MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 10 maggio 2018
Modifica e aggiornamento del decreto 11 gennaio 2017, concernente la
determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio
energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di
distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017
al 2020 e per l'approvazione delle nuove Linee Guida per la
preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di
efficienza energetica. (18A04609)
(GU n.158 del 10-7-2018)
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante
«Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica» (di seguito: «decreto
legislativo n. 79 del 1999»), ed in particolare l'art. 9 ai sensi del
quale le imprese distributrici di energia elettrica sono tenute ad
adottare misure di incremento dell'efficienza negli usi finali
dell'energia, secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 recante
«Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il
mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17
maggio 1999, n. 144» (di seguito: «decreto legislativo n. 164 del
2000»), ed in particolare l'art. 16 ai sensi del quale le imprese
distributrici di gas naturale sono tenute ad adottare misure di
incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia, secondo
obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e in particolare
l'art. 29;
Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e in particolare
l'art. 7;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre
2011 (di seguito: «decreto ministeriale 5 settembre 2011»), recante
«Definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad
alto rendimento»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, del 28 dicembre 2012 (di seguito: «decreto ministeriale 28
dicembre 2012»), concernente la determinazione degli obiettivi
quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere
perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il
gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del
meccanismo dei certificati bianchi;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, dell'11 gennaio 2017 (di seguito: «decreto ministeriale 11
gennaio 2017»), concernente la determinazione degli obiettivi
quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere
perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il
gas per gli anni dal 2017 al 2020 e l'approvazione delle nuove Linee
Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti
di efficienza energetica;
Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica il
gas e il sistema idrico 435/2017/R/EFR del 15 giugno 2017, recante
definizione del contributo tariffario a copertura dei costi sostenuti
dai distributori di energia elettrica e gas naturale soggetti agli
obblighi nell'ambito del meccanismo dei titoli di efficienza
energetica;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, del 10 novembre 2017, recante adozione della Strategia
Energetica Nazionale 2017;
Considerato l'obiettivo nazionale vincolante di risparmio cumulato
di energia finale, calcolato secondo quanto previsto all'art. 7,
commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo n. 102 del 2014, pari a 25,5
milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, da
conseguirsi negli anni dal 2014 al 2020;
Considerato che l'Italia presenta performance particolarmente
elevate in termini di efficienza energetica, con un'intensita'
energetica pari a circa 100 tep per milione di euro di PIL nel 2015,
ben al di sotto della media UE di 120 tep per milione di euro di PIL;
Considerato che, secondo quanto previsto dalla direttiva
2012/27/UE, sono rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi
di efficienza energetica i risparmi generati a seguito di strumenti
di promozione che accelerano l'introduzione di - ad esempio -
prodotti, edifici, veicoli o servizi piu' efficienti;
Considerato che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi
nazionali per l'anno 2020 e successivi, saranno intraprese azioni
finalizzate a conteggiare i risparmi energetici derivanti da tutti i
principali strumenti, nazionali e locali, di promozione degli
interventi di efficientamento energetico;
Considerata la rilevanza del meccanismo dei Certificati Bianchi ai
fini del raggiungimento degli obiettivi al 2020, in ragione
dell'ampiezza del campo di applicazione e della tipologia di
interventi considerati, nonche' della possibilita' di scambi e
contrattazioni dei titoli sul mercato;
Considerato che i soggetti proprietari o detentori di impianti
riconosciuti come CAR possono richiedere al GSE, ai sensi dell'art.
9, comma 2, del decreto ministeriale 5 settembre 2011, il ritiro dei
certificati bianchi cui hanno diritto, e che questi ultimi sono
acquistati dal GSE al prezzo stabilito, in attuazione dell'art. 6,
comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007;
Considerato che, nella valutazione dell'apporto del meccanismo dei
Certificati Bianchi ai fini degli obiettivi di riduzione del consumo
di energia primaria al 2020, e nella definizione degli specifici
obiettivi da perseguire attraverso tale meccanismo, occorre tener
conto del mantenimento di un necessario equilibrio tra domanda e
offerta di Certificati Bianchi sul mercato, anche al fine di
accompagnare il meccanismo verso soluzioni innovative, che possano
garantire stabilita' nel conseguimento dei risultati attesi e
promuovere una progressiva riduzione dei costi;
Considerato che, secondo i dati del GSE sull'andamento delle
richieste e sul risparmio atteso a partire dal 2018, la capacita' di
generazione annua di Certificati Bianchi sta subendo una riduzione
rispetto a quanto preventivato con il decreto ministeriale 11 gennaio
2017, dovuta in particolare:
all'esito di indagini della magistratura su casi di emissione
indebita di Certificati Bianchi;
all'esito dei controlli da parte del GSE sugli interventi delle cd.
