AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
DELIBERA 18 luglio 2018
Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorita' di richiedere il
riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie
adottati nei confronti del responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza (RPCT) per attivita' svolte in materia
di prevenzione della corruzione. (Delibera n. 657). (18A05252)
(GU n.184 del 9-8-2018)
IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «Disposizioni per la
prevenzione della corruzionee dell'illegalita' nella pubblica
amministrazione» e successive modificazioni e integrazioni.
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante
«Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190».
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante «Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni» come modificato dal decreto legislativo 25 maggio
2016, n. 97 recante la «Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita'
e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».
Visto, in particolare, l'art. 41 del decreto legislativo 25 maggio
2016, n. 97, che ha modificato l'art. 1 della legge n. 190/2012.
Visto il Piano nazionale anticorruzione e i successivi
aggiornamenti, di cui all'art. 1, comma 2-bis, della legge 6 novembre
2012, n. 190 e successive modificazioni e integrazioni..
Visto il «Regolamento sull'esercizio dell'attivita' di vigilanza in
materia di prevenzione della corruzione» svolta dall'Autorita'
nazionale anticorruzione del 29 marzo 2017.
Visto l'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
in relazione al quale il Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza (RPCT) puo' anche inviare segnalazioni
ai sensi della disciplina sul «Whistleblowing»;
Visto l'art. 1, comma 82, della legge 6 novembre 2012, n. 190,
secondo cui «Il provvedimento di revoca di cui all'art. 100, comma 1,
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e' comunicato dal prefetto all'Autorita' nazionale anticorruzione che
si esprime entro trenta giorni. Decorso tale termine, la revoca
diventa efficace, salvo che l'Autorita' rilevi che la stessa sia
correlata alle attivita' svolte dal segretario in materia di
prevenzione della corruzione».
Visto l'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n.
39 secondo cui «Il provvedimento di revoca dell'incarico
amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui
sono state affidate le funzioni di responsabile, comunque motivato,
e' comunicato all'Autorita' nazionale anticorruzione che, entro
trenta giorni, puo' formulare una richiesta di riesame qualora rilevi
che la revoca sia correlata alle attivita' svolte dal responsabile in
materia di prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la
revoca diventa efficace».
Visto, l'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190
ultimo periodo secondo cui «Eventuali misure discriminatorie, dirette
o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o
indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere
segnalate all'Autorita' nazionale anticorruzione, che puo' chiedere
informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui
al comma 3, art. 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39».
Ritenuto che le tre norme da ultimo richiamate non garantiscono
uniformita' in ordine al tipo di intervento dell'Autorita' in caso di
revoca e/o in relazione ad altre misure discriminatorie nei confronti
del RPCT e non disciplinano ne' il procedimento che l'Autorita' deve
seguire ne' la natura dell'atto con cui l'Autorita' e' tenuta ad
«esprimersi».
Ritenuto che quanto previsto dall'art. 15, comma 3, del decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e dall'art. 1, comma 7, della legge
6 novembre 2012, n. 190, si applica anche ai soggetti di diritto
privato di cui all'art. 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, come chiarito nella determinazione ANAC n. 1134
dell'8 novembre 2017 recante «Nuove linee guida per l'attuazione
della normativa in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza da parte delle societa' e degli enti di diritto privato
controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli
enti pubblici economici».
Considerato che la disciplina volta a tutelare il ruolo del RPCT e'
stata ulteriormente integrata e rafforzata con le modifiche apportate
dall'art. 41, comma 1, lett. f) del decreto legislativo 25 maggio
2016, n. 97 all'art. 1, comma 7 della legge 6 novembre 2012, n. 190,
che ha introdotto l'estensione generalizzata della previsione di
doveri di segnalazione all'ANAC nei casi di «altre misure
discriminatorie, dirette o indirette», ivi inclusa la revoca,
adottate nei confronti del RPCT, indipendentemente dalla qualifica da
questi posseduta nell'Amministrazione, per motivi collegati allo
svolgimento dell'attivita' di prevenzione della corruzione.
Ritenuto che, secondo quanto previsto sia dall'art. 1, comma 82,
della legge n. 190/2012 sia dall'art. 15, comma 3, del decreto
legislativo n. 39/2013, la revoca, comunicata ad ANAC dai prefetti,
dalle amministrazioni e dagli altri soggetti, come individuati al
successivo art. 1, lettera g), del presente regolamento, diventa
efficace decorso il termine di trenta giorni, e, di conseguenza, che
entro il suddetto termine di trenta giorni l'Autorita' deve
pronunciarsi allo stato degli atti.
