MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 16 novembre 2017
Modalita' per l'attuazione del contributo per l'acquisto di
autoambulanze, autoveicoli per attivita' sanitarie e beni strumentali
da parte di organizzazioni di volontariato. (18A04905)
(GU n.166 del 19-7-2018)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in
particolare, l'art. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n.
57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali»;
Vista la legge 6 giugno 2016 n. 106, recante «Delega al Governo per
la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la
disciplina del servizio civile universale»;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice
del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2 lettera b), della
legge 6 giugno 2016, n. 106», e, in particolare, l'art. 76, comma 1,
il quale prevede, a sostegno delle attivita' di interesse generale
delle organizzazioni di volontariato, l'erogazione di contributi per
l'acquisto, da parte delle medesime, di autoambulanze, autoveicoli
per attivita' sanitarie e beni strumentali;
Richiamato il comma 2 del medesimo art. 76, il quale prevede che
per l'acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici
registri destinati ad attivita' antincendio da parte dei vigili del
fuoco volontari, in alternativa a quanto disposto dal comma 1, le
organizzazioni di volontariato possono conseguite il predetto
contributo nella misura corrispondente all'aliquota IVA del prezzo
complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del
medesimo prezzo praticata dal venditore, che recupera le somme
corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai
sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Considerato che gli oneri relativi al contributo conseguito dalle
organizzazioni di volontariato, ai sensi del citato art. 76, comma 2,
non costituiscono oggetto di disciplina da parte del presente
decreto, in quanto trattasi di oneri non a carico del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali;
Visto il comma 4 dell'art. 76 secondo il quale con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabilite le
modalita' per l'attuazione delle disposizioni contenute nel medesimo
articolo;
Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalita' di
concessione ed erogazione dei contributi previsti dall'art. 76, comma
1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in favore di
organizzazioni di volontariato per l'acquisto da parte delle
medesime, di autoambulanze, autoveicoli per attivita' sanitarie e di
beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per le
attivita' di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettere
a), b), c), d), y), del decreto legislativo n. 117 del 2017, che per
le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse
utilizzazioni senza radicali trasformazioni, nonche', per le sole
fondazioni, per la donazione dei beni ivi indicati nei confronti
delle strutture sanitarie pubbliche.
2. Il contributo di cui al comma 1 puo' costituire una percentuale
del prezzo di acquisto del bene, determinata sulla base delle domande
pervenute e ritenute ammissibili.
3. Il contributo di cui al comma 1 e' cumulabile con altri
contributi, concernenti il medesimo bene, erogati dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a condizione che la loro somma non
sia superiore al costo di acquisto del bene.
Art. 2
Soggetti beneficiari
1. Possono presentare la domanda per la concessione del contributo
i seguenti soggetti iscritti presso il registro unico nazionale del
Terzo settore:
a) le organizzazioni di volontariato, per l'acquisto
di autoambulanze, autoveicoli per attivita' sanitarie e di beni
strumentali;
b) le fondazioni, per la donazione di beni nei confronti delle
strutture sanitarie pubbliche.
Art. 3
Acquisti ammissibili al contributo
1. Il contributo e' concesso ai soggetti di cui all'art. 2, per
l'acquisto o per l'acquisizione mediante contratto di leasing, da
parte dei medesimi di:
a) autoambulanze e rispettivi allestimenti;
b) autoveicoli per attivita' sanitarie immatricolati ad uso
speciale e rispettivi allestimenti;
c) beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per
le attivita' di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1,
lettere a), b), c), d), y), del decreto legislativo n. 117 del 2017,
che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diverse
utilizzazioni senza radicali trasformazioni;
d) beni acquistati da fondazioni da donare a strutture sanitarie
pubbliche.
2. I contributi sono concessi per gli acquisti effettuati dal 1°
gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
3. Sono esclusi dal contributo l'acquisto di beni immobili e di
altri beni utilizzati per l'organizzazione e il funzionamento dei
soggetti di cui all'art. 2.
