MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 1 febbraio 2018
Proroga dei termini, per la trasmissione telematica dei dati delle
spese sanitarie relative all'anno 2017, al Sistema tessera sanitaria,
da rendere disponibili all'Agenzia delle entrate per la dichiarazione
dei redditi precompilata. (18A00824)
(GU n.32 del 8-2-2018)
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto il comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 21 novembre
2014, n. 175 recante semplificazione fiscale e dichiarazione dei
redditi precompilata, come modificato dall'art. 1, comma 949, lettera
a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge stabilita' 2016);
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'1
settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13
settembre 2016, attuativo del comma 4 dell'art. 3 del richiamato
decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 il quale prevede che con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati
termini e modalita' per la trasmissione telematica all'Agenzia delle
entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni
dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle gia'
individuate indicate nei commi 1, 2 e 3 del medesimo decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n.
26296 del 31 gennaio 2018 il quale prevede la proroga dei termini,
per la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie
relative all'anno 2017, di cui ai provvedimenti n. 123325 del 29
luglio 2016 e n. 142369 del 15 settembre 2016 del direttore
dell'Agenzia delle entrate;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31
luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11
agosto 2015, attuativo dell'art. 3 comma 3 del decreto legislativo 21
novembre 2014, n. 175, concernente la trasmissione telematica dei
dati delle spese sanitarie da parte dei soggetti individuati all'art.
2 del medesimo decreto 31 luglio 2015, e che, in particolare,
prevede:
al paragrafo 4.6 dell'Allegato A, che la trasmissione dei dati
delle spese sanitarie deve essere effettuata entro e non oltre il
mese di gennaio dell'anno successivo a quello della spesa effettuata
dall'assistito (ovvero dei relativi rimborsi);
all'art. 3, comma 4, che l'assistito puo' esercitare
l'opposizione accedendo al Sistema Tessera Sanitaria dal 1° al 28
febbraio dell'anno successivo al periodo di imposta di riferimento;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2
agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11
agosto 2016, attuativo dell'art. 1, comma 949, lettera a) della legge
28 dicembre 2015, n. 208 (Legge stabilita' 2016), il quale, per i
soggetti individuati all'art. 3, comma 1 del medesimo decreto,
prevede, in particolare:
all'art. 3 comma 3, che la trasmissione dei dati delle spese
sanitarie deve essere effettuata entro il termine previsto al
paragrafo 4.6 dell'Allegato A del citato decreto 31 luglio 2015;
all'art. 4, comma 1, che le modalita' e, pertanto, anche la
tempistica per l'opposizione da parte dell'assistito sono le medesime
di cui all'art. 3 del citato decreto 31 luglio 2015;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16
settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26
settembre 2016 e attuativo del citato decreto 1° settembre 2016, il
quale, per i soggetti individuati all'art. 2, commi 1 e 2, del
medesimo decreto 16 settembre 2016, prevede, in particolare:
all'art. 3 comma 1, che la trasmissione dei dati delle spese
sanitarie deve essere effettuata entro il termine previsto al
paragrafo 4.6 dell'Allegato A del citato decreto 31 luglio 2015;
all'art. 4, comma 1, che le modalita' e, pertanto, anche la
tempistica per l'opposizione da parte dell'assistito sono le medesime
di cui all'art. 3 del citato decreto 31 luglio 2015;
Considerato che risulta necessario adeguare i termini di cui al
citato decreto 31 luglio 2015 del Ministero dell'economia e delle
finanze alla proroga disposta dal predetto provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate n. 26296 del 31 gennaio 2018 per
la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie relative
all'anno 2017;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Assistito», il soggetto che ha diritto all'assistenza
sanitaria nell'ambito del SSN;
b) «Sistema TS», il sistema informativo realizzato dal Ministero
dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto
dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008;
c) «Decreto 31 luglio 2015»: decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2015, attuativo dell'art. 3 comma 3
del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
d) «Decreto 2 agosto 2016»: decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze del 2 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 187 dell'11 agosto 2016, attuativo dell'art. 1, comma 949, lettera
a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge stabilita' 2016);
e) «Decreto 1° settembre 2016»: decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
214 del 13 settembre 2016, attuativo del comma 4 dell'art. 3 del
richiamato decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
f) «Decreto 16 settembre 2016»: decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze del 16 settembre 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2016;
g) «provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 31
gennaio 2018» il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate n. 26296 del 31 gennaio 2018 di proroga dei termini di cui ai
provvedimenti n. 123325 del 29 luglio 2016 e n. 142369 del 15
settembre 2016 del direttore dell'Agenzia delle entrate;
h) «documento fiscale», le ricevute di pagamento, fatture e
scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dagli
assistiti per il pagamento del ticket ovvero per l'acquisto delle
prestazioni sanitarie, ovvero relative ai rimborsi erogati per le
spese sanitarie sostenute dagli assistiti, ai fini della
predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate della
dichiarazione dei redditi precompilata.
Art. 2
Proroga dei termini di cui al decreto 31 luglio 2015
del Ministero dell'economia e delle finanze
1. Per i dati dei documenti fiscali relativi all'anno 2017 da
trasmettere al Sistema TS ai sensi del decreto 31 luglio 2015,
decreto 2 agosto 2016 e decreto 16 settembre 2016 in conformita' con
quanto previsto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate del 31 gennaio 2018 i termini di cui al medesimo decreto 31
luglio 2015 sono modificati come segue:
a) l'assistito puo' esercitare l'opposizione di cui all'art. 3,
comma 4 del decreto 31 luglio 2015 del Ministero dell'economia e
delle finanze dal 9 febbraio 2018 all'8 marzo 2018;
b) il termine, di cui al paragrafo 4.6 dell'Allegato A del
decreto 31 luglio 2015, entro il quale deve essere effettuata la
trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie da parte delle
strutture sanitarie e dei medici, e' prorogato all'8 febbraio 2018.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 1° febbraio 2018
Il Ragioniere generale dello Stato: Franco
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