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giovedì 19 luglio 2018

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 16 novembre 2017 Modalita' per l'attuazione del contributo per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attivita' sanitarie e beni strumentali da parte di organizzazioni di volontariato. (18A04905) (GU n.166 del 19-7-2018)

 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 16 novembre 2017

Modalita'  per  l'attuazione  del  contributo   per   l'acquisto   di
autoambulanze, autoveicoli per attivita' sanitarie e beni strumentali
da parte di organizzazioni di volontariato. (18A04905)

(GU n.166 del 19-7-2018)


                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali    sull'ordinamento    del    lavoro     alle     dipendenze
delle amministrazioni pubbliche»;
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte  dei  conti»  e,  in
particolare, l'art. 3;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017,  n.
57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali»;
  Vista la legge 6 giugno 2016 n. 106, recante «Delega al Governo per
la  riforma  del  Terzo  settore,  dell'impresa  sociale  e  per   la
disciplina del servizio civile universale»;
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice
del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma  2  lettera  b),  della
legge 6 giugno 2016, n. 106», e, in particolare, l'art. 76, comma  1,
il quale prevede, a sostegno delle attivita'  di  interesse  generale
delle organizzazioni di volontariato, l'erogazione di contributi  per
l'acquisto, da parte delle medesime,  di  autoambulanze,  autoveicoli
per attivita' sanitarie e beni strumentali;
  Richiamato il comma 2 del medesimo art. 76, il  quale  prevede  che
per l'acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici
registri destinati ad attivita' antincendio da parte dei  vigili  del
fuoco volontari, in alternativa a quanto disposto  dal  comma  1,  le
organizzazioni  di  volontariato  possono  conseguite   il   predetto
contributo nella misura corrispondente all'aliquota  IVA  del  prezzo
complessivo  di  acquisto,  mediante  corrispondente  riduzione   del
medesimo prezzo  praticata  dal  venditore,  che  recupera  le  somme
corrispondenti alla riduzione praticata  mediante  compensazione,  ai
sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  Considerato che gli oneri relativi al contributo  conseguito  dalle
organizzazioni di volontariato, ai sensi del citato art. 76, comma 2,
non  costituiscono  oggetto  di  disciplina  da  parte  del  presente
decreto, in quanto trattasi di oneri non a carico del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali;
  Visto il comma 4 dell'art. 76 secondo  il  quale  con  decreto  del
Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali  sono  stabilite  le
modalita' per l'attuazione delle disposizioni contenute nel  medesimo
articolo;
  Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

                              Decreta:

                               Art. 1

                               Oggetto

  1. Il presente decreto disciplina  i  criteri  e  le  modalita'  di
concessione ed erogazione dei contributi previsti dall'art. 76, comma
1, del decreto legislativo 3  luglio  2017,  n.  117,  in  favore  di
organizzazioni  di  volontariato  per  l'acquisto  da   parte   delle
medesime, di autoambulanze, autoveicoli per attivita' sanitarie e  di
beni strumentali utilizzati direttamente  ed  esclusivamente  per  le
attivita' di interesse generale di cui all'art. 5, comma  1,  lettere
a), b), c), d), y), del decreto legislativo n. 117 del 2017, che  per
le  loro   caratteristiche   non   sono   suscettibili   di   diverse
utilizzazioni senza radicali trasformazioni,  nonche',  per  le  sole
fondazioni, per la donazione dei  beni  ivi  indicati  nei  confronti
delle strutture sanitarie pubbliche.
  2. Il contributo di cui al comma 1 puo' costituire una  percentuale
del prezzo di acquisto del bene, determinata sulla base delle domande
pervenute e ritenute ammissibili.
  3. Il contributo  di  cui  al  comma  1  e'  cumulabile  con  altri
contributi,   concernenti   il   medesimo   bene,    erogati    dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a condizione che la loro somma non
sia superiore al costo di acquisto del bene.

                               Art. 2

                        Soggetti beneficiari

  1. Possono presentare la domanda per la concessione del  contributo
i seguenti soggetti iscritti presso il registro unico  nazionale  del
Terzo settore:
    a)   le   organizzazioni   di   volontariato,   per    l'acquisto
di autoambulanze, autoveicoli  per  attivita'  sanitarie  e  di  beni
strumentali;
    b) le fondazioni, per la donazione di beni  nei  confronti  delle
strutture sanitarie pubbliche.

