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giovedì 19 luglio 2018

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 dicembre 2017 Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'» per l'anno 2017, di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. (18A04835) (GU n.166 del 19-7-2018)





DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 dicembre 2017

Ripartizione delle risorse del «Fondo per le  politiche  relative  ai
diritti  e  alle  pari  opportunita'»  per  l'anno   2017,   di   cui
all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013,  n.  119.
(18A04835)

(GU n.166 del 19-7-2018)


                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  303  e  successive
modificazioni, recante «Ordinamento della  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica»;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
novembre  2010  recante  «Disciplina  dell'autonomia  finanziaria   e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012 recante  «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri», come modificato  dal  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2013;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio
2015 con cui e' stato adottato il Piano d'azione straordinario contro
la violenza sessuale e di genere, di cui all'art. 5 del decreto-legge
14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge  15
ottobre 2013, n. 119;
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  n.
102065 del 27 dicembre 2016, recante «Ripartizione in capitoli  delle
Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione  dello
Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017 - 2019»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12  dicembre  2016
con il  quale  l'on.  avv.  Maria  Elena  Boschi  e'  stata  nominata
Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei  ministri,
con le funzioni di Segretario del Consiglio medesimo;
  Visto il decreto Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  19
gennaio 2017, con il quale sono state delegate  alla  Sottosegretaria
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on.  avv.  Maria
Elena Boschi, le funzioni in materia di pari opportunita';
  Visto l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  il
quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri  un
fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti  e  alle
pari opportunita'» al fine di promuovere  le  politiche  relative  ai
diritti e alle pari opportunita';
  Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e  la
lotta  alla  violenza  contro  le  donne  e  la  violenza  domestica,
cosiddetta «Convenzione  di  Istanbul»,  ratificata  dall'Italia  con
legge 27 giugno 2013, n. 77;
  Visto l'art.  5-bis  del  decreto-legge  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
  Visto l'art. 5-bis, comma 1, del citato  decreto-legge  n.  93  del
2013, il quale prevede che, al  fine  di  dare  attuazione  a  quanto
previsto dall'art. 5, comma 2, lettera d), del medesimo  decreto,  il
Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari  opportunita',
di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  e'
incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7  milioni  di
euro per l'anno 2014 e di  10  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2015;
  Visto il comma 2 del medesimo art. 5-bis, il quale prevede  che  il
Ministro delegato per le pari opportunita', previa intesa in sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  provveda  annualmente  a
ripartire tra le Regioni le risorse di cui al comma  1  dello  stesso
art. 5-bis, tenendo conto  della  programmazione  regionale  e  degli
interventi gia' operativi per contrastare la violenza  nei  confronti
delle donne, del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati  e
del numero delle case-rifugio pubbliche e private gia'  esistenti  in
ogni regione, nonche' della necessita' di riequilibrare  la  presenza
dei  centri  antiviolenza  e  delle  case-rifugio  in  ogni  regione,
riservando un terzo dei fondi disponibili  all'istituzione  di  nuovi
centri e di nuove case-rifugio al  fine  di  raggiungere  l'obiettivo
previsto dalla raccomandazione Expert Meeting sulla  violenza  contro
le donne (Finlandia, 8-10 novembre 1999);
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24
luglio 2014 con cui sono state ripartite, per il biennio 2013-2014 le
risorse relative al «Fondo per le politiche  relative  ai  diritti  e
alle pari opportunita'» di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge
n. 93 del 2013;
  Vista l'Intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e  le  Regioni,  le
Province autonome di Trento e  di  Bolzano  e  le  Autonomie  locali,
relativa  ai  requisiti  minimi  dei  centri  antiviolenza  e   delle
