MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 22 maggio 2018
Attuazione della direttiva n. 238 dell'8 maggio 2018, recante:
«Disposizioni in materia di trasporto per ferrovia di merci
pericolose di cui al RID, allegato II della direttiva 2008/68/CE
relativa al trasporto interno di merci pericolose, recepita con il
decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 35». (18A03937)
(GU n.131 del 8-6-2018)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali ed il personale
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, «Attuazione
della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci
pericolose che abroga le direttive 96/49/CE e 96/87/CE ed i correlati
provvedimenti di attuazione;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 di attuazione
delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e
allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43, «Attuazione
della direttiva 2008/110/CE che modifica la direttiva 2004/49/CE
relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
3 gennaio 2011, recante autorizzazione alla circolazione nazionale
dei vagoni cisterna adibiti al trasporto di merci pericolose della
classe 2 del RID e armonizzazione dei decreti 12 settembre 1925 e 22
luglio 1930, con l'Allegato II «Trasporto per Ferrovia» del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, di attuazione della direttiva
2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose;
Vista la legge 21 novembre 2014, n. 174 Ratifica ed esecuzione del
Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti
internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius
il 3 giugno 1999 ed in particolare l'allegato all'appendice C -
Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia
(RID);
Vista la legge 7 luglio 2016, n. 122 - Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2015-2016;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2017 n. 585 -
Omologazioni ed imballaggi nel trasporto internazionale di merci
pericolose. (Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018);
Vista la direttiva (UE) n. 2016/798 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie in fase
di recepimento;
Vista la direttiva (UE) n. 2016/797 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 maggio 2016 relativa all'interoperabilita' del
sistema ferroviario dell'Unione europea in fase di recepimento;
Vista la circolare n. 59 del 23 novembre 2017 della Direzione
generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie relativa al
rafforzamento del presidio della sicurezza in materia di trasporto
per ferrovia di merci pericolose per i gas della Classe 2 e per le
materie presentate al trasporto allo stato liquido delle Classi 3,
4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9, in carri-cisterna, cisterne
mobili, container-cisterna o casse mobili cisterna (tank-container);
Vista la circolare ANSF n. 14110 del 27 dicembre 2017 contenente le
istruzioni operative per l'irrogazione di sanzioni da parte
dell'ANSF;
Visto il parere dell'Avvocatura dello Stato rilasciato con nota
prot. CT 18266/2017 sez. VII relativo agli obblighi di accertamento
delle violazioni nell'ambito del trasporto di merci pericolose per
ferrovia;
Vista la direttiva del Ministro prot. n. 238 dell'8 maggio 2018 con
cui sono state date indicazioni per riordinare e regolamentare i
rapporti tra soggetti pubblici e privati nell'ambito dei compiti loro
gia' attribuiti dalla normativa vigente nel trasporto di merci
pericolose per ferrovia;
Ritenuto di dover dare immediata attuazione alla succitata
direttiva;
Ravvisata la necessita' di garantire un rafforzamento delle
attivita' di controllo e vigilanza in materia di trasporto
ferroviario delle merci pericolose. Cio' anche alla luce delle
direttive europee di recente emanazione ed in fase di recepimento che
hanno inserito nell'ambito di tali direttive nuove figure ed
attribuito specifiche responsabilita' a nuovi soggetti;
Decreta:
Art. 1
Definizioni ed acronimi
Ai fini del presente decreto, si definiscono:
1. RID: il regolamento relativo al trasporto internazionale delle
merci pericolose per ferrovia, che figura come appendice C alla
convenzione sul trasporto internazionale per ferrovia (COTIF),
conclusa a Vilnius il 3 giugno 1999, e successive modificazioni;
2. ADR: l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale
delle merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre
1957, e successive modificazioni;
3. ADN: l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale
delle merci pericolose per vie navigabili interne, concluso a Ginevra
il 26 maggio 2000, e successive modificazioni;
4. codice IMDG: codice internazionale per il trasporto marittimo
delle merci pericolose, adottato dall'Organizzazione internazionale
marittima (IMO) con risoluzione A.81(IV) del 27 settembre 1965;
5. convenzione CSC: Convenzione internazionale sulla sicurezza
dei contenitori (CSC) adottata a Ginevra il 2 ottobre 1973, e sua
esecuzione;
6. Dipartimento: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed
il personale;
7. ANSF: Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie;
8. RFI: Gestore dell'infrastruttura nazionale;
9. POLFER: Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza - Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria,
delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato -
Servizio polizia ferroviaria.
Art. 2
Obiettivi
1. Obiettivi del presente decreto sono:
a) riordinare in un unico atto le attivita' dei soggetti
coinvolti nel trasporto ferroviario di merci pericolose per ferrovia:
R.F.I., imprese ferroviarie ed altri soggetti coinvolti nel trasporto
ferroviario di merci pericolose, Dipartimento ed A.N.S.F;
b) riepilogare i compiti specifici dei diversi soggetti al fine
di garantire i piu' elevati livelli di sicurezza dei trasporti di
merci pericolose per ferrovia nel rispetto del quadro normativo
vigente e nelle more del riordino complessivo delle norme di settore.
