CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli, a dieci posti per l'accesso al ruolo
dei Vigili del fuoco in qualita' di atleta del Gruppo sportivo dei
Vigili del fuoco Fiamme Rosse.
(GU n.46 del 12-6-2018)
IL CAPO DIPARTIMENTO
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252» ed in
particolare gli articoli 145, 146 e 147 che prevedono disposizioni
relative al personale del gruppo sportivo del medesimo corpo;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78,
recante il «Regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica,
psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per
l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, ai sensi degli articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e
126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, concernente il regolamento in materia di parametri
fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento - tra
l'altro - nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 aprile 2015, n. 61,
concernente il «Regolamento recante modalita' di svolgimento del
concorso pubblico, di cui all'art. 145 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in
qualita' di atleta ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n.
163, concernente il «Regolamento recante la disciplina del concorso
pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili
del fuoco, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 ottobre 2012, n.
197, concernente il «Regolamento recante norme per l'individuazione
dei limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici di accesso
ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante «Deleghe al
Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti,
di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di
servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di
apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il
lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di
controversie di lavoro»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 21 ottobre 2013,
recante «Istituzione del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme
Rosse»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato» ed il relativo
regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, in tema di
semplificazione per la partecipazione a concorsi e prove selettive;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche» e, in
particolare l'art. 1, comma 1, lettera d), ai sensi del quale non
puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana per
l'accesso nei ruoli civili e militari del Ministero dell'interno;
Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
512, recante «Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il
ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei
servizi d'istituto», convertito in legge 28 novembre 1996, n. 609;
Visto l'art. 13 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77,
recante «Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2
della legge 6 marzo 2001, n. 64»;
Visto l'art. 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
recante «Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale» e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10
ottobre 2017, con cui il Ministero dell'interno - Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, e'
stato autorizzato ad avviare, tra l'altro, la procedura per il
reclutamento di dieci unita' di vigili del fuoco, da destinare ai
Gruppi sportivi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio
2012, n. 64, concernente il «Regolamento di servizio del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 140 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;
Visto il decreto dipartimentale del 4 dicembre 2014, n. 351, con
cui e' stato approvato lo statuto del Gruppo sportivo vigili del
fuoco Fiamme Rosse;
Considerato quanto comunicato dall'Ufficio attivita' sportive con
le note n. 22614 e n. 7893 rispettivamente del 28 novembre 2017 e del
27 aprile 2018, relativamente ai posti da mettere a concorso ed ai
criteri di valutazione dei titoli;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
E' indetto un concorso pubblico, per titoli, a dieci posti per
l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualita' di atleta del
Gruppo sportivo dei vigili del fuoco Fiamme Rosse, cosi' suddivisi:
un atleta di sesso femminile, disciplina canottaggio,
specialita' quattro senza;
un atleta di sesso femminile, disciplina canottaggio, categoria
pesi leggeri, specialita' quattro di coppia;
un atleta di sesso maschile, disciplina nuoto, specialita' 200
stile libero;
un atleta di sesso maschile, disciplina lotta junior, categoria
kg 74 stile libero;
un atleta di sesso maschile, disciplina pesistica, categoria
kg. 77;
un atleta di sesso femminile, disciplina pesistica, categoria
kg. 48;
due atleti di sesso femminile, disciplina scherma, specialita'
sciabola giovani;
un atleta di sesso maschile, disciplina taekwondo, categoria 68
kg;
un atleta di sesso femminile, disciplina tiro a volo,
specialita' fossa olimpica categoria junior lady.
Per ciascuna delle discipline sopraindicate, sara' formulata
apposita graduatoria, nella quale si terra' conto, qualora
applicabili, delle riserve previste dall'art. 5, comma 2, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
I posti eventualmente non ricoperti in una o piu' delle
discipline sopraindicate saranno attribuiti ai candidati piu' giovani
di eta' che compaiano come idonei nelle graduatorie delle altre
discipline.
Art. 2
Requisiti di ammissione
Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
3) eta' non inferiore ad anni diciassette e non superiore ad
anni trentacinque ai sensi dell'art. 28 della legge 4 novembre 2010,
n. 183;
4) idoneita' fisica, psichica e attitudinale, secondo i
requisiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno 11 marzo
2008, n. 78 e dall'art. 2, comma 2, del decreto 13 aprile 2015, n.
61, eccezion fatta per le deroghe relative ai parametri fissati nei
seguenti requisiti: statura (art. 1, comma 1, del decreto
ministeriale n. 78/2008), peso corporeo, senso luminoso e cromatico,
acutezza visiva e capacita' uditiva (art. 1 del decreto del Ministro
dell'interno 11 marzo 2008, n. 78, comma 1, lettere c, d , f, g), i
cui parametri non si applicano perche' cosi' previsto dall'art. 2,
lettera b), del decreto 13 aprile 2015, n. 61. Con riferimento alle
cause di non idoneita' per l'accesso alla qualifica di vigile del
fuoco in qualita' di atleta dei vigili del fuoco, ed in particolare
alla presenza di sostanze proibite, si applicano anche quelle
individuate dalla «Prohibited List del World Anti-Doping Code,
pubblicata annualmente dall'Agenzia mondiale antidoping (WADA)»;
5) possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo;
6) possesso delle qualita' morali e di condotta di cui all'art.
