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venerdì 9 febbraio 2018

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DECRETO 15 dicembre 2017 Modalita' di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art. 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione all'insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione. (18A00845) (GU n.33 del 9-2-2018)



 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 15 dicembre 2017

Modalita' di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art.
17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo  indeterminato  di
personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in
possesso  del  titolo   di   abilitazione   all'insegnamento   o   di
specializzazione all'insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di
istruzione. (18A00845)

(GU n.33 del 9-2-2018)




                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Visto  il  decreto  legislativo  13  aprile  2017  n.  59,  recante
«Riordino, adeguamento e semplificazione del  sistema  di  formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente  nella  scuola  secondaria
per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b),  della
legge 13 luglio 2015, n. 107», ed in particolare l'art. 17, comma  6,
che  prevede  che   con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca siano disciplinati il contenuto  del
bando, i termini e le modalita' di presentazione  delle  istanze,  di
espletamento della prova orale e di valutazione  della  prova  e  dei
titoli, i titoli valutabili nonche' la composizione della commissione
di valutazione;
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»  e  successive  modificazioni,  nonche'  il
decreto del Presidente della  Repubblica  12  aprile  2006,  n.  184,
regolamento recante «Disciplina in materia di  accesso  ai  documenti
amministrativi»;
  Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore  dei
privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla  carriera
direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti  pubblici,  per
il pensionamento, per l'assegnazione  di  sede  e  la  mobilita'  del
personale direttivo e docente della scuola concernente norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi»;
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate», e successive modificazioni;
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  1999,  n.  233,  recante
«Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola,  a  norma
dell'art. 21 della legge 15 marzo  1997,  n.  59»  e  in  particolare
l'art. 2 che individua le competenze e la composizione del  Consiglio
superiore della Pubblica istruzione;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modificazioni;
  Visti  i  decreti  legislativi  9  luglio  2003,  nn.  215  e  216,
concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43 CE
per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della  direttiva  2000/78
CE per la parita' di trattamento tra le persone, senza distinzione di
religione, di convinzioni  personali,  di  handicap,  di  eta'  e  di
orientamento sessuale;
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;
  Visto il decreto  legislativo  11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari  opportunita'  tra  uomo  e  donna»  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per  lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'  in
materia  di  processo  civile»  e  successive  modificazioni,  ed  in
particolare l'art. 32;
  Vista la legge 8 ottobre 2010, n.  170,  recante  «Nuove  norme  in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»;
  Visto il  decreto-legge  9  febbraio 2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni
urgenti in  materia  di  semplificazione  e  sviluppo»  e  successive
modificazioni e in particolare l'art. 8, comma 1, ove si dispone  che
le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per
l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali  siano  inviate
esclusivamente per via telematica;
  Vista la legge 6 agosto 2013,  n.  97,  recante  «Disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2013» e in particolare l'art. 7;
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del  sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti»;
  Visto il decreto legislativo  23  febbraio  2016,  n.  93,  recante
«Costituzione di ambiti  disciplinari  finalizzati  allo  snellimento
delle procedure concorsuali e di abilitazione  all'insegnamento»,  in
particolare  modo  l'art.  2  che  disciplina  gli  ambiti  di   tipo
verticale;
  Visto il  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  61,  recante
«Revisione dei percorsi dell'istruzione  professionale  nel  rispetto
dell'art. 117 della Costituzione, nonche'  raccordo  con  i  percorsi
dell'istruzione e formazione  professionale,  a  norma  dell'art.  1,
commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487 recante «Regolamento recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei
pubblici impieghi» e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa»   e
successive modificazioni, ed in particolare l'art. 38;
  Visto  il  decreto  legislativo  9  novembre  2007  n.  206,   come
modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016 n. 15;
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  nn.
87, 88 e 89 recanti i regolamenti  per  il  riordino  degli  istituti
professionali, degli istituti tecnici e dei licei a  norma  dell'art.
64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio  2016,
n.   19   recante   «Regolamento   recante   disposizioni   per    la
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre
e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a),
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 26 maggio 1998, ed  in  particolare  l'art.  4  recante
«Criteri generali per la disciplina da parte delle universita'  degli
ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione  primaria
e delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario»;
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7  dicembre
2006, n. 305, regolamento recante «Identificazione dei dati sensibili