schede standardizzate che hanno rilevato diffuse inadempienze e
determinato un incremento elevatissimo di respingimento delle domande
presentate negli ultimi mesi, con interventi in autotutela su
approvazioni gia' rilasciate, a partire dalla fine di giugno 2017;
all'avvento di nuovi meccanismi alternativi di incentivazione degli
investimenti, che hanno verosimilmente contribuito a ridurre il
volume delle richieste di Certificati Bianchi;
Considerato in particolare che, dalle analisi condotte, risulta che
il volume di Certificati Bianchi disponibili risulterebbe
insufficiente a coprire l'obbligo minimo al 31 maggio 2019, pertanto
per assicurare il necessario equilibrio tra domanda e offerta e'
necessario introdurre modifiche in grado di semplificare il sistema,
chiarire la metodologia di valutazione, e introdurre strumenti di
flessibilita', anche temporale, in grado di sopperire al fenomeno,
consentendo un riequilibrio del mercato e il conseguimento degli
obblighi minimi;
Considerato che nel corso dell'anno d'obbligo 2017, in particolare
dal secondo semestre, e fino al mese di febbraio 2018, il prezzo
degli scambi di Certificati Bianchi avvenuti sul mercato regolato ha
avuto forti rincari, da un prezzo medio ponderato di 206,67 € della
sessione del 6 giugno 2017 a circa 480 € nelle sessioni di febbraio
2018;
Considerato che i prezzi suddetti, registrati in particolare nelle
ultime sessioni di mercato, appaiono sproporzionati rispetto ai
valori su cui erano state effettuate a suo tempo le scelte di
investimento e all'andamento dei costi delle tecnologie e che la
volatilita' eccessiva degli stessi puo' anche essere un fattore di
freno agli investimenti in grado di generare nuovi risparmi;
Considerato che la consultazione pubblica e le audizioni
parlamentari effettuate sul documento di Strategia Energetica
Nazionale 2017, nel definire il ruolo importante dei Certificati
Bianchi per il conseguimento degli sfidanti obiettivi nazionali,
hanno condiviso la necessita' nel breve termine di attuare misure
volte a superare le attuali criticita' del mercato ed i forti aumenti
dei prezzi dei titoli verificatisi nell'ultimo periodo;
Considerato necessario assumere disposizioni, anche a carattere
congiunturale, volte a stabilizzare l'andamento degli scambi di
Certificati Bianchi sul mercato, per fornire un segnale di prezzo
affidabile, rilanciare gli investimenti e calmierare gli impatti
sulle tariffe elettriche e del gas, a tutela dell'economicita' degli
strumenti di incentivazione e dell'esigenza di evitare forme di
sovra-compensazione non proporzionali ai costi e ai rischi degli
investitori;
Considerati gli indirizzi gia' rivolti al GME in merito alla
frequenza delle sessioni di mercato, attuati dallo stesso GME, come
provvedimento di supporto al contenimento dei prezzi;
Ritenuto che, con riferimento all'entita' degli investimenti
sostenuti nell'ambito degli interventi per i quali e' pervenuta,
negli ultimi anni, richiesta di incentivazione ai sensi del
meccanismo dei Certificati Bianchi, si ritiene congruo fissare il
valore massimo di riconoscimento di cui all'art. 11, comma 2, del
succitato decreto ministeriale 11 gennaio 2017, pari a 250 euro per
Certificato Bianco che corrisponde ad una tonnellata equivalente di
petrolio risparmiata;
Ritenuto possibile, alla luce dell'esperienza applicativa fin qui
maturata e delle proposte emerse nell'ambito dei tavoli tecnici
organizzati dal GSE con le Associazioni di categoria ai fini della
predisposizione delle Guide operative, ampliare la tipologia degli
interventi ammissibili con trenta nuovi tipi di interventi e ritenuto
altresi' opportuno, nell'ambito di tale ampliamento, differenziare i
valori della vita utile concessi agli interventi di nuova
installazione e a quelli di sostituzione, al fine di contenere il
rischio di sovra-incentivazione degli investimenti;
Acquisito il parere favorevole dell'Autorita' di regolazione per
energia reti e ambiente, dell'11 aprile 2018, rilasciato con delibera
265/2018/I/EFR, a condizione che siano considerati e valutati alcuni
punti dello schema di decreto richiamati nella stessa delibera e
relativi alle modalita' di scambio e valorizzazione dei Certificati
Bianchi;
Ritenuto, con riferimento ai temi segnalati nel parere succitato
rilasciato dall'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente,
che:
sia opportuno mantenere il riferimento anche al valore degli
scambi bilaterali nella determinazione del contributo tariffario, ma