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
7) essere riconosciuti atleti di interesse nazionale dal
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni
sportive nazionali;
8) detenere almeno uno dei titoli sportivi di cui alla tabella
A - categoria I del decreto 13 aprile 2015, n. 61.
Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle
forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano
riportato una condanna a pena detentiva per reati non colposi ovvero
siano stati sottoposti a misura di prevenzione nonche' coloro che
siano stati destituiti da pubblici uffici o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego
statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente bando per la
presentazione delle domande di partecipazione, ad eccezione dei
requisiti di idoneita' fisica e psichica, che dovranno essere
posseduti al momento degli accertamenti effettuati dalla Commissione
medica e conservati fino alla data di immissione in ruolo. A tal fine
l'amministrazione si riserva la facolta' di procedere alla verifica
della conservazione di tali requisiti.
Art. 3
Esclusione dal concorso
Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli
aspiranti sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale.
L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con motivato
provvedimento, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori
stabiliti nel presente bando.
Art. 4
Titoli
I criteri di valutazione e i punteggi massimi attribuibili a
ciascuno dei titoli sportivi, nei limiti indicati nella tabella A del
decreto del Ministro dell'interno 13 aprile 2015, n. 61, sono
specificati nell'allegato 1 del presente bando. Per tutte le
discipline sportive il punteggio minimo richiesto per l'inserimento
in graduatoria, considerando unicamente il punteggio dei titoli
sportivi, e' di 12 punti.
Ai fini della valutazione dei titoli sportivi di cui al comma 1
sono presi in considerazione solo quelli certificati dal Comitato
olimpico nazionale italiano o dalle Federazioni sportive nazionali e
relativi alla sola specialita' per la quale si concorre, acquisiti a
partire dai diciotto mesi precedenti la data di scadenza indicata dal
bando come termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
Solo nel caso di manifestazioni con cadenza pluriennale, quali
Olimpiadi, Campionati mondiali ed europei, si terra' conto
esclusivamente di titoli conseguiti nell'ultima edizione che ha avuto
luogo, anche oltre il termine di diciotto mesi sopraindicato.
Tutti i predetti titoli devono essere posseduti alla data di
scadenza fissata per la presentazione delle domande dal bando di
concorso.
I titoli non dichiarati nella domanda di partecipazione, anche se
dichiarati successivamente, non saranno presi in considerazione ai
fini della valutazione.
Sulla base del punteggio riportato nei titoli sportivi e
culturali, la commissione formula le graduatorie di merito per
ciascuna disciplina messa a concorso.
Art. 5
Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata e
inviata, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC),
entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
L'interessato, prima di iniziare la procedura di presentazione
della domanda, provvedera' a dotarsi di casella di posta elettronica
certificata intestata allo stesso, ovvero ne utilizzera' una
intestata a colui che esercita la potesta' genitoriale per i
candidati che non hanno compiuto il 18° anno di eta'. Acquisita la
casella di posta elettronica certificata dovra' compilare il modulo
per la presentazione della domanda (allegato 2) ed inoltrarlo
all'indirizzo concorso.grupposportivo@cert.vigilfuoco.it tramite
posta elettronica certificata.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della
domanda di partecipazione.
Le dichiarazioni sono rese dai candidati nella domanda ai sensi
degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
L'amministrazione procedera' ai controlli previsti dall'art. 71
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
e successive modifiche ed integrazioni sulla veridicita' delle
dichiarazioni sostitutive, anche per gli effetti del successivo art.
75.
I candidati dichiarano nella domanda di essere a conoscenza delle
sanzioni penali cui possono andare incontro in caso di falsita' in
atti e dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del predetto
decreto.
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) la residenza anagrafica;
d) il codice fiscale;
e) l'indirizzo di posta elettronica certificata;
f) il possesso della cittadinanza italiana;
g) di godere dei diritti politici;
h) di essere riconosciuti atleti di interesse nazionale dal
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni
sportive nazionali;
i) di detenere almeno uno dei titoli sportivi ammessi a
valutazione ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2015 n. 61;
j) il posto per cui intendono concorrere, barrando la relativa
casella;
k) i titoli di cui all'art. 4 del presente bando elencandoli
singolarmente;
l) di non essere stati espulsi dalle forze armate e dai corpi
militarmente organizzati, di non essere stati destituiti da pubblici
uffici o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, di non essere stati
dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127,
comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3;
m) di non avere riportato condanne a pena detentiva per reati
non colposi;
n) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
o) l'eventuale possesso dello specifico titolo preferenziale di
cui al punto 13 della tabella A del gia' citato decreto n. 61/2015 e
degli altri titoli preferenziali di cui all'art. 5, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare le successive
eventuali variazioni di domicilio, esclusivamente attraverso
l'utilizzo della posta elettronica certificata da inviare al seguente
indirizzo concorso.grupposportivo@cert.vigilfuoco.it
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete
indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, ne' per eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 6
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro
dell'interno 13 aprile 2015, n. 61.
