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venerdì 9 febbraio 2018

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' CONCORSO Concorso pubblico, per esami, a duecentocinquanta posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di funzionario della professionalita' di servizio sociale, III area funzionale, fascia retributiva F1. (GU n.12 del 9-2-2018)



 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
CONCORSO

Concorso pubblico, per  esami,  a  duecentocinquanta  posti  a  tempo
  indeterminato per il profilo  professionale  di  funzionario  della
  professionalita' di servizio sociale, III area  funzionale,  fascia
  retributiva F1.

(GU n.12 del 9-2-2018)



                        IL DIRETTORE GENERALE
del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del
                          giudice minorile

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il testo unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n.  686,  contenente  norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  concernente   le   norme   generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
ed integrazioni, concernente nuove norme in materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, contenente le norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili;
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive integrazioni
e  modificazioni,  legge  quadro  per  l'assistenza,   l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate;
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»,  ed  in  specie
l'art. 1, comma 1, ai sensi  del  quale  non  puo'  prescindersi  dal
possesso della cittadinanza  italiana  per  i  posti  nei  ruoli  del
Ministero della giustizia, eccettuati i posti  a  cui  si  accede  in
applicazione dell'art. 16  della  legge  28  febbraio  1987,  n.  56,
nonche' l'art. 2, comma 1 del medesimo provvedimento;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 e successive modificazioni  concernente  «Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  contenente  il  «Testo  unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa», come modificato dall'art. 15, comma 1,  della  legge
12 novembre 2011, n. 183;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987,
n. 14 recante «Valore abilitante del diploma di assistente sociale in
attuazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10
marzo 1982, n. 162»;
    Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84  recante  «Ordinamento  della
professione   di   assistente   sociale   e   istituzione   dell'albo
professionale»;
    Visto il Contratto collettivo nazionale di  lavoro  del  comparto
del  personale  dipendente  dei  Ministeri  -  Quadriennio  normativo
2006/2009, sottoscritto il 14 settembre 2007;
    Visto il Contratto collettivo nazionale integrativo del personale
non  dirigenziale  del  Ministero  della  giustizia   -   Quadriennio
2006/2009, sottoscritto il 29 luglio 2010;
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
integrazioni  e  modificazioni,  recante  «Codice   in   materia   di
protezione di dati personali»;
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
    Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della  direttiva  2006/54/CE  relativa  al   principio   delle   pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra  uomini  e  donne  in
materia di occupazione e impiego;
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  23
marzo  1995  e  successive   modifiche   ed   integrazioni,   recante
«Determinazione dei compensi da  corrispondere  ai  componenti  delle
commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza  di
tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche»;
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in  particolare  l'art.  8  concernente
l'invio per via telematica delle  domande  per  la  partecipazione  a
selezioni   e   concorsi    per    l'assunzione    nelle    pubbliche
amministrazioni;
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  15
giugno 2015, n.  84  recante  «Regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero della giustizia e riduzione  degli  uffici  dirigenziali  e
delle dotazioni organiche»;
    Visto  il  decreto  ministeriale  17  novembre  2015  concernente
l'individuazione presso il Dipartimento per la giustizia  minorile  e
di comunita' degli uffici di livello dirigenziale  non  generale,  la
definizione dei  relativi  compiti,  nonche'  l'organizzazione  delle
articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'art. 16,  comma
1 e comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.
84/2015;
    Ritenuto di propria competenza la firma degli atti relativi  alle
procedure concorsuali emanate  dall'Amministrazione  della  Giustizia
Minorile e di Comunita';
    Vista la legge 27 dicembre 2017,  n.  205  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»;
    Visto l'art. 13  del  decreto-legge  17  febbraio  2017,  n.  13,
coordinato con legge di conversione 13 aprile 2017, n.  46  ai  sensi
del quale il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' e'
autorizzato ad avviare nel biennio  2017-2018  procedure  concorsuali
per l'assunzione di un numero massimo di sessanta unita' di personale
da inquadrare nella III area di vari profili tra i  quali  quello  di
funzionario della professionalita' di servizio sociale;
    Visto l'art. 1, comma 493, della legge 27 dicembre 2017, n.  205,
ai sensi del quale le unita' oggetto di  procedure  concorsuali  sono
state elevate da 60 a 296;

                              Decreta:


