova preselettiva, i candidati
devono presentarsi muniti di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento in corso di validita':
a) carta d'identita';
b) patente di guida;
c) passaporto;
d) tessera di riconoscimento rilasciata da una Amministrazione
dello Stato;
e) altro documento di riconoscimento previsto dall'art. 35 del
decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modifiche ed integrazioni.
La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a
risposta multipla su materie, correlate al titolo di studio richiesto
per l'accesso al concorso, di cui all'Allegato A, parte integrante
del presente bando, nonche' su quesiti di tipo logico-deduttivo e
analitico, volti a esplorare le capacita' intellettive e di
ragionamento del candidato.
Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della
preselezione si applicano le disposizioni dell'art. 7, comma 2-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
La correzione degli elaborati viene effettuata attraverso
procedimenti automatizzati.
I candidati classificatisi nei primi 5.000 posti della
graduatoria della prova preselettiva e tutti coloro che riporteranno
lo stesso punteggio del candidato collocatosi al posto corrispondente
al n. 5.000, saranno ammessi alla successiva prova d'esame.
La graduatoria della prova preselettiva e' approvata con decreto
del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile; mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - e' data
notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, della
pubblicazione sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it
dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le successive prove di
esame.
Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla
formazione del voto finale di merito.
Alle operazioni di preselezione sovrintende la commissione
esaminatrice di cui al precedente art. 5.
Art. 7
Prove d'esame e valutazione dei titoli
Le prove di esame sono costituite da una prova
motorio-attitudinale e da un colloquio. Tali prove sono seguite dalla
valutazione dei titoli.
I candidati saranno convocati alle prove d'esame tramite avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami».
In ogni caso, tutte le comunicazioni di carattere collettivo
saranno pubblicate anche nel sito del Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
http://www.vigilfuoco.it
Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti e
nei confronti di tutti i candidati.
La mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla prova
motorio-attitudinale o al colloquio e' considerata rinuncia al
concorso.
Per la valutazione delle prove di esame e dei titoli e' fissato
un punteggio massimo complessivo pari a 100 punti, corrispondente
alla somma dei seguenti punteggi massimi attribuiti a ciascun
elemento di valutazione:
a) prova motorio-attitudinale, suddivisa in quattro moduli: 50
punti;
b) colloquio: 35 punti;
c) titoli: 15 punti.
Per ciascuno dei quattro moduli della prova motorio-attitudinale
e per il colloquio la commissione esaminatrice attribuisce un voto
compreso tra 1 e 10. All'esito di ciascuna delle suddette prove al
candidato e' attribuito un punteggio corrispondente al prodotto tra
il decimo del voto conseguito nella singola prova o modulo e il
punteggio massimo previsto per la singola prova o modulo secondo la
seguente formula:
Parte di provvedimento in formato grafico
La prova motorio-attitudinale e' diretta ad accertare il possesso
dell'efficienza fisica e la predisposizione all'esercizio delle
funzioni del ruolo dei vigili del fuoco, anche con riferimento
all'utilizzo di attrezzature e mezzi operativi, e si articola in
quattro moduli finalizzati ad accertare la capacita' pratica, di
forza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria, di
acquaticita', nonche' l'attitudine a svolgere l'attivita' di vigile
del fuoco. La tipologia e la modalita' di svolgimento dei moduli sono
indicate nell'Allegato B, parte integrante del presente bando.
I candidati devono presentarsi alla prova motorio-attitudinale
muniti di certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica,
dal quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica
di attivita' sportive agonistiche, rilasciato da uno dei seguenti
enti: azienda sanitaria locale, federazione medico sportiva italiana,
centro convenzionato con la federazione medico sportiva italiana,
ambulatorio o studio autorizzato dalla regione di appartenenza. I
certificati devono essere rilasciati in data non antecedente i 45
giorni dall'effettuazione della prova. La mancata presentazione del
certificato determinera' la non ammissione del candidato alla prova
motorio-attitudinale e la conseguente esclusione dal concorso.
I concorrenti che si infortunano durante l'esecuzione di uno
degli esercizi dovranno immediatamente comunicarlo alla commissione
la quale adottera' le conseguenti determinazioni.
Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o
di ripetizione della prova motorio-attitudinale da parte di
concorrenti che abbiano portato a compimento la prova, anche se con
esito negativo.
I concorrenti che otterranno dalla commissione l'autorizzazione
al differimento della prova saranno riconvocati in altra data
compatibile con il completamento della procedura concorsuale.
Tutti i concorrenti riconvocati, se ulteriormente
impossibilitati, per qualsiasi motivo, a sostenere la prova entro il
termine fissato per la definizione della graduatoria finale, saranno
considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso.
La prova motorio-attitudinale s'intende superata, con conseguente
ammissione al colloquio, se il candidato ottiene una votazione di
almeno 6/10 per ogni singolo modulo e una media nei quattro moduli di
almeno 7/10.
Al superamento della prova motorio-attitudinale per ogni singolo
modulo la commissione esaminatrice attribuisce un punteggio,
calcolato secondo la formula citata, per un massimo di 12,5.
Il colloquio verte sulle seguenti materie:
organizzazione e competenze del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco (elementi);
discipline tecnico-scientifiche applicative, correlate al titolo
di studio richiesto per la partecipazione al concorso, finalizzate a
verificare la conoscenza degli elementi di base relativi
all'attivita' del vigile del fuoco;
elementi di informatica di base e conoscenze di base di una
lingua straniera scelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco
e spagnolo.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione non inferiore a 7/10.
Al superamento del colloquio la commissione esaminatrice
attribuisce un punteggio, calcolato secondo la formula citata, per un
massimo di 35.
Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento
delle prove d'esame sono pubbliche.
I candidati che hanno superato entrambe le prove d'esame sono
ammessi alla valutazione dei titoli.
I titoli valutabili sono indicati nell'Allegato C, che
costituisce parte integrante del presente bando.
Sono, altresi', valutabili i titoli professionali e di studio
corrispondenti a quelli di cui al citato Allegato C, conseguiti
antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226.
Per la corrispondenza dei diplomi di istruzione tecnica e per
quella relativa ai diplomi di istruzione professionale si applicano,
rispettivamente, la tabella di confluenza di cui all'Allegato D al
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 e la
tabella di confluenza di cui all'Allegato D al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87.
Per la corrispondenza dei percorsi di istruzione e formazione
professionale si tiene conto del decreto del Ministro della pubblica
istruzione 14 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 1997.
I titoli valutabili devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle
domande di partecipazione.
Non sono valutati i titoli non dichiarati nella domanda di
partecipazione al concorso.
Art. 8
Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria
A conclusione delle prove di esame e della valutazione dei
titoli, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito
secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati,
determinata sommando le votazioni conseguite nella prova
motorio-attitudinale, nel colloquio e nella valutazione dei titoli.
L'Amministrazione, pertanto, redige la graduatoria finale del
concorso, tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di
merito di cui al comma 1, dei titoli di preferenza di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modifiche ed integrazioni.
Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli
preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e'
preferito il candidato piu' giovane di eta' ai sensi dell'art. 2,
comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art.
3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
I predetti titoli di preferenza devono essere posseduti al
termine di scadenza stabilito per la presentazione della domanda di
partecipazione.
Non sono valutati i titoli non dichiarati nella domanda di
partecipazione al concorso.
Al fine di consentire lo svolgimento degli accertamenti
d'ufficio, coloro che nella domanda di partecipazione hanno
dichiarato di appartenere ad una delle categorie riservatarie di cui
all'art. 1 del presente bando e/o di possedere titoli di preferenza,
devono produrre, ad integrazione della domanda, dichiarazioni
sostitutive, comprensive degli elementi indispensabili per lo
svolgimento delle verifiche necessarie, redatte ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni.
Tali dichiarazioni sostitutive potranno essere prodotte in sede
di colloquio ovvero trasmesse, con le modalita' previste dagli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, a mezzo
raccomandata postale, con avviso di ricevimento, al Ministero
dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per gli affari
generali - Ufficio II -Affari concorsuali e contenzioso - Ufficio per
la gestione dei concorsi d'accesso - via Cavour, 5 - 00184 Roma, o
attraverso l'utilizzo della Posta elettronica certificata da inviare
all'indirizzo ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it entro e non oltre
il termine perentorio di quindici giorni, che decorre dal giorno
successivo a quello in cui i candidati hanno sostenuto il colloquio.