e giudiziari trattati e  delle  relative  operazioni  effettuate  dal
Ministero della pubblica istruzione»;
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  10  settembre  2010,  n.  249  recante   «Regolamento
concernente la definizione della disciplina  dei  requisiti  e  della
formazione iniziale  degli  insegnanti  della  scuola  dell'infanzia,
della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo  grado»  e
successive modificazioni;
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, relativo alle specializzazioni
necessarie per l'accesso alla classe di concorso A-23 Italiano  quale
lingua seconda;
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca  23  febbraio  2016,  n.  95,  relativo  al  precedente
concorso  per  docenti  delle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  di
istruzione;
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca del 14 dicembre 2017, n.  984,  recante  la  disciplina
delle  procedure  e  dei   criteri   di   verifica   degli   standard
professionali, le modalita' di verifica in itinere e  finale  inclusa
l'osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle  competenze
e del portfolio professionale  di  cui  all'art.  13  del  richiamato
decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59;
  Considerato che l'art. 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5,  e
6 del citato decreto legislativo  13  aprile  2017,  n.  59,  prevede
l'indizione di una procedura concorsuale per il reclutamento a  tempo
indeterminato riservata a personale docente in possesso, alla data di
entrata in vigore del medesimo decreto  legislativo,  del  titolo  di
abilitazione  all'insegnamento   nella   scuola   secondaria   o   di
specializzazione all'insegnamento di sostegno per il  medesimo  grado
di istruzione;
  Dato atto che l'art.  17,  comma  4,  secondo  periodo  del  citato
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, prevede la  valorizzazione
del superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo
docente, nonche' del titolo di dottore di ricerca;
  Vista la richiesta di acquisizione di parere formulata al Consiglio
superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata  in
data 2 novembre 2017;
  Visto il parere del Consiglio superiore della  pubblica  istruzione
reso all'adunanza del 29 novembre 2017;
  Ritenuto di poter accogliere le richieste formulate  dal  Consiglio
che non appaiono in contrasto con le norme regolanti  il  concorso  e
che  non  limitano  eccessivamente  i  margini  di   discrezionalita'
dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali;
  Ritenuto di non accogliere  la  richiesta  formulata  dal  CSPI  in
relazione all'art. 1 poiche' la procedura concorsuale in oggetto  non
viene bandita per la copertura di un numero predeterminato  di  posti
vacanti e disponibili bensi' e'  destinata  alla  formazione  di  una
graduatoria cui attingere per incarichi a tempo indeterminato in base
alle disponibilita' determinate  annualmente  ai  sensi  del  decreto
legislativo n. 59 del 2017;
  Ritenuto di non accogliere  la  richiesta  formulata  dal  CSPI  in
relazione all'art. 1, da inserire eventualmente all'art. 3, in quanto
quest'ultimo gia' include chiaramente  le  specifiche  richieste  dal
Consiglio;
  Ritenuto di non accogliere  la  richiesta  del  CSPI  formulata  in
relazione al comma 2 dell'art. 2 circa la cancellazione dei candidati
dalle  graduatorie  solo  al  superamento  della   prova   finale   e
all'assunzione in ruolo in quanto in contrasto  con  quanto  disposto
dal decreto legislativoo 13 aprile 2017, n. 59 all'art. 17, comma 5;
  Ritenuto che appare superfluo accogliere la richiesta formulata dal
CSPI in merito al comma 3 dell'art. 3, poiche' prevede  l'inserimento
di una specifica gia' indicata al comma 1 dell'art.  3  e,  pertanto,
ridondante;
  Ritenuto di non accogliere  la  richiesta  del  CSPI  di  cui  alla
tabella al punto A 2.2 in quanto occorre tener  conto  dell'esistenza
di corsi abilitanti  esteri  che  prevedono,  per  l'abilitazione  al
sostegno, percorsi unici per i diversi gradi di istruzione;
  Ritenuto di non accogliere la richiesta  di  cui  alla  tabella  al
punto D relativa al  punteggio  massimo  attribuibile  ai  titoli  di
servizio  in  considerazione  dell'opportunita'   di   mantenere   un
equilibrio tra titoli di servizio e culturali;
  Ritenuto di non accogliere la richiesta  di  cui  alla  tabella  al
punto D 1.1 (prima  osservazione)  in  quanto  in  contrasto  con  la
normativa europea ed in particolare con la direttiva 2013/55/UE volta
ad assicurare la libera  circolazione  dei  cittadini  e  delle  loro
professioni, sancita dai trattati dell'Unione europea;
  Ritenuto di non accogliere la richiesta del Consiglio formulata  in
merito alla tabella al punto D 1.1 (seconda osservazione) poiche'  in
contrasto   con   l'esigenza   di   valorizzare    maggiormente    la
professionalita' acquisita dai candidati nel corso degli  anni  nella
specifica classe di concorso o tipologia di posto  per  la  quale  si
partecipa;
  Ritenuto di non accogliere la richiesta  di  cui  alla  tabella  al
punto D 1.1 (terza osservazione)  e  D.1.2  (prima  osservazione)  in
considerazione dell'esigenza di privilegiare l'esperienza pluriennale
dei candidati anche in previsione dell'attuazione dell'art.  1  comma
131 della legge 13 luglio 2015, n. 107 secondo cui  «i  contratti  di
lavoro per la copertura di posti vacanti e disponibili,  non  possono
superare  la  durata  complessiva  di  trentasei  mesi,   anche   non
continuativi»;
  Preso atto della Sentenza n. 251 dell'8 novembre 2017 con la  quale
la   Corte    costituzionale    ha    dichiarato    «l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 17, terzo comma, ultimo periodo, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino,  adeguamento  e
semplificazione del sistema di formazione iniziale e di  accesso  nei
ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla
valorizzazione  sociale  e  culturale  della  professione,  a   norma
dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015,
n. 107».
  Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

