DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 231
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del
regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di
informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE)
n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5
della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea
2015». (18G00023)
(GU n.32 del 8-2-2018)
Vigente al: 9-5-2018
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in
particolare, l'articolo 33;
Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2015 e, in
particolare, l'articolo 5;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al
sistema penale;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14;
Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti
generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita'
europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della
sicurezza alimentare;
Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni
sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n.
1924/2006 e n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e
abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva
90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione,
la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le
direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione ed il regolamento
CE n. 608/2004 della Commissione e, in particolare, gli articoli 15,
44 e 55;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive
modificazioni, recante attuazione delle direttive 89/395/CEE e
89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la
pubblicita' dei prodotti alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004, n. 882/2004, relativo ai controlli
ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in
materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul
benessere degli animali;
Vista la direttiva n. 2011/91/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 dicembre 2011 relativa alle diciture o marche che
consentono di identificare la partita alla quale appartiene una
derrata alimentare;
Visto il considerando n. 52 del citato regolamento (UE) n.
1169/2011, con il quale si afferma che «Gli Stati membri dovrebbero
effettuare controlli ufficiali per garantire il rispetto del presente
regolamento conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n.
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,
relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita'
alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla
salute e sul benessere degli animali.»;
Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, recante
attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre
1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari;
Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145, recante
disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e
dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di
confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016,
n. 170 - Legge di delegazione europea 2015;
Visto l'articolo 44, paragrafo 3, del predetto regolamento (UE) n.
1169 del 25 ottobre 2011, ai sensi del quale gli Stati membri
comunicano immediatamente alla Commissione, relativamente agli
alimenti non preimballati, il testo delle disposizioni che prevedono
la fornitura di indicazioni non obbligatorie in base al citato
regolamento e i mezzi con i quali dette indicazioni e loro elementi
devono essere fornite;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione dell'8 settembre 2017;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
nella seduta del 26 ottobre 2017;
Acquisiti i pareri delle Commissioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione dell'11 dicembre 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro dello sviluppo economico, del Ministro della salute e del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della
giustizia;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011
del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo
alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, di
seguito denominato «regolamento», fatta salva la disciplina
sanzionatoria prevista dal decreto legislativo 6 settembre 2005 n.
206.
2. Il presente decreto reca, altresi', disposizioni nazionali in
materia di etichettatura, presentazione e pubblicita' degli alimenti
ai sensi del Capo VI del regolamento (UE) n. 1169 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura
di informazioni sugli alimenti ai consumatori e della direttiva
2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre
2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare
la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, nonche' la
disciplina sanzionatoria per le violazioni delle predette
disposizioni.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si applicano le
definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento e, inoltre, si
intende per «soggetto responsabile» l'operatore del settore
alimentare di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento, con
il cui nome o con la cui ragione sociale e' commercializzato il
prodotto o, se tale operatore non e' stabilito nell'Unione,
l'importatore avente sede nel territorio dell'Unione; e', altresi',
individuato come soggetto responsabile l'operatore del settore
alimentare il cui nome o la cui ragione sociale siano riportati in un
marchio depositato o registrato.
Titolo II
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI
CUI AL REGOLAMENTO
Capo I
Violazione delle disposizioni generali in materia di informazioni
sugli alimenti
Art. 3
Violazione delle pratiche leali di informazione
di cui all'articolo 7 del regolamento
1. Salvo che il fatto costituisca reato e ad esclusione delle
fattispecie specificamente sanzionate dalle altre disposizioni del
presente decreto, la violazione delle disposizioni di cui
all'articolo 7 del regolamento sulle pratiche leali d'informazione
comporta per l'operatore del settore alimentare l'applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
3.000 euro a 24.000 euro.
