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mercoledì 27 giugno 2018
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 11 maggio 2018 Sgravi contributivi per l'assunzione delle donne vittime di violenza di genere. (18A04405) (GU n.147 del 27-6-2018)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 11 maggio 2018
Sgravi contributivi per l'assunzione delle donne vittime di violenza
di genere. (18A04405)
(GU n.147 del 27-6-2018)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, l'art. 1,
comma 220, che prevede l'erogazione di un contributo a titolo di
sgravio contributivo delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria
previdenziale e assistenziale, nel limite di spesa di un milione di
euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 e per un periodo
massimo di 36 mesi, a favore delle cooperative sociali che assumono
con contratti di lavoro a tempo indeterminato, a decorrere dal 1°
gennaio 2018 e non oltre il 31 dicembre 2018, le donne vittime di
violenza di genere, sulla base di certificazione rilasciata dai
centri di servizi sociali del comune di residenza o dai centri
anti-violenza o dalle case-rifugio di cui all'art. 5-bis del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381 recante «Disciplina delle
cooperative sociali»
Visto l'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119
recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il
contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione
civile e di commissariamento delle province» che prevede le azioni
per il potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle
donne vittime di violenza attraverso modalita' omogenee di
rafforzamento della rete dei servizi territoriali dei centri
antiviolenza, dellE case-rifugio e dei servizi di assistenza alle
vittime;
Acquisito il concerto del Ministero dell'interno con nota prot.
4469 del 27 aprile 2018;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. In attuazione dell'art. 1, comma 220, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, alle cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del
1991 che assumono, con contratti a tempo indeterminato, a decorrere
dal 1° gennaio 2018 e non oltre il 31 dicembre 2018, donne vittime di
violenza di genere, inserite nei percorsi di protezione, debitamente
certificati dai centri di servizi sociali del comune di residenza o
dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio di cui all'art. 5-bis
del decreto-legge, n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 119 del 2013 e' riconosciuto l'esonero dal versamento
dei complessivi contributi previdenziali a carico delle cooperative
medesime, con esclusione dei premi e contributi all'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
nel limite massimo di importo pari a 350 euro su base mensile.
2. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni
pensionistiche.
Art. 2
Modalita' operative
1. L'agevolazione di cui all'art. 1 e' concessa nel limite di spesa
di un milione di euro, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
2. Al fine dell'ammissione al beneficio, in relazione ad ogni
assunzione operata sulla base delle agevolazioni previste dal
presente decreto, le cooperative sociali devono produrre la
certificazione del percorso di protezione rilasciata dai servizi
sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle
case-rifugio di cui all'art. 5-bis del decreto - legge n. 93 del
2013, convertito, con modificazioni dalla legge n. 119 del 2013.
3. Le agevolazioni contributive di cui al presente decreto sono
riconosciute dall'Inps in base all'ordine cronologico di
presentazione delle domande da parte delle cooperative sociali nei
limiti delle risorse di cui al comma 1.
4. Il rimborso all'Inps degli oneri derivanti dall'esonero
contributivo di cui all'art. 1 e' effettuato sulla base di apposita
rendicontazione.
5. L'Inps provvede al monitoraggio delle minori entrate derivanti
dal presente articolo fornendo i relativi elementi al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 maggio 2018
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro dell'interno
Minniti
Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2018
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 1970
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