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domenica 12 marzo 2017

Cassazione: Il pedone è responsabile esclusivo dell'incidente se attraversa di corsa. Anche se sulle strisce



Il pedone è responsabile esclusivo dell'incidente se attraversa di corsa. Anche se sulle strisce
 
Cass. civ. Sez. III, Sent., 11-06-2010, n. 14064
Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

W.P. conveniva in giudizio G.M. e la Intercontinentale Assicurazioni s.p.a. per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni che assumeva di aver subito a seguito dell'incidente stradale del quale era rimata vittima.
In tale circostanza l'attuale ricorrente era stata investita dalla moto condotta da G.M. ed assicurata con la Intercontinentale Assicurazioni s.p.a..
Si costituiva la Winterthur Assicurazioni spa quale società incorporante per fusione della Intercontinentale Assicurazioni s.p.a., nonchè G.M..
Il Tribunale di Milano riteneva che la W. aveva tenuto un comportamento colposo e che il motociclista non aveva potuto evitare l'investimento. Rigettava pertanto la domanda attrice e condannava la W. a restituire la provvisionale ricevuta.
Proponeva appello davanti alla Corte territoriale di Milano W.P. chiedendo l'integrale riforma della sentenza impugnata ed insistendo sulle conclusioni già formulate in primo grado.
Rimaneva contumace G.M..
Nelle more del giudizio d'Appello il Tribunale di Bari nominava B.L.G., figlio della W., amministratore di sostegno di quest'ultima.
La Corte distrettuale di Milano respingeva l'appello e confermava la sentenza impugnata.
Proponeva ricorso per cassazione B.L.G. in qualità di amministratore di sostegno di sua madre W.P..
Resisteva con controricorso la Winterthur Assicurazioni s.p.a..

Motivi della decisione

I primi due motivi devono essere congiuntamente esaminati per via della loro stretta connessione.
Con essi si denuncia rispettivamente: 1) "Violazione dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 per violazione delle norme di diritto di cui all'art. 2054 c.c. ed insufficiente motivazione". 2) "Violazione dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione all'art. 1227 c.c., comma 1".
Sostiene con tali motivi parte ricorrente che l'impugnata sentenza è carente di motivazione e si risolve in una evidente violazione del principio di diritto della presunzione di responsabilità a carico del conducente, per non aver provato di aver fatto tutto il possibile per prevenire l'evento dannoso. Sostiene altresì parte ricorrente che, anche ad escludere una piena responsabilità del conducente, si può comunque affermare una responsabilità concorrente sulla base del principio di diritto di cui all'art. 1227 c.c..
Entrambi i motivi devono essere rigettati perchè parte ricorrente propone una ricostruzione della fattispecie concreta diversa rispetto a quella formulata dalla Corte d'Appello, senza tuttavia dimostrare una violazione dell'art. 2054 c.c. e/o dell'art. 1227 c.c..
Secondo la giurisprudenza di questa Corte infatti la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c., nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza. Alla stregua di questi criteri si è ritenuto in particolare che il pedone, il quale attraversi la strada di corsa sia pure sulle apposite "strisce pedonali" immettendosi nel flusso dei veicoli marcianti alla velocità imposta dalla legge, pone in essere un comportamento colposo che può costituire causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo, ove il conducente, sul quale grava la presunzione di responsabilità di cui alla prima parte dell'art. 2054 cod. civ., dimostri che l'improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia ha reso inevitabile l'evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare un'idonea manovra di emergenza (Cass., 18.10.2001, n. 12751).
Con il terzo motivo si denunciano errori nel "risarcimento dei danni subiti" e si chiede la cassazione della sentenza per la concreta quantificazione dei danni che devono ad avviso della ricorrente essere riconosciuti, quantomeno sulla base delle risultanze della consulenza tecnica.
Il motivo deve considerarsi assorbito dai primi due.
In conclusione, per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato e, ricorrendo giusti motivi, si ritiene che le spese del processo di cassazione debbano essere compensate.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e compensa le spese del processo di cassazione.

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