                               Art. 1


                    Posti disponibili a concorso


    1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a n. 250  posti  a
tempo indeterminato per il profilo professionale di funzionario della
professionalita' di servizio sociale,  III  Area  funzionale,  fascia
retributiva F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia
- Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'.
    2.  L'Amministrazione  si  riserva  la  facolta'  di  revocare  o
annullare il presente bando di concorso,  sospendere  o  rinviare  lo
svolgimento del concorso stesso, nonche'  le  connesse  attivita'  di
assunzione, modificare, fino alla data di assunzione  dei  vincitori,
il numero dei posti - in aumento o  in  decremento  -  sospendere  la
nomina  dei  vincitori,  in  ragione  di  esigenze  attualmente   non
valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione  di  disposizioni
di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto  o  in
parte, assunzioni di personale per  gli  anni  2018-2020.  Di  quanto
sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami».

                               Art. 2


                      Riserve di posti e titoli
                     di precedenza o preferenza


    1. In materia di riserva dei posti si applicano  le  disposizioni
di cui all'art. 5 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, all'art. 7, comma  2,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme  per  il  diritto  al
lavoro dei disabili, nei limiti  della  complessiva  quota  d'obbligo
prevista dall'art. 3, comma 1, della medesima legge e  agli  articoli
1014, commi 3 e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66, concernente il codice dell'ordinamento militare.
    2.  Gli  eventuali  titoli  di  riserva  nonche'  i   titoli   di
preferenza, come previsti  dalla  vigente  normativa,  a  parita'  di
merito e a parita' di titoli, per poter essere oggetto di valutazione
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine  utile  per
la presentazione della domanda  di  partecipazione  ed  espressamente
menzionati nella stessa.
    3. Le riserve di  legge  sono  valutate  esclusivamente  all'atto
della formulazione della graduatoria definitiva di cui al  successivo
art. 13.

                               Art. 3


            Requisiti e condizioni per la partecipazione


    1. Per la partecipazione al presente concorso i candidati  devono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
      a) cittadinanza italiana;
      b) godimento dei diritti civili e politici;
      c) laurea triennale, laurea  magistrale  o  diploma  di  laurea
(vecchio ordinamento) in scienze del servizio sociale o  equipollenti
per legge; sono altresi' considerati validi i diplomi universitari in
servizio sociale o i diplomi  di  assistente  sociale  conseguiti  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n.
14;
      d) abilitazione all'esercizio della professione  di  assistente
sociale;
      e) iscrizione all'albo professionale degli assistenti  sociali,
ai sensi della legge 23 marzo 1993, n. 84 e successive modifiche;
      f) idoneita' fisica all'impiego, da intendersi per  i  soggetti
con disabilita' come idoneita' allo  svolgimento  delle  mansioni  di
funzionario della professionalita' di  servizio  sociale  di  cui  al
vigente ordinamento professionale;
      g) qualita' morali e di condotta previste dall'art.  35,  comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
    2. Non possono partecipare al concorso  coloro  che  siano  stati
destituiti o licenziati a seguito  di  procedimento  disciplinare,  o
dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente insufficiente rendimento, ovvero coloro che  siano  stati
dichiarati decaduti da un  impiego  pubblico  per  averlo  conseguito
mediante la produzione di documenti falsi, o interdetti dai  pubblici
uffici per effetto di sentenza passata in giudicato.
    3.  L'Amministrazione  provvedera'  d'ufficio  ad  accertare   le
eventuali cause di risoluzione di  precedenti  rapporti  di  pubblico
impiego, nonche' il possesso del requisito  della  condotta  e  delle
qualita' morali.
    4. I requisiti prescritti devono essere posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  della  domanda  di
ammissione al concorso.
    5. I candidati sono ammessi con riserva alle  prove  concorsuali.
Per difetto dei requisiti prescritti, o per la mancata osservanza dei
termini  stabiliti  nel  presente   bando,   l'Amministrazione   puo'
disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso da emanarsi  con
provvedimento del direttore generale del personale, delle  risorse  e
per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile.