Art. 3
Autorita' competenti RID
1. Al Dipartimento in qualita' di Autorita' competente sono
attribuite fra quelle previste nel testo del RID le competenze in
materia di:
a. relazioni con organismi internazionali;
b. aspetti attinenti all'intermodalita' del trasporto di merci
pericolose;
c. approvazione della classificazione di pericolo delle sostanze;
d. autorizzazioni al trasporto per i casi previsti ai comma 5 e 6
dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980 n. 753, cosi' come modificato dall'art. 7 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010 n. 35;
e. stipula e notifica di accordi multilaterali tra Stati, in
deroga alle disposizioni del RID;
f. riconoscimento, notifica e vigilanza di Organismi di
certificazione ed ispezione per attivita' svolte in ambito RID;
g. rilascio del certificato di formazione professionale di
consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose per
ferrovia.
2. Restano fermi i compiti e le responsabilita' gia' attribuiti
dalla normativa vigente ad altri Organi statali e regionali riguardo
alla vigilanza ed accertamento delle violazioni alle disposizioni in
materia di trasporto di merci pericolose per ferrovia.
Art. 4
ANSF
1. L'ANSF nell'ambito della propria attivita' sul trasporto di
merci pericolose svolge i seguenti compiti:
a) monitora nell'ambito dei controlli a campione in forma di
audit, sopralluoghi ed ispezioni l'adeguatezza dei sistemi di
gestione della sicurezza delle imprese ferroviarie e dei gestori
delle infrastrutture ferroviari, con particolare riguardo alla
formazione del personale circa l'assolvimento degli obblighi di cui
alla sezione 1.4.3.6 ed al capitolo 1.11 del RID;
b) propone al Dipartimento, se del caso, un elenco di misure per
l'individuazione, la classificazione e la gestione delle non
conformita' e dei rilievi e ove approvate le fa proprie ed emana le
relative disposizioni e se del caso le sanzioni a carico dei soggetti
coinvolti nel trasporto di merci pericolose per ferrovia in
applicazione dell'art. 18 della legge n. 122/2016;
c) garantisce idoneo supporto tecnico per la formazione,
l'addestramento e l'aggiornamento professionale del personale POLFER
dedicato alle attivita' di vigilanza e controllo;
d) nell'ambito della relazione annuale che trasmette al
Dipartimento sulle attivita' svolte fornisce, anche sulla base delle
risultanze delle attivita' di vigilanza condotte, eventuali
segnalazioni, contributi e valutazioni tecniche per l'emanazione di
eventuali ulteriori disposizioni in materia di trasporto per ferrovia
di merci pericolose ivi comprese proposte di norme concernenti
disposizioni transitorie aggiuntive di interesse nazionale e
prescrizioni ai fini dell'autorizzazione di cui al art. 3 comma 2
lettera d;
e) promuove e sostiene anche su input del Dipartimento scambi di
esperienze con le autorita' di vigilanza e controllo di altri Stati;
f) emana apposite linee guida al fine di garantire la sicurezza
nei casi di cui al punto 1.4.2.2.4 del RID relativi alla prosecuzione
del trasporto per il quale non e' possibile il ripristino della
conformita' al RID;
g) cura l'ammissione tecnica e l'autorizzazione di messa in
servizio di carri adibiti al trasporto di merci pericolose nonche' le
eventuali modifiche del fascicolo e del libretto cisterna anche
acquisendo le certificazioni relative al RID rilasciate dagli
organismi a tal fine riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti;
h) garantisce che la formazione dei cui al capitolo 1.3 del RID
sia accessibile a tutti anche attraverso i Centri di formazione
riconosciuti, in osservanza dell'art. 17 del decreto legislativo n.
162/2007».;
i) segnala eventuali criticita' e fornisce al Dipartimento tutto
il necessario supporto per la formazione della posizione italiana in
seno ai consessi istituzionali sia nazionali che internazionali (UE,
OTIF, UNECE).
Art. 5
RFI
1. RFI garantisce l'assolvimento degli obblighi di cui alla
sottosezione 1.4.3.6 ed ai capitoli 1.10 ed 1.11 del RID, anche
attraverso il proprio Responsabile di scalo, secondo quanto previsto
nei propri sistemi di gestione della sicurezza.