case-rifugio,  prevista  dall'art.  3,  comma  4,  del  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2014;
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,
che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge  30
novembre 1989, n. 386, relativo alla  partecipazione  delle  Province
autonome di Trento e Bolzano  alla  ripartizione  di  fondi  speciali
istituiti  per  garantire  livelli  minimi  di  prestazioni  in  modo
uniforme su tutto il territorio nazionale;
  Vista  la  nota  n.  128699  del  5  febbraio  2010  del  Ministero
dell'economia e delle finanze che, in attuazione del  predetto  comma
109  della  legge  n.   191   del   2009,   richiede   che   ciascuna
Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle  Autonomie
speciali e comunichi al Ministero dell'economia e  delle  finanze  le
somme che sarebbero state attribuite alle Province autonome, al  fine
di consentire le conseguenti  variazioni  di  bilancio  in  riduzione
degli stanziamenti a partire dal 2010;
  Vista la nota del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  prot.
110783, del 17 gennaio 2011, che  conferma  l'esigenza  di  mantenere
accantonati i fondi spettanti alle  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano;
  Considerato che  per  la  ripartizione  delle  risorse  di  cui  al
presente decreto occorre ricomprendere anche le quote  riferite  alle
Province autonome di Trento e Bolzano, ai soli fini del calcolo delle
risorse da attribuire;
  Visto il decreto interministeriale 21 febbraio 2014,  adottato  dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, di ripartizione delle risorse
afferenti al Fondo nazionale per le  politiche  sociale,  incluse  le
quote riferite alle Provincie autonome di Trento e Bolzano;
  Ritenuto  di  avvalersi  delle  percentuali  stabilite  nel  citato
decreto interministeriale 21 febbraio 2014, ai fini del riparto delle
risorse di cui ai successivi commi 3 e 4  dell'art.  3  del  presente
decreto;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  25
novembre  2016,  con  cui  sono  state  ripartite,  per  il   biennio
2015-2016, le risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunita'»,  di  cui  all'art.  5-bis,  comma  1,  del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito,  con  modificazioni,
nella legge 15 ottobre 2013, n. 119 e sono stati indicati, all'art. 2
i criteri di riparto;
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  9
dicembre 2016, di  approvazione  del  bilancio  di  previsione  della
Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2017;
  Visto l'art. 1, comma 359, della legge 11  dicembre  2016,  n.  232
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2017  e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» che incrementa  di  5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, il  «Fondo
per le politiche relative ai diritti e  alle  pari  opportunita'»  da
destinare ai  servizi  territoriali,  ai  centri  antiviolenza  e  ai
servizi di assistenza alle donne vittime di violenza  sessuale  e  di
genere, per le  attivita'  di  assistenza  e  sostegno  di  cui  agli
articoli 5 e 5-bis del decreto-legge n. 93 del 2013;
  Vista  la  nota  preliminare  al  bilancio  di   previsione   della
Presidenza del Consiglio dei ministri  per  l'anno  2017  di  cui  al
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  9  dicembre
2016;
  Vista la nota DPO n. 8380 del 6  ottobre  2017,  con  la  quale  il
Coordinamento tecnico  della  VIII  Commissione  «politiche  sociali»
della Conferenza delle regioni e delle province autonome ha trasmesso
al Dipartimento per le pari opportunita' i dati  relativi  al  numero
dei centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle  Regioni
e nelle Province autonome di Trento e Bolzano;
  Acquisita  in  data  9  novembre  2017  l'intesa  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, di cui  al  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281;
  Ritenuto, pertanto, di provvedere alla ripartizione  delle  risorse
individuate, secondo le tabelle allegate, per la somma complessiva di
euro 12.714.553, gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio
dei ministri, centro di responsabilita' 8, capitolo di  spesa  «Fondo
per le politiche relative ai diritti e alle  pari  opportunita'»,  da
destinare al  finanziamento  per  il  potenziamento  delle  forme  di
assistenza e di sostegno alle donne vittime di  violenza  e  ai  loro
figli attraverso modalita' omogenee di rafforzamento della  rete  dei
servizi territoriali,  dei  centri  antiviolenza  e  dei  servizi  di
assistenza alle donne vittime di violenza, di cui all'art.  5,  comma
2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n.  93,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

