Translate

giovedì 8 febbraio 2018

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 1 febbraio 2018 Proroga dei termini, per la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie relative all'anno 2017, al Sistema tessera sanitaria, da rendere disponibili all'Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata. (18A00824) (GU n.32 del 8-2-2018)




MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 1 febbraio 2018
Proroga dei termini, per la trasmissione telematica  dei  dati  delle
spese sanitarie relative all'anno 2017, al Sistema tessera sanitaria,
da rendere disponibili all'Agenzia delle entrate per la dichiarazione
dei redditi precompilata. (18A00824)
(GU n.32 del 8-2-2018)



                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

  Visto il comma 3 dell'art. 3 del decreto  legislativo  21  novembre
2014, n. 175 recante  semplificazione  fiscale  e  dichiarazione  dei
redditi precompilata, come modificato dall'art. 1, comma 949, lettera
a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge stabilita' 2016);
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  dell'1
settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  214  del  13
settembre 2016, attuativo del comma  4  dell'art.  3  del  richiamato
decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 il quale prevede che con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  sono  individuati
termini e modalita' per la trasmissione telematica all'Agenzia  delle
entrate dei dati relativi alle spese che danno  diritto  a  deduzioni
dal  reddito  o  detrazioni  dall'imposta  diverse  da  quelle   gia'
individuate indicate  nei  commi  1,  2  e  3  del  medesimo  decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  n.
26296 del 31 gennaio 2018 il quale prevede la  proroga  dei  termini,
per  la  trasmissione  telematica  dei  dati  delle  spese  sanitarie
relative all'anno 2017, di cui ai  provvedimenti  n.  123325  del  29
luglio  2016  e  n.  142369  del  15  settembre  2016  del  direttore
dell'Agenzia delle entrate;
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31
luglio 2015, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  185  dell'11
agosto 2015, attuativo dell'art. 3 comma 3 del decreto legislativo 21
novembre 2014, n. 175, concernente  la  trasmissione  telematica  dei
dati delle spese sanitarie da parte dei soggetti individuati all'art.
2 del medesimo  decreto  31  luglio  2015,  e  che,  in  particolare,
prevede:
    al paragrafo 4.6 dell'Allegato A, che la  trasmissione  dei  dati
delle spese sanitarie deve essere effettuata entro  e  non  oltre  il
mese di gennaio dell'anno successivo a quello della spesa  effettuata
dall'assistito (ovvero dei relativi rimborsi);
    all'art.  3,   comma   4,   che   l'assistito   puo'   esercitare
l'opposizione accedendo al Sistema Tessera Sanitaria  dal  1°  al  28
febbraio dell'anno successivo al periodo di imposta di riferimento;
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del  2
agosto 2016, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  187  dell'11
agosto 2016, attuativo dell'art. 1, comma 949, lettera a) della legge
28 dicembre 2015, n. 208 (Legge stabilita' 2016),  il  quale,  per  i
soggetti individuati  all'art.  3,  comma  1  del  medesimo  decreto,
prevede, in particolare:
    all'art. 3 comma 3, che la  trasmissione  dei  dati  delle  spese
sanitarie  deve  essere  effettuata  entro  il  termine  previsto  al
paragrafo 4.6 dell'Allegato A del citato decreto 31 luglio 2015;
    all'art. 4, comma 1, che  le  modalita'  e,  pertanto,  anche  la
tempistica per l'opposizione da parte dell'assistito sono le medesime
di cui all'art. 3 del citato decreto 31 luglio 2015;
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16
settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  225  del  26
settembre 2016 e attuativo del citato decreto 1° settembre  2016,  il
quale, per i soggetti individuati  all'art.  2,  commi  1  e  2,  del
medesimo decreto 16 settembre 2016, prevede, in particolare:
    all'art. 3 comma 1, che la  trasmissione  dei  dati  delle  spese
sanitarie  deve  essere  effettuata  entro  il  termine  previsto  al
paragrafo 4.6 dell'Allegato A del citato decreto 31 luglio 2015;
      all'art. 4, comma 1, che le modalita'  e,  pertanto,  anche  la
tempistica per l'opposizione da parte dell'assistito sono le medesime
di cui all'art. 3 del citato decreto 31 luglio 2015;
  Considerato che risulta necessario adeguare i  termini  di  cui  al
citato decreto 31 luglio 2015 del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  alla  proroga  disposta  dal  predetto   provvedimento   del
direttore dell'Agenzia delle entrate n. 26296 del 31 gennaio 2018 per
la trasmissione telematica dei dati delle  spese  sanitarie  relative
all'anno 2017;

                              Decreta:

                               Art. 1


                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a)  «Assistito»,  il  soggetto  che  ha  diritto   all'assistenza
sanitaria nell'ambito del SSN;
    b) «Sistema TS», il sistema informativo realizzato dal  Ministero
dell'economia e  delle  finanze  in  attuazione  di  quanto  disposto
dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008;
    c) «Decreto 31 luglio 2015»: decreto del Ministero  dell'economia
e delle  finanze  del  31  luglio  2015,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2015, attuativo dell'art. 3  comma  3
del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
    d) «Decreto 2 agosto 2016»: decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze del 2 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 187 dell'11 agosto 2016, attuativo dell'art. 1, comma 949, lettera
a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge stabilita' 2016);
    e)  «Decreto   1°   settembre   2016»:   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
214 del 13 settembre 2016, attuativo del  comma  4  dell'art.  3  del
richiamato decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
    f)  «Decreto  16   settembre   2016»:   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze del 16 settembre 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2016;
    g) «provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 31
gennaio 2018»  il  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate n. 26296 del 31 gennaio 2018 di proroga dei termini di cui ai
provvedimenti n. 123325 del  29  luglio  2016  e  n.  142369  del  15
settembre 2016 del direttore dell'Agenzia delle entrate;
    h) «documento fiscale»,  le  ricevute  di  pagamento,  fatture  e
scontrini fiscali  relativi  alle  spese  sanitarie  sostenute  dagli
assistiti per il pagamento del ticket  ovvero  per  l'acquisto  delle
prestazioni sanitarie, ovvero relative ai  rimborsi  erogati  per  le
spese  sanitarie   sostenute   dagli   assistiti,   ai   fini   della
predisposizione   da   parte   dell'Agenzia   delle   entrate   della
dichiarazione dei redditi precompilata.
                               Art. 2


        Proroga dei termini di cui al decreto 31 luglio 2015
             del Ministero dell'economia e delle finanze

  1. Per i dati dei  documenti  fiscali  relativi  all'anno  2017  da
trasmettere al Sistema TS  ai  sensi  del  decreto  31  luglio  2015,
decreto 2 agosto 2016 e decreto 16 settembre 2016 in conformita'  con
quanto previsto dal provvedimento del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate del 31 gennaio 2018 i termini di cui al medesimo  decreto  31
luglio 2015 sono modificati come segue:
    a) l'assistito puo' esercitare l'opposizione di cui  all'art.  3,
comma 4 del decreto 31 luglio  2015  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze dal 9 febbraio 2018 all'8 marzo 2018;
    b) il termine, di  cui  al  paragrafo  4.6  dell'Allegato  A  del
decreto 31 luglio 2015, entro il  quale  deve  essere  effettuata  la
trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie da parte delle
strutture sanitarie e dei medici, e' prorogato all'8 febbraio 2018.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 1° febbraio 2018

                           Il Ragioniere generale dello Stato: Franco

Nessun commento: