MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
CONCORSO
Concorso pubblico, per esami, a duecentocinquanta posti a tempo
indeterminato per il profilo professionale di funzionario della
professionalita' di servizio sociale, III area funzionale, fascia
retributiva F1.
(GU n.12 del 9-2-2018)
IL DIRETTORE GENERALE
del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del
giudice minorile
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, contenente le norme per il
diritto al lavoro dei disabili;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive integrazioni
e modificazioni, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche», ed in specie
l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale non puo' prescindersi dal
possesso della cittadinanza italiana per i posti nei ruoli del
Ministero della giustizia, eccettuati i posti a cui si accede in
applicazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
nonche' l'art. 2, comma 1 del medesimo provvedimento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni concernente «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, contenente il «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa», come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge
12 novembre 2011, n. 183;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987,
n. 14 recante «Valore abilitante del diploma di assistente sociale in
attuazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10
marzo 1982, n. 162»;
Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84 recante «Ordinamento della
professione di assistente sociale e istituzione dell'albo
professionale»;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
del personale dipendente dei Ministeri - Quadriennio normativo
2006/2009, sottoscritto il 14 settembre 2007;
Visto il Contratto collettivo nazionale integrativo del personale
non dirigenziale del Ministero della giustizia - Quadriennio
2006/2009, sottoscritto il 29 luglio 2010;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
integrazioni e modificazioni, recante «Codice in materia di
protezione di dati personali»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in
materia di occupazione e impiego;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
marzo 1995 e successive modifiche ed integrazioni, recante
«Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle
commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di
tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l'art. 8 concernente
l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a
selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche
amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
giugno 2015, n. 84 recante «Regolamento di riorganizzazione del
Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e
delle dotazioni organiche»;
Visto il decreto ministeriale 17 novembre 2015 concernente
l'individuazione presso il Dipartimento per la giustizia minorile e
di comunita' degli uffici di livello dirigenziale non generale, la
definizione dei relativi compiti, nonche' l'organizzazione delle
articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'art. 16, comma
1 e comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.
84/2015;
Ritenuto di propria competenza la firma degli atti relativi alle
procedure concorsuali emanate dall'Amministrazione della Giustizia
Minorile e di Comunita';
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13,
coordinato con legge di conversione 13 aprile 2017, n. 46 ai sensi
del quale il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' e'
autorizzato ad avviare nel biennio 2017-2018 procedure concorsuali
per l'assunzione di un numero massimo di sessanta unita' di personale
da inquadrare nella III area di vari profili tra i quali quello di
funzionario della professionalita' di servizio sociale;
Visto l'art. 1, comma 493, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
ai sensi del quale le unita' oggetto di procedure concorsuali sono
state elevate da 60 a 296;
Decreta:
Art. 1
Posti disponibili a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a n. 250 posti a
tempo indeterminato per il profilo professionale di funzionario della
professionalita' di servizio sociale, III Area funzionale, fascia
retributiva F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia
- Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'.
2. L'Amministrazione si riserva la facolta' di revocare o
annullare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo
svolgimento del concorso stesso, nonche' le connesse attivita' di
assunzione, modificare, fino alla data di assunzione dei vincitori,
il numero dei posti - in aumento o in decremento - sospendere la
nomina dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non
valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni
di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in
parte, assunzioni di personale per gli anni 2018-2020. Di quanto
sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Art. 2
Riserve di posti e titoli
di precedenza o preferenza
1. In materia di riserva dei posti si applicano le disposizioni
di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, all'art. 7, comma 2,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al
lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d'obbligo
prevista dall'art. 3, comma 1, della medesima legge e agli articoli
1014, commi 3 e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, concernente il codice dell'ordinamento militare.
2. Gli eventuali titoli di riserva nonche' i titoli di
preferenza, come previsti dalla vigente normativa, a parita' di
merito e a parita' di titoli, per poter essere oggetto di valutazione
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda di partecipazione ed espressamente
menzionati nella stessa.
3. Le riserve di legge sono valutate esclusivamente all'atto
della formulazione della graduatoria definitiva di cui al successivo
art. 13.
Art. 3
Requisiti e condizioni per la partecipazione
1. Per la partecipazione al presente concorso i candidati devono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) laurea triennale, laurea magistrale o diploma di laurea
(vecchio ordinamento) in scienze del servizio sociale o equipollenti
per legge; sono altresi' considerati validi i diplomi universitari in
servizio sociale o i diplomi di assistente sociale conseguiti ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n.