                               Art. 4


                   Trattamento dei dati personali


    1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  i
dati personali  forniti  dai  concorrenti  saranno  raccolti  per  le
finalita' di gestione del concorso  e  saranno  trattati  presso  una
banca  dati   automatizzata   anche   successivamente   all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le  finalita'  inerenti  la
gestione del rapporto medesimo.
    2. Il conferimento dei dati, di cui al comma 1,  e'  obbligatorio
per  il  candidato  ai  fini  della  valutazione  dei  requisiti   di
partecipazione. Il mancato  adempimento  determina  l'esclusione  dal
concorso.
    3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle  amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate   allo
svolgimento del concorso o  alla  posizione  giuridico-economica  dei
candidati.
    4. I candidati godono dei diritti di cui al titolo II del decreto
legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  che  possono  far  valere  nei
confronti  del  Ministero  della  giustizia  -  Dipartimento  per  la
giustizia minorile e di comunita' - Direzione generale del personale,
delle risorse  e  per  l'attuazione  dei  provvedimenti  del  giudice
minorile - via Damiano Chiesa  n.  24  -  00136  Roma,  titolare  del
trattamento.
    5. Il responsabile del trattamento e' il  dirigente  dell'Ufficio
III della direzione generale  del  personale,  delle  risorse  e  per
l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile.

                               Art. 5


                      Domanda di partecipazione


    1. La domanda di partecipazione al concorso deve  essere  redatta
ed  inviata  esclusivamente  con  modalita'  telematiche,  compilando
l'apposito modulo (form) entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a  quello  della  pubblicazione  del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
    Il modulo della  domanda  (form)  e  le  modalita'  operative  di
compilazione ed invio telematico sono disponibili  dal  giorno  della
suddetta pubblicazione sul sito web del  Ministero  della  giustizia,
www.giustizia.it
    Al  termine  della  compilazione   della   domanda   il   sistema
restituira', oltre al pdf  della  domanda,  una  ricevuta  di  invio,
completa del numero identificativo della  domanda,  data  ed  ora  di
presentazione, che il candidato dovra' salvare, stampare,  conservare
ed esibire il giorno delle prove quale titolo per  la  partecipazione
alle stesse,  unitamente  alla  domanda  stessa,  che  dovra'  essere
sottoscritta il giorno della prima prova d'esame  o  della  eventuale
prova preselettiva.
    In caso di piu' invii della  domanda  di  partecipazione,  verra'
presa in considerazione la domanda inviata per  ultima,  intendendosi
le precedenti integralmente  e  definitivamente  revocate  e  private
d'effetto.
    Alla scadenza del  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle
domande, il sistema informatico non  consentira'  piu'  l'accesso  al
modulo telematico, ne' l'invio della domanda.
    2.  Salvo  quanto  previsto  al  comma  3,  non  sono  ammessi  a
partecipare al concorso  i  candidati  le  cui  domande  siano  state
redatte, presentate o inviate con modalita' diverse da  quelle  sopra
indicate.
    3. Qualora negli ultimi tre giorni  lavorativi  di  presentazione
delle domande di partecipazione, sul citato sito  venisse  comunicata
l'indisponibilita' del sistema informatico in questione, i candidati,
nei termini di cui al primo comma, potranno inviare la domanda,  come
da fac-simile allegato al presente bando (Allegato 1):
      a mezzo raccomandata con avviso di  ricevimento,  al  Ministero
della giustizia  -  Dipartimento  per  la  giustizia  minorile  e  di
comunita' - Direzione generale del personale,  delle  risorse  e  per
l'attuazione dei provvedimenti del giudice  minorile  -  via  Damiano
Chiesa n. 24 - 00136 Roma;
      a    mezzo    posta    elettronica    all'indirizzo     e-mail:
dgmc@giustizia.it oppure dgmc@giustiziacert.it

