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mercoledì 11 luglio 2018

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 10 maggio 2018 Modifica e aggiornamento del decreto 11 gennaio 2017, concernente la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l'approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica. (18A04609) (GU n.158 del 10-7-2018)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 10 maggio 2018
Modifica e aggiornamento del decreto 11 gennaio 2017, concernente  la
determinazione degli obiettivi quantitativi  nazionali  di  risparmio
energetico  che   devono   essere   perseguiti   dalle   imprese   di
distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni  dal  2017
al  2020  e  per  l'approvazione  delle  nuove  Linee  Guida  per  la
preparazione,  l'esecuzione  e  la  valutazione   dei   progetti   di
efficienza energetica. (18A04609)
(GU n.158 del 10-7-2018)



                             IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO


                           di concerto con


                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
              E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE


  Visto  il  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79   recante
«Attuazione della direttiva 96/92/CE  recante  norme  comuni  per  il
mercato  interno  dell'energia  elettrica»  (di   seguito:   «decreto
legislativo n. 79 del 1999»), ed in particolare l'art. 9 ai sensi del
quale le imprese distributrici di energia elettrica  sono  tenute  ad
adottare  misure  di  incremento  dell'efficienza  negli  usi  finali
dell'energia, secondo obiettivi quantitativi determinati con  decreto
del Ministro dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare;
  Visto il  decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164  recante
«Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni  per  il
mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17
maggio 1999, n. 144» (di seguito: «decreto  legislativo  n.  164  del
2000»), ed in particolare l'art. 16 ai sensi  del  quale  le  imprese
distributrici di gas naturale  sono  tenute  ad  adottare  misure  di
incremento dell'efficienza negli  usi  finali  dell'energia,  secondo
obiettivi  quantitativi  determinati   con   decreto   del   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
  Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e  in  particolare
l'art. 29;
  Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e in particolare
l'art. 7;
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5  settembre
2011 (di seguito: «decreto ministeriale 5 settembre  2011»),  recante
«Definizione del nuovo regime di sostegno  per  la  cogenerazione  ad
alto rendimento»;
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, del 28 dicembre 2012  (di  seguito:  «decreto  ministeriale  28
dicembre  2012»),  concernente  la  determinazione  degli   obiettivi
quantitativi nazionali di  risparmio  energetico  che  devono  essere
perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il
gas per gli anni  dal  2013  al  2016  e  per  il  potenziamento  del
meccanismo dei certificati bianchi;
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, dell'11 gennaio 2017  (di  seguito:  «decreto  ministeriale  11
gennaio  2017»),  concernente  la  determinazione   degli   obiettivi
quantitativi nazionali di  risparmio  energetico  che  devono  essere
perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il
gas per gli anni dal 2017 al 2020 e l'approvazione delle nuove  Linee
Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti
di efficienza energetica;
  Vista la deliberazione dell'Autorita' per  l'energia  elettrica  il
gas e il sistema idrico 435/2017/R/EFR del 15  giugno  2017,  recante
definizione del contributo tariffario a copertura dei costi sostenuti
dai distributori di energia elettrica e gas  naturale  soggetti  agli
obblighi  nell'ambito  del  meccanismo  dei  titoli   di   efficienza
energetica;
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare,  del  10  novembre  2017,  recante  adozione  della   Strategia
Energetica Nazionale 2017;
  Considerato l'obiettivo nazionale vincolante di risparmio  cumulato
di energia finale, calcolato  secondo  quanto  previsto  all'art.  7,
commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo n. 102 del 2014, pari a 25,5
milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia  finale,  da
conseguirsi negli anni dal 2014 al 2020;
  Considerato  che  l'Italia  presenta  performance   particolarmente
elevate  in  termini  di  efficienza  energetica,  con  un'intensita'