14;
d) abilitazione all'esercizio della professione di assistente
sociale;
e) iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali,
ai sensi della legge 23 marzo 1993, n. 84 e successive modifiche;
f) idoneita' fisica all'impiego, da intendersi per i soggetti
con disabilita' come idoneita' allo svolgimento delle mansioni di
funzionario della professionalita' di servizio sociale di cui al
vigente ordinamento professionale;
g) qualita' morali e di condotta previste dall'art. 35, comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati
destituiti o licenziati a seguito di procedimento disciplinare, o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero coloro che siano stati
dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito
mediante la produzione di documenti falsi, o interdetti dai pubblici
uffici per effetto di sentenza passata in giudicato.
3. L'Amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare le
eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego, nonche' il possesso del requisito della condotta e delle
qualita' morali.
4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
5. I candidati sono ammessi con riserva alle prove concorsuali.
Per difetto dei requisiti prescritti, o per la mancata osservanza dei
termini stabiliti nel presente bando, l'Amministrazione puo'
disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso da emanarsi con
provvedimento del direttore generale del personale, delle risorse e
per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile.
Art. 4
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i
dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le
finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti la
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento dei dati, di cui al comma 1, e' obbligatorio
per il candidato ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione. Il mancato adempimento determina l'esclusione dal
concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica dei
candidati.
4. I candidati godono dei diritti di cui al titolo II del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che possono far valere nei
confronti del Ministero della giustizia - Dipartimento per la
giustizia minorile e di comunita' - Direzione generale del personale,
delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice
minorile - via Damiano Chiesa n. 24 - 00136 Roma, titolare del
trattamento.
5. Il responsabile del trattamento e' il dirigente dell'Ufficio
III della direzione generale del personale, delle risorse e per
l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile.
Art. 5
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta
ed inviata esclusivamente con modalita' telematiche, compilando
l'apposito modulo (form) entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il modulo della domanda (form) e le modalita' operative di
compilazione ed invio telematico sono disponibili dal giorno della
suddetta pubblicazione sul sito web del Ministero della giustizia,
www.giustizia.it
Al termine della compilazione della domanda il sistema
restituira', oltre al pdf della domanda, una ricevuta di invio,
completa del numero identificativo della domanda, data ed ora di
presentazione, che il candidato dovra' salvare, stampare, conservare
ed esibire il giorno delle prove quale titolo per la partecipazione
alle stesse, unitamente alla domanda stessa, che dovra' essere
sottoscritta il giorno della prima prova d'esame o della eventuale
prova preselettiva.
In caso di piu' invii della domanda di partecipazione, verra'
presa in considerazione la domanda inviata per ultima, intendendosi
le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private
d'effetto.
Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle
domande, il sistema informatico non consentira' piu' l'accesso al
modulo telematico, ne' l'invio della domanda.
2. Salvo quanto previsto al comma 3, non sono ammessi a
partecipare al concorso i candidati le cui domande siano state
redatte, presentate o inviate con modalita' diverse da quelle sopra
indicate.
3. Qualora negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione
delle domande di partecipazione, sul citato sito venisse comunicata
l'indisponibilita' del sistema informatico in questione, i candidati,
nei termini di cui al primo comma, potranno inviare la domanda, come
da fac-simile allegato al presente bando (Allegato 1):
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero
della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di
comunita' - Direzione generale del personale, delle risorse e per
l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile - via Damiano
Chiesa n. 24 - 00136 Roma;
a mezzo posta elettronica all'indirizzo e-mail:
dgmc@giustizia.it oppure dgmc@giustiziacert.it
Art. 6
Compilazione della domanda
1. Ciascun concorrente nella domanda di partecipazione dovra'
dichiarare, sotto la propria responsabilita', ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni e integrazioni:
a) il cognome ed il nome;
b) la data ed il comune di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il possesso della cittadinanza italiana;
e) l'iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
f) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non avere
in corso procedimenti penali ne' procedimenti amministrativi per
l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che
risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovra'
indicare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale
precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita'
giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un
eventuale procedimento penale;
g) il titolo di studio, con l'indicazione dell'universita' che
lo ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito;
h) l'iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali
ai sensi della legge 23 marzo 1993, n. 84 e successive modifiche;
i) i servizi eventualmente prestati come dipendente presso
pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
j) la lingua straniera, scelta tra quelle indicate nel
successivo art. 10, comma 5, per la quale intende effettuare
l'accertamento della conoscenza in sede di colloquio;
k) di essere fisicamente idoneo all'impiego, da intendersi per
i soggetti con disabilita' come idoneita' allo svolgimento delle
mansioni di funzionario della professionalita' di servizio sociale,
di cui al vigente ordinamento professionale;
l) di possedere le qualita' morali e di condotta di cui
all'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
m) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Nella domanda dovra' essere indicato l'eventuale possesso di
titoli di riserva, precedenza e preferenza di cui all'art. 2 del
presente bando. Qualora non espressamente dichiarati nella domanda
stessa, i medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede
di formazione della graduatoria definitiva.