                              Decreta:

                               Art. 1


                               Oggetto

  1. Il presente decreto  disciplina  le  modalita'  di  espletamento
della procedura concorsuale di cui all'art. 17, comma 2, lettera  b),
e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.  59,
per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente  nella
scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo  di
abilitazione all'insegnamento o di specializzazione  all'insegnamento
di sostegno per i medesimi gradi di istruzione.

                               Art. 2


                             Definizioni

  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti
definizioni:
    a) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca;
    b) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
    c) Decreto legislativo: il decreto legislativo 13 aprile 2017  n.
59;
    d) Testo unico: decreto legislativo 16 aprile  1994,  n.  297,  e
successive modificazioni;
    e)  USR:  Ufficio  scolastico  regionale  o   Uffici   scolastici
regionali;
    f) Bando: bando di concorso ai sensi dell'art. 5;
    g) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR  o
i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR.
    h) Cun: Consiglio universitario nazionale;
    i) Afam: Alta formazione artistica, musicale e coreutica;
    l) professori universitari: i professori universitari di I  e  II
fascia;
    m) docenti Afam: docenti di ruolo presso le istituzioni dell'Alta
formazione artistica, musicale e coreutica;
    n) dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che svolgono la
funzione  ispettiva  tecnica  di  cui  all'art.  9  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98;
    o) graduatorie ad esaurimento: graduatorie  di  cui  all'art.  1,
comma 601, lettera c), della legge 29 dicembre 2006, n. 296.

                               Art. 3


                              Concorso

  1. Ai  sensi  dell'art.  17,  comma  2,  lettera  b),  del  decreto
legislativo, e' indetto per ciascuna classe di concorso delle  scuole
secondarie di primo e di secondo grado nonche' per il sostegno  della
scuola  secondaria,  un  concorso  per  titoli  ed   esami   per   il
reclutamento a tempo indeterminato, riservato ai soggetti in possesso
dei requisiti di cui all'art. 6. Sia  il  concorso  sia  le  relative
graduatorie sono organizzate su base regionale.
  2. Sino all'integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito
regionale, i soggetti che vi sono iscritti sono ammessi  al  percorso
di cui all'art. 4, comma 3, nel limite, per ciascun anno  scolastico,
classe di concorso e tipologia di posto, dei posti  di  cui  all'art.
17, comma 2, lettera b)  del  decreto  legislativo.  L'ammissione  al
predetto percorso comporta la cancellazione da tutte  le  graduatorie
di merito regionali, nonche' da tutte le graduatorie ad esaurimento e
di istituto, per ogni classe di concorso e tipologia di posto.
  3. Allo  scorrimento  delle  graduatorie  di  merito  regionali  si
applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

                               Art. 4


                     Articolazione del concorso

  1. Il concorso si articola nella prova orale  di  cui  all'art.  8,
nella successiva valutazione dei titoli  e  in  un  percorso  annuale
disciplinato ai sensi del decreto del Ministro 14 dicembre  2017,  n.
984.
  2.  Le  graduatorie  di  merito  regionali  di  cui   all'art.   15
comprendono  tutti   coloro   che,   avendo   proposto   istanza   di
partecipazione alla procedura concorsuale, abbiano sostenuto la prova
orale di cui all'art. 8. I candidati  sono  inseriti  nella  predetta
graduatoria sulla base della valutazione  della  prova  orale  e  dei
titoli posseduti ai sensi dell'art. 9.
  3. I candidati inseriti nelle graduatorie di merito regionali  sono
ammessi annualmente, nel limite dei posti di cui all'art. 3, comma 2,
ad  un  percorso  di  durata  annuale  finalizzato  a  verificare  la
padronanza degli standard professionali,  che  si  conclude  con  una
valutazione finale, ai sensi del decreto  del  Ministro  14  dicembre
2017, n. 984.
  4. Per le classi di concorso alle quali partecipi un numero  esiguo
di candidati e' possibile disporre l'aggregazione territoriale  delle
procedure, ferma restando l'approvazione di graduatorie distinte  per
ciascuna regione.

                               Art. 5


                          Bando di concorso

  1. Il Bando e' adottato dal direttore  generale  per  il  personale
scolastico e disciplina:
    a) i requisiti generali  di  ammissione  al  concorso,  ai  sensi
dell'art. 6;
    b) il termine, il contenuto e le modalita' di presentazione delle
istanze di partecipazione al concorso, ai sensi dell'art. 7;
    c) l'organizzazione della prova orale, ai sensi dell'art. 8;
    d)  le  modalita'  di  informazione  ai  candidati  ammessi  alla
procedura concorsuale;
    e) i documenti richiesti per l'assunzione;
    f) l'informativa sul trattamento dei dati personali.

                               Art. 6


                       Requisiti di ammissione

  1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, del  decreto  legislativo,  sono
ammessi a partecipare alle procedure di cui  al  presente  decreto  i
candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento  in
una o piu' classi di concorso della scuola secondaria di primo  o  di
secondo grado, o, per i soli posti di  sostegno,  che  aggiungano  al
titolo abilitante la specializzazione per il sostegno per i  medesimi
gradi di istruzione, conseguito entro il 31 maggio 2017. I  candidati
che chiedono di partecipare alle procedure concorsuali per la  classe
di  concorso  A23  (Italiano  L2)  devono  possedere  i   titoli   di
specializzazione previsti dal decreto  del  Ministro  n.  92  del  23
febbraio 2016. Al fine di determinare a quali procedure, distinte per
classe di concorso e tipologie di posto,  possa  partecipare  ciascun
candidato, si applica l'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 gennaio 2016, n. 19, cosi' come modificato dal  decreto
del Ministro 9 maggio 2017, n. 259.
  2. Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare  al  concorso
per  posti  comuni  purche'  siano  iscritti  nelle  graduatorie   ad
esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di  istituto,  alla
data del 31 maggio 2017. Possono altresi' partecipare al concorso per
posti di sostegno  purche',  in  aggiunta,  siano  specializzati  sul
sostegno;
  3. Sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale per posti di
sostegno i docenti abilitati che conseguano  il  relativo  titolo  di
specializzazione entro il 30 giugno  2018,  nell'ambito  di  percorsi
avviati entro il 31 maggio 2017, ivi compresi quelli disciplinati dal
decreto del Ministro 10 marzo 2017, n. 141.
  4. Sono altresi' ammessi con riserva coloro che, avendo  conseguito
il titolo abilitante o la specializzazione  sul  sostegno  all'estero
entro il 31 maggio  2017  abbiano  comunque  presentato  la  relativa
domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti
scolastici e la valutazione  del  sistema  nazionale  di  istruzione,
entro la data termine per  la  presentazione  delle  istanze  per  la
partecipazione alla procedura concorsuale.
  5. Qualora  i  requisiti  di  partecipazione  siano  posseduti  per
effetto di  provvedimenti  giudiziari  non  definitivi,  i  candidati
partecipano con riserva  alle  procedure  concorsuali  e  i  relativi
diritti  si  perfezionano  in  esito  ai   provvedimenti   giudiziari
definitivi.
  6.  I  bandi  disciplinano  gli  ulteriori  requisiti  generali  di
ammissione al concorso.
  7. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti di ammissione. In caso  di  carenza  degli
stessi,  l'USR  dispone  l'esclusione  immediata  dei  candidati,  in
qualsiasi momento della procedura concorsuale.

