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giovedì 9 agosto 2018

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DELIBERA 18 luglio 2018 Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorita' di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attivita' svolte in materia di prevenzione della corruzione. (Delibera n. 657). (18A05252) (GU n.184 del 9-8-2018)

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
DELIBERA 18 luglio 2018
Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorita' di richiedere il
riesame dei provvedimenti  di  revoca  o  di  misure  discriminatorie
adottati nei  confronti  del  responsabile  della  prevenzione  della
corruzione e della trasparenza (RPCT) per attivita' svolte in materia
di prevenzione della corruzione. (Delibera n. 657). (18A05252)
(GU n.184 del 9-8-2018)



        IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «Disposizioni per la
prevenzione  della  corruzionee   dell'illegalita'   nella   pubblica
amministrazione» e successive modificazioni e integrazioni.
  Visto  il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39   recante
«Disposizioni in materia di inconferibilita'  e  incompatibilita'  di
incarichi presso le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi  49  e  50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190».
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante «Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza
e   diffusione   di   informazioni   da   parte    delle    pubbliche
amministrazioni» come modificato dal decreto  legislativo  25  maggio
2016,  n.  97  recante  la   «Revisione   e   semplificazione   delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione,  pubblicita'
e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190  e  del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».
  Visto, in particolare, l'art. 41 del decreto legislativo 25  maggio
2016, n. 97, che ha modificato l'art. 1 della legge n. 190/2012.
  Visto  il   Piano   nazionale   anticorruzione   e   i   successivi
aggiornamenti, di cui all'art. 1, comma 2-bis, della legge 6 novembre
2012, n. 190  e successive modificazioni e integrazioni..
  Visto il «Regolamento sull'esercizio dell'attivita' di vigilanza in
materia  di  prevenzione  della  corruzione»  svolta   dall'Autorita'
nazionale anticorruzione del 29 marzo 2017.
  Visto l'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
in  relazione  al  quale  il  Responsabile  della  prevenzione  della
corruzione e della trasparenza (RPCT) puo' anche inviare segnalazioni
ai sensi della disciplina sul «Whistleblowing»;
  Visto l'art. 1, comma 82, della legge  6  novembre  2012,  n.  190,
secondo cui «Il provvedimento di revoca di cui all'art. 100, comma 1,
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e' comunicato dal prefetto all'Autorita' nazionale anticorruzione che
si esprime entro trenta  giorni.  Decorso  tale  termine,  la  revoca
diventa efficace, salvo che l'Autorita'  rilevi  che  la  stessa  sia
correlata  alle  attivita'  svolte  dal  segretario  in  materia   di
prevenzione della corruzione».
  Visto l'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n.
39  secondo   cui   «Il   provvedimento   di   revoca   dell'incarico
amministrativo di vertice o dirigenziale conferito  al  soggetto  cui
sono state affidate le funzioni di responsabile,  comunque  motivato,
e'  comunicato  all'Autorita'  nazionale  anticorruzione  che,  entro
trenta giorni, puo' formulare una richiesta di riesame qualora rilevi
che la revoca sia correlata alle attivita' svolte dal responsabile in
materia di prevenzione della corruzione.  Decorso  tale  termine,  la
revoca diventa efficace».
  Visto, l'art. 1, comma 7, della  legge  6  novembre  2012,  n.  190
ultimo periodo secondo cui «Eventuali misure discriminatorie, dirette
o indirette, nei confronti del Responsabile della  prevenzione  della
corruzione e della trasparenza per motivi collegati,  direttamente  o
indirettamente, allo svolgimento delle  sue  funzioni  devono  essere
segnalate all'Autorita' nazionale anticorruzione, che  puo'  chiedere
informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui
al comma 3, art. 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39».
  Ritenuto che le tre norme da  ultimo  richiamate  non  garantiscono
uniformita' in ordine al tipo di intervento dell'Autorita' in caso di
revoca e/o in relazione ad altre misure discriminatorie nei confronti
del RPCT e non disciplinano ne' il procedimento che l'Autorita'  deve
seguire ne' la natura dell'atto con  cui  l'Autorita'  e'  tenuta  ad
«esprimersi».
