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giovedì 14 settembre 2017

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 2017, n. 133 Regolamento recante integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (17G00148) (GU n.215 del 14-9-2017) Vigente al: 15-9-2017





DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 2017, n. 133

Regolamento recante integrazioni  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo  2010,  n.  87,  concernente  il  riordino  degli
istituti professionali,  a  norma  dell'articolo  64,  comma  4,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (17G00148)

(GU n.215 del 14-9-2017)


 Vigente al: 15-9-2017




                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
  Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione di cui al
decreto  legislativo  16  aprile   1994,   n.   297,   e   successive
modificazioni;
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo 1,  comma  622,  come
modificato dall'articolo 64, comma 4-bis, del  decreto-legge  n.  112
del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008,
che ha sancito l'obbligatorieta'  dell'istruzione  per  almeno  dieci
anni;
  Visto l'articolo 1, comma 605, della citata legge 27 dicembre 2006,
n. 296, che prevede l'adozione da parte del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e  della  ricerca  di  misure,  anche  di  carattere
strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano
maggiore efficacia ed efficienza al sistema  dell'istruzione,  ed  in
particolare le disposizioni  di  cui  alla  lettera  f),  del  citato
articolo, che prevede dette misure  debbano  essere  adottate  «anche
attraverso la riduzione, a decorrere dall'anno scolastico  2007/2008,
dei carichi orari  settimanali  delle  lezioni,  secondo  criteri  di
maggiore flessibilita', di piu' elevata  professionalizzazione  e  di
funzionale collegamento con il territorio»;
  Vista la legge  11  gennaio  2007,  n.1,  recante  disposizioni  in
materia  di  esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di
istruzione secondaria superiore e delega al  Governo  in  materia  di
raccordo tra la scuola e le universita';
  Visto il decreto-legge 31  gennaio  2007,  n.  7,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed  in  particolare,
l'articolo 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e  1-quater,  che  prevedono  il
riordino e il potenziamento degli istituti professionali  con  uno  o
piu' regolamenti da adottarsi ai sensi  dell'articolo  17,  comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  in  particolare  l'articolo  13,  comma  1-ter,  del  citato
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, secondo il quale, nel quadro del
riordino e del potenziamento  degli  istituti  professionali,  con  i
richiamati regolamenti sono previsti: la riduzione del  numero  degli
attuali indirizzi  e  il  loro  ammodernamento  nell'ambito  di  ampi
settori tecnico-professionali, articolati in  un'area  di  istruzione
generale, comune a tutti i percorsi,  e  in  aree  di  indirizzo;  la
scansione  temporale  dei  percorsi  e  i   relativi   risultati   di
apprendimento; la previsione di un monte ore  annuale  delle  lezioni
sostenibile per gli allievi nei  limiti  del  monte  ore  complessivo
annuale da definire ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera  f),
della legge 27 dicembre  2006,  n.  296;  la  riorganizzazione  delle
discipline  di  insegnamento  al  fine  di  potenziare  le  attivita'
laboratoriali, di stage e  di  tirocini;  l'orientamento  agli  studi
universitari  e  al  sistema  dell'istruzione  e  formazione  tecnica
superiore;
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed  in  particolare
l'articolo 64, che prevede, al comma 3, la predisposizione  da  parte
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di un
piano   programmatico   di   interventi   volti   ad   una   maggiore
razionalizzazione  dell'utilizzo  delle  risorse  disponibili  e  che
conferiscano  una  maggiore  efficacia  ed  efficienza   al   sistema
scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e nel quadro di una
piu' ampia  revisione  dell'assetto  ordinamentale,  organizzativo  e
didattico  del  sistema  scolastico,  l'emanazione   di   regolamenti
governativi, ai sensi dell'articolo  17,  comma  2,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, per la ridefinizione dei curricoli  vigenti  nei
