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giovedì 14 settembre 2017

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 2017, n. 134 Regolamento recante integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (17G00147) (GU n.215 del 14-9-2017) Vigente al: 15-9-2017





DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 2017, n. 134

Regolamento recante integrazioni  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo  2010,  n.  88,  concernente  il  riordino  degli
istituti  tecnici,  a  norma   dell'articolo   64,   comma   4,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (17G00147)

(GU n.215 del 14-9-2017)


 Vigente al: 15-9-2017




                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
  Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione di cui al
decreto  legislativo  16  aprile   1994,   n.   297,   e   successive
modificazioni;
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo 1,  comma  622,  come
modificato dall'articolo 64, comma 4-bis, del  decreto-legge  n.  112
del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008,
che ha sancito l'obbligatorieta'  dell'istruzione  per  almeno  dieci
anni;
  Visto in particolare, l'articolo 1, comma 605, della  citata  legge
n. 296 del  2006,  che  prevede  l'adozione  da  parte  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di misure, anche di
carattere strutturale, che consentano  il  razionale  utilizzo  della
spesa  e  diano  maggiore  efficacia   ed   efficienza   al   sistema
dell'istruzione, ed  in  particolare  le  disposizioni  di  cui  alla
lettera f) del citato articolo,  che  prevede  dette  misure  debbano
essere adottate «anche attraverso la riduzione, a decorrere dall'anno
scolastico 2007/2008, dei carichi orari  settimanali  delle  lezioni,
secondo  criteri  di  maggiore   flessibilita',   di   piu'   elevata
professionalizzazione   e   di   funzionale   collegamento   con   il
territorio»;
  Vista la legge 11 gennaio  2007,  n.  1,  recante  disposizioni  in
materia  di  esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di
istruzione secondaria superiore e delega al  Governo  in  materia  di
raccordo tra la scuola e le universita';
  Visto il decreto-legge 31  gennaio  2007,  n.  7,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed  in  particolare,
l'articolo 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e  1-quater,  che  prevedono  il
riordino e il potenziamento degli istituti tecnici  con  uno  o  piu'
regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto in  particolare,  l'articolo  13,  comma  1-ter,  del  citato
decreto-legge n. 7  del  2007,  secondo  il  quale,  nel  quadro  del
riordino e del potenziamento degli istituti tecnici, con i richiamati
regolamenti sono previsti: la  riduzione  del  numero  degli  attuali
indirizzi e  il  loro  ammodernamento  nell'ambito  di  ampi  settori
tecnico-professionali, articolati in un'area di istruzione  generale,
comune a tutti i percorsi, e  in  aree  di  indirizzo;  la  scansione
temporale dei percorsi e i relativi risultati  di  apprendimento;  la
previsione di un monte ore annuale delle lezioni sostenibile per  gli
allievi nei limiti del monte ore complessivo annuale da  definire  ai
sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera f), della legge 27 dicembre
2006, n. 296; la riorganizzazione delle discipline di insegnamento al
fine  di  potenziare  le  attivita'  laboratoriali,  di  stage  e  di
tirocini;  l'orientamento  agli  studi  universitari  e  al   sistema
dell'istruzione e formazione tecnica superiore;
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed  in  particolare
l'articolo 64, che prevede, al comma 3, la predisposizione  da  parte
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di un
piano   programmatico   di   interventi   volti   ad   una   maggiore
razionalizzazione  dell'utilizzo  delle  risorse  disponibili  e  che
conferiscano  una  maggiore  efficacia  ed  efficienza   al   sistema
scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e nel quadro di una
piu' ampia  revisione  dell'assetto  ordinamentale,  organizzativo  e
didattico  del  sistema  scolastico,  l'emanazione   di   regolamenti
governativi, ai sensi dell'articolo  17,  comma  2,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, per la ridefinizione dei curricoli  vigenti  nei
diversi ordini di scuola anche attraverso  la  razionalizzazione  dei
piani  di  studio  e  dei  relativi  quadri-orario,  con  particolare
riferimento agli istituti tecnici e professionali;
  Vista la legge 13 luglio 2015,  n.  107,  recante  la  riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti;
  Visto il  decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  76,  recante
definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione  e
alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c),  della
legge 28 marzo 2003, n. 53;
  Visto il  decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  77,  recante
definizione   delle   norme    generali    relative    all'alternanza
scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003,  n.
53;
  Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e  successive
modificazioni, recante norme  generali  e  livelli  essenziali  delle
prestazioni relativi  al  secondo  ciclo  del  sistema  educativo  di
istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
  Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, relativo  alle
norme per la definizione dei percorsi di orientamento  all'istruzione
universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
  Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, relativo  alla
definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni
e al lavoro;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275,  recante  norme  in  materia  di  autonomia  delle   istituzioni
scolastiche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
88, recante norme per il riordino degli  istituti  tecnici,  a  norma
dell'articolo 64, comma 4, del citato decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112;
  Visti in particolare l'articolo 1, commi 1 e 2, l'articolo 5, comma
1, lettere a) e b), e l'articolo 8, comma 2, lettera a),  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del  2010  di  riordino
degli istituti tecnici che dettano criteri per  l'organizzazione  dei
percorsi  e  il  passaggio  al   nuovo   ordinamento,   nonche'   per
l'articolazione  delle  cattedre  e  la   ridefinizione   dell'orario
complessivo annuale delle lezioni, da effettuare «in modo da  ridurre
del 20% l'orario previsto dall'ordinamento previgente con riferimento
alle classi di concorso le cui discipline hanno  complessivamente  un
orario annuale pari  o  superiore  a  99  ore,  comprese  le  ore  di
compresenza degli insegnanti tecnico-pratici»;
  Visto   il   piano   programmatico   predisposto    dal    Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, ai  sensi  dell'articolo  64,
comma 3, del citato decreto-legge n. 112 del 2008;
  Vista la sentenza del  Tribunale  amministrativo  regionale  Lazio,
sezione III-bis, n. 3527, depositata in data 8 aprile  2013,  passata
in giudicato, che ha annullato l'articolo 5, comma 1, lettera b), del
citato decreto n. 88 del 2010 nella parte in  cui  «determina,  senza
indicazione  dei  criteri,  l'orario  complessivo  per  gli  istituti
tecnici»;
  Vista la sentenza del  Tribunale  amministrativo  regionale  Lazio,
sezione III-bis, n. 6438, che ordina  al  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca l'esecuzione della  citata  sentenza
n. 3527 del 2013;
  Considerato che per l'esecuzione della sentenza si rende necessaria
una integrazione del regolamento di cui  al  richiamato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 88 del 2010 che specifichi  i  criteri
per  la  ridefinizione  dell'orario   complessivo,   ferma   restando
l'applicazione di quelli indicati nelle disposizioni su richiamate;
  Ritenuto  di  dover  prioritariamente  tutelare  il  diritto-dovere
all'istruzione secondo un carico orario settimanale sostenibile dagli
alunni, nonche' coerente con  le  finalita'  didattico-educative  dei
percorsi di istruzione, anche in attuazione di  quanto  previsto  dal
richiamato articolo 13, comma 1-ter, del decreto-legge n. 7 del 2007;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 10 agosto 2016;
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 29 settembre 2016;
  Acquisito  il  parere  del  Consiglio  superiore   della   pubblica
istruzione reso nell'adunanza del 4 ottobre 2016;
  Acquisito il parere del Consiglio di Stato  espresso  nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta  del  1°
dicembre 2016;
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 21 luglio 2017;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