Considerato che il termine di trenta giorni previsto per legge per
la pronuncia dell'Autorita' non consente a quest'ultima di istaurare
un contraddittorio con le parti e che, pertanto, al fine di
consentire ad ANAC di disporre di ogni elemento necessario per una
valutazione il piu' possibile completa nel rispetto del citato
termine, si rivela essenziale l'acquisizione delle eventuali
osservazioni e atti prodotti dal RPCT nel procedimento di revoca
dell'Amministrazione e degli altri soggetti, come individuati al
successivo art. 1, lettera g) del presente regolamento.
Ritenuto che, qualora l'ANAC non riceva i provvedimenti di revoca
dai Prefetti, dalle Amministrazioni e dagli altri soggetti come
individuati al successivo art. 1, lettera g) del presente regolamento
possa comunque tenere in considerazione segnalazioni relative alla
revoca dei RPCT e che, in tali casi, possa richiedere la
comunicazione dei provvedimenti di revoca all'Amministrazione
interessata e agli altri soggetti di cui sopra con conseguente
applicazione del termine di trenta giorni della sospensione
dell'efficacia della revoca dal ricevimento del provvedimento.
Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 6
novembre 2012, n. 190, ultimo periodo, l'Autorita' interviene a
seguito di segnalazioni relative ad altre misure discriminatorie
diverse dalla revoca e che non essendo previsti termini di legge, la
richiesta di riesame dell'ANAC si intende debba essere svolta nel
rispetto dei termini previsti dal «Regolamento sull'esercizio
dell'attivita' di vigilanza in materia di prevenzione della
corruzione» del 29 marzo 2017, pubblicato sul sito istituzionale
dell'Autorita', e a seguito dell'esercizio dei poteri istruttori
attribuiti dall'art. 1, comma 2, lett. f) della legge n. 190/2012.
Ritenuto necessario, per le ragioni sopra esposte, disciplinare in
un medesimo atto regolamentare l'intervento dell'Autorita' nella
forma di richiesta di riesame con riferimento alla revoca del RPCT e
alle «altre misure discriminatorie, dirette o indirette» adottate nei
confronti del RPCT, sia pure nel rispetto dei diversi termini e
aspetti procedimentali come sopra indicati.
Visti gli articoli 6, 47 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005
n. 82 «Codice dell'Amministrazione digitale» sull'uso della posta
elettronica certificata da parte delle pubbliche amministrazioni.
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio del 30 maggio 2018
sullo schema di regolamento, valutate le osservazioni pervenute nel
corso della consultazione pubblica che si e' svolta nel periodo dal 4
giugno al 26 giugno.
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) «Autorita'», l'Autorita' nazionale anticorruzione;
b) «Presidente», il Presidente dell'Autorita';
c) «Consiglio», il Consiglio dell'Autorita';
d) «Ufficio», l'Ufficio competente sui procedimenti concernenti
l'intervento dell'Autorita' sui provvedimenti di revoca del
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e
sulle presunte misure discriminatorie ai sensi della normativa
indicata in premessa;
e) «dirigente», il dirigente dell'Ufficio;
f) «PNA», il Piano nazionale anticorruzione;
g) «Amministrazione», amministrazioni pubbliche e altri soggetti
tenuti, ai sensi del comma 2 dell'art. 2-bis, del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33 e ai sensi del comma 2-bis, dell'art. 1, della
legge 6 novembre 2012, n. 190, all'adozione di misure di prevenzione
della corruzione e alla nomina di un proprio Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza;
h) «RPCT», il Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza.
Art. 2
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina l'intervento dell'Autorita'
nella forma di «richiesta di riesame» nei casi di:
a) revoca dell'incarico di segretario negli enti locali, laddove
il segretario sia anche RPCT, ai sensi dell'art. 1, comma 82, della
legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale
conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni RPCT, ai
sensi dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013,
n. 39;
c) revoca dell'incarico di RPCT, indipendentemente dalla
qualifica che il RPCT riveste nell'Amministrazione, segnalata
all'Autorita' quale misura discriminatoria per motivi collegati
direttamente e indirettamente allo svolgimento delle funzioni di
RPCT, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n.
190;
d) adozione di altre misure discriminatorie dirette o indirette,
nei confronti del RPCT, diverse dalla revoca, per motivi collegati,
direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni di
cui all'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ultimo
periodo.
