DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 2017, n. 134
Regolamento recante integrazioni al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente il riordino degli
istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (17G00147)
(GU n.215 del 14-9-2017)
Vigente al: 15-9-2017
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo 1, comma 622, come
modificato dall'articolo 64, comma 4-bis, del decreto-legge n. 112
del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008,
che ha sancito l'obbligatorieta' dell'istruzione per almeno dieci
anni;
Visto in particolare, l'articolo 1, comma 605, della citata legge
n. 296 del 2006, che prevede l'adozione da parte del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di misure, anche di
carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della
spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema
dell'istruzione, ed in particolare le disposizioni di cui alla
lettera f) del citato articolo, che prevede dette misure debbano
essere adottate «anche attraverso la riduzione, a decorrere dall'anno
scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni,
secondo criteri di maggiore flessibilita', di piu' elevata
professionalizzazione e di funzionale collegamento con il
territorio»;
Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in
materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di
raccordo tra la scuola e le universita';
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare,
l'articolo 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, che prevedono il
riordino e il potenziamento degli istituti tecnici con uno o piu'
regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto in particolare, l'articolo 13, comma 1-ter, del citato
decreto-legge n. 7 del 2007, secondo il quale, nel quadro del
riordino e del potenziamento degli istituti tecnici, con i richiamati
regolamenti sono previsti: la riduzione del numero degli attuali
indirizzi e il loro ammodernamento nell'ambito di ampi settori
tecnico-professionali, articolati in un'area di istruzione generale,
comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo; la scansione
temporale dei percorsi e i relativi risultati di apprendimento; la
previsione di un monte ore annuale delle lezioni sostenibile per gli
allievi nei limiti del monte ore complessivo annuale da definire ai
sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera f), della legge 27 dicembre
2006, n. 296; la riorganizzazione delle discipline di insegnamento al
fine di potenziare le attivita' laboratoriali, di stage e di
tirocini; l'orientamento agli studi universitari e al sistema
dell'istruzione e formazione tecnica superiore;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare
l'articolo 64, che prevede, al comma 3, la predisposizione da parte
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di un
piano programmatico di interventi volti ad una maggiore
razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili e che
conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema
scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e nel quadro di una
piu' ampia revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico del sistema scolastico, l'emanazione di regolamenti
governativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, per la ridefinizione dei curricoli vigenti nei
diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei
piani di studio e dei relativi quadri-orario, con particolare
riferimento agli istituti tecnici e professionali;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante
definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e
alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della
legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante
definizione delle norme generali relative all'alternanza
scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.
53;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive
modificazioni, recante norme generali e livelli essenziali delle
prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, relativo alle
norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione
universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, relativo alla
definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni
e al lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
88, recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma
dell'articolo 64, comma 4, del citato decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112;
Visti in particolare l'articolo 1, commi 1 e 2, l'articolo 5, comma
1, lettere a) e b), e l'articolo 8, comma 2, lettera a), del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010 di riordino
degli istituti tecnici che dettano criteri per l'organizzazione dei
percorsi e il passaggio al nuovo ordinamento, nonche' per
l'articolazione delle cattedre e la ridefinizione dell'orario
complessivo annuale delle lezioni, da effettuare «in modo da ridurre
del 20% l'orario previsto dall'ordinamento previgente con riferimento
alle classi di concorso le cui discipline hanno complessivamente un
orario annuale pari o superiore a 99 ore, comprese le ore di
compresenza degli insegnanti tecnico-pratici»;
Visto il piano programmatico predisposto dal Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 64,
comma 3, del citato decreto-legge n. 112 del 2008;
Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale Lazio,
sezione III-bis, n. 3527, depositata in data 8 aprile 2013, passata
in giudicato, che ha annullato l'articolo 5, comma 1, lettera b), del
citato decreto n. 88 del 2010 nella parte in cui «determina, senza
indicazione dei criteri, l'orario complessivo per gli istituti
tecnici»;
Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale Lazio,
sezione III-bis, n. 6438, che ordina al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca l'esecuzione della citata sentenza
