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mercoledì 11 luglio 2018

N. 99 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 gennaio 2018 Ordinanza del 26 gennaio 2018 della Commissione tributaria provinciale di Bologna sul ricorso proposto da Montaguti Giampaolo contro Regione Emilia-Romagna. Imposte e tasse - Norme della Regione Emilia-Romagna - Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli - Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per gli autoveicoli e motoveicoli ultraventennali ad uso privato destinati al trasporto di persone che risultano iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano (A.S.I.) e Federazione Motociclistica Italiana (F.M.I.). - Legge della Regione Emilia-Romagna 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali), art. 7, comma 2. (GU n.28 del 11-7-2018 )



N. 99 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 gennaio 2018

Ordinanza  del  26  gennaio   2018   della   Commissione   tributaria
provinciale di Bologna sul ricorso proposto  da  Montaguti  Giampaolo
contro Regione Emilia-Romagna.

Imposte  e  tasse  -  Norme  della  Regione  Emilia-Romagna  -  Tasse
  automobilistiche per particolari categorie di veicoli  -  Esenzione
  dal  pagamento  della  tassa  automobilistica  regionale  per   gli
  autoveicoli e motoveicoli ultraventennali ad uso privato  destinati
  al  trasporto  di  persone  che  risultano  iscritti  nei  registri
  Automotoclub Storico Italiano (A.S.I.) e Federazione Motociclistica
  Italiana (F.M.I.).
- Legge della Regione Emilia-Romagna 21 dicembre 2012, n.  15  (Norme
  in materia di tributi regionali), art. 7, comma 2.

(GU n.28 del 11-7-2018 )


          LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BOLOGNA
                              Sezione 3