                               Art. 6


                     Compilazione della domanda


    1. Ciascun concorrente nella  domanda  di  partecipazione  dovra'
dichiarare, sotto la propria responsabilita', ai  sensi  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni e integrazioni:
      a) il cognome ed il nome;
      b) la data ed il comune di nascita;
      c) il codice fiscale;
      d) il possesso della cittadinanza italiana;
      e) l'iscrizione alle liste elettorali, ovvero il  motivo  della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
      f) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non  avere
in corso procedimenti  penali  ne'  procedimenti  amministrativi  per
l'applicazione di misure di  sicurezza  o  di  prevenzione,  ne'  che
risultino  a  proprio  carico  precedenti  penali   iscrivibili   nel
casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario,  dovra'
indicare le condanne e i procedimenti  a  carico  ed  ogni  eventuale
precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita'
giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda  un
eventuale procedimento penale;
      g) il titolo di studio, con l'indicazione dell'universita'  che
lo ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito;
      h) l'iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali
ai sensi della legge 23 marzo 1993, n. 84 e successive modifiche;
      i) i servizi  eventualmente  prestati  come  dipendente  presso
pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali  risoluzioni  di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
      j)  la  lingua  straniera,  scelta  tra  quelle  indicate   nel
successivo  art.  10,  comma  5,  per  la  quale  intende  effettuare
l'accertamento della conoscenza in sede di colloquio;
      k) di essere fisicamente idoneo all'impiego, da intendersi  per
i soggetti con disabilita'  come  idoneita'  allo  svolgimento  delle
mansioni di funzionario della professionalita' di  servizio  sociale,
di cui al vigente ordinamento professionale;
      l) di possedere  le  qualita'  morali  e  di  condotta  di  cui
all'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
      m) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
    2. Nella domanda dovra' essere indicato l'eventuale  possesso  di
titoli di riserva, precedenza e preferenza  di  cui  all'art.  2  del
presente bando. Qualora non espressamente  dichiarati  nella  domanda
stessa, i medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede
di formazione della graduatoria definitiva.
    3. La domanda dovra' inoltre  contenere  la  precisa  indicazione
della  residenza  o  il  domicilio  nonche'  l'indirizzo   di   posta
elettronica dove  il  candidato  intende  ricevere  le  comunicazioni
relative  al  concorso.  Gli  aspiranti  sono,  inoltre,   tenuti   a
comunicare tempestivamente - a mezzo di raccomandata  con  avviso  di
ricevimento - al Ministero della  giustizia  -  Dipartimento  per  la
giustizia minorile e di comunita' - Direzione generale del personale,
delle risorse  e  per  l'attuazione  dei  provvedimenti  del  giudice
minorile - via Damiano Chiesa n. 24 - 00136 Roma, ogni variazione  di
indirizzo o recapito intervenuta  successivamente  all'inoltro  della
domanda  di  partecipazione  presso  cui  si  intende   ricevere   le
comunicazioni del concorso.
    4. Gli aspiranti dovranno, altresi', dichiarare nella domanda  di
conoscere che le date e il luogo di svolgimento delle prove di  esame
del concorso ovvero l'eventuale rinvio saranno resi noti, con  valore
di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a  partire
dal 29 maggio 2018, mediante pubblicazione sul sito web del Ministero
della giustizia, www.giustizia.it
    5. L'Amministrazione si riserva di provvedere alla verifica della
veridicita' delle  dichiarazioni  rilasciate  dai  partecipanti  alla
procedura, i quali si intendono altresi' avvertiti delle  conseguenze
sotto il profilo penale, civile, amministrativo  delle  dichiarazioni
false o mendaci ai sensi degli articoli  75  e  76  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e  successive
modificazioni e integrazioni, ivi compresa la perdita degli eventuali
benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.

                               Art. 7


Disposizioni in favore di particolari categorie  di  cittadini  nelle
                           prove di esame


    1. I candidati affetti da patologie limitatrici  della  autonomia
sono assistiti nell'espletamento delle prove di esame, ai sensi degli
articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  da  personale
dell'Amministrazione, in possesso di titolo  di  studio  inferiore  a
quello previsto per l'ammissione al concorso.
    2.  Detti  candidati  devono  indicare  nella  domanda  l'ausilio
necessario in relazione  al  proprio  handicap,  nonche'  l'eventuale
necessita'  di  tempi  aggiuntivi.  Le  richieste   dovranno   essere
comprovate, con l'invio dell'apposita certificazione rilasciata dalla
competente struttura  pubblica  dalla  quale  dovranno  risultare  in
maniera  specifica  gli  ausili  necessari  e  gli  eventuali   tempi
aggiuntivi. Nel caso di svolgimento di prova preselettiva i  soggetti
con handicap affetti da invalidita' uguale o superiore  all'80%  sono
esonerati dallo svolgimento della stessa e sono ammessi  direttamente
alle prove scritte, ai sensi dell'art.  20  della  legge  5  febbraio
1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
    3. Successivamente all'invio della domanda ed entro trenta giorni
dalla data di scadenza del  termine  per  l'invio  delle  domande  di
partecipazione,  al  fine  di   consentire   all'Amministrazione   di
individuare e predisporre i mezzi e gli strumenti  atti  a  garantire
una regolare partecipazione al concorso, i candidati di cui ai  commi
precedenti  dovranno  far  pervenire  alla  direzione  generale   del
personale, delle risorse e per  l'attuazione  dei  provvedimenti  del
Giudice minorile - copia della certificazione indicata nella  domanda
di partecipazione, con una delle seguenti modalita':
      dalla  propria  posta  elettronica  ordinaria,  mediante  invio
all'indirizzo e-mail dgmc@giustizia.it
      dalla propria posta  elettronica  certificata,  mediante  invio
all'indirizzo e-mail dgmc@giustiziacert.it
      a  mezzo  raccomandata  a/r   all'indirizzo   Ministero   della
giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di  comunita'  -
Direzione generale del personale, delle risorse  e  per  l'attuazione
dei provvedimenti del Giudice minorile - via Damiano Chiesa n.  24  -
00136 Roma.

