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domenica 12 marzo 2017

Consiglio di Stato: Il bando non lo vieta: illegittima l'esclusione dei candidati che, anche se iscritti all'elenco dei vigili del fuoco volontari, hanno prestato servizio in ferma breve nelle Forze armate



Il bando non lo vieta: illegittima l'esclusione dei candidati che, anche se iscritti all'elenco dei vigili del fuoco volontari, hanno prestato servizio in ferma breve nelle Forze armate
 
N. 03651/2010 begin_of_the_skype_highlighting              03651/2010      end_of_the_skype_highlighting REG.DEC.
N. 07612/2009 begin_of_the_skype_highlighting              07612/2009      end_of_the_skype_highlighting REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso numero di registro generale 7612 del 2009, proposto da:
##################### ##################### e ##################### #####################, rappresentati e difesi dall'avv. ----
 
contro
Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per gli affari generali -Area I - Concorsi di Accesso, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono per legge domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n, 12;
 
nei confronti di
Gioacchino Cavada e Giuseppe Carta, non costituiti in giudizio;
 
per la riforma,
previa sospensione dell’esecuzione, della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA - SEZIONE I BIS n. 4508/2009 in data 4 maggio 2009, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DA PROCEDURA SELETTIVA PER LA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE VOLONTARIO DEL CORPO NAZIONALE VV.F.;