energetica pari a circa 100 tep per milione di euro di PIL nel  2015,
ben al di sotto della media UE di 120 tep per milione di euro di PIL;
  Considerato  che,   secondo   quanto   previsto   dalla   direttiva
2012/27/UE, sono rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi
di efficienza energetica i risparmi generati a seguito  di  strumenti
di promozione  che  accelerano  l'introduzione  di  -  ad  esempio  -
prodotti, edifici, veicoli o servizi piu' efficienti;
  Considerato  che,  ai  fini  del  raggiungimento  degli   obiettivi
nazionali per l'anno 2020 e  successivi,  saranno  intraprese  azioni
finalizzate a conteggiare i risparmi energetici derivanti da tutti  i
principali  strumenti,  nazionali  e  locali,  di  promozione   degli
interventi di efficientamento energetico;
  Considerata la rilevanza del meccanismo dei Certificati Bianchi  ai
fini  del  raggiungimento  degli  obiettivi  al  2020,   in   ragione
dell'ampiezza  del  campo  di  applicazione  e  della  tipologia   di
interventi  considerati,  nonche'  della  possibilita'  di  scambi  e
contrattazioni dei titoli sul mercato;
  Considerato che i soggetti  proprietari  o  detentori  di  impianti
riconosciuti come CAR possono richiedere al GSE, ai  sensi  dell'art.
9, comma 2, del decreto ministeriale 5 settembre 2011, il ritiro  dei
certificati bianchi cui hanno  diritto,  e  che  questi  ultimi  sono
acquistati dal GSE al prezzo stabilito, in  attuazione  dell'art.  6,
comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007;
  Considerato che, nella valutazione dell'apporto del meccanismo  dei
Certificati Bianchi ai fini degli obiettivi di riduzione del  consumo
di energia primaria al 2020,  e  nella  definizione  degli  specifici
obiettivi da perseguire attraverso  tale  meccanismo,  occorre  tener
conto del mantenimento di un  necessario  equilibrio  tra  domanda  e
offerta  di  Certificati  Bianchi  sul  mercato,  anche  al  fine  di
accompagnare il meccanismo verso soluzioni  innovative,  che  possano
garantire  stabilita'  nel  conseguimento  dei  risultati  attesi   e
promuovere una progressiva riduzione dei costi;
  Considerato che,  secondo  i  dati  del  GSE  sull'andamento  delle
richieste e sul risparmio atteso a partire dal 2018, la capacita'  di
generazione annua di Certificati Bianchi sta  subendo  una  riduzione
rispetto a quanto preventivato con il decreto ministeriale 11 gennaio
2017, dovuta in particolare:
  all'esito di indagini  della  magistratura  su  casi  di  emissione
indebita di Certificati Bianchi;
  all'esito dei controlli da parte del GSE sugli interventi delle cd.
schede standardizzate  che  hanno  rilevato  diffuse  inadempienze  e
determinato un incremento elevatissimo di respingimento delle domande
presentate  negli  ultimi  mesi,  con  interventi  in  autotutela  su
approvazioni gia' rilasciate, a partire dalla fine di giugno 2017;
  all'avvento di nuovi meccanismi alternativi di incentivazione degli
investimenti, che  hanno  verosimilmente  contribuito  a  ridurre  il
volume delle richieste di Certificati Bianchi;
  Considerato in particolare che, dalle analisi condotte, risulta che
il   volume   di   Certificati   Bianchi   disponibili   risulterebbe
insufficiente a coprire l'obbligo minimo al 31 maggio 2019,  pertanto
per assicurare il necessario equilibrio  tra  domanda  e  offerta  e'
necessario introdurre modifiche in grado di semplificare il  sistema,
chiarire la metodologia di valutazione,  e  introdurre  strumenti  di
flessibilita', anche temporale, in grado di  sopperire  al  fenomeno,
consentendo un riequilibrio del  mercato  e  il  conseguimento  degli
obblighi minimi;
  Considerato che nel corso dell'anno d'obbligo 2017, in  particolare
dal secondo semestre, e fino al mese  di  febbraio  2018,  il  prezzo
degli scambi di Certificati Bianchi avvenuti sul mercato regolato  ha
avuto forti rincari, da un prezzo medio ponderato di 206,67  €  della
sessione del 6 giugno 2017 a circa 480 € nelle sessioni  di  febbraio
2018;
  Considerato che i prezzi suddetti, registrati in particolare  nelle
ultime sessioni  di  mercato,  appaiono  sproporzionati  rispetto  ai
valori su cui erano  state  effettuate  a  suo  tempo  le  scelte  di
investimento e all'andamento dei costi  delle  tecnologie  e  che  la
volatilita' eccessiva degli stessi puo' anche essere  un  fattore  di
freno agli investimenti in grado di generare nuovi risparmi;
  Considerato  che  la  consultazione   pubblica   e   le   audizioni
parlamentari  effettuate  sul  documento  di   Strategia   Energetica
Nazionale 2017, nel definire  il  ruolo  importante  dei  Certificati