                              Decreta:

                               Art. 1

                             Definizioni

  1. Ai fini dell'attuazione del presente  decreto  si  applicano  le
definizioni e i requisiti previsti per i  centri  antiviolenza  e  le
case-rifugio dal capo I e dal capo II  dell'Intesa  del  27  novembre
2014, conclusa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della  legge  5  giugno
2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano e le  Autonomie  locali,  relativa  ai  requisiti
minimi  dei  centri  antiviolenza  e  delle  case-rifugio,   prevista
dall'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 24 luglio 2014.

                               Art. 2

                         Criteri di riparto

  1.  In  attuazione  dell'art.  5,  comma   2,   lettera   d),   del
decreto-legge 14  agosto  2013,  n.  93,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 15  ottobre  2013,  n.  119,  il  presente
decreto provvede a ripartire tra le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano le risorse finanziarie del Fondo per le politiche
relative ai diritti e alle pari  opportunita'  stanziate  per  l'anno
2017, in base ai criteri indicati ai commi 4,  5  e  6  del  presente
articolo.
  2. Le risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1, pari ad euro
12.714.553, sono ripartite tra Regioni  e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano in base ai seguenti criteri:
    a)  il  33  per  cento  dell'importo  complessivo,  pari  a  euro
4.195.802 e' destinato all'istituzione di nuovi centri antiviolenza e
di nuove case-rifugio, ai sensi dell'art. 5-bis, comma 2, lettera d),
del citato decreto-legge, n. 93 del 2013;
    b) la rimanente somma, pari ad euro 8.518.751, e' suddivisa nella
misura del 10 per cento (pari a euro 851.875), per  il  finanziamento
aggiuntivo degli interventi regionali gia' operativi volti ad attuare
azioni di assistenza e di sostegno alle donne vittime di  violenza  e
ai loro figli, nonche', sulla base  della  programmazione  regionale,
nella misura del 45  per  cento  (pari  ad  euro  3.833.438)  per  il
finanziamento  dei  centri  antiviolenza  pubblici  e  privati   gia'
esistenti in ogni Regione e nella misura del 45 per  cento  (pari  ad
euro 3.833.438) per il finanziamento delle case-rifugio  pubbliche  e
private gia' esistenti in ogni Regione, di cui all'art. 5-bis,  comma
2, lettere b) e c), del citato decreto-legge n. 93 del 2013.
  3. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2,  lettera
a), pari ad euro. 4.195.802, tra le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, si basa sui criteri percentuali di  riparto  del
Fondo  nazionale  per  le  politiche  sociali  previsti  nel  decreto
interministeriale 21 febbraio 2014, citata in  premessa,  secondo  la
tabella «1» allegata al presente decreto;
  4. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2,  lettera
b), pari ad euro 851.875, tra le Regioni e le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, quanto  al  10  per  cento  relativo  ai  citati
interventi regionali gia' operativi, si basa sui criteri  percentuali
di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsti  nel
decreto interministeriale 21 febbraio 2014, secondo  la  tabella  «2»
allegata al presente decreto;
  5. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2,  lettera
b), pari ad euro 7.666.876, tra le Regioni e le Province autonome  di
Trento e di Bolzano, quanto al  45  per  cento  destinato  ai  centri
antiviolenza esistenti e il 45 per cento destinato alle  case-rifugio
esistenti, e' basato sui dati ISTAT del  1°  gennaio  2017,  riferiti
alla popolazione residente nelle Regioni e  nelle  Province  Autonome
nonche' sui dati forniti al Dipartimento per le pari opportunita', in
data 6 ottobre 2017 prot. DPO  n.  8380,  dal  coordinamento  tecnico
della VIII Commissione «politiche  sociali»  della  Conferenza  delle
Regioni e delle Province autonome,  relativi  al  numero  dei  centri
antiviolenza e delle case-rifugio esistenti  nelle  Regioni  e  nelle
Province autonome,  secondo  la  tabella  «2»  allegata  al  presente
decreto.
  6. La quota  di  risorse  ripartita  sulla  base  dei  criteri  del
presente decreto alle Province autonome di  Trento  e  Bolzano,  pari
rispettivamente  pari  a  euro  144.094,95  ed  euro  147.566,84   e'
acquisita al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.  2,  comma  109,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tale fine la  predetta  quota
e' versata all'entrata del bilancio dello Stato, al capo X,  capitolo
2368, art. 6.