diversi ordini di scuola anche attraverso  la  razionalizzazione  dei
piani  di  studio  e  dei  relativi  quadri-orario,  con  particolare
riferimento agli istituti tecnici e professionali;
  Vista la legge 13 luglio 2015,  n.  107,  recante  la  riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti;
  Visto il  decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  76,  recante
definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione  e
alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c),  della
legge 28 marzo 2003, n. 53;
  Visto il  decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  77,  recante
definizione   delle   norme    generali    relative    all'alternanza
scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003,  n.
53;
  Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e  successive
modificazioni, recante norme  generali  e  livelli  essenziali  delle
prestazioni relativi  al  secondo  ciclo  del  sistema  educativo  di
istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
  Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, relativo  alle
norme per la definizione dei percorsi di orientamento  all'istruzione
universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
  Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, relativo  alla
definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni
e al lavoro;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275,  recante  norme  in  materia  di  autonomia  delle   istituzioni
scolastiche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
87, recante norme per il riordino  degli  istituti  professionali,  a
norma dell'articolo 64, comma 4, del citato decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112;
  Visti in particolare l'articolo 1, commi 1 e 2, l'articolo 5, comma
1, lettere a) e b), e l'articolo 8, comma 4, lettera a), del  decreto
n. 87 del 2010 di riordino degli istituti professionali  che  dettano
criteri per l'organizzazione dei percorsi e  il  passaggio  al  nuovo
ordinamento,  nonche'  per  l'articolazione  delle  cattedre   e   la
ridefinizione  dell'orario   complessivo   annuale   delle   lezioni,
effettuata  «in  modo  da   ridurre   del   20%   l'orario   previsto
dall'ordinamento previgente con riferimento alle classi  di  concorso
le cui discipline hanno complessivamente un  orario  annuale  pari  o
superiore a 99 ore, comprese le ore di compresenza  degli  insegnanti
tecnico-pratici»;
  Visto   il   piano   programmatico   predisposto    dal    Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, ai  sensi  dell'articolo  64,
comma 3, del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
  Vista la sentenza del  Tribunale  amministrativo  regionale  Lazio,
sezione III-bis, n. 3527, depositata in data 8 aprile  2013,  passata
in giudicato, che ha annullato l'articolo 5, comma 1, lettera b), del
citato decreto n. 87 del 2010 nella parte in  cui  «determina,  senza
indicazione  dei  criteri,  l'orario  complessivo  per  gli  istituti
professionali»;
  Vista la sentenza del  Tribunale  amministrativo  regionale  Lazio,
sezione III-bis, n. 6438, che ordina  al  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca l'esecuzione della  citata  sentenza
n. 3527 del 2013;
  Considerato che per l'esecuzione della sentenza si rende necessaria
una integrazione del regolamento di cui al richiamato decreto  n.  87
del 2010 che specifichi i criteri per  la  ridefinizione  dell'orario
complessivo, ferma restando l'applicazione di quelli  indicati  nelle
disposizioni su richiamate;
  Ritenuto  di  dover  prioritariamente  tutelare  il  diritto-dovere
all'istruzione secondo un carico orario settimanale sostenibile dagli
alunni, nonche' coerente con  le  finalita'  didattico-educative  dei
percorsi di istruzione, anche in attuazione di  quanto  previsto  dal
richiamato articolo 13, comma 1-ter, del decreto-legge n. 7 del 2007;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 10 agosto 2016;
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 29 settembre 2016;
  Acquisito  il  parere  del  Consiglio  superiore   della   pubblica
istruzione reso nell'adunanza del 4 ottobre 2016;
  Acquisito il parere del Consiglio di Stato  espresso  nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta  del  1°
dicembre 2016;
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 21 luglio 2017;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1

