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venerdì 11 maggio 2018

Consiglio di Stato 01262: Schema di Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze concernente il “Regolamento recante norme concernenti le modalità per la concessione dell’esenzione dall’accisa e dall’imposta di consumo sui carburanti e sugli oli lubrificanti consumati dagli aeromobili per i voli didattici” di cui al punto 2 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle accise);



Numero 01262/2018 e data 11/05/2018 Spedizione

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REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 19 aprile 2018


NUMERO AFFARE 00621/2018

OGGETTO:

Ministero dell’Economia e delle Finanze.


Schema di Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze concernente il “Regolamento recante norme concernenti le modalità per la concessione dell’esenzione dall’accisa e dall’imposta di consumo sui carburanti e sugli oli lubrificanti consumati dagli aeromobili per i voli didattici” di cui al punto 2 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle accise);

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 3570 del 28 marzo 2018 con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Vincenzo Neri;


PREMESSO E CONSIDERATO

1. La richiesta di parere e il quadro normativo di riferimento.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto in oggetto, adottato secondo le previsioni dell’art 17, comma 3, della legge n. 400/88, che intende modificare la disciplina del decreto ministeriale 16 dicembre 1996, n. 692 – concernente, a sua volta, “ le modalità per la concessione dell’esenzione dall’accisa e dall’imposta di consumo sui carburanti e sui lubrificanti consumati dagli aeromobili per i voli didattici”.

Il legislatore nazionale, all’art. 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 (Testo Unico delle accise – TUA), ha disposto che i prodotti energetici, categoria comprendente tutti i principali carburanti e combustibili, qualora impiegati con finalità di generare energia, siano sottoposti ad accisa, con la conseguente applicazione delle aliquote stabilite nell’Allegato I al medesimo TUA. Con riferimento, invece, agli oli lubrificanti impiegati in usi diversi dalla combustione o dalla carburazione (è il caso, ad esempio della lubrificazione meccanica dei motori), fermo restando quanto previsto all'art. 21, il legislatore ha previsto, all’art. 62, comma 1, del TUA, una specifica imposta di consumo.

In tale contesto, agli oli lubrificanti imbarcati per provvista di bordo di aerei, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 62 del TUA, è applicato lo stesso trattamento previsto per i carburanti impiegati sugli aerei come provviste di bordo.

Nella tabella A, punto 2, del medesimo testo unico, il legislatore ha previsto l’esenzione dall’accisa per i carburanti impiegati per la navigazione aerea diversa dall’aviazione privata da diporto e per i voli didattici. Gli oli lubrificanti imbarcati per provvista di bordo di aerei, per effetto dell’equiparazione del relativo trattamento tributario (relativamente all’applicazione dell’imposta di consumo) a quello previsto per i carburanti, contenuta al comma 2 dell’art. 62 del TUA, sono esenti dall’imposta di consumo qualora impiegati per voli didattici.

Pertanto, sia i carburanti sia gli oli lubrificanti imbarcati per provvista di bordo di aerei impiegati per l’effettuazione di voli didattici risultano essere esenti, rispettivamente, dall’accisa e dall’imposta di consumo.

Le norme applicative atte a consentire l’effettiva attuazione del suddetto beneficio fiscale sono attualmente contenute nel regolamento adottato con il decreto del Ministro delle Finanze 16 dicembre 1996, n. 962. Tale regolamento, in primo luogo, individua quali soggetti beneficiari di tali esenzioni le scuole di pilotaggio che effettuano voli didattici e che devono essere preventivamente autorizzate da parte degli Uffici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (d’ora in avanti indicata come ADM) secondo la procedura stabilita nel regolamento n. 692/96. In conformità a quanto in esso previsto, le predette scuole provvedono ad acquistare, per le finalità in questione, carburanti ed oli lubrificanti sui quali risultano già applicate le rispettive imposte, richiedendo, successivamente al loro impiego, il rimborso dei tributi pagati anticipatamente. Ai sensi dell’art. 6 del medesimo regolamento, tale rimborso avviene a seguito della presentazione di specifiche istanze da parte delle predette scuole, sulle quali l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (d’ora in avanti ENAC) è chiamato ad esprimere il proprio parere con riferimento alla congruità dei dati esposti nelle medesime istanze. Sulla basi di tali pareri di congruità l’ufficio compente dell’ADM effettua le proprie definitive valutazioni ed accorda, sussistendone i presupposti, il rimborso parziale o totale dell’accisa e dell’imposta di consumo già pagate dalla scuola di volo al momento dell’acquisto di carburanti e lubrificanti.

