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mercoledì 27 giugno 2018

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 aprile 2018, n. 78 Regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente e il valore massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272. (18G00102) (GU n.147 del 27-6-2018)




DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 aprile 2018, n. 78

Regolamento  che  stabilisce  i  titoli  valutabili  nell'ambito  del
concorso per l'accesso  alla  qualifica  di  dirigente  e  il  valore
massimo assegnabile, ad ognuno di essi,  ai  sensi  dell'articolo  3,
comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre
2004, n. 272. (18G00102)

(GU n.147 del 27-6-2018)


 Vigente al: 12-7-2018 






                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'articolo 28, riguardante l'accesso  alla  qualifica  di
dirigente nelle pubbliche amministrazioni e negli enti  pubblici  non
economici tramite  concorso  indetto  dalle  singole  amministrazioni
ovvero di corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola
nazionale dell'amministrazione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004,
n. 272, recante «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla
qualifica di dirigente, ai  sensi  dell'articolo  28,  comma  5,  del
decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165»  e,  in  particolare,
l'articolo 3, comma 2-bis;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
70, «Regolamento recante  riordino  del  sistema  di  reclutamento  e
formazione dei  dipendenti  pubblici  e  delle  Scuole  pubbliche  di
formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135» e, in particolare, l'articolo 7;
  Visti il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonche' il decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  22
ottobre 2004, n. 270;
  Visti i decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 2 aprile 2001 relativi
alla  determinazione  delle  classi  delle  lauree  universitarie,  i
decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001
relativi alla determinazione delle classi delle lauree  universitarie
specialistiche, i decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009
relativi alla determinazione delle classi di  laurea  magistrale,  il
decreto ministeriale 19 febbraio 2009  relativo  alla  determinazione
delle classi delle  lauree  universitarie,  i  decreti  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  di  concerto  col
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio
2009, recante, il primo, «Equiparazioni  tra  diplomi  di  lauree  di
vecchio  ordinamento,  lauree  specialistiche  (LS)  ex  decreto   n.
509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto  n.  270/2004,  ai  fini
della partecipazione ai concorsi»,  il  secondo,  «Equiparazione  tra
classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi  delle
lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004 ai fini della partecipazione
ai pubblici concorsi»;
  Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243, in  materia  di  Universita'
non statali legalmente riconosciute;
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, articolo 2, comma  5,  che
riforma  la  disciplina  relativa  alle  Accademie  di  belle   arti,
all'Accademia nazionale di danza,  all'Accademia  nazionale  di  arte
drammatica, agli Istituti superiori per le industrie  artistiche,  ai
Conservatori di musica e agli Istituti musicali pareggiati prevedendo
che le predette istituzioni rilascino specifici diplomi accademici di
primo   e   secondo   livello,   nonche'   di   perfezionamento,   di
specializzazione e di formazione alla ricerca in  campo  artistico  e
musicale;
  Vista la legge 24 dicembre  2012,  n.  228,  (legge  di  stabilita'
2013), articolo 1, commi da 102 a 107, che ha disposto un sistema  di
equipollenze fra i diplomi accademici di primo e di  secondo  livello
rilasciati dalle Istituzioni AFAM e, rispettivamente,  i  diplomi  di
laurea e di laurea magistrale appartenenti ad alcune classi, al  fine
esclusivo della partecipazione ai pubblici concorsi;
  Visti i decreti ministeriali numeri 241, 242  e  243  del  2013,  e
successive modificazioni e integrazioni, con cui sono state  definite
le  corrispondenze  dei  titoli  conclusivi  dei  corsi  sperimentali
triennali ai diplomi accademici di primo livello;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modifiche ed integrazioni;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 12 aprile 2018;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  26
gennaio 2017, che dispone la delega di funzioni al  Ministro  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione  on.le  dott.ssa  Maria
Anna Madia;

                               Adotta
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1


                  Oggetto ed ambito di applicazione

  1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 3,  comma
2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre  2004,
n. 272, i titoli valutabili nonche' il valore massimo assegnabile  ad
ognuno di essi, nell'ambito del  concorso  pubblico,  per  titoli  ed
esami, per l'accesso alla qualifica di dirigente, di cui all'articolo
28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

