Translate

giovedì 8 febbraio 2018

DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 231 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015». (18G00023) (GU n.32 del 8-2-2018) Vigente al: 9-5-2018



DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 231

Disciplina sanzionatoria per la  violazione  delle  disposizioni  del
regolamento  (UE)  n.   1169/2011,   relativo   alla   fornitura   di
informazioni sugli alimenti  ai  consumatori  e  l'adeguamento  della
normativa nazionale alle disposizioni del medesimo  regolamento  (UE)
n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi  dell'articolo  5
della legge 12 agosto 2016, n.  170  «Legge  di  delegazione  europea
2015». (18G00023)
(GU n.32 del 8-2-2018)
  Vigente al: 9-5-2018 
Titolo I

PRINCIPI GENERALI




                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea   e,   in
particolare, l'articolo 33;
  Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea  2015  e,  in
particolare, l'articolo 5;
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale;
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14;
  Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti
generali  della  legislazione  alimentare,   istituisce   l'Autorita'
europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della
sicurezza alimentare;
  Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni
sugli alimenti ai consumatori, che modifica  i  regolamenti  (CE)  n.
1924/2006 e n. 1925/2006 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  e
abroga  la  direttiva  87/250/CEE  della  Commissione,  la  direttiva
90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della  Commissione,
la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  le
direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione ed il  regolamento
CE n. 608/2004 della Commissione e, in particolare, gli articoli  15,
44 e 55;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e  successive
modificazioni,  recante  attuazione  delle  direttive  89/395/CEE   e
89/396/CEE  concernenti  l'etichettatura,  la  presentazione   e   la
pubblicita' dei prodotti alimentari;
  Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 29 aprile 2004,  n.  882/2004,  relativo  ai  controlli
ufficiali intesi  a  verificare  la  conformita'  alla  normativa  in
materia di mangimi e di alimenti e alle  norme  sulla  salute  e  sul
benessere degli animali;
  Vista la direttiva n.  2011/91/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 13 dicembre 2011 relativa alle diciture  o  marche  che
consentono di identificare  la  partita  alla  quale  appartiene  una
derrata alimentare;
  Visto  il  considerando  n.  52  del  citato  regolamento  (UE)  n.
1169/2011, con il quale si afferma che «Gli Stati  membri  dovrebbero
effettuare controlli ufficiali per garantire il rispetto del presente
regolamento conformemente alle disposizioni del regolamento  (CE)  n.
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile  2004,
relativo ai controlli ufficiali intesi a  verificare  la  conformita'
alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla
salute e sul benessere degli animali.»;
  Visto il decreto legislativo  16  febbraio  1993,  n.  77,  recante
attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24  settembre
1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari;
  Visto il decreto legislativo 15 settembre  2017,  n.  145,  recante
disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede  e
dell'indirizzo dello stabilimento di produzione  o,  se  diverso,  di
confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016,
n. 170 - Legge di delegazione europea 2015;
  Visto l'articolo 44, paragrafo 3, del predetto regolamento (UE)  n.
1169 del 25 ottobre  2011,  ai  sensi  del  quale  gli  Stati  membri
comunicano  immediatamente  alla  Commissione,   relativamente   agli
alimenti non preimballati, il testo delle disposizioni che  prevedono
la fornitura di  indicazioni  non  obbligatorie  in  base  al  citato
regolamento e i mezzi con i quali dette indicazioni e  loro  elementi
devono essere fornite;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'8 settembre 2017;
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta del 26 ottobre 2017;
  Acquisiti i pareri delle Commissioni della Camera  dei  deputati  e
del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 dicembre 2017;
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dello sviluppo economico, del Ministro della  salute  e  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze  e  il  Ministro  della
giustizia;

                              E M A N A


                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1


                        Campo di applicazione

  1. Il presente decreto reca  la  disciplina  sanzionatoria  per  la
violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011
del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011,  relativo
alla fornitura di informazioni  sugli  alimenti  ai  consumatori,  di
seguito  denominato  «regolamento»,   fatta   salva   la   disciplina
sanzionatoria prevista dal decreto legislativo 6  settembre  2005  n.
206.
  2. Il presente decreto reca, altresi',  disposizioni  nazionali  in
materia di etichettatura, presentazione e pubblicita' degli  alimenti
ai sensi del Capo VI del regolamento  (UE)  n.  1169  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura
di informazioni sugli  alimenti  ai  consumatori  e  della  direttiva
2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13  dicembre
2011, relativa alle diciture o marche che consentono di  identificare
la partita alla quale appartiene una derrata alimentare,  nonche'  la
disciplina   sanzionatoria   per   le   violazioni   delle   predette
disposizioni.
                               Art. 2


