Translate

mercoledì 11 luglio 2018

N. 144 ORDINANZA 8 maggio - 5 luglio 2018 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Caccia - Disciplina dell'allenamento e addestramento dei cani da caccia nei trenta giorni antecedenti l'apertura dell'attivita' venatoria. - Legge della Regione Lombardia 26 maggio 2017, n. 15 (Legge di semplificazione 2017), art. 3, comma 1, lettera d). - (GU n.28 del 11-7-2018 )





N. 144 ORDINANZA 8 maggio - 5 luglio 2018

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Caccia - Disciplina dell'allenamento  e  addestramento  dei  cani  da
  caccia nei  trenta  giorni  antecedenti  l'apertura  dell'attivita'
  venatoria.
- Legge della Regione Lombardia 26  maggio  2017,  n.  15  (Legge  di
  semplificazione 2017), art. 3, comma 1, lettera d).


(GU n.28 del 11-7-2018 )

 

                       LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente:Giorgio LATTANZI;
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS,   Franco   MODUGNO,   Augusto   Antonio   BARBERA,   Giulio
  PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO',

     
    ha pronunciato la seguente

                              ORDINANZA

    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1,
lettera d), della legge della Regione Lombardia 26 maggio 2017, n. 15
(Legge  di  semplificazione  2017),  promosso  dal   Presidente   del
Consiglio dei ministri con ricorso, notificato il 28 luglio-1° agosto
2017, depositato in cancelleria il 4 agosto 2017, iscritto al  n.  54
del registro ricorsi 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2017.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;
    udito nella camera di consiglio dell'8  maggio  2018  il  Giudice
relatore Giulio Prosperetti.
    Ritenuto che,  con  ricorso  depositato  il  4  agosto  2017,  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  promosso  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera  d),  della
legge della Regione  Lombardia  26  maggio  2017,  n.  15  (Legge  di
semplificazione 2017), in riferimento all'art.  117,  secondo  comma,
lettera s), della Costituzione, in relazione all'art. 10, commi 7,  8
e 10, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per  la  protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
    che la norma regionale impugnata ha modificato  l'art.  40  della
legge della Regione Lombardia 16 agosto 1993, n.  26  (Norme  per  la
protezione della fauna selvatica  e  per  la  tutela  dell'equilibrio
ambientale e disciplina dell'attivita' venatoria), prevedendo che  le
attivita' di allenamento  e  addestramento  dei  cani  da  caccia  si
possono svolgere nei trenta  giorni  antecedenti  all'apertura  della
caccia;
    che, secondo il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  tale
previsione sarebbe  in  contrasto  con  l'art.  117,  secondo  comma,
lettera s), Cost., poiche' la  competenza  legislativa  regionale  in
materia di caccia deve  svolgersi  nel  rispetto  delle  prescrizioni
statali poste a presidio dell'ambiente e dell'ecosistema;
    che, in particolare,  i  principi  generali  in  tema  di  tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema sono stabiliti, a livello  nazionale,
dalla legge n. 157 del 1992;
    che l'art. 10 della legge n. 157 del 1992 impone alle Province di
adottare il piano faunistico-venatorio, indicando le zone e i periodi
per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani, anche su  fauna
selvatica  naturale,  e   prevede   che   le   Regioni   attuino   la
pianificazione  faunistico-venatoria,  secondo  i  criteri   definiti
dall'Istituto nazionale di fauna selvatica  (INFS),  oggi  sostituito
dall'Istituto superiore per la protezione  e  la  ricerca  ambientale
(ISPRA);
    che l'ISPRA, nei pareri rilasciati alle Regioni, ha prescritto il
mese di settembre quale periodo inziale dell'addestramento  dei  cani
da caccia, poiche' prima di tale periodo l'attivita' di addestramento
comporterebbe un fattore di  disturbo,  potenzialmente  in  grado  di
determinare una mortalita' aggiuntiva delle  popolazioni  faunistiche
interessate;
    che, invece, la legge regionale impugnata ha regolamentato in via
diretta l'attivita' di allenamento dei cani da caccia, interponendosi
allo    strumento     amministrativo     costituito     dal     piano
faunistico-venatorio,  imposto  dal  legislatore  nazionale,   e   ha
consentito l'allenamento e l'addestramento dei cani nei trenta giorni
antecedenti  all'apertura  della  caccia,  rendendo   in   tal   modo
possibile, qualora il dies  a  quo  dell'apertura  della  caccia  sia
fissato prima dell'inizio del mese di ottobre, la  deroga  al  parere
dell'ISPRA,   che   esclude   lo   svolgimento   dell'allenamento   e
dell'addestramento prima del mese di settembre;
    che la  Regione  resistente,  nel  costituirsi  in  giudizio,  ha
dichiarato  che  la  norma  impugnata   e'   stata   abrogata   dalla
sopravvenuta legge della Regione Lombardia  10  agosto  2017,  n.  22
(Assestamento al bilancio 2017/2019 - I provvedimento  di  variazione
con modifiche di leggi regionali) e non ha mai avuto applicazione.
    Considerato che, con atto notificato  il  7-11  dicembre  2017  e
depositato nella cancelleria di questa Corte il 18 dicembre 2017,  il
Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare  al
ricorso, in conformita' alla  delibera  adottata  dal  Consiglio  dei
ministri  nella  seduta  del  22  novembre  2017,  in  considerazione
dell'intervenuta  abrogazione  della  disposizione  impugnata  e  del
conseguente venir meno «delle motivazioni oggetto di ricorso»;
    che la Regione Lombardia in data 14 marzo 2018 ha  depositato  la
deliberazione n. 7873 con cui la Giunta regionale, nella  seduta  del
26 febbraio 2018, ha accettato la rinuncia;
    che, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i  giudizi
davanti  alla  Corte  costituzionale,  nei  giudizi  di  legittimita'
costituzionale in via principale, la rinuncia al  ricorso,  accettata
dalla controparte costituita, determina l'estinzione del processo.
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87 e 9, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi  davanti  alla
Corte costituzionale.

     

                          per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE

    dichiara estinto il processo.

    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 maggio 2018.

                                F.to:
                    Giorgio LATTANZI, Presidente
                    Giulio PROSPERETTI, Redattore
                     Roberto MILANA, Cancelliere

    Depositata in Cancelleria il 5 luglio 2018.

                   Il Direttore della Cancelleria
                        F.to: Roberto MILANA


Nessun commento: