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venerdì 18 maggio 2018
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 27 aprile 2018 Individuazione delle attivita' lavorative a bordo delle navi o delle unita', di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, alle quali e' vietato adibire i minori di anni diciotto. (18A03385) (GU n.114 del 18-5-2018)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 27 aprile 2018
Individuazione delle attivita' lavorative a bordo delle navi o delle
unita', di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999,
n. 271, alle quali e' vietato adibire i minori di anni diciotto.
(18A03385)
(GU n.114 del 18-5-2018)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante
«Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori
marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma
della legge 31 dicembre 1998, n. 485»;
Visto l'art. 17, comma 2, della legge 29 luglio 2015, n. 115,
recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea
2014», che ha modificato il decreto legislativo 27 luglio 1999, n.
271, con l'aggiunta dell'art. 5-bis;
Visto l'art. 5-bis del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271,
il quale al comma 1 dispone che «Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali effettua, d'intesa con il Ministero
della salute e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
sentite le organizzazioni comparativamente piu' rappresentative degli
armatori e dei marittimi interessate, una ricognizione volta ad
accertare la sussistenza di lavori pericolosi per la salute e la
sicurezza dei minori di anni diciotto», stabilendo, al successivo
comma 2, che «Sulla base delle risultanze della ricognizione di cui
al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di conclusione della medesima ricognizione, sono
individuati i lavori ai quali e' vietato adibire i minori di anni
diciotto»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, recante
«Attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo
sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare,
concluso dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e
dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea
(FST)»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n.
231, di emanazione del «Regolamento recante disciplina del
collocamento della gente di mare, a norma dell'art. 2, comma 4, del
decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297», e in particolare
l'allegato di cui all'art. 8, comma 2, del decreto medesimo recante
«Qualifiche professionali del personale marittimo e requisiti
minimi»;
Vista la legge 17 ottobre 1967, n. 977, recante disposizioni in
materia di «Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti»;
Visto in particolare l'art. 2, comma 3, della medesima legge 17
ottobre 1967, n. 977, ove si prevede che «Per gli adolescenti
occupati a bordo delle navi sono fatte salve le specifiche
disposizioni legislative o regolamentari in materia di sorveglianza
sanitaria, lavoro notturno e riposo settimanale.»;
Visto l'allegato I alla citata legge n. 977 del 1967, che riporta,
ai sensi dell'art. 6, comma 1, l'elenco delle lavorazioni e dei
processi a cui e' vietato adibire gli adolescenti;
Vista la legge 23 settembre 2013, n. 113, recante «Ratifica ed
esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del
lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con allegati, adottata a
Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della
Conferenza generale dell'OIL, nonche' norme di adeguamento interno»;
Sentite le organizzazioni comparativamente piu' rappresentative
degli armatori e dei marittimi interessate;
Decreta:
Art. 1
1. Il presente decreto individua, nell'allegato A, le attivita'
lavorative a bordo delle navi o delle unita' di cui all'art. 2 del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, e successive
modificazioni, alle quali e' vietato adibire i minori di anni
diciotto. Resta fermo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, della
legge 17 ottobre 1967, n. 977, e successive modificazioni.
2. In deroga al divieto del comma 1, le attivita' lavorative a
bordo delle navi o delle unita' di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 271, e successive modificazioni,
indicate nell'allegato A possono essere svolte dai minori di anni
diciotto per indispensabili motivi didattici o di formazione
professionale, purche' siano svolte sotto la sorveglianza di
formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione
e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute
previste dalla legislazione vigente. Resta fermo quanto previsto
dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
2006, n. 231, e successive modificazioni.
3. L'elenco allegato al presente decreto e' adeguato al progresso
tecnico e all'evoluzione della normativa comunitaria con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro della salute e con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e reso disponibile sul sito internet del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo
www.lavoro.gov.it
Roma, 27 aprile 2018
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro della salute
Lorenzin
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Delrio
Allegato A
Attivita' lavorative a bordo delle navi alle quali e' vietato
adibire i minori di anni diciotto, che prevedono:
a) il sollevamento, la movimentazione o il trasporto di carichi
od oggetti pesanti;
b) il lavoro all'interno delle caldaie, nei serbatoi e nelle
intercapedini stagne;
c) l'esposizione a livelli dannosi al rumore e alle vibrazioni;
d) l'utilizzo di dispositivi di sollevamento e altre
attrezzature o macchinari a motore o le attivita' di segnalazione
agli operatori di tali apparecchiature;
e) l'utilizzo degli ormeggi o dei cavi di rimorchio o delle
attrezzature per l'ancoraggio;
f) le attrezzature in genere (ovvero le operazioni di rizzaggio
e sartiame);
g) il lavoro sull'alberatura o sul ponte di coperta con il
cattivo tempo;
h) il servizio di guardia notturna;
i) la manutenzione delle attrezzature elettriche;
l) l'esposizione a materiali potenzialmente nocivi o ad agenti
fisici dannosi, quali ad esempio sostanze pericolose o tossiche e
radiazioni ionizzanti;
m) la pulizia del macchinario del servizio per la ristorazione;
n) la movimentazione o la responsabilita' delle scialuppe delle
navi.
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