                               Art. 3

                Attivita' delle Regioni e del Governo

  1. Ai sensi dell'art. 5-bis, comma 6, del citato decreto-legge,  n.
93 del 2013, le Regioni, utilizzando  il  format  all'uopo  dedicato,
presentano, entro il 31 marzo 2018, una relazione al Dipartimento per
le pari opportunita',  concernente  lo  stato  di  avanzamento  delle
iniziative adottate nelle annualita' 2017 per contrastare la violenza
contro le donne, a valere sulle risorse  finanziarie  gia'  ripartite
con il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  25
novembre 2016.
  2. Il  Dipartimento  per  le  pari  opportunita'  trasferisce  alle
Regioni le  risorse,  secondo  gli  importi  indicati  nelle  tabelle
allegate al presente decreto, a seguito  di  specifica  richiesta  da
inoltrare  a  mezzo  posta  elettronica   certificata   all'indirizzo
progettiviolenza@pec.governo.it. Alla  richiesta,  da  inviare  entro
novanta  giorni  dalla  data  della  comunicazione,  da   parte   del
Dipartimento per le  pari  opportunita',  della  data  di  decorrenza
dell'efficacia  del  presente   decreto,   dovra'   essere   allegata
un'apposita scheda programmatica, che  dovra'  recare,  per  ciascuno
degli interventi di cui alla lettere a) e b) dell'art. 2, comma 2:
    a) l'indicazione di obiettivi definiti;
    b) l'indicazione delle attivita' da realizzare  per  l'attuazione
degli interventi e la predisposizione di un  apposito  cronoprogramma
che indichi le tempistiche e le modalita';
    c) un piano finanziario coerente col citato cronoprogramma.
  3. A seguito della comunicazione di avvenuta presa d'atto da  parte
del Dipartimento per le pari opportunita', della scheda programmatica
di cui al comma 2,  le  Regioni  trasmettono  in  copia  al  medesimo
Dipartimento, appena  adottati,  i  provvedimenti  di  programmazione
delle risorse finanziate.
  4. I trasferimenti delle risorse saranno erogati  alle  Regioni  in
un'unica soluzione, entro quarantacinque giorni dalla  presa  d'atto,
da parte del Dipartimento per le pari opportunita',  del  ricevimento
della scheda programmatica di cui al comma 2.
  5. Nella  definizione  della  programmazione  degli  interventi  e'
assicurata,   da    parte    delle    Regioni,    la    consultazione
dell'associazionismo di riferimento e degli altri attori  pubblici  e
privati rilevanti.
  6. Con cadenza semestrale, dalla data dell'effettiva disponibilita'
delle risorse ripartite, le Regioni trasmettono al  Dipartimento  per
le  pari  opportunita'   un'apposita   relazione   di   monitoraggio,
utilizzando il  format  all'uopo  dedicato  e  gia'  validato.  Nella
relazione  devono  essere  fornite  informazioni   sugli   interventi
finanziati con le risorse di cui al presente decreto, nonche' i  dati
aggiornati sul numero dei centri antiviolenza con i relativi accessi,
e delle case-rifugio, con il numero delle donne accolte, sole  o  con
la prole.
  7. Al fine di assicurare il rispetto degli obblighi di trasparenza,
nonche' per consentire il monitoraggio e la verifica delle attivita',
anche sotto il profilo  della  tempistica,  entro  centoventi  giorni
dalla data effettiva di disponibilita' delle  risorse  ripartite,  le
Regioni trasmettono  al  Dipartimento  per  le  pari  opportunita'  i
provvedimenti regionali di  programmazione,  anche  temporale,  degli
interventi di cui all'art. 2, comma 3.
  8. Gli atti di cui ai commi 2  e  3,  nonche'  tutti  gli  atti  di
attuazione degli interventi, con indicazione  dei  beneficiari  delle
risorse e della procedura di assegnazione  seguita,  sono  pubblicati
tempestivamente   sui   siti   internet   delle   Regioni,    dandone
comunicazione al Dipartimento per le pari opportunita'.
  9. Nella programmazione degli interventi di cui all'art.  2,  comma
2,  lettera  a),  le  Regioni  considerano  l'adozione  di  opportune
modalita' volte alla  sostenibilita'  finanziaria  ed  operativa  dei
centri antiviolenza e delle case-rifugio e delle  loro  articolazioni
secondo le specifiche esigenze territoriali, anche tramite l'utilizzo
integrato  delle  risorse  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 25 novembre 2016 (Tabella 1) con quelle di cui
al presente decreto (Tabella 1).
  10. Le Regioni e lo Stato adottano tutte  le  opportune  iniziative
affinche' i servizi minimi garantiti dai centri antiviolenza e  dalle
case-rifugio, ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 11 della citata Intesa
del  27  novembre  2014,  siano  erogati  a  favore   delle   persone
interessate senza limitazioni  dovute  alla  residenza,  domicilio  o
dimora in uno specifico territorio regionale.
  11. Nel caso in cui la gestione  degli  interventi  dall'  art.  2,
comma 2, lettere a) e b), sia affidata o  delegata  ai  Comuni,  alle
Citta' metropolitane, alle Province, agli Enti gestori  degli  ambiti
sociali territoriali o ad altri Enti pubblici, deve essere assicurato
il rispetto degli adempimenti e delle priorita' previste dal presente
decreto da parte di tali Enti.
  12. Le Regioni, nell'ambito dei propri ordinamenti, individuano una
struttura referente unica per tutte le  comunicazioni  relative  agli
interventi previsti dall'art. 2, comma 2, lettere a) e b), e connessi
adempimenti.
  13. Il mancato utilizzo  delle  risorse  da  parte  delle  Regioni,
secondo  le  modalita'  del  presente  decreto,   entro   l'esercizio
finanziario 2019, comporta la revoca dei finanziamenti, e gli importi
corrispondenti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato  per
la successiva riassegnazione al Fondo per le  politiche  relative  ai
diritti e alle pari opportunita'.
  Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore a far data dalla registrazione
della Corte dei conti.
    Roma, 1° dicembre 2017