n. 3527 del 2013;
Considerato che per l'esecuzione della sentenza si rende necessaria
una integrazione del regolamento di cui al richiamato decreto del
Presidente della Repubblica n. 88 del 2010 che specifichi i criteri
per la ridefinizione dell'orario complessivo, ferma restando
l'applicazione di quelli indicati nelle disposizioni su richiamate;
Ritenuto di dover prioritariamente tutelare il diritto-dovere
all'istruzione secondo un carico orario settimanale sostenibile dagli
alunni, nonche' coerente con le finalita' didattico-educative dei
percorsi di istruzione, anche in attuazione di quanto previsto dal
richiamato articolo 13, comma 1-ter, del decreto-legge n. 7 del 2007;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 10 agosto 2016;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 29 settembre 2016;
Acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica
istruzione reso nell'adunanza del 4 ottobre 2016;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 1°
dicembre 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 21 luglio 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Criteri per la definizione dell'orario
complessivo annuale degli istituti tecnici
1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), sono aggiunte le seguenti parole: «e
risponde ai criteri indicati nel comma 1-bis»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. L'orario annuale complessivo, come determinato dal comma 1,
lettera b), e' definito secondo i seguenti criteri;
a) superamento delle sperimentazioni didattiche gia' adottate in
assenza di un quadro di riferimento organico, tenendo conto dei
risultati con esse raggiunti, attraverso la stabilizzazione del
sistema ordinamentale e l'introduzione della possibilita' di utilizzo
delle quote di autonomia e degli spazi di flessibilita' di cui al
comma 3, salvaguardando la coerenza tra i percorsi e i titoli di
studio rilasciati mediante la riconduzione agli indirizzi, profili e
quadri orari standard di cui agli allegati B e C;
b) ripartizione delle ore di laboratorio in maniera da
assicurarne una prevalenza nel secondo biennio e nell'ultimo anno;
c) conformazione dei piani di studio in base ad una quota oraria
di 60 minuti, fatte salve le forme di flessibilita' adottate ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, avuto riguardo in particolare
all'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio, degli
spazi orari residui al fine di meglio garantire l'integrale
erogazione del curricolo stesso;
d) ponderazione dei quadri orari tenuto conto, in particolare,
della sostenibilita' dell'impegno orario richiesto agli studenti e
dell'introduzione di metodologie didattiche innovative;
e) definizione di piani di studio il cui impianto curriculare
garantisca il raggiungimento dei risultati di apprendimento,
declinati in competenze, conoscenze e abilita', attraverso la
complementarita' tra le diverse discipline, valorizzando il legame
tra il contributo educativo offerto dalla cultura
scientifico-tecnologica e la cultura umanistica;
f) previsione di piani di studio con un numero di ore complessive
per ogni disciplina adeguato al conseguimento dei risultati di
apprendimento attesi in esito ai corrispondenti percorsi
quinquennali, ponderando la quota oraria delle singole discipline in
relazione alle caratteristiche e al profilo del diplomato di ciascun
percorso e tenendo conto, laddove possibile, della struttura oraria
del previgente ordinamento e dei contenuti innovativi del percorso,
nonche' dei tempi di presenza in aula degli studenti e della
necessita' di agevolare la concentrazione e partecipazione dei
medesimi;
g) adeguata ripartizione tra le discipline dell'area di
istruzione generale e dell'area di indirizzo, diversificata in
relazione al primo biennio, secondo biennio e quinto anno. In
particolare, la suddetta ripartizione deve considerare la funzione di
ciascun segmento del percorso di istruzione che, per il primo
biennio, si pone in relazione con l'assolvimento dell'obbligo di
istruzione finalizzato all'acquisizione dei saperi e delle competenze
chiave di cittadinanza e, per il secondo biennio e quinto anno, con
l'introduzione progressiva e piu' incisiva delle discipline dell'area
di indirizzo in relazione all'acquisizione degli apprendimenti piu'
propriamente necessari ad assumere una adeguata competenza
professionale di settore. Il rapporto tra ore/discipline da destinare
all'area di istruzione generale e all'area di indirizzo e' modulato,
di conseguenza, secondo una proporzione superiore nel primo biennio a
favore dell'area di istruzione generale e, nel secondo biennio e
quinto anno, a favore dell'area di indirizzo;
h) dimensionamento dell'orario complessivo annuale e dell'orario
settimanale delle lezioni ad un livello tale da garantire un
equilibrato assortimento delle discipline di studio in relazione agli
obiettivi di apprendimento, al fine di assicurare, a regime,
l'ottimale determinazione delle cattedre, salvaguardando la
stabilita' dei docenti presenti nell'istituzione scolastica e la loro
titolarita' in organico e tutelando la continuita' didattica
nell'ambito dell'intero ciclo di studi ovvero, distintamente,
nell'ambito del primo biennio e degli ultimi tre anni.».
2. All'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica, n. 88 del 2010, dopo la parola: «produttivo», sono
aggiunte le seguenti: «tenendo conto anche dei criteri di cui al
comma 1-bis dell'articolo 5».
Art. 2
Disposizioni finali
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 31 luglio 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Fedeli, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2017
Ufficio controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min salute e Min
lavoro, n. 1968
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