                               Art. 7


                Istanze di partecipazione ai concorsi

  1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena
di esclusione, in un'unica regione per tutte le classi di concorso  o
tipologie di posto  per  le  quali  posseggano  i  requisiti  di  cui
all'art. 6. Il candidato puo' concorrere per piu' classi di  concorso
o tipo di posto mediante la presentazione  di  un'unica  istanza  con
l'indicazione delle classi di  concorso  o  tipo  di  posto  per  cui
intenda partecipare.
  2. I candidati presentano l'istanza di partecipazione  ai  concorsi
esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese  disponibili  nel
sistema informativo del Ministero ai sensi del decreto legislativo  7
marzo 2005, n.82, e successive modificazioni. Le  istanze  presentate
con modalita' diverse non sono prese in considerazione.
  3. Il termine per la presentazione dell'istanza  di  partecipazione
al concorso e' posto alle ore 23.59 del trentesimo giorno  successivo
alla data iniziale indicata nel  Bando  per  la  presentazione  delle
istanze.
  4.  Il  candidato   residente   all'estero,   o   ivi   stabilmente
domiciliato, qualora non in possesso delle credenziali di accesso  al
sistema informativo di cui al comma 2, acquisisce  dette  credenziali
presso  la  sede  dell'Autorita'  consolare  italiana.   Quest'ultima
verifica l'identita' del candidato e comunica le  risultanze  all'USR
competente a gestire la relativa procedura concorsuale, che  provvede
alla registrazione del candidato nel sistema informativo. Ultimata la
registrazione, il candidato riceve dal sistema informativo  i  codici
di  accesso  per  l'acquisizione  telematica  della   istanza   nella
successiva fase prevista dalla procedura.
  5. I candidati indicano la lingua straniera, scelta  tra  francese,
inglese, spagnolo e tedesco, oggetto  della  valutazione  nell'ambito
della prova orale.
  6. Il contenuto dell'istanza di partecipazione e' disciplinato  dal
Bando, che indica altresi' quali elementi siano necessari a  pena  di
esclusione dal concorso.

                               Art. 8


                             Prova orale

  1. La procedura concorsuale prevede lo  svolgimento  di  una  prova
orale di natura didattico-metodologica.
  2.  La  prova  orale   consiste   in   una   lezione   simulata   e
nell'esplicitazione  delle  scelte  didattiche  e  metodologiche   in
relazione ai contenuti disciplinari e al contesto scolastico indicati
dalla  commissione.  La  commissione   nell'interlocuzione   con   il
candidato accerta anche la conoscenza della lingua straniera  secondo
quanto indicato ai commi 3 e 4.
  3. La prova orale per i posti comuni, distinta per ciascuna  classe
di concorso, ha per oggetto il programma di cui  all'allegato  A  del
decreto ministeriale n. 95 del 2016, limitatamente alle parti e per i
contenuti riguardanti le classi di concorso della  scuola  secondaria
di primo e secondo grado, e valuta la padronanza delle discipline  in
relazione alle competenze metodologiche e di progettazione  didattica
e   curricolare,   anche   mediante   l'utilizzo   delle   tecnologie
dell'informazione  e  della  comunicazione.  La  prova  orale  valuta
altresi' la capacita' di comprensione e  conversazione  nella  lingua
straniera prescelta dal candidato almeno al  livello  B2  del  Quadro
Comune europeo di  riferimento  per  le  lingue.  Per  le  classi  di
concorso di lingua straniera la prova  orale  si  svolge  interamente
nella lingua stessa, inclusa l'illustrazione delle scelte  didattiche
e metodologiche in relazione ai contenuti disciplinari indicati dalla
commissione.
  4. La prova orale per i posti di sostegno verte  sul  programma  di
cui al predetto allegato A del decreto ministeriale n.  95  del  2016
applicato solo per le parti e per i contenuti riguardanti  le  classi
di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado,  valuta
la  competenza  del  candidato  nelle  attivita'  di  sostegno   alla
studentessa e allo studente con disabilita' volte alla definizione di
ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare
per garantire l'inclusione e il raggiungimento di obiettivi  adeguati
alle  possibili  potenzialita'  e  alle   differenti   tipologie   di
disabilita', anche mediante l'impiego delle tecnologie normalmente in
uso presso le istituzioni scolastiche. La prova orale valuta altresi'
la capacita' di comprensione e conversazione nella  lingua  straniera
prescelta dal candidato  almeno  al  livello  B2  del  Quadro  Comune
europeo di riferimento per le lingue.