    riunita con l'intervento dei signori:
        Marulli Marco, Presidente e relatore;
        Buccelli Morris, giudice;
        Giorgi Giovanni, giudice;
    Ha  emesso  la  seguente  ordinanza,  sul  ricorso  n.  1192/2016
depositato il 20 dicembre  2016  avverso  cartella  di  pagamento  n.
02020160019558336 000 Tas.Automobili 2013;
    Contro Regione Emilia Romagna;
    Proposto dal ricorrente: Montaguti Giampaolo, via Campaiaio 14  -
Granaglione 40046 Alto Reno Terme (BO).
    Rilevato in fatto che, impugnando l'estratto di  ruolo  in  atti,
comprovante l'iscrizione a ruolo della somma di euro 640,75 a  fronte
della mancata corresponsione della tassa automobilistica  dovuta  per
l'anno 2013 in relazione  al  veicolo  tg  BOE52419,  ne  ha  chiesto
l'annullamento sul presupposto che il veicolo in  questione,  essendo
stato immatricolato nell'anno 1990,  godeva  dell'esenzione  prevista
dall'art. 63, comma 2, legge n. 342/2000; che  si  e'  costituita  la
Regione Emilia-Romagna chiedendo respingersi il ricorso, giacche'  la
specie risulta regolata dall'art. 7,  comma  2,  legge  regionale  n.
15/2012  che  esenta  i  veicoli  ultraventennali,  come  quello  del
ricorrente - che, peraltro  non  soddisfa  le  altre  condizioni  ivi
prescritte - dal pagamento della tassa in questione a condizione  che
siano classificati d'interesse  storico  o  collezionistico  e  siano
iscritti in uno dei registri  ASI,  Storico  Lancia,  Italiano  Fiat,
Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, previsti dall'art. 60  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992 e dal relativo regolamento attuativo;
    Considerato in diritto che in relazione alla vicenda in decisione
occorre sollevare d'ufficio in quanto rilevante e non  manifestamente
infondata la questione di  legittimita'  costituzionale  della  norma
regionale dianzi richiamata;
        che, invero, quanto alla rilevanza, mette conto osservare che
la Regione, come dalla stessa espressamente enunciato  nelle  proprie
controdeduzioni, ha inteso procedere  alla  riscossione  del  tributo
evaso sul presupposto che l'autoveicolo di che trattasi ricade  nella
fascia di anzianita' compresa tra i 20 ed i  30  anni,  sicche',  non
essendone attestato l'interesse storico o collezionistico in  ragione
della pregressa iscrizione in uno dei registri a cio'  deputati,  non
gode dell'esenzione prevista dall'art. 7  in  parola  ed  e'  percio'
assoggettato al pagamento della tassa dovuta in via ordinaria; che e'
dunque evidente che, malgrado l'anzianita' comprovata dalla  data  di
immatricolazione, la  tassa  e'  qui  pretesa  in  quanto  l'art.  7,
prescrivendo  a  decorrere  dal  1  gennaio   2013,   ai   fini   del
riconoscimento dell'interesse storico o collezionistico  del  veicolo
e, dunque,  dell'esenzione  dalla  tassa,  l'iscrizione  in  uno  dei
predetti registri, ne prevede in  difetto  -  come  accade  nel  caso
dell'odierno ricorrente il cui veicolo non e' in possesso  di  alcuna
delle predette iscrizioni - l'esazione in via ordinaria, onde e'  del
tutto conseguente che la definizione della controversia dipenda dalla
regolazione o meno di essa alla  luce  della  norma  richiamata,  non
trovando cio' ostacolo nella considerazione che,  in  disparte  dalla
sua  applicabilita',  il  ricorrente  non   ne   trarrebbe   comunque
beneficio, restando per vero soggetto alla  riscossione  della  tassa
ordinariamente dovuta;
        che, al contrario, la considerazione teste'  declinata  porta
invece ad evidenziare che la questione, oltre che rilevante,  non  e'
neppure manifestamente infondata violando la norma citata i parametri
indicati dagli articoli 117, comma  4  e  119,  comma  2  Cost.;  che
occorre invero rimarcare come gia' altrove precisato  (sent.  n.  288
del 2012) che alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 7, legge
n. 42/1999, circa la distinzione dei tributi di competenza  regionale
tra i tributi derivati dallo Stato e tributi propri  e  dall'art.  8,
decreto legislativo n. 68/2011, che ne ha devoluto  alle  Regioni  la
disciplina, la tassa automobilistica  resta  pur  sempre  un  tributo
derivato, di modo che la Regione, con riferimento  ad  essa  «a)  non
puo' modificarne il presupposto ed i  soggetti  d'imposta  (attivi  e
passivi); b) puo' modificarne le aliquote nel limite massimo  fissato
dal comma 1 dell'art. 24 del decreto legislativo n. 504 del 1992 (tra
il  90  ed  il  110  per  cento  degli  importi   vigenti   nell'anno
precedente); c) puo' disporre esenzioni, detrazioni e  deduzioni  nei
limiti di legge e, quindi, non puo' escludere esenzioni, detrazioni e
deduzioni gia' previste dalla legge statale», tanto piu' che il comma
2 dell'art. 8 citato ne affida  la  disciplina  alle  Regioni  «fermi
restando  i  limiti  massimi   di   manovrabilita'   previsti   dalla
legislazione   statale,   le   regioni    disciplinano    la    tassa
automobilistica regionale»; che occorre poi ancora evidenziare che la
materia di che trattasi era regolata dall'art. 63, legge n. 342/2000,
il cui comma 2 stabiliva che l'esenzione dal  pagamento  della  tassa
prevista dal comma l  per  i  veicoli  ultratrentennali  «e'  altresi
estesa  agli  autoveicoli  e  motoveicoli  di  particolare  interesse
storico e collezionistico per i quali il termine e' ridotto  a  venti
anni», affidando, al comma 3,  il  compito  di  procedere  alla  loro
individuazione  «con  propria  determinazione,  dall'ASI  e,  per   i
motoveicoli, anche dalla FMI»; che cio'  premesso  ne  discende  che,
siccome l'art. 63 anzidetto e' stato abrogato con decorrenza  dal  l°
gennaio 2015 dall'art. l, comma 666, lettera b),  legge  23  dicembre
2014, n. 190, al tempo  in  cui  la  Regione,  valendosi  dei  poteri
devolutile dall'art. 8, decreto legislativo n. 68/2011, procedeva con
l'art.  7,  legge  regionale  n.  15/2012  a  disciplinare  la  tassa
automobilistica non avrebbe  potuto  eccedere  i  limiti  massimi  di
manovrabilita'  previsti  dalla  legislazione  statale  -  e  neppure
secondo la lettura di  costituzionalita'  sopra  ricordata  escludere
esenzioni, gia' previste dalla legge statale - e non avrebbe  appunto
potuto - se non appunto violando l'art. 117, comma 4  e  l'art.  119,
comma 2, Cost. - dettare una disciplina che in  palese  obliterazione
della norma statale e del beneficio da essa testualmente prevista  in
favore  di  tali  categorie  di  veicolo  restringesse  il  campo  di
fruibilita' dell'esenzione, prevedendo che non lo fossero  i  veicoli
ultraventennali privi dell'iscrizione  ad  uno  dei  registri  tenuti
dagli enti riconosciuti;
        che risultando percio' la sollevata di questione legittimita'
costituzionale  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  ne   va
investita per la sua soluzione la Corte costituzionale.


                               P.Q.M.

    Visto l'art. 23, comma 1, della citata legge n. 87/1954;
    Solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art.  7,
comma 2, legge regionale 21  dicembre  2012,  n.  15  per  violazione
dell'art. 117, comma 4 e 119, comma 2, Cost.;
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Sospende il giudizio;
    Ordina che a cura della  segreteria  la  presente  ordinanza  sia
notificata al Presidente della giunta della Regione Emilia-Romagna  e
che  sia   comunicata   al   Presidente   del   Consiglio   regionale
dell'Emilia-Romagna.

        Bologna, 22 settembre 2017

                   Il Presidente relatore: Marulli


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