  Ritenuto che quanto previsto dall'art. 15,  comma  3,  del  decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e dall'art. 1, comma 7, della  legge
6 novembre 2012, n. 190, si applica  anche  ai  soggetti  di  diritto
privato di cui all'art. 2-bis, comma 2, del  decreto  legislativo  14
marzo 2013, n. 33, come chiarito nella determinazione  ANAC  n.  1134
dell'8 novembre 2017 recante  «Nuove  linee  guida  per  l'attuazione
della  normativa  in  materia  di  prevenzione  della  corruzione   e
trasparenza da parte delle societa' e degli enti di  diritto  privato
controllati e partecipati dalle  pubbliche  amministrazioni  e  degli
enti pubblici economici».
  Considerato che la disciplina volta a tutelare il ruolo del RPCT e'
stata ulteriormente integrata e rafforzata con le modifiche apportate
dall'art. 41, comma 1, lett. f) del  decreto  legislativo  25  maggio
2016, n. 97 all'art. 1, comma 7 della legge 6 novembre 2012, n.  190,
che ha introdotto  l'estensione  generalizzata  della  previsione  di
doveri  di  segnalazione  all'ANAC  nei   casi   di   «altre   misure
discriminatorie,  dirette  o  indirette»,  ivi  inclusa  la   revoca,
adottate nei confronti del RPCT, indipendentemente dalla qualifica da
questi posseduta  nell'Amministrazione,  per  motivi  collegati  allo
svolgimento dell'attivita' di prevenzione della corruzione.
  Ritenuto che, secondo quanto previsto sia dall'art.  1,  comma  82,
della legge n. 190/2012  sia  dall'art.  15,  comma  3,  del  decreto
legislativo n. 39/2013, la revoca, comunicata ad ANAC  dai  prefetti,
dalle amministrazioni e dagli altri  soggetti,  come  individuati  al
successivo art. 1, lettera  g),  del  presente  regolamento,  diventa
efficace decorso il termine di trenta giorni, e, di conseguenza,  che
entro  il  suddetto  termine  di  trenta  giorni   l'Autorita'   deve
pronunciarsi allo stato degli atti.
  Considerato che il termine di trenta giorni previsto per legge  per
la pronuncia dell'Autorita' non consente a quest'ultima di  istaurare
un  contraddittorio  con  le  parti  e  che,  pertanto,  al  fine  di
consentire ad ANAC di disporre di ogni elemento  necessario  per  una
valutazione il  piu'  possibile  completa  nel  rispetto  del  citato
termine,  si  rivela  essenziale   l'acquisizione   delle   eventuali
osservazioni e atti prodotti dal  RPCT  nel  procedimento  di  revoca
dell'Amministrazione e degli  altri  soggetti,  come  individuati  al
successivo art. 1, lettera g) del presente regolamento.
  Ritenuto che, qualora l'ANAC non riceva i provvedimenti  di  revoca
dai Prefetti, dalle  Amministrazioni  e  dagli  altri  soggetti  come
individuati al successivo art. 1, lettera g) del presente regolamento
possa comunque tenere in considerazione  segnalazioni  relative  alla
revoca  dei  RPCT  e  che,  in  tali  casi,   possa   richiedere   la
comunicazione  dei  provvedimenti   di   revoca   all'Amministrazione
interessata e agli  altri  soggetti  di  cui  sopra  con  conseguente
applicazione  del  termine  di  trenta   giorni   della   sospensione
dell'efficacia della revoca dal ricevimento del provvedimento.
  Considerato che ai sensi  dell'art.  1,  comma  7,  della  legge  6
novembre 2012, n.  190,  ultimo  periodo,  l'Autorita'  interviene  a
seguito di segnalazioni  relative  ad  altre  misure  discriminatorie
diverse dalla revoca e che non essendo previsti termini di legge,  la
richiesta di riesame dell'ANAC si intende  debba  essere  svolta  nel
rispetto  dei  termini  previsti  dal   «Regolamento   sull'esercizio
dell'attivita'  di  vigilanza  in  materia   di   prevenzione   della
corruzione» del 29 marzo  2017,  pubblicato  sul  sito  istituzionale
dell'Autorita', e a  seguito  dell'esercizio  dei  poteri  istruttori
attribuiti dall'art. 1, comma 2, lett. f) della legge n. 190/2012.
  Ritenuto necessario, per le ragioni sopra esposte, disciplinare  in
un medesimo  atto  regolamentare  l'intervento  dell'Autorita'  nella
forma di richiesta di riesame con riferimento alla revoca del RPCT  e
alle «altre misure discriminatorie, dirette o indirette» adottate nei
confronti del RPCT, sia pure  nel  rispetto  dei  diversi  termini  e
aspetti procedimentali come sopra indicati.
  Visti gli articoli 6, 47 e 48 del decreto legislativo 7 marzo  2005
n. 82 «Codice dell'Amministrazione  digitale»  sull'uso  della  posta
elettronica certificata da parte delle pubbliche amministrazioni.
  Vista la preliminare deliberazione del Consiglio del 30 maggio 2018
sullo schema di regolamento, valutate le osservazioni  pervenute  nel
corso della consultazione pubblica che si e' svolta nel periodo dal 4
giugno al 26 giugno.