                               Art. 3

                 Acquisti ammissibili al contributo

  1. Il contributo e' concesso ai soggetti di  cui  all'art.  2,  per
l'acquisto o per l'acquisizione mediante  contratto  di  leasing,  da
parte dei medesimi di:
    a) autoambulanze e rispettivi allestimenti;
    b) autoveicoli  per  attivita'  sanitarie  immatricolati  ad  uso
speciale e rispettivi allestimenti;
    c) beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per
le attivita' di interesse  generale  di  cui  all'art.  5,  comma  1,
lettere a), b), c), d), y), del decreto legislativo n. 117 del  2017,
che, per le loro caratteristiche, non sono  suscettibili  di  diverse
utilizzazioni senza radicali trasformazioni;
    d) beni acquistati da fondazioni da donare a strutture  sanitarie
pubbliche.
  2. I contributi sono concessi per gli acquisti  effettuati  dal  1°
gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
  3. Sono esclusi dal contributo l'acquisto di  beni  immobili  e  di
altri beni utilizzati per l'organizzazione  e  il  funzionamento  dei
soggetti di cui all'art. 2.
  4. Per un periodo di almeno cinque anni dalla data del contratto di
acquisto del bene o dalla data di  sottoscrizione  del  contratto  di
leasing, il bene oggetto del contributo non  puo'  essere  venduto  o
ceduto  a  terzi   e   deve   essere   utilizzato   direttamente   ed
esclusivamente dai diretti beneficiari  del  contributo  e  non  puo'
essere, per alcun motivo, utilizzato per svolgere  attivita'  diverse
da quelle indicate all'art. 1, comma 1.
  5. La vendita del bene o  la  cessione  del  contratto  di  leasing
possono essere effettuate,  prima  dei  cinque  anni  dalla  data  di
acquisto, eccezionalmente e  solo  in  favore  di  organizzazioni  di
volontariato iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore.
La vendita o la cessione e' preventivamente autorizzata dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali.
  6. Nel caso previsto dal comma 5, il corrispettivo della vendita  o
della cessione non deve  essere  superiore  alla  differenza  tra  il
valore di mercato del  bene  ceduto  e  il  contributo  ricevuto  per
l'acquisto dello stesso e l'organizzazione acquirente  o  cessionaria
non puo' chiedere  contributi  ad  alcuna  amministrazione  pubblica.
L'organizzazione di volontariato cessionaria del contratto di leasing
puo' richiedere il contributo ai sensi del  presente  decreto  per  i
canoni  rimanenti  fino  al  riscatto  del  bene  a  conclusione  del
contratto di leasing medesimo.
  7. Le disposizioni di cui i commi 4, 5 e 6 non si applicano ai beni
di cui alla lettera d), del comma 1.

                               Art. 4

               Suddivisione delle risorse disponibili

  1. Con atto di indirizzo del Ministro del lavoro e delle  politiche
sociali, da adattarsi ai sensi dell'art. 73,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 117 del 2017, e' stabilita annualmente la quota  delle
risorse finanziarie destinate alla  concessione  dei  contributi  per
l'acquisto di autoambulanze,  autoveicoli  per  attivita'  sanitarie,
beni strumentali e beni da donare a strutture sanitarie pubbliche.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono cosi' suddivise:
    a) nella misura del 65 per cento per l'acquisto di  autoambulanze
e di autoveicoli per attivita' sanitarie di cui all'art. 3, comma  1,
lettere a) e b), del presente decreto, e rispettivi allestimenti;
    b)  nella  misura  del  30  per  cento  per  l'acquisto  di  beni
strumentali;
    c) nella misura del 5 per cento per l'acquisto di beni da  donare
a strutture sanitarie pubbliche.

                               Art. 5

                     Presentazione delle domande

  1.  La  domanda  di  concessione  del   contributo   e'   trasmessa
annualmente al Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  -
Direzione generale del Terzo settore e della responsabilita'  sociale
delle imprese, secondo le modalita' stabilite dal Ministero stesso.
  2.  Per  le  organizzazioni  di  volontariato  aderenti  alle  reti
associative di cui all'art. 41, comma 2, del decreto  legislativo  n.
117 del 2017, la  presentazione  della  domanda  di  concessione  del
contributo avviene per il tramite delle reti medesime.
  3. Alla domanda di cui ai commi 1 e  2  sono  allegati  i  seguenti
atti:
    a)  documentazione  recante  i  dati   identificativi   dell'ente
richiedente;
    b) copia autentica o conforme all'originale, rilasciata ai  sensi
di legge, dell'atto di acquisto e della fattura di  vendita,  con  la
relativa quietanza, dei beni per i quali si chiede la concessione del
contributo. In caso  di  acquisizione  dei  beni  tramite  leasing  o
finanziamento copia autentica o conforme all'originale, rilasciata ai
sensi di legge, del contratto,  con  le  fatture  dei  canoni  pagati
nell'anno di riferimento e le relative quietanze;
    c)  per  le  sole  fondazioni,   copia   autentica   o   conforme
all'originale, rilasciata ai sensi di legge, dell'atto di acquisto  e
della fattura di vendita, con la  relativa  quietanza  nonche'  copia
autentica o conforme  all'originale  rilasciata  ai  sensi  di  legge
dell'atto di donazione del bene, irrevocabile e privo di condizioni e
oneri in favore della struttura sanitaria  pubblica.  In  alternativa
potra' essere  prodotta  copia  autentica  o  conforme  all'originale
rilasciata ai sensi di legge, del provvedimento o della delibera  con
cui la struttura sanitaria  pubblica  ha  preso  in  carico  il  bene
oggetto della donazione;
    d) dichiarazione resa  dal  legale  rappresentante  dell'ente  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
n. 445, e  successive  modificazioni,  per  ogni  bene  acquistato  o
acquisito, nella quale si attesti che per lo stesso bene  sono  state
rispettate le condizioni di cui all'art. 1, comma  3  e  all'art.  3,
commi 4, 5 e 6 del decreto;
    e) dichiarazione resa  dal  legale  rappresentante  dell'ente  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
n. 445, circa l'utilizzo diretto ed esclusivo del  bene  oggetto  del
contributo per le attivita' di interesse generale di cui all'art.  5,
comma 1, lettere a), b), c), d), y), del decreto legislativo  n.  117
del 2017. Tale dichiarazione non e' richiesta nei  casi  di  beni  da
donare a strutture sanitarie pubbliche.
  4. Ciascuna delle reti associative di cui all'art. 41, comma 2, del
decreto legislativo n. 117 del 2017 che ha  ricevuto  le  domande  di
concessione  del  contributo  da  parte   delle   organizzazioni   di
volontariato a essa aderenti, trasmette al  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali - Direzione  generale  del  Terzo  settore  e
della responsabilita' sociale delle imprese, un'unica  richiesta  per
l'importo complessivo del contributo ritenuto  ammissibile,  distinto
per le tipologie di acquisto di cui all'art. 3, comma 1.

