MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 25 gennaio 2018
Definizione delle caratteristiche del corso di formazione in materia
di acustica ambientale, di cui all'allegato IX, parte A, punto 4,
lettera B) del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262.
(18A00817)
(GU n.32 del 8-2-2018)
IL DIRETTORE GENERALE
per i rifiuti e l'inquinamento
del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE
per il mercato, la concorrenza,
il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
del Ministero dello sviluppo economico
Vista la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'8 maggio 2000 sul ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle
macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93;
Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 «Attuazione
della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica
ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare
all'aperto»;
Visto il decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 41 «Disposizioni
per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di
inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il
regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'art. 19, comma 2, lettere
i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161» ed in particolare
l'art. 6, che conferisce al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare la definizione delle caratteristiche del
corso di cui all'allegato IX, parte A, punto 4, lettera b), del
decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico, entro 120 giorni dalla data di
entrata in vigore dello stesso decreto;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le caratteristiche del corso
rivolto al personale incaricato dei controlli di cui all'allegato IX,
parte A, punto 4, lettera b), del decreto legislativo 4 settembre
2002, n. 262, come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 17
febbraio 2017, n. 41.
2. Il personale incaricato dei controlli che risulta, alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo n. 41/2017, gia' inserito
nell'elenco degli ispettori degli organismi di certificazione
autorizzati ad operare nell'ambito del decreto legislativo n.
262/2002 e' tenuto alla frequenza dei corsi di cui al presente
decreto.
Art. 2
Enti formatori
1. I corsi di formazione in materia di acustica ambientale di cui
all'allegato IX, parte A, punto 4, lettera b), del decreto
legislativo n. 262/2002, sono tenuti dagli organismi di
certificazione di cui all'art. 12 del medesimo decreto legislativo.
2. Gli enti formatori definiti al comma 1 sono autorizzati al
rilascio dei crediti formativi di cui all'allegato IX, parte A, punto
4, lettera b), del decreto legislativo n. 262/2002.
Art. 3
Durata dei corsi
1. I corsi di formazione di cui al presente decreto devono avere
una durata minima di 24 ore, delle quali almeno 8 dovranno essere
riservate ad esercitazioni pratiche.
2. La frequenza ai corsi e' obbligatoria per la totalita' della
durata prevista al comma 1.
Art. 4
Caratteristiche dei corsi e crediti formativi
1. I corsi di formazione devono essere tenuti da ispettori gia'
qualificati dagli organismi di certificazione per operare nell'ambito
di applicazione del decreto legislativo n. 262/2002.
2. L'allegato I del presente decreto stabilisce le caratteristiche
minime dei corsi, la relativa strutturazione in moduli e gli
argomenti da trattare nell'ambito dei medesimi.
3. A ciascun modulo di cui si compone il corso corrisponde
l'attribuzione di un credito formativo.
4. I programmi dei corsi devono consentire l'attribuzione di almeno
3 crediti formativi secondo quanto disposto nell'allegato I.
5. Non sono validi ai fini del presente decreto corsi effettuati
esclusivamente in modalita' e-learning. Sono invece considerati
validi corsi effettuati in blended-learning, da intendere come
modalita' di erogazione dei percorsi formativi che alterna momenti di
formazione a distanza (e-learning) con attivita' di formazione in
aula. In tal caso, le lezioni frontali dovranno coprire almeno il 50%
dell'intera durata del corso.
Art. 5
Prova finale
1. Una volta completato il corso, i crediti formativi sono
attribuiti dagli enti formatori di cui all'art. 2 solo a seguito del
superamento di una prova finale di verifica dell'apprendimento, con
il rilascio di apposita documentazione riportante i contenuti del
corso e gli esiti della stessa prova finale di verifica.
2. La prova finale di verifica di cui al comma 1 e' costituita da
almeno 30 quiz a risposta multipla, 10 per ognuno dei moduli, ivi
compresi quelli previsti dallo schema riportato in allegato I, e si
intende superata con almeno il 70% delle risposte corrette per
ciascun modulo.
3. Per lo svolgimento della prova finale di verifica deve essere
costituita una commissione esaminatrice composta dai docenti del
corso e da un membro esterno designato dal Ministero dell'ambiente,
con funzione di presidente di commissione. I costi per lo svolgimento
di tale funzione sono a carico dell'organismo di certificazione che
ha erogato il corso.
4. Gli organismi di certificazione, in quanto enti formatori,
devono conservare la documentazione relativa ai corsi effettuati
anche al fine di consentire eventuali accertamenti da parte
dell'Organismo nazionale di accreditamento nella fase di
rilascio/mantenimento/rinnovo dell'accreditamento.
Roma, 25 gennaio 2018
Il direttore generale
per i rifiuti
e l'inquinamento
Grillo
Il direttore generale
per il mercato, la concorrenza,
il consumatore, la vigilanza
e la normativa tecnica
Fiorentino
Allegato I
1. I corsi di cui al presente decreto devono prevedere almeno tre
moduli di 8 ore ciascuno per una durata totale minima di 24 ore.
2. I contenuti minimi dei corsi di formazione devono rispettare
la tabella seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
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