                                Emana

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1

               Criteri per la definizione dell'orario
             complessivo annuale degli istituti tecnici

  1. All'articolo 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15
marzo 2010, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, lettera b), sono aggiunte le seguenti  parole:  «e
risponde ai criteri indicati nel comma 1-bis»;
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis. L'orario annuale complessivo, come determinato dal comma 1,
lettera b), e' definito secondo i seguenti criteri;
    a) superamento delle sperimentazioni didattiche gia' adottate  in
assenza di un quadro  di  riferimento  organico,  tenendo  conto  dei
risultati con  esse  raggiunti,  attraverso  la  stabilizzazione  del
sistema ordinamentale e l'introduzione della possibilita' di utilizzo
delle quote di autonomia e degli spazi di  flessibilita'  di  cui  al
comma 3, salvaguardando la coerenza tra i  percorsi  e  i  titoli  di
studio rilasciati mediante la riconduzione agli indirizzi, profili  e
quadri orari standard di cui agli allegati B e C;
    b)  ripartizione  delle  ore  di  laboratorio   in   maniera   da
assicurarne una prevalenza nel secondo biennio e nell'ultimo anno;
    c) conformazione dei piani di studio in base ad una quota  oraria
di 60 minuti, fatte salve le forme di flessibilita' adottate ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, lettera  b),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, avuto riguardo in  particolare
all'utilizzazione,  nell'ambito  del  curricolo  obbligatorio,  degli
spazi  orari  residui  al  fine  di  meglio   garantire   l'integrale
erogazione del curricolo stesso;
    d) ponderazione dei quadri orari tenuto  conto,  in  particolare,
della sostenibilita' dell'impegno orario richiesto  agli  studenti  e
dell'introduzione di metodologie didattiche innovative;
    e) definizione di piani di studio  il  cui  impianto  curriculare
garantisca  il  raggiungimento  dei   risultati   di   apprendimento,
declinati  in  competenze,  conoscenze  e  abilita',  attraverso   la
complementarita' tra le diverse discipline,  valorizzando  il  legame
tra    il    contributo    educativo    offerto     dalla     cultura
scientifico-tecnologica e la cultura umanistica;
    f) previsione di piani di studio con un numero di ore complessive
per ogni  disciplina  adeguato  al  conseguimento  dei  risultati  di
apprendimento   attesi   in   esito   ai   corrispondenti    percorsi
quinquennali, ponderando la quota oraria delle singole discipline  in
relazione alle caratteristiche e al profilo del diplomato di  ciascun
percorso e tenendo conto, laddove possibile, della  struttura  oraria
del previgente ordinamento e dei contenuti innovativi  del  percorso,
nonche' dei  tempi  di  presenza  in  aula  degli  studenti  e  della
necessita'  di  agevolare  la  concentrazione  e  partecipazione  dei
medesimi;
    g)  adeguata  ripartizione  tra  le   discipline   dell'area   di
istruzione  generale  e  dell'area  di  indirizzo,  diversificata  in
relazione al  primo  biennio,  secondo  biennio  e  quinto  anno.  In
particolare, la suddetta ripartizione deve considerare la funzione di
ciascun segmento  del  percorso  di  istruzione  che,  per  il  primo
biennio, si pone in  relazione  con  l'assolvimento  dell'obbligo  di
istruzione finalizzato all'acquisizione dei saperi e delle competenze
chiave di cittadinanza e, per il secondo biennio e quinto  anno,  con
l'introduzione progressiva e piu' incisiva delle discipline dell'area
di indirizzo in relazione all'acquisizione degli  apprendimenti  piu'
propriamente  necessari   ad   assumere   una   adeguata   competenza
professionale di settore. Il rapporto tra ore/discipline da destinare
all'area di istruzione generale e all'area di indirizzo e'  modulato,
di conseguenza, secondo una proporzione superiore nel primo biennio a
favore dell'area di istruzione generale  e,  nel  secondo  biennio  e
quinto anno, a favore dell'area di indirizzo;
    h) dimensionamento dell'orario complessivo annuale e  dell'orario
settimanale  delle  lezioni  ad  un  livello  tale  da  garantire  un
equilibrato assortimento delle discipline di studio in relazione agli
obiettivi  di  apprendimento,  al  fine  di  assicurare,  a   regime,
l'ottimale   determinazione   delle   cattedre,   salvaguardando   la
stabilita' dei docenti presenti nell'istituzione scolastica e la loro
titolarita'  in  organico  e  tutelando  la   continuita'   didattica
nell'ambito  dell'intero  ciclo  di  studi   ovvero,   distintamente,
nell'ambito del primo biennio e degli ultimi tre anni.».
  2. All'articolo 7,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, n. 88  del  2010,  dopo  la  parola:  «produttivo»,  sono
aggiunte le seguenti: «tenendo conto anche  dei  criteri  di  cui  al
comma 1-bis dell'articolo 5».

                               Art. 2

                         Disposizioni finali

  1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno  successivo  a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 31 luglio 2017

                             MATTARELLA

                               Gentiloni  Silveri,   Presidente   del
                               Consiglio dei ministri

                               Fedeli,   Ministro    dell'istruzione,
                               dell'universita' e della ricerca

                               Padoan, Ministro dell'economia e delle
                               finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2017
Ufficio controllo sugli atti  del  MIUR,  MIBAC,  Min  salute  e  Min
lavoro, n. 1968

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