                               Art. 6

               Termini di presentazione delle domande

  1. Le domande di cui all'art. 5 sono presentate entro il 31 gennaio
dell'anno successivo a  quello  in  cui  sono  stati  effettuati  gli
acquisti o le acquisizioni tramite contratto di leasing.
  2. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al  comma
1, fa fede la data di invio della domanda.
  3. Ciascuna delle reti associative di cui all'art. 41, comma 2, del
decreto legislativo n. 117 del 2017 che ha  ricevuto  le  domande  di
concessione  del  contributo  da  parte   delle   organizzazioni   di
volontariato a essa aderenti, trasmette la richiesta di cui  all'art.
5, comma 4, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello  in  cui
sono  stati  effettuati  gli  acquisti  o  le  acquisizioni   tramite
contratto di leasing.

                               Art. 7

                         Esito delle domande

  1. Con decreto direttoriale da  emanare  entro  centottanta  giorni
dalla scadenza del termine di  presentazione  delle  domande  di  cui
all'art. 6, comma  1,  sono  individuati  gli  enti  beneficiari  del
contributo, con l'indicazione dell'importo del  contributo  concesso,
nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili.
  2.  Il  decreto  di  cui  al  comma  1  e'  pubblicato   sul   sito
istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  ai
sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

                               Art. 8

                      Erogazione del contributo

  1.  Il  contributo  viene  erogato  tramite  accredito  bancario  o
postale, entro il termine di novanta giorni dalla  pubblicazione  sul
sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
del decreto direttoriale di cui all'art. 7.
  2. L'erogazione dei contributi alle organizzazioni di  volontariato
aderenti alle reti associative di  cui  all'art.  41,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 117 del 2017 avviene per il tramite delle reti
medesime.
  3. I contributi attribuiti alle organizzazioni che hanno sede nelle
Province autonome di Trento e Bolzano  vengono  erogati  direttamente
alle predette province che provvedono al successivo trasferimento dei
contributi in favore dei beneficiari.

                               Art. 9

                              Controlli

  1. Al fine della corretta applicazione delle disposizioni contenute
nel presente decreto, il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali esercita i controlli anche a campione sulle domande  prodotte
nonche' sul corretto utilizzo dei beni per i quali e' stato  concesso
il contributo.
  2. I controlli possono essere attuati anche dalle reti  associative
ai sensi dell'art. 93, comma 5, del decreto legislativo  n.  117  del
2017, relativamente alle  domande  di  concessione  presentate  dalle
organizzazioni di volontariato presso le reti medesime.
  3.  Il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali   puo'
effettuare verifiche sull'attivita' svolta dalle reti associative, ai
sensi dell'art. 95, comma 4, del decreto legislativo n. 117 del 2017.

                               Art. 10

                        Revoca del contributo

  1. Il contributo e' revocato qualora l'organizzazione  beneficiaria
non rispetti le prescrizioni del presente decreto ovvero risulti  che
la documentazione o le dichiarazioni  presentate  non  rispondano  al
vero o che  non  sussistano  le  condizioni  stabilite  dal  presente
decreto ai fini della concessione del contributo.

                               Art. 11

                          Norma transitoria

  1. Il requisito dell'iscrizione al  registro  unico  nazionale  del
Terzo  settore  previsto   dall'art.   2,   comma   1,   nelle   more
dell'operativita' del registro medesimo, si  intende  soddisfatto  da
parte dei soggetti beneficiari e delle reti  associative,  attraverso
la loro iscrizione ad uno dei  registri  attualmente  previsti  dalle
normative di settore ai sensi dell'art. 101,  comma  3,  del  decreto
legislativo n. 117 del 2017.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo  e  sara'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana.
    Roma, 16 novembre 2017

                                                 Il Ministro: Poletti

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2017
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro e politiche sociali, foglio n. 2320

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