(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte BU5S1 del 2 febbraio 2017)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4;
Visti i regolamenti regionali 2 marzo 2009, n. 3/R e 18 novembre
2014, n. 4/R;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-4605 del 30
gennaio 2017;
Emana
il seguente regolamento:
(Omissis).
Art. 1
Costituzione del Fondo, dotazione finanziaria,
modalita' di implementazione e gestione
1. Ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 24 febbraio 2016, n.
4 (Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e
per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli), e'
istituito il «Fondo di solidarieta' per il patrocinio legale alle
donne vittime di violenza e maltrattamenti».
2. La Regione, per la gestione dello stesso, puo', attraverso
specifica convenzione, individuare un soggetto attuatore che svolga
le funzioni di gestore.
3. Il Fondo di cui al comma 1 e' alimentato:
a) dalle risorse stanziate dalla Regione Piemonte in applicazione
della legge regionale 4/2016;
b) dalle somme liquidate dal giudice a titolo di rimborso delle
spese processuali, ed effettivamente ricevute dalle donne che hanno
avuto accesso al Fondo;
c) dalle somme che pervengono al Fondo da lasciti, donazioni e
contributi da persone fisiche e giuridiche.
Art. 2
Accesso al Fondo
1. Al Fondo possono accedere le donne vittime di violenza o
maltrattamenti, senza limite di eta', che abbiamo le caratteristiche
di seguito indicate:
a) abbiano scelto un avvocato o una avvocata patrocinante
iscritta agli elenchi di cui all'articolo 22, comma 2 della legge
regionale 4/2016;
b) siano domiciliate in Piemonte;
c) abbiano subito un reato con connotazioni di violenza o
maltrattamenti contro le donne, compreso tra quelli di seguito
indicati nell'allegato A al presente regolamento. Nel caso in cui si
facesse riferimento ad altri reati non compresi nell'elenco allegato
fa fede il parere del Consiglio dell'Ordine competente che si esprime
sulla ammissibilita' al Fondo sulla base della legge regionale 4/2016
e del presente regolamento;
d) il reato per il quale intendano avviare azione legale sia
stato consumato o tentato sul territorio piemontese;
e) abbiano un reddito personale non superiore a otto volte quanto
previsto dalla normativa nazionale in materia di patrocinio a spese
dello Stato. Ai fini dell'accesso ai benefici del Fondo si considera
unicamente il reddito individuale della donna denunciante.
2. Sono altresi' ammesse al Fondo anche le spese connesse alle
attivita' relative all'esecuzione della sentenza.
3. Per quanto riguarda i procedimenti in materia civile sono
ammessi al Fondo quelli connessi a profili di violenza e
maltrattamenti nei confronti delle donne riconducibili alla violenza
di genere. La sussistenza di questa fattispecie e' documentata dalla
presenza di una parallela causa penale, o dall'avvenuto procedimento
penale, e dalla dichiarazione dell'Ordine degli avvocati competente
per il rilascio del relativo parere.
4. Nel caso di persona minorenne o di persona la cui capacita' di
agire sia limitata o compromessa, la domanda puo' essere presentata
da chi esercita la tutela legale o svolge le funzioni di
amministratore di sostegno.
5. Nel caso di omicidio, la domanda puo' essere presentata da
persona che abbia la qualita' di erede.
6. Le donne che rientrano nell'applicazione del patrocinio a spese
dello Stato possono accedere al Fondo solo per le spese che non
rientrano nella suddetta normativa.
7. Al fine di individuare il periodo di copertura del Fondo, vale
la data di commissione dell'illecito.
Art. 3
Criteri di erogazione delle disponibilita' del Fondo
1. L'erogazione della disponibilita' del Fondo prevede tre fasi:
a) ammissione al Fondo;
b) liquidazione;
c) recupero (art. 4).
a) Ammissione al Fondo.
a.1) Gli avvocati e le avvocate patrocinanti scelti dai soggetti di
cui all'art. 2 presentano domanda di accesso al Fondo sulla base di
un modello e seguendo la procedura indicata dalla Regione Piemonte
e/o dall'Ente gestore. Tali modelli e procedure saranno disponibili
sul sito della Regione Piemonte e dell'ente gestore entro e non oltre
60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
a.2) La domanda di ammissione al Fondo e' presentata presso il Foro
di appartenenza dell'avvocato/avvocata.