                               Art. 9


             Valutazione della prova orale e dei titoli

  1.  Per  la  valutazione  della  prova  orale  e  dei  titoli,   la
Commissione   ha   a   disposizione   un   punteggio   massimo   pari
rispettivamente a 40 punti e a 60 punti. La prova orale  non  prevede
un punteggio minimo.
  2. La Commissione assegna alla valutazione, nell'ambito della prova
orale, della capacita' di comprensione e conversazione  nella  lingua
straniera, un punteggio massimo di 3 punti quale quota parte  dei  40
disponibili.
  3. La Commissione assegna alla valutazione, nell'ambito della prova
orale,    delle    competenze    nell'utilizzo    delle    tecnologie
dell'informazione  e   della   comunicazione   o   nelle   tecnologie
normalmente in uso presso le istituzioni  scolastiche,  un  punteggio
massimo di 3 punti quale quota parte dei 40 disponibili.
  4. La Commissione assegna ai titoli culturali  e  professionali  un
punteggio massimo di 60 punti, ai sensi dell'allegata tabella A.

                               Art. 10


                     Commissioni di valutazione

  1. Le commissioni di valutazione dei concorsi sono presiedute da un
professore universitario o da un direttore di una istituzione AFAM  o
da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e sono  composte
da due docenti.
  2. Il presidente e i commissari devono possedere i requisiti di cui
agli articoli 11, 12 e 13 e sono individuati ai sensi dell'art. 14.
  3. Ove non sia possibile affidare ai componenti  della  commissione
l'accertamento della capacita' di comprensione e conversazione  nella
lingua straniera prescelta dai candidati,  si  procede  alla  nomina,
contestualmente alla formazione della  commissione,  in  qualita'  di
membri aggregati, di docenti titolari dell'insegnamento delle  lingue
straniere,   che   svolgono   le   proprie   funzioni   limitatamente
all'accertamento delle competenze di lingua.
  4. Ove non sia possibile affidare  ai  componenti  effettivi  della
commissione  l'accertamento  delle  conoscenze  e  delle   competenze
informatiche, si procede alla nomina in qualita' di membro aggregato,
di un docente titolare dell'insegnamento di informatica,  che  svolge
le proprie funzioni limitatamente all'accertamento  delle  competenze
di informatica.
  5. Per  il  presidente  e  ciascun  componente,  inclusi  i  membri
aggregati, e' prevista la nomina di un supplente.
  6. A ciascuna commissione e' assegnato un  segretario,  individuato
tra il personale amministrativo  appartenente  alla  seconda  area  o
superiore.
  7. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle 500 unita',
la commissione e' integrata,  per  ogni  gruppo  o  frazione  di  500
concorrenti, con altri  tre  componenti,  oltre  ai  relativi  membri
aggregati e ai supplenti, individuati nel rispetto  dei  requisiti  e
secondo le modalita' previste per la commissione principale.
  8. La composizione  delle  commissioni  e'  tale  da  garantire  la
presenza  di  entrambi  i   sessi,   salvi   i   casi   di   motivata
impossibilita'.
  9. I compensi riconosciuti ai  presidenti  e  ai  componenti  delle
commissioni e delle sottocommissioni sono disciplinati ai  sensi  del
decreto del  Ministro  31  agosto  2016,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 15 novembre 2016, n. 267.

                               Art. 11


                      Requisiti dei presidenti

  1. Per i concorsi a posti comuni nella scuola secondaria di primo e
secondo grado, gli aspiranti presidenti devono possedere  i  seguenti
requisiti:
    a) per i professori universitari e direttori AFAM appartenere  al
settore disciplinare coerente con la classe di concorso;
    b) per i dirigenti tecnici appartenere allo specifico settore;
    c)  per  i  dirigenti  scolastici,  aver   diretto   o   dirigere
istituzioni scolastiche in cui sono attivati insegnamenti  attribuiti
alla specifica  classe  di  concorso  o  ambito  disciplinare  ovvero
provenire dai relativi ruoli.
  2. Per i concorsi a posti  di  sostegno  gli  aspiranti  presidenti
devono possedere i seguenti requisiti:
    a)  per  i  professori  universitari,  appartenere   al   settore
scientifico disciplinare M-PED/02 ovvero aver espletato attivita'  di
insegnamento nell'ambito dei percorsi preposti  all'acquisizione  del
titolo di specializzazione per le attivita' di sostegno;
    b) per i dirigenti tecnici, appartenere al settore formativo  del
ciclo di istruzione cui si riferisce la procedura concorsuale;
    c)  per  i  dirigenti  scolastici,  aver   diretto   o   dirigere
istituzioni  scolastiche  del  grado  di  istruzione  relativo   alle
distinte procedure concorsuali per la scuola secondaria di  I  grado,
secondaria di II grado.
  3. I presidenti delle commissioni  giudicatrici  dei  concorsi  per
l'accesso ai ruoli delle classi di concorso A23 - Lingua italiana per
discenti  di  lingua  straniera  sono   scelti   tra   i   professori
universitari  dei  settori  scientifico  disciplinari  L-  LIN/01   o
L-LIN/02.
  4. Costituisce criterio di precedenza  nella  nomina  a  componente
delle commissioni giudicatrici il possesso di almeno uno dei seguenti
requisiti:
    a) aver diretto master universitari di secondo livello in materia
di dirigenza scolastica o aver insegnato nell'ambito di tali master;
    b) aver insegnato o svolto attivita' di tutoraggio  nelle  scuole
di  specializzazione  all'insegnamento  secondario,  nei   corsi   di
tirocinio formativo attivo o nei percorsi abilitanti speciali.

