IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,
n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento recante attuazione
della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna
selvatiche»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio del 3 settembre 2002, «Linee guida per la gestione dei
Siti Natura 2000» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24
settembre 2002;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio del 17 ottobre 2007, «Rete Natura 2000. Criteri minimi
uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a
zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale
(ZPS)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre
2007, e successive modificazioni;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 9
dicembre 2016, che adotta il decimo elenco aggiornato dei siti di
importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea
(2016/2328/UE);
Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati Natura 2000,
trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, Direzione generale per la protezione della natura e del
mare, con lettera prot. 11035 del 25 maggio 2017 alla Rappresentanza
permanente d'Italia presso l'Unione europea, per il successivo
inoltro alla Commissione europea, Direzione generale ambiente;
Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011
«La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una
strategia europea per la biodiversita' verso il 2020»;
Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012,
relativa alla designazione delle zone speciali di conservazione,
trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot.
ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;
Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012,
relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i Siti
Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera
prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013;
Vista la strategia nazionale per la biodiversita', predisposta dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai
sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversita' biologica fatta
a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la
legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza
Stato-Regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 22
gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del
decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 10
marzo 2015, con il quale, in attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra
citato Piano di azione nazionale, sono state emanate le «Linee guida
di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua
potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei
relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette»;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle
aree naturali protette» e successive modifiche e integrazioni;
Vista la deliberazione della giunta regionale del Lazio n. 256 del
23 maggio 2017 con la quale sono stati adottati gli obiettivi e le
misure di conservazione relativi a 11 siti di interesse comunitario
ricadenti nella regione biogeografica mediterranea;
Vista la nota del 23 giugno, prot. n. 67689/2017, dell'area
strategica del territorio del Comune di Fiumicino, in qualita' di
ente gestore della Riserva naturale statale del Litorale Romano, con
cui prende atto delle misure di conservazione contenute nella
deliberazione della giunta regionale del Lazio n. 256 del 23 maggio
2017, in particolare per il SIC IT6030023 Macchia Grande di Focene e
Macchia dello Stagneto;
Vista la nota del 26 giugno 2017, prot. n. 323259, del commissario
ad acta della Riserva naturale statale del Litorale Romano, relativa
all'integrazione nel piano della riserva delle misure di
conservazione previste per il SIC IT6030023 Macchia Grande di Focene
e Macchia dello Stagneto nella delibera della giunta regionale del
Lazio n. 256 del 23 maggio 2017;
Considerato che i criteri minimi uniformi di cui all'art. 2, comma
4, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio del 17 ottobre 2007 si applicano a tutte le Zone speciali
di conservazione;
Considerato che, ferme restando le misure di conservazione
individuate con il sopra citato atto, dette misure potranno
all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla
data del presente decreto, con altri piani di sviluppo e specifiche
misure regolamentari, amministrative o contrattuali;
Considerato che la Regione Lazio, entro sei mesi dalla data di
emanazione del presente decreto, comunichera' al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto
affidatario della gestione di ciascuna delle ZSC designate;
Considerata la necessita' di assicurare l'allineamento fra le
misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000, mediante una
verifica da effettuarsi da parte della Regione e degli enti gestori
delle aree naturali protette di rilievo nazionale, per le parti delle
ZSC ricadenti all'interno del territorio di competenza, entro sei
mesi dalla data del presente decreto;
Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di
conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario
potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di
conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 1, del
citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio 17 ottobre 2007;
Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, alla designazione
quali «Zone speciali di conservazione» di 11 siti di importanza
comunitaria della regione biogeografica mediterranea insistenti nel
territorio della Regione Lazio;
Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla Regione Lazio
con nota del 14 settembre 2017 prot. n. 0460622;
Decreta:
Art. 1
Designazione delle ZSC
1. Sono designati quali zone speciali di conservazione (ZSC) della
regione biogeografica mediterranea i seguenti 11 siti insistenti nel
territorio della Regione Lazio, gia' proposti alla Commissione
europea quali Siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art.