solo quando tale valore si dimostri piu' efficiente rispetto al
mercato regolato, in modo da non creare opportunita' improprie per
chi operi sul mercato;
la definizione del valore di ogni Certificato Bianco che non
derivi da progetti posto nel provvedimento, maggiore fino a 15 euro
rispetto al valore di riconoscimento in tariffa, risponda
all'esigenza di promuovere un comportamento attivo da parte dei
soggetti obbligati, che risulterebbero disincentivati a fare ricorso
eccessivo a tale strumento;
sia opportuno indicare la quantita' massima di Certificati
Bianchi non derivanti da progetti che possono essere emessi,
prevedendo che l'emissione sia possibile esclusivamente in favore dei
soggetti obbligati che detengano almeno il 30% dei Certificati
necessari al conseguimento del proprio obbligo minimo;
sia opportuno chiarire le modalita' riguardanti la compensazione
degli oneri per l'acquisizione e il riscatto dei Certificati Bianchi
non derivanti da progetti, ed introdurre modalita' che permettano di
semplificare i flussi finanziari e rendere la misura immediatamente
efficace al fine di ridurre l'onere, derivante dal meccanismo, sulle
tariffe dell'energia;
la previsione di non riconoscere, per tali Certificati Bianchi,
il contributo tariffario, sia evidentemente il modo piu' efficace di
contenere l'onere sui clienti finali e commisurare il riscatto dei
Certificati non derivanti da progetti allo stesso valore d'acquisto
neutralizzi i potenziali benefici economici per i soggetti obbligati;
sia opportuno potenziare le misure tese a dare informazioni
societarie sui partecipanti al mercato e il conseguente monitoraggio,
per dare maggiore trasparenza all'attuale regolazione del mercato
stesso;
Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata nella riunione del 19
aprile 2018;
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto ministeriale 11 gennaio 2017
1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, 11 gennaio 2017 di cui in premessa sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all'art. 2, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) consumo di baseline: consumo di energia primaria del sistema
tecnologico assunto come punto di riferimento ai fini del calcolo dei
risparmi energetici addizionali per i quali sono riconosciuti i
Certificati Bianchi. Il consumo di baseline e' pari al valore del
consumo antecedente alla realizzazione del progetto di efficienza
energetica, fermo restando quanto previsto all'art. 6, comma 6. Nel
caso di nuovi impianti, edifici o siti comunque denominati per i
quali non esistono valori di consumi energetici antecedenti
all'intervento, il consumo di baseline e' pari al consumo di
riferimento»;
b) all'art. 4, comma 12, la parola «2018» e' sostituita dalla
seguente parola: «2019»;
c) all'art. 6, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «L'elenco non
esaustivo dei progetti di efficienza energetica ammissibili, distinti
per tipologia di intervento e forma di energia risparmiata e con
l'indicazione dei valori di vita utile ai fini del riconoscimento dei
Certificati Bianchi, e' riportato nella Tabella 1 dell'Allegato 2.
Gli aggiornamenti e le integrazioni alla suddetta Tabella sono
approvati dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
anche su proposta del GSE in collaborazione con ENEA ed RSE»;
d) l'art. 6, comma 4, e' sostituito dal seguente: «I progetti che
prevedano l'impiego di fonti rinnovabili per usi non elettrici sono
ammessi esclusivamente in relazione alla loro capacita' di incremento
dell'efficienza energetica e di generare risparmi di energia non
rinnovabile.»;
e) all'art. 10, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «I
certificati bianchi emessi per i progetti presentati dopo l'entrata
in vigore del presente decreto non sono cumulabili con altri
incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell'energia
elettrica e del gas e con altri incentivi statali, destinati ai
medesimi progetti, fatto salvo, nel rispetto delle rispettive norme
operative e nei limiti previsti e consentiti dalla normativa europea,
l'accesso a:
a) fondi di garanzia e fondi di rotazione;
b) contributi in conto interesse;
c) detassazione del reddito d'impresa riguardante l'acquisto di
macchinari e attrezzature. In tal caso il numero di Certificati
Bianchi spettanti ai sensi del presente decreto e' ridotto del 50%.»;
f) all'art. 11, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «La
copertura dei costi, per ciascuna delle due sessioni di cui all'art.