                                Emana
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1


                             Definizioni

  Ai fini del presente regolamento, si intende per:
    a) «Autorita'», l'Autorita' nazionale anticorruzione;
    b) «Presidente», il Presidente dell'Autorita';
    c) «Consiglio», il Consiglio dell'Autorita';
    d) «Ufficio», l'Ufficio competente sui  procedimenti  concernenti
l'intervento  dell'Autorita'  sui   provvedimenti   di   revoca   del
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e
sulle  presunte  misure  discriminatorie  ai  sensi  della  normativa
indicata in premessa;
    e) «dirigente», il dirigente dell'Ufficio;
    f) «PNA», il Piano nazionale anticorruzione;
    g) «Amministrazione», amministrazioni pubbliche e altri  soggetti
tenuti, ai sensi del comma 2 dell'art. 2-bis, del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33 e ai sensi del comma 2-bis, dell'art.  1,  della
legge 6 novembre 2012, n. 190, all'adozione di misure di  prevenzione
della corruzione e alla  nomina  di  un  proprio  Responsabile  della
prevenzione della corruzione e della trasparenza;
    h) «RPCT», il Responsabile della prevenzione della  corruzione  e
della trasparenza.
                               Art. 2


                               Oggetto

  1. Il presente regolamento disciplina  l'intervento  dell'Autorita'
nella forma di «richiesta di riesame» nei casi di:
    a) revoca dell'incarico di segretario negli enti locali,  laddove
il segretario sia anche RPCT, ai sensi dell'art. 1, comma  82,  della
legge 6 novembre 2012, n. 190;
    b) revoca dell'incarico amministrativo di vertice o  dirigenziale
conferito al soggetto cui sono state affidate le  funzioni  RPCT,  ai
sensi dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8  aprile  2013,
n. 39;
    c)  revoca  dell'incarico  di   RPCT,   indipendentemente   dalla
qualifica  che  il  RPCT  riveste   nell'Amministrazione,   segnalata
all'Autorita'  quale  misura  discriminatoria  per  motivi  collegati
direttamente e indirettamente  allo  svolgimento  delle  funzioni  di
RPCT, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012,  n.
190;
    d) adozione di altre misure discriminatorie dirette o  indirette,
nei confronti del RPCT, diverse dalla revoca, per  motivi  collegati,
direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni di
cui all'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190,  ultimo
periodo.
                               Art. 3


                Ufficio competente per l'istruttoria

  1. L'Ufficio e' responsabile delle istruttorie per l'adozione della
«richiesta di riesame» di cui al precedente art. 2.
  2. Il responsabile dell'istruttoria e' il dirigente dell'ufficio.
  3. Il dirigente puo' individuare uno o piu' funzionari cui affidare
lo svolgimento dell'istruttoria.
Capo I
Richiesta di riesame dei provvedimenti di revoca del RPCT

                               Art. 4


              Comunicazione dei provvedimenti di revoca

  1. Le amministrazioni e i prefetti, nel  caso  degli  enti  locali,
comunicano tempestivamente all'Autorita' i  provvedimenti  di  revoca
del RPCT al fine di  consentire  alla  stessa,  ove  ne  ricorrano  i
presupposti, di formulare la richiesta di riesame entro il termine di
trenta giorni  dall'acquisizione  al  protocollo  dell'Autorita'  del
provvedimento di revoca.
  2. Nel termine di trenta giorni di cui al comma 1, l'efficacia  del
provvedimento di revoca e' sospesa.
                               Art. 5


             Documentazione da trasmettere all'Autorita'