Bianchi per il  conseguimento  degli  sfidanti  obiettivi  nazionali,
hanno condiviso la necessita' nel breve  termine  di  attuare  misure
volte a superare le attuali criticita' del mercato ed i forti aumenti
dei prezzi dei titoli verificatisi nell'ultimo periodo;
  Considerato necessario assumere  disposizioni,  anche  a  carattere
congiunturale, volte  a  stabilizzare  l'andamento  degli  scambi  di
Certificati Bianchi sul mercato, per fornire  un  segnale  di  prezzo
affidabile, rilanciare gli  investimenti  e  calmierare  gli  impatti
sulle tariffe elettriche e del gas, a tutela dell'economicita'  degli
strumenti di incentivazione  e  dell'esigenza  di  evitare  forme  di
sovra-compensazione non proporzionali ai  costi  e  ai  rischi  degli
investitori;
  Considerati gli indirizzi  gia'  rivolti  al  GME  in  merito  alla
frequenza delle sessioni di mercato, attuati dallo stesso  GME,  come
provvedimento di supporto al contenimento dei prezzi;
  Ritenuto  che,  con  riferimento  all'entita'  degli   investimenti
sostenuti nell'ambito degli interventi  per  i  quali  e'  pervenuta,
negli  ultimi  anni,  richiesta  di  incentivazione  ai   sensi   del
meccanismo dei Certificati Bianchi, si  ritiene  congruo  fissare  il
valore massimo di riconoscimento di cui all'art.  11,  comma  2,  del
succitato decreto ministeriale 11 gennaio 2017, pari a 250  euro  per
Certificato Bianco che corrisponde ad una tonnellata  equivalente  di
petrolio risparmiata;
  Ritenuto possibile, alla luce dell'esperienza applicativa  fin  qui
maturata e delle  proposte  emerse  nell'ambito  dei  tavoli  tecnici
organizzati dal GSE con le Associazioni di categoria  ai  fini  della
predisposizione delle Guide operative, ampliare  la  tipologia  degli
interventi ammissibili con trenta nuovi tipi di interventi e ritenuto
altresi' opportuno, nell'ambito di tale ampliamento, differenziare  i
valori  della  vita  utile  concessi   agli   interventi   di   nuova
installazione e a quelli di sostituzione, al  fine  di  contenere  il
rischio di sovra-incentivazione degli investimenti;
  Acquisito il parere favorevole dell'Autorita'  di  regolazione  per
energia reti e ambiente, dell'11 aprile 2018, rilasciato con delibera
265/2018/I/EFR, a condizione che siano considerati e valutati  alcuni
punti dello schema di decreto  richiamati  nella  stessa  delibera  e
relativi alle modalita' di scambio e valorizzazione  dei  Certificati
Bianchi;
  Ritenuto, con riferimento ai temi segnalati  nel  parere  succitato
rilasciato dall'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente,
che:
    sia opportuno mantenere il  riferimento  anche  al  valore  degli
scambi bilaterali nella determinazione del contributo tariffario,  ma
solo quando tale valore  si  dimostri  piu'  efficiente  rispetto  al
mercato regolato, in modo da non creare  opportunita'  improprie  per
chi operi sul mercato;
    la definizione del valore di  ogni  Certificato  Bianco  che  non
derivi da progetti posto nel provvedimento, maggiore fino a  15  euro
rispetto  al  valore   di   riconoscimento   in   tariffa,   risponda
all'esigenza di promuovere  un  comportamento  attivo  da  parte  dei
soggetti obbligati, che risulterebbero disincentivati a fare  ricorso
eccessivo a tale strumento;
    sia  opportuno  indicare  la  quantita'  massima  di  Certificati
Bianchi  non  derivanti  da  progetti  che  possono  essere   emessi,
prevedendo che l'emissione sia possibile esclusivamente in favore dei
soggetti obbligati  che  detengano  almeno  il  30%  dei  Certificati
necessari al conseguimento del proprio obbligo minimo;
    sia opportuno chiarire le modalita' riguardanti la  compensazione
degli oneri per l'acquisizione e il riscatto dei Certificati  Bianchi
non derivanti da progetti, ed introdurre modalita' che permettano  di
semplificare i flussi finanziari e rendere la  misura  immediatamente
efficace al fine di ridurre l'onere, derivante dal meccanismo,  sulle
tariffe dell'energia;
    la previsione di non riconoscere, per tali  Certificati  Bianchi,
il contributo tariffario, sia evidentemente il modo piu' efficace  di
contenere l'onere sui clienti finali e commisurare  il  riscatto  dei
Certificati non derivanti da progetti allo stesso  valore  d'acquisto
neutralizzi i potenziali benefici economici per i soggetti obbligati;
    sia opportuno potenziare  le  misure  tese  a  dare  informazioni
societarie sui partecipanti al mercato e il conseguente monitoraggio,
per dare maggiore trasparenza  all'attuale  regolazione  del  mercato
stesso;
  Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata nella riunione del 19
aprile 2018;