Art. 4
Violazione degli obblighi informativi da parte degli operatori del
settore alimentare di cui all'articolo 8 del regolamento
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore
alimentare diverso dal soggetto responsabile di cui all'articolo 8,
paragrafo 3, del regolamento, il quale, in violazione delle
disposizioni di cui al medesimo paragrafo 3, fornisce alimenti di cui
conosce o presume, in base alle informazioni in suo possesso in
qualita' di professionista, la non conformita' alla normativa in
materia di informazioni sugli alimenti applicabile e ai requisiti
delle pertinenti disposizioni nazionali, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a
4.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore
alimentare che modifica le informazioni che accompagnano un alimento
in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 4,
del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore
alimentare che, in violazione dell'articolo 8, paragrafo 6, del
regolamento, non assicura che le informazioni sugli alimenti non
preimballati siano trasmesse all'operatore del settore alimentare che
riceve tali prodotti e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore
alimentare che viola le disposizioni relative alla fornitura delle
indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 8, paragrafo 7, primo
comma, del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro. La
medesima sanzione si applica per le violazioni delle disposizioni di
cui all'articolo 8, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento, nel
caso in cui le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 8,
paragrafo 7, primo comma, siano state riportate solo sul documento
commerciale.
Capo II
Violazione delle disposizioni relative alle informazioni obbligatorie
sugli alimenti preimballati e delle relative modalita' di espressione
Art. 5
Violazione degli obblighi relativi all'apposizione delle indicazioni
obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 10,
paragrafo 1, e all'allegato III del regolamento
1. Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata apposizione
delle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1,
lettera c), del regolamento relativa alle sostanze che possono
provocare allergie o intolleranze, fatte salve le deroghe previste
dal medesimo regolamento, comporta l'applicazione al soggetto
responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento
di una somma da 5.000 euro a 40.000 euro. La sanzione non si applica
nel caso in cui il soggetto responsabile abbia avviato le procedure
previste dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 178/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, prima
dell'accertamento della violazione da parte dell'autorita' di
controllo.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata apposizione di
una o piu' delle altre indicazioni obbligatorie di cui all'articolo
9, paragrafo 1, del regolamento, diverse da quelle del comma 1 e di
cui all'articolo 10, paragrafo 1, e all'allegato III del medesimo
regolamento, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta
l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro. La
mancata apposizione dell'indicazione di cui all'articolo 9, paragrafo
1, lettera g), comporta l'applicazione al soggetto responsabile della
sanzione amministrativa di cui al periodo precedente quando le
condizioni particolari di conservazione o le condizioni di impiego
siano richieste dalla natura o dalle caratteristiche dell'alimento.
3. L'indicazione in etichetta del nome, ragione sociale e indirizzo
del produttore o confezionatore in luogo, se diverso, del nome,
ragione sociale ed indirizzo del soggetto responsabile, quale
specifica violazione dell'obbligo di cui all'articolo 9, paragrafo 1,
lettera h), del regolamento, comporta l'applicazione al soggetto
responsabile della medesima sanzione amministrativa di cui al comma
2.
Art. 6
Violazione degli obblighi relativi alle modalita' di espressione,
posizionamento e presentazione delle indicazioni obbligatorie di
cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, e agli articoli 12 e 13 e
all'allegato IV del regolamento
1. La mancata osservanza delle modalita' di espressione delle
indicazioni obbligatorie come prescritte all'articolo 9, paragrafi 2
e 3, nonche' delle condizioni di presentazione e di posizionamento
delle indicazioni obbligatorie di cui agli articoli 12 e 13 e
dell'allegato IV del regolamento, comporta l'applicazione al soggetto
responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento
di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.
Art. 7
Violazione delle disposizioni relative alla vendita
a distanza di cui all'articolo 14 del regolamento
1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle
disposizioni relative alla vendita a distanza di cui all'articolo 14
del regolamento comporta l'applicazione al soggetto responsabile
della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma
da 2.000 euro a 16.000 euro.
Capo III
Violazione delle disposizioni specifiche sulle indicazioni
obbligatorie
Art. 8
Violazioni in materia di denominazione dell'alimento di cui
all'articolo 17, all'articolo 18, paragrafo 2, e all'allegato VI
del regolamento
1. Salvo che il fatto costituisca reato, la denominazione
dell'alimento in violazione delle disposizioni di cui all'articolo
17, paragrafi 1 e 4, del regolamento, comporta l'applicazione al
soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro.
2. Quando la violazione di cui al comma 1 riguarda esclusivamente
errori od omissioni formali, essa comporta l'applicazione al soggetto
responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento
di una somma da 500 euro ad 4.000 euro.
3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17,
paragrafi 2 e 3, del regolamento comporta l'applicazione al soggetto
responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento
di una somma da 500 euro a 4.000 euro.
4. La violazione delle disposizioni relative alla denominazione
degli alimenti e alle indicazioni specifiche che la accompagnano di
cui all'allegato VI del regolamento, fatte salve le deroghe ivi
previste, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
1.000 euro a 8.000 euro.
5. Le medesime sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano al
soggetto responsabile che viola l'articolo 18, paragrafo 2, del
regolamento in materia di denominazione e designazione degli
ingredienti.
Art. 9
Violazioni in materia di elenco degli ingredienti di cui all'articolo
18, paragrafi 1 e 3, ed all'allegato VII del regolamento
1. Fatte salve le deroghe previste agli articoli 19 e 20 del
regolamento, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18,
paragrafi 1 e 3, nonche' la violazione delle disposizioni di cui
all'allegato VII del citato regolamento, comporta l'applicazione al
soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro.
2. Quando la violazione di cui al comma 1 riguarda esclusivamente
errori od omissioni formali, essa comporta l'applicazione al soggetto
responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento
di una somma da 500 euro a 4.000 euro.
3. La violazione delle disposizioni relative all'indicazione e
designazione degli ingredienti di cui all'allegato VII del
regolamento, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta
l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.
Art. 10
Violazioni in materia di requisiti nell'indicazione degli allergeni
di cui all'articolo 21 e all'allegato II del regolamento
1. La violazione delle disposizioni relative ai requisiti
dell'etichettatura di alcune sostanze o prodotti che possono
provocare allergie o intolleranze, di cui all'articolo 21 e
all'allegato II del regolamento, comporta l'applicazione al soggetto
responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento
di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro.
Art. 11
Violazioni in materia di indicazione quantitativa degli ingredienti,
di cui all'articolo 22 e all'allegato VIII del regolamento e in
materia di indicazione della quantita' netta, di cui all'articolo
23 e all'allegato IX del regolamento
1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle
disposizioni relative all'indicazione quantitativa degli ingredienti
di cui all'articolo 22 ed all'allegato VIII del regolamento, nonche'
la violazione delle disposizioni relative all'indicazione della
quantita' netta di cui all'articolo 23 ed all'allegato IX del
medesimo regolamento, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta
l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.
Art. 12
Violazioni in materia di termine minimo di conservazione, data di
scadenza e data di congelamento di cui all'articolo 24 e
all'allegato X del regolamento
1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 ed
all'allegato X, paragrafo 1, del regolamento relative all'indicazione
del termine minimo di conservazione, fatte salve le deroghe ivi
previste, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
1.000 euro a 8.000 euro.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 ed
all'allegato X, paragrafi 2 e 3, del regolamento, relative
all'indicazione, rispettivamente, della data di scadenza e della data
di congelamento per la carne, le preparazioni di carne e i prodotti
della pesca non trasformati congelati, fatte salve le deroghe ivi
previste, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
2.000 euro a 16.000 euro. Le diciture relative alle carni, alle
preparazioni di carne ed ai prodotti della pesca non trasformati,
surgelati conformemente alle norme dell'Unione europea, per le quali
gli obblighi di cui all'allegato X, paragrafo 3, del regolamento
vengono ottemperati riportando in etichetta l'espressione «Surgelato
il ...», in luogo dell'espressione «Congelato il ...» prevista alla
lettera a), non comportano l'applicazione delle sanzioni di cui al
presente articolo.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, quando un alimento e'
ceduto a qualsiasi titolo o esposto per la vendita al consumatore
finale oltre la sua data di scadenza, ai sensi dell'articolo 24 e
dell'allegato X del regolamento, il cedente o il soggetto che espone
l'alimento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da 5.000 euro a 40.000 euro.
Art. 13
Violazioni in materia di indicazione del paese di origine o luogo di
provenienza di cui all'articolo 26, e relativi atti di esecuzione,
ed all'allegato XI del regolamento
1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle
disposizioni relative a contenuti e modalita' dell'indicazione del
paese d'origine o del luogo di provenienza di cui all'articolo 26 del
regolamento comporta l'applicazione al soggetto responsabile della
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
2.000 euro a 16.000 euro.
2. Quando la violazione di cui al comma 1 riguarda solo errori ed
omissioni formali essa comporta l'applicazione al soggetto
responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento
di una somma da 500 euro a 4.000 euro.
