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giovedì 9 novembre 2017

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 11 ottobre 2017 Designazione di 11 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Lazio. (17A07366) (GU n.262 del 9-11-2017)



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 11 ottobre 2017 
Designazione di 11 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione
biogeografica mediterranea insistenti nel  territorio  della  Regione
Lazio. (17A07366) 
(GU n.262 del 9-11-2017)
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Vista la direttiva 92/43/CEE  del  Consiglio  del  21  maggio  1992
relativa alla conservazione degli habitat naturali e  seminaturali  e
della flora e della fauna selvatiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre  1997,
n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento  recante  attuazione
della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione  degli  habitat
naturali  e  seminaturali,  nonche'  della  flora   e   della   fauna
selvatiche»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio del 3 settembre 2002, «Linee guida  per  la  gestione  dei
Siti Natura 2000» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224  del  24
settembre 2002; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio del 17 ottobre 2007, «Rete  Natura  2000.  Criteri  minimi
uniformi per la definizione di misure  di  conservazione  relative  a
zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione  speciale
(ZPS)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  258  del  6  novembre
2007, e successive modificazioni; 
  Vista la decisione di esecuzione della Commissione  europea  del  9
dicembre 2016, che adotta il decimo elenco  aggiornato  dei  siti  di
importanza comunitaria  per  la  regione  biogeografica  mediterranea
(2016/2328/UE); 
  Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati  Natura  2000,
trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, Direzione generale per la protezione  della  natura  e  del
mare, con lettera prot. 11035 del 25 maggio 2017 alla  Rappresentanza
permanente  d'Italia  presso  l'Unione  europea,  per  il  successivo
inoltro alla Commissione europea, Direzione generale ambiente; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio  2011
«La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una
strategia europea per la biodiversita' verso il 2020»; 
  Vista la  nota  della  Commissione  europea  del  14  maggio  2012,
relativa alla designazione  delle  zone  speciali  di  conservazione,
trasmessa  dalla  Direzione  generale  ambiente  con  lettera   prot.
ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012; 
  Vista la nota della  Commissione  europea  del  23  novembre  2012,
relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i Siti
Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con  lettera
prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013; 
  Vista la strategia nazionale per la biodiversita', predisposta  dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ai
sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversita' biologica  fatta
a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e  ratificata  dall'Italia  con  la
legge  14  febbraio  1994,  n.  124,  sulla   quale   la   Conferenza
Stato-Regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare e con il  Ministro  della  salute,  del  22
gennaio 2014, di adozione del Piano di  azione  nazionale  per  l'uso
sostenibile dei prodotti  fitosanitari,  ai  sensi  dell'art.  6  del
decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare e con il  Ministro  della  salute,  del  10
marzo 2015, con il quale, in attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra
citato Piano di azione nazionale, sono state emanate le «Linee  guida
di indirizzo per  la  tutela  dell'ambiente  acquatico  e  dell'acqua
potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari  e  dei
relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette»; 
  Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle
aree naturali protette» e successive modifiche e integrazioni; 
  Vista la deliberazione della giunta regionale del Lazio n. 256  del
23 maggio 2017 con la quale sono stati adottati gli  obiettivi  e  le
misure di conservazione relativi a 11 siti di  interesse  comunitario
ricadenti nella regione biogeografica mediterranea; 
  Vista la  nota  del  23  giugno,  prot.  n.  67689/2017,  dell'area
strategica del territorio del Comune di  Fiumicino,  in  qualita'  di
ente gestore della Riserva naturale statale del Litorale Romano,  con
cui  prende  atto  delle  misure  di  conservazione  contenute  nella
deliberazione della giunta regionale del Lazio n. 256 del  23  maggio
2017, in particolare per il SIC IT6030023 Macchia Grande di Focene  e
Macchia dello Stagneto; 
  Vista la nota del 26 giugno 2017, prot. n. 323259, del  commissario
ad acta della Riserva naturale statale del Litorale Romano,  relativa
all'integrazione  nel   piano   della   riserva   delle   misure   di
conservazione previste per il SIC IT6030023 Macchia Grande di  Focene
e Macchia dello Stagneto nella delibera della  giunta  regionale  del
Lazio n. 256 del 23 maggio 2017; 
  Considerato che i criteri minimi uniformi di cui all'art. 2,  comma
4, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio del 17 ottobre 2007 si applicano a tutte le Zone  speciali
di conservazione; 
  Considerato  che,  ferme  restando  le  misure   di   conservazione
individuate  con  il  sopra  citato  atto,  dette   misure   potranno
all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei  mesi  dalla
data del presente decreto, con altri piani di sviluppo  e  specifiche
misure regolamentari, amministrative o contrattuali; 
  Considerato che la Regione Lazio, entro  sei  mesi  dalla  data  di
emanazione  del   presente   decreto,   comunichera'   al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  il  soggetto
affidatario della gestione di ciascuna delle ZSC designate; 
  Considerata la  necessita'  di  assicurare  l'allineamento  fra  le
misure di conservazione e la Banca dati  Natura  2000,  mediante  una
verifica da effettuarsi da parte della Regione e degli  enti  gestori
delle aree naturali protette di rilievo nazionale, per le parti delle
ZSC ricadenti all'interno del territorio  di  competenza,  entro  sei
mesi dalla data del presente decreto; 
  Considerato  che  sulla  base  del  monitoraggio  dello  stato   di
conservazione delle specie e degli habitat di  interesse  comunitario
potranno essere definite integrazioni  o  modifiche  alle  misure  di
conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma  1,  del
citato  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
territorio 17 ottobre 2007; 
  Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 357 del  1997,  alla  designazione
quali «Zone speciali di  conservazione»  di  11  siti  di  importanza
comunitaria della regione biogeografica mediterranea  insistenti  nel
territorio della Regione Lazio; 
  Vista l'intesa sul presente decreto espressa  dalla  Regione  Lazio
con nota del 14 settembre 2017 prot. n. 0460622; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Designazione delle ZSC 
 
