DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2018, n. 11
Disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di
impugnazione in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi
82, 83 e 84, lettere f), g), h), i), l) e m), della legge 23 giugno
2017, n. 103. (18G00031)
(GU n.41 del 19-2-2018)
Vigente al: 6-3-2018
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al codice
penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento
penitenziario, contenente la delega al Governo per la riforma della
disciplina in materia di giudizi di impugnazione, e in particolare
l'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere f), g), h), i), l) e m);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante approvazione del Codice di procedura penale;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante
disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma
dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 2 ottobre 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 19 gennaio 2018;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche in materia
di regole generali sulle impugnazioni
1. All'articolo 568 del codice di procedura penale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447,
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Il pubblico ministero propone impugnazione diretta a
conseguire effetti favorevoli all'imputato solo con ricorso per
cassazione.».
2. All'articolo 570, comma 1, secondo periodo, del codice di
procedura penale, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, le parole: «Il procuratore
generale» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto
dall'articolo 593-bis, comma 2, il procuratore generale».
Art. 2
Modifiche alla disciplina dei casi di appello
1. All'articolo 593 del codice di procedura penale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma
2, 579 e 680, l'imputato puo' appellare contro le sentenze di
condanna mentre il pubblico ministero puo' appellare contro le
medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o
escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto
speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella
ordinaria del reato.
2. Il pubblico ministero puo' appellare contro le sentenze di
proscioglimento. L'imputato puo' appellare contro le sentenze di
proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che si
tratti di sentenze di assoluzione perche' il fatto non sussiste o
perche' l'imputato non lo ha commesso.»;
b) al comma 3, dopo la parola: «Sono» sono inserite le seguenti:
«in ogni caso» e dopo le parole: «la sola pena dell'ammenda» sono
aggiunte infine le seguenti: «e le sentenze di proscioglimento
relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con
pena alternativa».
2. All'articolo 428 del codice di procedura penale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447,
dopo il comma 3-ter e' aggiunto il seguente:
«3-quater. Sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere
relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con
pena alternativa.».
Art. 3
Appello del pubblico ministero
1. Dopo l'articolo 593 del codice di procedura penale, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.
447, e' inserito il seguente:
«Art. 593-bis (Appello del pubblico ministero). - 1. Nei casi
consentiti, contro le sentenze del giudice per le indagini
preliminari, della corte d'assise e del tribunale puo' appellare il
procuratore della Repubblica presso il tribunale.
2. Il procuratore generale presso la corte d'appello puo' appellare
soltanto nei casi di avocazione o qualora il procuratore della
Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento.».
2. All'articolo 428, comma 1, lettera a), del codice di procedura
penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
settembre 1988, n. 447, dopo le parole: «e il procuratore generale»
sono aggiunte le seguenti: «nei casi di cui all'articolo 593-bis,
comma 2.».
Art. 4
Modifiche alla disciplina
in materia di appello incidentale
1. All'articolo 595 del codice di procedura penale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'imputato che non ha proposto impugnazione puo' proporre
appello incidentale entro quindici giorni da quello in cui ha
ricevuto la notificazione prevista dall'articolo 584.»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Entro quindici giorni dalla notificazione dell'impugnazione
presentata dalle altre parti, l'imputato puo' presentare al giudice,
mediante deposito in cancelleria, memorie o richieste scritte.».
Art. 5
Modifica alla disciplina
sui casi di ricorso per cassazione
1. All'articolo 606 del codice di procedura penale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Contro le sentenze di appello pronunciate per reati di
competenza del giudice di pace, il ricorso puo' essere proposto
soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c).».
Art. 6
Abrogazione della disposizione sulla comunicazione
al procuratore generale dell'appello dell'imputato
1. L'articolo 166 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' abrogato.
Art. 7
Adempimenti connessi alla trasmissione
degli atti al giudice dell'impugnazione
1. Dopo l'articolo 165 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente:
«Art. 165-bis (Adempimenti connessi alla trasmissione degli atti al
giudice dell'impugnazione). - 1. Gli atti da trasmettere al giudice
dell'impugnazione devono contenere, in distinti allegati formati
subito dopo la presentazione dell'atto di impugnazione, a cura del
giudice o del presidente del collegio che ha emesso il provvedimento
impugnato, i seguenti dati:
a) i nominativi dei difensori, di fiducia o d'ufficio, con
indicazione della data di nomina;
b) le dichiarazioni o elezioni o determinazioni di domicilio, con
indicazione delle relative date;
c) i termini di prescrizione riferiti a ciascun reato, con
indicazione degli atti interruttivi e delle specifiche cause di
sospensione del relativo corso, ovvero eventuali dichiarazioni di
rinuncia alla prescrizione;
d) i termini di scadenza delle misure cautelari in atto, con
indicazione della data di inizio e di eventuali periodi di
sospensione o proroga.
2. Nel caso di ricorso per cassazione, a cura della cancelleria del
giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, e' inserita in
separato fascicolo allegato al ricorso, qualora non gia' contenuta
negli atti trasmessi, copia degli atti specificamente indicati da chi
ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'articolo 606, comma 1,
lettera e), del codice; della loro mancanza e' fatta attestazione.».
Art. 8
Poteri del procuratore generale in materia
di impugnazione delle sentenze di primo grado
1. Dopo l'articolo 166 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente:
«Art. 166-bis (Poteri del procuratore generale in materia di
impugnazione delle sentenze di primo grado). - 1. Al fine di
acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni relative
all'impugnazione delle sentenze di primo grado, il procuratore
generale presso la corte d'appello promuove intese o altre forme di
coordinamento con i procuratori della Repubblica del distretto.».
Art. 9
Modifiche alla disciplina delle impugnazioni
nei procedimenti innanzi al giudice di pace
1. Dopo l'articolo 39 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.
274, e' inserito il seguente:
«Art. 39-bis (Ricorso per cassazione). - 1. Contro le sentenze
pronunciate in grado d'appello il ricorso per cassazione puo' essere
proposto soltanto per i motivi di cui all'articolo 606, comma 1,
lettere a), b) e c), del codice di procedura penale.».
Art. 10
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 6 febbraio 2018
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Orlando, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Orlando
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