Art. 14
Violazioni in materia di titolo alcolometrico di cui all'articolo 28
ed all'allegato XII del regolamento
1. La violazione delle disposizioni relative alla modalita' di
indicazione del titolo alcolometrico di cui all'articolo 28 e
all'allegato XII del regolamento, comporta l'applicazione al soggetto
responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento
di una somma da 500 euro a 4.000 euro.
Art. 15
Violazioni in materia di dichiarazioni nutrizionali di cui agli
articoli da 30 a 35 ed agli allegati XIII, XIV e XV del regolamento
1. La violazione delle disposizioni relative a modalita' di
indicazione, contenuto, espressione e presentazione della
dichiarazione nutrizionale, di cui agli articoli da 30 a 35 ed agli
allegati XIII, XIV e XV del regolamento, fatte salve le deroghe
previste dal medesimo regolamento, comporta l'applicazione al
soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro.
Capo IV
Violazioni in materia di informazioni volontarie sugli alimenti
Art. 16
Violazioni in materia di informazioni volontarie di cui all'articolo
36 del regolamento
1. Salvo che il fatto costituisca reato, al soggetto responsabile
che fornisce volontariamente informazioni sugli alimenti in
violazione dell'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento si
applicano, per le rispettive violazioni, le sanzioni previste agli
articoli da 5 a 15 del presente decreto.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, al soggetto responsabile
che fornisce volontariamente informazioni sugli alimenti in
violazione dell'articolo 36, paragrafi 2 e 3, del regolamento, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da 3.000 euro a 24.000 euro. La sanzione che consegue alla
violazione delle fattispecie previste dal paragrafo 3 del predetto
articolo 36 si applica alle violazioni commesse successivamente
all'adozione da parte della Commissione degli atti di esecuzione
previsti dalla medesima disposizione.
Titolo III
ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL
REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 E RELATIVE SANZIONI
Capo I
Adeguamento della normativa nazionale
Art. 17
Diciture o marche che consentono di identificare la partita alla
quale appartiene una derrata alimentare ai sensi della direttiva n.
2011/91/UE del 13 dicembre 2011
1. Il presente articolo concerne l'indicazione che consente di
identificare il lotto o partita alla quale appartiene una derrata
alimentare.
2. Per lotto, o partita, si intende un insieme di unita' di vendita
di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in
circostanze sostanzialmente identiche.
3. I prodotti alimentari non possono essere posti in vendita
qualora non riportino l'indicazione del lotto di appartenenza.
4. Il lotto e' determinato dal produttore o dal confezionatore del
prodotto alimentare o dal primo venditore stabilito nell'Unione
europea ed e' apposto sotto la propria responsabilita'; esso figura
in ogni caso in modo da essere facilmente visibile, chiaramente
leggibile ed indelebile ed e' preceduto dalla lettera «L», salvo nel
caso in cui sia riportato in modo da essere distinto dalle altre
indicazioni di etichettatura.
5. Per i prodotti alimentari preimballati l'indicazione del lotto
figura sull'imballaggio preconfezionato o su un'etichetta appostavi.
6. Per i prodotti alimentari non preimballati l'indicazione del
lotto figura sull'imballaggio o sul recipiente o, in mancanza, sui
relativi documenti commerciali di vendita.
7. L'indicazione del lotto non e' richiesta:
a) quando il termine minimo di conservazione o la data di
scadenza figurano con la menzione almeno del giorno e del mese;
b) per i gelati monodose, venduti tal quali, e sempre che essa
figuri sull'imballaggio globale;
c) per i prodotti agricoli, all'uscita dall'azienda agricola, nei
seguenti casi:
1) venduti o consegnati a centri di deposito, di
condizionamento o di imballaggio;
2) avviati verso organizzazioni di produttori;
3) raccolti per essere immediatamente integrati in un sistema
operativo di preparazione o trasformazione;
d) per i prodotti alimentari non preimballati di cui all'articolo
44 del regolamento;
e) per le confezioni ed i recipienti il cui lato piu' grande
abbia una superficie inferiore a 10 cm².