Art. 3
Ufficio competente per l'istruttoria
1. L'Ufficio e' responsabile delle istruttorie per l'adozione della
«richiesta di riesame» di cui al precedente art. 2.
2. Il responsabile dell'istruttoria e' il dirigente dell'ufficio.
3. Il dirigente puo' individuare uno o piu' funzionari cui affidare
lo svolgimento dell'istruttoria.
Capo I
Richiesta di riesame dei provvedimenti di revoca del RPCT
Art. 4
Comunicazione dei provvedimenti di revoca
1. Le amministrazioni e i prefetti, nel caso degli enti locali,
comunicano tempestivamente all'Autorita' i provvedimenti di revoca
del RPCT al fine di consentire alla stessa, ove ne ricorrano i
presupposti, di formulare la richiesta di riesame entro il termine di
trenta giorni dall'acquisizione al protocollo dell'Autorita' del
provvedimento di revoca.
2. Nel termine di trenta giorni di cui al comma 1, l'efficacia del
provvedimento di revoca e' sospesa.
Art. 5
Documentazione da trasmettere all'Autorita'
1. I soggetti di cui all'art. 4, comma 1 comunicano all'Autorita'
il provvedimento di revoca, preferibilmente utilizzando la posta
elettronica certificata, unitamente a:
a) gli atti del procedimento di revoca, ivi inclusi eventuali
atti e osservazioni prodotti dal RPCT nell'ambito del predetto
procedimento condotto dall'Amministrazione;
b) ogni altro documento ritenuto utile a supporto dei motivi
della revoca.
2. L'incompleta o l'omessa trasmissione della documentazione, non
pregiudica lo svolgimento dell'istruttoria da parte dell'Autorita'.
3. Nel trasmettere il provvedimento di revoca e la documentazione
di cui al comma 1, le amministrazioni e i prefetti segnalano i dati
da sottrarre alla pubblicazione ai fini della tutela della
riservatezza.
Art. 6
Segnalazioni riguardanti la revoca del RPCT
1. Qualora i soggetti di cui all'art. 4, comma 1 non provvedano a
comunicare il provvedimento di revoca, l'Autorita' puo' prendere in
considerazione segnalazioni pervenute al proprio protocollo e
riguardanti la revoca del RPCT.
2. In tal caso, l'ufficio richiede all'Amministrazione interessata
il provvedimento di revoca, unitamente ai documenti di cui all'art.
5, comma 1, lettere a) e b). Il termine di trenta giorni per la
formulazione della richiesta di riesame e della sospensione
dell'efficacia della revoca decorre dall'acquisizione al protocollo
dell'Autorita' del provvedimento e della documentazione.
Art. 7
Istruttoria
1. L'Ufficio, qualora dall'esame del provvedimento di revoca
nonche' della documentazione allegata, rilevi la possibile esistenza
di una correlazione tra la revoca e le attivita' svolte dal RPCT in
materia di prevenzione della corruzione, sottopone al Consiglio, per
l'approvazione, una proposta motivata di richiesta di riesame del
provvedimento di revoca.
2. L'Ufficio qualora non rilevi una correlazione tra la revoca e le
attivita' svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione,
sottopone al Consiglio, per l'approvazione, una proposta motivata di
conclusione del procedimento di riesame della revoca per l'assenza
della predetta correlazione.
3. L'Ufficio, nei casi di manifesta infondatezza o laddove non si
configuri alcuna fattispecie di revoca, archivia le segnalazioni,
informandone il Consiglio con cadenza bimestrale ai sensi dell'art.
7, comma 6, del regolamento sull'esercizio dell'attivita' di
vigilanza della prevenzione della corruzione del 29 marzo 2017.
Qualora dall'esame dei documenti emergano elementi volti a
configurare presunte misure discriminatorie diverse dalla revoca,
l'Ufficio procede ai sensi del capo II del presente regolamento.
Art. 8
La richiesta di riesame
1. La richiesta di riesame contiene gli elementi essenziali in
merito alla presunta correlazione tra la revoca e le attivita' svolte
dal RPCT nonche' la richiesta all'Amministrazione di riesaminare il
provvedimento di revoca e l'indicazione del termine, non superiore a
trenta giorni, entro il quale l'Amministrazione e' tenuta a
comunicare all'Autorita' gli esiti del procedimento di riesame.
2. La richiesta di riesame del provvedimento di revoca, approvata
dal Consiglio dell'Autorita', e' trasmessa all'organo di indirizzo
dell'Amministrazione e al RPCT interessato e comporta il protrarsi
dell'inefficacia del provvedimento di revoca fino alla data di
approvazione del provvedimento conclusivo del procedimento di riesame
da parte dell'Amministrazione. Tale provvedimento, ove di conferma
della revoca, deve espressamente riferirsi nella motivazione agli
elementi contenuti nella richiesta di riesame adottata
dall'Autorita'.