14, comma 1, e' effettuata secondo modalita' definite dall'Autorita'
di regolazione per energia reti e ambiente, in misura tale da
riflettere l'andamento dei prezzi dei Certificati Bianchi riscontrato
sul mercato organizzato, nonche' registrato sugli scambi bilaterali,
qualora inferiore a 250 euro, definendo un valore massimo di
riconoscimento. In ogni caso, a decorrere dalle sessioni di cui al
precedente periodo che siano successive al 1° giugno 2018, e fino
alle sessioni valide per l'adempimento agli obblighi nazionali di cui
all'art. 4, commi 4 e 5, fissati per il 2020, il valore massimo di
riconoscimento e' posto pari a 250 euro per ogni Certificato Bianco.
In considerazione del fatto che i quantitativi di Certificati Bianchi
disponibili entro il 31 maggio 2018 risultano superiori ai
quantitativi necessari per adempiere agli obblighi minimi previsti
per l'anno 2017, tenuto altresi' conto delle misure di flessibilita'
nelle modalita' di adempimento introdotte dal presente decreto, fatto
salvo quanto previsto ai precedenti periodi, i volumi di Certificati
Bianchi scambiati ad un valore superiore a 250 euro nelle sessioni di
scambio valide per l'anno d'obbligo corrente che siano successive
all'entrata in vigore del presente decreto, non concorrono alla
determinazione del contributo tariffario valido per la copertura dei
costi di cui al presente comma.»;
g) all'art. 14, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «Il soggetto
obbligato, se consegue una quota dell'obbligo di propria competenza
inferiore al 100%, ma comunque pari ad almeno il 60%, puo' compensare
la quota residua nei due anni successivi senza incorrere nelle
sanzioni di cui al comma 4»;
h) all'art. 16, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «I
Certificati Bianchi possono essere oggetto di libera contrattazione
tra le parti, ovvero di contrattazione nel mercato organizzato dal
GME, unificato per tutte le tipologie di titoli, secondo modalita'
definite dall'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente. I
soggetti iscritti al Registro dei Certificati Bianchi o ammessi al
Mercato dei Certificati Bianchi sono tenuti a comunicare al GME le
partecipazioni detenute nel capitale sociale di altri soggetti
iscritti al Registro dei Certificati Bianchi o ammessi al Mercato dei
Certificati Bianchi, fornendo l'elenco con l'indicazione nominativa
delle societa' partecipate e il valore percentuale di ciascuna di
tali partecipazioni; sono altresi' tenuti a comunicare l'eventuale
presenza, nel Mercato o nel Registro, di altri soggetti appartenenti
al medesimo gruppo societario. Il GME rende pubbliche, sul proprio
sito istituzionale, le informazioni di cui al precedente periodo.»;
i) dopo l'art. 14 e' inserito il seguente articolo:
«Art. 14-bis (Emissione di Certificati Bianchi). - 1. A decorrere
dal 15 maggio di ogni anno, e fino alla scadenza del relativo anno
d'obbligo di cui all'art. 14, comma 1, il GSE emette, a favore e su
specifica richiesta dei soggetti obbligati, Certificati Bianchi non
derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica,
ad un valore unitario pari alla differenza tra 260 euro e il valore
del contributo tariffario definitivo relativo all'anno d'obbligo. In
ogni caso detto importo non puo' eccedere i 15 euro.
2. I Certificati Bianchi emessi ai sensi del comma 1 nel periodo
antecedente al 1° giugno 2018, sono ceduti dal GSE ad un valore
unitario pari a 10 euro.
3. In attuazione del comma 1, a favore di ogni soggetto obbligato
puo' essere ceduto un ammontare massimo di Certificati Bianchi pari
al volume necessario al raggiungimento del proprio obbligo minimo di
cui all'art. 14, comma 3, a condizione che gia' detenga, sul proprio
conto proprieta', un ammontare di Certificati pari almeno al 30%
dello stesso obbligo minimo. A tal fine, il GME comunica al GSE, su
richiesta di quest'ultimo, l'ammontare di Certificati Bianchi
presenti nei conti proprieta' di ciascun soggetto obbligato.