Art. 18
Distributori automatici
1. Fatte salve le ulteriori indicazioni obbligatorie prescritte da
norme nazionali e dell'Unione europea per tipi o categorie specifici
di alimenti, nel caso di distribuzione di alimenti non preimballati
messi in vendita tramite distributori automatici o locali commerciali
automatizzati, devono essere riportate sui distributori e per ciascun
prodotto le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere
a), b) e c), del regolamento, nonche' il nome o la ragione sociale o
il marchio depositato e la sede dell'impresa responsabile della
gestione dell'impianto.
2. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate in
lingua italiana ed essere chiaramente visibili e leggibili.
Art. 19
Vendita di prodotti non preimballati
1. I prodotti alimentari offerti in vendita al consumatore finale o
alle collettivita' senza preimballaggio, i prodotti imballati sui
luoghi di vendita su richiesta del consumatore, i prodotti
preimballati ai fini della vendita diretta, nonche' i prodotti non
costituenti unita' di vendita ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2,
lettera e), del regolamento in quanto generalmente venduti previo
frazionamento ancorche' posti in confezione o involucro protettivo,
esclusi gli alimenti di cui al comma 8 forniti dalle collettivita',
devono essere muniti di apposito cartello applicato ai recipienti che
li contengono oppure di altro sistema equivalente, anche digitale,
facilmente accessibile e riconoscibile, presente nei comparti in cui
sono esposti. Sono fatte salve le prescrizioni stabilite in materia
dai disciplinari di produzione per i prodotti DOP e IGP. Le fascette
e le legature, anche se piombate, non sono considerate imballaggio.
2. Fatte salve le ulteriori indicazioni obbligatorie prescritte per
i prodotti non preimballati da norme nazionali e dell'Unione europea,
sul cartello devono essere riportate almeno le seguenti indicazioni,
che, nel caso di fornitura diretta alle collettivita', possono essere
riportate su un documento commerciale, anche in modalita' telematica:
a) la denominazione dell'alimento;
b) l'elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione disposti
dal regolamento. Nell'elenco ingredienti devono figurare le
indicazioni delle sostanze o prodotti di cui all'Allegato II del
regolamento, con le modalita' e le esenzioni prescritte dall'articolo
21 del medesimo regolamento;
c) le modalita' di conservazione per i prodotti alimentari
rapidamente deperibili, ove necessario;
d) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche
con ripieno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
febbraio 2001, n. 187;
e) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con
contenuto alcolico superiore a 1,2 per cento in volume;
f) la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti
congelati glassati;
g) la designazione «decongelato» di cui all'Allegato VI, punto 2,
del regolamento, fatti salvi i casi di deroga previsti.
3. Per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della
panetteria, della pasta fresca e della gastronomia, ivi comprese le
preparazioni alimentari, l'elenco degli ingredienti puo' essere
riportato su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista oppure,
per singoli prodotti, su apposito registro o altro sistema
equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista, a disposizione
dell'acquirente, in prossimita' dei banchi di esposizione dei
prodotti stessi purche' le indicazioni relative alle sostanze o
prodotti di cui all'Allegato II del regolamento siano riconducibili
ai singoli alimenti posti in vendita.
4. Per le bevande vendute mediante spillatura il cartello di cui al
comma 1 puo' essere applicato direttamente sull'impianto o a fianco
dello stesso.
5. Le acque idonee al consumo umano non preconfezionate,
somministrate nelle collettivita' ed in altri esercizi pubblici,
devono riportare, ove trattate, la specifica denominazione di vendita
«acqua potabile trattata» o «acqua potabile trattata e gassata» se e'
stata addizionata di anidride carbonica.
6. I prodotti dolciari e da forno preconfezionati, ma destinati ad
essere venduti a pezzo o alla rinfusa, generalmente destinati al
consumo subito dopo l'acquisto, possono riportare le indicazioni di
cui al comma 2 solamente sul cartello o sul contenitore, purche' in
modo da essere facilmente visibili e leggibili dall'acquirente.
7. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 6, del
regolamento, sui prodotti di cui al comma 1, nelle fasi precedenti la
vendita al consumatore e alle collettivita', devono essere riportate
le menzioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c),
del regolamento, con le medesime modalita' e deroghe previste per i
prodotti preimballati, il nome o la ragione sociale o il marchio
depositato e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare,
nonche' l'indicazione del lotto di appartenenza, di cui all'articolo
17, quando obbligatoria; tali menzioni possono essere riportate
soltanto su un documento commerciale, anche in modalita' telematica,
se e' garantito che tali documenti accompagnano l'alimento cui si
riferiscono o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla
consegna.
