Translate

venerdì 18 maggio 2018

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 27 aprile 2018 Individuazione delle attivita' lavorative a bordo delle navi o delle unita', di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, alle quali e' vietato adibire i minori di anni diciotto. (18A03385) (GU n.114 del 18-5-2018)



 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 27 aprile 2018

Individuazione delle attivita' lavorative a bordo delle navi o  delle
unita', di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999,
n. 271, alle quali e' vietato adibire  i  minori  di  anni  diciotto.
(18A03385)

(GU n.114 del 18-5-2018)




                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI


                           di concerto con


                      IL MINISTRO DELLA SALUTE


                                  e


                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI


  Visto il decreto  legislativo  27  luglio  1999,  n.  271,  recante
«Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei  lavoratori
marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali,  a  norma
della legge 31 dicembre 1998, n. 485»;
  Visto l'art. 17, comma 2, della  legge  29  luglio  2015,  n.  115,
recante «Disposizioni  per  l'adempimento  degli  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia  all'Unione  europea  -  legge  europea
2014», che ha modificato il decreto legislativo 27  luglio  1999,  n.
271, con l'aggiunta dell'art. 5-bis;
  Visto l'art. 5-bis del decreto legislativo 27 luglio 1999, n.  271,
il quale al comma 1 dispone che «Entro novanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore  della  presente  disposizione,  il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali effettua, d'intesa con il  Ministero
della salute e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
sentite le organizzazioni comparativamente piu' rappresentative degli
armatori e dei  marittimi  interessate,  una  ricognizione  volta  ad
accertare la sussistenza di lavori pericolosi  per  la  salute  e  la
sicurezza dei minori di anni  diciotto»,  stabilendo,  al  successivo
comma 2, che «Sulla base delle risultanze della ricognizione  di  cui
al comma 1, con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro della salute e con  il  Ministro
delle infrastrutture e dei  trasporti,  da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di conclusione della  medesima  ricognizione,  sono
individuati i lavori ai quali e' vietato adibire  i  minori  di  anni
diciotto»;
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
  Visto il decreto  legislativo  27  maggio  2005,  n.  108,  recante
«Attuazione   della   direttiva   1999/63/CE   relativa   all'accordo
sull'organizzazione  dell'orario  di  lavoro  della  gente  di  mare,
concluso dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA)  e
dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea
(FST)»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n.
231,  di  emanazione  del   «Regolamento   recante   disciplina   del
collocamento della gente di mare, a norma dell'art. 2, comma  4,  del
decreto legislativo 19 dicembre  2002,  n.  297»,  e  in  particolare
l'allegato di cui all'art. 8, comma 2, del decreto  medesimo  recante
«Qualifiche  professionali  del  personale  marittimo   e   requisiti
minimi»;
  Vista la legge 17 ottobre 1967, n.  977,  recante  disposizioni  in
materia di «Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti»;
  Visto in particolare l'art. 2, comma 3,  della  medesima  legge  17
ottobre 1967, n.  977,  ove  si  prevede  che  «Per  gli  adolescenti
occupati  a  bordo  delle  navi  sono  fatte  salve   le   specifiche
disposizioni legislative o regolamentari in materia  di  sorveglianza
sanitaria, lavoro notturno e riposo settimanale.»;
  Visto l'allegato I alla citata legge n. 977 del 1967, che  riporta,
ai sensi dell'art. 6, comma  1,  l'elenco  delle  lavorazioni  e  dei
processi a cui e' vietato adibire gli adolescenti;
  Vista la legge 23 settembre 2013,  n.  113,  recante  «Ratifica  ed
esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione  internazionale  del
lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con  allegati,  adottata  a
Ginevra il 23 febbraio 2006  nel  corso  della  94ma  sessione  della
Conferenza generale dell'OIL, nonche' norme di adeguamento interno»;
  Sentite le  organizzazioni  comparativamente  piu'  rappresentative
degli armatori e dei marittimi interessate;

                              Decreta:

                               Art. 1

  1. Il presente decreto individua,  nell'allegato  A,  le  attivita'
lavorative a bordo delle navi o delle unita' di cui  all'art.  2  del
decreto  legislativo  27  luglio   1999,   n.   271,   e   successive
modificazioni, alle  quali  e'  vietato  adibire  i  minori  di  anni
diciotto. Resta fermo quanto previsto dall'art.  6,  comma  1,  della
legge 17 ottobre 1967, n. 977, e successive modificazioni.
  2. In deroga al divieto del comma  1,  le  attivita'  lavorative  a
bordo delle navi o  delle  unita'  di  cui  all'art.  2  del  decreto
legislativo 27 luglio  1999,  n.  271,  e  successive  modificazioni,
indicate nell'allegato A possono essere svolte  dai  minori  di  anni
diciotto  per  indispensabili  motivi  didattici  o   di   formazione
professionale,  purche'  siano  svolte  sotto  la   sorveglianza   di
formatori competenti anche in materia di prevenzione e di  protezione
e nel rispetto di tutte  le  condizioni  di  sicurezza  e  di  salute
previste dalla legislazione  vigente.  Resta  fermo  quanto  previsto
dall'art. 7 del decreto del Presidente  della  Repubblica  18  aprile
2006, n. 231, e successive modificazioni.
  3. L'elenco allegato al presente decreto e' adeguato  al  progresso
tecnico e all'evoluzione della normativa comunitaria con decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro della salute e con il Ministero delle infrastrutture  e  dei
trasporti.
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  e  reso  disponibile  sul  sito  internet   del
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali   all'indirizzo
www.lavoro.gov.it

    Roma, 27 aprile 2018

                       Il Ministro del lavoro
                      e delle politiche sociali
                               Poletti


                      Il Ministro della salute
                              Lorenzin


                  Il Ministro delle infrastrutture
                           e dei trasporti
                               Delrio


                                                           Allegato A

    Attivita' lavorative a bordo delle navi  alle  quali  e'  vietato
adibire i minori di anni diciotto, che prevedono:
      a) il sollevamento, la movimentazione o il trasporto di carichi
od oggetti pesanti;
      b) il lavoro all'interno delle caldaie, nei  serbatoi  e  nelle
intercapedini stagne;
      c) l'esposizione a livelli dannosi al rumore e alle vibrazioni;
      d)  l'utilizzo  di  dispositivi   di   sollevamento   e   altre
attrezzature o macchinari a motore o  le  attivita'  di  segnalazione
agli operatori di tali apparecchiature;
      e) l'utilizzo degli ormeggi o dei cavi  di  rimorchio  o  delle
attrezzature per l'ancoraggio;
      f) le attrezzature in genere (ovvero le operazioni di rizzaggio
e sartiame);
      g) il lavoro sull'alberatura o sul  ponte  di  coperta  con  il
cattivo tempo;
      h) il servizio di guardia notturna;
      i) la manutenzione delle attrezzature elettriche;
      l) l'esposizione a materiali potenzialmente nocivi o ad  agenti
fisici dannosi, quali ad esempio sostanze  pericolose  o  tossiche  e
radiazioni ionizzanti;
      m) la pulizia del macchinario del servizio per la ristorazione;
      n) la movimentazione o la responsabilita' delle scialuppe delle
navi.

Nessun commento: