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mercoledì 11 luglio 2018
N. 144 ORDINANZA 8 maggio - 5 luglio 2018 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Caccia - Disciplina dell'allenamento e addestramento dei cani da caccia nei trenta giorni antecedenti l'apertura dell'attivita' venatoria. - Legge della Regione Lombardia 26 maggio 2017, n. 15 (Legge di semplificazione 2017), art. 3, comma 1, lettera d). - (GU n.28 del 11-7-2018 )
N. 144 ORDINANZA 8 maggio - 5 luglio 2018
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Caccia - Disciplina dell'allenamento e addestramento dei cani da
caccia nei trenta giorni antecedenti l'apertura dell'attivita'
venatoria.
- Legge della Regione Lombardia 26 maggio 2017, n. 15 (Legge di
semplificazione 2017), art. 3, comma 1, lettera d).
-
(GU n.28 del 11-7-2018 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Giorgio LATTANZI;
Giudici :Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI,
Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de
PRETIS, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio
PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO',
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1,
lettera d), della legge della Regione Lombardia 26 maggio 2017, n. 15
(Legge di semplificazione 2017), promosso dal Presidente del
Consiglio dei ministri con ricorso, notificato il 28 luglio-1° agosto
2017, depositato in cancelleria il 4 agosto 2017, iscritto al n. 54
del registro ricorsi 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2017.
Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;
udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 2018 il Giudice
relatore Giulio Prosperetti.
Ritenuto che, con ricorso depositato il 4 agosto 2017, il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera d), della
legge della Regione Lombardia 26 maggio 2017, n. 15 (Legge di
semplificazione 2017), in riferimento all'art. 117, secondo comma,
lettera s), della Costituzione, in relazione all'art. 10, commi 7, 8
e 10, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
che la norma regionale impugnata ha modificato l'art. 40 della
legge della Regione Lombardia 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la
protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio
ambientale e disciplina dell'attivita' venatoria), prevedendo che le
attivita' di allenamento e addestramento dei cani da caccia si
possono svolgere nei trenta giorni antecedenti all'apertura della
caccia;
che, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, tale
previsione sarebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma,
lettera s), Cost., poiche' la competenza legislativa regionale in
materia di caccia deve svolgersi nel rispetto delle prescrizioni
statali poste a presidio dell'ambiente e dell'ecosistema;
che, in particolare, i principi generali in tema di tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema sono stabiliti, a livello nazionale,
dalla legge n. 157 del 1992;
che l'art. 10 della legge n. 157 del 1992 impone alle Province di
adottare il piano faunistico-venatorio, indicando le zone e i periodi
per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani, anche su fauna
selvatica naturale, e prevede che le Regioni attuino la
pianificazione faunistico-venatoria, secondo i criteri definiti
dall'Istituto nazionale di fauna selvatica (INFS), oggi sostituito
dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA);
che l'ISPRA, nei pareri rilasciati alle Regioni, ha prescritto il
mese di settembre quale periodo inziale dell'addestramento dei cani
da caccia, poiche' prima di tale periodo l'attivita' di addestramento
comporterebbe un fattore di disturbo, potenzialmente in grado di
determinare una mortalita' aggiuntiva delle popolazioni faunistiche
interessate;
che, invece, la legge regionale impugnata ha regolamentato in via
diretta l'attivita' di allenamento dei cani da caccia, interponendosi
allo strumento amministrativo costituito dal piano
faunistico-venatorio, imposto dal legislatore nazionale, e ha
consentito l'allenamento e l'addestramento dei cani nei trenta giorni
antecedenti all'apertura della caccia, rendendo in tal modo
possibile, qualora il dies a quo dell'apertura della caccia sia
fissato prima dell'inizio del mese di ottobre, la deroga al parere
dell'ISPRA, che esclude lo svolgimento dell'allenamento e
dell'addestramento prima del mese di settembre;
che la Regione resistente, nel costituirsi in giudizio, ha
dichiarato che la norma impugnata e' stata abrogata dalla
sopravvenuta legge della Regione Lombardia 10 agosto 2017, n. 22
(Assestamento al bilancio 2017/2019 - I provvedimento di variazione
con modifiche di leggi regionali) e non ha mai avuto applicazione.
Considerato che, con atto notificato il 7-11 dicembre 2017 e
depositato nella cancelleria di questa Corte il 18 dicembre 2017, il
Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare al
ricorso, in conformita' alla delibera adottata dal Consiglio dei
ministri nella seduta del 22 novembre 2017, in considerazione
dell'intervenuta abrogazione della disposizione impugnata e del
conseguente venir meno «delle motivazioni oggetto di ricorso»;
che la Regione Lombardia in data 14 marzo 2018 ha depositato la
deliberazione n. 7873 con cui la Giunta regionale, nella seduta del
26 febbraio 2018, ha accettato la rinuncia;
che, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale, nei giudizi di legittimita'
costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso, accettata
dalla controparte costituita, determina l'estinzione del processo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 maggio 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 luglio 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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