A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante per la trasmissione a mezzo raccomandata o la data di
invio on line per l'inoltro a mezzo posta certificata.
Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile, e' approvata la graduatoria
finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente
collocati in graduatoria, ivi compresi quelli derivanti dalle
categorie riservatarie.
Detto decreto e' pubblicato nel Bollettino ufficiale del
personale del Ministero dell'interno con avviso della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il
termine per le eventuali impugnative.
Art. 9
Accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica ed attitudinale
Secondo l'ordine della graduatoria finale di cui al precedente
art. 8, i candidati sono sottoposti, ai sensi della normativa
vigente, agli accertamenti per l'idoneita' psico-fisica e
attitudinale di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) del presente
decreto, sino alla copertura dei posti messi a concorso.
L'Amministrazione si riserva la facolta' di disporre gli
accertamenti di cui al precedente comma nei confronti di un ulteriore
congruo numero di candidati al fine di garantire le assunzioni nei
tempi previsti dalla normativa.
Qualora durante il periodo di validita' della graduatoria si
rendano disponibili per la copertura ulteriori posti nella qualifica
di vigile del fuoco, l'assunzione dei candidati idonei e'
subordinata, comunque, all'accertamento dei requisiti di idoneita'
psico-fisica e attitudinale, secondo le modalita' del presente
articolo.
Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati da
una commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ai
sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno del 18
settembre 2008, n. 163.
I candidati sono sottoposti, ai fini dell'accertamento dei
requisiti psico-fisici ed attitudinali, stabiliti dalla normativa
vigente, ad un esame clinico generale, a prove strumentali e di
laboratorio, anche di tipo tossicologico, e ad un colloquio integrato
con eventuali esami o test neuropsicodiagnostici. E' facolta'
dell'Amministrazione richiedere che i candidati esibiscano, al
momento della visita di accertamento, l'esito di visite mediche
preventive corredate dagli accertamenti strumentali e di laboratorio
necessari.
Nei confronti dei concorrenti che, in sede di accertamento dei
requisiti di idoneita' psico-fisica ed attitudinale saranno
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, tali da lasciar prevedere
il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti, la
commissione non esprimera' giudizio, ma fissera' il termine entro il
quale sottoporra' detti concorrenti al previsto accertamento
sanitario, per verificare la sussistenza dell'idoneita' fisica.
Analogamente si procedera' per le candidate in stato di
gravidanza.
I concorrenti che risulteranno assenti senza giustificato motivo
saranno considerati rinunciatari.
Il giudizio definitivo di non idoneita' comporta l'esclusione
dalla procedura.
Art. 10
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice in materia di
protezione dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati
sono raccolti presso il Ministero dell'interno - Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile -
Direzione centrale per gli affari generali - Ufficio II - Affari
concorsuali e contenzioso - Ufficio per la gestione dei concorsi
d'accesso - Roma e trattati, anche attraverso procedure
informatizzate, per le finalita' di gestione del concorso.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di ammissione, dei titoli valutabili, delle
riserve e dei titoli di preferenza.
Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
L'interessato gode dei diritti del citato riferimento normativo
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano
nonche' alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonche' il
diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del
Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per gli
affari generali - Ufficio II - Affari concorsuali e contenzioso -
Ufficio per la gestione dei concorsi d'accesso - via Cavour, 5 -
00184 Roma.
Il responsabile del procedimento concorsuale e del trattamento
dei dati e' il Dirigente dell'Ufficio per la gestione dei concorsi
d'accesso dell'Ufficio II - Affari concorsuali e contenzioso - della
Direzione centrale per gli affari generali.
Art. 11
Norme di salvaguardia
L'Amministrazione si riserva la facolta', esercitabile in
qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso,
sospendere o rinviare le attivita' concorsuali in ragione di esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili e, in tal caso, non sara'
dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese
dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni
concorsuali.
Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in
quanto compatibile, la normativa vigente in materia.
Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa
data.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» -
nonche' sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it
Roma, 18 ottobre 2016
Il Capo Dipartimento: Frattasi
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