4. Per un periodo di almeno cinque anni dalla data del contratto di
acquisto del bene o dalla data di sottoscrizione del contratto di
leasing, il bene oggetto del contributo non puo' essere venduto o
ceduto a terzi e deve essere utilizzato direttamente ed
esclusivamente dai diretti beneficiari del contributo e non puo'
essere, per alcun motivo, utilizzato per svolgere attivita' diverse
da quelle indicate all'art. 1, comma 1.
5. La vendita del bene o la cessione del contratto di leasing
possono essere effettuate, prima dei cinque anni dalla data di
acquisto, eccezionalmente e solo in favore di organizzazioni di
volontariato iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore.
La vendita o la cessione e' preventivamente autorizzata dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali.
6. Nel caso previsto dal comma 5, il corrispettivo della vendita o
della cessione non deve essere superiore alla differenza tra il
valore di mercato del bene ceduto e il contributo ricevuto per
l'acquisto dello stesso e l'organizzazione acquirente o cessionaria
non puo' chiedere contributi ad alcuna amministrazione pubblica.
L'organizzazione di volontariato cessionaria del contratto di leasing
puo' richiedere il contributo ai sensi del presente decreto per i
canoni rimanenti fino al riscatto del bene a conclusione del
contratto di leasing medesimo.
7. Le disposizioni di cui i commi 4, 5 e 6 non si applicano ai beni
di cui alla lettera d), del comma 1.
Art. 4
Suddivisione delle risorse disponibili
1. Con atto di indirizzo del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, da adattarsi ai sensi dell'art. 73, comma 2, del decreto
legislativo n. 117 del 2017, e' stabilita annualmente la quota delle
risorse finanziarie destinate alla concessione dei contributi per
l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attivita' sanitarie,
beni strumentali e beni da donare a strutture sanitarie pubbliche.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono cosi' suddivise:
a) nella misura del 65 per cento per l'acquisto di autoambulanze
e di autoveicoli per attivita' sanitarie di cui all'art. 3, comma 1,
lettere a) e b), del presente decreto, e rispettivi allestimenti;
b) nella misura del 30 per cento per l'acquisto di beni
strumentali;
c) nella misura del 5 per cento per l'acquisto di beni da donare
a strutture sanitarie pubbliche.
Art. 5
Presentazione delle domande
1. La domanda di concessione del contributo e' trasmessa
annualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali -
Direzione generale del Terzo settore e della responsabilita' sociale
delle imprese, secondo le modalita' stabilite dal Ministero stesso.
2. Per le organizzazioni di volontariato aderenti alle reti
associative di cui all'art. 41, comma 2, del decreto legislativo n.
117 del 2017, la presentazione della domanda di concessione del
contributo avviene per il tramite delle reti medesime.
3. Alla domanda di cui ai commi 1 e 2 sono allegati i seguenti
atti:
a) documentazione recante i dati identificativi dell'ente
richiedente;
b) copia autentica o conforme all'originale, rilasciata ai sensi
di legge, dell'atto di acquisto e della fattura di vendita, con la
relativa quietanza, dei beni per i quali si chiede la concessione del
contributo. In caso di acquisizione dei beni tramite leasing o
finanziamento copia autentica o conforme all'originale, rilasciata ai
sensi di legge, del contratto, con le fatture dei canoni pagati
nell'anno di riferimento e le relative quietanze;
c) per le sole fondazioni, copia autentica o conforme
all'originale, rilasciata ai sensi di legge, dell'atto di acquisto e
della fattura di vendita, con la relativa quietanza nonche' copia
autentica o conforme all'originale rilasciata ai sensi di legge
dell'atto di donazione del bene, irrevocabile e privo di condizioni e
oneri in favore della struttura sanitaria pubblica. In alternativa
potra' essere prodotta copia autentica o conforme all'originale
rilasciata ai sensi di legge, del provvedimento o della delibera con
cui la struttura sanitaria pubblica ha preso in carico il bene
oggetto della donazione;
d) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'ente ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, per ogni bene acquistato o
acquisito, nella quale si attesti che per lo stesso bene sono state
rispettate le condizioni di cui all'art. 1, comma 3 e all'art. 3,
commi 4, 5 e 6 del decreto;
e) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'ente ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, circa l'utilizzo diretto ed esclusivo del bene oggetto del
contributo per le attivita' di interesse generale di cui all'art. 5,
comma 1, lettere a), b), c), d), y), del decreto legislativo n. 117
del 2017. Tale dichiarazione non e' richiesta nei casi di beni da
donare a strutture sanitarie pubbliche.