                             Definizioni

  1. Ai fini dell'attuazione del presente  decreto  si  applicano  le
definizioni di cui all'articolo 2  del  regolamento  e,  inoltre,  si
intende  per  «soggetto   responsabile»   l'operatore   del   settore
alimentare di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del  regolamento,  con
il cui nome o con la  cui  ragione  sociale  e'  commercializzato  il
prodotto  o,  se  tale  operatore  non  e'   stabilito   nell'Unione,
l'importatore avente sede nel territorio dell'Unione;  e',  altresi',
individuato  come  soggetto  responsabile  l'operatore  del   settore
alimentare il cui nome o la cui ragione sociale siano riportati in un
marchio depositato o registrato.
Titolo II

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI
CUI AL REGOLAMENTO

Capo I

Violazione delle disposizioni generali in materia di informazioni
sugli alimenti

                               Art. 3


           Violazione delle pratiche leali di informazione
                di cui all'articolo 7 del regolamento

  1. Salvo che il fatto  costituisca  reato  e  ad  esclusione  delle
fattispecie specificamente sanzionate dalle  altre  disposizioni  del
presente  decreto,  la   violazione   delle   disposizioni   di   cui
all'articolo 7 del regolamento sulle  pratiche  leali  d'informazione
comporta per l'operatore del settore alimentare l'applicazione  della
sanzione amministrativa pecuniaria del  pagamento  di  una  somma  da
3.000 euro a 24.000 euro.
                               Art. 4

Violazione degli obblighi informativi da parte  degli  operatori  del
  settore alimentare di cui all'articolo 8 del regolamento

  1. Salvo che il fatto costituisca reato,  l'operatore  del  settore
alimentare diverso dal soggetto responsabile di cui  all'articolo  8,
paragrafo  3,  del  regolamento,  il  quale,  in   violazione   delle
disposizioni di cui al medesimo paragrafo 3, fornisce alimenti di cui
conosce o presume, in base  alle  informazioni  in  suo  possesso  in
qualita' di professionista, la  non  conformita'  alla  normativa  in
materia di informazioni sugli alimenti  applicabile  e  ai  requisiti
delle pertinenti disposizioni nazionali, e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da  500  euro  a
4.000 euro.
  2. Salvo che il fatto costituisca reato,  l'operatore  del  settore
alimentare che modifica le informazioni che accompagnano un  alimento
in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo  4,
del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria
del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro.
  3. Salvo che il fatto costituisca reato,  l'operatore  del  settore
alimentare che, in  violazione  dell'articolo  8,  paragrafo  6,  del
regolamento, non assicura che  le  informazioni  sugli  alimenti  non
preimballati siano trasmesse all'operatore del settore alimentare che
riceve  tali  prodotti  e'  soggetto  alla  sanzione   amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.
  4. Salvo che il fatto costituisca reato,  l'operatore  del  settore
alimentare che viola le disposizioni relative  alla  fornitura  delle
indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 8,  paragrafo  7,  primo
comma, del regolamento,  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.  La
medesima sanzione si applica per le violazioni delle disposizioni  di
cui all'articolo 8, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento,  nel
caso in cui  le  indicazioni  obbligatorie  di  cui  all'articolo  8,
paragrafo 7, primo comma, siano state riportate  solo  sul  documento
commerciale.
Capo II

Violazione delle disposizioni relative alle informazioni obbligatorie
sugli alimenti preimballati e delle relative modalita' di espressione

                               Art. 5

Violazione degli obblighi relativi all'apposizione delle  indicazioni
  obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1,  all'articolo  10,
  paragrafo 1, e all'allegato III del regolamento

  1. Salvo che il fatto costituisca  reato,  la  mancata  apposizione
delle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo  9,  paragrafo  1,
lettera c),  del  regolamento  relativa  alle  sostanze  che  possono
provocare allergie o intolleranze, fatte salve  le  deroghe  previste
dal  medesimo  regolamento,  comporta  l'applicazione   al   soggetto
responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria  del  pagamento
di una somma da 5.000 euro a 40.000 euro. La sanzione non si  applica
nel caso in cui il soggetto responsabile abbia avviato  le  procedure
previste dall'articolo  19  del  regolamento  (UE)  n.  178/2002  del
Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  28  gennaio  2002,  prima
dell'accertamento  della  violazione  da  parte   dell'autorita'   di
controllo.
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata apposizione  di
una o piu' delle altre indicazioni obbligatorie di  cui  all'articolo
9, paragrafo 1, del regolamento, diverse da quelle del comma 1  e  di
cui all'articolo 10, paragrafo 1, e  all'allegato  III  del  medesimo
regolamento,  fatte  salve  le   deroghe   ivi   previste,   comporta
l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro. La
mancata apposizione dell'indicazione di cui all'articolo 9, paragrafo
1, lettera g), comporta l'applicazione al soggetto responsabile della
sanzione amministrativa  di  cui  al  periodo  precedente  quando  le
condizioni particolari di conservazione o le  condizioni  di  impiego
siano richieste dalla natura o dalle caratteristiche dell'alimento.
  3. L'indicazione in etichetta del nome, ragione sociale e indirizzo
del produttore o confezionatore  in  luogo,  se  diverso,  del  nome,
ragione  sociale  ed  indirizzo  del  soggetto  responsabile,   quale
specifica violazione dell'obbligo di cui all'articolo 9, paragrafo 1,
lettera h), del  regolamento,  comporta  l'applicazione  al  soggetto
responsabile della medesima sanzione amministrativa di cui  al  comma
2.
                               Art. 6