4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE:
=====================================================================
|Tipo sito| Codice | Denominazione |Area (Ha)|
+=========+===================+===========================+=========+
| | |Litorale tra Tarquinia e | |
| B | IT6010027 |Montalto di Castro | 200 |
+---------+-------------------+---------------------------+---------+
| B | IT6020010 |Lago di Ventina | 45 |
+---------+-------------------+---------------------------+---------+
| | |Piana di S. Vittorino - | |
| B | IT6020012 |Sorgenti del Peschiera | 544 |
+---------+-------------------+---------------------------+---------+
| B | IT6020016 |Bosco Pago | 83 |
+---------+-------------------+---------------------------+---------+
| | |Lecceta del Convento | |
| B | IT6020024 |Francescano di Greccio | 84 |
+---------+-------------------+---------------------------+---------+
| | |Forre alveali dell'Alta | |
| B | IT6020026 |Sabina | 94 |
+---------+-------------------+---------------------------+---------+
| C | IT6030019 |Macchiatonda | 242 |
+---------+-------------------+---------------------------+---------+
| B | IT6030022 |Bosco di Palo Laziale | 129 |
+---------+-------------------+---------------------------+---------+
| | |Macchia Grande di Focene e | |
| B | IT6030023 |Macchia dello Stagneto | 317 |
+---------+-------------------+---------------------------+---------+
| B | IT6030024 |Isola Sacra | 42 |
+---------+-------------------+---------------------------+---------+
| B | IT6030048 |Litorale di Torre Astura | 201 |
+---------+-------------------+---------------------------+---------+
2. La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di
fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui al comma 1 sono
designate, sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo
il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente agli
omonimi SIC con lettera prot. 11035 del 25 maggio 2017. Tale
documentazione e' pubblicata, a seguito dell'emanazione del presente
decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare www.minambiente.it nell'apposita sezione
relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate
nel rispetto delle procedure europee e sono riportate in detta
sezione.
Art. 2
Obiettivi e misure di conservazione
1. Gli obiettivi e le misure di conservazione generali e
sito-specifiche, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di
habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui
all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357 presenti nei siti, nonche' le misure
necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli
habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone
sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere
conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357,
relative alle ZSC di cui al precedente articolo, sono quelli
approvati con la deliberazione della giunta regionale del Lazio n.
256 del 23 maggio 2017, gia' operativi.
2. Lo stralcio della deliberazione di cui al comma 1 relativo agli
obiettivi e alle misure di conservazione, ed eventuali successive
modifiche ed integrazioni, e' pubblicato, a seguito dell'approvazione
del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa
alle ZSC designate.
3. Gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al comma 1 e
le eventuali successive modifiche ed integrazioni, per le ZSC, o loro
porzioni, ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo
regionale, integrano le misure di salvaguardia e le previsioni
normative definite dagli strumenti di regolamentazione e
pianificazione esistenti e, se piu' restrittive, prevalgono sugli
stessi. Per le ZSC e per le loro porzioni ricadenti all'interno di
aree naturali protette di rilievo nazionale, gli obiettivi e le
misure di conservazione di cui al comma 1, integrano le misure di
salvaguardia e gli strumenti di regolamentazione e pianificazione
esistenti, nelle more del loro aggiornamento.
4. Le misure di conservazione di cui al comma 1 potranno
all'occorrenza essere ulteriormente integrate e coordinate, entro sei
mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con
altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari,
amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine la Regione
provvede ad assicurare l'allineamento tra le misure di conservazione
e la Banca dati Natura 2000. Per le parti delle ZSC ricadenti
all'interno del territorio delle aree naturali protette di rilievo
nazionale, tale allineamento sara' assicurato in accordo con gli enti
gestori.
5. Le integrazioni di cui al comma 4, cosi' come le eventuali
modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie
sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze
delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla Regione Lazio. Per
le parti di ZSC ricadenti all'interno di aree naturali protette di
rilievo nazionale le integrazioni e le modifiche sono adottate dai
rispettivi enti gestori. Gli aggiornamenti sono comunicati entro i
trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente della tutela del
territorio e del mare.
6. Alle ZSC di cui al presente decreto si applicano altresi' le
disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
Art. 3
Soggetto gestore
1. La Regione Lazio, entro sei mesi dalla data del presente
decreto, comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di
ciascuna ZSC.
2. Per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree
protette di rilievo nazionale la gestione rimane affidata agli enti
gestori di queste ultime.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 ottobre 2017
Il Ministro: Galletti
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