 
visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile nonché della Direzione centrale per gli affari generali - Area I - Concorsi di accesso;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti tutti gli atti della causa;
nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2010, relatore il consigliere Domenico Cafini, uditi, per le parti, l’avv. Lentini, per delega dell’avv. Ballero, e l’avvocato dello Stato Urbani Neri;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 
FATTO
1. I signori ##################### ##################### e ##################### Fiore, appartenenti al personale volontario dei vigili del fuoco, adivano, con ricorso n. 7169/2008, il T.a.r. del Lazio, Roma, chiedendo l’annullamento - con ogni altro atto presupposto e connesso - delle note 24 aprile 2008 nn. 1932/NU00105 e 1932/NU00116, con le quali era stata comunicata la loro esclusione dalla procedura selettiva per l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco nel C.N.VV.F. (Corpo nazionale dei vigili del fuoco), indetta con d.m. 27 agosto 2007 n. 3747, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. 1, co. 519, l. n. 296/2006, riservata a personale volontario del medesimo Corpo, esclusione basata sul seguente motivo: “Codice V) art.2, comma 1, lettera a) del bando di procedura selettiva – d.m. n. 3747/2007 begin_of_the_skype_highlighting              3747/2007      end_of_the_skype_highlighting: mancanza dell’iscrizione negli elenchi del personale volontario del C.N.VV.F. (art. 6, d.lgs. 8 marzo 2006 n. 139), da almeno tre anni alla data del 1°gennaio 2007, per decurtazione del servizio prestato presso le Forze armate, le Forze di polizia o le altre istituzioni pubbliche preposte all’ordine ed alla sicurezza pubblica”.
A sostegno del gravame, i ricorrenti deducevano i seguenti motivi:
a) violazione e falsa applicazione di legge, del bando di procedura selettiva indetta con d.m. n. 3747/2007 begin_of_the_skype_highlighting              3747/2007      end_of_the_skype_highlighting, in particolare dell’art.2, comma 1; eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà della motivazione, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta e difetto di istruttoria;
b) violazione del d.lgs. n. 215/2007, in particolare dell’art. 18.
2. Con la sentenza in epigrafe specificata, resa in forma semplificata, l’adito T.a.r. respingeva il ricorso - dopo avere rilevato che, pur essendo vero che, nell’ultimo quinquennio, gli interessati avevano effettuato oltre 120 giorni di servizio “discontinuo” (secondo quanto richiesto dal bando suddetto), era anche vero che i medesimi nel periodo antecedente al 1°.1.2007 erano stati “incorporati” per un anno nell’ambito delle Forze armate; il che, lungi dal dar loro titolo ad usufruire della riserva prevista dall’art. 18, comma 1, d.lgs. n. 215/2001, aveva reso applicabile nei loro confronti il disposto dell’art. 2, comma 1, della lex specialis, ai sensi del quale dal (prescritto) triennio di iscrizione negli elenchi di cui all’art. 6, d.lgs. n. 139/2006, andava detratto “il servizio prestato presso le Forze armate, le Forze di polizia e le altre istituzioni pubbliche proposte all’ordine e alla sicurezza” - ritenendo, in conclusione, da una parte, che l’invocato d.lgs. n. 215/2001 si riferiva esclusivamente ai concorsi pubblici il cui accesso non fosse riservato a determinate categorie di soggetti (diversamente da quel che era dato riscontrare nel caso in esame) e, dall’altra, che l’art. 8, d.lgs. n. 139/2006 stabiliva espressamente che l’iscrizione negli elenchi del personale volontario dei VV.F era incompatibile (tra l’altro) con lo “status” proprio degli appartenenti alle Forze armate.
3. Avverso tale sentenza è stato interposto l’odierno appello, con il quale gli interessati, riproducendo nella sostanza i rilievi mossi nel giudizio di primo grado, contestano le statuizioni primi giudici, osservando, preliminarmente, che le norme indicate nella motivazione della gravata pronuncia non conterrebbero “né testualmente, ma nemmeno velatamente, le prescrizioni rinvenute e testualmente citate” e deducendo, in sintesi, che;
A) sarebbe erronea la tesi del Ministero, espressa nei provvedimenti di esclusione impugnati e condivisa dai primi giudici, secondo cui l’avere prestato servizio volontario in ferma breve per un anno, presso le Forze armate, avrebbe comportato una “decadenza di fatto” dall’iscrizione all’albo del personale volontario dei vigili del fuoco, atteso che, ai sensi della lettera b) dell’art. 8 del regolamento del personale volontario dei vigili del fuoco (d.P.R. 6. febbraio 2004 n.76) non è consentita l’iscrizione nell’elenco del personale volontario “del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle altre istituzioni pubbliche preposte all’ordine e alla sicurezza pubblica con eccezione degli appartenenti ai Corpi di polizia degli enti locali, previo nulla osta delle amministrazioni competenti” ed atteso che i nei riguardi dei ricorrenti non si era verificata alcuna “decadenza di fatto”, per l’indicata incompatibilità, essendo gli stessi rientrati, alla conclusione del servizio volontario presso le Forze armate, nei ruoli stessi del personale volontario dei vigili del fuoco, dove erano rimasti comunque iscritti, sicché non vi sarebbe stata necessità alcuna di una nuova loro iscrizione nello speciale elenco del detto personale; dal che la conclusione che non sarebbe venuto meno nel caso in esame il requisito richiesto dalla lex specialis della mera iscrizione da almeno tre anni; negli elenchi di cui all’art. 6, d.lgs. n. 139/2006;
B) sarebbe erronea la tesi ministeriale fatta propria dal giudice di primo grado secondo cui il d.lgs. n. 215/2001 si riferisce esclusivamente ai concorsi pubblici il cui accesso non sia riservato a determinate categorie di soggetti e non quindi alle procedure selettive di stabilizzazione del personale volontario, come appunto quella oggetto della controversia.