8. In caso di alimenti non preimballati ovvero non considerati
unita' di vendita, serviti dalle collettivita', come definite
all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del regolamento, e'
obbligatoria l'indicazione delle sostanze o prodotti di cui
all'allegato II del medesimo regolamento. Tale indicazione deve
essere fornita, in modo che sia riconducibile a ciascun alimento,
prima che lo stesso venga servito al consumatore finale dalle
collettivita' e deve essere apposta su menu' o registro o apposito
cartello o altro sistema equivalente, anche digitale, da tenere bene
in vista. In caso di utilizzo di sistemi digitali, le informazioni
fornite dovranno risultare anche da una documentazione scritta e
facilmente reperibile sia per l'autorita' competente sia per il
consumatore finale. In alternativa, puo' essere riportato l'avviso
della possibile presenza delle medesime sostanze o prodotti che
possono provocare allergie o intolleranze, sul menu', sul registro o
su un apposito cartello che rimandi al personale cui chiedere le
necessarie informazioni che devono risultare da una documentazione
scritta e facilmente reperibile sia per l'autorita' competente sia
per il consumatore finale.
9. Con riferimento agli alimenti di cui al comma 8, trova
applicazione, altresi', l'obbligo di cui al comma 2, lettera g),
fatti salvi i casi di deroga previsti.
10. Le indicazioni del presente articolo devono essere riportate in
lingua italiana ed essere chiaramente visibili e leggibili.
Art. 20
Prodotti non destinati al consumatore
1. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 8, del
regolamento, i prodotti alimentari destinati all'industria, agli
utilizzatori commerciali intermedi ed agli artigiani per i loro usi
professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni
nonche' i semilavorati non destinati al consumatore devono riportare
le menzioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c) ed e),
del regolamento, con le medesime modalita' e deroghe previste per i
prodotti preimballati, il nome o la ragione sociale o il marchio
depositato e l'indirizzo dell'operatore alimentare, nonche'
l'indicazione del lotto di appartenenza, di cui all'articolo 17,
quando obbligatoria.
2. Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere riportate
sull'imballaggio o sul recipiente o sulla confezione o su una
etichetta appostavi o sui documenti commerciali, anche in modalita'
telematica, purche' agli stessi riferiti.
Capo II
Violazioni delle disposizioni nazionali
Art. 21
Violazioni in materia di diciture o marche che consentono di
identificare la partita alla quale appartiene una derrata
alimentare di cui all'articolo 17 del presente decreto
1. L'omissione dell'indicazione del lotto, o partita, in violazione
dell'articolo 17 comporta l'applicazione all'operatore del settore
alimentare di cui al comma 4 del medesimo articolo 17, della sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a
24.000 euro.
2. L'indicazione del lotto, o partita, con modalita' differenti da
quelle previste dall'articolo 17 comporta l'applicazione
all'operatore del settore alimentare della sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.
Art. 22
Violazioni in materia di indicazione obbligatorie nella distribuzione
di alimenti non preimballati attraverso distributori automatici di
cui all'articolo 18 del presente decreto
1. L'operatore del settore alimentare che viola le disposizioni di
cui all'articolo 18, comma 1, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a
8.000 euro. La medesima sanzione si applica quando le predette
indicazioni obbligatorie non sono riportate in lingua italiana in
conformita' alle disposizioni dell'articolo 18, comma 2.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore
alimentare che omette di apporre sui distributori automatici
l'indicazione delle sostanze o prodotti che possono provocare
allergie o intolleranze a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera
c), del regolamento, come previsto dall'articolo 44, paragrafo 1,
lettera a), del medesimo regolamento, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a
40.000 euro.
Art. 23
Violazioni in materia di indicazioni obbligatorie per la vendita dei
prodotti non preimballati di cui all'articolo 19 del presente
decreto
1. L'operatore del settore alimentare che viola le disposizioni
dell'articolo 19 in materia di vendita dei prodotti non preimballati
e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di
una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore
alimentare che omette, nella vendita dei prodotti non preimballati di
cui all'articolo 19 e degli alimenti non preimballati serviti dalle
collettivita', l'indicazione delle sostanze o prodotti che possono
provocare allergie o intolleranze, di cui all'articolo 9, paragrafo
1, lettera c), del regolamento, prevista obbligatoriamente
dall'articolo 44, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento,
e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di
una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.