Criteri per la  definizione  dell'orario  complessivo  annuale  degli
                       istituti professionali

  1. All'articolo 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15
marzo 2010, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, lettera b), sono  aggiunte,  infine,  le  seguenti
parole: «e risponde ai criteri indicati nel comma 1-bis»;
    b) dopo il comma 1 e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  L'orario
annuale complessivo, come determinato dal comma  1,  lettera  b),  e'
definito secondo i seguenti criteri;
      a) superamento delle sperimentazioni didattiche  gia'  adottate
in assenza di un quadro di riferimento organico,  tenendo  conto  dei
risultati con  esse  raggiunti,  attraverso  la  stabilizzazione  del
sistema ordinamentale e l'introduzione della possibilita' di utilizzo
delle quote di autonomia e degli spazi di  flessibilita'  di  cui  al
comma 3, salvaguardando la coerenza tra i  percorsi  e  i  titoli  di
studio rilasciati mediante la riconduzione agli indirizzi, profili  e
quadri orari standard di cui agli allegati B e C;
        b) ripartizione  delle  ore  di  laboratorio  in  maniera  da
assicurarne una prevalenza nel secondo biennio e nell'ultimo anno;
        c) conformazione dei piani di studio in  base  ad  una  quota
oraria di 60 minuti, fatte salve le forme di  flessibilita'  adottate
ai sensi dell'articolo 4,  comma  2,  lettera  b),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, avuto  riguardo  in
particolare    all'utilizzazione,    nell'ambito    del     curricolo
obbligatorio, degli spazi orari residui al fine di  meglio  garantire
l'integrale erogazione del curricolo stesso;
      d) ponderazione dei quadri orari tenuto conto, in  particolare,
della sostenibilita' dell'impegno orario richiesto  agli  studenti  e
dell'introduzione di metodologie didattiche innovative;
      e) definizione di piani di studio il cui  impianto  curriculare
garantisca  il  raggiungimento  dei   risultati   di   apprendimento,
declinati  in  competenze,  conoscenze  e  abilita',  attraverso   la
complementarita' tra le diverse discipline,  valorizzando  il  legame
tra    il    contributo    educativo    offerto     dalla     cultura
scientifico-tecnologica e la cultura umanistica;
      f)  previsione  di  piani  di  studio  con  un  numero  di  ore
complessive  per  ogni  disciplina  adeguato  al  conseguimento   dei
risultati di apprendimento attesi in esito ai corrispondenti percorsi
quinquennali, ponderando la quota oraria delle singole discipline  in
relazione alle caratteristiche e al profilo del diplomato di  ciascun
percorso e tenendo conto, laddove possibile, della  struttura  oraria
del previgente ordinamento e dei contenuti innovativi  del  percorso,
nonche' dei  tempi  di  presenza  in  aula  degli  studenti  e  della
necessita'  di  agevolare  la  concentrazione  e  partecipazione  dei
medesimi;
      g)  adeguata  ripartizione  tra  le  discipline  dell'area   di
istruzione  generale  e  dell'area  di  indirizzo,  diversificata  in
relazione al  primo  biennio,  secondo  biennio  e  quinto  anno.  In
particolare, la suddetta ripartizione deve considerare la funzione di
ciascun segmento  del  percorso  di  istruzione  che,  per  il  primo
biennio, si pone in  relazione  con  l'assolvimento  dell'obbligo  di
istruzione finalizzato all'acquisizione dei saperi e delle competenze
chiave di cittadinanza e, per il secondo biennio e quinto  anno,  con
l'introduzione progressiva e piu' incisiva delle discipline dell'area
di indirizzo in relazione all'acquisizione degli  apprendimenti  piu'
propriamente  necessari   ad   assumere   ruoli   tecnici   operativi
considerati  nella  loro  dimensione  sistemica.  Il   rapporto   tra
ore/discipline  da  destinare  all'area  di  istruzione  generale   e
all'area di  indirizzo  e'  modulato,  di  conseguenza,  secondo  una
proporzione  superiore  nel  primo  biennio  a  favore  dell'area  di
istruzione generale e, nel secondo biennio e quinto  anno,  a  favore
dell'area di indirizzo;
      h)   dimensionamento   dell'orario   complessivo   annuale    e
dell'orario settimanale delle lezioni ad un livello tale da garantire
un equilibrato assortimento delle discipline di studio  in  relazione
agli obiettivi di apprendimento, al fine  di  assicurare,  a  regime,
l'ottimale   determinazione   delle   cattedre,   salvaguardando   la
stabilita' dei docenti presenti nell'istituzione scolastica e la loro
titolarita'  in  organico  e  tutelando  la   continuita'   didattica
nell'ambito  dell'intero  ciclo  di  studi   ovvero,   distintamente,
nell'ambito del primo biennio e degli ultimi tre anni.».
  2. All'articolo 7,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n.  87  del  2010,  dopo  la  parola:  «produttivo»,  sono
aggiunte le seguenti: «tenendo conto anche  dei  criteri  di  cui  al
comma 1-bis dell'articolo 5».

                               Art. 2

                         Disposizioni finali

  1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno  successivo  a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 31 luglio 2017

                             MATTARELLA

                               Gentiloni  Silveri,   Presidente   del
                               Consiglio dei ministri

                               Fedeli,   Ministro    dell'istruzione,
                               dell'universita' e della ricerca

                               Padoan, Ministro dell'economia e delle
                               finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2017
Ufficio controllo sugli atti  del  MIUR,  MIBAC,  Min  salute  e  Min
lavoro, n. 1967

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