                               Art. 2


                   Categorie di titoli valutabili

  1. Sono valutabili le seguenti categorie di titoli:
    a) titoli di studio universitari ed altri titoli;
    b) abilitazioni professionali;
    c) titoli di carriera e di servizio;
    d) pubblicazioni scientifiche.
  2. I titoli  sono  valutabili  solo  se  non  gia'  utilizzati  per
l'ammissione al concorso, salve le previsioni riportate  all'articolo
3, comma 1, lettere a), g) e h).
  3. Il valore complessivo dei titoli e'  determinato,  salvo  quanto
previsto dal comma 4, in massimo 120 punti. Il  punteggio  conseguito
all'esito della  valutazione  dei  titoli  e'  sommato  al  punteggio
complessivo del candidato determinato sommando i  voti  riportati  in
ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova orale.
  4. Nel caso di  concorsi  per  l'accesso  alla  dirigenza  tecnica,
qualora l'amministrazione preveda nel bando  di  concorso  una  terza
prova  scritta  obbligatoria,  volta  alla  verifica  dell'attitudine
all'esercizio degli specifici compiti connessi al posto da ricoprire,
il valore dei titoli e' determinato in massimo 160  punti  e,  a  tal
fine, i punteggi massimi indicati nel presente decreto sono aumentati
di un terzo.

                               Art. 3


            Titoli di studio universitari ed altri titoli

  1. I seguenti titoli di studio universitari, per  i  quali  possono
essere  attribuiti,  complessivamente,  non  oltre  punti  41,   sono
valutabili con i seguenti punteggi per ciascun titolo:
    a) voto di laurea relativo al titolo utile  per  l'ammissione  al
concorso, punti 1 per ogni punto superiore alla votazione  di  105  e
ulteriori punti 2 in caso di votazione di 110 con lode;
    b) diploma di laurea (DL) o laurea di primo livello (L),  fino  a
punti 2;
    c) laurea specialistica (LS), fino a punti 2;
    d) laurea magistrale (LM), fino a punti 2;
    e) master universitari di primo livello, per il cui  accesso  sia
stato richiesto uno dei  titoli  di  studio  universitari,  o  titoli
equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in relazione ai
crediti formativi riconosciuti, punti 1,5 per ciascuno, fino a  punti
3;
    f) master universitari di secondo livello, per il cui accesso sia
stato richiesto uno dei  titoli  di  studio  universitari,  o  titoli
equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in relazione ai
crediti formativi riconosciuti, punti 2,5 per ciascuno, fino a  punti
5;
    g) diploma di specializzazione (DS),  fino  a  punti  8;  ove  il
diploma di  specializzazione  venga  utilizzato  quale  requisito  di
ammissione al concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio
utile ai sensi dell'articolo 7, comma 1, decreto del Presidente della
Repubblica n. 70 del 2013, fino a punti 4;
    h) dottorato di ricerca (DR), fino a punti 12; ove  il  dottorato
di  ricerca  venga  utilizzato  quale  requisito  di  ammissione   al
concorso, ai fini del conteggio del  periodo  di  servizio  utile  ai
sensi  dell'articolo  7,  comma  1, decreto  del   Presidente   della
Repubblica n. 70 del 2013, fino a punti 6.
  2. I seguenti altri titoli, per i quali possono essere  attribuiti,
complessivamente, punti 9, sono valutabili, solo  se  attinenti  alle
materie delle prove d'esame, con  i  seguenti  punteggi  per  ciascun
titolo:
    a) titolarita' di insegnamenti  in  corsi  di  studio  presso  le
istituzioni di cui al comma 3, di durata minima  semestrale,  fino  a
punti 6, in relazione alla durata in ore;
    b) attivita' di docenza presso le istituzioni di cui al comma  3,
fino a punti 3, in relazione alla durata della docenza.
  3.  I  titoli  di  cui  al  presente   articolo   sono   valutabili
esclusivamente  se  conseguiti  o  svolti   presso   le   istituzioni
universitarie  pubbliche,  le  universita'  non  statali   legalmente
riconosciute, nonche' le istituzioni formative pubbliche  o  private,
autorizzate  e   o   accreditate   dal   Ministero   dell'istruzione,
universita' e ricerca, costituite anche in consorzio, fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 38 del predetto decreto legislativo  n.
165 del 2001.
  4. I criteri di valutazione relativi ai titoli di cui alla presente
disposizione  sono  la  durata  dei  corsi,   la   votazione   finale
conseguita, il livello  di  attinenza  con  le  materie  delle  prove
d'esame.

