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mercoledì 11 luglio 2018
N. 99 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 gennaio 2018 Ordinanza del 26 gennaio 2018 della Commissione tributaria provinciale di Bologna sul ricorso proposto da Montaguti Giampaolo contro Regione Emilia-Romagna. Imposte e tasse - Norme della Regione Emilia-Romagna - Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli - Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per gli autoveicoli e motoveicoli ultraventennali ad uso privato destinati al trasporto di persone che risultano iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano (A.S.I.) e Federazione Motociclistica Italiana (F.M.I.). - Legge della Regione Emilia-Romagna 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali), art. 7, comma 2. (GU n.28 del 11-7-2018 )
N. 99 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 gennaio 2018
Ordinanza del 26 gennaio 2018 della Commissione tributaria
provinciale di Bologna sul ricorso proposto da Montaguti Giampaolo
contro Regione Emilia-Romagna.
Imposte e tasse - Norme della Regione Emilia-Romagna - Tasse
automobilistiche per particolari categorie di veicoli - Esenzione
dal pagamento della tassa automobilistica regionale per gli
autoveicoli e motoveicoli ultraventennali ad uso privato destinati
al trasporto di persone che risultano iscritti nei registri
Automotoclub Storico Italiano (A.S.I.) e Federazione Motociclistica
Italiana (F.M.I.).
- Legge della Regione Emilia-Romagna 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme
in materia di tributi regionali), art. 7, comma 2.
(GU n.28 del 11-7-2018 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BOLOGNA
Sezione 3
riunita con l'intervento dei signori:
Marulli Marco, Presidente e relatore;
Buccelli Morris, giudice;
Giorgi Giovanni, giudice;
Ha emesso la seguente ordinanza, sul ricorso n. 1192/2016
depositato il 20 dicembre 2016 avverso cartella di pagamento n.
02020160019558336 000 Tas.Automobili 2013;
Contro Regione Emilia Romagna;
Proposto dal ricorrente: Montaguti Giampaolo, via Campaiaio 14 -
Granaglione 40046 Alto Reno Terme (BO).
Rilevato in fatto che, impugnando l'estratto di ruolo in atti,
comprovante l'iscrizione a ruolo della somma di euro 640,75 a fronte
della mancata corresponsione della tassa automobilistica dovuta per
l'anno 2013 in relazione al veicolo tg BOE52419, ne ha chiesto
l'annullamento sul presupposto che il veicolo in questione, essendo
stato immatricolato nell'anno 1990, godeva dell'esenzione prevista
dall'art. 63, comma 2, legge n. 342/2000; che si e' costituita la
Regione Emilia-Romagna chiedendo respingersi il ricorso, giacche' la
specie risulta regolata dall'art. 7, comma 2, legge regionale n.
15/2012 che esenta i veicoli ultraventennali, come quello del
ricorrente - che, peraltro non soddisfa le altre condizioni ivi
prescritte - dal pagamento della tassa in questione a condizione che
siano classificati d'interesse storico o collezionistico e siano
iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat,
Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, previsti dall'art. 60 del decreto
legislativo n. 285 del 1992 e dal relativo regolamento attuativo;
Considerato in diritto che in relazione alla vicenda in decisione
occorre sollevare d'ufficio in quanto rilevante e non manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma
regionale dianzi richiamata;
che, invero, quanto alla rilevanza, mette conto osservare che
la Regione, come dalla stessa espressamente enunciato nelle proprie
controdeduzioni, ha inteso procedere alla riscossione del tributo
evaso sul presupposto che l'autoveicolo di che trattasi ricade nella
fascia di anzianita' compresa tra i 20 ed i 30 anni, sicche', non
essendone attestato l'interesse storico o collezionistico in ragione
della pregressa iscrizione in uno dei registri a cio' deputati, non
gode dell'esenzione prevista dall'art. 7 in parola ed e' percio'
assoggettato al pagamento della tassa dovuta in via ordinaria; che e'
dunque evidente che, malgrado l'anzianita' comprovata dalla data di
immatricolazione, la tassa e' qui pretesa in quanto l'art. 7,
prescrivendo a decorrere dal 1 gennaio 2013, ai fini del
riconoscimento dell'interesse storico o collezionistico del veicolo
e, dunque, dell'esenzione dalla tassa, l'iscrizione in uno dei