4. I Certificati Bianchi di cui al comma 1:
a) non possono essere ceduti dal soggetto obbligato che li riceve;
b) in deroga a quanto previsto all'Allegato 2, secondo capitolo,
sono contraddistinti da una specifica tipologia;
c) sono emessi e contestualmente annullati dal GSE nella prima
sessione utile ai fini del conseguimento dell'obbligo relativo al
soggetto obbligato che li abbia richiesti;
d) non hanno diritto alla copertura degli oneri di cui all'art. 11.
5. Il GSE tiene contabilita' separata dei Certificati Bianchi di
cui al comma 1.
6. Per ogni anno d'obbligo, la corresponsione da parte dei soggetti
obbligati delle somme per l'acquisizione dei Certificati Bianchi di
cui ai commi 1 e 2 e' effettuata tramite un conguaglio a valere sulla
copertura dei costi spettante ai medesimi soggetti ai sensi dell'art.
11.
7. I soggetti obbligati che acquisiscono Certificati Bianchi dal
GSE secondo le modalita' di cui al presente articolo, possono
riscattare tutta o parte della somma corrisposta per l'acquisizione,
a fronte della consegna di Certificati generati tramite la
realizzazione di progetti di efficienza energetica o acquisiti sul
mercato. Il riscatto di cui al presente comma avviene a decorrere dai
primi Certificati acquisiti e inoltre:
a) e' possibile esclusivamente nel caso in cui il soggetto
obbligato detenga, a meno dei Certificati oggetto del riscatto, un
numero di Certificati Bianchi eccedente l'obbligo minimo relativo
all'anno d'obbligo in corso, di cui all'art. 14, comma 3;
b) e' possibile esclusivamente entro la scadenza dell'ultimo anno
d'obbligo definito ai sensi dell'art. 4, comma 1;
c) non e' possibile nello stesso anno d'obbligo in cui i
Certificati sono stati emessi.
8. La restituzione delle risorse oggetto del riscatto previsto al
comma 7, relativo ai Certificati Bianchi di cui ai commi 1 e 2, e'
effettuata, per ogni anno d'obbligo, tramite un conguaglio a valere
sul contributo tariffario spettante ai soggetti obbligati ai sensi
dell'art. 11. Resta ferma, in tal caso, la corresponsione del
contributo tariffario suddetto, valido per l'anno in corso, sui
Certificati riscattati.
9. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal presente
articolo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, il GSE pubblica, previa approvazione del Ministero dello
sviluppo economico, una apposita guida operativa e sottopone
all'approvazione dell'Autorita' di regolazione per energia reti e
ambiente, le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 6 e 8.
10. Il GSE comunica annualmente al Ministero dello sviluppo
economico l'ammontare di Certificati emessi ai sensi del presente
articolo, i soggetti beneficiari e gli eventuali Certificati
riscattati ai sensi del comma 7.».
j) all'allegato 1, al punto 6.1, dopo le parole: «non inferiore a
5 TEP», sono inserite le parole: «, fatto salvo quanto diversamente
indicato nelle tipologie di progetto PS approvate», e all'Allegato 2,
la Tabella 1 e' sostituita dalla Tabella di cui all'Allegato 1 al
presente decreto.
Art. 2
Disposizioni finali ed entrata in vigore
1. Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'art. 9, comma 1,
lettera b), del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, sono approvate
le tipologie di interventi incentivabili attraverso la modalita'
standardizzata di cui all'Allegato 2 e sono applicabili a tutti gli
interventi la cui data di avvio della realizzazione e' successiva
alla data di entrata in vigore del decreto suddetto.
2. Il presente decreto, che non comporta nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione e si applica a tutti i progetti
presentati ai sensi del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, fatta
eccezione per i progetti di cui all'art. 16, comma 1, del citato
decreto.
Roma, 10 maggio 2018
Il Ministro
dello sviluppo economico
Calenda
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Galletti
Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 567
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico
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mercoledì 11 luglio 2018
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 10 maggio 2018 Modifica e aggiornamento del decreto 11 gennaio 2017, concernente la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l'approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica. (18A04609) (GU n.158 del 10-7-2018)
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