  1. I soggetti di cui all'art. 4, comma 1  comunicano  all'Autorita'
il provvedimento di  revoca,  preferibilmente  utilizzando  la  posta
elettronica certificata, unitamente a:
    a) gli atti del procedimento di  revoca,  ivi  inclusi  eventuali
atti e  osservazioni  prodotti  dal  RPCT  nell'ambito  del  predetto
procedimento condotto dall'Amministrazione;
    b) ogni altro documento ritenuto  utile  a  supporto  dei  motivi
della revoca.
  2. L'incompleta o l'omessa trasmissione della  documentazione,  non
pregiudica lo svolgimento dell'istruttoria da parte dell'Autorita'.
  3. Nel trasmettere il provvedimento di revoca e  la  documentazione
di cui al comma 1, le amministrazioni e i prefetti segnalano  i  dati
da  sottrarre  alla  pubblicazione  ai  fini   della   tutela   della
riservatezza.
                               Art. 6


             Segnalazioni riguardanti la revoca del RPCT

  1. Qualora i soggetti di cui all'art. 4, comma 1 non  provvedano  a
comunicare il provvedimento di revoca, l'Autorita' puo'  prendere  in
considerazione  segnalazioni  pervenute  al  proprio   protocollo   e
riguardanti la revoca del RPCT.
  2. In tal caso, l'ufficio richiede all'Amministrazione  interessata
il provvedimento di revoca, unitamente ai documenti di  cui  all'art.
5, comma 1, lettere a) e b). Il  termine  di  trenta  giorni  per  la
formulazione  della  richiesta  di  riesame   e   della   sospensione
dell'efficacia della revoca decorre dall'acquisizione  al  protocollo
dell'Autorita' del provvedimento e della documentazione.
                               Art. 7


                             Istruttoria

  1.  L'Ufficio,  qualora  dall'esame  del  provvedimento  di  revoca
nonche' della documentazione allegata, rilevi la possibile  esistenza
di una correlazione tra la revoca e le attivita' svolte dal  RPCT  in
materia di prevenzione della corruzione, sottopone al Consiglio,  per
l'approvazione, una proposta motivata di  richiesta  di  riesame  del
provvedimento di revoca.
  2. L'Ufficio qualora non rilevi una correlazione tra la revoca e le
attivita' svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione,
sottopone al Consiglio, per l'approvazione, una proposta motivata  di
conclusione del procedimento di riesame della  revoca  per  l'assenza
della predetta correlazione.
  3. L'Ufficio, nei casi di manifesta infondatezza o laddove  non  si
configuri alcuna fattispecie di  revoca,  archivia  le  segnalazioni,
informandone il Consiglio con cadenza bimestrale ai  sensi  dell'art.
7,  comma  6,  del  regolamento  sull'esercizio   dell'attivita'   di
vigilanza della prevenzione  della  corruzione  del  29  marzo  2017.
Qualora  dall'esame  dei  documenti   emergano   elementi   volti   a
configurare presunte misure  discriminatorie  diverse  dalla  revoca,
l'Ufficio procede ai sensi del capo II del presente regolamento.
                               Art. 8


                       La richiesta di riesame

  1. La richiesta di riesame  contiene  gli  elementi  essenziali  in
merito alla presunta correlazione tra la revoca e le attivita' svolte
dal RPCT nonche' la richiesta all'Amministrazione di  riesaminare  il
provvedimento di revoca e l'indicazione del termine, non superiore  a
trenta  giorni,  entro  il  quale  l'Amministrazione  e'   tenuta   a
comunicare all'Autorita' gli esiti del procedimento di riesame.
  2. La richiesta di riesame del provvedimento di  revoca,  approvata
dal Consiglio dell'Autorita', e' trasmessa  all'organo  di  indirizzo
dell'Amministrazione e al RPCT interessato e  comporta  il  protrarsi
dell'inefficacia del  provvedimento  di  revoca  fino  alla  data  di
approvazione del provvedimento conclusivo del procedimento di riesame
da parte dell'Amministrazione. Tale provvedimento,  ove  di  conferma
della revoca, deve espressamente  riferirsi  nella  motivazione  agli
elementi   contenuti   nella   richiesta    di    riesame    adottata
dall'Autorita'.
  3. L'Autorita', ricevuto dall'Amministrazione il  provvedimento  di
riesame,  ne  prende  atto   eventualmente   ribadendo   le   proprie
motivazioni circa la rilevata connessione tra la revoca e l'attivita'
del RPCT in materia di prevenzione della corruzione.
Capo II
Richieste di riesame di provvedimenti contenenti misure
discriminatorie adottati nei confronti del RPCT.