3. La domanda dovra' inoltre contenere la precisa indicazione
della residenza o il domicilio nonche' l'indirizzo di posta
elettronica dove il candidato intende ricevere le comunicazioni
relative al concorso. Gli aspiranti sono, inoltre, tenuti a
comunicare tempestivamente - a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento - al Ministero della giustizia - Dipartimento per la
giustizia minorile e di comunita' - Direzione generale del personale,
delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice
minorile - via Damiano Chiesa n. 24 - 00136 Roma, ogni variazione di
indirizzo o recapito intervenuta successivamente all'inoltro della
domanda di partecipazione presso cui si intende ricevere le
comunicazioni del concorso.
4. Gli aspiranti dovranno, altresi', dichiarare nella domanda di
conoscere che le date e il luogo di svolgimento delle prove di esame
del concorso ovvero l'eventuale rinvio saranno resi noti, con valore
di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire
dal 29 maggio 2018, mediante pubblicazione sul sito web del Ministero
della giustizia, www.giustizia.it
5. L'Amministrazione si riserva di provvedere alla verifica della
veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla
procedura, i quali si intendono altresi' avvertiti delle conseguenze
sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni
false o mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni e integrazioni, ivi compresa la perdita degli eventuali
benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.
Art. 7
Disposizioni in favore di particolari categorie di cittadini nelle
prove di esame
1. I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia
sono assistiti nell'espletamento delle prove di esame, ai sensi degli
articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da personale
dell'Amministrazione, in possesso di titolo di studio inferiore a
quello previsto per l'ammissione al concorso.
2. Detti candidati devono indicare nella domanda l'ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi. Le richieste dovranno essere
comprovate, con l'invio dell'apposita certificazione rilasciata dalla
competente struttura pubblica dalla quale dovranno risultare in
maniera specifica gli ausili necessari e gli eventuali tempi
aggiuntivi. Nel caso di svolgimento di prova preselettiva i soggetti
con handicap affetti da invalidita' uguale o superiore all'80% sono
esonerati dallo svolgimento della stessa e sono ammessi direttamente
alle prove scritte, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
3. Successivamente all'invio della domanda ed entro trenta giorni
dalla data di scadenza del termine per l'invio delle domande di
partecipazione, al fine di consentire all'Amministrazione di
individuare e predisporre i mezzi e gli strumenti atti a garantire
una regolare partecipazione al concorso, i candidati di cui ai commi
precedenti dovranno far pervenire alla direzione generale del
personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del
Giudice minorile - copia della certificazione indicata nella domanda
di partecipazione, con una delle seguenti modalita':
dalla propria posta elettronica ordinaria, mediante invio
all'indirizzo e-mail dgmc@giustizia.it
dalla propria posta elettronica certificata, mediante invio
all'indirizzo e-mail dgmc@giustiziacert.it
a mezzo raccomandata a/r all'indirizzo Ministero della
giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' -
Direzione generale del personale, delle risorse e per l'attuazione
dei provvedimenti del Giudice minorile - via Damiano Chiesa n. 24 -
00136 Roma.
Art. 8
Comunicazione agli aspiranti
1. Ad eccezione delle notifiche di cui all'art. 6, comma 4, e
eventuali modifiche, pubblicate sul sito web del Ministero della
giustizia, www.giustizia.it tutte le comunicazioni personali agli
aspiranti avverranno in forma scritta.
2. L'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunita' non
assume alcuna responsabilita' nel caso di dispersione di
comunicazioni e/o ritardata ricezione da parte dei candidati di
avvisi di convocazione, derivanti da inesatte od incomplete
indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella
domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o altre
cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa, o ad eventi
di forza maggiore.