a.3) Le domande, corredate da un parere scritto in ordine alla loro
ammissibilita' espresso dal Consiglio dell'Ordine, sono trasmesse
alla Regione e/o all'ente gestore che decide entro e non oltre 15
giorni dal ricevimento della richiesta e comunica immediatamente le
sue decisioni agli uffici del consiglio dell'ordine competente ed al
soggetto che ha presentato la domanda. Tale parere deve contenere la
dichiarazione di cui all'art. 2, comma 3.
a.4) Contro la decisione di diniego e' ammesso ricorso entro 10
giorni dal ricevimento dello stesso presso la Commissione di cui
all'art. 6 che si esprime in via definitiva entro 15 giorni dal
ricevimento del ricorso. Le richieste di informazioni o chiarimento
avanzate da parte della Regione e/o dall'ente gestore interrompono
tali termini.
b) Liquidazione.
b.1) La liquidazione del contributo avviene al termine di ciascuna
fase processuale o del mandato, come previsto in tema di patrocinio a
spese dello Stato, sulla base di una richiesta di liquidazione che,
corredata da un parere di congruita' pronunciato dal consiglio
dell'ordine, e' presentata alla Regione Piemonte e/o all'ente
gestore.
b.2) I procedimenti che si chiudono con una conciliazione
giudiziale o stragiudiziale e/o con remissione della querela sono
liquidati con un compenso non superiore a 1.500,00 euro, previa
relazione del difensore al consiglio dell'ordine competente sulle
ragioni che hanno motivato tale scelta. Queste motivazioni, se
ammissibili e non in contrasto con le finalita' della legge regionale
4/2016, devono essere contenute nel parere di congruita' dell'Ordine.
b.3) La Regione o l'ente gestore provvede alla liquidazione del
contributo o di parte di esso solo nel caso in cui l'Ordine abbia
espresso un parere positivo di congruita', in presenza di tutta la
documentazione necessaria, e solo dopo che l'avvocato/avvocata
patrocinante abbia documentato tutti gli atti assunti per avviare e
concludere le procedure relative al recupero di somme eventualmente
statuite a favore della vittima.
b.4) Avverso la decisione di diniego e' ammesso ricorso entro 10
giorni dal ricevimento dello stesso presso la Commissione di cui
all'art. 6 che si esprime in via definitiva entro 15 giorni dal
ricevimento del ricorso. Le richieste di informazioni o chiarimento
avanzate da parte della Regione e/o dall'ente gestore interrompono
tali termini.
Art. 4
Recupero dei contributi e controlli
1. La Regione e/o l'ente gestore puo', in qualsiasi momento, anche
dopo l'avvenuta liquidazione, effettuare verifiche sulle pratiche
ammesse a contributo, anche in merito alle pratiche di recupero delle
somme a favore della vittima di violenza.
2. Nel caso di recupero effettivo da parte della vittima di somme
destinate dal giudice alla copertura delle spese legali, la Regione
e/o l'ente gestore del Fondo richiede la restituzione del contributo
concesso (tutto o parte di esso), informando contestualmente il
consiglio dell'ordine.
3. Nel caso di condanna per calunnia del soggetto beneficiario del
Fondo, l'ente gestore provvede ad attivare le procedure per il
recupero di tutte le somme indebitamente elargite.
4. L'avvocato/avvocata e' tenuto ad informare tempestivamente la
Regione e/o l'ente gestore circa l'esito delle pratiche relative al
recupero delle spese legali stabilite dal giudice.
5. Nel caso in cui dagli atti di causa risulti che il debitore sia
nullatenente, l'avvocato/avvocata del soggetto beneficiario del Fondo
e' esonerato dall'intraprendere attivita' connesse al recupero delle
spese legali stabilite dal giudice.
6. Nel caso di irregolarita' la Regione e/o l'ente gestore procede
al recupero del contributo, comunicando all'avvocato/avvocata e
all'ordine di appartenenza dello stesso/della stessa l'avvenuta
richiesta di restituzione.