                               Art. 9


               Segnalazione di misure discriminatorie
                        diverse dalla revoca

  1. Le misure discriminatorie, dirette o  indirette,  nei  confronti
del RPCT, diverse dalla revoca, per motivi collegati, direttamente  o
indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni di  cui  all'art.
1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ultimo periodo, sono
segnalate tempestivamente all'Autorita' dagli interessati.
  2. Per «misure discriminatorie dirette e  indirette»  si  intendono
quelle misure ritorsive tra le quali demansionamenti,  licenziamenti,
trasferimenti, o altre misure organizzative aventi effetti  negativi,
diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.
  3. Le segnalazioni cui al comma 1 sono esaminate  dall'Ufficio  nel
rispetto dei termini del «Regolamento  sull'esercizio  dell'attivita'
di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione» del 29 marzo
2017, pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorita'.
  4.   L'Ufficio,   nel   comunicare    all'organo    di    indirizzo
dell'Amministrazione l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art.  1,
comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ultimo periodo,  chiede
allo  stesso  informazioni  sulle  misure  adottate,  da   comunicare
all'Autorita' entro il termine di venti giorni.
  5. Qualora l'Ufficio valuti l'esistenza di una correlazione tra  le
misure adottate dall'Amministrazione e le attivita' svolte  dal  RPCT
in materia di prevenzione della corruzione,  sottopone  al  Consiglio
una proposta motivata di richiesta di riesame.
  6. Qualora l'Ufficio non rilevi  una  correlazione  tra  le  misure
adottate dall'Amministrazione e  le  attivita'  svolte  dal  RPCT  in
materia di prevenzione della corruzione, sottopone al  Consiglio  una
proposta motivata di conclusione del  procedimento  di  richiesta  di
riesame per l'assenza della predetta correlazione.
  7. L'Ufficio, nei casi di manifesta  infondatezza  o  nei  casi  di
segnalazioni riferite a fatti risalenti nel tempo la cui efficacia si
sia conclusa, archivia le segnalazioni, informandone il Consiglio con
cadenza bimestrale.
                               Art. 10


                Contenuti della richiesta di riesame

  1. La richiesta di riesame  contiene  gli  elementi  essenziali  in
merito  alla   presunta   correlazione   tra   le   misure   adottate
dall'Amministrazione e le  attivita'  svolte  dal  RPCT,  nonche'  la
richiesta all'Amministrazione di riesaminare gli atti  relativi  alle
misure adottate e l'indicazione del termine, non superiore  a  trenta
giorni, entro il  quale  l'Amministrazione  e'  tenuta  a  comunicare
all'Autorita' gli esiti del procedimento di riesame.
  2. La richiesta di riesame, approvata dal Consiglio dell'Autorita',
e' trasmessa all'organo di indirizzo dell'Amministrazione e  al  RPCT
interessato. L'amministrazione adotta  un  provvedimento  di  riesame
degli   atti   indicati   nella   richiesta   dell'Autorita'.    Tale
provvedimento,  ove   di   conferma   degli   atti   adottati,   deve
espressamente riferirsi nella  motivazione  agli  elementi  contenuti
nella richiesta di riesame adottata dall'Autorita'.
  3. L'Autorita', ricevuto dall'Amministrazione il  provvedimento  di
riesame,  ne  prende  atto,  eventualmente   ribadendo   le   proprie
motivazioni circa la rilevata  connessione  tra  le  misure  adottate
dall'Amministrazione e l'attivita' del RPCT in materia di prevenzione
della corruzione.
Capo III
Disposizioni comuni

                               Art. 11


        Pubblicazione delle delibere di richiesta di riesame

  1. Le delibere  dell'Autorita'  sulle  richieste  di  riesame  sono
pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorita' nel  rispetto  della
normativa sulla riservatezza dei dati personali.
                               Art. 12


                          Entrata in vigore

  1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio  dell'Autorita'
e' pubblicato sul  sito  istituzionale  dell'Autorita'  ed  entra  in
vigore quindici giorni  dopo  la  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale.
  Approvato nell'adunanza del 18 luglio 2018 con delibera n. 657.

                                               Il Presidente: Cantone

                            ------------

    Depositato presso la Segreteria del Consiglio in  data  1° agosto
2018.

Il segretario: Esposito

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