                               Art. 12


                      Requisiti dei commissari

  1. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano  ad
essere  nominati  componenti  delle  commissioni   giudicatrici   dei
concorsi di cui al presente decreto, devono  aver  prestato  servizio
nel ruolo per almeno 5  anni  nella  scuola  secondaria  di  primo  e
secondo grado nella classe di concorso cui si riferisce il concorso.
  2. I docenti AFAM che aspirano ad essere nominati componenti  delle
commissioni giudicatrici dei concorsi  per  l'accesso  ai  ruoli  del
personale docente della scuola secondaria di primo  e  secondo  grado
devono appartenere al settore accademico disciplinare coerente con la
classe di concorso e aver prestato servizio nello specifico ruolo per
almeno 5 anni.
  3. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano  ad
essere  nominati  componenti  delle  commissioni   giudicatrici   dei
concorsi per l'accesso ai ruoli del  personale  docente  di  sostegno
nella scuola secondaria di primo e secondo grado,  devono  essere  in
possesso del titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni  con
disabilita' nonche' aver prestato servizio nel  ruolo  per  almeno  5
anni su posto di sostegno nella  scuola  secondaria  di  primo  o  di
secondo grado a seconda della distinta procedura cui si riferisce  il
concorso.
  4.  I  docenti  componenti  aggregati  per   l'accertamento   delle
conoscenze informatiche e  delle  lingue  straniere  previste  devono
avere, rispettivamente, i seguenti requisiti:
    a) aver prestato servizio di ruolo per almeno 5 anni nella classe
di concorso A41 - Scienze e tecnologie informatiche;
    b) aver prestato servizio di ruolo per almeno 5 anni nelle classi
di concorso A-24 o  A-25  per  l'insegnamento  di  una  delle  lingue
previste.
  5. Costituisce criterio di precedenza  nella  nomina  a  componente
delle commissioni giudicatrici il possesso di almeno uno dei seguenti
requisiti:
    a) dottorato di ricerca; diploma di specializzazione; diploma  di
perfezionamento equiparato per  legge  o  per  statuto  e  ricompreso
nell'allegato 4 nel decreto del Direttore generale per  il  personale
della scuola 31 marzo 2005; attivita' di  ricerca  scientifica  sulla
base di assegni ai sensi  dell'art.  51,  comma  6,  della  legge  27
dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'art. 1, comma  14,  della  legge  4
novembre 2005 n. 230, ovvero dell'art. 22  della  legge  30  dicembre
2010, n. 240; abilitazione scientifica nazionale a professore di I  o
II fascia, in settori  disciplinari  coerenti  con  la  tipologia  di
insegnamento;
    b) essere stati immessi in ruolo da graduatorie di  concorso  per
titoli ed esami; in caso di immissione attraverso le  graduatorie  di
cui all'art. 401  del  Testo  unico,  essere  risultati  idonei  allo
specifico  concorso  ordinario  o  aver   conseguito   l'abilitazione
all'insegnamento  attraverso  le  scuole  di   specializzazione   per
l'insegnamento secondario, o, per  l'AFAM,  i  bienni  accademici  di
secondo livello;
    c) aver svolto attivita' di docente supervisore o tutor presso  i
bienni di specializzazione delle scuole superiori per  l'insegnamento
secondario o presso i corsi accademici abilitanti  di  II  livello  o
aver ricoperto incarichi di docenza presso i predetti percorsi;
    d)  aver  svolto  attivita'  di  tutor  organizzatore,  di  tutor
coordinatore o aver ricoperto incarichi di docenza presso i  percorsi
di cui al decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni;
    e) diploma di  specializzazione  sul  sostegno  agli  alunni  con
disabilita';
    f) diploma di perfezionamento post diploma o post laurea,  master
universitario di 1 o 2 livello  con  esame  finale,  nell'ambito  dei
bisogni educativi speciali;
    g) diploma di perfezionamento post diploma o post laurea,  master
universitario di 1 o 2 livello con esame  finale,  nell'ambito  delle
tecnologie dell'informazione e comunicazione;
    h) per il concorso a posti di sostegno, aver conseguito il titolo
di specializzazione attraverso percorsi ordinamentali.
  7. Ove non risulti  possibile  reperire  commissari,  il  dirigente
preposto all'USR puo' prescindere dai requisiti di cui ai commi 1,  2
e 4, ferma restando la conferma in ruolo, il possesso di  5  anni  di
servizio e quello dell'abilitazione all'insegnamento nella classe  di
concorso della  specifica  procedura  concorsuale.  Qualora  non  sia
possibile reperire commissari nemmeno ai sensi del primo periodo,  il
dirigente  preposto  all'USR  puo'  ricorrere,  con  proprio  decreto
motivato, alla nomina di personale esperto  appartenente  al  settore
universitario  in  possesso  di  esperienza  almeno  biennale   nello
specifico settore.
  8. I membri della commissione per l'accesso ai ruoli  delle  classi
di concorso A23-Lingua italiana per discenti di lingua straniera sono
scelti tra i docenti del rispettivo grado di istruzione, in  possesso
dei requisiti di specializzazione previsti per la partecipazione alla
procedura concorsuale e con documentata esperienza nel settore.