                               Art. 8


                    Comunicazione agli aspiranti


    1. Ad eccezione delle notifiche di cui all'art.  6,  comma  4,  e
eventuali modifiche, pubblicate sul  sito  web  del  Ministero  della
giustizia, www.giustizia.it tutte  le  comunicazioni  personali  agli
aspiranti avverranno in forma scritta.
    2. L'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunita' non
assume  alcuna   responsabilita'   nel   caso   di   dispersione   di
comunicazioni e/o ritardata  ricezione  da  parte  dei  candidati  di
avvisi  di  convocazione,  derivanti  da   inesatte   od   incomplete
indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da  mancata  oppure
tardiva comunicazione del  cambiamento  di  recapito  indicato  nella
domanda, ne' per eventuali disguidi postali  o  telegrafici  o  altre
cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa, o ad eventi
di forza maggiore.

                               Art. 9


                      Commissione esaminatrice


    1.  Con  successivo  provvedimento  del  direttore  generale  del
personale, delle risorse e per  l'attuazione  dei  provvedimenti  del
Giudice minorile, in conformita' ai principi  dettati  dall'art.  35,
comma 3, lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
sara' nominata la commissione esaminatrice  ai  sensi  della  vigente
normativa.
    2. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze  od  impedimenti
del  presidente,  di  uno  dei  componenti  o  del  segretario  della
commissione,  puo'  essere  prevista  la  nomina  di  un   presidente
supplente, di due componenti supplenti e di un segretario  supplente,
da  effettuarsi  con  lo  stesso  decreto   di   costituzione   della
commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
    3. Qualora il numero dei candidati  superi  il  numero  di  mille
unita', la commissione, con successivo decreto, puo' essere integrata
di  un  numero  di  componenti  e  di  segretari  aggiunti  tali   da
permettere,  unico  restando  il  presidente,  la   suddivisione   in
sottocommissioni.

                               Art. 10


                           Prove di esame


    1. Il concorso si svolgera' mediante esame e consistera'  in  due
prove scritte ed una prova orale.
    2. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i
criteri e le modalita' di  valutazione  delle  prove  concorsuali  da
formalizzare nei relativi verbali, al fine di  assegnare  i  punteggi
attribuiti alle singole prove. Essa, immediatamente prima dell'inizio
di ciascuna prova orale, determina i  quesiti  da  porre  ai  singoli
candidati per ciascuna delle materie  di  esame.  Tali  quesiti  sono
proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
    3. Le prove scritte verteranno su:
      diritto penitenziario con particolare riferimento  alle  misure
alternative  e  sostitutive  alla  detenzione  e  alle  sanzioni   di
comunita',   per   adulti   e   minori,   anche   nella   prospettiva
sovranazionale;
      modelli, tecniche  e  strumenti  di  metodologia  del  servizio
sociale.
    4. Saranno ammessi alla  prova  orale  i  candidati  che  avranno
riportato il punteggio  di  almeno  21/30  in  ciascuna  delle  prove
scritte.
    5. La prova orale vertera'  sulle  materie  oggetto  delle  prove
scritte ed inoltre su:
      elementi di diritto penale, di procedura penale e di diritto di
famiglia e dei minori;
      etica e deontologia professionale dell'assistente sociale;
      elementi di criminologia e sociologia della devianza;
      elementi di diritto amministrativo.
    6. Detta prova comprendera' anche:
      l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera  scelta
dal candidato tra inglese, francese, tedesco o spagnolo;
      l'accertamento della conoscenza dell'uso di  apparecchiature  e
applicazioni informatiche.
    7.  Le  prove  scritte  e  l'eventuale  prova   preselettiva   si
svolgeranno nei  luoghi  e  nelle  date  che  saranno  stabiliti  con
successivo provvedimento, che sara' pubblicato sul sito ufficiale del
Ministero della  giustizia,  a  partire  dal  29  maggio  2018.  Tale
pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
    8. I candidati ai quali non  sia  stata  comunicata  l'esclusione
sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei
requisiti  prescritti  per  l'assunzione  e  dovranno,  senza   alcun
preavviso   o   invito,   presentarsi   muniti   del   documento   di
identificazione (e fotocopia dello stesso), di copia della domanda di
partecipazione e della ricevuta di invio della domanda  completa  del
numero identificativo - nei locali e nei giorni individuati ai  sensi
del comma precedente.
    9. L'avviso per la presentazione alla prova orale sara'  dato  ai
singoli candidati almeno venti giorni prima di  quello  in  cui  essi
debbono sostenerla, mediante apposita nota  ministeriale,  che  sara'
inviata presso la mail indicata nella domanda.  Con  la  stessa  nota
sara' data contemporaneamente comunicazione  del  voto  riportato  in
ciascuna delle prove scritte.
    10. La prova orale si intende  superata  se  il  candidato  avra'
conseguito una votazione di almeno 21/30.
    11. I candidati che non si presenteranno nei  giorni  e  nell'ora
previsti per sostenere le prove di esame saranno considerati  esclusi
dal concorso.