Nelle conclusioni gli appellanti hanno chiesto, quindi, che siano annullati gli atti impugnati con il ricorso originario.
Ricostituitosi il contraddittorio nell’attuale fase processuale, l’Amministrazione dell’interno ha replicato, con apposita memoria, alle censure dedotte nell’appello, sostenendone l’infondatezza, ed ha concluso per la reiezione del gravame.
Alla camera di consiglio del 21 febbraio 2010 l’esame dell’istanza cautelare, dopo l’avvenuta esecuzione dell’ordinanza istruttoria n. 40/2009, è stato rinviato al merito.
Con memoria in data 14 aprile 2010 l’appellante ha ribadito le proprie tesi e conclusioni, insistendo per l’accoglimento del proposto gravame.
4. La causa, infine, è stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 27 aprile 2010.
DIRITTO
1.Il ricorso in appello è fondato, dovendone condividersi il primo motivo, specificato al punto 3. A) dell’esposizione in fatto.
2. Ed invero, prendendo in esame la normativa che si riferisce alla questione oggetto della controversia, deve rilevarsi, in particolare, che:
- il d.m. n. 3747 del 27 agosto 2007, concernente il bando per la “procedura selettiva per titoli ed accertamento dell’idoneità motoria, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. 1, comma 519, l. n. 296/2006, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del C.N.VV.F.”, dispone (all’art.1) che l’anzidetta procedura è riservata al personale “che alla data del 1°gennaio 2007, risulti iscritto negli appositi elenchi di cui all’art. 6, d.lgs. 8 marzo 2006 n. 139 (recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11, l. 29 luglio 2003 n. 229), da almeno tre anni e, alla medesima data, abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio” e, inoltre, (all’art. 2, comma 1) che per “per l’ammissione alla procedura selettiva sono richiesti i seguenti requisiti: “a) iscrizione negli elenchi di cui al d.lgs. n. 139/2006, da almeno tre anni alla data del 1°gennaio 2007 ; b) aver prestato servizio alla data del 1°gennaio 2007, per non meno di 120 giorni in qualità di volontario del C.N.VV.F.”;
- il d.P.R. 6 febbraio 1994 n. 76 (regolamento concernente la disciplina delle procedure per il reclutamento, l’avanzamento e l’impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”), prevede, all’art. 8, relativo all’”incompatibilità”, che “non è consentita l’iscrizione nell’elenco del personale volontario; a) del personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco; b) del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle altre istituzioni pubbliche preposte all’ordine e alla sicurezza pubblica, con eccezione degli appartenenti ai Corpi di polizia degli enti locali, previo nulla osta delle amministrazioni competenti”;
- il d.lgs. n. 139/2006 stabilisce, all’art. 8, che il personale del Corpo nazionale anzidetto si distingue in permanente e volontario e che quest’ultimo “non è legato da un rapporto di impiego all’Amministrazione ed è iscritto in appositi elenchi istituiti presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, secondo quanto prescritto nel regolamento….”.
3. Ciò premesso, deve osservare il Collegio, alla stregua della normativa richiamata, che i ricorrenti erano un possesso dei requisiti indicati alla lett. a) dell’art. 2 del bando di cui al d.m. n. 3747/2007 begin_of_the_skype_highlighting              3747/2007      end_of_the_skype_highlighting, risultando, da una parte, aver prestato servizio, alla data del 1°gennaio 2007, per non meno di 120 giorni in qualità di volontario del C.N.VV.F.e, dall’altra, essere stati iscritti dal 1° dicembre 2003, nell’apposito elenco dei vigili volontari presso il comando provinciale di appartenenza, ai sensi del’art. 6, d.lgs. n. 139/2006, con conseguente avvenuto compimento, da parte loro, del triennio di iscrizione richiesto dalla disposizione anzidetta.
Non può valutarsi favorevolmente, quindi, la tesi dell’Amministrazione dell’interno, condivisa dai primi giudici, secondo la quale nella specie sarebbe mancato invece il requisito in capo ai ricorrenti della iscrizione nell’elenco suddetto da almeno tre anni alla data del 1° gennaio 2007 “a causa della decurtazione del periodo prestato presso le Forze armate, le Forze di polizia o le altre istituzioni pubbliche preposte all’ordine ed alla sicurezza pubblica….”, avendo ritenuto evidentemente l’Amministrazione stessa, e poi anche il T.a.r., che l’avere prestato servizio volontario in ferma breve per un periodo di un anno presso le Forze armate da parte degli interessati avrebbe determinato una loro (automatica) decadenza dalla iscrizione nel menzionato elenco del personale volontario dei vigili del fuoco del comando provinciale a cui appartenevano, in applicazione della lettera b) dell’art. 8 del regolamento sopra citato, avente ad oggetto l’”incompatibilità”, che esclude appunto dalla iscrizione nell’elenco stesso il “ personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle altre istituzioni pubbliche preposte all’ordine e alla sicurezza pubblica, con eccezione degli appartenenti ai Corpi di polizia degli enti locali, previo nulla osta delle amministrazioni competenti”.
Ritiene, infatti, il Collegio che gli odierni appellanti, nel periodo di prestazione del servizio in ferma breve presso le Forze armate nel caso in esame siano rimasti comunque iscritti nei relativi ruoli del personale volontario dei vigili del fuoco, come dagli appellanti medesimi sostenuto e documentato, e che nessuna decadenza, in conseguenza del servizio volontario reso in ferma breve nelle Forze armate dagli interessati, è nella specie intervenuta, non essendo stato adottato dall’Amministrazione alcun atto in conseguenza dell’asserita incompatibilità sopra accennata nei riguardi dei ricorrenti, né, più specificamente, alcuna sospensione dell’iscrizione (o interruzione dell’iscrizione con successiva reiscrizione) nell’elenco del personale volontario dei vigili del fuoco più volte sopra menzionato.