4. Ciascuna delle reti associative di cui all'art. 41, comma 2, del
decreto legislativo n. 117 del 2017 che ha ricevuto le domande di
concessione del contributo da parte delle organizzazioni di
volontariato a essa aderenti, trasmette al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali - Direzione generale del Terzo settore e
della responsabilita' sociale delle imprese, un'unica richiesta per
l'importo complessivo del contributo ritenuto ammissibile, distinto
per le tipologie di acquisto di cui all'art. 3, comma 1.
Art. 6
Termini di presentazione delle domande
1. Le domande di cui all'art. 5 sono presentate entro il 31 gennaio
dell'anno successivo a quello in cui sono stati effettuati gli
acquisti o le acquisizioni tramite contratto di leasing.
2. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma
1, fa fede la data di invio della domanda.
3. Ciascuna delle reti associative di cui all'art. 41, comma 2, del
decreto legislativo n. 117 del 2017 che ha ricevuto le domande di
concessione del contributo da parte delle organizzazioni di
volontariato a essa aderenti, trasmette la richiesta di cui all'art.
5, comma 4, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui
sono stati effettuati gli acquisti o le acquisizioni tramite
contratto di leasing.
Art. 7
Esito delle domande
1. Con decreto direttoriale da emanare entro centottanta giorni
dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui
all'art. 6, comma 1, sono individuati gli enti beneficiari del
contributo, con l'indicazione dell'importo del contributo concesso,
nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili.
2. Il decreto di cui al comma 1 e' pubblicato sul sito
istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai
sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Art. 8
Erogazione del contributo
1. Il contributo viene erogato tramite accredito bancario o
postale, entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione sul
sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
del decreto direttoriale di cui all'art. 7.
2. L'erogazione dei contributi alle organizzazioni di volontariato
aderenti alle reti associative di cui all'art. 41, comma 2, del
decreto legislativo n. 117 del 2017 avviene per il tramite delle reti
medesime.
3. I contributi attribuiti alle organizzazioni che hanno sede nelle
Province autonome di Trento e Bolzano vengono erogati direttamente
alle predette province che provvedono al successivo trasferimento dei
contributi in favore dei beneficiari.
Art. 9
Controlli
1. Al fine della corretta applicazione delle disposizioni contenute
nel presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali esercita i controlli anche a campione sulle domande prodotte
nonche' sul corretto utilizzo dei beni per i quali e' stato concesso
il contributo.
2. I controlli possono essere attuati anche dalle reti associative
ai sensi dell'art. 93, comma 5, del decreto legislativo n. 117 del
2017, relativamente alle domande di concessione presentate dalle
organizzazioni di volontariato presso le reti medesime.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo'
effettuare verifiche sull'attivita' svolta dalle reti associative, ai
sensi dell'art. 95, comma 4, del decreto legislativo n. 117 del 2017.
Art. 10
Revoca del contributo
1. Il contributo e' revocato qualora l'organizzazione beneficiaria
non rispetti le prescrizioni del presente decreto ovvero risulti che
la documentazione o le dichiarazioni presentate non rispondano al
vero o che non sussistano le condizioni stabilite dal presente
decreto ai fini della concessione del contributo.
Art. 11
Norma transitoria
1. Il requisito dell'iscrizione al registro unico nazionale del
Terzo settore previsto dall'art. 2, comma 1, nelle more
dell'operativita' del registro medesimo, si intende soddisfatto da
parte dei soggetti beneficiari e delle reti associative, attraverso
la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle
normative di settore ai sensi dell'art. 101, comma 3, del decreto
legislativo n. 117 del 2017.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 16 novembre 2017
Il Ministro: Poletti
Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2017
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro e politiche sociali, foglio n. 2320
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giovedì 19 luglio 2018
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