3. L'Autorita', ricevuto dall'Amministrazione il provvedimento di
riesame, ne prende atto eventualmente ribadendo le proprie
motivazioni circa la rilevata connessione tra la revoca e l'attivita'
del RPCT in materia di prevenzione della corruzione.
Capo II
Richieste di riesame di provvedimenti contenenti misure
discriminatorie adottati nei confronti del RPCT.
Art. 9
Segnalazione di misure discriminatorie
diverse dalla revoca
1. Le misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti
del RPCT, diverse dalla revoca, per motivi collegati, direttamente o
indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni di cui all'art.
1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ultimo periodo, sono
segnalate tempestivamente all'Autorita' dagli interessati.
2. Per «misure discriminatorie dirette e indirette» si intendono
quelle misure ritorsive tra le quali demansionamenti, licenziamenti,
trasferimenti, o altre misure organizzative aventi effetti negativi,
diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.
3. Le segnalazioni cui al comma 1 sono esaminate dall'Ufficio nel
rispetto dei termini del «Regolamento sull'esercizio dell'attivita'
di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione» del 29 marzo
2017, pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorita'.
4. L'Ufficio, nel comunicare all'organo di indirizzo
dell'Amministrazione l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 1,
comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ultimo periodo, chiede
allo stesso informazioni sulle misure adottate, da comunicare
all'Autorita' entro il termine di venti giorni.
5. Qualora l'Ufficio valuti l'esistenza di una correlazione tra le
misure adottate dall'Amministrazione e le attivita' svolte dal RPCT
in materia di prevenzione della corruzione, sottopone al Consiglio
una proposta motivata di richiesta di riesame.
6. Qualora l'Ufficio non rilevi una correlazione tra le misure
adottate dall'Amministrazione e le attivita' svolte dal RPCT in
materia di prevenzione della corruzione, sottopone al Consiglio una
proposta motivata di conclusione del procedimento di richiesta di
riesame per l'assenza della predetta correlazione.
7. L'Ufficio, nei casi di manifesta infondatezza o nei casi di
segnalazioni riferite a fatti risalenti nel tempo la cui efficacia si
sia conclusa, archivia le segnalazioni, informandone il Consiglio con
cadenza bimestrale.
Art. 10
Contenuti della richiesta di riesame
1. La richiesta di riesame contiene gli elementi essenziali in
merito alla presunta correlazione tra le misure adottate
dall'Amministrazione e le attivita' svolte dal RPCT, nonche' la
richiesta all'Amministrazione di riesaminare gli atti relativi alle
misure adottate e l'indicazione del termine, non superiore a trenta
giorni, entro il quale l'Amministrazione e' tenuta a comunicare
all'Autorita' gli esiti del procedimento di riesame.
2. La richiesta di riesame, approvata dal Consiglio dell'Autorita',
e' trasmessa all'organo di indirizzo dell'Amministrazione e al RPCT
interessato. L'amministrazione adotta un provvedimento di riesame
degli atti indicati nella richiesta dell'Autorita'. Tale
provvedimento, ove di conferma degli atti adottati, deve
espressamente riferirsi nella motivazione agli elementi contenuti
nella richiesta di riesame adottata dall'Autorita'.
3. L'Autorita', ricevuto dall'Amministrazione il provvedimento di
riesame, ne prende atto, eventualmente ribadendo le proprie
motivazioni circa la rilevata connessione tra le misure adottate
dall'Amministrazione e l'attivita' del RPCT in materia di prevenzione
della corruzione.
Capo III
Disposizioni comuni
Art. 11
Pubblicazione delle delibere di richiesta di riesame
1. Le delibere dell'Autorita' sulle richieste di riesame sono
pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorita' nel rispetto della
normativa sulla riservatezza dei dati personali.
Art. 12
Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio dell'Autorita'
e' pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorita' ed entra in
vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Approvato nell'adunanza del 18 luglio 2018 con delibera n. 657.
Il Presidente: Cantone
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Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 1° agosto
2018.
Il segretario: Esposito
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giovedì 9 agosto 2018
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DELIBERA 18 luglio 2018 Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorita' di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attivita' svolte in materia di prevenzione della corruzione. (Delibera n. 657). (18A05252) (GU n.184 del 9-8-2018)
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