2. Scopo dell’intervento.

L’intervento normativo del Ministro si inserisce all’interno del succitato quadro normativo ed ha come obiettivo, in primo luogo, quello di adeguare la terminologia utilizzata dal regolamento 692/96, aggiornandola ai cambiamenti intervenuti nel quadro normativo nazionale e europeo in materia di scuole di pilotaggio anche in relazione alle nuove denominazioni degli Uffici interessati dall’erogazione del beneficio fiscale in parola.

In secondo luogo l’intervento si propone di semplificare la procedura prevista dal regolamento per fruire dell’esenzione dall’accisa per i prodotti energetici impiegati nei voli didattici e dell’esenzione dall’imposta di consumo per gli oli lubrificanti imbarcati come provviste di bordo dei medesimi voli attraverso la razionalizzazione dello scambio di informazioni tra l’Ente Nazionale Aviazione Civile e l’Amministrazione finanziaria. In particolare, con tale intervento si vuole predisporre un sistema in grado di rendere più agevole l’attività di rilascio dei pareri di congruità svolta dall’ENAC, attraverso la creazione di un elenco telematico curato dall’ENAC medesimo e contenente i dati relativi a tutti i veicoli abilitati ad effettuare voli didattici con l’indicazione, per ciascuno di essi, dei consumi orari specifici di carburanti e combustibili ritenuti congrui.

Gli Uffici dell’ADM hanno accesso a tale elenco telematico, in modo tale da poter attingere direttamente alle informazioni necessarie per valutare la congruità dei dati esposti dalle scuole di volo nelle istanze in questione. A tale elenco può avere inoltre accesso anche il Corpo della Guardia di Finanza ai fini dell’attività di controllo svolta per garantire l’uso corretto dei carburanti e dei lubrificanti, esenti dai rispettivi tributi, impiegati nell’attività didattica in questione.

Oltre a semplificare la procedura cartacea prevista attualmente per il rilascio del parere di congruità, il sistema, così aggiornato, velocizza le operazioni eseguite dalle scuole di pilotaggio indispensabili per l’ottenimento delle imposte pagate in anticipo a titolo di accisa o di imposta di consumo e migliora l’efficienza dei controlli svolti a posteriori relativi alla corretta applicazione delle agevolazioni fiscali in questione.

3. Osservazioni

In via generale, viste le consistenti modifiche al regolamento n. 692/1996 proposte con lo schema di decreto in questione, la Sezione propone al Ministero richiedente di predisporre un nuovo testo consolidato in sostituzione al vigente regolamento, naturalmente senza cambiare le disposizioni inviate per il parere di questo Consiglio.

Si rileva, altresì, la necessità di inserire alcune correzioni di redazione del testo normativo. Nello specifico, si propone l’utilizzo di una diversa locuzione che sostituisca l’espressione “provvedere a” presente nell’art. 1 e nell’art. 2 del testo in esame con diversa espressione più adatta ai testi regolamentari. Così, ad esempio, all’articolo 2 dello schema inviato al parere la locuzione “provvedere a dare comunicazione dell’avvenuta adozione” va sostituita con la frase “comunica l’avvenuta adozione”.

Più in generale la Sezione raccomanda il rispetto di quanto stabilito nella “Guida alla redazione dei testi normativi”, elaborata in esecuzione della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2001, n. 1 1.26/10888/9.92 “Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi” e pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 03.05.2001.

Qualora il ministero dovesse optare per la redazione di un testo consolidato (come prima auspicato), la Sezione, infine, suggerisce l’inserimento nell’articolo 3, rubricato “Efficacia delle disposizioni”, di una formula che espliciti quale sia il regime normativo applicabile con l’entrata in vigore del nuovo testo.

L’articolo potrebbe essere così modificato:

Art. 3 “Efficacia delle disposizioni”

“1. Il presente regolamento ha efficacia a partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso di cui all’art. 2 comma 1.

2 A partire da tale data cesserà di avere efficacia il regolamento n. 692/1996”.

P.Q.M.

nelle esposte considerazioni è il parere favorevole della Sezione, con le osservazioni riportate.


 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Vincenzo Neri Claudio Zucchelli
 
 
 
 
IL SEGRETARIO

Cinzia Giglio

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