                              Decreta:

                               Art. 1


          Modifiche al decreto ministeriale 11 gennaio 2017

  1. Al decreto del Ministro dello sviluppo  economico,  di  concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, 11 gennaio 2017 di cui in premessa sono apportate  le  seguenti
modifiche:
  a) all'art. 2, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) consumo di baseline: consumo  di  energia  primaria  del  sistema
tecnologico assunto come punto di riferimento ai fini del calcolo dei
risparmi energetici addizionali  per  i  quali  sono  riconosciuti  i
Certificati Bianchi. Il consumo di baseline e'  pari  al  valore  del
consumo antecedente alla realizzazione  del  progetto  di  efficienza
energetica, fermo restando quanto previsto all'art. 6, comma  6.  Nel
caso di nuovi impianti, edifici o  siti  comunque  denominati  per  i
quali  non  esistono  valori  di   consumi   energetici   antecedenti
all'intervento,  il  consumo  di  baseline  e'  pari  al  consumo  di
riferimento»;
  b) all'art. 4, comma 12,  la  parola  «2018»  e'  sostituita  dalla
seguente parola: «2019»;
  c) all'art. 6, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «L'elenco non
esaustivo dei progetti di efficienza energetica ammissibili, distinti
per tipologia di intervento e forma  di  energia  risparmiata  e  con
l'indicazione dei valori di vita utile ai fini del riconoscimento dei
Certificati Bianchi, e' riportato nella Tabella  1  dell'Allegato  2.
Gli aggiornamenti  e  le  integrazioni  alla  suddetta  Tabella  sono
approvati dal Ministero dello  sviluppo  economico,  di  concerto  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
anche su proposta del GSE in collaborazione con ENEA ed RSE»;
  d) l'art. 6, comma 4, e' sostituito dal seguente: «I  progetti  che
prevedano l'impiego di fonti rinnovabili per usi non  elettrici  sono
ammessi esclusivamente in relazione alla loro capacita' di incremento
dell'efficienza energetica e di  generare  risparmi  di  energia  non
rinnovabile.»;
  e)  all'art.  10,  il  comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  «I
certificati bianchi emessi per i progetti presentati  dopo  l'entrata
in  vigore  del  presente  decreto  non  sono  cumulabili  con  altri
incentivi, comunque denominati, a carico delle  tariffe  dell'energia
elettrica e del gas e  con  altri  incentivi  statali,  destinati  ai
medesimi progetti, fatto salvo, nel rispetto delle  rispettive  norme
operative e nei limiti previsti e consentiti dalla normativa europea,
l'accesso a:
  a) fondi di garanzia e fondi di rotazione;
  b) contributi in conto interesse;
  c) detassazione del reddito  d'impresa  riguardante  l'acquisto  di
macchinari e attrezzature. In  tal  caso  il  numero  di  Certificati
Bianchi spettanti ai sensi del presente decreto e' ridotto del 50%.»;
    f) all'art. 11, il  comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  «La
copertura dei costi, per ciascuna delle due sessioni di cui  all'art.
14, comma 1, e' effettuata secondo modalita' definite  dall'Autorita'
di regolazione per  energia  reti  e  ambiente,  in  misura  tale  da
riflettere l'andamento dei prezzi dei Certificati Bianchi riscontrato
sul mercato organizzato, nonche' registrato sugli scambi  bilaterali,
qualora  inferiore  a  250  euro,  definendo  un  valore  massimo  di
riconoscimento. In ogni caso, a decorrere dalle sessioni  di  cui  al
precedente periodo che siano successive al 1°  giugno  2018,  e  fino
alle sessioni valide per l'adempimento agli obblighi nazionali di cui
all'art. 4, commi 4 e 5, fissati per il 2020, il  valore  massimo  di
riconoscimento e' posto pari a 250 euro per ogni Certificato  Bianco.
In considerazione del fatto che i quantitativi di Certificati Bianchi
disponibili  entro  il  31  maggio  2018   risultano   superiori   ai
quantitativi necessari per adempiere agli  obblighi  minimi  previsti
per l'anno 2017, tenuto altresi' conto delle misure di  flessibilita'