Violazione degli obblighi relativi  alle  modalita'  di  espressione,
  posizionamento e presentazione delle  indicazioni  obbligatorie  di
  cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, e agli  articoli  12  e  13  e
  all'allegato IV del regolamento

  1. La mancata  osservanza  delle  modalita'  di  espressione  delle
indicazioni obbligatorie come prescritte all'articolo 9, paragrafi  2
e 3, nonche' delle condizioni di presentazione  e  di  posizionamento
delle indicazioni obbligatorie  di  cui  agli  articoli  12  e  13  e
dell'allegato IV del regolamento, comporta l'applicazione al soggetto
responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria  del  pagamento
di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.
                               Art. 7


         Violazione delle disposizioni relative alla vendita
          a distanza di cui all'articolo 14 del regolamento

  1. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  la  violazione  delle
disposizioni relative alla vendita a distanza di cui all'articolo  14
del regolamento  comporta  l'applicazione  al  soggetto  responsabile
della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di  una  somma
da 2.000 euro a 16.000 euro.
Capo III

Violazione delle disposizioni specifiche sulle indicazioni
obbligatorie

                               Art. 8

Violazioni  in  materia  di  denominazione   dell'alimento   di   cui
  all'articolo 17, all'articolo 18, paragrafo 2,  e  all'allegato  VI
  del regolamento

  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,   la   denominazione
dell'alimento in violazione delle disposizioni  di  cui  all'articolo
17, paragrafi 1 e 4,  del  regolamento,  comporta  l'applicazione  al
soggetto responsabile della sanzione  amministrativa  pecuniaria  del
pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro.
  2. Quando la violazione di cui al comma 1  riguarda  esclusivamente
errori od omissioni formali, essa comporta l'applicazione al soggetto
responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria  del  pagamento
di una somma da 500 euro ad 4.000 euro.
  3.  La  violazione  delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  17,
paragrafi 2 e 3, del regolamento comporta l'applicazione al  soggetto
responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria  del  pagamento
di una somma da 500 euro a 4.000 euro.
  4. La violazione delle  disposizioni  relative  alla  denominazione
degli alimenti e alle indicazioni specifiche che la  accompagnano  di
cui all'allegato VI del  regolamento,  fatte  salve  le  deroghe  ivi
previste, comporta  l'applicazione  al  soggetto  responsabile  della
sanzione amministrativa pecuniaria del  pagamento  di  una  somma  da
1.000 euro a 8.000 euro.
  5. Le medesime sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano al
soggetto responsabile che  viola  l'articolo  18,  paragrafo  2,  del
regolamento  in  materia  di  denominazione  e   designazione   degli
ingredienti.
                               Art. 9

Violazioni in materia di elenco degli ingredienti di cui all'articolo
  18, paragrafi 1 e 3, ed all'allegato VII del regolamento

  1. Fatte salve le deroghe  previste  agli  articoli  19  e  20  del
regolamento, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18,
paragrafi 1 e 3, nonche' la  violazione  delle  disposizioni  di  cui
all'allegato VII del citato regolamento, comporta  l'applicazione  al
soggetto responsabile della sanzione  amministrativa  pecuniaria  del
pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro.
  2. Quando la violazione di cui al comma 1  riguarda  esclusivamente
errori od omissioni formali, essa comporta l'applicazione al soggetto
responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria  del  pagamento
di una somma da 500 euro a 4.000 euro.
  3. La violazione  delle  disposizioni  relative  all'indicazione  e
designazione  degli  ingredienti  di   cui   all'allegato   VII   del
regolamento,  fatte  salve  le   deroghe   ivi   previste,   comporta
l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.
                               Art. 10

Violazioni in materia di requisiti nell'indicazione  degli  allergeni
  di cui all'articolo 21 e all'allegato II del regolamento

  1.  La  violazione  delle  disposizioni   relative   ai   requisiti
dell'etichettatura  di  alcune  sostanze  o  prodotti   che   possono
provocare  allergie  o  intolleranze,  di  cui  all'articolo   21   e
all'allegato II del regolamento, comporta l'applicazione al  soggetto
responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria  del  pagamento
di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro.
                               Art. 11

Violazioni in materia di indicazione quantitativa degli  ingredienti,
  di cui all'articolo 22 e all'allegato VIII  del  regolamento  e  in
  materia di indicazione della quantita' netta, di  cui  all'articolo
  23 e all'allegato IX del regolamento