                               Art. 4


                     Abilitazioni professionali

  1.  Le  abilitazioni  professionali,  per  le  quali  puo'   essere
attribuito un punteggio complessivo di  punti  12,  sono  valutabili,
solo se attinenti alle materie delle prove d'esame, in ragione di non
piu' di un  titolo  per  ciascuna  delle  seguenti  lettere,  con  il
seguente punteggio per ciascun titolo:
    a) abilitazione professionale conseguita  previo  superamento  di
esame di Stato, per sostenere il quale e'  stato  richiesto  uno  dei
titoli di studio universitari richiesti dal bando per l'ammissione al
concorso, punti 8;
    b) abilitazione professionale conseguita  previo  superamento  di
esame di Stato, per sostenere il quale e'  stato  richiesto  uno  dei
titoli di studio universitari di cui all'articolo 2, comma 1, diverso
da quelli necessari per l'ammissione al concorso,  purche'  attinente
alle materie delle prove d'esame, punti 1 per ciascuna  abilitazione,
fino a punti 2, in relazione all'attinenza alle materie  delle  prove
d'esame;
    c) abilitazione, diversa da quelle di cui alle precedenti lettere
a) e b), all'insegnamento nelle scuole statali secondarie  superiori,
per il conseguimento della quale e' stato richiesto uno dei titoli di
studio richiesto dal bando per l'accesso al  concorso,  punti  1  per
ciascuna abilitazione, fino a punti  2,  in  relazione  all'attinenza
alle materie delle prove d'esame.
  2. Le abilitazioni professionali di cui al comma 1,  lettere  a)  e
b), sono valutate esclusivamente se conseguite a seguito di effettivo
superamento di un esame di abilitazione di Stato.
  3.  Le  abilitazioni  professionali  sono  valutate  ai  fini   del
punteggio per  titoli  solo  se  non  richieste  come  requisiti  per
l'ammissione al concorso.