7. Avverso le decisioni dell'ente gestore e' possibile ricorrere
presso la Commissione di cui all'art. 6 entro e non oltre 15 giorni
dal ricevimento della comunicazione di diniego, la quale procede ad
assumere decisione definitiva entro e non oltre 15 giorni dal
ricevimento del ricorso.
Art. 5
Parametri per identificare le modalita'
di liquidazione delle parcelle
1. Per la determinazione delle parcelle in sede di liquidazione da
parte degli avvocati/delle avvocate patrocinanti si applicano i
valori minimi stabiliti con il decreto ministeriale 10 marzo 2014, n.
55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la
liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi
dell'art. 13, comma 6 della legge 31 dicembre 2012), ridotti del 25
per cento.
2. Per eventuali contestazioni si rinvia alle disposizioni di cui
all'art. 6.
Art. 6
Risoluzione delle controversie
1. Le controversie relative all'applicazione del presente
regolamento, sono affrontate e risolte su istanza di una delle parti,
di fronte ad una Commissione composta da:
a) tre rappresentanti della Regione nominati rispettivamente 2
dalla Direzione coesione sociale e 1 dalla Direzione affari
istituzionali e avvocatura;
b) un rappresentante dell'ente gestore del Fondo se individuato;
c) due rappresentanti del consiglio dell'ordine degli avvocati a
cui e' iscritto l'avvocato patrocinante;
2. La stessa Commissione affronta ogni altra attivita' e questione
connessa al presente regolamento, comprese le attivita' di promozione
e verifica di applicazione dello stesso.
3. La Regione e/o l'ente gestore svolge le funzioni di segreteria
della Commissione.
Art. 7
Modalita' di informazione
e promozione del Fondo
1. La Regione Piemonte, l'ente gestore del Fondo, i consigli degli
ordini degli avvocati e del Piemonte si impegnano periodicamente a
dare massima informazione sulla legge regionale 4/2016, con
particolare riferimento al Fondo di cui all'art. 22 della legge
medesima, attraverso:
a) la pubblicazione integrale del testo della legge regionale,
del regolamento attuativo, e di ogni altro materiale connesso ad
essi, sui siti e sugli organi di stampa dei rispettivi enti;
b) la promozione delle opportunita' previste dal Fondo, e della
legge regionale, presso ciascun avvocato e avvocata operante sul
territorio regionale, le forze di polizia e la magistratura, i centri
antiviolenza e tutti i luoghi ove le donne possono rivolgersi;
c) la definizione di iniziative ad hoc per la promozione della
legge regionale e del Fondo.
Art. 8
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) il regolamento regionale 2 marzo 2009, n. 3/R;
b) il regolamento regionale 18 novembre 2014, n. 4/R.
Art. 9
Dichiarazione di urgenza
1. Il presente regolamento e' dichiarato urgente ai sensi dell'art.
27, comma 7 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, 30 gennaio 2017
CHIAMPARINO
Allegato A. (Art. 2)
Elenco dei reati (con relativi articoli c.p.) con connotazioni di
violenza o maltrattamenti contro le donne, fatto salvo quanto
previsto dai decreti legislativi n. 7 e 8 del 15 gennaio 2016.
56 cp, tentato omicidio.
575 cp, omicidio.
584 cp, omicidio preterintenzionale.
570 cp, violazione degli obblighi di assistenza familiare.
572 cp, maltrattamenti in famiglia.
581 cp, percosse.
582 cp, lesioni volontarie.
583-bis cp, mutilazioni degli organi genitali femminili.
586 cp, morte o lesioni conseguenze di altro reato.
600 cp, tratta e riduzione in schiavitu'.
609-bis cp, violenza sessuale.
610 cp, violenza privata.
612 cp, minaccia.
612-bis cp, atti persecutori (stalking).
614 cp, violazione di domicilio.
615-bis cp, interferenze illecite nella vita privata.
615-ter cp, accesso abusivo ad un sistema informatico.
330 cc, decadenza dalla potesta' figli.
388 cp, mancata esecuzione dolosa di provvedimento di giustizia.
594 cp, ingiurie.
Art. 3, legge 75/58, favoreggiamento e sfruttamento della
prostituzione.
Altri reati connessi alla violenza di genere per i quali il
Consiglio dell'Ordine, valutato il singolo caso, esprime il parere di
ammissibilita' previsto dal presente regolamento.
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