  1. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  la  violazione  delle
disposizioni relative all'indicazione quantitativa degli  ingredienti
di cui all'articolo 22 ed all'allegato VIII del regolamento,  nonche'
la  violazione  delle  disposizioni  relative  all'indicazione  della
quantita' netta  di  cui  all'articolo  23  ed  all'allegato  IX  del
medesimo regolamento, fatte salve le deroghe ivi  previste,  comporta
l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.
                               Art. 12

Violazioni in materia di termine minimo  di  conservazione,  data  di
  scadenza  e  data  di  congelamento  di  cui  all'articolo   24   e
  all'allegato X del regolamento

  1. La violazione delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  24  ed
all'allegato X, paragrafo 1, del regolamento relative all'indicazione
del termine minimo di  conservazione,  fatte  salve  le  deroghe  ivi
previste, comporta  l'applicazione  al  soggetto  responsabile  della
sanzione amministrativa pecuniaria del  pagamento  di  una  somma  da
1.000 euro a 8.000 euro.
  2. La violazione delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  24  ed
all'allegato  X,  paragrafi  2  e  3,   del   regolamento,   relative
all'indicazione, rispettivamente, della data di scadenza e della data
di congelamento per la carne, le preparazioni di carne e  i  prodotti
della pesca non trasformati congelati, fatte  salve  le  deroghe  ivi
previste, comporta  l'applicazione  al  soggetto  responsabile  della
sanzione amministrativa pecuniaria del  pagamento  di  una  somma  da
2.000 euro a 16.000 euro.  Le  diciture  relative  alle  carni,  alle
preparazioni di carne ed ai prodotti  della  pesca  non  trasformati,
surgelati conformemente alle norme dell'Unione europea, per le  quali
gli obblighi di cui all'allegato  X,  paragrafo  3,  del  regolamento
vengono ottemperati riportando in etichetta l'espressione  «Surgelato
il ...», in luogo dell'espressione «Congelato il ...»  prevista  alla
lettera a), non comportano l'applicazione delle sanzioni  di  cui  al
presente articolo.
  3. Salvo che il fatto costituisca  reato,  quando  un  alimento  e'
ceduto a qualsiasi titolo o esposto per  la  vendita  al  consumatore
finale oltre la sua data di scadenza, ai  sensi  dell'articolo  24  e
dell'allegato X del regolamento, il cedente o il soggetto che  espone
l'alimento e' soggetto alla sanzione  amministrativa  pecuniaria  del
pagamento di una somma da 5.000 euro a 40.000 euro.
                               Art. 13

Violazioni in materia di indicazione del paese di origine o luogo  di
  provenienza di cui all'articolo 26, e relativi atti di  esecuzione,
  ed all'allegato XI del regolamento

  1. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  la  violazione  delle
disposizioni relative a contenuti e  modalita'  dell'indicazione  del
paese d'origine o del luogo di provenienza di cui all'articolo 26 del
regolamento comporta l'applicazione al  soggetto  responsabile  della
sanzione amministrativa pecuniaria del  pagamento  di  una  somma  da
2.000 euro a 16.000 euro.
  2. Quando la violazione di cui al comma 1 riguarda solo  errori  ed
omissioni  formali   essa   comporta   l'applicazione   al   soggetto
responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria  del  pagamento
di una somma da 500 euro a 4.000 euro.
                               Art. 14


Violazioni in materia di titolo alcolometrico di cui all'articolo  28
                 ed all'allegato XII del regolamento

  1. La violazione delle  disposizioni  relative  alla  modalita'  di
indicazione  del  titolo  alcolometrico  di  cui  all'articolo  28  e
all'allegato XII del regolamento, comporta l'applicazione al soggetto
responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria  del  pagamento
di una somma da 500 euro a 4.000 euro.
                               Art. 15

Violazioni in materia  di  dichiarazioni  nutrizionali  di  cui  agli
  articoli da 30 a 35 ed agli allegati XIII, XIV e XV del regolamento

  1.  La  violazione  delle  disposizioni  relative  a  modalita'  di
indicazione,   contenuto,   espressione   e    presentazione    della
dichiarazione nutrizionale, di cui agli articoli da 30 a 35  ed  agli
allegati XIII, XIV e XV  del  regolamento,  fatte  salve  le  deroghe
previste  dal  medesimo  regolamento,  comporta   l'applicazione   al
soggetto responsabile della sanzione  amministrativa  pecuniaria  del
pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro.
Capo IV

Violazioni in materia di informazioni volontarie sugli alimenti

                               Art. 16


Violazioni in materia di informazioni volontarie di cui  all'articolo
                         36 del regolamento