  1. Sono designati quali zone speciali di conservazione (ZSC)  della
regione biogeografica mediterranea i seguenti 11 siti insistenti  nel
territorio  della  Regione  Lazio,  gia'  proposti  alla  Commissione
europea quali Siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art.
4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE: 
    
 
=====================================================================
|Tipo sito|      Codice       |       Denominazione       |Area (Ha)|
+=========+===================+===========================+=========+
|         |                   |Litorale tra Tarquinia e   |         |
|    B    |     IT6010027     |Montalto di Castro         |   200   |
+---------+-------------------+---------------------------+---------+
|    B    |     IT6020010     |Lago di Ventina            |   45    |
+---------+-------------------+---------------------------+---------+
|         |                   |Piana di S. Vittorino -    |         |
|    B    |     IT6020012     |Sorgenti del Peschiera     |   544   |
+---------+-------------------+---------------------------+---------+
|    B    |     IT6020016     |Bosco Pago                 |   83    |
+---------+-------------------+---------------------------+---------+
|         |                   |Lecceta del Convento       |         |
|    B    |     IT6020024     |Francescano di Greccio     |   84    |
+---------+-------------------+---------------------------+---------+
|         |                   |Forre alveali dell'Alta    |         |
|    B    |     IT6020026     |Sabina                     |   94    |
+---------+-------------------+---------------------------+---------+
|    C    |     IT6030019     |Macchiatonda               |   242   |
+---------+-------------------+---------------------------+---------+
|    B    |     IT6030022     |Bosco di Palo Laziale      |   129   |
+---------+-------------------+---------------------------+---------+
|         |                   |Macchia Grande di Focene e |         |
|    B    |     IT6030023     |Macchia dello Stagneto     |   317   |
+---------+-------------------+---------------------------+---------+
|    B    |     IT6030024     |Isola Sacra                |   42    |
+---------+-------------------+---------------------------+---------+
|    B    |     IT6030048     |Litorale di Torre Astura   |   201   |
+---------+-------------------+---------------------------+---------+
 