                               Art. 11


                         Prove preselettive


    1. L'Amministrazione si riserva la facolta' di far  precedere  le
prove scritte da  una  prova  preselettiva,  qualora  le  domande  di
partecipazione siano superiori a mille (1.000).
    2. La prova preselettiva, ove svolta, consistera' in una serie di
domande a risposta multipla vertenti su argomenti di cultura generale
e sulle materie di cui ai commi 3 e 5 del precedente art. 10.
    3.  Ai  fini  della  predisposizione  delle  domande  a  risposta
multipla l'Amministrazione si potra'  avvalere  della  consulenza  di
enti  pubblici  o  di   privati   specializzati   nel   settore.   La
predisposizione  dei  quesiti  puo'  essere  affidata  a  qualificati
istituti pubblici e privati. La commissione esaminatrice  provvedera'
alla validazione dei quesiti.
    4. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non  concorre
ai fini della determinazione della votazione complessiva finale.
    5. Durante le prove e' fatto divieto ai candidati  di  comunicare
tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in  relazione
con altri salvo che con  gli  incaricati  della  vigilanza  e  con  i
componenti della commissione esaminatrice.
    6. Nel corso delle prove  e'  vietato  ai  candidati  di  portare
nell'aula di esame carta da scrivere,  appunti,  libri,  opuscoli  di
qualsiasi genere ed apparecchi che consentano di comunicare tra  loro
e con l'esterno. Il candidato che contravviene a tali disposizioni e'
escluso dal concorso.
    7. Saranno ammessi alle prove scritte i candidati che alle  prove
preselettive risulteranno classificati, in base al punteggio,  tra  i
primi 750  nonche'  i  candidati  che  abbiano  riportato  lo  stesso
punteggio del candidato classificato all'ultimo posto utile.
    8. Ai sensi dell'art. 20 delle legge 5  febbraio  1992,  n.  104,
come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i soggetti con
handicap affetti da  invalidita'  uguale  o  superiore  all'80%  sono
esonerati dallo svolgimento della prova preselettiva e  sono  ammessi
direttamente alle prove scritte.
    9. Il mancato possesso  dei  titoli  per  l'esonero  dalla  prova
preselettiva  ovvero  la  mancata  documentazione,   ove   richiesta,
comportera' del pari l'esclusione dal concorso e la  revoca  da  ogni
atto o provvedimento conseguente.
    10. I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove preselettive
muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validita'
e della ricevuta  di  invio  della  domanda  rilasciata  dal  sistema
informatico.
    11. L'assenza dalle  prove  preselettive,  qualunque  ne  sia  la
causa, comportera' l'esclusione dal concorso.
    12. L'esito  delle  prove  sara'  pubblicato  sul  sito  web  del
Ministero della giustizia, www.giustizia.it
    13. Tale pubblicazione avra' valore di notifica ad  ogni  effetto
di legge.