nelle modalita' di adempimento introdotte dal presente decreto, fatto
salvo quanto previsto ai precedenti periodi, i volumi di  Certificati
Bianchi scambiati ad un valore superiore a 250 euro nelle sessioni di
scambio valide per l'anno d'obbligo  corrente  che  siano  successive
all'entrata in vigore  del  presente  decreto,  non  concorrono  alla
determinazione del contributo tariffario valido per la copertura  dei
costi di cui al presente comma.»;
  g) all'art. 14, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «Il soggetto
obbligato, se consegue una quota dell'obbligo di  propria  competenza
inferiore al 100%, ma comunque pari ad almeno il 60%, puo' compensare
la quota residua  nei  due  anni  successivi  senza  incorrere  nelle
sanzioni di cui al comma 4»;
  h)  all'art.  16,  il  comma  3  e'  sostituito  dal  seguente:  «I
Certificati Bianchi possono essere oggetto di  libera  contrattazione
tra le parti, ovvero di contrattazione nel  mercato  organizzato  dal
GME, unificato per tutte le tipologie di  titoli,  secondo  modalita'
definite dall'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente. I
soggetti iscritti al Registro dei Certificati Bianchi  o  ammessi  al
Mercato dei Certificati Bianchi sono tenuti a comunicare  al  GME  le
partecipazioni  detenute  nel  capitale  sociale  di  altri  soggetti
iscritti al Registro dei Certificati Bianchi o ammessi al Mercato dei
Certificati Bianchi, fornendo l'elenco con  l'indicazione  nominativa
delle societa' partecipate e il valore  percentuale  di  ciascuna  di
tali partecipazioni; sono altresi' tenuti  a  comunicare  l'eventuale
presenza, nel Mercato o nel Registro, di altri soggetti  appartenenti
al medesimo gruppo societario. Il GME rende  pubbliche,  sul  proprio
sito istituzionale, le informazioni di cui al precedente periodo.»;
  i) dopo l'art. 14 e' inserito il seguente articolo:
  «Art. 14-bis (Emissione di Certificati Bianchi). - 1.  A  decorrere
dal 15 maggio di ogni anno, e fino alla scadenza  del  relativo  anno
d'obbligo di cui all'art. 14, comma 1, il GSE emette, a favore  e  su
specifica richiesta dei soggetti obbligati, Certificati  Bianchi  non
derivanti dalla realizzazione di progetti di  efficienza  energetica,
ad un valore unitario pari alla differenza tra 260 euro e  il  valore
del contributo tariffario definitivo relativo all'anno d'obbligo.  In
ogni caso detto importo non puo' eccedere i 15 euro.
  2. I Certificati Bianchi emessi ai sensi del comma  1  nel  periodo
antecedente al 1° giugno 2018, sono  ceduti  dal  GSE  ad  un  valore
unitario pari a 10 euro.
  3. In attuazione del comma 1, a favore di ogni  soggetto  obbligato
puo' essere ceduto un ammontare massimo di Certificati  Bianchi  pari
al volume necessario al raggiungimento del proprio obbligo minimo  di
cui all'art. 14, comma 3, a condizione che gia' detenga, sul  proprio
conto proprieta', un ammontare di  Certificati  pari  almeno  al  30%
dello stesso obbligo minimo. A tal fine, il GME comunica al  GSE,  su
richiesta  di  quest'ultimo,  l'ammontare  di   Certificati   Bianchi
presenti nei conti proprieta' di ciascun soggetto obbligato.
  4. I Certificati Bianchi di cui al comma 1:
  a) non possono essere ceduti dal soggetto obbligato che li riceve;
  b) in deroga a quanto previsto all'Allegato  2,  secondo  capitolo,
sono contraddistinti da una specifica tipologia;
  c) sono emessi e contestualmente  annullati  dal  GSE  nella  prima
sessione utile ai fini del  conseguimento  dell'obbligo  relativo  al
soggetto obbligato che li abbia richiesti;
  d) non hanno diritto alla copertura degli oneri di cui all'art. 11.
  5. Il GSE tiene contabilita' separata dei  Certificati  Bianchi  di
cui al comma 1.
  6. Per ogni anno d'obbligo, la corresponsione da parte dei soggetti
obbligati delle somme per l'acquisizione dei Certificati  Bianchi  di
cui ai commi 1 e 2 e' effettuata tramite un conguaglio a valere sulla
copertura dei costi spettante ai medesimi soggetti ai sensi dell'art.
11.