  2. La cartografia e i tipi di habitat naturali e  delle  specie  di
fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui  al  comma  1  sono
designate, sono quelli comunicati alla Commissione  europea,  secondo
il formulario standard dalla stessa predisposto,  relativamente  agli
omonimi SIC  con  lettera  prot.  11035  del  25  maggio  2017.  Tale
documentazione e' pubblicata, a seguito dell'emanazione del  presente
decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del  mare  www.minambiente.it nell'apposita  sezione
relativa alle ZSC designate. Le eventuali  modifiche  sono  apportate
nel rispetto delle  procedure  europee  e  sono  riportate  in  detta
sezione. 
                               Art. 2 
 
                 Obiettivi e misure di conservazione 
 
  1.  Gli  obiettivi  e  le  misure  di  conservazione   generali   e
sito-specifiche,  conformi  alle  esigenze  ecologiche  dei  tipi  di
habitat naturali  di  cui  all'allegato  A  e  delle  specie  di  cui
all'allegato  B  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   8
settembre  1997,  n.  357  presenti  nei  siti,  nonche'  le   misure
necessarie per evitare il degrado  degli  habitat  naturali  e  degli
habitat di specie e la perturbazione delle specie  per  cui  le  zone
sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere
conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8  settembre  1997,  n.  357,
relative  alle  ZSC  di  cui  al  precedente  articolo,  sono  quelli
approvati con la deliberazione della giunta regionale  del  Lazio  n.
256 del 23 maggio 2017, gia' operativi. 
  2. Lo stralcio della deliberazione di cui al comma 1 relativo  agli
obiettivi e alle misure di  conservazione,  ed  eventuali  successive
modifiche ed integrazioni, e' pubblicato, a seguito dell'approvazione
del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa
alle ZSC designate. 
  3. Gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al comma  1  e
le eventuali successive modifiche ed integrazioni, per le ZSC, o loro
porzioni, ricadenti all'interno di aree naturali protette di  rilievo
regionale, integrano  le  misure  di  salvaguardia  e  le  previsioni
normative   definite   dagli   strumenti   di   regolamentazione    e
pianificazione esistenti e, se  piu'  restrittive,  prevalgono  sugli
stessi. Per le ZSC e per le loro porzioni  ricadenti  all'interno  di
aree naturali protette di  rilievo  nazionale,  gli  obiettivi  e  le
misure di conservazione di cui al comma 1,  integrano  le  misure  di
salvaguardia e gli strumenti  di  regolamentazione  e  pianificazione
esistenti, nelle more del loro aggiornamento. 
  4.  Le  misure  di  conservazione  di  cui  al  comma  1   potranno
all'occorrenza essere ulteriormente integrate e coordinate, entro sei
mesi dalla data del presente decreto, prevedendo  l'integrazione  con
altri  piani  di  sviluppo   e   specifiche   misure   regolamentari,
amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine  la  Regione
provvede ad assicurare l'allineamento tra le misure di  conservazione
e la Banca dati  Natura  2000.  Per  le  parti  delle  ZSC  ricadenti
all'interno del territorio delle aree naturali  protette  di  rilievo
nazionale, tale allineamento sara' assicurato in accordo con gli enti
gestori. 
  5. Le integrazioni di cui al  comma  4,  cosi'  come  le  eventuali
modifiche alle misure di conservazione che si  rendessero  necessarie
sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze
delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla Regione Lazio. Per
le parti di ZSC ricadenti all'interno di aree  naturali  protette  di
rilievo nazionale le integrazioni e le modifiche  sono  adottate  dai
rispettivi enti gestori. Gli aggiornamenti sono  comunicati  entro  i
trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente della tutela  del
territorio e del mare. 
  6. Alle ZSC di cui al presente decreto  si  applicano  altresi'  le
disposizioni di cui all'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. 
                               Art. 3 
 
                          Soggetto gestore 
 
  1. La Regione  Lazio,  entro  sei  mesi  dalla  data  del  presente
decreto, comunica al  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare  il  soggetto  affidatario  della  gestione  di
ciascuna ZSC. 
  2. Per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti all'interno di  aree
protette di rilievo nazionale la gestione rimane affidata  agli  enti
gestori di queste ultime. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 11 ottobre 2017 
 
                                                Il Ministro: Galletti 

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