                               Art. 13


             Condizioni personali ostative all'incarico
            di presidente e componente delle Commissioni

  1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente,  componente
e componente aggregato delle Commissioni del concorso:
    a) avere riportato condanne penali o avere in corso  procedimenti
penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale;
    b) avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle  norme
disciplinari dei rispettivi ordinamenti;
    c)  essere  incorsi  nelle  sanzioni  disciplinari  previste  nei
rispettivi ordinamenti;
    d) essere stati collocati a riposo da piu' di tre anni dalla data
di pubblicazione del Bando e, se  in  quiescenza,  aver  superato  il
settantesimo anno d'eta' alla medesima data.
  2. I presidenti,  i  componenti  e  i  componenti  aggregati  delle
Commissioni del concorso, inoltre:
    a) a partire da un anno antecedente alla data  di  indizione  del
concorso, non possono  essere  componenti  dell'organo  di  direzione
politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche  e  essere
rappresentanti sindacali, anche presso  le  Rappresentanze  sindacali
unitarie, o essere designati dalle confederazioni  ed  organizzazioni
sindacali o  dalle  associazioni  professionali;  ne'  esserlo  stati
nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso;
    b) non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado  con
un concorrente;
    c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla
data di indizione del concorso, attivita' o corsi di preparazione  ai
concorsi per il reclutamento dei docenti;
    d) non debbono essere stati destituiti o licenziati  dall'impiego
per motivi disciplinari,  per  ragioni  di  salute  o  per  decadenza
dall'impiego comunque determinata.
  3. Al fine di assicurare la regolarita', l'imparzialita' e il  buon
andamento dei lavori delle commissioni giudicatrici,  in  aggiunta  a
quanto previsto dal comma 2 i presidenti e i  componenti  non  devono
trovarsi in altre condizioni  che,  per  ragioni  oggettive,  rendano
comunque incompatibile o inopportuna la  loro  partecipazione  a  una
procedura concorsuale.

                               Art. 14


             Formazione delle commissioni di valutazione

  1. Gli aspiranti  presidenti  e  componenti  delle  commissioni  di
valutazione  presentano  istanza  per  l'inserimento  nei  rispettivi
elenchi al Dirigente preposto  all'USR,  secondo  le  modalita'  e  i
termini di cui al presente articolo.
  2. Nell'istanza gli aspiranti  indicano  le  procedure  concorsuali
alle quali, avendone i  titoli,  intendono  candidarsi,  fatto  salvo
quanto previsto dal comma 7 per i componenti aggregati. L'istanza  e'
presentata, a pena di esclusione, unicamente per la regione  sede  di
servizio o, nel caso di aspiranti collocati a riposo,  in  quella  di
residenza.
  3. L'istanza e' presentata esclusivamente in modalita' on line,  ai
sensi del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, a pena di esclusione.
  4. Ai fini del comma 3:
    a) gli aspiranti appartenenti ai ruoli dei dirigenti scolastici e
tecnici, dei docenti Afam nonche' dei docenti  del  comparto  scuola,
nonche' i soggetti in quiescenza che vi appartenevano, utilizzano  la
procedura informatica Polis  presente  nel  sistema  informativo  del
Ministero;
    b)  gli  aspiranti   appartenenti   ai   ruoli   dei   professori
universitari, nonche' i soggetti in quiescenza che vi  appartenevano,
utilizzano la procedura informatica del Consorzio  interuniversitario
Cineca, che provvede  a  trasmettere  le  domande  acquisite  all'USR
competente.
  5. Gli aspiranti possono accedere alla suddetta procedura  ai  fini
della presentazione  dell'istanza  di  cui  al  comma  1  secondo  la
tempistica indicata  con  avviso  della  Direzione  generale  per  il
personale scolastico.
  6. Nell'istanza, nella quale deve essere chiaramente indicato l'USR
responsabile della nomina delle commissioni  alle  quali  si  intende
partecipare, gli aspiranti, a pena di esclusione, devono  dichiarare,
sotto  la  loro  responsabilita'  e  consapevoli  delle   conseguenze
derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso
dei requisiti di agli  articoli  11  e  12  e  l'insussistenza  delle
condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente
delle Commissioni di cui all'art. 13. In particolare,  gli  aspiranti
devono dichiarare:
    a) per gli aspiranti presidenti delle  commissioni,  il  possesso
dei requisiti di cui all'art. 11;
    b) per gli aspiranti commissari,  il  possesso  dei  requisiti  e
l'eventuale possesso delle condizioni di preferenza di  cui  all'art.
12;
    c) il possesso di ciascuno dei  requisiti  e  l'insussistenza  di
tutte le  condizioni  personali  ostative  di  cui  all'art.  13.  La
dichiarazione relativa alla situazione prevista dall'art.  13,  comma
2, lettera b) e' resa dall'aspirante all'atto di  insediamento  della
commissione ovvero della eventuale surroga;
    d) nome, cognome,  luogo  e  data  di  nascita,  codice  fiscale,
indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni;
    e)  l'Universita'  e  il   settore   scientifico-disciplinare   o
accademico-disciplinare   di   insegnamento   (per    i    professori
universitari e per i docenti delle istituzioni  Afam);  l'istituzione
scolastica sede  di  servizio  e  il  ruolo  di  provenienza  (per  i
dirigenti scolastici); il settore di appartenenza  (per  i  dirigenti
tecnici);  la  tipologia  di  posto  e  la  classe  di  concorso   di
insegnamento (per  i  docenti  del  comparto  scuola).  Il  personale
collocato a riposo  indica  le  medesime  informazioni  in  relazione
all'ultimo incarico ricoperto;
    f) il curriculum vitae;
    g)  il  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali  e   alla
pubblicazione del nominativo e del curriculum vitae nel sito internet
del Ministero (www.miur.gov.it), ai sensi del decreto legislativo  n.
196 del 2003 e successive modificazioni.
  7. Gli aspiranti docenti alla nomina di  componenti  aggregati  per
l'accertamento delle conoscenze informatiche e di  una  delle  lingue
straniere previste dal decreto di indizione del concorso, partecipano
per tutte le procedure concorsuali indette nella medesima regione che
richiedono l'integrazione della  commissione.  I  medesimi  aspiranti
devono inoltre dichiarare il possesso dei requisiti di  cui  all'art.
12.
  8. I Dirigenti preposti agli USR predispongono  gli  elenchi  degli
aspiranti, distinti tra presidenti e commissari nonche' a seconda che
si tratti di personale in servizio ovvero  collocato  a  riposo.  Gli
elenchi   sono   pubblicati   sul   sito   internet   del   Ministero
(www.miur.gov.it) e sui siti degli USR.
  9.  Gli  elenchi  nominativi  degli   aspiranti   presidenti   sono
trasmessi, per la prescritta validazione:
    a) al Cun, relativamente ai professori universitari;
    b) alla competente Direzione generale, relativamente  ai  docenti
delle istituzioni Afam.
  10. Le commissioni giudicatrici sono nominate, con propri  decreti,
dai Dirigenti preposti  agli  USR.  I  decreti  individuano  anche  i
presidenti  e  i  componenti  supplenti.  Nella  composizione   delle
commissioni si tiene inoltre conto:
    a) per i docenti componenti aggregati di cui al comma 7 di quanto
previsto dall'art. 12 comma 4;
    b) prioritariamente,  della  vicinanza  della  sede  di  servizio
dell'aspirante o, in caso di quiescenza, della residenza alle sedi di
espletamento delle prove orali.
  11. All'atto della nomina, l'USR competente accerta il possesso dei
requisiti da parte dei presidenti e dei componenti delle commissioni.
I decreti con i quali sono costituite le commissioni sono  pubblicati
sul sito internet del Ministero www.miur.gov.it e sui siti degli  USR
competenti.  I  componenti   aggregati   per   l'accertamento   delle
conoscenze informatiche e delle lingue straniere previste dal decreto
di indizione del  concorso,  sono  nominati  dal  Dirigente  preposto
all'USR.
  12. In caso di  cessazione  a  qualunque  titolo  dall'incarico  di
presidente o di commissario, il dirigente preposto all'USR  provvede,
con  proprio  decreto,  a  reintegrare  la  commissione,  secondo  le
modalita' di cui al presente articolo.
  13.  I  dirigenti  scolastici  delle  istituzioni  scolastiche   di
appartenenza  favoriscono  la  partecipazione  alle  attivita'  delle
commissioni dei docenti membri delle commissioni.

                               Art. 15


                   Graduatorie regionali di merito

  1. La commissione giudicatrice, valutata la prova orale e i titoli,
procede alla compilazione della graduatoria regionale di merito.
  2. Le graduatorie approvate  con  decreto  dal  dirigente  preposto
all'USR sono trasmesse al sistema informativo del  Ministero  e  sono
pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR, nonche' sulla rete
intranet e sul sito internet del Ministero.
  3. Le graduatorie sono utilizzate annualmente ai fini dell'avvio al
percorso annuale disciplinato dal decreto del  Ministro  14  dicembre
2017, n. 984.

                               Art. 16


                               Ricorsi

  1.  Avverso  i  provvedimenti  relativi  alla  presente   procedura
concorsuale e' ammesso, per i  soli  vizi  di  legittimita',  ricorso
straordinario al  Presidente  della  Repubblica,  entro  120  giorni,
oppure ricorso giurisdizionale al competente TAR,  entro  60  giorni,
dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.

                               Art. 17

Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento  slovena
  e bilingua sloveno-italiano, alla  Regione  Valle  d'Aosta  e  alle
  Province di Trento e Bolzano.

  1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 425 e seguenti  del  Testo
unico, l'Ufficio scolastico regionale per il  Friuli  Venezia  Giulia
provvede ad indire concorsi per titoli ed esami  a  cattedre  per  la
scuola secondaria di primo e secondo grado con lingua di insegnamento
slovena, anche avvalendosi della collaborazione dell'ufficio speciale
di cui all'art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
  2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 427 e seguenti  del  Testo
unico, le Province autonome di Trento, Bolzano  e  la  Regione  Valle
D'Aosta,  in  ragione  delle  specifiche  competenze  in  materia  di
reclutamento, provvedono  all'indizione  di  specifici  concorsi  per
titoli ed esami per la copertura dei posti delle scuole secondarie di
primo e secondo grado che individuano autonomamente.

                               Art. 18


                        Norme di salvaguardia

  1. Per quanto non previsto dal presente decreto,  si  applicano  le
disposizioni sullo svolgimento dei concorsi  ordinari  per  l'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili,
nonche' quelle previste dal vigente C.C.N.L. per il personale docente
ed educativo del comparto scuola.
  2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Dal giorno della pubblicazione decorrono  i  termini  per
eventuali impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente
della Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale  al
TAR competente).
    Roma, 15 dicembre 2017

                                                  Il Ministro: Fedeli


              Parte di provvedimento in formato grafico


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