                          p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
                                 La Sottosegretaria di Stato         
                                          Boschi                     

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 79

                                                             Allegato

                                                            Tabella 1

  Art. 5 bis  del  Decreto-legge  14  agosto  2013,  n.  93,  recante
disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della
violenza di genere,  nonche'  in  tema  di  protezione  civile  e  di
commissariamento   delle   province,   Convertito   in   legge,   con
modificazioni - Legge 15 ottobre 2013, n. 119 (in G.U. n. 242 del  15
ottobre 2013 - in vigore dal 16 ottobre 2013)

  Ripartizione Fondi 2017        €       12.714.553 di cui:
                                                33% pari a
                                                     €      4.195.802


 ===================================================================
 |                     | % Fondo Nazionale |                       |
 |                     | Politiche sociali |                       |
 |       REGIONE       |        (1)        |  Totale Finanziario   |
 +=====================+===================+=======================+
 |Abruzzo              |              2,45%|              € 102.797|
 +---------------------+-------------------+-----------------------+
 |Basilicata           |              1,23%|               € 51.608|
 +---------------------+-------------------+-----------------------+
 |Calabria             |              4,11%|              € 172.447|
 +---------------------+-------------------+-----------------------+
 |Campania             |              9,98%|              € 418.741|
 +---------------------+-------------------+-----------------------+
 |Emilia Romagna       |              7,08%|              € 297.063|
 +---------------------+-------------------+-----------------------+
 |Friuli Venezia Giulia|              2,19%|               € 91.888|
 +---------------------+-------------------+-----------------------+
 |Lazio                |              8,60%|              € 360.839|
 +---------------------+-------------------+-----------------------+
 |Liguria              |              3,02%|              € 126.713|
 +---------------------+-------------------+-----------------------+
 |Lombardia            |             14,15%|              € 593.706|
 +---------------------+-------------------+-----------------------+
 |Marche               |              2,65%|              € 111.189|
 +---------------------+-------------------+-----------------------+
 |Molise               |              0,80%|               € 33.566|
 +---------------------+-------------------+-----------------------+
 |P.A. Bolzano         |              0,82%|               € 34.406|
 +---------------------+-------------------+-----------------------+
 |P.A. Trento          |              0,84%|               € 35.245|
 +---------------------+-------------------+-----------------------+
 |Piemonte             |              7,18%|              € 301.259|
 +---------------------+-------------------+-----------------------+
 |Puglia               |              6,98%|              € 292.867|
 +---------------------+-------------------+-----------------------+
 |Sardegna             |              2,96%|              € 124.196|
 +---------------------+-------------------+-----------------------+
 |Sicilia              |              9,19%|              € 385.594|
 +---------------------+-------------------+-----------------------+
 |Toscana              |              6,56%|              € 275.245|
 +---------------------+-------------------+-----------------------+
 |Umbria               |              1,64%|               € 68.811|
 +---------------------+-------------------+-----------------------+
 |Valle d'Aosta        |              0,29%|               € 12.168|
 +---------------------+-------------------+-----------------------+
 |Veneto               |              7,28%|              € 305.454|
 +---------------------+-------------------+-----------------------+
 |Totale               |            100,00%|            € 4.195.802|
 +---------------------+-------------------+-----------------------+

  (1) Tab 2 Decreto-Interministeriale-21 febbraio 2014-FNPS


                                                             Allegato

                                                            Tabella 2

  Art. 5 bis  del  Decreto-legge  14  agosto  2013,  n.  93,  recante
disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della
violenza di genere,  nonche'  in  tema  di  protezione  civile  e  di
commissariamento   delle   province,   Convertito   in   legge,   con
modificazioni - Legge 15 ottobre 2013, n. 119 (in G.U. n. 242 del  15
ottobre 2013 - in vigore dal 16 ottobre 2013)

              Parte di provvedimento in formato grafico


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