Il requisito richiesto dalla lex specialis della iscrizione nell’elenco anzidetto da almeno tre anni non sembra essere dunque venuto meno nel caso specifico concernente i ricorrenti.
In altri, termini, poiché il bando selettivo di cui al d.m. n. 3747/2007 begin_of_the_skype_highlighting              3747/2007      end_of_the_skype_highlighting si era limitato a richiedere, tra i requisiti, che i concorrenti dovessero possedere (v. lett. a) dell’art.2) la mera iscrizione negli elenchi di cui al d.lgs. n. 139/2006, da almeno tre anni alla data del 1° gennaio 2007, mentre lo scopo di assicurare l’effettivo svolgimento del servizio era soddisfatto dalla sussistenza necessaria del diverso requisito indicato alla lett. b) del medesimo art. 2, ossia l’avere prestato servizio alla data del 1° gennaio 2007 per non meno di centoventi giorni in qualità di volontario del C.N.VV.F. e poiché non è contestato nel caso in esame che gli interessati, iscritti dal 2003 negli appositi ruoli del personale volontario in questione, hanno prestato un periodo di servizio superiore al minimo richiesto di centoventi giorni nel periodo considerato, deve convenirsi con quanto osservato dalla difesa degli odierni appellanti, secondo cui gli stessi erano in possesso dei necessari requisiti previsti dall’art. 2 della lex specialis e dovevano essere, quindi, ammessi alla procedura selettiva in questione, diversamente da quanto invece avvenuto nel caso in esame, anche perchè gli stessi erano rimasti comunque iscritti, pur durante il servizio volontario presso le Forze armate, nei ruoli stessi del personale volontario dei vigili del fuoco.
4. Del resto, se si tiene conto della specifica ratio della disposizione riferita alla”incompatibilità”, contenuta nell’art. 8 del regolamento concernente la disciplina delle procedure per il reclutamento, l’avanzamento e l’impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, deve reputarsi che tale norma, dopo avere ritenuto non consentita, alla lett. a), l’iscrizione nell’elenco del personale volontario del personale “permanente” in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si riferisca, nella lettera b) immediatamente successiva (disponendo che “non è consentita l’iscrizione nell’elenco del personale volontario…del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle altre istituzioni pubbliche preposte all’ordine e alla sicurezza pubblica, con eccezione degli appartenenti ai Corpi di polizia degli enti locali, previo nulla osta delle amministrazioni competenti”) soltanto al personale che si trovi anch’esso in posizione “permanente” nell’ambito delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle altre istituzioni pubbliche preposte all’ordine e alla sicurezza pubblica, e quindi esclusivamente al personale che, per il proprio stabile inserimento nelle istituzioni anzidette, presenti una connotazione nel suo status del tutto diversa dal personale il cui servizio, come nel caso degli odierni appellanti, sia stato svolto invece volontariamente, in ferma breve (prefissata per un anno) e non appartenga, per ciò stesso, a quello incardinato in forma continua e stabile nelle Forze armate, a cui soltanto, dunque, sembra riferirsi la situazione di effettiva incompatibilità sopra menzionata.
5. In conclusione, deve ritenere il Collegio, da una parte, che nessuna specifica disposizione del bando (diversamente da quanto assunto nella gravata pronuncia) imponeva nel caso in esame la esclusione dalla selezione in questione dei candidati che avessero prestato servizio volontario in ferma breve presso le Forze armate e, dall’altra, che, anche a volere prendere in considerazione l’art. 8, lett. b) del regolamento sopra riportato, richiamato nel provvedimento impugnato in prime cure, la norma stessa non è certamente riferibile al caso dei ricorrenti, i quali, durante il periodo di iscrizione come vigili del fuoco volontari presso il comando provinciale di appartenenza, hanno prestato semplicemente un servizio volontario presso le Forze armate “in ferma prefissata”, senza perdere per questo fatto, la qualifica di vigile del fuoco volontario, come peraltro confermato dalla circostanza che in concreto gli interessati non risultano essere mai stati mai cancellati dallo speciale elenco del proprio comando provinciale, che ha anzi attestato la sussistenza della relativa iscrizione.
6. Il ricorso in appello va pertanto accolto in relazione alla censura ora esaminata, restando assorbiti gli ulteriori rilievi dedotti.
Per l’effetto, in riforma della gravata pronuncia, i provvedimenti impugnati in primo grado vanno annullati, salvi restando gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
7. Quanto alle spese del giudizio, ritiene il Collegio che nella specie sussistano giusti motivi, in relazione alla particolarità della controversia, per disporne, tra le parti in causa, la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sezione VI, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla i provvedimenti impugnati nel giudizio di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2010 con l'intervento dei Signori:


Rosanna De Nictolis, Presidente FF
Domenico Cafini, Consigliere, Estensore
Roberto Garofoli, Consigliere
Giancarlo Montedoro, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere




   
   
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   
Il Segretario

 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/06/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione

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