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, al  soggetto  responsabile
che  fornisce  volontariamente   informazioni   sugli   alimenti   in
violazione  dell'articolo  36,  paragrafo  1,  del   regolamento   si
applicano, per le rispettive violazioni, le  sanzioni  previste  agli
articoli da 5 a 15 del presente decreto.
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, al  soggetto  responsabile
che  fornisce  volontariamente   informazioni   sugli   alimenti   in
violazione dell'articolo 36, paragrafi 2 e  3,  del  regolamento,  si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria del  pagamento  di  una
somma da 3.000 euro a 24.000 euro.  La  sanzione  che  consegue  alla
violazione delle fattispecie previste dal paragrafo  3  del  predetto
articolo 36  si  applica  alle  violazioni  commesse  successivamente
all'adozione da parte della  Commissione  degli  atti  di  esecuzione
previsti dalla medesima disposizione.
Titolo III

ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL
REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 E RELATIVE SANZIONI

Capo I

Adeguamento della normativa nazionale

                               Art. 17

Diciture o marche che consentono  di  identificare  la  partita  alla
  quale appartiene una derrata alimentare ai sensi della direttiva n.
  2011/91/UE del 13 dicembre 2011

  1. Il presente articolo  concerne  l'indicazione  che  consente  di
identificare il lotto o partita alla  quale  appartiene  una  derrata
alimentare.
  2. Per lotto, o partita, si intende un insieme di unita' di vendita
di una derrata alimentare, prodotte,  fabbricate  o  confezionate  in
circostanze sostanzialmente identiche.
  3. I prodotti  alimentari  non  possono  essere  posti  in  vendita
qualora non riportino l'indicazione del lotto di appartenenza.
  4. Il lotto e' determinato dal produttore o dal confezionatore  del
prodotto alimentare  o  dal  primo  venditore  stabilito  nell'Unione
europea ed e' apposto sotto la propria responsabilita';  esso  figura
in ogni caso in  modo  da  essere  facilmente  visibile,  chiaramente
leggibile ed indelebile ed e' preceduto dalla lettera «L», salvo  nel
caso in cui sia riportato in modo  da  essere  distinto  dalle  altre
indicazioni di etichettatura.
  5. Per i prodotti alimentari preimballati l'indicazione  del  lotto
figura sull'imballaggio preconfezionato o su un'etichetta appostavi.
  6. Per i prodotti alimentari  non  preimballati  l'indicazione  del
lotto figura sull'imballaggio o sul recipiente o,  in  mancanza,  sui
relativi documenti commerciali di vendita.
  7. L'indicazione del lotto non e' richiesta:
    a) quando il  termine  minimo  di  conservazione  o  la  data  di
scadenza figurano con la menzione almeno del giorno e del mese;
    b) per i gelati monodose, venduti tal quali, e  sempre  che  essa
figuri sull'imballaggio globale;
    c) per i prodotti agricoli, all'uscita dall'azienda agricola, nei
seguenti casi:
      1)  venduti   o   consegnati   a   centri   di   deposito,   di
condizionamento o di imballaggio;
      2) avviati verso organizzazioni di produttori;
      3) raccolti per essere immediatamente integrati in  un  sistema
operativo di preparazione o trasformazione;
    d) per i prodotti alimentari non preimballati di cui all'articolo
44 del regolamento;
    e) per le confezioni ed i recipienti  il  cui  lato  piu'  grande
abbia una superficie inferiore a 10 cm².
                               Art. 18


                       Distributori automatici

  1. Fatte salve le ulteriori indicazioni obbligatorie prescritte  da
norme nazionali e dell'Unione europea per tipi o categorie  specifici
di alimenti, nel caso di distribuzione di alimenti  non  preimballati
messi in vendita tramite distributori automatici o locali commerciali
automatizzati, devono essere riportate sui distributori e per ciascun
prodotto le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo  1,  lettere
a), b) e c), del regolamento, nonche' il nome o la ragione sociale  o
il marchio depositato  e  la  sede  dell'impresa  responsabile  della
gestione dell'impianto.
  2. Le indicazioni di cui al comma  1  devono  essere  riportate  in
lingua italiana ed essere chiaramente visibili e leggibili.
                               Art. 19