predetti registri, ne prevede in difetto - come accade nel caso
dell'odierno ricorrente il cui veicolo non e' in possesso di alcuna
delle predette iscrizioni - l'esazione in via ordinaria, onde e' del
tutto conseguente che la definizione della controversia dipenda dalla
regolazione o meno di essa alla luce della norma richiamata, non
trovando cio' ostacolo nella considerazione che, in disparte dalla
sua applicabilita', il ricorrente non ne trarrebbe comunque
beneficio, restando per vero soggetto alla riscossione della tassa
ordinariamente dovuta;
che, al contrario, la considerazione teste' declinata porta
invece ad evidenziare che la questione, oltre che rilevante, non e'
neppure manifestamente infondata violando la norma citata i parametri
indicati dagli articoli 117, comma 4 e 119, comma 2 Cost.; che
occorre invero rimarcare come gia' altrove precisato (sent. n. 288
del 2012) che alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 7, legge
n. 42/1999, circa la distinzione dei tributi di competenza regionale
tra i tributi derivati dallo Stato e tributi propri e dall'art. 8,
decreto legislativo n. 68/2011, che ne ha devoluto alle Regioni la
disciplina, la tassa automobilistica resta pur sempre un tributo
derivato, di modo che la Regione, con riferimento ad essa «a) non
puo' modificarne il presupposto ed i soggetti d'imposta (attivi e
passivi); b) puo' modificarne le aliquote nel limite massimo fissato
dal comma 1 dell'art. 24 del decreto legislativo n. 504 del 1992 (tra
il 90 ed il 110 per cento degli importi vigenti nell'anno
precedente); c) puo' disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei
limiti di legge e, quindi, non puo' escludere esenzioni, detrazioni e
deduzioni gia' previste dalla legge statale», tanto piu' che il comma
2 dell'art. 8 citato ne affida la disciplina alle Regioni «fermi
restando i limiti massimi di manovrabilita' previsti dalla
legislazione statale, le regioni disciplinano la tassa
automobilistica regionale»; che occorre poi ancora evidenziare che la
materia di che trattasi era regolata dall'art. 63, legge n. 342/2000,
il cui comma 2 stabiliva che l'esenzione dal pagamento della tassa
prevista dal comma l per i veicoli ultratrentennali «e' altresi
estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse
storico e collezionistico per i quali il termine e' ridotto a venti
anni», affidando, al comma 3, il compito di procedere alla loro
individuazione «con propria determinazione, dall'ASI e, per i
motoveicoli, anche dalla FMI»; che cio' premesso ne discende che,
siccome l'art. 63 anzidetto e' stato abrogato con decorrenza dal l°
gennaio 2015 dall'art. l, comma 666, lettera b), legge 23 dicembre
2014, n. 190, al tempo in cui la Regione, valendosi dei poteri
devolutile dall'art. 8, decreto legislativo n. 68/2011, procedeva con
l'art. 7, legge regionale n. 15/2012 a disciplinare la tassa
automobilistica non avrebbe potuto eccedere i limiti massimi di
manovrabilita' previsti dalla legislazione statale - e neppure
secondo la lettura di costituzionalita' sopra ricordata escludere
esenzioni, gia' previste dalla legge statale - e non avrebbe appunto
potuto - se non appunto violando l'art. 117, comma 4 e l'art. 119,
comma 2, Cost. - dettare una disciplina che in palese obliterazione
della norma statale e del beneficio da essa testualmente prevista in
favore di tali categorie di veicolo restringesse il campo di
fruibilita' dell'esenzione, prevedendo che non lo fossero i veicoli
ultraventennali privi dell'iscrizione ad uno dei registri tenuti
dagli enti riconosciuti;
che risultando percio' la sollevata di questione legittimita'
costituzionale rilevante e non manifestamente infondata ne va
investita per la sua soluzione la Corte costituzionale.
P.Q.M.
Visto l'art. 23, comma 1, della citata legge n. 87/1954;
Solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7,
comma 2, legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15 per violazione
dell'art. 117, comma 4 e 119, comma 2, Cost.;
Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
Sospende il giudizio;
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia
notificata al Presidente della giunta della Regione Emilia-Romagna e
che sia comunicata al Presidente del Consiglio regionale
dell'Emilia-Romagna.
Bologna, 22 settembre 2017
Il Presidente relatore: Marulli
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