Art. 9
Commissione esaminatrice
1. Con successivo provvedimento del direttore generale del
personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del
Giudice minorile, in conformita' ai principi dettati dall'art. 35,
comma 3, lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sara' nominata la commissione esaminatrice ai sensi della vigente
normativa.
2. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti
del presidente, di uno dei componenti o del segretario della
commissione, puo' essere prevista la nomina di un presidente
supplente, di due componenti supplenti e di un segretario supplente,
da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della
commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
3. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille
unita', la commissione, con successivo decreto, puo' essere integrata
di un numero di componenti e di segretari aggiunti tali da
permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in
sottocommissioni.
Art. 10
Prove di esame
1. Il concorso si svolgera' mediante esame e consistera' in due
prove scritte ed una prova orale.
2. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i
criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da
formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi
attribuiti alle singole prove. Essa, immediatamente prima dell'inizio
di ciascuna prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli
candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono
proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
3. Le prove scritte verteranno su:
diritto penitenziario con particolare riferimento alle misure
alternative e sostitutive alla detenzione e alle sanzioni di
comunita', per adulti e minori, anche nella prospettiva
sovranazionale;
modelli, tecniche e strumenti di metodologia del servizio
sociale.
4. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno
riportato il punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle prove
scritte.
5. La prova orale vertera' sulle materie oggetto delle prove
scritte ed inoltre su:
elementi di diritto penale, di procedura penale e di diritto di
famiglia e dei minori;
etica e deontologia professionale dell'assistente sociale;
elementi di criminologia e sociologia della devianza;
elementi di diritto amministrativo.
6. Detta prova comprendera' anche:
l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera scelta
dal candidato tra inglese, francese, tedesco o spagnolo;
l'accertamento della conoscenza dell'uso di apparecchiature e
applicazioni informatiche.
7. Le prove scritte e l'eventuale prova preselettiva si
svolgeranno nei luoghi e nelle date che saranno stabiliti con
successivo provvedimento, che sara' pubblicato sul sito ufficiale del
Ministero della giustizia, a partire dal 29 maggio 2018. Tale
pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
8. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per l'assunzione e dovranno, senza alcun
preavviso o invito, presentarsi muniti del documento di
identificazione (e fotocopia dello stesso), di copia della domanda di
partecipazione e della ricevuta di invio della domanda completa del
numero identificativo - nei locali e nei giorni individuati ai sensi
del comma precedente.
9. L'avviso per la presentazione alla prova orale sara' dato ai
singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi
debbono sostenerla, mediante apposita nota ministeriale, che sara'
inviata presso la mail indicata nella domanda. Con la stessa nota
sara' data contemporaneamente comunicazione del voto riportato in
ciascuna delle prove scritte.
10. La prova orale si intende superata se il candidato avra'
conseguito una votazione di almeno 21/30.
11. I candidati che non si presenteranno nei giorni e nell'ora
previsti per sostenere le prove di esame saranno considerati esclusi
dal concorso.
Art. 11
Prove preselettive
1. L'Amministrazione si riserva la facolta' di far precedere le
prove scritte da una prova preselettiva, qualora le domande di
partecipazione siano superiori a mille (1.000).
2. La prova preselettiva, ove svolta, consistera' in una serie di
domande a risposta multipla vertenti su argomenti di cultura generale
e sulle materie di cui ai commi 3 e 5 del precedente art. 10.
3. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta
multipla l'Amministrazione si potra' avvalere della consulenza di
enti pubblici o di privati specializzati nel settore. La
predisposizione dei quesiti puo' essere affidata a qualificati
istituti pubblici e privati. La commissione esaminatrice provvedera'
alla validazione dei quesiti.
4. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
ai fini della determinazione della votazione complessiva finale.
5. Durante le prove e' fatto divieto ai candidati di comunicare
tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione
con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i
componenti della commissione esaminatrice.
6. Nel corso delle prove e' vietato ai candidati di portare
nell'aula di esame carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di
qualsiasi genere ed apparecchi che consentano di comunicare tra loro
e con l'esterno. Il candidato che contravviene a tali disposizioni e'
escluso dal concorso.
7. Saranno ammessi alle prove scritte i candidati che alle prove
preselettive risulteranno classificati, in base al punteggio, tra i
primi 750 nonche' i candidati che abbiano riportato lo stesso
punteggio del candidato classificato all'ultimo posto utile.