                Vendita di prodotti non preimballati

  1. I prodotti alimentari offerti in vendita al consumatore finale o
alle collettivita' senza preimballaggio,  i  prodotti  imballati  sui
luoghi  di  vendita  su  richiesta  del   consumatore,   i   prodotti
preimballati ai fini della vendita diretta, nonche'  i  prodotti  non
costituenti unita' di vendita ai sensi dell'articolo 2, paragrafo  2,
lettera e), del regolamento in  quanto  generalmente  venduti  previo
frazionamento ancorche' posti in confezione o  involucro  protettivo,
esclusi gli alimenti di cui al comma 8 forniti  dalle  collettivita',
devono essere muniti di apposito cartello applicato ai recipienti che
li contengono oppure di altro sistema  equivalente,  anche  digitale,
facilmente accessibile e riconoscibile, presente nei comparti in  cui
sono esposti. Sono fatte salve le prescrizioni stabilite  in  materia
dai disciplinari di produzione per i prodotti DOP e IGP. Le  fascette
e le legature, anche se piombate, non sono considerate imballaggio.
  2. Fatte salve le ulteriori indicazioni obbligatorie prescritte per
i prodotti non preimballati da norme nazionali e dell'Unione europea,
sul cartello devono essere riportate almeno le seguenti  indicazioni,
che, nel caso di fornitura diretta alle collettivita', possono essere
riportate su un documento commerciale, anche in modalita' telematica:
    a) la denominazione dell'alimento;
    b) l'elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione  disposti
dal  regolamento.  Nell'elenco   ingredienti   devono   figurare   le
indicazioni delle sostanze o prodotti  di  cui  all'Allegato  II  del
regolamento, con le modalita' e le esenzioni prescritte dall'articolo
21 del medesimo regolamento;
    c) le  modalita'  di  conservazione  per  i  prodotti  alimentari
rapidamente deperibili, ove necessario;
    d) la data di scadenza per le paste fresche e  le  paste  fresche
con ripieno di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
febbraio 2001, n. 187;
    e) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande  con
contenuto alcolico superiore a 1,2 per cento in volume;
    f) la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti
congelati glassati;
    g) la designazione «decongelato» di cui all'Allegato VI, punto 2,
del regolamento, fatti salvi i casi di deroga previsti.
  3.  Per  i  prodotti  della  gelateria,  della  pasticceria,  della
panetteria, della pasta fresca e della gastronomia, ivi  comprese  le
preparazioni  alimentari,  l'elenco  degli  ingredienti  puo'  essere
riportato su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista oppure,
per  singoli  prodotti,  su  apposito  registro   o   altro   sistema
equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista, a  disposizione
dell'acquirente,  in  prossimita'  dei  banchi  di  esposizione   dei
prodotti stessi purche'  le  indicazioni  relative  alle  sostanze  o
prodotti di cui all'Allegato II del regolamento  siano  riconducibili
ai singoli alimenti posti in vendita.
  4. Per le bevande vendute mediante spillatura il cartello di cui al
comma 1 puo' essere applicato direttamente sull'impianto o  a  fianco
dello stesso.
  5.  Le  acque  idonee  al  consumo   umano   non   preconfezionate,
somministrate nelle collettivita'  ed  in  altri  esercizi  pubblici,
devono riportare, ove trattate, la specifica denominazione di vendita
«acqua potabile trattata» o «acqua potabile trattata e gassata» se e'
stata addizionata di anidride carbonica.
  6. I prodotti dolciari e da forno preconfezionati, ma destinati  ad
essere venduti a pezzo o  alla  rinfusa,  generalmente  destinati  al
consumo subito dopo l'acquisto, possono riportare le  indicazioni  di
cui al comma 2 solamente sul cartello o sul contenitore,  purche'  in
modo da essere facilmente visibili e leggibili dall'acquirente.
  7. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 6, del
regolamento, sui prodotti di cui al comma 1, nelle fasi precedenti la
vendita al consumatore e alle collettivita', devono essere  riportate
le menzioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e  c),
del regolamento, con le medesime modalita' e deroghe previste  per  i
prodotti preimballati, il nome o la  ragione  sociale  o  il  marchio
depositato  e  l'indirizzo  dell'operatore  del  settore  alimentare,
nonche' l'indicazione del lotto di appartenenza, di cui  all'articolo
17, quando  obbligatoria;  tali  menzioni  possono  essere  riportate
soltanto su un documento commerciale, anche in modalita'  telematica,
se e' garantito che tali documenti  accompagnano  l'alimento  cui  si
riferiscono o sono stati  inviati  prima  o  contemporaneamente  alla
consegna.
  8. In caso di alimenti  non  preimballati  ovvero  non  considerati
unita'  di  vendita,  serviti  dalle  collettivita',  come   definite
all'articolo  2,  paragrafo  2,  lettera  d),  del  regolamento,   e'
obbligatoria  l'indicazione  delle  sostanze  o   prodotti   di   cui
all'allegato II  del  medesimo  regolamento.  Tale  indicazione  deve
essere fornita, in modo che sia  riconducibile  a  ciascun  alimento,
prima che  lo  stesso  venga  servito  al  consumatore  finale  dalle
collettivita' e deve essere apposta su menu' o  registro  o  apposito
cartello o altro sistema equivalente, anche digitale, da tenere  bene
in vista. In caso di utilizzo di sistemi  digitali,  le  informazioni
fornite dovranno risultare anche  da  una  documentazione  scritta  e
facilmente reperibile sia  per  l'autorita'  competente  sia  per  il
consumatore finale. In alternativa, puo'  essere  riportato  l'avviso
della possibile presenza  delle  medesime  sostanze  o  prodotti  che
possono provocare allergie o intolleranze, sul menu', sul registro  o
su un apposito cartello che rimandi  al  personale  cui  chiedere  le
necessarie informazioni che devono risultare  da  una  documentazione
scritta e facilmente reperibile sia per  l'autorita'  competente  sia
per il consumatore finale.
  9.  Con  riferimento  agli  alimenti  di  cui  al  comma  8,  trova
applicazione, altresi', l'obbligo di cui  al  comma  2,  lettera  g),
fatti salvi i casi di deroga previsti.
  10. Le indicazioni del presente articolo devono essere riportate in
lingua italiana ed essere chiaramente visibili e leggibili.
                               Art. 20