Art. 7
Formazione della graduatoria
La commissione forma le graduatorie di merito per ciascuna
disciplina sulla base dei punteggi complessivi attribuiti ai
candidati in sede di valutazione dei titoli sportivi e culturali.
Sulla base delle graduatorie di merito, l'amministrazione redige
le graduatorie finali del concorso per disciplina, tenuto conto, a
parita' di merito, dei titoli di preferenza.
Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli
preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e'
preferito il candidato piu' giovane di eta' ai sensi dell'art. 2,
comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art.
3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
I predetti titoli di preferenza devono essere posseduti al
termine di scadenza stabilito per la presentazione della domanda di
partecipazione; non saranno presi in considerazione i titoli non
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.
Al fine di consentire lo svolgimento degli accertamenti
d'ufficio, coloro che nella domanda di partecipazione hanno
dichiarato di possedere titoli di preferenza, dovranno trasmettere
dichiarazioni sostitutive comprensive degli elementi indispensabili
per lo svolgimento delle verifiche necessarie, redatte ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni.
Tali dichiarazioni sostitutive dovranno essere trasmesse
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata da inviare
all'indirizzo concorso.grupposportivo@cert.vigilfuoco.it entro e non
oltre il termine perentorio di quindici giorni che decorre dalla
richiesta dell'amministrazione.
A tal fine fara' fede la data di invio on-line del messaggio di
posta certificata.
Art. 8
Approvazione e pubblicazione delle graduatorie finali
Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile sono approvate le graduatorie
finali del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente
collocati in graduatoria.
Detto decreto e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale del
Personale del Ministero dell'interno sul sito del Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
http://www.vigilfuoco.it con avviso della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di
legge e nei confronti di tutti gli interessati.
Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il
termine per le eventuali impugnative.
Art. 9
Accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica ed attitudinale
Secondo l'ordine della graduatoria finale di cui al precedente
art. 8, i candidati saranno convocati per l'effettuazione degli
accertamenti relativi all'idoneita' psico-fisica e attitudinale di
cui all'art. 2, comma 1, lettera d) del presente decreto, sino alla
copertura dei posti messi a concorso.
I candidati sono sottoposti, ai fini dell'accertamento dei
requisiti psico-fisici ed attitudinali, stabiliti dalla normativa
vigente, ad un esame clinico generale, a prove strumentali e di
laboratorio, anche di tipo tossicologico, e ad un colloquio integrato
con eventuali esami o test neuropsicodiagnostici. E' facolta'
dell'amministrazione richiedere che i candidati esibiscano, al
momento della visita di accertamento, l'esito di visite mediche
preventive corredate dagli accertamenti strumentali e di laboratorio
necessari.
Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati da
una commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ai
sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno del 18
settembre 2008, n. 163.
Il giudizio definitivo di non idoneita' comporta l'esclusione dal
concorso.
Art. 10
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
successive modificazioni ed integrazioni, recante il codice in
materia di protezione dei dati personali, i dati personali forniti
dai candidati sono raccolti presso il Ministero dell'interno -
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile - Direzione centrale per gli affari generali - Ufficio
II - Affari concorsuali e contenzioso - Ufficio per la gestione dei
concorsi d'accesso - via Cavour 5 - 00184 Roma e trattati, anche
attraverso procedure informatizzate, per le finalita' di gestione del
concorso.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e dei titoli di cui al
presente bando. Le medesime informazioni possono essere comunicate
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate
allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica
del candidato.
I diritti di cui al citato decreto legislativo possono essere
fatti valere nei confronti del Ministero dell'interno - Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile -
Direzione centrale per gli affari generali - Ufficio II - Affari
concorsuali e contenzioso - Ufficio per la gestione dei concorsi
d'accesso - via Cavour 5 - 00184 Roma.
Il responsabile del procedimento concorsuale e del trattamento
dei dati e' il dirigente dell'Ufficio per la gestione dei concorsi
d'accesso dell'Ufficio II - Affari concorsuali e contenzioso della
Direzione centrale per gli affari generali.
Art. 11
Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in
quanto compatibile, la normativa vigente in materia.
Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa
data.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -
nonche' sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it
Roma, 15 maggio 2018
Il Capo Dipartimento: Frattasi
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico
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