  7. I soggetti obbligati che acquisiscono  Certificati  Bianchi  dal
GSE secondo  le  modalita'  di  cui  al  presente  articolo,  possono
riscattare tutta o parte della somma corrisposta per  l'acquisizione,
a  fronte  della  consegna  di  Certificati   generati   tramite   la
realizzazione di progetti di efficienza energetica  o  acquisiti  sul
mercato. Il riscatto di cui al presente comma avviene a decorrere dai
primi Certificati acquisiti e inoltre:
  a)  e'  possibile  esclusivamente  nel  caso  in  cui  il  soggetto
obbligato detenga, a meno dei Certificati oggetto  del  riscatto,  un
numero di Certificati Bianchi  eccedente  l'obbligo  minimo  relativo
all'anno d'obbligo in corso, di cui all'art. 14, comma 3;
  b) e' possibile esclusivamente entro la scadenza  dell'ultimo  anno
d'obbligo definito ai sensi dell'art. 4, comma 1;
  c)  non  e'  possibile  nello  stesso  anno  d'obbligo  in  cui   i
Certificati sono stati emessi.
  8. La restituzione delle risorse oggetto del riscatto  previsto  al
comma 7, relativo ai Certificati Bianchi di cui ai commi 1  e  2,  e'
effettuata, per ogni anno d'obbligo, tramite un conguaglio  a  valere
sul contributo tariffario spettante ai soggetti  obbligati  ai  sensi
dell'art. 11.  Resta  ferma,  in  tal  caso,  la  corresponsione  del
contributo tariffario suddetto,  valido  per  l'anno  in  corso,  sui
Certificati riscattati.
  9.  Ai  fini  dell'attuazione  di  quanto  previsto  dal   presente
articolo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore  del  presente
decreto, il GSE pubblica, previa  approvazione  del  Ministero  dello
sviluppo  economico,  una  apposita  guida  operativa   e   sottopone
all'approvazione dell'Autorita' di regolazione  per  energia  reti  e
ambiente, le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui  ai
commi 6 e 8.
  10.  Il  GSE  comunica  annualmente  al  Ministero  dello  sviluppo
economico l'ammontare di Certificati emessi  ai  sensi  del  presente
articolo,  i  soggetti  beneficiari  e  gli   eventuali   Certificati
riscattati ai sensi del comma 7.».
    j) all'allegato 1, al punto 6.1, dopo le parole: «non inferiore a
5 TEP», sono inserite le parole: «, fatto salvo  quanto  diversamente
indicato nelle tipologie di progetto PS approvate», e all'Allegato 2,
la Tabella 1 e' sostituita dalla Tabella di  cui  all'Allegato  1  al
presente decreto.
                               Art. 2


              Disposizioni finali ed entrata in vigore

  1. Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'art.  9,  comma  1,
lettera b), del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, sono  approvate
le tipologie di  interventi  incentivabili  attraverso  la  modalita'
standardizzata di cui all'Allegato 2 e sono applicabili a  tutti  gli
interventi la cui data di avvio  della  realizzazione  e'  successiva
alla data di entrata in vigore del decreto suddetto.
  2. Il presente decreto, che non comporta nuovi o maggiori  oneri  a
carico  del  bilancio  dello  Stato,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana,  entra  in  vigore  il  giorno
successivo alla sua pubblicazione e si applica  a  tutti  i  progetti
presentati ai sensi del decreto ministeriale 11 gennaio  2017,  fatta
eccezione per i progetti di cui all'art.  16,  comma  1,  del  citato
decreto.

    Roma, 10 maggio 2018

                                                    Il Ministro     
                                             dello sviluppo economico
                                                      Calenda       

  Il Ministro dell'ambiente 
e della tutela del territorio
          e del mare         
           Galletti         


Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 567
                                                           Allegato 1

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                           Allegato 2

              Parte di provvedimento in formato grafico

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