                Prodotti non destinati al consumatore

  1. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 8, del
regolamento, i  prodotti  alimentari  destinati  all'industria,  agli
utilizzatori commerciali intermedi ed agli artigiani per i  loro  usi
professionali ovvero per essere sottoposti ad  ulteriori  lavorazioni
nonche' i semilavorati non destinati al consumatore devono  riportare
le menzioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c) ed e),
del regolamento, con le medesime modalita' e deroghe previste  per  i
prodotti preimballati, il nome o la  ragione  sociale  o  il  marchio
depositato   e   l'indirizzo   dell'operatore   alimentare,   nonche'
l'indicazione del lotto di  appartenenza,  di  cui  all'articolo  17,
quando obbligatoria.
  2. Le indicazioni di  cui  al  comma  1  possono  essere  riportate
sull'imballaggio o  sul  recipiente  o  sulla  confezione  o  su  una
etichetta appostavi o sui documenti commerciali, anche  in  modalita'
telematica, purche' agli stessi riferiti.
Capo II

Violazioni delle disposizioni nazionali

                               Art. 21

Violazioni  in  materia  di  diciture  o  marche  che  consentono  di
  identificare  la  partita  alla  quale   appartiene   una   derrata
  alimentare di cui all'articolo 17 del presente decreto

  1. L'omissione dell'indicazione del lotto, o partita, in violazione
dell'articolo 17 comporta l'applicazione  all'operatore  del  settore
alimentare di cui al comma 4 del medesimo articolo 17, della sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro  a
24.000 euro.
  2. L'indicazione del lotto, o partita, con modalita' differenti  da
quelle   previste   dall'articolo    17    comporta    l'applicazione
all'operatore del settore alimentare  della  sanzione  amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.
                               Art. 22

Violazioni in materia di indicazione obbligatorie nella distribuzione
  di alimenti non preimballati attraverso distributori automatici  di
  cui all'articolo 18 del presente decreto

  1. L'operatore del settore alimentare che viola le disposizioni  di
cui  all'articolo  18,   comma   1,   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro  a
8.000 euro. La  medesima  sanzione  si  applica  quando  le  predette
indicazioni obbligatorie non sono riportate  in  lingua  italiana  in
conformita' alle disposizioni dell'articolo 18, comma 2.
  2. Salvo che il fatto costituisca reato,  l'operatore  del  settore
alimentare  che  omette  di  apporre  sui   distributori   automatici
l'indicazione  delle  sostanze  o  prodotti  che  possono   provocare
allergie o intolleranze a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera
c), del regolamento, come previsto  dall'articolo  44,  paragrafo  1,
lettera a), del  medesimo  regolamento,  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro  a
40.000 euro.
                               Art. 23

Violazioni in materia di indicazioni obbligatorie per la vendita  dei
  prodotti non preimballati  di  cui  all'articolo  19  del  presente
  decreto

  1. L'operatore del settore alimentare  che  viola  le  disposizioni
dell'articolo 19 in materia di vendita dei prodotti non  preimballati
e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento  di
una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.
  2. Salvo che il fatto costituisca reato,  l'operatore  del  settore
alimentare che omette, nella vendita dei prodotti non preimballati di
cui all'articolo 19 e degli alimenti non preimballati  serviti  dalle
collettivita', l'indicazione delle sostanze o  prodotti  che  possono
provocare allergie o intolleranze, di cui all'articolo  9,  paragrafo
1,  lettera   c),   del   regolamento,   prevista   obbligatoriamente
dall'articolo 44, paragrafo 1, lettera a), del medesimo  regolamento,
e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento  di
una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.
  3. Quando l'indicazione di cui al comma 2  e'  resa  con  modalita'
difformi da quelle previste dalle disposizioni nazionali  emanate  ai
sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, del  regolamento,  all'operatore
del  settore  alimentare  si  applica  la   sanzione   amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000  euro  a  8.000  euro.
Quando la violazione riguarda solo  aspetti  formali,  essa  comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento
di una somma da 500 euro a 4.000 euro.
  4. L'operatore  del  settore  alimentare  che  omette,  nelle  fasi
precedenti  la  vendita  al  consumatore  o  alle  collettivita',  le
indicazioni obbligatorie  previste  dall'articolo  19,  comma  7,  e'
soggetto all'applicazione della  sanzione  amministrativa  pecuniaria
del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro.
                               Art. 24

Violazioni in materia di indicazioni obbligatorie per i prodotti  non
  destinati al  consumatore  finale  ed  alle  collettivita'  di  cui
  all'articolo 20 del presente decreto