3. Quando l'indicazione di cui al comma 2 e' resa con modalita'
difformi da quelle previste dalle disposizioni nazionali emanate ai
sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento, all'operatore
del settore alimentare si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.
Quando la violazione riguarda solo aspetti formali, essa comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento
di una somma da 500 euro a 4.000 euro.
4. L'operatore del settore alimentare che omette, nelle fasi
precedenti la vendita al consumatore o alle collettivita', le
indicazioni obbligatorie previste dall'articolo 19, comma 7, e'
soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria
del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro.
Art. 24
Violazioni in materia di indicazioni obbligatorie per i prodotti non
destinati al consumatore finale ed alle collettivita' di cui
all'articolo 20 del presente decreto
1. L'operatore del settore alimentare che viola gli obblighi sulle
menzioni obbligatorie e sulle modalita' di apposizione delle stesse
previste dall'articolo 20 e' soggetto all'applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a
4.000 euro.
Titolo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 25
Clausola di mutuo riconoscimento
1. Fatta salva l'applicazione della vigente normativa dell'Unione
europea, le disposizioni di cui al titolo III del presente decreto
non si applicano ai prodotti alimentari legalmente fabbricati o
commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in
Turchia ne' ai prodotti legalmente fabbricati in uno Stato membro
dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente
dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), in conformita'
alle disposizioni del regolamento.
Art. 26
Autorita' competenti all'irrogazione delle sanzioni
1. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della
qualita' e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e'
designato quale autorita' competente all'irrogazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal presente decreto.
2. Restano ferme le competenze spettanti all'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 2
agosto 2007, n. 145, e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, e quelle spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli
organi preposti all'accertamento delle violazioni.
3. I soggetti che svolgono attivita' di controllo sono tenuti agli
obblighi di riservatezza sulle informazioni acquisite in conformita'
alla vigente legislazione.
Art. 27
Procedure per le irrogazioni delle sanzioni
1. Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle
sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano,
in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le
disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24
novembre 1981, n. 689.
2. Alle violazioni previste dal presente decreto si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 116.
3. Quando la violazione e' commessa da imprese aventi i parametri
di microimpresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio
2003, la sanzione amministrativa e' ridotta sino ad un terzo.
4. Non si applicano le disposizioni sanzionatorie del presente
decreto alle forniture ad organizzazioni senza scopo di lucro, per la
successiva cessione gratuita a persone indigenti, di alimenti che
presentano irregolarita' di etichettatura non riconducibili alle
informazioni relative alla data di scadenza o relative alle sostanze
o a prodotti che possono provocare allergie o intolleranze.
5. Non si applicano le disposizioni sanzionatorie del presente
decreto all'immissione sul mercato di un alimento che e' corredato da
adeguata rettifica scritta delle informazioni non conformi a quanto
previsto dal presente decreto.
Art. 28
Disposizioni transitorie
1. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data
di entrata in vigore del presente decreto in difformita' dallo stesso
possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.
Art. 29
Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni pubbliche interessate all'attuazione delle
disposizioni di cui al presente decreto, provvedono nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Art. 30
Abrogazioni
1. E' abrogato il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109. Il
richiamo agli articoli 13, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 109, contenuto in altre disposizioni normative, deve
intendersi riferito rispettivamente agli articoli 17, 18, 19 e 20 del
presente decreto. I richiami all'articolo 18 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 109, contenuti nelle vigenti disposizioni, si
intendono effettuati ai corrispondenti articoli del presente decreto.
2. Sono altresi' abrogati:
a) l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26
maggio 1980, n. 391;
b) il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77.
3. Alla legge 3 maggio 1989 n. 169, sono soppressi:
a) l'articolo 5, comma 3, ultimo periodo;
b) l'articolo 6, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole:
«, con data di riferimento di 180 giorni dal confezionamento»;
c) l'articolo 6, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole:
«, con data di riferimento di 90 giorni dal confezionamento».
Art. 31
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore decorsi
novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 15 dicembre 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Calenda, Ministro dello sviluppo
economico
Lorenzin, Ministro della salute
Martina, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Orlando, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Orlando
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