                               Art. 5


                  Titoli di carriera e di servizio

  1. I titoli di carriera e di servizio,  per  i  quali  puo'  essere
attribuito, un punteggio complessivo di punti 50, sono:
    a) rapporti  di  lavoro  subordinato,  a  tempo  indeterminato  o
determinato, con effettivo e formale inquadramento in una  qualifica,
area o categoria per il cui accesso dall'esterno era o  e'  richiesto
il  possesso  di  uno  dei  titoli  di  studio  universitari  di  cui
all'articolo 2, comma 1, per i quali  e'  attribuibile  un  punteggio
massimo di 1,5 punti per anno, fino a  punti  30;  le  anzianita'  di
ruolo nella qualifica dirigenziale nonche' i rapporti di  lavoro  con
incarico dirigenziale a  tempo  determinato,  sono  valutati  con  un
punteggio fino a 3 punti per anno; i servizi prestati in qualifica  o
incarico equiparati a quelli dirigenziali, sono  valutati  come  tali
solo se tale equiparazione e' stabilita, anche ai fini giuridici,  da
un'espressa  disposizione  normativa,   che   va   richiamata   dalla
Commissione esaminatrice nel relativo verbale;
    b)  incarichi,  che  presuppongano  una  particolare   competenza
professionale,   conferiti    con    provvedimenti    formali,    sia
dall'amministrazione pubblica di appartenenza, sia da altri  soggetti
pubblici,   su   designazione   dell'amministrazione   pubblica    di
appartenenza, per i quali e' attribuibile un  punteggio  fino  ad  un
massimo di punti  10,  secondo  i  criteri  stabiliti  dal  bando  di
concorso, il quale deve  stabilire  un  punteggio  massimo  per  ogni
singola tipologia di incarico o di servizio speciale;
    c) lavoro originale prodotto nell'ambito del servizio prestato ai
sensi della lettera a) ovvero dell'incarico di cui alla  lettera  b),
che presupponga e dimostri una particolare competenza  professionale,
oltre quella ordinaria  richiesta  per  la  qualifica  o  profilo  di
inquadramento, e' attribuito un punteggio massimo  ulteriore  fino  a
punti 5, secondo i criteri stabiliti dal bando di concorso, il  quale
deve stabilire un punteggio massimo per  ogni  singola  tipologia  di
lavoro originale;
    d) inclusione in graduatoria  finale  di  concorso  pubblico  per
esami scritti ed orali o per titoli ed esami scritti  ed  orali  o  a
seguito di corso-concorso per esami scritti  ed  orali,  purche'  non
seguita dall'assunzione in servizio, bandito  dalle  amministrazioni,
enti e soggetti pubblici di cui  al  comma  2,  per  l'assunzione  in
qualifica dirigenziale, per l'accesso alla quale sia stato  richiesto
uno dei titoli di studio universitari richiesti per  l'ammissione  al
concorso, per i quali e' attribuibile un  punteggio  massimo  fino  a
punti  5,  in  relazione  all'attinenza,  desumibile  dalle   materie
d'esame.
  2.  I  titoli  di  cui  al  presente   articolo   sono   valutabili
esclusivamente se conseguiti o svolti presso organi costituzionali  o
di rilevanza costituzionale,  le  autorita'  indipendenti  ovvero  le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  3. I servizi prestati  con  rapporto  di  lavoro  subordinato  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche indicate al comma  2  sono
computati, per quelli a tempo indeterminato, secondo l'anzianita'  di
ruolo e, per quelli a tempo determinato, dalla data di assunzione  in
servizio; i periodi prestati con rapporto di lavoro a tempo parziale,
sono valutati in relazione alla percentuale di prestazione di  lavoro
prestato.
  4. Per la valutazione dei titoli di carriera e di servizio, di  cui
al presente articolo, si applicano anche i seguenti principi:
    a)  le  frazioni  di  anno  sono  valutate  in  ragione   mensile
considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta
o frazioni superiori a quindici giorni;
    b) in caso di servizi o  rapporti  di  lavoro  contemporanei,  e'
valutato quello piu' favorevole al candidato;
    c) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali di
inizio e fine di ciascun  rapporto  di  lavoro  subordinato,  saranno
valutati, in carenza del giorno di inizio o di fine, un  solo  giorno
del mese; in carenza del mese di inizio o di  fine,  un  solo  giorno
dell'anno.
  5. I servizi militari di leva sono valutati  solo  se  prestati  in
gradi e ruoli per il cui accesso sia stato richiesto uno  dei  titoli
di studio universitari di cui all'articolo 2, comma 1; i  servizi  di
leva prestati in costanza  di  rapporto  di  lavoro  con  i  soggetti
pubblici di cui all'articolo 2, comma 5, sono valutati come  prestati
nella qualifica di ruolo di appartenenza.
  6. Ai fini del punteggio per i titoli di cui al  comma  1,  lettera
a), e' valutabile esclusivamente il  periodo  di  servizio  ulteriore
rispetto a quello previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  70  del  2013  come  requisito  di
ammissione al concorso.

                               Art. 6


                     Pubblicazioni scientifiche

  1. Le pubblicazioni scientifiche, di cui all'articolo 2,  comma  1,
lettera d), sono valutate nel loro complesso con un punteggio massimo
di punti 8,  in  relazione  al  grado  di  attinenza  con  i  compiti
demandati dalla  legge  e  dai  regolamenti  di  organizzazione  alle
amministrazioni pubbliche per le quali e' bandito il concorso  e  con
la qualifica dirigenziale da attribuire; sono  valutate  altresi'  in
relazione alla loro inerenza  con  le  materie  oggetto  delle  prove
d'esame.
  2. Il bando potra'  limitare  il  numero  delle  pubblicazioni  che
ciascun candidato puo' produrre.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo
osservare.
    Roma, 16 aprile 2018

                                                p. Il Presidente     
                                           del Consiglio dei ministri
                                                  Il Ministro        
                                             per la semplificazione  
                                                  e la pubblica      
                                                 amministrazione     
                                                       Madia         
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2018
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 1187


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