                               Art. 12


              Titoli di preferenza a parita' di merito
                   ed a parita' di merito e titoli


    1. A parita' di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono
applicate  le  preferenze  e  precedenze  previste  dalla   normativa
vigente.
    2. I candidati che avranno superato la prova orale  dovranno  far
pervenire alla direzione generale del personale, delle risorse e  per
l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, entro il termine
perentorio di quindici giorni  decorrenti  dal  giorno  successivo  a
quello in cui hanno sostenuto la prova orale, i  documenti  in  carta
semplice attestanti il possesso dei  titoli  di  riserva  di  cui  al
precedente art. 2, nonche' di  preferenza  e  precedenza  di  cui  al
precedente comma, gia' dichiarati  nella  domanda  di  ammissione  al
concorso.
    3. Fermo restando il termine sopra  indicato,  la  documentazione
suddetta potra' essere prodotta con invio a  mezzo  raccomandata  a/r
all'indirizzo  Ministero  della  giustizia  -  Dipartimento  per   la
giustizia minorile e di comunita' - Direzione generale del personale,
delle risorse  e  per  l'attuazione  dei  provvedimenti  del  Giudice
minorile - via Damiano Chiesa n.  24  -  00136  Roma,  ovvero  con  i
seguenti  indirizzi  di  posta   elettronica:   dgmc@giustizia.it   -
dgmc@giustiziacert.it
    4. Nel caso di invio a mezzo raccomandata, fara' fede il timbro a
data dell'ufficio postale accettante.

                               Art. 13


                             Graduatoria


    1. Espletate  le  prove  del  concorso,  la  commissione  di  cui
all'art. 9 redige la graduatoria di merito  con  l'indicazione  della
votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.
    2. Il punteggio finale sara' determinato dalla somma della  media
dei voti riportati nelle prove scritte e della  votazione  conseguita
nella prova orale.
    3. Il direttore generale  del  personale,  delle  risorse  e  per
l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, riconosciuta  la
regolarita'  del  procedimento,  con  proprio  decreto   approva   la
graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso.
    4. Tale graduatoria sara' pubblicata nel sito web  del  Ministero
della giustizia www.giustizia.it  con  modalita'  che  assicurino  la
riservatezza dei dati sensibili. Di  tale  pubblicazione  sara'  data
notizia mediante avviso nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale  «Concorsi  ed  esami».  Dalla  data  di
pubblicazione di  detto  avviso  decorre  il  termine  per  eventuali
impugnative.

                               Art. 14


                          Nomina vincitori


    1. Acquisita la  necessaria  autorizzazione  alla  assunzione  ai
sensi della vigente normativa  in  materia,  i  candidati  dichiarati
vincitori saranno invitati a stipulare  un  contratto  individuale  a
tempo indeterminato finalizzato all'instaurazione di un  rapporto  di
lavoro a tempo pieno nella III Area  funzionale,  fascia  retributiva
F1, profilo professionale di funzionario  della  professionalita'  di
servizio sociale.
    2. Il rapporto di lavoro con l'Amministrazione decorrera' ad ogni
effetto con l'accettazione da parte degli interessati  del  contratto
individuale di lavoro che si perfezionera' con la presentazione nella
sede di assegnazione nella data indicata da questa Amministrazione  e
con la sottoscrizione del verbale di immissione  in  servizio,  fatto
salvo il successivo accertamento da  parte  dell'Amministrazione  del
possesso  dei  requisiti   prescritti   per   l'accesso   all'impiego
nell'Amministrazione dello Stato.
    3. La  mancata  presentazione  in  servizio,  senza  giustificato
motivo,  entro  il  termine  indicato   da   questa   Amministrazione
comportera' il non luogo alla stipula del contratto.
    4. Le sedi di assegnazione del personale da immettere in servizio
saranno individuate  in  relazione  alle  esigenze  organizzative  ed
operative dell'Amministrazione.
    5. L'assunzione in pianta stabile e' subordinata  al  superamento
del periodo di prova  della  durata  di  mesi  quattro  di  effettivo
servizio: le assenze per qualunque causa verificatesi  (ivi  comprese
le ferie e le malattie) non sono calcolate nel periodo di prova.
    6. I candidati del concorso  dovranno  permanere  nella  sede  di
prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.

                               Art. 15


                        Norme di salvaguardia


    1. Per quanto non espressamente previsto dal  presente  bando  si
applica la normativa vigente in materia di concorsi pubblici.
      Roma, 12 gennaio 2018

                                       Il direttore generale: Starita

                                                           Allegato 1


              Parte di provvedimento in formato grafico



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