2. RFI provvede a:
a. predisporre una pianificazione annuale delle attivita' di
controllo per verificare la conformita' al RID dei trasporti di merci
pericolose per come previsti dalla sez. 1.8.1 del RID ed ad
effettuare controlli a campione o mirati su richiesta di ANSF o del
Dipartimento;
b. emanare proprie disposizioni ed a fornire la necessaria
assistenza amministrativa al trasportatore rispetto a quanto previsto
al punto 1.4.2.2.4 del RID, nel rispetto dei principi indicati da
ANSF;
c. fornire supporto tecnico all'autorita' competente di cui al
precedente art. 3 ed ad ANSF in ordine a:
disposizioni di standard tecnici e tecnologici e di procedure
applicative per il trasporto di merci pericolose su ferrovia;
autorizzazioni al trasporto di particolari merci pericolose
(esplosivi radioattivi, infettanti e particolari perossidi) e di
materie non ricomprese in quelle gia' autorizzate nel certificato di
omologazione della cisterna;
deroghe temporanee nazionali e proposte di accordi
multilaterali;
d. segnalare eventuali criticita' e fornire al Dipartimento tutte
le necessarie informazioni per la formazione della posizione italiana
in seno ai consessi istituzionali sia nazionali che internazionali
(UE, OTIF, UNECE);
e. garantire con proprie disposizioni affinche' sulle proprie
linee e nei propri scali venga predisposto da parte degli operatori
coinvolti un servizio di ripristino delle anormalita' rilevate ai
fini della prosecuzione del trasporto in tempi brevi, anche
attraverso l'inserimento di specifiche penalita' contrattuali;
f. supportare il Dipartimento nelle attivita' di sviluppo di
piattaforme logistiche ed informatiche nazionali ed europee volte a
garantire l'incremento della sicurezza e la tracciabilita' delle
informazioni relativamente al trasporto di merci pericolose.
Art. 6
Altri gestori dell'infrastruttura
Le disposizioni di cui al precedente art. 5, sono valide anche per
gli altri gestori delle infrastrutture delle reti interconnesse fermo
restando quanto disposto dall'art. 71 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 753/80 relativamente agli obblighi di vigilanza,
mentre riguardo alle ferrovie isolate, l'ANSF emanera', come
necessario, specifiche indicazioni nell'ambito dell'individuazione
degli standard tecnici prevista ai sensi dell'art. 15-ter del
decreto-legge n. 148, del 16 ottobre 2017 convertito in legge n. 172,
del 4 dicembre 2017.
Art. 7
Obblighi per tutti i soggetti coinvolti nel trasporto di merci
pericolose per ferrovia
1. Tutti gli operatori della catena logistica che hanno
responsabilita' nel trasporto di merci pericolose per ferrovia sono
tenuti a:
a) rispettare gli obblighi loro assegnati dal RID con particolare
riguardo a quelli richiamati, nelle sezioni 1.4.2 e 1.4.3;
b) garantire anche attraverso specifiche clausole contrattali
ovvero attraverso accordi con societa' terze il ripristino delle
anormalita' minori rilevate dalle autorita' di controllo o da altri
soggetti coinvolti nel trasporto sia lungo la rete che presso gli
scali terminali al fine di consentire la prosecuzione in tempi brevi
del trasporto;
c) garantire in maniera tracciabile l'avvenuto assolvimento dei
succitati obblighi.
2. In particolare le imprese ferroviarie e le imprese che
forniscono il servizio di manovra o che effettuano attivita' di
trasporto ferroviario di merci pericolose devono prevedere, anche
all'interno dei propri sistemi di gestione della sicurezza, che i
responsabili di scalo dell'impresa imprese:
forniscano al gestore tutte le informazioni attinenti
all'attivita' nel trasporto di merci pericolose delle imprese
ferroviarie necessarie per l'elaborazione delle «Procedure
organizzative»;
attivino anche attraverso strumenti informatici gli specifici
accordi con le ditte speditrici e destinatarie, previsti dal decreto
del Ministero dell'ambiente del 20 ottobre 1998, finalizzati ad
assicurare la prenotazione della partenza e l'informazione della
consegna delle unita' di carico e/o dei carri al fine di evitare le
soste al di fuori degli stabilimenti di arrivo;
elaborino le procedure di controllo e verifica visiva
dell'integrita' e idoneita' di ogni singolo carro prima della
partenza;
rispettino le disposizioni di sicurezza previste, in particolare
quelle inerenti alla permanenza nello scalo dei carri di merci
pericolose;
verifichino che le ditte speditrici/destinatarie adempiano a
quanto previsto dal decreto del Ministero dell'ambiente del 20
ottobre 1998 (dotazione di apparecchiature portatili di rilevazione
gas, di materiali per l'assorbimento e il contenimento dello
spandimento dei liquidi pericolosi ed elaborazione delle procedure di
controllo e verifica visiva dell'integrita' e idoneita' di ogni
singolo carro prima dello svincolo);
prevedano apposite procedure e specifiche clausole contrattuali
per garantire in tempi brevi il ripristino in loco di piccole
anomalie.
Le suddette attivita', ricomprese tra quelle relative al trasporto
di merci pericolose, saranno oggetto di controllo da parte dei
soggetti individuati dalla vigente normativa (RFI, ANSF e POLFER).
Art. 8
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 22 maggio 2018
Il Capo del Dipartimento: Chiovelli
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venerdì 8 giugno 2018
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 22 maggio 2018 Attuazione della direttiva n. 238 dell'8 maggio 2018, recante: «Disposizioni in materia di trasporto per ferrovia di merci pericolose di cui al RID, allegato II della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose, recepita con il decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 35». (18A03937) (GU n.131 del 8-6-2018)
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