8. Ai sensi dell'art. 20 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104,
come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i soggetti con
handicap affetti da invalidita' uguale o superiore all'80% sono
esonerati dallo svolgimento della prova preselettiva e sono ammessi
direttamente alle prove scritte.
9. Il mancato possesso dei titoli per l'esonero dalla prova
preselettiva ovvero la mancata documentazione, ove richiesta,
comportera' del pari l'esclusione dal concorso e la revoca da ogni
atto o provvedimento conseguente.
10. I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove preselettive
muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validita'
e della ricevuta di invio della domanda rilasciata dal sistema
informatico.
11. L'assenza dalle prove preselettive, qualunque ne sia la
causa, comportera' l'esclusione dal concorso.
12. L'esito delle prove sara' pubblicato sul sito web del
Ministero della giustizia, www.giustizia.it
13. Tale pubblicazione avra' valore di notifica ad ogni effetto
di legge.
Art. 12
Titoli di preferenza a parita' di merito
ed a parita' di merito e titoli
1. A parita' di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono
applicate le preferenze e precedenze previste dalla normativa
vigente.
2. I candidati che avranno superato la prova orale dovranno far
pervenire alla direzione generale del personale, delle risorse e per
l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, entro il termine
perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello in cui hanno sostenuto la prova orale, i documenti in carta
semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva di cui al
precedente art. 2, nonche' di preferenza e precedenza di cui al
precedente comma, gia' dichiarati nella domanda di ammissione al
concorso.
3. Fermo restando il termine sopra indicato, la documentazione
suddetta potra' essere prodotta con invio a mezzo raccomandata a/r
all'indirizzo Ministero della giustizia - Dipartimento per la
giustizia minorile e di comunita' - Direzione generale del personale,
delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del Giudice
minorile - via Damiano Chiesa n. 24 - 00136 Roma, ovvero con i
seguenti indirizzi di posta elettronica: dgmc@giustizia.it -
dgmc@giustiziacert.it
4. Nel caso di invio a mezzo raccomandata, fara' fede il timbro a
data dell'ufficio postale accettante.
Art. 13
Graduatoria
1. Espletate le prove del concorso, la commissione di cui
all'art. 9 redige la graduatoria di merito con l'indicazione della
votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.
2. Il punteggio finale sara' determinato dalla somma della media
dei voti riportati nelle prove scritte e della votazione conseguita
nella prova orale.
3. Il direttore generale del personale, delle risorse e per
l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, riconosciuta la
regolarita' del procedimento, con proprio decreto approva la
graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso.
4. Tale graduatoria sara' pubblicata nel sito web del Ministero
della giustizia www.giustizia.it con modalita' che assicurino la
riservatezza dei dati sensibili. Di tale pubblicazione sara' data
notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di
pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali
impugnative.
Art. 14
Nomina vincitori
1. Acquisita la necessaria autorizzazione alla assunzione ai
sensi della vigente normativa in materia, i candidati dichiarati
vincitori saranno invitati a stipulare un contratto individuale a
tempo indeterminato finalizzato all'instaurazione di un rapporto di
lavoro a tempo pieno nella III Area funzionale, fascia retributiva
F1, profilo professionale di funzionario della professionalita' di
servizio sociale.
2. Il rapporto di lavoro con l'Amministrazione decorrera' ad ogni
effetto con l'accettazione da parte degli interessati del contratto
individuale di lavoro che si perfezionera' con la presentazione nella
sede di assegnazione nella data indicata da questa Amministrazione e
con la sottoscrizione del verbale di immissione in servizio, fatto
salvo il successivo accertamento da parte dell'Amministrazione del
possesso dei requisiti prescritti per l'accesso all'impiego
nell'Amministrazione dello Stato.
3. La mancata presentazione in servizio, senza giustificato
motivo, entro il termine indicato da questa Amministrazione
comportera' il non luogo alla stipula del contratto.
4. Le sedi di assegnazione del personale da immettere in servizio
saranno individuate in relazione alle esigenze organizzative ed
operative dell'Amministrazione.
5. L'assunzione in pianta stabile e' subordinata al superamento
del periodo di prova della durata di mesi quattro di effettivo
servizio: le assenze per qualunque causa verificatesi (ivi comprese
le ferie e le malattie) non sono calcolate nel periodo di prova.
6. I candidati del concorso dovranno permanere nella sede di
prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.
Art. 15
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si
applica la normativa vigente in materia di concorsi pubblici.
Roma, 12 gennaio 2018
Il direttore generale: Starita
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico
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