  1. L'operatore del settore alimentare che viola gli obblighi  sulle
menzioni obbligatorie e sulle modalita' di apposizione  delle  stesse
previste dall'articolo 20 e' soggetto all'applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da  500  euro  a
4.000 euro.
Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

                               Art. 25


                  Clausola di mutuo riconoscimento

  1. Fatta salva l'applicazione della vigente  normativa  dell'Unione
europea, le disposizioni di cui al titolo III  del  presente  decreto
non si applicano  ai  prodotti  alimentari  legalmente  fabbricati  o
commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione  europea  o  in
Turchia ne' ai prodotti legalmente fabbricati  in  uno  Stato  membro
dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte  contraente
dell'Accordo sullo Spazio economico  europeo  (SEE),  in  conformita'
alle disposizioni del regolamento.
                               Art. 26


         Autorita' competenti all'irrogazione delle sanzioni

  1. Il Dipartimento dell'Ispettorato  centrale  della  tutela  della
qualita'  e  repressioni  frodi  dei  prodotti   agroalimentari   del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e   forestali   e'
designato quale autorita' competente all'irrogazione  delle  sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal presente decreto.
  2. Restano ferme  le  competenze  spettanti  all'Autorita'  garante
della concorrenza e del mercato ai sensi del  decreto  legislativo  2
agosto 2007, n. 145, e del decreto legislativo 6 settembre  2005,  n.
206, e quelle spettanti,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  agli
organi preposti all'accertamento delle violazioni.
  3. I soggetti che svolgono attivita' di controllo sono tenuti  agli
obblighi di riservatezza sulle informazioni acquisite in  conformita'
alla vigente legislazione.
                               Art. 27


             Procedure per le irrogazioni delle sanzioni

  1.  Per  l'accertamento  delle  violazioni  e  l'irrogazione  delle
sanzioni amministrative previste dal presente decreto  si  osservano,
in quanto compatibili con quanto previsto dal presente  articolo,  le
disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e  II,  della  legge  24
novembre 1981, n. 689.
  2. Alle violazioni previste dal presente decreto  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 116.
  3. Quando la violazione e' commessa da imprese aventi  i  parametri
di microimpresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio
2003, la sanzione amministrativa e' ridotta sino ad un terzo.
  4. Non si applicano  le  disposizioni  sanzionatorie  del  presente
decreto alle forniture ad organizzazioni senza scopo di lucro, per la
successiva cessione gratuita a persone  indigenti,  di  alimenti  che
presentano irregolarita'  di  etichettatura  non  riconducibili  alle
informazioni relative alla data di scadenza o relative alle  sostanze
o a prodotti che possono provocare allergie o intolleranze.
  5. Non si applicano  le  disposizioni  sanzionatorie  del  presente
decreto all'immissione sul mercato di un alimento che e' corredato da
adeguata rettifica scritta delle informazioni non conformi  a  quanto
previsto dal presente decreto.
                               Art. 28


                      Disposizioni transitorie

  1. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della  data
di entrata in vigore del presente decreto in difformita' dallo stesso
possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.
                               Art. 29


                 Clausola di invarianza finanziaria

  1. Le amministrazioni pubbliche  interessate  all'attuazione  delle
disposizioni di cui al presente decreto, provvedono nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e comunque senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica.
                               Art. 30


                             Abrogazioni

  1. E' abrogato il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.  109.  Il
richiamo agli articoli 13, 15, 16 e 17  del  decreto  legislativo  27
gennaio 1992, n. 109, contenuto in altre disposizioni normative, deve
intendersi riferito rispettivamente agli articoli 17, 18, 19 e 20 del
presente decreto. I richiami all'articolo 18 del decreto  legislativo
27 gennaio 1992, n. 109, contenuti  nelle  vigenti  disposizioni,  si
intendono effettuati ai corrispondenti articoli del presente decreto.
  2. Sono altresi' abrogati:
    a) l'articolo 7 del decreto del Presidente  della  Repubblica  26
maggio 1980, n. 391;
    b) il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77.
  3. Alla legge 3 maggio 1989 n. 169, sono soppressi:
    a) l'articolo 5, comma 3, ultimo periodo;
    b) l'articolo 6, comma 1, lettera a), limitatamente alle  parole:
«, con data di riferimento di 180 giorni dal confezionamento»;
    c) l'articolo 6, comma 1, lettera b), limitatamente alle  parole:
«, con data di riferimento di 90 giorni dal confezionamento».
                               Art. 31


                          Entrata in vigore

  1. Le disposizioni del presente decreto entrano in  vigore  decorsi
novanta giorni dalla data di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 15 dicembre 2017

                             MATTARELLA


                                Gentiloni  Silveri,  Presidente   del
                                Consiglio dei ministri

                                Calenda,  Ministro   dello   sviluppo
                                economico

                                Lorenzin, Ministro della salute

                                Martina,  Ministro  delle   politiche
                                agricole alimentari e forestali

                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze

                                Orlando, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Nessun commento: